Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2005, n. 43398
CASS
Sentenza 25 ottobre 2005

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Massime1

In tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato Comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. pen., e sanzionato dall'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 cod. pen..

Commentari2

  • 1Art. 65O c.p. e “Coronavirus”
    Jacopo Scarpellini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Sospettato deve presentarsi come persona informata sui fatti? (Cass. 6595/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2020

    Chi venga invitata come persona informata sui fatti in un procedimento penale nei confronti di ignoti non può rifiutarsi di comparire a tutale del divietò di autoincriminazione, bastando la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini. La disposizione che riunisce l'inosservanza dei provvedimenti di autorità "per ragioni di giustizia" (art. 650 c.p.) è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa: l'inottemperanza della persona sottoposta alle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2005, n. 43398
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43398
Data del deposito : 25 ottobre 2005

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