Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato Comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. pen., e sanzionato dall'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 cod. pen..
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Chi venga invitata come persona informata sui fatti in un procedimento penale nei confronti di ignoti non può rifiutarsi di comparire a tutale del divietò di autoincriminazione, bastando la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini. La disposizione che riunisce l'inosservanza dei provvedimenti di autorità "per ragioni di giustizia" (art. 650 c.p.) è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa: l'inottemperanza della persona sottoposta alle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2005, n. 43398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43398 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1087
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 26093/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BRESCIA;
nei confronti di:
1) ZI NG N. IL 09/01/1944;
2) EB CI N. IL 26/12/1945;
avverso SENTENZA del 24/03/2004 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sulle conformi conclusioni del P.G..
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta oblazione nei confronti di ZI EL e EB IL, imputati "dei reati p. e p. dagli artt. 81 e 650 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, non osservavano il provvedimento dell'autorità giudiziaria che imponeva la presentazione giornaliera per la firma avanti alla P.G. territorialmente competente, omettendo tale presentazione nei giorni dal 14 al 21 maggio 2003". Il P.G. ha proposto impugnazione (erroneamente intestata appello ma, come si desume dal testo, in realtà qualificata e intesa come ricorso per cassazione, che del resto è il rimedio consentito), denunciando l'erronea applicazione dell'art. 650 c.p.: l'obbligo di presentazione alla P.G. era stato imposto dal G.I.P. della sede in sostituzione degli arresti domiciliari e, attesa la sua natura di misura cautelare, la violazione delle relative prescrizioni trovava specifica sanzione nel diritto processuale, escludendo l'applicazione della norma incriminatrice. D'altra parte, ove ravvisabile la contravvenzione contestata, sarebbe errato per difetto l'importo dell'oblazione determinata versata (120,00 euro ciascuno), non commisurata al massimo edittale aumentato ex art. 81 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è fondato ed assorbente. Infatti, per costante giurisprudenza, la disposizione in tema di inosservanza di provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 650 c.p. ha natura sussidiaria e trova applicazione solo quando la detta inosservanza non sia sanzionata da alcuna norma, penale, processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione di prescrizioni inerenti all'esecuzione di misure cautelari personali, potendo dar luogo alla conseguenza sanzionatoria di ordine processuale prevista dall'art. 276 c.p.p. con la eventuale applicazione di una misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 c.p.p. (cfr., ad es., Cass., Sez. 1^, 25/10-27/11/1996, P.G. in proc.
Tommasini; 23/02-25/03/1998, P.M. in proc. Buonaiuto). La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005