24 ottobre 1989
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione e' comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisoriale a titolo di alimenti.
Commentari • 26
- 1. Cassazione: appropriazione indebita non restituire l'auto in leasingAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 4 gennaio 2017 · 181.57957
Appropriazione indebita non restituire l'auto in leasing se non si pagano le rate Per la Cassazione n. 4983/2023 (sotto allegata) sussiste il fumus del reato di appropriazione indebita se non viene restituito il bene al legittimo proprietario. Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo del Gip nei confronti di un soggetto, indagato per il reato di cui all'art. 646 c.p.p perché accusato della appropriazione indebita di una vettura oggetto di un contratto di leasing. Il difensore dell'indagato nel ricorrere in Cassazione fa presente che la società di leasing non si è avvalsa della clausola risolutiva espressa del contratto dopo il mancato pagamento di alcune rate, per cui se il possesso protratto della vettura non può ritenersi illecito.
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Giurisprudenza • 314
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2011, n. 45706Provvedimento: […] Ricorre per cassazione l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, denunciando con il primo motivo la inosservanza degli artt. 315 e 646 c.p.p.. […] Una volta presentata la richiesta è onere, però, della cancelleria provvedere a tutti gli incombenti, come espressamente previsto dall'art. 646 c.p.p., comma 2, richiamato dall'art. 315 c.p.p. ("La domanda con il provvedimento che fissa l'udienza è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al Ministero del Tesoro presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nei distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda").Leggi di più...
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