Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2012, n. 12989
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Sentenza 28 novembre 2012

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In tema di aggiotaggio manipolativo, tra la fattispecie attualmente prevista dall'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, come sostituito dall'art. 9, comma sesto, l. n. 62 del 2005, e quella in precedenza prevista dall'art. 2637 cod. civ. sussiste continuità normativa, essendo rimasto immutato il nucleo di disvalore dell'aggiotaggio.

Il reato di aggiotaggio manipolativo rientra tra i reati di pericolo concreto eventualmente permanenti e si consuma nel tempo e nel luogo in cui si concretizza, quale conseguenza della condotta, la rilevante possibilità del verificarsi della sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario, a nulla rilevando che l'evento naturalistico non si verifichi. Ne consegue che, nel caso in cui il reato sia realizzato attraverso operazioni di borsa, la competenza per territorio appartiene al Tribunale del luogo in cui le operazioni di compravendita degli strumenti finanziari si sono perfezionate e sono state rese note, che coincide con quello in cui ha sede la Borsa Italiana s.p.a., gestore del relativo mercato.

Non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio il fatto che il P.M. non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell'esame, essendo egli obbligato, ai sensi dell'art. 398, comma terzo, cod. proc. pen., a depositare soltanto le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma secondo-bis dell'art. 393 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2012, n. 12989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12989
    Data del deposito : 28 novembre 2012

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