Sentenza 28 novembre 2012
Massime • 3
In tema di aggiotaggio manipolativo, tra la fattispecie attualmente prevista dall'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, come sostituito dall'art. 9, comma sesto, l. n. 62 del 2005, e quella in precedenza prevista dall'art. 2637 cod. civ. sussiste continuità normativa, essendo rimasto immutato il nucleo di disvalore dell'aggiotaggio.
Il reato di aggiotaggio manipolativo rientra tra i reati di pericolo concreto eventualmente permanenti e si consuma nel tempo e nel luogo in cui si concretizza, quale conseguenza della condotta, la rilevante possibilità del verificarsi della sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario, a nulla rilevando che l'evento naturalistico non si verifichi. Ne consegue che, nel caso in cui il reato sia realizzato attraverso operazioni di borsa, la competenza per territorio appartiene al Tribunale del luogo in cui le operazioni di compravendita degli strumenti finanziari si sono perfezionate e sono state rese note, che coincide con quello in cui ha sede la Borsa Italiana s.p.a., gestore del relativo mercato.
Non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio il fatto che il P.M. non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell'esame, essendo egli obbligato, ai sensi dell'art. 398, comma terzo, cod. proc. pen., a depositare soltanto le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma secondo-bis dell'art. 393 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2012, n. 12989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12989 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DO. ESPOSITO NT - Presidente - del 28/11/2012
DO. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
DO. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2935
DO. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
DO. ARIOLLI VA - Consigliere - N. 31010/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO OV nato il [...];
HE NO nato il [...];
OV VA PA;
OL NC nato il [...];
NI IG nato il [...];
AZ IO nato l'[...];
FI PI nato il [...];
avverso la sentenza n 227/2012 emessa in data 28/05/2012 dalla Corte di Appello di Milano;
letti la sentenza impugnata, la sentenza di 1 grado e i ricorsi;
letti i motivi nuovi presentati in data 12/11/2012 dai difensori di IO NT;
letta la documentazione contenuta nel supporto informatico depositato il 19/10/2012 dai difensori di IO NT;
letta la memoria difensiva presentata in data 22/11/2012 dal difensore di HI ES;
lette le memorie difensive presentate nelle date del 7 e 12/11/2012 rispettivamente dalle parti civili NS e CA d'TA;
Udita alla PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione del Consigliere dott.ssa Taddei Margherita;
Udito il Procuratore AL in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio delle sentenze di 1^ e 2^ grado in relazione a NS VA, ET NO, NI LU, IO NT, IO IE e UO AR per incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
chiede il rigetto del ricorso di HI ES.
Sentita per la CA d'TA parte civile non ricorrente l'avv. Pulitanò Domenico che deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.
Sentito per la parte civile non ricorrente CO, l'avv. Di Lazzaro Emanuela la quale chiede la conferma delle statuizioni civili e la conferma della condanna per tutti gli imputati deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.
Sentiti gli avv. Sgubbi Filippo, avv. Dedola VA, avv. Alleva Guido RL, avv. Zaccone Cesare anche in sostituzione come codifensore dell'avv. Anfora Giovannandrea, l'avv. Borgogno Roberto, l'avv. Coppi Franco RL e l'avv. Cicorella Cesare, tutti difensori delle parti ricorrenti, i quali concludono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
OSSERVA:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA VICENDA:
Il procedimento penale trae origine dalle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Milano risalenti al maggio 2005 per i reati di cui all'art. 2637 (ora 185 TUF) e art. 2638 c.c.. Nel corso delle indagini il suddetto Ufficio di Procura e la NS attivavano, ai sensi dell'art. 187-decies del TUF, una reciproca e proficua forma di collaborazione di carattere informativo, che, mediante un fitto scambio di informazioni e documenti, agevolava l'attività di accertamento della vicenda di cui in oggetto, sia con riferimento agli illeciti di carattere penale, sia in merito alle violazioni di natura amministrativa.
Infatti, la nota vicenda riguardante l'acquisizione del controllo sulla CA NI AR ET S.p.A. (di seguito "NE), contesa tra il gruppo bancario olandese BN AM AN (di seguito "BN") e la CA AR di LO S.c.a r.l., ora CA AR IA S.c. (di seguito "PL" o "BP") si sviluppava soprattutto nel primo semestre del 2005, periodo nel quale entrava, nel frattempo, in vigore la L. 18 aprile 2005, n. 2005 (cd. market abuse), che consentiva l'utilizzo, nel corso delle indagini, degli ampi poteri previsti per l'accertamento delle violazioni dall'art. 187-octies TUF, ed in tale contesto l'avvio di un fitto scambio di informazioni e documenti tra la stessa Autorità Giudiziaria requirente e la Commissione, ai sensi dell'art. 187-decies, comma 3, TUF.
Questi i passaggi ufficiali della vicenda.
14 gennaio 2005: PL comunicava di aver raggiunto la quota del 2% del capitale di AV;
18 gennaio 2005: a fronte di una "straordinaria vivacità operativa" di PL rispetto al titolo AV, NS iniziava a chiedere informazioni, sollecitando per iscritto gli organi responsabili a fornire chiarimenti in ordine alle operazioni compiute sui titoli in oggetto e a specificare per conto di chi avessero effettuato operazioni di acquisto e a che titolo e per conto di chi li detenessero;
3 febbraio 2005: il Presidente di PL comunicava al comitato esecutivo che a seguito dei contatti sviluppati e degli incontri effettuati dall'Amministratore Delegato si affaccia l'opportunità di acquisire una quota di minoranza sia pure significativa nella CA AR NI ET s.p.a.;
8 febbraio 2005: PL presentava a CA d'TA richiesta formale di autorizzazione a raggiungere la partecipazione sino al 14,9%, con l'intenzione espressa di assumere una posizione di stabile rilievo in AV;
14 febbraio 2005: PL otteneva da CA d'TA l'autorizzazione e dava corso ad un rilevante movimento di acquisti;
marzo 2005: mentre le quotazioni del titolo continuavano a registrare aumenti, si sono susseguite notizie di incontri avvenuti tra i soggetti interessati e anche tra gli esponenti delle due banche che si profilavano come protagoniste, uno dei quali tenutosi l'8 marzo 2005; nella stessa data NS ha pure chiesto notizie a ZI DI in ordine ad eventuali accordi intervenuti con PL circa la cessione della partecipazione pari al 4,99% delle azioni di VE collegata ad un prestito che la società del Gruppo NE aveva ricevuto da PL proprio nel mese di dicembre 2004, e ha proseguito per tutto il mese ad effettuare i suoi accertamenti tenendo monitorate le attività anche per conto terzi nelle quali PL risultava fortemente coinvolta, che avevano formato oggetto di denuncia anche da parte di BN sin dal febbraio;
9 marzo 2005: PL comunicava di avere raggiunto una partecipazione pari al 4,983% e si dichiarava intenzionata a collocarsi tra gli azionisti stabili di AV, anche in vista di "aggregazioni che valorizzassero l'identità e I autonomia di quella banca sul territorio di riferimento";
18 marzo 2005: BN AM comunicava al mercato l'intenzione di promuovere un'OPA totalitaria delle azioni AV, ad un prezzo di 25 Euro per azione;
il comunicato veniva emesso il 30 marzo e seguivano le autorizzazioni di NS (il 14 aprile 2005) e di CA d'TA (il 6 maggio 2005);
7 aprile 2005: PL veniva autorizzata da CA d'TA ad incrementare la propria partecipazione fino al 29,9% (autorizzazione comunicata al mercato il 12 aprile 2005);
18 aprile 2005: NS avviava un'ispezione su PL per riscontrare, in vista dell'assemblea di AV convocata per il 30 aprile, l'eventuale esistenza di un accordo parasociale non denunciato con JP AN AS AN N.A.;
22 aprile 2005: PL forniva a CA d'TA la prescritta informativa preventiva, in vista di una successiva offerta pubblica di scambio (OPS) per l'acquisizione del controllo di AV;
26 aprile 2005: PL comunicava di avere raggiunto la partecipazione nel capitale AV pari al 29,112%;
27 aprile 2005: BN AM otteneva da CA d'TA l'autorizzazione a salire sino al 29,9% del capitale di AV;
30 aprile 2005; assemblea ordinaria di AV, che in prima convocazione, con il voto determinante di PL, designava un nuovo Consiglio di amministrazione, composto integralmente dai nominativi indicati nella lista presentata da PL, in contrapposizione alle liste presentate da BN AM e da IC;
30 aprile 2005 e giorni successivi: NS chiedeva informazioni a CA d'TA per verificare le date in cui le diverse autorizzazioni per l'incremento fossero state presentate e concesse a PL e proseguiva le audizioni di soggetti ritenuti collegati in un possibile accordo occulto;
3 maggio 2005: la Procura della Repubblica di Milano informava NS di avere iscritto un procedimento penale nei confronti di ignoti per i reati di cui agli artt. 2637 e 2638 c.c. in relazione alla vicenda della scalata di AV
5 maggio 2005: PL chiedeva l'autorizzazione all'acquisizione del controllo totalitario di AV e delle sue partecipate e controllate, mediante OPS sulle azioni e obbligazioni convertibili di AV, da attuarsi per corrispettivo con azioni ordinarie di PL, azioni di Reti CArie DI, obbligazioni di PL e un eventuale pagamento in contanti;
10 maggio 2005: NS, con Delib n. 15029 trasmessa anche a CA d'TA e alla Procura di Milano, accertava "l'avvenuta stipulazione di un patto parasociale avente per oggetto I acquisto concertato di azioni ordinarie della CA NI ET s.p.a. per l'esercizio anche congiunto di un influenza dominante sulla banca stessa, per il quale non sono stati adempiuti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 122" (patto parasociale tra PL, NU MI,
PP DI s.p.a., G. P. FI, i LL RI, US ed TO NA e LO CO, per il tramite di PA RO s.p.a. e IK LA s.a.). Rilevava NS che "Il patto è stato stipulato a far tempo almeno dal 18 aprile 2005, con superamento della soglia rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 106, comma 1 in data 19 aprile 2005"
16 maggio 2005: BN AM, alla stregua di quanto accertato da NS, domandava a CA d'TA la revoca delle autorizzazioni rilasciate a PL il 14 febbraio 2005 e il 7 aprile 2005 e di negare l'autorizzazione al controllo totalitario, chiesta da PL il 5 maggio 2005;
17 maggio 2005: PL, dopo avere informato le Autorità di vigilanza ed il mercato di avere effettivamente stipulato un patto parasociale con i soggetti indicati nella Delib. NS 10 maggio 2005, integrava la richiesta di autorizzazione del 5 maggio 2005, domandando di essere autorizzata ad acquisire il controllo di AV anche con un'OPA totalitaria obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt.106 e 109 e di trasformare l'OPS in una OPAS (offerta pubblica di acquisto e scambio) con la previsione del pagamento di una frazione in contanti (pari all'11,5% del corrispettivo) in sostituzione della componente obbligazionaria della precedente OPS;
18 maggio 2005: NS iniziava la propria ispezione;
30 maggio 2005: NS notificava a AV atto di citazione per l'annullamento della delibera di nomina degli organi sociali di cui all'assemblea del 30 aprile 2005, perché assunta con il voto determinante di azioni frutto di patti parasociali vietati;
8 giugno 2005: CA d'TA sospendeva i termini per il rilascio dell'autorizzazione all'OPAS, richiesta da PL il 17 maggio 2005, domandando alla stessa PL documentazione sugli interventi diretti ad assicurare il mantenimento dei requisiti minimi patrimoniali pari all'8% a livello di consolidato e di copertura patrimoniale necessaria per sostenere l'acquisizione del controllo di AV;
10 giugno 2005: BN AM annunciava di aumentare il prezzo dell'OPA su AV da Euro 25 a Euro 26,5 per ogni azione e prorogava il periodo di offerta sino al 6 luglio;
13 giugno 2005: il Presidente del C.d.A. di AV (già scaduto, ma in regime di prorogatio) riconvocava l'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi organi societari, in prima convocazione per il 25 luglio ed in seconda convocazione per il 27 luglio 2005;
15 giugno 2005: PL aumentava da 26 a 27,5 Euro il prezzo dell'OPAS sulle azioni AV;
20 giugno 2005: CA d'TA iniziava accertamenti ispettivi di vigilanza presso PL;
23 giugno 2005: CA d'TA sospendeva ancora i termini per il rilascio dell'autorizzazione all'OPAS, richiesta da PL il 17 maggio 2005;
24 giugno 2005: PL modificava la propria denominazione in BP (CA AR IA);
28 giugno 2005: NS rilasciava nulla osta alla pubblicazione del documento di OPAS di BP;
tra il 16 e il 30 giugno 2005, nonché tra l'1 e l'8 luglio 2005 i servizi di consulenza legale e di vigilanza creditizia e NZ di CA d'TA redigevano pareri che venivano comunicati al VE;
11 luglio 2005: il VE di CA d'TA concedeva a BP, ai sensi degli artt. 19 e 53 TUB, l'autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione superiore al 50% in AV e nelle sue partecipate;
22 luglio 2005: NS, con delibera n. 15115, accertava "la conclusione quanto meno a far tempo dal 10 marzo 2005 di un patto par asociale tra MA s.p.a. e BP, in violazione dell'art. 122 TUF;
22 luglio 2005: NS, con delibera n. 15116, accertava "che i fondi Generation Fund e Active Fund, di cui risulta gestore la Money Bonds INments s.a. diretta dal sig. LU Enrico GO, avevano agito come interposte persone di PL nell'acquisto di un ingente quantitativo di azioni ordinarie di AV, rispettivamente per n.
3.770.000 azioni e per n. 450.000 azioni, acquistate a più riprese in date precedenti al 30 aprile 2005" e ne dava comunicazione alla Procura della Repubblica di Milano;
25 luglio 2005: la Procura della Repubblica di Milano disponeva il sequestro preventivo delle azioni AV in proprietà o disponibilità di tutti i soggetti coinvolti negli atti di accertamento di NS;
27 luglio 2005: NS sospendeva l'OPA obbligatoria e l'OPAS volontaria promosse da BP;
30 luglio 2005: CA d'TA sospendeva per novanta giorni l'autorizzazione concessa l'11 luglio 2005 a BP;
12 ottobre 2005: NS dichiarava definitivamente decadute le offerte di acquisto già concesse a BP;
15 ottobre 2005: CA d'TA revocava definitivamente l'autorizzazione prima rilasciata a BP di acquisto del controllo AV, e poi sospesa.
Come si è accennato, la complessa e articolata attività di vigilanza dell'Organo di controllo, svolta congiuntamente e sinergicamente alle indagini dell'Autorità Giudiziaria inquirente, consentiva di accertare un progetto di scalata occulta di AV da parte di PL, articolatosi nel periodo novembre 2004 - aprile 2005 nel corso del quale la CA poneva in essere una serie di atti, aventi lo scopo di garantirsi indirettamente la disponibilità di un certo ammontare di azioni VE, consistiti principalmente nella concessione di finanziamenti a un gruppo di clienti della banca destinati a essere utilizzati per l'acquisto di azioni VE e nella conclusione di accordi con altri soggetti aventi lo scopo di ottenere la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria dei soci di VE e, quindi, di designare i componenti dei nuovi organi sociali.
In particolare, tre accertamenti operati da NS rispettivamente con delibere n. 15029 del 10 maggio e n. 15115 e 15116 del 22 luglio 2005, acclaravano la prima il patto parasociale occulto in violazione dell'art. 122 TUF stipulato, a far tempo dal 18 aprile 2005, tra PL, NU MI, PP, GP FI, i LL NA e CO LO, la seconda il patto parasociale non dichiarato in violazione dell'art. 122 TUF stipulato tra PL e MA, società riconducibile a IC NO, a far tempo dal 10 marzo 2005 e la terza l'interposizione dei due fondi esteri Active Fund e Generation Fund, riconducibili a GO LU, per l'acquisto concertato di azioni AV, nonché l'inclusione, derivante da ulteriori accertamenti, di altri pattisti occulti: NI nelle persone degli amministratori NS VA e ET NO, UO AR di NI LU, VI, CA IG. Infatti, con Delib. 13 febbraio 2008, n. 16346 la NS, sulla base di nuova documentazione trasmessagli dalla Procura della Repubblica di Milano, accertava che NI LU, tramite UO AR s.p.a. aderiva, quantomeno a far data dal 15 aprile 2005, al patto parasociale occulto avente per oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie della banca VE e l'esercizio anche congiunto di una influenza dominante sulla CA stessa.
Tali patti parasociali (1 - Ai sensi del comma 5, art. 122 TUF, sono parasociali i patti, in qualunque forma stipulati:
a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;
d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta) - (occulti) e tali operazioni (artificiose) venivano integrati da una serie di comunicati diffusi sul mercato da PL con i quali si affermava che la banca non possedeva "nè direttamente ne' indirettamente altre partecipazioni nel capitale sociale di CA NE (oltre quelle specificatamente indicate alle Autorità e al mercato). In particolare, le indagini consentivano di accertare che, accanto alle mendaci affermazioni fornite al mercato, PL - e per essa l'amministratore delegato IO IE, individuato come il vero protagonista dell'operazione, fattivamente coadiuvato dal direttore finanziario di PL NI FR e dal consulente esterno, ex dipendente della CA, LI VA, (oltre che da altri dirigenti PL tra cui Benevento VA, presidente del c.d.a. e RÈ IL, direttore centrale amministrativo) - intesseva una enorme serie di manovre occulte tali da comportare - mediante celeri, anomali finanziamenti elargiti a condizioni quanto mai favorevoli - accaparramenti segreti di azioni AV, intestate a compiacenti e facoltosi clienti (o anche a forti speculatori) sia del versante di LO (cd. "interposti" lodigiani) sia del versante di ES (cd. "interposti" bresciani), cooptati e coordinati nella massiccia attività di rastrellamento di azioni AV, i primi dallo LI (e anche dal NI), i secondi dall'imprenditore NU MI (presidente di Hopa s.p.a.), già sodale in affari detta CA lodigiana, producendosi, poi, in vista dell'assemblea di AV, fissata per il 30/4/2005, nell'estenuante opera, svolta soprattutto dal IO e dal NI, tesa a far sì che buona parte delle azioni così acquistate finissero nelle mani di veri e propri pattisti occulti tra i quali gli immobiliaristi CO LO e IC NO, gli amministratori di "NI" s.p.a. NS VA e ET NO, e di "UO A" NI LU, disponibili a sostenere nell'assemblea la lista concordata di PL e ad acquisire, in tal modo, posizioni di rilievo all'interno di AV in vista di una nuova "governance". Tale scopo veniva raggiunto nell'assemblea del 30/4/2005 in cui la lista PL otteneva, grazie al voto concertato dei pattisti occulti, la maggioranza e, quindi, il controllo della CA VE.
In previsione di essa, AV comunicava al mercato:
- che sia per la nomina degli amministratori che per quella dei sindaci erano state presentate tre liste di candidati, riconducibili a PL, MA NA e BN AM;
- che erano pervenute comunicazioni al rilascio delle certificazioni per l'intervento all'assemblea, rappresentative di una percentuale superiore al 50% del capitale sociale, di modo che l'assemblea dei soci avrebbe potuto validamente costituirsi già in prima convocazione.
Il 30 aprile 2005, dunque, erano presenti 299 azionisti, portatori - in proprio e per delega - di 240.245.805 azioni, corrispondenti all'83,34% del capitale di AV.
L'assemblea dava i seguenti risultati:
- il nuovo Consiglio di amministrazione veniva composto da soggetti proposti da PL, la cui lista veniva sostenuta da:
- PL;
- PP DI (riferibile a MI NU);
- G.P. FI (riferibile a MI NU);
- NI (NS - ET);
- CA IG;
- IM ID s.p.a. (UO AR - NI);
- AR FI s.p.a. (gruppo VI);
- Active Fund;
- CA popolare di Vicenza;
- la lista presentata da BN AM (sostenuta dalla stessa BN e dal partner assicurativo LO AT) otteneva un numero di voti variabile tra il 33,88% e il 33,45% delle azioni presenti;
- la lista presentata da MA NA (gruppo IC) otteneva una percentuale di voti validi pari al 5,97% delle azioni presenti in assemblea;
- si astenevano:
- Generation Fund;
- PA RO e IK LA (gruppo CO);
- I LL NA.
La presentazione di una lista a parte (gruppo IC) e l'astensione del gruppo CO, venivano ritenute operazioni facenti parte di una strategia concordata con IO in particolare nella riunione del 29/4/2005 che aveva preceduto l'assemblea, e ciò al fine di non destare sospetti dal momento che già i voti espressi da PL, PP DI, NI, GP NZ e CA IG (pari al 50,078% delle azioni presenti in assemblea) ben avrebbero consentito di raggiungere il necessario quorum deliberativo.
Nelle indagini venivano coinvolti anche il senatore GR LU (2 - Il Sen. GR - condannato in primo grado alla pena dì anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 850.000,00 di multa - è stato assolto dalla Corte di Appello per non aver commesso il fatto) - ritenuto essere il "canale personale del IO attraverso il quale avviare favorevolmente un'intensa attività lobbistica in sede parlamentare e nel mondo politico in generale" (pag. 29 sent. 1^ grado), e il VE della CA d'TA IO NT, "legato al IO da interessi e stretti rapporti familiari comprovati dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche" (pag. 29 cit), accusato di avere - seguendo personalmente e da vicino, soprattutto attraverso frequenti incontri con il IO, la vicenda in tutti i suoi momenti - da un lato, appoggiato e favorito il IO nella "sua prepotente intenzione di conquistare, in tempi brevissimi spazi sempre più ampi di NE (pag. 177 sent. imp.), fino ad adottare in suo favore il provvedimento autorizzativo dell'11/7/2005 - e, dall'altro lato, ostacolato l'attività di BN AM che, detenendo il 12,76 rispetto al modestissimo 00,12 di PL, tendeva legittimamente ad acquisire, a seguito della scadenza del patto parasociale fissata alla data del 15/4/2005, una ancor più consistente partecipazione nel capitale e nella gestione di AV.
Con decreto emesso in data 23.05.08 il Gup del Tribunale di Milano disponeva il rinvio a giudizio di RL BA, OL BR, VA NS, RC EL ON, IO NT, SE RI DI, IE IO, ES MA AS, LU NA, ES HI, LU GR, IE IN, LU NI, MO AO CO, NO ET, SE GN, NI LU nonché, quali responsabili ex lege n. 231 del 2001, di NI spa e UO AR spa per i reati compiutamente indicati nel capo di imputazione (che segue), mentre molti altri imputati - tra i quali NI FR, LI VA, NU MI, CO LO e IC NO - definivano la loro posizione processuale facendo ricorso a riti alternativi.
LE CONTESTAZIONI.
FI IE - amministratore delegato di BP fino al 2 agosto 2005 - costituiva, promuoveva, organizzava e dirigeva l'associazione criminosa (CAPO A):
individuando le operazioni immobiliari e finanziarie dalle quali trarre illeciti profitti, tra cui la scalata alla CA VE (condotta con modalità manipolative ed ostacolando l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);
occupandosi, personalmente o per il tramite di soggetti di sua fiducia, delle trattative, anche occulte, relative all'acquisizione della CA AM ed alla dismissione degli asset immobiliari del Gruppo EL (operazione "IZ-Casse del Tirreno"), trattative dalle quali conseguiva, per sè e per altri, ingenti profitti illeciti;
creando strutture estere off-shore con conti presso banche svizzere, monegasche, del Jersey e di Singapore per occultare il provento delle operazioni di cui al precedente punto e delle altre descritte ai successivi;
seguendo di persona - sia in comitato esecutivo che in consiglio di amministrazione e comunque valendosi della sua posizione apicale all'interno del Gruppo EL - le procedure per la concessione di linee di credito (anche a tassi agevolati e senza prestazione di garanzie) con le quali finanziare operazioni mobiliari ed immobiliari di interesse per l'organizzazione;
favorendo l'apertura di conti correnti e dossier titoli e l'erogazione di finanziamenti a "clienti privilegiati", i cui conti venivano gestiti direttamente dall'area finanza della banca;
ON FR - direttore finanziario di BP - promuoveva ed organizzava l'associazione criminosa:
adoperandosi per l'apertura di conti correnti e dossier titoli e curando personalmente i "clienti privilegiati", con i quali erano stati raggiunti preventivi accordi per la spartizione dei profitti delle operazioni di trading mobiliare (anche "costruite ad hoc");
disponendo ingiustificati trasferimenti di denaro di pertinenza della banca a favore dei conti dei predetti clienti;
curando materialmente la spartizione degli utili con prelievi in contanti ed assegni circolari;
creando strutture estere off-shore con conti presso banche svizzere e monegasche per occultare i profitti illeciti;
essendo, sostanzialmente, VA ego dell'amministratore delegato nell'attività dell'associazione all'interno della banca;
EL VA - consulente esterno, ex dirigente di BP - promuoveva ed organizzava l'associazione criminosa:
individuando operazioni immobiliari e finanziarie dalle quali trarre illeciti profitti;
creando strutture societarie, sia italiane che estere, per "schermare" la partecipazione di ON e FI (del quale fungeva anche da prestanome) in operazioni mobiliari ed immobiliari finanziate da BP (a tassi agevolati e, quasi sempre, senza prestazione di garanzie);
curando l'apertura di conti esteri e la costituzione di società off- shore, da utilizzarsi per occultare il provento delle operazioni mobiliari ed immobiliari;
individuando, tra la clientela "storica" di PL, una serie di clienti "privilegiati" cui far aprire conti correnti e dossier titoli e far ottenere finanziamenti, per operare sul mercato mobiliare, con l'accordo che i profitti dell'attività di trading, svolta in modo illegittimo (anche sfruttando informazioni privilegiate) dall'area finanza della banca, venivano spartiti in percentuali variabili tra i sodali e l'intestatario della relazione;
curando materialmente la spartizione degli utili con prelievi in contanti ed assegni circolari;
MO - ON - OL - i primi due consiglieri in IP SUISSE e ON anche in diverse società del Gruppo EL, il terzo consulente legale nonché fiduciario svizzero - partecipavano all'associazione: predisponendo e gestendo le strutture societarie ed i relativi rapporti bancari (accesi, soprattutto, presso BDL - Jersey, Singapore e Lugano), in particolare mettendo a disposizione dell'organizzazione le società: YO NG CORPORATION, HS EN corp, RI VE SA, LL IA ES Ine, TO RE SA, AN BA SA, BO OB SA, CT & AG, utilizzate per depositare i proventi delle attività illecite dell'associazione e per "schermare" la riconducibiltà all'associazione delle società immobiliari/finanziarie italiane capitalizzate e/o finanziate con i proventi generati dalle illecite attività;
gestendo i conti esteri in BDL riferibili a FI, EL e ON, tra i quali il conto TARGUM ed i conti BRUNNER 1 e 2;
OL altresì agendo quale procuratore di diverse società off- shore, fiducianti della COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE spa, con sede a Milano, utilizzata per intestazioni fiduciarie di società riconducibili a FI e EL;
ER AL - sindaco di BP - partecipava all'associazione criminosa:
costituendo o figurando nella compagine sociale/domiciliando/rappresentando (pure per procura)/ amministrando anche di fatto le società italiane ed estere di cui FI era socio occulto, ed in particolare: GI SE RL, RII D'AL RL, PE RL, TY RL, PM RL, RO RL, EN IL RL, EN INFRA RL, ED RL, PATRIMONIALE DEGLI ORSI RL, BO OB RL, BO CENTRALE spa, YONG, HS EN, società utilizzate in operazioni mobiliari ed immobiliari tra le quali la cessione degli immobili già delle Casse del Tirreno;
RA IN partecipava all'associazione criminosa:
svolgendo il ruolo di prestanome di FI in varie operazioni immobiliari tra le quali quella realizzata con la TY RL (relativa ad una villa a Cap Martin, in costa azzurra) e con GI SE RL (relativa ad un'altra villa in località Cala di Volpe, Sardegna) nonché in operazioni di trading mobiliare realizzate con BO CENTRALE spa.
Con le circostanze aggravanti specificatamente contestate in relazione ai ruoli.
Associazione operante in Milano ed altrove dal 1997 al 13.12.2005 data dell'arresto di FI, ON, EL e ON:
FI - ON giudicato separatamente) - EN giudicato separatamente) - AD giudicato separatamente) - SA giudicato separatamente - MA giudicato separatamente - HI giudicato separatamente - EL giudicato separatamente - EL giudicato separatamente - AZ - CA - RI - TI giudicato separatamente - CU giudicato separatamente - PP giudicato separatamente - CO - HE - LO TO giudicato separatamente - LO RI giudicato separatamente - LO US giudicato separatamente - ES IO giudicato separatamente - ES SE giudicato separatamente - RI LU giudicato separatamente - GA giudicato separatamente - RT EN giudicato separatamente - AS giudicato separatamente - NI giudicato separatamente - RI BR giudicato separatamente - AN CO giudicato separatamente - RT IO NT giudicato separatamente - RT ST giudicato separatamente - RT NT giudicato separatamente - RT AN DO giudicato separatamente - ON giudicato separatamente - OZ giudicato separatamente - RI ER giudicato separatamente - AI - RS giudicato separatamente - NC giudicato separatamente - DA giudicato separatamente - RA giudicato separatamente - ON - RA GR - LO - MA - IN giudicato separatamente - PA - MO - OV giudicato separatamente - AM - AG giudicato separatamente - D'MI giudicato separatamente - AN giudicato separatamente - NI:
CAPO B. del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, nn. 1) e 2), art. 81 cpv c.p., art. 185 t.u.f. (come mod.to dalla L. n. 62 del 2005 e dalla L. n. 262 del 2005), perché, in concorso tra loro, in numero superiore a dieci, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, realizzate operando con modalità, commissive ed omissive, volte ad eludere le prescrizioni di cui all'art. 106 t.u.f. e gli obblighi di informazione al mercato previsti dagli artt. 114, 120, 121 e 122 t.u.f., ponevano in essere operazioni simulate ed altri artifici e diffondevano notizie false, condotte concretamente idonee, anche singolarmente, a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria VE;
in particolare:
FI (amministratore delegato di BP) e ON (direttore finanziario di BP) organizzando e dirigendo l'attività, EN (presidente del consiglio di amministrazione di BP) conoscendola ed avallandola, AD (presidente del cda di IP Suisse, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo di BP), deliberando i finanziamenti erogati da IP Suisse e le fideiussioni rilasciate da BP (controllante di IP Suisse) proprio a garanzia di tali finanziamenti, SA (direttore centrale amministrativo di BP), MA (direttore centrale corporate management di BP) dando alla stessa copertura attraverso le rispettive strutture, HI (responsabile divisione mercati finanziari di BP) operando in sotto ordine rispetto a ON, EL (già dirigente BP e, all'epoca dei fatti, consulente esterno della banca) e, TI (principale alleato di FI nella "scalata" a banca VE) operando - come anche FI e ON - per la ricerca degli interposti, in concorso tra loro e con i soggetti di seguito indicati, compivano operazioni simulate ed artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo detrazione ordinaria VE, consistiti:
nell'acquistare, sul mercato telematico, azioni ordinarie VE con l'interposizione fittizia delle persone fisiche - che fornivano il loro contributo accettando di interporsi ed ottenendo, per tale contributo, la promessa di un utile - di seguito elencate: ES IO, ES SE, RI LU, RI BR, RI ER, GA OM SE, AS, NI, AN, RT EN, RT ST, RT IO NT, RT AN DO, RT NT, ON (cd. bresciani "procurati" da TI), AI, RS, OZ, NC, DA, RA, ON, RA GR, TA, MA, IN, PA, MO, OV, AM (cd. "lodigiani" procurati da EL, FI e ON), cui venivano aperti ed intestati, presso PL e IP Suisse, conti correnti con abbinati dossier titoli, sui quali di fatto operava la banca stessa (i finanziamenti per l'acquisto dei titoli erano erogati in assenza di istruttoria e di garanzie e con motivazioni difformi da quelle reali), così occultando l'attività di rastrellamento in corso e l'entità della partecipazione (indiretta) di BP nel capitale di BA (da fine novembre ad aprile 2005);
inoltre, FI (amministratore delegato di BP) e ON (direttore finanziario di BP) organizzando e dirigendo l'attività, EN (presidente del consiglio di amministrazione di BP) conoscendola ed avallandola, AD (presidente del cda di IP Suisse, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo di BP), deliberando i finanziamenti erogati da IP Suisse e le fideiussioni rilasciate da BP (controllante di IP Suisse) proprio a garanzia di tali finanziamenti, SA (direttore centrale amministrativo di BP), MA (direttore centrale corporate management di BP) dando alla stessa copertura attraverso le rispettive strutture, HI (responsabile divisione mercati finanziari di BP) operando in sotto ordine rispetto a ON, TI, LO TO, LO RI, LO US, CO, HE, CU, PP, in concorso tra loro, ponevano in essere operazioni simulate ed altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria VE, consistiti nell'acquistare, sul mercato telematico, azioni ordinarie VE, in modo concertato sulla base di patti parasociali non dichiarati - stretti per l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla banca VE - tali da occultare la "scalata" in corso ed eludere gli obblighi di legge, segnatamente quello di Opa totalitaria (da gennaio ad aprile 2005);
precisamente:
gli esponenti bancari di BP sopra indicati fornivano, in relazione ai rispettivi ruoli ed alle diverse funzioni svolte, il necessario contributo per realizzare, anche tecnicamente, gli acquisti concertati, in particolare: ricercando le azioni BA sul mercato, "parcheggiandole" su dossier presso BP e PL SUISSE, trasferendole, ugualmente attraverso operazioni sul "telematico", ad entità riferibili ai partisti occulti;
TI, anche nella veste di azionista di riferimento ed amministratore di PP spa e GP FI spa, ideava e progettava con FI la scalata occulta ad VE nonché organizzava e partecipava all'acquisto concertato (utilizzando finanziamenti BP) di significativi pacchetti di azioni VE, nel comune e non dichiarato intento di esercitare, con gli altri partisti occulti, un'influenza dominante sulla banca VE, manifestatasi, in sede di assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali (30 aprile 2005), nel sostegno, preventivamente concordato, alla lista presentata da BP;
LO TO, LO RI, LO US aderivano al progetto proposto da TI e FI per la scalata occulta di VE e partecipavano, quali persone fisiche, all'acquisto concertato (utilizzando esclusivamente finanziamenti BP) di significativi pacchetti di azioni VE, nel comune e non dichiarato intento di esercitare, con gli altri pattisti occulti, un'influenza dominante sulla banca VE, manifestatasi, in sede di assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali (30 aprile 2005), nel contribuire al raggiungimento del quorum in prima convocazione, astenendosi, poi, dal voto - come preventivamente concordato - quando era ormai certo il successo della lista di BP;
CO e HE, quali amministratori di NI spa, aderivano al progetto proposto da FI di scalata occulta alla VE concordando, per sostenerla, un incremento della partecipazione di NI spa in BA, nel comune e non dichiarato intento di esercitare, con gli altri pattisti occulti, un'influenza dominante sulla banca VE, manifestatasi, in sede di assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali (30 aprile 2005) nel votare - come preconcordato - per la lista BP, anche in contropartita della promessa, da parte di FI, dell'elargizione di denaro in toro favore;
CU e AN, il primo anche nella veste di azionista di riferimento ed amministratore di MAGISTE INTERNATIONAL SA., il secondo anche quale amministratore di GARLSSON REAL ESTATE SA. TD, aderivano al progetto proposto da FI di scalata occulta alla VE, partecipavano all'acquisito concertato (impiegando finanziamenti PL e PL SUISSE) di significativi pacchetti di azioni VE, utilizzando, anche la società off-shore GARLSSON REAL ESTATE S.A. TD per occultare la riconducibilità al Gruppo CU dell'acquisto di una parte di azioni BA, nel comune e non dichiarato intento di esercitare un'influenza dominante sulla banca VE, manifestatasi, in sede di assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali (30 aprile 2005) - alla quale partecipava AN per conto del gruppo CU - nella presentazione di una propria lista, predisposta d'intesa con FI, con il quale concordavano altresì il contenuto del proprio intervento in assemblea, così da contribuire, da un lato, al raggiungimento del quorum in prima convocazione, dall'altro, ad allontanare il sospetto dell'esistenza di patti segreti;
PP, anche nella veste di azionista di riferimento ed amministratore di IN EC spa (già PACO spa) e TI PL S.A., aderiva al progetto proposto da FI di scalata occulta alla VE, partecipava all'acquisito concertato (utilizzando finanziamenti BP) di significativi pacchetti di azioni VE nel comune e non dichiarato intento di esercitare un'influenza dominante sulla banca VE, manifestatasi, in sede di assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali (30 aprile 2005), nel contribuire al raggiungimento del quorum in prima convocazione astenendosi, poi, dal voto - come preventivamente concordato - quando era ormai certo il successo della lista di BP;
NI, anche nella veste di azionista di riferimento ed amministratore di OV VA spa, aderiva al progetto proposto da IO di scalata occulta alla VE. partecipava all'acquisito concertato di azioni VE, ed, in particolare, di un significativo pacchetto acquisito dal gruppo CO, nel comune e non dichiarato intento di esercitare un'influenza dominante sulla banca VE, manifestatasi, in sede di assemblea ordinaria.
FI (amministratore delegato di BP) e ON (direttore finanziario di BP) organizzando e dirigendo l'attività, EN (presidente del consiglio di amministrazione di BP) conoscendola ed avallandola, AD (presidente del cda di IP Suisse, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo di BP), deliberando i finanziamenti erogati da IP Suisse e le fideiussioni rilasciate da BP (controllante di IP Suisse) proprio a garanzia di tali finanziamenti, SA (direttore centrale amministrativo di BP), MA (direttore centrale corporate management di BP) dando alla stessa copertura attraverso le rispettive strutture, HI (responsabile divisione mercati finanziari di BP) operando in sotto ordine rispetto a ON e AG, in concorso tra loro, compivano operazioni simulate ed artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria VE, consistiti:
nell'acquistare, sul mercato telematico, azioni ordinarie VE con l'Interposizione fittizia degli hedge fund: ACTIVE FUND, GENERATION FUND e MOMENTUM FUND (tutti domiciliati alla Isole Cayman e gestiti da iMONEY BOND VEMENT SA., di Lugano), riconducibili a AG, il quale vendeva quote di tali fondi a BP, con raccordo di impiegarne il corrispettivo esclusivamente nell'acquisto del titolo "azione ordinaria NE, agendo, pertanto, da "fiduciario" della banca, così occultando l'attività di rastrellamento in corso e l'entità della partecipazione (indiretta) di BP nel capitale di BA (da febbraio a maggio 2005);
inoltre, a fronte delle operazioni simulate e degli artifici su indicati, condotte già concretamente idonee, anche singolarmente, a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria VE, FI (amministratore delegato di BP) intervenendo direttamente sulla formulazione dei comunicati-stampa, EN (presidente del consiglio di amministrazione di BP) e AD (presidente del cda di IP Suisse, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo di BP), conoscendola, avallandola e favorendone l'approvazione in sede di c.d.a., ON (direttore finanziario di BP), SA (direttore centrale amministrativo di BP) e MA (direttore centrale corporate management di BP), D'MI (responsabile della direzione centrale organizzazione ed incaricato dall'a.d. di curare le relazioni con le autorità di vigilanza), HI (responsabile divisione mercati finanziari di BP) operando in sotto-ordine rispetto a ON e EL (responsabile funzioni afferenti reperimento fondi, emissione obbligazioni, cartolarizzazione ed operazioni strutturate) predisponendo la documentazione di supporto ai comunicati stampa, in concorso tra loro e con TI, LO TO, LO RI, LO US, CO, HE, CU, PP, nella loro qualità di "pattisti occulti" nella scalata all'VE, diffondevano al mercato, le seguenti false notizie, anch'esse concretamente idonee, anche singolarmente, a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria VE:
che BP non possedeva "nè direttamente ne' indirettamente altre partecipazioni nel capitale sociale di CA NE oltre a quelle specificatamente indicate alle Autorità ed al mercato (comunicati PL del 9 e 16 marzo e del 6 aprile 2005);
che da parte di BP "...(la) determinazione (di collocarsi tra gli azionisti stabili di CA VE) sarà assunta previa valutazione dei prezzi e delle quantità, compatibili con l'esigenza di non creare turbative di mercato. Tutto ciò, ovviamente nell'ambito delle prescritte autorizzazioni, che si situano sotto la soglia fissata nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 106 (comunicato PL del 12 aprile 2005);
che l'attività di intermediazione per conto terzi sul titolo CA VE, svolta da PL nel rispetto formale e sostanziale delle vigenti disposizioni, non ha alcun nesso con la partecipazione detenuta ne' tantomeno con pretesi accordi con gli attuali azionisti di CA NE (comunicati PL del 16 marzo e del 6 aprile 2005);
che non sono stati "stipulati accordi (opzioni, contratti preliminari, a termine o condizionati, accordi per gli acquisti o per il voto) aventi per oggetto le azioni di CA VE e di non aver concluso - in forma scritta o in altra forma - patti par asociali con azionisti della medesima banca" (comunicati PL del 16 marzo e del 6 aprile 2005);
che, secondo quanto deliberato dal cda di PL, "l'eventuale acquisto...non dovrà comunque comportare il superamento della soglia del 30%"(comunicato PL del 15 aprile);
che il gruppo, facente capo all'imprenditore CU NO, definiva come destituita di ogni fondamento la notizia di stampa secondo cui il Gruppo avrebbe ricevuto da istituti bancari un finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni VE, ribadendo che l'acquisto era stato eseguito con mezzi propri (comunicati stampa del 19 aprile su varie agenzie),
inoltre, così ingenerando, nel mercato, la convinzione che PL non avesse acquistato titoli (direttamente o per interposta persona), in quantità superiore a quella di volta in volta comunicata, che non intendesse superare la soglia di cui all'art. 106 tuf e che non esistesse un "concerto occulto" come poi accertato da NS con Delib. 10 maggio 2005 e Delib. 22 luglio 2005;
condotte tutte poste in essere con il concorso morale del VE AZ e del capo Vigilanza CA della CA d'TA e del Sen. RI, i quali suscitavano e rafforzavano il progetto criminoso;
in particolare, AZ, anche in violazione dei doveri e degli obblighi inerenti la carica di VE della CA d'TA, assumeva, con FI, dapprima l'impegno di ostacolare AB-AM nell'eventuale incremento della partecipazione in VE (garantendogli che comunque mai l'avrebbe autorizzata a salire oltre il 12/13%) e, successivamente al lancio dell'Opa, da parte della stessa AB, ritardava il rilascio delle necessarie autorizzazioni, per consentire a BP di proseguire nel rastrellamento occulto di azioni BA;
esortava FI e ON, nel corso di periodici incontri riservati, a superare, con le acquisizioni indirette di partecipazioni e la costituzione dei patti occulti sopra indicati, le soglie Autorizzate da CA d'TA, rispettivamente, in data 14.2.2005 (fino al 14,9%) ed in data 4.2005 (fino al 29,9%), istigando, gli stessi FI e ON, a proseguire nella scalata occulta;
approvava, la sera prima dell'assemblea ordinaria di VE per il rinnovo delle cariche sociali (30.4.2005), le strategie di voto concordate dai partisti occulti;
incitava FI e ON ad "andare avanti" anche dopo l'atto di accertamento del 10.5.2005 pur sapendo che del "concerto" facevano parte altri soggetti (tra cui CU) non ancora inseriti dalla NS tra i concertisti;
CA, anche in violazione dei doveri e degli obblighi inerenti la carica di Capo del Servizio di Vigilanza della CA d'TA, partecipava agli incontri riservati nei quali il VE veniva informato da IO e ON, delle acquisizioni di partecipazioni indirette e dei patti, manifestando, con la stessa presenza e l'esplicito assenso alla linea del VE IO, il suo atteggiamento di favore a BP, specialmente quale Capo della Vigilanza della CA d'TA;
si metteva, altresì, a disposizione per fronteggiare l'eventuale insorgenza di problematiche tra BP ed il Servizio di Vigilanza, nel corso dell'"operazione NE.
RI contribuiva a trasferire, da AZ a FI, informazioni riservate riguardanti l'iter dei procedimenti di autorizzazione e le iniziative del servizio di vigilanza della CA d'TA nei confronti di BP;
nello svolgimento dell'attività descritta al precedente punto, forniva ai suoi interlocutori consigli ed incoraggiamenti, specialmente a FI, esortandolo a proseguire nella "scalata occulta" all'VE anche in presenza delle "difficoltà" che nel frattempo erano intervenute (accertamento del concerto in data 10.5.2005, iniziative della Magistratura).
Con le circostanze aggravanti di aver commesso il reato con il concorso di un numero di persone superiore a cinque nonché, per FI e AZ, per aver promosso la cooperazione nel reato, per FI per aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato oltre che diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo e, per TI, per aver diretto, d'intesa con FI, l'attività di RI LU e GA, rispettivamente presidente e consigliere delegato di PP HOLDING spa, e degli interposti ES IO, ES SE, RI LU, RI BA, RI ER, GA OM SE, AS, NI, AN, RT EN, RT ST, RT IO NT, RT AN DO, RT NT, ON (gruppo dei cd. bresciani) oltre che dei partisti occulti LO TO, LO RI, LO US. In Milano dall'inizio di novembre 2004 sino al 22 luglio 2005.
FI - EN giudicato separatamente - ON giudicato separatamente - SA giudicato separatamente - MA giudicato separatamente - HI giudicato separatamente - TI giudicato separatamente - RI LU giudicato separatamente - GA giudicato separatamente - LO TO giudicato separatamente - LO RI giudicato separatamente - LO US giudicato separatamente - CU giudicato separatamente - AN giudicato separatamente - CO - HE - PP giudicato separatamente - NI - AG giudicato separatamente:
CAPO C. del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1), art. 61 c.p., n. 2, art. 2638 c.p., commi 1 e
2, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in continuazione con i fatti di cui al capo B.
FI quale amministratore delegato e EN quale presidente del consiglio di amministrazione di BP, in concorso tra loro e con ON, HI, SA, MA, esponenti bancari di BP con funzioni dirigenziali e preposti alla redazione dei documenti contabili societari per le rispettive aree di competenza, segnatamente: ON e HI per l'area finanza, SA per l'area amministrazione e MA per l'area corporate, in concorso tra loro, ed, inoltre, in concorso con TI, che agiva, in proprio e quale presidente di GP FI spa e amministratore delegato di PP HOLDING spa e con RI LU e GA, rispettivamente presidente e consigliere delegato di PP HOLDING spa, con LO TO, LO RI, LO US, con CU, quale amministratore di MAOISTE INTERNATIONAL S.A. e AN quale amministratore di GARLSSON REAL ESTATE S.A. TD e consulente di CU (beneficiario economico di GARLSSON), con CO, HE, amministratori delegati di NI spa, con PP che agiva quale amministratore di IN EC spa e TI PL S.A. e NI, quale amministratore di OV VA spa, e con AG che agiva per il tramite dei fondi ACTIVE FUND, GENERATION FUND e MOMENTUM FUND (tutti domiciliati alla Isole Cayman e gestiti da MONEY BOND VEMENT SA, di Lugano, pure a lui riconducibile), consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza della NS con le seguenti condotte:
a seguito di richiesta ex art. 115 t.u.f., di comunicare se gli acquisti di azioni VE effettuati da ES IO, ES SE, RI LU, RI BR, RI ER, GA OM SE, AS, NI, AN, RT EN, RT ST, RT IO NT, RT AN DO, RT NT, ON, LO TO, LO RI, LO US (pari al 15,23% del capitale di Antoveneta) erano stati finanziati dalla banca rispondevano: "EL non ha deliberato linee di credito finalizzate all'acquisto di azioni di banca VE di 18 committenti finali. Costoro godono di ordinarie facilitazioni creditizie concesse da questa banca nell'ambito della consueta valutazione del merito creditizio, della solvibilità e della capacità di rimborso dei clienti" (in data 7.3.2005), versione confermata, in sede di audizione, da FI e ON (in data 9.3.2005) e, successivamente, ribadita con il comunicato stampa del 16.3.2005 (riportato al capo B.), così occultando che i finanziamenti erano stati erogati e gestiti dalla stessa banca esclusivamente per l'acquisto delle azioni VE;
omettevano di dichiarare alla CO, in violazione dell'art. 122 tuf e della disciplina concernente l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (art. 102 e ss. tuf), l'avvenuta stipulazione di un patto parasociale avente ad oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie della banca VE e l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla banca stessa, nei termini accertati da NS con Delib. 10 maggio 2005, n. 15029 negandone l'esistenza anche in sede di audizione;
omettevano, anche dopo l'atto di accertamento del 10.5.2005 (Delib. n. 15029) e sempre in violazione dell'art. 122 tuf e della disciplina concernente l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (art. 102 ss. tuf), di dichiarare alla CO, la partecipazione al patto della MAGISTE INTERNATIONAL S.A.;
in particolare:
veniva occultata la riconducibilità al "Gruppo IC" di GARLSSON REAL ESTATE S.A. TD, che aveva acquistato azioni VE con finanziamenti di PL SUISSE, garantiti da fideiussione di PL;
CU e AN, sia rispondendo a richieste scritte della NS sia in sede di audizione fornivano false informazioni - anche in violazione dell'art. 120 tuf in materia di comunicazione di partecipazioni rilevanti - riguardo all'effettiva partecipazione in VE, riferibile al "Gruppo IC", e negavano l'esistenza di patti occulti;
CU e FI, previo accordo, nel corso delle rispettive audizioni (in data 8 e 12 luglio 2005) e con successiva nota congiunta (pervenuta alla NS in data 15 luglio 2005), negavano che la bozza manoscritta dell'intervento di AN - quale rappresentante del "Gruppo IC" - all'assemblea ordinaria di VE (30 aprile 2005), fosse stata tra loro stessi concordata, cosi ulteriormente occultando l'esistenza del concerto poi accertato da NS con la delibera n. 15115 del 22 luglio 2005;
omettevano, nelle comunicazioni concernenti le partecipazioni detenute da BP in VE, dovute ai sensi dell'art. 120 tuf e della normativa secondaria (Regolamento emittenti approvato con Delib. NS n. 11971 del 1999), nonché in riscontro a specifiche richieste formulate da NS ai sensi dell'art. 115 tuf, di dichiarare le azioni VE, detenute dalla stessa BP, per il tramite di GENERATION FUND, ACTIVE FUND e MOMENTUM FUND, riconducibili a AG e che agivano, quali interposti della banca (come accertato da NS con Delib. 22 luglio 2005, n. 15116). Con le circostanze aggravanti di aver commesso il reato con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e per eseguire ed occultare il reato di manipolazione dell'azione ordinaria VE contestato sub B.. In Roma da novembre 2004 sino al 22 luglio 2005. FI - EN giudicato separatamente - ON giudicato separatamente - TI giudicato separatamente - RI LU giudicato separatamente - GA giudicato separatamente - LO TO giudicato separatamente - LO RI giudicato separatamente LO US giudicato separatamente - CU giudicato separatamente - AN giudicato separatamente - CO - HE - PP giudicato separatamente - NI - AG giudicato separatamente:
CAPO P. del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1), art. 61 c.p., n. 2, art. 2638 c.c., commi 1 e
2, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in continuazione con i fatti di cui al capo B.
FI quale amministratore delegato e EN quale presidente del consiglio di amministrazione di BP, in concorso tra loro e con ON, che agiva in stretta collaborazione con l'a.d., in concorso tra loro, ed, inoltre, in concorso: con TI, che agiva, in proprio e quale presidente di GP FI spa e amministratore delegato di PP HOLDING spa e con RI LU e GA, rispettivamente presidente e consigliere delegato di PP HOLDING spa, con LO TO, LO RI, LO US, con CU, quale amministratore di MAGISTE INTERNATIONAL S.A. e AN quale amministratore di GARLSSON REAL ESTATE SA. TD e consulente di CU (beneficiario economico di GARLSSON), con CO, HE, amministratori delegati di NI spa, con PP che agiva quale amministratore di IN EC spa e TI PL S.A. e NI, quale amministratore di OV VA spa, e con AG che agiva per il tramite dei fondi ACTIVE FUND, GENERATION FUND e MOMENTUM FUND (tutti domiciliati alla Isole Cayman e gestiti da MONEY BOND VEMENT S.A., di Lugano, pure a lui riconducibile), consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza della CA d'TA omettendo, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2 t.u.b., di comunicare l'esistenza di un patto parasociale dal quale derivava, in particolare, l'esercizio concertato del voto nell'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali di TA (30 aprile 2005), con la nomina di tutti i rappresentanti della lista di BP. Con le circostanze aggravanti di aver commesso il reato con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e per eseguire ed occultare il reato di manipolazione dell'azione ordinaria VE contestato sub B..
In Roma da novembre 2004 sino al 22 luglio 2005.
FI - EN giudicato separatamente - AD giudicato separatamente - LM giudicato separatamente - VO giudicato separatamente - RA ES giudicato separatamente - AN giudicato separatamente - TI giudicato separatamente - IS giudicato separatamente - ZZ giudicato separatamente - RA giudicato separatamente - ER giudicato separatamente - ON giudicato separatamente) - HI giudicato separatamente - EL giudicato separatamente - SA giudicato separatamente - MA giudicato separatamente - D'MI giudicato separatamente - TI giudicato separatamente:
CAPO E del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1), art. 61 c.p., n. 2, art. 2638 c.c., commi 1 e
2, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in continuazione con i fatti di cui al capo B., FI quale amministratore delegato, EN quale presidente del consiglio di amministrazione, AD, LM, RA, AN, TI, quali consiglieri di amministrazione nonché membri del comitato esecutivo di BP, in concorso tra loro, e con VO quale consigliere di amministrazione di BP, ed, inoltre, con IS, ZZ, RA, ER membri del collegio sindacale di BP, e con ON, HI, EL, SA, MA, D'MI esponenti bancari di BP con funzioni dirigenziali e preposti alla redazione dei documenti contabili societari per le rispettive aree di competenza, segnatamente: ON, HI e EL per l'area finanza, SA per l'area amministrazione, MA per l'area corporate, D'MI, responsabile della direzione centrale organizzazione, incaricato dall'a.d. di curare le relazioni con le autorità di vigilanza, nonché in concorso con TI, quale amministratore di GP IA spa (il cui apporto causale è consistito nel contribuire, con la propria condotta materiale, a retrodatare il contratto di cessione di partecipazioni di minoranza dal gruppo BP a GP IA), consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza della CA d'TA con le seguenti condotte:
occultavano, attraverso l'acquisto simulato da parte di soggetti finanziati dalla medesima BP ed attraverso l'interposizione dei fondi GENERATION FUND, ACTIVE FUND e MOMENTUM FUND, il superamento delle soglie partecipative rilevanti nel capitale di CA VE, in assenza della prescritta autorizzazione ed in violazione degli artt. 19 e 53 tub;
occultavano la natura e l'entità dei finanziamenti concessi, anche in violazione delle Istruzioni di Vigilanza in materia di credito, ai soggetti interposti ed ai partisti occulti (indicati sub B.) nonché al gruppo NI, facendo risultare che tali finanziamenti erano stati concessi per finalità diverse (esigenze personali ed altro) dall'acquisto di azioni VE;
fornivano, nell'ambito delle procedure volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per salire nel capitale di CA VE e per acquisirne il controllo, dati ed informazioni falsi in ordine alla reale consistenza del patrimonio di vigilanza cosi da far risultare rispettato il coefficiente prudenziale previsto dall'art. 53, comma 1, lett. a) tub e Tit. 4^, Capitoli 2 e 4 delle Istruzioni di Vigilanza;
in particolare:
- occultavano che le cessioni di partecipazioni di minoranza, non tutte peraltro, perfezionate con controparti di elevato standing, erano correlate a contratti derivati che mantenevano in capo a BP il rischio legato alle partecipazioni cedute;
occultavano che la cessione delle partecipazioni di minoranza non sempre aveva avuto regolamento monetario in quanto era stata effettuata, in taluni casi, con finanziamenti erogati dalla stessa BP;
occultavano l'esistenza di un'opzione pur concessa da BP a Deutsche AN su azioni della controllata EL INimenti;
e, per superare i rilievi espressi dalle strutture interne del Servizio di Vigilanza di CA d'TA, relativamente agli effetti sul patrimonio di vigilanza (alla data del 30.6.2005) della pur concessa a Deutsche AN, retrodatavano l'ulteriore cessione di una partecipazione di minoranza a GP FI (riconducibile a TI), producendo alla Vigilanza un contratto apparentemente datato 28.6.2005 ma in realtà sottoscritto solo in data 6.7.2005 da FI e TI.
Con le circostanze aggravanti di aver commesso il reato con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e per eseguire ed occultare il reato di manipolazione dell'azione ordinaria VE contestato sub B.
In Roma da novembre 2004 sino al 22 luglio 2005.
FI giudicato separatamente:
CAPO F omissis.
FI giudicato separatamente - EL giudicato separatamente - ER giudicato separatamente - RA IN giudicato separatamente:
CAPO G omissis.
FI giudicato separatamente - MO giudicato separatamente - ON giudicato separatamente:
CAPO H omissis.
FI giudicato separatamente - AD giudicato separatamente - MO giudicato separatamente - ON giudicato separatamente - RB giudicato separatamente - ER giudicato separatamente:
OL:
CAPO I. del reato di cui agli artt. 110 e 646 c.p., art. 61 c.p., nn.7 e 11, perché, in concorso tra loro;
FI, in qualità di amministratore delegato di PL e con incarico, da parte del cda di PL RE, di alienare la società MI, proprietaria degli asset immobiliari già appartenenti alle casse del Tirreno;
AD quale Presidente di IP SS e consigliere di amministrazione di PL;
ON e MO anche quali consiglieri del cda di IP SUISSE;
RB quale amministratore delegato della Cassa di Risparmio di Livorno;
ER che agiva quale prestanome di FI, che lo aveva delegato a curare l'esecuzione dell'operazione di seguito specificata;
OL quale consulente e fiduciario svizzero, al fine di trame profitto, si appropriavano di una parte del corrispettivo pagato da CC CA per acquisire, tramite CRE.SEN RL, le quote, possedute dai soci YO NG TD (di cui ON e MO figuravano quali soci e FI era "socio occulto"), ON e MO, di MI RL, società-veicolo costituita da BASILEUS spa, a sua volta controllata al 100% da PL RE Estate, e nella quale erano stati conferiti gli asset immobiliari già appartenenti alle casse del Tirreno ed iscritto il debito verso Efibanca, dell'importo di circa 50.000.000 di Euro, utilizzati dal gruppo PL per rilevarli;
in particolare:
subordinavano un significativo sconto sul prezzo delle quote di MI al pagamento di una quota parte "in nero" ed all'estero;
ER, su delega di YO NG TD e di ON e MO perfezionava il contratto e riceveva da CC un milione di Euro quale corrispettivo (puramente formale) da iscrivere nel rogito per la cessione delle quote di MI RL a CRE.SEN
IP SUISSE, concedeva, con la garanzia fideiussoria della Cassa di Risparmio di Livorno, finanziamenti alle società OC e BE.BE (riferibili a CC, anche per il tramite di RI Eliano), rispettivamente per Euro 11.000.000 e per Euro 3.640.000;
OL riceveva due assegni circolari, tratti sul conto OC (uno di tre e l'altro di otto milioni di Euro), entrambi a lui intestati, per essere poi spartiti, all'estero, con FI, ON, MO, ER e AD;
RB (per il tramite di RI) riceveva Euro 500.000 in contanti e disponeva il trasferimento di Euro 2.750.000,00 dal conto BE.BE al conto nr. 72789, intestato APPARECIDA, presso BDL di Lugano. Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità nonché di aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera. In Lugano ed in TA nel novembre 2003.
MO giudicato separatamente - OL:
CAPO J del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv c.p., art. 648 bis c.p., commi 1 e 2, perché - MO quale consigliere di amministrazione presso PL SUISSE e fiduciario, OL quale fiduciario e consulente legale - in concorso tra loro ed in esecuzione di un unico disegno criminoso, gestivano i mandati fiduciari aperti presso la COMPAGNIA NAZIONALE FIDUCIARIA di Milano e l'UNIONE FIDUCIARIA di Milano e riferibili alle società off-shore HS EN corp, RI VE SA, LL IA ES Inc, TO RE SA, AN BA SA, BO OB SA, CT & AG (da loro stessi amministrate) in modo da far confluire, sotto forma di finanziamento soci e di sottoscrizione/aumento di capitale, il denaro proveniente dalle appropriazioni indebite di cui al successivo capo K, alle società PATRIMONIALE degli ORSI, BO OB, BO CENTRALE, RII d'AL, riconducibili all'associazione ed in primis a FI, e nelle quali le off-shore sopra indicate figuravano come soci, cosi ostacolando l'identificazione della provenienza da delitto del denaro.
Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività professionale.
In Milano dal 2001 al 13.12.2005.
FI giudicato separatamente - EN giudicato separatamente - RA ES giudicato separatamente) - AD giudicato separatamente - VO giudicato separatamente - ON giudicato separatamente - RA giudicato separatamente - ER giudicato separatamente - EL giudicato separatamente - SA giudicato separatamente - HI giudicato separatamente - MA - MA giudicato separatamente - OZ giudicato separatamente - CA (GIUDICATO SEPARATAMENTE DAL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE DEL TRIBUNALE DI LODI) - SE giudicato separatamente - TA - IN giudicato separatamente - TT giudicato separatamente - AM - RA IN giudicato separatamente - RA GR - NC giudicato separatamente - GN - CO e HE, (entrambi giudicati separatamente con il rito del patteggiamento a seguito della riqualificazione nel presente capo K) della condotta relativa alla somma di Euro 2.038.000 già oggetto del capo O) e dallo stesso espunta) - OV giudicato separatamente - TI giudicato separatamente - RI:
CAPO K, del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv c.p., art. 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11, perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto - FI quale amministratore delegato, EN quale presidente del consiglio di amministrazione, RA ES, AD e VO quali consiglieri, RA e ER anche quali sindaci, ON in qualità di direttore finanziario, EL quale consulente esterno ed ex dirigente, SA quale responsabile dell'area amministrazione, MA in qualità di responsabile dell'area corporale e HI quale dirigente dell'area finanza di BP - in concorso tra loro e con numerosi clienti della banca - tra cui OZ, CA, TA, SE, IN, AM, RA IN, RA GR, NC, AL, GN, MA, OV, TI e RI, per gli altri si procede separatamente - con i quali (tutti) era stato stipulato un accordo di spartizione dei profitti, si appropriavano, operando, in violazione delle procedure contabili e di antiriciclaggio nonché dei vincoli contrattuali, e con le modalità di seguito indicate:
accredito, anche per il tramite delle cosiddette partite viaggianti, su conto terzi (clienti sopra menzionati) anziché su conto proprio della banca, di premi (quali up front) e/o utili conseguenti ad operazioni su derivati, effettuate, gestite e realizzate dalla CA con risorse proprie, e, pertanto, di competenza della banca stessa;
accredito, anche per il tramite delle cosiddette partite viaggianti, su conto terzi (clienti sopra menzionati), conseguenti ad operazioni anomale (non di mercato bensì "costruite a tavolino") su titoli, compiute a nome dei clienti (medesimi) in contropartita diretta con la banca;
- accredito, anche per il tramite delle cosiddette partite viaggianti, su conto terzi (clienti sopra menzionati), conseguenti ad operazioni anomale (non di mercato bensì "costruite a tavolino") su titoli, compiute a nome dei clienti (medesimi) in contropartita con altri soggetti (diversi dalla banca);
- accredito, anche per il tramite delle cosiddette partite viaggianti, su conto terzi (clienti sopra menzionati), senza alcuna apparente giustificazione (ad es. trasferimento di somme da conto a conto), di oltre 100.000.000 di Euro, ed in particolare:
- OZ di circa 3.000.000 di Euro (da aprile 2002 a maggio 2005), CA di circa 20.000 Euro (24.12.2002), SE di circa 12.000.000 di Euro (dal 24.12.2002 al 13.6.2005), LO di circa 3.000.000 di Euro (dal 2001 al 24.12.2002), IN di circa 5.500.000 Euro (nel 2002 e nel 2005), AM di circa 3.650.000 di Euro (nel marzo 2003), RA IN di circa 560.000 Euro (il 17.6.2004), RA GR di circa 2.300.000 Euro (dal 16.12.2003 al 17.12.12.2003), NC di circa 1.000.000 di Euro (17.12.2004), TT di circa 3.300.000 Euro (dal 29.4.2003 al 15.5.2003), - GN di circa 3.000.000 di Euro (dal 2001 fino al 13.12.2005), MA di circa 629.000 Euro (il 17.12.2004), OV di circa 5.000.000 di Euro (dal 2001 al maggio 2005), TI di circa 10.000.000 di Euro (dal 2001 al 13.12.2005), RI di circa 44.000 Euro (nel 2005); CO e HE di 2.038.000 Euro. LA DECISIONE DI 1^ GRADO.
Con sentenza del 28 maggio 2011, il Tribunale di Milano così statuiva: Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.. DICHIARAVA:
AI AR responsabile del reato a lui ascritto, riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., GN NO responsabile del reato a lui ascritto al capo K), limitatamente al rastrellamento delle azioni AV 2005 e all'operazione di aumento di capitale PL 2004, CO OV responsabile dei reati a lui ascritti, ON AR EL responsabile del reato a lui ascritto, riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., AZ IO responsabile del reato a lui ascritto. RA GR PE responsabile del reato a lui ascritto sub B), riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., FI PI responsabile dei reati a lui ascritti, TA IG responsabile del reato a lui ascritto sub B), riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., OL NC responsabile dei reati a lui ascritti, RI IG responsabile dei reati a lui ascritti, MA PI responsabile del reato a lui ascritto al capo B), riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., PA IG responsabile del reato a lui ascritto, riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., MO OL DO responsabile del reato a lui ascritto, riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., HE NO responsabile dei reati a lui ascritti. AM SE responsabile del reato a lui ascritto al capo B), NI IG responsabile dei reati a lui ascritti, e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti al solo FI PI e ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati per CO OV, OL NC, RI IG, HE NO, NI IG e per FI PI tra i reati qui contestati e quelli definiti con la sentenza emessa da questo Tribunale il 23.5.2008, irrevocabile il 26.6.2008;
CONDANNAVA:
- AI AR alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione:
- GN NO alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 600.00 di inulta;
- CO OV alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.000.000.00 di multa;
- ON AR EL alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione:
- AZ IO alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.500.000.00 di multa;
- RA GR PE alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;
- FI PI alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, a titolo di continuazione su quella applicata con sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 23.5.2008, irrevocabile il 26.6.2008;
- AL IG alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione:
- OL NC alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 6.000.00 di multa;
- RI IG alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 850.000.00 di multa;
- MA PI alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;
- PA IG alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione:
- MO OL DO alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;
- HE NO alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.000.000,00 di multa;
- AM SE alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 120.000,00 di multa;
- NI IG alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 850.000,00 di multa;
- e tutti i predetti imputati al pagamento in solido tra loro delle spese processuali;
Visto l'art. 186 TUF e art. 28 e ss. c.p.. DICHIARAVA:
CO OV, RI IG, HE NO, AM SE e NI IG interdetti dai pubblici uffici, dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle Imprese e incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni due. AZ IO interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e interdetto dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni due. OL NC interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale per la durata della pena e interdetto dall'esercizio della professione per la durata di anni cinque. Pena sospesa per AI RL, GN BR, ON RC EL, RA GR SE, TA LU, MA IE, PA LU, MO AO CO e per AM SE limitatamente alla pena detentiva. Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.. CONDANNAVA:
OL NC, FI PI, CO OV, HE NO E NI IG al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile BANCA D'AL, che liquidava quanto al capo A) per OL in Euro 50.000.00, quanto al capo D) per FI, CO, HE e NI in via solidale tra loro in Euro 250.000.00, quanto al capo E )per il solo FI in Euro 50.000,00 e tutti i predetti in via solidale tra loro alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in giudizio che liquida in Euro 50.000,00 oltre accessori di legge;
AI AR, CO OV, ON AR EL, AZ IO, RA GR PE, FI PI, TA IG, OL NC, RI IG, MA PI, PA IG, MO OL DO, HE NO, AM SE e NI OV al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile CO, che liquida quanto al capo A) per OL in Euro 50.000.00, quanto al capo B) per AI, CO, ON, AZ, RA GR, FI, TA, RI, MA, PA, MO, HE, AM e NI in via solidale tra loro in Euro 100.000.00. quanto al capo C) per CO, FI, HE e NI in via solidale tra loro in Euro 250.000,00 e tutti i predetti solidalmente alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza, che liquidava in Euro 50.000,00, oltre accessori di legge.
Visto l'art. 2641 c.c. e art. 187 TUF, ORDINAVA la confisca nei confronti di AI AR per l'importo di 12.756.320.76 Euro, ON AR EL per l'importo di 3.617.296,70 Euro, RA GR PE per l'importo di 3.392.463,48 Euro, TA IG per l'importo di 10.788.788.97 Euro, MA PI per l'importo di 6.432.393,28 Euro, PA IG per l'importo di 4.938.690.14 Euro, MO OL DO per l'importo di 3.745.021.64 Euro, AM SE per l'importo di 1.638.339,12 Euro, al netto di oneri fiscali eventualmente ancora dovuti.
Vista la L. n. 231 del 2001 DICHIARAVA OL PA e OV VA PA responsabili degli illeciti amministrativi loro rispettivamente ascritti e CONDANNAVA OL PA al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 900.000.00; OV VA PA al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 360.000,00 ed entrambi gli enti in solido con gli imputati condannati al pagamento delle spese processuali;
DISPONEVA nei confronti di OL PA la confisca per l'importo di Euro 39.600.000.00.
Visto l'art. 53 c.p.p., comma 1 DICHIARAVA non doversi procedere nei confronti di GN NO, RA GR PE, TA IG e AM SE per le residue imputazioni, con esclusione per GN dell'operazione C1TCO, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Visto l'art. 530 c.p.p. ASSOLVEVA GN NO dall'operazione CITCO di cui al capo K) perché il fatto non sussiste, CA NC MA dal reato a lui ascritto e MA PI dal reato a lui ascritto al capo K) per non aver commesso il fatto. ORDINAVA che copia della presente sentenza per estratto fosse pubblicata per una volta sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera" a spese degli imputati condannati.
Visto l'art. 544 c.p.p.. LA DECISIONE DI 2^ GRADO.
La Corte di Appello, con sentenza dei 28 maggio 2012, così provvedeva.
Visto l'art. 605 c.p.p. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 28 maggio 2011 qualificato per tutti gli imputati il reato di cui al capo B come aggiotaggio ex art. 2637 c.c., commesso fino al 30 aprile 2005; ritenuti i reati di cui ai capi C-D commessi da NS VA, ET NO e NI LU fino al 30 aprile 2005; ritenuti i reati di cui ai capi C-D-E commessi da IO IE fino al 22 luglio 2005, così come contestato;
qualificati i fatti contestati a NI s.p.a al capo t) e a UO AR s.p.a. al capo y) come illeciti amministrativi D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 25 ter, lett. r), commessi fino al 30 aprile
2005;
rideterminava la pena inflitta a IO NT, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in anni due e mesi sei di reclusione;
rideterminava la pena inflitta a IO IE in un anno di reclusione, in aumento sulla pena applicata con la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Milano il 23 maggio 2008, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2008;
rideterminava la pena inflitta a NS VA e a ET NO, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in anni uno e mesi otto per ciascuno;
rideterminava la pena inflitta a NI LU, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in anni uno e mesi sei di reclusione;
riduceva la pena inflitta a HI ES per i reati di cui ai capi A) e J), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ad anni quattro e mesi tre di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa;
rideterminava la sanzione pecuniaria inflitta a NI s.p.a. in Euro 230.000,00, ritenuta la già riconosciuta attenuante di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 2, lett. b);
rideterminava la sanzione pecuniaria inflitta a UO AR s.p.a. in Euro 100.000,00, ritenuta la già riconosciuta attenuante di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 2, lett. b);
visto l'art. 163 c.p. concedeva a NI LU il beneficio della sospensione condizionale della pena;
visto l'art. 530 c.p.p., assolveva BA RL, ON RC EL, RI DI SE, GA LU (limitatamente al capo B), GR LU, IN IE, NI LU, MO AO CO e GN SE dai reati loro rispettivamente ascritti, per non aver commesso il fatto;
visto l'art 529 c.p.p. dichiarava N.D.P. nei confronti di OL BR in ordine al capo K, limitatamente all'operazione Montecarlo, per mancanza della richiesta del Ministro della Giustizia;
visto l'art. 531 c.p.p. dichiarava N.D.P. nei confronti di HI ES in ordine al reato di cui al capo I) perché estinto per prescrizione;
visto l'art. 604 c.p.p. dichiarava la nullità della sentenza suddetta, nei confronti di GA LU (limitatamente al capo K) e nei confronti di OL BR (in ordine al capo K, relativamente a tutti gli altri episodi ivi giudicati), per difetto di correlazione tra accusa e sentenza;
revocava le pene accessorie inflitte a GR LU e GN SE;
rideterminava in un anno per ciascuno la durata delle pene accessorie previste dall'art. 182 TUF nel testo previgente alla L. n. 62 del 2005 nei confronti di IO NT, NS VA,
ET NO e NI LU;
revocava la confisca disposta nei confronti di BA RL, ON RC EL, RI DI SE, GA LU, IN IE, NI LU, MO AO CO, GN SE e NI s.p.a. e dispone la restituzione delle somme a ciascuno confiscate in primo grado;
revocava la condanna al risarcimento del danno e alle spese di costituzione di parte civile disposta a favore di NS nei confronti di tutti gli imputati limitatamente ai capi A) e B);
confermava la condanna di NS, IO, ET e NI a favore della parte civile NS in relazione al capo C);
riduceva la condanna di NS, IO, ET e NI alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza della parte civile NS in relazione al capo C), determinandola in Euro 30.000.00;
revocava la condanna al risarcimento del danno e alle spese di costituzione di parte civile disposta a favore di CA d'TA nei confronti di HI ES relativamente al capo A);
confermava la condanna di NS, IO, ET e NI al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese a favore della parte civile CA d'TA in relazione ai capi D) ed E);
condannava NS, IO, ET e NI alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza della parte civile NS nel presente grado di giudizio in relazione al capo C). determinandole in Euro 15.000.00;
condannava NS, IO, ET e NI alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza della parte civile CA d'TA nel presente grado di giudizio in relazione ai capi D) e E), determinandole in Euro 22.000,00. Confermava nel resto l'impugnata sentenza.
MOTIVI DI RICORSO.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi:
Ricorso IO - Avv. Franco Coppi e Roberto Borgogno. I difensori - dopo aver premesso che al ricorso vengono allegate le memorie e le consulenze determinanti per la completezza dell'esposizione dei motivi di ricorso e che motivo dominante di doglianza è, comunque, la mancata considerazione di tutti gli argomenti difensivi, che inficia entrambi le sentenze di merito per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, e che, pertanto, le rende nulle - chiedono l'annullamento della sentenza deducendo:
1) La violazione dell'art. 185 T.U.F. e art. 8 c.p.p., comma 1, nonché la carenza e la manifesta illogicità della motivazione rilevabile dal testo stesso del provvedimento impugnato (con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b ed e) in relazione al rigetto della richiesta di declaratoria dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore dell'Autorità giudiziaria di LO.
Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale, nell'affrontare il problema della competenza territoriale, non ha valutato i fatti dedotti in imputazione,secondo il rigoroso ordine cronologico dedotto in imputazione, fondando la propria valutazione su elementi astratti ed incorrendo così in una serie di errori logici e giuridici. In particolare assumono che la prima imputazione, che si sostanzia in una complessa condotta, mista di comportamenti attivi ed omissivi, cronologicamente risalente al novembre 2004 e protrattasi fino ad aprile del 2005, è stata "posta in essere", secondo l'espressione utilizzata dall'art. 185 T.U.F., integralmente a LO, perché lì è stata ideata ed attuata dalle strutture direttive centrali della PL In quella prima fase, infatti, l'acquisto delle azioni VE sul mercato telematico non ha connotazioni di illiceità: assume tale connotazione solo quando viene calato in un meccanismo artificioso e complesso, ideato e posto in essere presso la sede centrale della CA AR di LO con la predisposizione dei dossiers sui quali la banca concedeva finanziamenti senza garanzie, con l'interposizione fittizia, quali acquirenti, di soggetti compiacenti, occultando il rastrellamento in corso e la partecipazione indiretta di PL nel capitale di AV".
2) Violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) e dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 393 c.p.p., comma 1, lett. a) in relazione alla motivazione del rigetto della richiesta di declaratoria della inammissibilità dell'incidente probatorio, nel corso del quale sono state acquisite le dichiarazioni di IO, amministratore delegato di PL e NI FR, direttore finanziario della stessa banca, ammesso dal GIP con ordinanza del 16.5.2006 e di declaratoria di nullità dello stesso per violazione del diritto di difesa.
Reiterando la censura già proposta nelle precedenti fasi, si ribadisce anche in questa sede che la mancanza di precise indicazioni circa i fatti sui quali verteva la prova e sulle conseguenti accuse non solo rendeva inammissibile la richiesta di incidente probatorio, ma conculcava altresì il diritto di difesa, perché la mancata indicazione dell'oggetto della prova determinava l'impossibilità per i - difensori di svolgere un compiuto controesame dei soggetti che avrebbero dovuto rendere le dichiarazioni.
3) Violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) e dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 393 c.p.p., comma 1, lett. a) in relazione alla motivazione del rigetto della richiesta di declaratoria di nullità del predetto incidente probatorio per violazione del diritto della difesa e del principio di parità processuale in ragione dell'incompleto deposito delle dichiarazioni rese da IO e NI.
Assumono i ricorrenti che la Corte ha travisato il senso delle specifiche doglianze motivando in ordine ad argomenti affatto diversi, quali la inutilizzabilità dell'atto per la mancata integrale trascrizione degli interrogatori resi dall'indagato in stato di custodia cautelare ovvero la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio per mancato deposito di materiale diverso dalle dichiarazioni dei soggetti esaminandi, mentre oggetto specifico della doglianza erano le violazioni sostanziali al diritto del contraddicono, individuate nell'omesso deposito di tutte le dichiarazioni accusatone, nell'insufficiente tempo concesso alle difese per esaminate l'imponente materiale, nell'aver messo a disposizione dei dichiaranti gli interrogatori completi dei loro accusati. Così facendo la Corte è incorsa nei vizi di violazione di legge e di carenza della motivazione dianzi indicati. 4) Violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) e dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 393 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alle considerazioni formulate nella consulenza tecnica di parte depositata il 12.5.2011 dai professori Laghi e AL. I ricorrenti lamentano la totale assenza nella motivazione della sentenza impugnata, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, di qualsiasi riferimento agli ampi, diffusi e decisivi argomenti difensivi (spesso basati su documenti ufficiali della CA d'TA e contributi dichiarativi raccolti in dibattimento, tutti egualmente trascurati dalla sentenza di primo grado) sviluppati in ampie memorie difensive e in approfonditi e dettagliati contributi provenienti dai Consulenti tecnici di parte o dall'esame di documenti, tutti specificamente individuati.
5) Violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) e dell'art. 81 cpv cod. pen. e art. 2637 cod. civ., art. 185 TUF;
vizio di motivazione in ordine alla carente indicazione delle condotte materialmente commesse dai coimputati del VE IO e a quest'ultimo ascritte a titolo di concorso morale,sino al 30.5.2005, a titolo di aggiotaggio.
Deduce il ricorrente che, con motivazione viziata sia riguardo ai profili giuridici del reato di aggiotaggio, sia alla stessa formulazione del capo di imputazione, la sentenza di primo grado aveva considerato globalmente l'operazione con cui la PL aveva "scalato" il capitale sociale della CA VE, quasi che essa potesse configurare una complessiva e "permanente" condotta di aggiotaggio, che si sarebbe temporalmente estesa, senza soluzione di continuità, dal novembre del 2004 sino al luglio 2005, esclusivamente in forza di alcune violazioni delle disposizioni del T.U.F.. L'errore metodologico era confermato dal fatto che in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio per i singoli imputati, la fattispecie sub b), nel contesto della quale sono chiaramente individuate più condotte di aggiotaggio, era stata considerata come un solo reato, anche al di fuori dei parametri dell'art. 81 cod. pen.. Assume il ricorrente che la pronuncia d'appello, non solo non chiarisce se le predette censure difensive sono o meno fondate, ma riproduce, nella verifica della configurabilità del delitto di aggiotaggio, lo stesso errato approccio metodologico della sentenza di primo grado. Sotto un primo profilo, infatti, la motivazione della sentenza non articola un' analisi specifica delle singole e puntuali condotte di aggiotaggio informativo e di aggiotaggio manipolativo precisamente individuate nel capo di imputazione, ne' le diverse condizioni di mercato in cui, di volta in volta, esse sono state poste in essere. La sentenza impugnata omette di precisare se ed eventualmente quali fra le operazioni di occultamento delle azioni su dossiers titoli intestati a prestanomi aperti presso la sede centrale della PL configurino un delitto di aggiotaggio;
se ed eventualmente quali fra gli acquisti di azioni VE effettuati attraverso l'interposizione di hedge funds configurino un delitto di aggiotaggio;
se ed eventualmente quali fra tutti i comunicati emessi dalla PL puntualmente citati, anche nei loro specifici contenuti, nel capo di imputazione, configurino, alla luce del particolare contesto di mercato in cui essi sono intervenuti, condotte di aggiotaggio informativo. La consulenza tecnica di parte, assai documentata ed articolata ha, infatti, offerto una documentata lettura delle vicende relativa al titolo Antoveneta nel periodo di tempo in contestazione, che collega la variabilità del prezzo delle azioni a fatti ben precisi e diversi dalla condotta ascritta agli imputati, anche nella fase contraddistinta dal frenetico succedersi di operazioni di acquisto e vendita, anche effettuate con pseudo cross orders tali da provocare un significativo incremento del prezzo del titolo, anche rispetto all'OPA lanciata da BN AM, sicché sarebbe stato necessario accertare se tali condotte illecite fossero idonee ad incidere sensibilmente su quella tendenza, modificandola o invertendola, accertamento che, invece, è mancato. Analogamente è da escludere, per le insuperabili ragioni tecnico-giuridiche fissate nella consulenza AL, l'eventualità che una immediata comunicazione al mercato dei patti parasociali occulti, secondo NS stipulati non prima del 18 aprile 2005 e del conseguente superamento, da parte di tali pattisti nel loro complesso, della soglia del 30% rilevante per l'eventuale lancio dell'OPA obbligatoria, avrebbe potuto provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo VE.
6) Violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) e dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in relazione alla motivazione circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità espresse da NI e IO anche per la situazione di incompatibilità creatasi per i difensori dei predetti. Assumono, in particolare, i ricorrenti che è stata omessa la vantazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di NI e IO sulle quali si fonda, in via pressoché esclusiva, la tesi accusatoria del concorso morale dell'ex VE della CA d'TA, nelle condotte di aggiotaggio e che tale valutazione si imponeva, atteso il netto e radicale contrasto fra la ricostruzione dei fatti di causa fatta dal DO. IO e dal DO. IO nel corso delle indagini e poi nel dibattimento. In particolare IO, nel corso del giudizio di primo grado, modificando radicalmente la precedente ricostruzione dei fatti (nella quale ammetteva di aver agito sempre da solo), affermava di aver palesato al VE alcuni aspetti anomali o addirittura illeciti del tentativo di scalata alla VE. IO sosteneva, invece, di essere stato ingannato da IO che, fra l'altro, gli aveva tenuto celati i meccanismi utilizzati per il rastrellamento delle azioni VE mediante prestanome e i sofisticati escamotages tecnici utilizzati per far figurare come realizzate operazioni di rafforzamento patrimoniale in realtà puramente fittizie, arrivando addirittura a fabbricare e produrre in CA d'TA contratti di cessione di minorities simulati e falsamente sottoscritti. La difesa del VE, nei motivi di appello rivendicava la necessità di dirimere il contrasto fra le due versioni, valutandone l'attendibilità anche alla luce della personalità e della storia professionale dei soggetti da cui provenivano e delle specifiche argomentazioni in ordine alla inattendibilità della chiamata in correità proveniente dal DO. IO. La sentenza impugnata, a parere dei ricorrenti, nella sostanza omette di valutare le istanze difensive, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che attribuisce alla valutazione dell'attendibilità intrinseca dei dichiaranti valenza di necessario presupposto dell'utilizzazione di tali dichiarazioni. Dalla omessa verifica dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di IO, risultano pregiudicati i criteri di valutazione della prova imposti dall'art. 192 c.p.p., comma 3, anche con riguardo al sentimento di acredine che ragionevolmente può aver animato IO
contro
IO, determinato della denuncia per falso in bilancio scaturita dall'ispezione della CA d'TA, a seguito della quale IO è stato condannato con sentenza divenuta di recente definitiva. (Cass., Sez. 5, sent. n. 2840, in data 2.12.2011). 7) Violazione dell'art. 110 cod. pen. e art. 2637 cod. civ. nonché carenza ed illogicità manifesta della motivazione rilevabile dal testo stesso del provvedimento impugnato in relazione alla ricostruzione dell'asserito contributo individuale del dr. IO, nella realizzazione dei contestati delitti di aggiotaggio. Gli errori giuridici segnalati nei precedenti motivi e la carenza di motivazione in cui la sentenza è incorsa rispetto alla valutazione di tutti i decisivi argomenti difensivi contenuti nelle memorie e nelle consulenze tecniche della difesa, hanno influito sulla ricostruzione dell'asserito contributo concorsuale ascritto al DO. IO nelle condotte di aggiotaggio materialmente realizzate dal DO. IO. La difesa ha infatti compiutamente delineato il reale senso dell'intervento del VE in relazione ai possibili assetti in fieri del capitale sociale della VE ed esso è del tutto estraneo al rafforzamento del proposito criminoso del DO. IO e, come emerge dai diversi apporti testimoniali acquisiti, piuttosto da ricollegare alla fondata diffidenza che l'atteggiamento di RO aveva suscitato nella CA d'TA, e non a torto, secondo i ricorrenti, se si considerano le vicende storiche successive di BN AM, giunta al fallimento in meno di tre anni. Sul punto la sentenza impugnata omette totalmente di confrontarsi con le richiamate deduzioni difensive, tralasciando del tutto l'analisi della difesa delle ragioni dei comportamenti delle parti ed dei reali contenuti delle testimonianze acquisite. Altrettanto contraddittorie ed apodittiche risultano le considerazioni svolte per contrastare l'assunto del DO. IO di non aver mai sospettato, ne' tanto meno saputo, che l'ascesa di PL in AV fosse accompagnata da manovre occulte e da informazioni fuorvianti. Denunciano i ricorrenti profili di illogicità nella individuazione degli elementi che la Corte valuta come inammissibili disattenzioni, da parte dell'organo di vigilanza, per i comportamenti censurabili del banchiere IO. L'autorizzazione a salire al 14,9% di VE, data il 14.2.2005, a parere dei ricorrenti, non implicava affatto la necessità o l'obbligo per la PL di acquisire immediatamente azioni corrispondenti a tutta la partecipazione per cui era intervenuta l'autorizzazione ed il fatto che, il 9 marzo 2005, la PL, su richiesta della NS (e non della CA d'TA), comunicasse di detenere una quota pari al 4,983% non poteva indurre alcun elemento di particolare sospetto in merito ai comportamenti tenuti dal IO. Molteplici sono gli argomenti difensivi, spesi nelle reiterate memorie in difesa del VE circa la inattendibilità delle dichiarazioni accusatone di IO, e di situazioni processuali non lineari, tra le quali la situazione di incompatibilità di cui all'art. 106 c.p.p., comma 4, che non hanno avuto risposta dalla sentenza impugnata. Frutto di travisamento dei fatti è la vantazione che la Corte di merito fa circa le l'opportunità dell'autorizzazione concessa a IO a salire al 29,9%, tenuto anche conto dei rilievi mossi dalla NS e circa la pretesa maldestra copertura fornita da IO all'azione di IO, fatta apparire come una decisione frutto del ponderato lavoro proprio e degli storici consulenti di CA d'TA, mentre era palese, senza nemmeno ricorrere a tali pareri, che non si trattava affatto di valutare la ricorrenza dei requisiti di onorabilità, ma di esaminare attentamente e approfonditamente le condizioni patrimoniali che PL in concreto presentava rispetto all'ingente progetto assunto. CO il ricorrente non è stato esaminato con attenzione tutto il materiale probatorio dichiarativo degli uomini della CA centrale e gli atti dell'istruttoria di vigilanza, i pareri formulati dai giuristi e, naturalmente, le ampie considerazioni sviluppate nelle memorie difensive. Neanche è stata valutata, nel giusto metro, la condotta fraudolenta tenuta da IO nei confronti dell'Autorità di vigilanza, nel corso dell'Ispezione disposta dal VE su richiesta dei funzionari della Vigilanza, fra cui appunto AS, TE e DI che intendevano verificare "sul campo" l'effettività delle operazioni di rafforzamento patrimoniali messe in atto dal DO. IO e la sussistenza dei requisiti patrimoniali necessari per il rilascio dell'autorizzazione. Anche nei confronti degli Ispettori, si apprezza la condotta truffaldina di IO, che in un primo tempo, ritardava con varie scuse, la consegna di documentazione dalla quale avrebbero potuto trapelare indizi circa la fittizietà delle operazioni di cessione delle minorities effettuate per un miliardo di Euro sin dall'aprile del 2005; successivamente, una volta consegnata tale documentazione, egli, insieme ai suoi collaboratori, forniva indicazioni false e fuorvianti sui contenuti di tali documenti, così da ritardare l'emersione dei meccanismi fraudolenti collegati a tali cessioni, che venivano in effetti scoperti solo alla fine di luglio del 2005, quando l'autorizzazione era stata già concessa. A parere del ricorrente diversa da quella effettuata dalla Corte di merito è la ricostruzione dell'intervento di CA Centrale, nei fatti, perché fortemente influenzata dalla condotta smaccatamente truffaldina di IO che in modo assai efficace, per trarre in inganno il VE e delle strutture di Vigilanza, era riuscito a minimizzare la reale situazione patrimoniale negativa della PL concordando con NU una fittizia cessione di minorities, attestata da un contratto falsificato e consegnato in CA d'TA. La condotta fraudolenta e manipolativa di IO, si apprezzava anche nel fatto che raggiunto da un provvedimento interdittivo promosso dalla Procura di Milano difendeva il proprio operato di banchiere e, quanto, alla figura del VE, chiariva di non averlo mai informato della parte occulta delle proprie operazioni;
in seguito, raggiunto, insieme al suo direttore finanziario, NI FR (e ad altri esponenti delle PL), da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa sulla scorta di altri gravi fatti pregressi commessi nell'ambito della gestione della CA e portati pienamente alla luce dagli ispettori della CA d'TA, IO, all'evidente fine di scaricare su altri le proprie responsabilità, decideva di mutare radicalmente versione, attribuendo al VE della CA d'TA l'improbabile ruolo di "regista" dell'operazione, e assegnando invece a sè stesso quello (altrettanto improbabile) di mero esecutore degli ordini della CA d'TA.
8) Violazione degli artt. 43, 110 e 2637 c.c., nonché carenza e illogicità manifesta della motivazione rilevabile dai testo stesso del provvedimento impugnato, in relazione alla affermata sussistenza in capo al DO. IO del dolo di concorso nel reato di aggiotaggio.
Le analitiche considerazioni svolte nel motivo precedente ridondano ovviamente anche sul problema dell'accertamento del dolo di concorso del DO. IO nelle singole condotte di aggiotaggio descritte nell'imputazione. IO è stato chiamato a rispondere, diversamente dal dr IO, della costituzione, promozione, organizzazione e direzione di un'associazione a delinquere (per la quale ha concluso un patteggiamento in udienza preliminare), volta, fra l'altro, a realizzare "attività di manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.) e di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 ed.) poste in essere, già con riferimento all'acquisizione della CA AR di Crema e, da ultimo, alla scalata della CA VE, finalizzate, con il concorso di soggetti esterni all'associazione, a conseguire illecitamente il controllo degli istituti di credito e il profitto derivante da plusvalenze occulte", ed è stato condannato nel presente processo per plurime ipotesi di ostacolo alle funzioni dell'Autorità di Vigilanza, proprio per le comunicazioni false e le altre condotte fraudolente con le quali ha eluso i controlli della CA d'TA, senza che il Pubblico Ministero abbia mai ritenuto di contestare il concorso morale del DO. IO in quelle condotte, come pur sarebbe stato astrattamente possibile se si fosse pensato che il DO. IO avesse agito dietro istigazione o anche solo con l'accordo dell'ex VE della CA d'TA. Emerge quindi, ancora una volta, un problema centrale e decisivo di questo processo, già sottolineato nel motivo precedente: come è possibile ipotizzare il concorso doloso del DO. IO nelle condotte illecite poste in essere da IO, quando, come risulta dall'imputazione e come è stato ampiamente confermato dall'istruttoria dibattimentale, quelle stesse condotte illecite sono state sistematicamente taciute all'ex VE della CA d'TA e costituiscono peraltro oggetto di imputazioni di associazione a delinquere e di ostacolo all'attività di vigilanza contestate al DO. IO e nelle quali, peraltro, il DO. IO non concorre. Su questo problema centrale dell'imputazione rivolta al DO. IO si erano peraltro innestate nell'atto di appello ulteriori specifiche considerazioni, non solo in merito a tutti gli inganni di cui - come era stato accertato in sede processuale - il DO. IO era stato vittima da parte del DO. IO, ma anche in merito al fatto che, il preteso dolo di concorso dell'ex VE andava accertato, non sotto forma di condivisione del tentativo di acquisizione della CA VE nel suo complesso, che, come si è già accennato, poteva essere portato avanti in termini di assoluta liceità, bensì con riferimento alle singole e specifiche condotte che, secondo la sentenza impugnata, costituirebbero ipotesi di "aggiotaggio"; compito a cui la sentenza di primo grado si era completamente sottratta. 9) Violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. nonché carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La Corte di Appello con una stringata motivazione aveva concesso al VE le attenuanti generiche con giudizio di mera equivalenza alle aggravanti contestate non tenendo in alcun conto la storia personale e gli indiscussi e largamente riconosciuti meriti acquisiti dal dr. IO nella sua lunga e brillante carriera, e senza tener conto del comportamento dallo stesso tenuti nell'ambito della presente vicenda (dai quali l'invio della ispezione sulla PL che aveva segnato la fine della carriera del IO.
I difensori del ricorrente hanno depositato, in data 12/11/2012, motivi nuovi con i quali si sollecita anche la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite in relazione ai motivi concernenti la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e la mancata valutazione delle considerazioni difensive espresse nella memoria di 1^ grado, anche con riferimento alle consulenze tecniche di parte. Per l'odierna udienza, la difesa del IO ha depositato, altresì, supporto informatico contenente documentazione difensiva, dichiarazioni dell'imputato e consulenze tecniche. Ricorso IO IE: Avv. Cesare Cicorella.
1) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per violazione dell'art. 8 cod. proc. pen.. Il ricorrente reitera l'eccezione di incompetenza territoriale, come formulata in appello, incentrata sulla considerazione che il momento consumativo del reato non si individua nell'acquisto di titoli, azione questa assolutamente lecita ma nel momento della simulata intestazione delle azioni, che sostanzia la condotta decettiva ed il luogo ove è stata effettuata tale intestazione è indubbiamente LO. Ribadisce il ricorrente che a fondamento dell'assunto vi è la considerazione che l'acquisto delle azioni non è condotta di per sè illecita mentre lo è l'intestazione simulata. La condotta decettiva non deve essere, in altri termini, correlata alla fase della negoziazione telematica, che si definisce con l'incrocio tra domanda ed offerta e la consumazione del reato deve essere individuata nel momento dell'associazione dell'acquisto ai dossier a nomi compiacenti, operazione condotta presso la sede di LO della CA. 2) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale determinata dalla mancata assunzione di una perizia tecnica assolutamente necessaria per accertare la sensibile alterazione del prezzo detrazione.
Il Tribunale, nel motivare la propria decisione ha fatto riferimento al supporto della consulenza del P.M. contravvenendo ad un preciso orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità che, procedendo dal percorso logico dettato da entrambi i commi dell'art. 192 e dalla doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste previste dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), vuole che il Giudice che ha bisogno di un supporto scientifico si rivolga per averlo al migliore ed al più autonomo rispetto al condizionamento delle parti. La decisione del Tribunale si pone, invece, senza alcuna spiegazione, in antitesi con le tesi di tutti i consulenti della difesa perché omette di prendere in esame le controindicazioni tecniche offerte dalla difesa. La Corte di merito non ha accolto il motivo lasciando impregiudicata la necessità di acquisire, oltre ogni ragionevole dubbio, un accertamento tecnico circa la sussistenza dell'elemento del pericolo concreto di una sensibile alterazione del prezzo, assolutamente necessario, attesa la dubbia determinatezza del thema probatorio.
3) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen. avendo la Corte modificato la qualificazione giuridica dei reato ravvisando l'ipotesi di cui all'art. 2637 c.c. nella versione abrogata, in luogo dell'art. 185 TUF attuale, senza preventiva contestazione, violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
La Corte di Appello ha ritenuto di modificare la qualificazione giuridica del reato, ritenendo che, alla data di commissione dei fatti, la norma oggetto di imputazione, non fosse ancora in vigore:
"pubblicata il 27 aprile 2005 la L. n. 62 del 2005 è entrata in vigore il 12.5.05; da qui la necessità di ricondurre alla precedente e più favorevole normativa e segnatamente all'art. 2637 c.c., le condotte, costituenti reato, compiute dagli imputati sino al 30.4.05". Sicché si è ritenuto di ascrivere la versione dell'art.2637 c.c. che è stata oggetto di specifica abrogazione: il ricorrente è stato condannato per un reato che, oggi, non esiste più. Inoltre, la possibilità di una differente qualificazione della condotta doveva essere oggetto di contraddittorio: se ciò non avviene la sentenza è nulla.
4) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per insussistenza del reato di cui all'art. 2637 cod. civ. nella versione abrogata. Difetto di correlazione tra le condotte contestate e la sensibile alterazione del prezzo delle azioni. Vizio di motivazione in relazione in ordine alla "rilevante alterazione dei prezzi". Inidoneità delle operazioni contestate a provocare una sensibile alterazione del prezzo. Inconferenza delle condotte contestate quale aggiotaggio informativo ma possibile sussistenza dell'illecito amministrativo. Insussistenza di certezze probatorie e necessità di assolvere ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Assume il ricorrente che la Corte di merito, pur dando atto dell'obiettiva difficoltà di distinguere la fattispecie penale della manipolazione del mercato da quella di cui all'art. 187 ter, comma 3 di rilievo amministrativo, ha optato per la prima senza risolvere il problema della prova della sensibile alterazione del prezzo. Questa carenza di motivazione in ordine alla prova deriva dall'aver adottato un metodo di analisi che prescinde dalle risultanze tecniche delle consulenze di parte.
La Corte da per dimostrata una "elevata modificazione dei prezzi" mentre la norma richiede "la sensibile alterazione del prezzo" dovendosi intendere con tale locuzione uno scostamento dalla situazione nella norma, sicché i giudici di merito non hanno operato la doverosa sintesi tra la pluralità di indicazioni offerte al proposito dalle indicazioni consulenziali, secondo il principio giurisprudenziale fissato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 43786 del 2010. La dimostrazione della sensibile alterazione del prezzo di mercato è questione tecnica a base scientifica che non può essere risolta sulla base delle conoscenze personali del giudice o con le indicazioni di consulente non terzo, essendo ancorato a precise regole di statistica matematica, che consentono di ancorarlo a criteri di determinatezza. In tale situazione la Corte non motiva adeguatamente circa l'esclusione dell'effetto meno incisivo di cui all'art. 187 ter, comma 3 TUF. Assume il ricorrente che la differenza tra sensibile alterazione del prezzo (art. 185) e livello anomalo o artificiale del prezzo (art. 187, comma 5 TUF) si radica sulla durevolezza degli effetti sul mercato che qualifica l'ipotesi penale;
inoltre la fattispecie amministrativa esprime un concetto di solo pericolo astratto mentre la prima esprime un concetto di pericolo concreto e richiede un dolo specifico volto alla sensibile turbativa del mercato;
ciò posto la Corte non ha fornito adeguata motivazione circa l'evenienza che i rialzi del prezzo determinatesi non siano stati indotti da normali fluttuazioni del prezzo causati dalla diffusa previsione di una possibile OPA ne' la Corte ha dato risposte alle puntuali precisazioni della consulenza d'ufficio, che ha escluso la sensibile alterazione del prezzo e,pertanto, nell'insussistenza di certezze probatorie, si imponeva l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Chiede il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata. Ricorso NS VA - ET NO: Avv. VA Dedola e Filippo Sgubbi.
1) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) con riferimento all'art. 429 coc. proc. pen. e conseguente nullità ai sensi dell'art. 429 c.p.p., comma 2. La motivazione della Corte, in punto di precisazione del tempo di commissione del reato, è insufficiente a sanare l'originaria indeterminatezza del capo di imputazione ed ha condotto la Corte a non assolvere i due imputati da una parte delle accuse mosse al capo B) ed a ritenere la sussistenza delle circostanze aggravanti, del numero delle persone, anche se la nascita del progetto è di gran lunga antecedente alla partecipazione dei due imputati al patto illecito. Inoltre la motivazione è assolutamente carente in ordine alla ipotesi di cui al capo c).
2) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) con riferimento all'art. 2637 c.c.; inosservanza del D.Lgs. 24 giugno 1999, n. 213, artt. 28 e sgg. e art. 1378 cod. civ. e vizio di illogicità della motivazione.
I ricorrenti reiterano l'eccezione di incompetenza territoriale, assumendo che tutte le operazioni, asseritamente illecite, connesse all'acquisto dei titoli hanno lo scopo di creare diritti sociali connessi all'acquisto, tali da consentire la scalata e pertanto non è lo scambio sul mercato ovvero l'abbinamento sul book a determinare la competenza territoriale, quanto piuttosto l'acquisto del titolo nell'ambito di un patto parasociale occulto. Ai fini della determinazione della competenza territoriale,tenuto conto che l'intento dei due imputati non era quello di influire sulla quotazione del prezzo ma di assumere rilievo nella governance di AV, essendo necessario essere soci per partecipare all'assemblea di del 30 aprile e che l'acquisizione dei diritti di socio avviene con l'annotazione dell'acquisto nel dossier dell'intermediario, rilevato anche che per i titoli dematerializzati, l'acquisto si perfeziona nel tempo e nel luogo in cui l'acquisto viene registrato nel dossier titoli in essere presso l'intermediario, non può che concludersi, secondo il ricorrente, che la competenza territoriale si è fissata in Bologna, anche secondo la decisione della suprema Corte in relazione al reato di abuso di informazioni privilegiate ex art. 180 TUF (Cass. Sez. 5^ 23/1/2009 n 7769). 3) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento all'art. 2637 c.c. e artt. 120 e 109 TUF;
A parere dei ricorrenti la motivazione della Corte, che enumera una serie di circostanze quali snodi probanti di una adesione di NS e ET alle illecite modalità operative del patto occulto con IO, contiene un travisamento della prova ed un errore di diritto in merito alla nozione di patto occulto. L'acquisto di concerto delle azioni e l'acquisto di concerto non può essere integrato da condotte di mero fatto. La Corte ha pertanto dato dell'art. 122 TUF una interpretazione errata confondendo il concorso di persone nel reato (dato di fatto) con il patto (dato giuridico). 4) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento al travisamento della prova in ordine alla sussistenza di un patto occulto ai sensi dell'art. 122 TUF.
Lamentano i ricorrenti che la decisione della corte è contraddittoria nel punto ove, pur avendo precisato che il momento temporale della commissione del reato va riferito alla promessa di compenso loro rivolta da IO, non ha,con altrettanta precisione escluso ogni concorso dei due imputati nelle precedenti condotte decettive, descritte a pag.8 del decreto che dispone il giudizio. Assumono i ricorrenti che il vizio di motivazione è generato anche dal fatto che la Corte non ha preso in considerazione quanto devoluto con i motivi da pag.12 a pag.23 dell'appello che postulavano una pronuncia circa l'insussistenza per NI di qualsiasi accordo o patto occulto con PL e IO del cui progetto, secondo il Tribunale, i due imputati erano al corrente. L'asserito travisamento della prova sta nel fatto che la Corte per un verso ha attribuito liceità alla finalità industriale di NI di perseguire il progetto di banca - assicurazione e per l'altro ha attribuito ad NI una sicura conoscenza del patto illecito nel momento in cui ha cominciato ad acquistare freneticamente le azioni AV. La Corte a pag.187 attribuisce a NS, NI e ET la conoscenza della percentuale di possesso di B.P.L ed il superamento della soglia stabilita per l'OPA obbligatoria È tuttavia da rilevare che la soglia del 30% era stata raggiunta già prima del 22 aprile e pertanto le ragioni dei frenetici acquisti di azioni da parte di NI sono altre e diverse da quelle dell'adesione al progetto IO. La Corte ha attribuito incisiva rilevanza probatoria al dato temporale dell'attuazione delle Delib. Consiglio Amministrazione NI 28 gennaio e Delib. 24 marzo 2005 e nella coincidenza dell'attuazione proprio con le dismissioni da parte dei cd. rastrellatori. A fronte del mero dato temporale, tuttavia,la Corte omette di valutare 1) le ragioni dell'incontro in aeroporto tra IO, NI e i due imputati;
2) la pubblicazione, il 21 aprile, delle liste dei candidati al CdA di VE in quota BNAmbro;
3) la deposizione di NI in ordine agli acquisti del 22 aprile;
4) la tabella delle partecipazioni sequestrata a NI in cui non compaiono gli acquisti NI.
5) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per l'erronea applicazione dell'art. 2637 cod. civ. con riferimento alla nozione di "altri artifici".
Sostengono i due ricorrenti che non vi è mai stato alcun patto e alcun concerto e comunque che la qualificazione dell'aggiotaggio, data dalla Corte di merito in termini di altri artifici, è errata in fatto ed in diritto. Assumono i ricorrenti che l'eventuale esistenza di un patto parasociale occulto, a monte dell'acquisto, non inficia l'acquisto e non ne determina l'illiceità rimanendo estrinseco all'operazione di acquisto. È nullo il patto ma non l'acquisto. La Corte, a pag.187, afferma che un patto occulto a monte dell'acquisto di azioni comporta una responsabilità penale perché viene elusa la normativa OPA. Così valutando la Corte ha modificato l'impostazione data dal Tribunale che aveva qualificato l'operazione come simulata perché avvenuta senza alcuna preordinazione, ma ha errato nel non qualificare l'operazione come lo specifico illecito amministrativo previsto dall'art. 192 TUF. Inoltre la motivazione è contraddittoria rispetto alla data dell'acquisto, avvenuto quando già si era raggiunta la soglia del 30%.
6) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per l'erronea applicazione dell'art. 2637 cod. civ in relazione alla "idoneità concreta ed alla "sensibile alterazione". La Corte ha eluso il problema giuridico della idoneità concreta e della sensibile alterazione, fornendo una motivazione assolutamente carente circa l'idoneità concreta a cagionare la sensibile alterazione del prezzo con l'acquisto di azioni del 22 aprile da parte di NI. Ha inoltre travisato la prova posto che ben prima del 18 aprile era stata raggiunta la soglia del 30%; che il prezzo delle azioni AV, come emerge dall'elaborato di Deloitte raggiunge il 5.4 il limite dei Euro 25,5 e che il giorno prima dell'acquisto NI si fissa ad Euro 26,96; che il prezzo di acquisto di NI è Euro 27,26 ed è inferiore al valore medio ponderato della giornata del 22 aprile.
7) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per l'erronea applicazione dell'art. 2637 cod. civ. con riferimento al dolo del reato. Contraddittorietà, carenza di motivazione e travisamento della prova.
Non una parola era stata dedicata dalla sentenza sulla sussistenza del dolo, elemento costitutivo del reato di aggiotaggio. Non vi era, inoltre, alcuna prova della volontà di NS e ET di porre in essere una condotta idonea ad alterare sensibilmente il prezzo del titolo AV dal momento che alla data del 20 - 22 aprile 2005 il titolo suddetto era ai massimi dell'anno. Infine, la soglia del 30% era stata già superata il 18 aprile, sicché gli acquisti di NI non ebbero a determinare alcun superamento di tale soglia;
di qui, quindi, il travisamento da parte della Corte di Appello su di una prova univoca in atti. Conseguentemente, nessun dolo concernente l'alterazione sensibile del titolo e l'elusione dell'OPA poteva esserci nei due imputati.
8) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) attesa la assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza, in capo ai due imputati, come contestato al capo c).
La Corte aveva condannato NS e ET per un reato che la stessa Corte aveva escluso;
comunque, in tutta la sentenza non vi era una parola sul punto.
9) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) attesa la assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza, in capo ai due imputati, come contestato al capo d).
Analoga doglianza viene proposta in ordine al reato di cui al capo d) sul quale in tutta la sentenza non vi era una parola.
10) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per la mancanza di motivazione in ordine alla questione di nullità per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Inosservanza dell'art. 521 c.p.p. e nullità della sentenza ex art.522 c.p.p.. Lamentano i ricorrenti che il Tribunale ha reso una motivazione del tornaconto economico offerto da IO ai due imputati in termini di una abitualità di dare e avere del tutto avulsa dal capo di imputazione, ed in nessuna correlazione con lo stesso. Il tenore del capo di imputazione, pur nella sua indeterminatezza in violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), era costruito sulla centralità della promessa dell'elargizione di denaro. La sentenza, sul punto, omette di motivare limitandosi a trascrivere integralmente le dichiarazioni di IO, ove lo stesso interverte la promessa di elargizione di denaro, in richiesta da parte di NS. 11) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) attesa la contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 81 cod. pen. e delle circostanze aggravanti di cui all'art.112 cod. pen.. Afferma la Corte di Appello che il reato di aggiotaggio è contestato "attraverso plurime condotte tra di loro avvinte da un unico disegno criminoso compiuto fino al 30 aprile 2005". Afferma, altresì, la Corte che la condotta rimproverata a NS e ET è costituita dall'accordo del 20 aprile e dagli acquisti del 22 aprile;
ne consegue che il fatto ascritto a NS e ET, limitato all'accordo del 20 aprile ed all'acquisto delle azioni del 22 aprile, esclude la pluralità dei fatti di reato che sottende la continuazione nel reato, la pluralità delle persone nel concorso e la promozione ed organizzazione del reato di cui all'art. 112, n. 2, anche tenuto conto che NS e ET, secondo l'impostazione della Corte, si aggiunsero ad un patto già consolidato, che ha superato la soglia del 30%.
12) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) contraddittorietà della motivazione, errore di fatto nell'iter di commisurazione della pena e travisamento della prova. Lamentano i ricorrenti che la Corte riconosce le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, ma per i due imputati non sussistono le aggravanti per i motivi di cui al precedente motivo. Inoltre, la Corte nega la prevalenza sul presupposto errato che gli imputati avevano agito "per interessi personali di ciascuno", interessi, in realtà, insussistenti. Pertanto, le attenuanti dovevano determinare una diminuzione della pena. Anche la determinazione della pena ex art. 81 c.p. è viziata parlandosi di fatto più grave anche se ai due imputati è ascritto un solo fatto.
Chiedono i ricorrenti l'annullamento della sentenza impugnata. Ricorso NI LU - Avv. Cesare Zaccone e Avv. Giannandrea Anfora.
I difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza, deducono a sostegno del ricorso:
1) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) perché la motivazione procede da un errore di fatto relativo al momento in cui sarebbe intervenuta la partecipazione del ricorrente al patto occulto degli "scalatori" di VE e la mancanza di motivazione sulle circostanze di fatto addotte e documentalmente provate dagli appellanti.
CO la Corte di merito l'aggiotaggio si consuma con la contemporanea violazione delle disposizioni di cui agli artt. 106, 109 e 122 TUF ed afferma a pag.189 che la percentuale di capitale sociale detenuto dai pattisti PL al 18.4.2005, prima dell'acquisto di azioni AV da parte di NI il 19.4.2005,era del 29,07% dimenticando però di includere tra i pattisti OL con il suo 2,10% acquisito il 13.1.2005. L'acquisto di NI, pertanto, sarebbe neutro rispetto al superamento della soglia stabilita dalla legge per l'obbligatorietà dell'OPA.
2) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perché la Corte nulla motiva in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di ostacolo di cui ai capi C e D.
Nella parte motivazionale della sentenza non vi è replica alcuna ai motivi di appello, ne' menzione delle ragioni per le quali la sentenza del Tribunale viene confermata.
3) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale perché non appare corretta la costruzione del reato di aggiotaggio fatta dalla Corte di merito. A parere del ricorrente il reato di aggiotaggio è reato di pericolo concreto e non presunto, quale si configura, secondo l'assunto della Corte, giustificandolo solo sulla base della condotta degli autori che farebbe ritenere che ne possa derivare una sensibile alterazione del mercato. Nel senso di reato di pericolo concreto, che secondo la copiosa dottrina citata in ricorso, impone un puntuale accertamento circa il prospettarsi dell'evento dannoso, depone la relazione al D.Lgs. n. 61 del 2002 nella parte in cui cita una notevole semplificazione e affinamento sul piano della concreta lesività del fatto. Identificandosi il pericolo con l'alterazione sensibile del prezzo, situazione di fatto che determina la lesione degli interessi protetti, occorre rendere conto di quanto avvenuto nel mercato, cosa che nella specifico sarebbe mancata nella motivazione del provvedimento impugnato.
Ricorso UO AR SdA in liquidazione: Avv. Guido RL Alleva. 1) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento al D.Lgs n. 231 del 2001, art. 5, commi 1 e 2. Premesso ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 72 il richiamo al ricorso per Cassazione di NI LU, assume il ricorrente che la Corte di merito, facendo risalire l'interesse dell'Ente ai fatti di reato ascritti a NI in ragione della sola appartenenza al gruppo omonimo, ha dato un'interpretazione del concetto di interesse non conforme al tenore letterale dell'art. 5 del decreto sulla responsabilità amministrativa dell'Ente ne' alla ratio della stessa. La Corte, infatti, non individua, in concreto, l'interesse specifico dell'Ente rispetto ai reati ascritti a NI, apicale del gruppo, ma si limitano ad un generico e sfumato riferimento all'appartenenza dell'Ente al gruppo imprenditoriale. Manca, pertanto, l'indicazione di un vantaggio tratto dall'Ente in conseguenza dell'acquisizione dei titoli AV secondo un'interpretazione rigorosa, conforme ai principi di tassatività e legalità, del concetto di interesse insito nel decreto, che fa riferimento al singolo ente e non al gruppo e che è peraltro conforme ad una recente pronuncia della Suprema Corte sul punto che afferma che l'interesse deve essere diretto ed immediato e che a tal fine non è sufficiente la mera presenza di attività di direzione e coordinamento di una società sull'altra. L'estensione dell'interesse alla commissione del fatto reato dato dalla Corte si pone in contrasto con gli oggettivi limiti della responsabilità determinati dall'inidoneità dei modelli di organizzazione e vigilanza adottati dalla specifica società i cui vertici o dipendenti hanno commesso il reato.
2) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per vizio di illogicità della motivazione in relazione alla evidenza probatoria che proverebbe l'interesse comune alle società del gruppo di sostentarsi patrimonialmente l'un l'altra, individuato nell'azione sostentatrice posta in essere dai liquidatori di UO AR nei confronti di Risanamento SpA, nel momento della convocazione avanti al Tribunale fallimentare, in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 185 bis della legge fallimentare. Assume il ricorrente che manifestamente illogica è la motivazione che esclusivamente su tale prova fonda l'esistenza della responsabilità.
3) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento al D.Lgs n. 231 del 2001, art. 6 che ha comportato l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 6 del Decreto. La Corte d'Appello aderisce ad un concetto di colpa di organizzazione che, rifacendosi alla pronuncia di legittimità n. 36083 del 2009 fa coincidere la causa della responsabilità dell'ente con la mera mancata adozione dei modelli di organizzazione e gestione senza considerare anche la necessità dell'elemento dell'accettazione del rischio relativo alla commissione di determinate tipologie di reato quale conseguenza della mancata predisposizione di moduli regolamentari interni idonei a contenere il rischio del verificarsi di illeciti penali del tipo ascritto all'apicale. Ne consegue un error in iudicando della Corte di merito che ha affermato la responsabilità dell'Ente per una colpa d'organizzazione ritenuta esclusivamente a causa dell'omessa adozione dei modelli di organizzazione e gestione e non anche della comprovata assenza di presidi idonei ad impedire il reato dell'apicale. Assume il ricorrente che se anche l'Ente non si era dotato di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto, l'art. 17 del suo statuto prevedeva un sistematico monitoraggio e controllo delle attività dell'amministratore delegato, sicuramente idoneo, a parere del ricorrente, a prevenire il rischio su menzionato, tanto più che, tenuto conto delle reali connotazioni della condotta di NI, che aveva proceduto ad una intesa orale con IO, non era ipotizzabile alcun modulo organizzativo capace di prevenire siffatte condotte illecite, cosa che dovrebbe escludere la rimproverabilità dell'Ente. La Corte di merito ha inteso l'ambito del giudizio in modo estremamente riduttivo senza valutare l'esistenza di presidi organizzativi idonei ad impedire quel tipo di reato e se era possibile prevedere e contrastare quella specifica condotta delittuosa dell'apicale.
4) Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché
da atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Lamenta, in sostanza, la società ricorrente la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento al punto della sentenza impugnata in cui si nega il carattere elusivo delle condotte illecite ascritte all'apicale solo in considerazione dei finanziamenti ricevuti da PL e sulla circostanza che NI aveva dato indicazioni affinché all'assemblea AV del 30.4.2005 i voti corrispondenti al pacchetto azionario di UO AR venissero indirizzati a sostegno della lista presentata da PL senza alcuna considerazione circa la possibilità per gli organi dell'Ente di venire a conoscenza del patto occulto per ottenere il controllo di BVA, cui aveva aderito l'apicale.
5) La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 11, comma 3 e art. 12, comma 1.
Assume il ricorrente che ricorrono entrambi le circostanze di cui all'art. 12, comma 1, lett. a e b. Gli illeciti risultano infatti, commessi nell'esclusivo interesse di terzi (Risanamento e OM IN) e il danno patrimoniale è di particolare tenuità, perché NI è stato condannato a risarcire solo i danni da immagine patiti dall'autorità di vigilanza in relazione alle imputazioni di ostacolo all'attività di vigilanza della NS e di vigilanza della CA d'TA (capi c e d). Questo motivo di ricorso relativo alla dosimetria della sanzione era stato avanzato anche in appello ma la Corte non aveva motivato sul punto.
Chiede la società ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata.
Ricorso HI ES - Avv. Cesare Zaccone.
Il difensore, dopo aver premesso che la Corte d'appello ha dichiarato prescritto il reato di appropriazione indebita, confermando la condanna per associazione a delinquere e per riciclaggio, deduce, in relazione alla contestazione di riciclaggio:
1) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 521, 522 e 598 cod. proc. pen.) e dell'art. 606, comma 1, lett. d) per mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta espressamente nel giudizio di primo grado e nei motivi di appello con istanza di rinnovazione parziale del dibattimento e dell'art. 606, comma 1, lett. e) attesa la mancanza di motivazione sia in ordine al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale sia sulla prova della provenienza illecita del denaro.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che la pronuncia di condanna ed il rigetto della questione di competenza territoriale riposano su un errore di fatto: la Corte ha ritenuto che HI fosse il gestore della società fiduciaria "Unione fiduciaria spa" affermando letteralmente che: "HI partecipa all'assemblea di Immobiliare XX settembre - Borgo Centrale, nella veste di legale rappresentante di CH (società che ha appena effettuato un cospicuo versamento alla Immobiliare XX settembre e, perciò stesso, Borgo Centrale ma nello stesso verbale dell'assemblea citata, risulta che la Unione ID era rappresentata dalla rag. Giovanna Fabbiani. In ogni caso, HI non aveva mai avuto rapporti con "l'Unione fiduciaria" e non esisteva un solo atto dal quale un simile rapporto poteva essere dedotto.
La Corte, inoltre, ha risolto l'eccezione di incompetenza proprio facendo riferimento alla posizione di HI quale gestore di "Unione ID", ma essendo tale pronuncia frutto di errore, la questione di competenza territoriale è priva di effettiva motivazione.
La Corte ha totalmente disatteso le ricostruzioni documentali proposte dalla difesa in ordine alla provenienza del denaro e la richiesta di effettuare una perizia sulla provenienza dello stesso. Infine, l'ambito della contestazione del reato di riciclaggio è stato individuato nelle appropriazioni indebite indicate al capo K) e si tratta di appropriazioni in danno di PL. La Corte individua il riciclaggio non solo nella costituzione della Borgo Centrale ma anche nel fatto che il finanziamento in origine erogato da PL alla Borgo Centrale fu restituito acquisendo titoli Kamps con un finanziamento erogato da NI su interessamento di IO. Ma, come emerge dal capo G della contestazione, la ricostruzione in fatto è errata: i titoli Kamps sono stati pagati con un finanziamento di PL contestato a IO e IN RI;
l'operatività sui titoli Kamps si svolge nel periodo 29.4/13.5.2003 ed è gestita esclusivamente da NI;
la parte che riguarda l'operatività di Borgo Centrale sui titoli Kamps si svolge tra il 3.4 ed il 13.5.2003, in un tempo precedente alla comparsa di HI in Borgo Centrale, come sottoscrittore di una parte minoritaria dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dell'1.8.2003. Soci della Borgo centrale sono la Unione fiduciaria su mandato di IN RI, uomo di IO, l'operazione Galetti interessa IO e l'operatività delle azioni Kamps è gestita da NI: HI all'epoca non era ancora presente in Borgo Centrale. 2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione sulla prova del reato di associazione a delinquere. La contestazione del reato in questione è la riproduzione esatta del capo J: il riciclaggio sarebbe consistito nel finanziare le società italiane con denaro di provenienza illecita;
era pertanto essenziale, anche ai fini della partecipazione di HI al reato di associazione per delinquere, accertare se egli avesse in qualche modo utilizzato, nella sua attività di gestore delle società off-shore, denaro di provenienza illecita.
Sul punto, la Corte omette di motivare, così come omette di motivare anche sulla richiesta di procedere a perizia per accertare la provenienza del denaro.
3) Come terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancata motivazione, in ordine all'appropriazione indebita IZ, contenendo la motivazione stessa un rilevante errore di diritto.
Tale errore si sostanzia nell'affermazione, nella parte finale della sentenza, che: "il 5 novembre 2003 IZ aveva ceduto le quote e gli immobili a Cresen per il prezzo.." mentre una RL italiana, qual'è IZ non può cedere le sue quote.
In realtà, non sono stati ceduti gli immobili della società, bensì sono state cedute dai soci, le quote del capitale sociale della società. Contesta il ricorrente l'affermazione contenuta in motivazione, secondo la quale "l'accusa di appropriazione indebita consistente nell'aver distratto le somme inerenti l'operazione IZ rimane intatta, non essendo giustificata dalla vendita delle società Yol Trading", perché le somme che si affermano oggetto di appropriazione indebita sono pervenute,a seguito di dissequestro e restituzione, ad opera del Procuratore Pubblico di Lugano, in ottemperanza all'accordo con la Procura delta Repubblica di Milano, il 28.6.2008, a AR. La difesa ha depositato memoria con la quale insiste nei motivi già proposti.
Chiede il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata. Gli avvocati E. Di Lazzaro e D. Pulitanò hanno depositato nelle date del 7 e 12 novembre 2011 memoria difensiva rispettivamente nell'interesse della parte civile Commissione Nazionale per le società e la Borsa (NS) e della parte civile CA d'TA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno dapprima esaminate le eccezioni procedurali. L'eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano - già respinta da tutti i Giudici delle diverse fasi del giudizio di merito, dapprima dal Giudice dell'udienza preliminare, poi dal Tribunale ed, infine, dalla Corte di Appello - è stata riproposta in questa sede sotto profili diversi da numerosi imputati - (1^ motivo della difesa IO e 1^ dei motivi aggiunti;
1^ motivo della difesa IO;
2^ motivo della difesa NS e ET) - sostenendo taluni la competenza del Tribunale di LO, sede della B.P.L., altri quella dell'A.G. di Bologna, sede di NI CA. Nell'una ovvero nell'altra città vi sarebbe stata la consumazione del delitto di manipolazione del mercato, il più grave fra quelli contestati e, perciò, attrattivo della competenza per connessione per tutti i reati contestati.
Prima di esaminare tale eccezione è necessario premettere alcuni cenni sulla natura giuridica del delitto di aggiotaggio. - La Procura della Repubblica ha contestato le plurime condotte di aggiotaggio (informativo e manipolativo) ritenendole avvinte dal nesso della continuazione. Il Tribunale ha affermato la responsabilità dei prevenuti in ordine a tale reato senza tenere conto della continuazione.
- La Corte di Appello, viceversa, ha ritenuto essersi in presenza di un reato continuato dì aggiotaggio così argomentando: "Ritiene la Corte che l'esame complessivo delle amplissime risultanze processuali, sin qui compiuto attraverso un'ordinata ricostruzione della sentenza di primo grado e un'approfondita analisi dei motivi d'appello, porti a constatare la sussistenza del reato di aggiotaggio nei confronti degli imputati IO, NS, ET, NI e IO, con l'essenziale considerazione secondo cui il reato stesso, giustamente contestato attraverso plurime condotte tra di loro avvinte da un unico disegno criminoso, deve considerarsi compiuto sino al 30 aprile 2005, data dell'assemblea tenutasi presso CA NE (pag. 177).
Orbene, osserva questa Corte di legittimità che quelle condotte che il Giudice di 2^ grado ritiene (erroneamente) essere avvinte da un unico disegno criminoso, non sono altro che una serie costante di condotte informative e manipolative potenzialmente (e concretamente) idonee a turbare il mercato finalizzate al raggiungimento dello scopo, comune a tutti i concorrenti, di "impadronirsi" della CA AR VE (B.A.V.). Si è, invero, in presenza di una pluralità e molteplicità di condotte poste reiteratamente in essere dai vari concorrenti, perduranti nel tempo, costantemente finalizzate al raggiungimento del comune scopo illecito.
Si verte, quindi, in tema, non di reato continuato, bensì di reato permanente o, più esattamente ancora, di reato eventualmente permanente, così come ritenuto da questa Corte regolatrice nella fattispecie, perfettamente sovrapponibile a quella in esame, della cd. "scalata B.N.L." posta in essere, nello stesso torno di tempo (aprile 2005), con analoghe modalità, da medesimi imputati IO, IO, NS, ET, NU ed altri. (Cass. Sez. 1^, cc 15/4/2011, n. 26289, regolatrice di conflitto positivo di competenza territoriale). Come è noto, il reato permanente è contrassegnato dal perdurare nel tempo della lesione di un bene giuridico per effetto della corrispondenza condotta dell'autore. Sono, quindi, permanenti quei reati nei quali il fatto che li costituisce da luogo ad una situazione dannosa o pericolosa che si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del soggetto. È necessario, in proposito, evidenziare che, accanto agli illeciti penali nei quali il perdurare dello stato antigiuridico è essenziale per la configurabilità del reato, ve ne sono alcuni in cui tale persistenza non è indispensabile ma, se si verifica, non da luogo ad una molteplicità di reati, sebbene ad un reato unico. I primi si dicono reati necessariamente permanenti, i secondi reati eventualmente permanenti. Questa figura è espressione del principio generale che una condotta criminosa - (ciascun momento della quale adempia la fattispecie del delitto) - può, in concreto, non esaurirsi in un solo istante o in un solo atto offensivo. In sostanza, l'offesa al bene giuridico è fatta durare, in concreto, nel tempo, dall'agente.
Orbene, non vi è dubbio che l'aggiotaggio si presta ad essere realizzato - come avvenuto nella specie - con plurime attività complessivamente e unitariamente idonee a produrre uno stesso evento di pericolo e questo può perdurare e aggravarsi nel tempo ed assumere così le connotazioni di reato eventualmente permanente. Nel caso in esame, l'identità strutturale del fatto, nel suo complesso e nel comune intento dei concorrenti, risulta accompagnata e integrata da una pluralità di operazioni costituite da manipolazioni operative e manipolazioni informative - (nonché, come si dirà meglio in seguito, da ostacoli agli organi di vigilanza) - legate dal medesimo ruolo e finalizzate ad uno scopo unitario: il controllo della CA VE, scopo raggiunto con l'assemblea ordinaria dei soci di AV del 30/4/2005.
In ordine all'individuazione del giudice competente per territorio per il reato di manipolazione del mercato, questa Corte di legittimità - muovendo dal rilievo che due sono le condotte considerate in via alternativa dall'art. 2637 c.c. (ora art. 185 TUF), riconducibili alle categorie, rispettivamente, della manipolazione informativa e della manipolazione operativa - osserva che dette condotte devono essere "concretamente" idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, di talché il delitto in esame, assurgendo a reato di pericolo concreto, si consuma nel tempo e nel luogo in cui si concretizza, quale conseguenza della condotta, la rilevante possibilità di verificazione della sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento naturalistico in funzione di ulteriore elemento costitutivo del delitto di cui alla L. n. 58 del 1998, art. 185, che il testo della norma in nessun modo giustifica.
Si è in presenza di un reato di pericolo concreto, che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si manifesta l'idoneità dell'azione a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, perché è proprio in tale idoneità che consiste la messa in pericolo dell'interesse tutelato. Propriamente in ciò risiede il contenuto offensivo tipico della fattispecie, tenuto conto che il bene protetto dal previgente art. 181 TUF (nonché dall'art.2637 c.c. e art. 185 TUF) e il corretto, trasparente ed efficiente andamento del mercato degli strumenti finanziari e delle operazioni che in esso si svolgono, al fine di garantire che il prezzo di un titolo rifletta esattamente il suo valore reale ed effettivo e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi e fraudolenti. In altri termini, la condotta delittuosa del manipolatore che opera sul mercato regolamentato diviene oggettivamente percepibile ed è in grado di esplicare la propria capacità decettiva solo quando si manifesta sul mercato: perciò, è nel mercato che si consuma il reato, e, quindi, nel luogo in cui ha sede la società di gestione del mercato stesso (Borsa IA s.p.a.).
Le argomentazioni suddette e la qualificazione giuridica data al delitto di aggiotaggio realizzatosi in concreto con una condotta antigiuridica persistente e perdurante, renderebbero già superflua ogni altra considerazione ai fini del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta, essendo evidente come tutta la condotta - articolatasi nei singoli episodi o frammenti della vicenda permanente di aggiotaggio (artificioso rastrellamento di azioni, dati informativi mendaci) diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa - è stata commessa, fin dall'inizio, e si è protratta nel tempo, nel capoluogo lombardo ove risiedono gli uffici della Borsa Valori al cui interno si è palesata l'idoneità effettiva della operazione e della comunicazione al pubblico e, cioè, ad un numero indeterminato di persone e di operatori, protesa ad alterare il valore degli strumenti finanziari interessati.
Tuttavia, per mera completezza, si ritiene di esaminare l'eccezione sotto le diverse angolazioni prospettate.
L'impostazione sopra evidenziata comporta, innanzitutto, la assoluta infondatezza delle seguenti argomentazioni formulate in ricorso dalla difesa del IO a sostegno della competenza territoriale del Tribunale di LO: "L'operazione simulata in cui consiste, secondo l'attuale imputazione, il primo reato di aggiotaggio ascritto agli imputati e rilevante per la determinazione della competenza, si sostanzia ... in una condotta complessa, mista di comportamenti attivi e di comportamenti omissivi, di cui l'acquisto di azioni, (in sè del tutto lecito), è solo un frammento, che palesemente è stato posto in essere, secondo l'espressione utilizzata dall'art. 185 TUF, a LO, perché a LO tale operazione è stata ideata e integralmente attuata attraverso le strutture direttive centrali della PL" (pag. 4 rie.) ..... "L'acquisto di titoli VE sul mercato telematico (operazione in sè e per sè certamente non illecita per come all'epoca veniva effettuata) ha acquisito carattere di illiceità proprio in quanto calata in un meccanismo artificioso complesso, ideato e posto in essere presso la sede centrale della CA AR di LO ... ogni segmento della condotta tratteggiata dal capo d'imputazione (tutta peraltro posta in essere a LO, così come dalla sede centrale di LO sono stati diramati gli ordini di acquisto delle azioni) contribuisce a realizzare ... quell'occultamento dei rastrellamenti in corso in cui si sostanzia e si conclude, portando a consumazione il reato, l'operazione simulata idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari" (pag. 5 rie.) ..... "Nel caso di specie, infatti, la prima condotta in ordine cronologico descritta nel capo di imputazione - quella decisiva per la determinazione della competenza territoriale - non consiste, ne' nella diffusione al mercato di notizie false, ne' nell'acquisto manipolativo di titoli in borsa, bensì nell'occultamento al mercato di notizie relative agli acquisti precedentemente e lecitamente effettuati dalla PL per conto di vari imprenditori" (pag. 7 ric.) .... "Ciò che rileva, infatti, ai fini della determinazione della competenza territoriale - nella particolare forma di aggiotaggio descritta nel capo di imputazione come prima condotta contestata agli attuali imputati - è l'occultamento al mercato della effettiva titolarità delle azioni VE preventivamente acquistate, condotta realizzata a LO, presso la sede centrale della PL, attraverso tutte le modalità operative precedentemente rappresentate: apertura di dossiers titoli intestati ad imprenditori lodigiani e bresciani, irregolare concessione dì finanziamenti ai predetti soggetti con i quali operare l'acquisto di titoli VE, "parcheggio" delle azioni così acquistate sui dossiers titoli appositamente predisposti e conseguente occultamento al mercato dell'attività di rastrellamento in corso da parte della PL e dell'entità della partecipazione (indiretta) detenuta dalla stessa banca nel capitale sociale di NE (pag. 8 ric.).
Il momento consumativo del primo episodio contestato sarebbe dunque da identificare in un occultamento di notizie e operazioni rilevanti avvenuto a LO. Trattasi - come esattamente osserva la difesa della parte civile CA d'TA - di un "palese escamotage retorico" volto ad individuare il momento consumativo del reato in un momento diverso da quello della manipolazione del mercato che si verifica, invece, quando le comunicazioni, le operazioni, gli ordini di acquisto vengono immessi nei canali informativi destinati al pubblico e portati così a conoscenza di tutti gli operatori interessati. Qui non è a parlare di "prima condotta" realizzata all'interno della CA;
non è qui a parlare di "prima condotta in ordine cronologico descritta nel capo di imputazione ", in quanto essa è, (peraltro), del tutto ininfluente perché la condotta antigiuridica contestata ha assunto carattere permanente e si è articolata in operazioni tutte avvenute, sempre e soltanto, sul (e nel) mercato borsistico ed è in quel luogo, e non in altri, che si è perfezionata l'operazione che, portata a conoscenza di un numero indeterminato di operatori, ha assunto l'idoneità a determinare il pericolo (concreto) di alterazione del mercato borsistico. In sostanza, il locus commissi delicti del delitto di aggiotaggio deve essere individuato, nella ipotesi della manipolazione operativa, nel luogo in cui il soggetto pone in essere l'artificio connotato dall'attributo della concreta idoneità ad influenzare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari. Orbene, nella ipotesi in cui detto artificio consista nella esecuzione di operazioni, vale a dire nell'inserimento sul book telematico di proposte di negoziazione di segno opposto aventi ad oggetto strumenti finanziari (quotati), il locus commissi delicti coincide con il luogo di conclusione delle operazioni stesse, vale a dire con il luogo in cui avviene l'abbinamento automatico delle proposte di negoziazione in acquisto e vendita degli strumenti finanziari. Del resto, poiché l'aggiotaggio manipolativo consta di operatività che si conclude sul mercato regolamentato, ai sensi degli artt. 62 e 70 bis TUF ("operazioni concluse nel mercato regolamentato") e si realizza, in concreto, nel sistema approntato da Borsa TA - che gestisce il mercato borsistico ed ha sede in Milano - ne consegue che il relativo reato non può che consumarsi in tal luogo dove si concludono le negoziazioni e si forma il prezzo degli strumenti finanziari e dove solamente la condotta di negoziazione artificiosa acquista potenziale di pericolo di sensibile alterazione del valore e dello strumento finanziario stesso. Tali argomentazioni consentono di rilevare la infondatezza anche della diversa tesi di chi anticipa il momento consumativo del reato di aggiotaggio manipolativo al momento (e al luogo) di invio dell'ordine.
Corretta è, sul punto, l'argomentazione dei giudici di 1^ grado, secondo cui "si deve ritenere realizzata la condotta di manipolazione del mercato quando i comportamenti decettivi descritti siano stati recepiti dal mercato stesso e quindi quando per il loro carattere intrinsecamente diffusivo siano stati resi disponibili e pubblici attraverso gli strumenti che la legislazione speciale prevede per le negoziazioni degli strumenti finanziari" (pag. 2 ord. dib.). Il Tribunale - precisato che "le condotte contestate sono enunciate sia come operazioni simulate di acquisto e variamente artificiose sia come diffusione al mercato di false notizie, condotte tutte indicate come concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie della CA NE - aggiunge:
"non vi può essere dubbio quindi che in tutti i casi qui riassuntivamente indicati le condotte medesime potrebbero ritenersi integrate solo in quanto si fossero realizzate con manifestazioni che siano state recepite dal mercato. Diversamente infatti non potrebbero neppure essere idonee a provocare quel pericolo concreto di turbamento sul corso dei prezzi,che si assume come effetto tipico della condotta pericolosa e penalmente rilevante, secondo la stessa definizione normativa. Ciò posto e avendo peraltro presenti le modalità di funzionamento del mercato dei titoli in esame, che è un mercato telematico, e la peculiarità dei titoli stessi, che sono stati dematerializzati per effetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 213 del 1998, si deve innanzi tutto ritenere non condivisibile l'opinione sostenuta da chi anticipa la rilevanza pericolosa della condotta stessa e la ritiene integrata nel momento in cui l'ordinante comunica al proprio intermediario l'ordine di acquisto, dovendosi considerare che tutte le successive operazioni che seguirebbero in una sorta di automatismo necessitato sarebbero per ciò stesso irrilevanti, perché comunque destinate a concretizzarsi in un acquisto, rispetto al quale l'agente avrebbe già manifestato la sua volontà determinante al verificarsi dell'evento, avendo esaurito nel dare l'ordine tutto il proprio contributo causale. Questa tesi non appare convincente in quanto bloccando così artificiosamente in quel momento la progressione naturale dell'azione, essa non potrebbe mai ritenersi idonea a creare turbativa del mercato, perché sino a quel momento il mercato stesso non l'avrebbe potuta neppure recepire, dato che l'ordine ricevuto dall'intermediario per poter giungere a destinazione deve venire poi comunicato attraverso il sistema telematico, gestito all'epoca dalla Borsa con sede in Milano, per potersi lì materialmente incrociare con un'offerta di segno contrario e realizzare così quella transazione che, fissando il prezzo dello strumento finanziario, viene contestualmente comunicata agli operatori e al pubblico e diventa, da quel momento, idonea a costituire una notizia "price sensitive". Va sottolineato tra l'altro che, a norma di quanto prevede l'art. 66 Reg. NS in relazione all'art. 114 t.u.f., proprio tra la trasmissione di quell'ordine e la sua immissione sul book è previsto che si possa verifì care un intervento dell'Autorità di Vigilanza che potrebbe paralizzarne gli effetti, il che dimostra a fortiori che la mera manifestazione di volontà di voler acquistare attraverso un ordine non solo secondo le regole che disciplinano la compravendita non può ancora considerarsi un acquisto ma al più un atto preliminare propedeutico ad esso, ma tantomeno in queste negoziazioni potrebbe integrare quella condotta che per poter divenire rilevante penalmente richiede necessariamente la propria diffusione attraverso ulteriori passaggi per di più proprio nei modi e nelle forme stabiliti dalle norme che disciplinano questo peculiare settore del mercato finanziario. In sintesi non vi può essere pericolo di manipolazione ex art. 185 t.u.f. se non si realizza quel tipo specifico di comunicazione ai destinatari potenziali della manipolazione medesima" (pagg.
3-4 ord. dib. cit.). A sua volta, la Corte di Appello - dopo aver puntualizzato che "Nel sistema dei titoli dematerializzati introdotto dal titolo 5^ del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, dunque, non basta la comunicazione con cui l'ordinante trasmette al proprio intermediario l'ordine di acquisto", (pag. 170 sent. imp.), e dopo aver richiamato le ulteriori argomentazioni del Tribunale: "Va ribadito invero che quello che rileva perché si realizzi la manipolazione del mercato ex art. 185 T.u.f. è che vi siano state delle transazioni su titoli - dipendenti da ordini di acquisto e di vendita scambiati sul mercato telematico e così trasmessi al pubblico" (pag. 171 sent. imp.) - ha, così, correttamente argomentato: "proprio questo, infatti, è il momento che determina la salita o la discesa del prezzo del prodotto finanziario. È qui che la condotta dì negoziazione considerata artificiosa acquista potenziale pericolo di sensibile alterazione del valore dello strumento finanziario" (pag. 171 sent. imp.); ed, ancora: "il locus commissi delicti è proprio quello di conclusione delle operazioni ossia quello in cui avviene l'abbinamento automatico delle proposte di negoziazione in acquisto o in vendita degli strumenti finanziari Si tratta, quindi, del luogo in cui è ubicato il mercato regolamentato dove ha sede la società di gestione del mercato" (sent. imp. pag. 172).
Conclusivamente, la competenza per i reati di aggiotaggio manipolativo, realizzato con operazioni di borsa appartiene al Tribunale del luogo ove, le operazioni compravendita degli strumenti finanziari si perfezionano e vengono rese note.
Dalla impostazione data deriva, altresì, l'infondatezza della tesi di chi ritiene che il reato dell'aggiotaggio manipolativo si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'intermediario autorizzato annota sul dossier titoli dell'acquirente l'avvenuta transazione, trattandosi del momento in cui il proprietario dei titoli è legittimato ad esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi connessi allo "status socii".
In particolare la difesa di NS e ET sostiene che tutte le operazioni, asseritamente illecite, connesse all'acquisto dei titoli (rastrellamento dei titoli, stipulazione di pretesi patti parasociali) hanno la finalità di creare diritti sociali connessi all'acquisto, tali da consentire la scalata: "Il fatto-reato da considerare agli effetti del luogo dì consumazione del reato (art. 8 c.p.p., comma 1) non è l'acquisto in sè del titolo (o l'abbinamento sul book) ma è l'acquisto nel contesto di un patto parasociale occulto volto ad incidere sulla governance di AV ... e questo è il punto: la possibilità di esercitare un'influenza dominante si ha soltanto diventando titolari dei diritti del socio e non con l'acquisto in se stesso. Anche perché soltanto come titolare dei diritti sociali si è legittimati a partecipare all'assemblea ed influire in essa. E i diritti di socio si acquisiscono con l'annotazione nel dossier dell'intermediario. Annotazione che, lungi dall'essere un post-factum, costituisce - nell'ottica dell'accusa - il cuore del reato", (pag. 7 ricorso). Sostiene, ancora, la difesa che "A OL e NS e ET non interessava certamente incidere sul prezzo di AV e non hanno certamente voluto l'alterazione sensibile del prezzo ... Per questa ragione, il tempo e il luogo del commesso reato vanno individuati nella acquisizione dei diritti di socio e non nell'abbinamento degli ordini sul book. Ma l'acquisizione dei diritti di socio avvenne con l'annotazione dell'acquisto nel dossier dell'intermediario: cioè Bologna, sede di OL CA" (pag. 8 ricorso). Fatta tale premessa, la difesa afferma che "che è l'acquisto del titolo che rileva nel caso di specie, e che l'acquisto di strumenti finanziari quotati, ai sensi della legge sui titoli dematerializzati, si perfeziona solo al momento in cui l'intermediario autorizzato annota sul dossier titoli dell'acquirente l'avvenuta transazione" (cfr. ricorso pag. 9). A sua volta, sempre con riguardo alla manipolazione operativa, la difesa IO censura la sentenza impugnata, ritenendo che "l'inganno, contestato con il capo di imputazione, non è correlato a quella fase della negoziazione che si definisce incrocio tra domanda ed offerta, come assunto in motivazione dal Tribunale e dalla Corte di Appello;
bensì ad una intestazione dell'acquisto, che non sarebbe, nella sostanza, veridica: il mercato viene tratto in inganno non dall'acquisto, ma dal fatto che lo stesso sia simulato. Ovverosia che appaia acquirente il sig. AI e non la CA. Perché tale inganno si verifichi è necessario la specificazione, ovverosia l'intestazione delle azioni, asseritamente fittizie" (pag. 3 ric.). In altri termini, secondo la difesa "non è l'abbinamento, anonimo, quello che rileva, posto che il fatto contestato è l'acquisto simulato e che la simulazione si può concretizzare solo con l'intestazione: necessita il trasferimento della titolarità in capo a lui, perché si consumi il negozio asseritamente, nel caso in esame, simulato. Per realizzare ciò, è necessario dopo l'acquisto ad opera dell'intermediario, un ulteriore passaggio: come premesso, quello della specificazione prevista dal disposto di cui all'art.1378 c.c.. La specificazione si perfeziona con la registrazione dell'accredito dei titoli sul conto dell'acquirente e quindi nella sede dell'intermediario presso cui è effettuata tale registrazione:
LODI" (ricorso, pag. 22).
In sostanza, "il tempo di commissione deve essere individuato nell'ultimo frammento dell'operazione ... nel caso in esame, posto che viene contestata l'intestazione simulata, è il momento in cui il simulato acquirente acquista le azioni: in LO" (pag. 7). Si osserva, comunque, in proposito che gli artifici costituenti aggiotaggio integranti il pericolo per il regolare andamento del mercato derivano da condotte di cui il mercato medesimo viene messo a conoscenza. Nel caso in esame, la contestazione le ha individuate negli acquisti di azioni VE sul mercato telematico dando rilievo alla immissione degli ordini dì acquisto e di vendita nel sistema di Borsa. La registrazione - che rileva esclusivamente come condizione dell'esercizio dei diritti dell'acquirente - è un fatto estraneo al mercato, successivo allo scambio dei titoli nel mercato stesso;
non è oggetto di informazione nel mercato e non può derivarne alcun pericolo dei prezzi del mercato medesimo. In sostanza, la registrazione è, rispetto agli elementi costitutivi del delitto di aggiotaggio, un elemento radicalmente estraneo. Correttamente, quindi, i Giudici del merito non hanno dato rilevanza al momento della registrazione dei titoli sul conto dell'acquirente, dando, bensì, rilievo all'incrocio degli ordini nel book della Borsa, quale luogo di formazione dell'acquisto dei titoli poi rilevatosi artificioso. In particolare, la Corte territoriale ha così esattamente motivato: "Durante la negoziazione continua nel sistema telematico operante per i mercati regolamentati da Borsa IA s.p.a., ogni ordine immesso è confrontato immediatamente con gli ordini già presenti nel book di negoziazioni, in modo da verificare la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione; in caso positivo, il sistema abbina automaticamente gli ordini secondo regole di priorità, determinando la conclusione del contratto e quindi la sua esecuzione. In questo momento si determinano la definitività e irrevocabilità degli scambi, sì che la successiva annotazione dell'intermediario sul dossier titoli del cliente acquisisce solo una valenza dichiarativa dell'operazione già avvenuta con l'abbinamento, sul circuito telematico, dell'ordine di acquisto con un ordine di vendita" (pag. 171 sent. imp.).
Conseguentemente, sulla base di tali argomentazioni, i Giudici del merito hanno osservato che la tesi difensiva "fa dipendere la realizzazione della condotta penalmente rilevante dal verificarsi di un evento negoziale che è sicuramente estraneo e successivo alla fattispecie descritta dalla norma incriminatrice" (pag. 4, ord. dib. cit), ed hanno esattamente rilevato che "la circostanza che un determinato soggetto possa o non possa effettivamente, a seguito di tali transazioni, esercitare i suoi diritti dì socio, costituisce all'evidenza un post-factum, attinente alla fase esecutiva di un contratto privato, del tutto estraneo alla tutela penalistica e all'interesse che ne costituisce l'essenza" (pag. 4, ord. dib. cit.). Del tutto inconferente è anche il richiamo, (su cui insiste il ricorso del IO"), al principio civilistico di individuazione ex art. 1378 c.c.; invero, il pericolo per il regolare andamento del mercato non dipende dalla individuazione materiale dei titoli negoziati, bensì dal fatto della negoziazione artificiosa, resa nota dal e nel sistema telematico di gestione del mercato dei titoli. Sempre le medesime argomentazioni consentono di dichiarare la infondatezza della tesi - (seguita dal P.G. di udienza che ha, peraltro richiamato decreti del proprio ufficio che risolvevano conflitti insorti tra uffici del P.M.) - di chi individua il momento e il luogo consumativo del reato di aggiotaggio informativo (consistente nella propalazione di notizie false e tendenziose idonee ad alterare la naturale formazione dei prezzi), all'atto dell'invio della notizia quando essa esce dalla sfera del soggetto attivo. In particolare, la difesa IO, riproponendo le argomentazioni già portate al vaglio della Corte d'Appello, individua in LO il Tribunale territorialmente competente, tenuto conto che, con riguardo alla fattispecie della manipolazione informativa, in LO venivano predisposti e trasmessi i comunicati stampa oggetto di contestazione. Precisa, al riguardo, la difesa che "al momento dell'invio del comunicato la condotta dell'emittente è esaurita: il reato è consumato con l'invio del comunicato" (pag. 11 ric.). Richiama diffusamente sul punto (pag. 13-15 ric.) un decreto della Procura AL della Corte di Cassazione che aveva regolato la competenza territoriale in fase di indagine tra diversi uffici di Procura, decreto richiamato anche nel ricorso della difesa del IO (pag. 9). Si assume in detto decreto che "nella specie, la condotta presa in considerazione è quella consistente nella diffusione di notizie che integra l'elemento materiale del reato e si concretizza in un atto unilaterale dell'agente ..... la diffusione si realizza nel momento e nel luogo in cui il comunicato esce definitivamente dalla sfera di controllo e dalla disponibilità del suo autore". In proposito, è sufficiente considerare la natura ricettizia della condotta per inferirne l'infondatezza della tesi poiché quel che rileva non è il luogo di invio della comunicazione foriera di scompenso valutativo del titolo, bensì quello di ricezione ove si formano i prezzi dei titoli medesimi.
Invero, per valutare il momento consumativo del reato di aggiotaggio informativo tramite diffusione di false notizie, va detto che la comunicazione di notizie destinate ad essere divulgate (effettuata tramite l'immissione in rete NIS), è un atto per sua natura recettizio. È, quindi, quantomeno necessario che la notizia che si vuoi diffondere venga a conoscenza del suo primo destinatario, Borsa IA, perché possa parlarsi di diffusione. Diversamente si finisce con l'anticipare il momento della consumazione del reato a quello del compimento di un'attività unilaterale priva di qualsiasi rilievo anche materiale. Non basta, in altre parole, che il comunicato stampa esca dalla sfera di controllo dell'emittente; esso deve, per essere un "comunicato", giungere, cioè, a destinazione. Anche in quest'ottica, dunque, la comunicazione mendace realizza la sua potenzialità lesiva non prima di essere giunta al luogo di successiva diffusione al pubblico delle informazioni in grado di incidere nel mercato dei titoli, che è Milano, ove ha sede Borsa IA s.p.a.. Tale impostazione ai fini di individuare il luogo di completa realizzazione della condotta (in tal senso "consumazione" del reato) punita dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185, trova ulteriore conferma ove si faccia richiamo alle modalità adoperate per ottenere la "diffusione" al pubblico delle notizie che si assumono false e concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione in rialzo del prezzo delle azioni sul mercato. La procedura di divulgazione delle informazioni da parte delle società emittenti quotate, disciplinata dalle previsioni regolamentari di NS e di Borsa IA impone che la trasmissione in via ufficiale delle comunicazioni al pubblico e a Borsa IA da parte delle società emittenti debba avvenire "mediante l'invio di un comunicato a Borsa IA", utilizzando "il sistema telematica Network Information System (NIS) organizzato e gestito da Borsa IA", "Borsa IA", poi, "mediante il NIS, cura la diffusione al pubblico dei comunicati" mediante l'invio dei medesimi, contestuale alla ricezione, alle agenzie di stampa collegate al sistema, nonché attraverso la pubblicazione di un "avviso di borsa". Essa può ritardare l'invio alle agenzie di stampa di quindici minuti dalla ricezione del comunicato (se esso sia stato trasmesso nell'orario di svolgimento delle contrattazioni), od anche per un tempo non determinato (previa comunicazione alla CO ed informandone attraverso il NIS l'emittente, ove lo ritenga necessario per valutare l'opportunità di sospendere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari interessati). "L'emittente può considerare pubblico il comunicato non appena abbia ricevuto conferma, attraverso il NIS, della sua avvenuta ricezione da parte di almeno due agenzie di stampa."... È evidente, pertanto, che il mero invio della comunicazione alla Borsa non costituisce ancora divulgazione al mercato di notizie concretamente in grado di alterare il sistema fisiologico di formazione dei prezzi dei titoli, almeno fin tanto che nella catena procedurale non si inserisca la mediazione della citata destinata ria, con le modalità esaminate. Ed invero la "diffusione" avviene quando Borsa IA, a Milano, invia il comunicato alle agenzie di stampa. Non vi è dubbio che, se Borsa IA ritarda la diffusione comunicandolo a CO, e le negoziazioni vengono sospese, il reato non è consumato.
Non contrasta con tale impostazione la decisione di questa Corte, (che, comunque, non aggiunge ne' toglie alcunché alle considerazioni in punto di diritto finora esposte) - invocata, a sostegno delle rispettive tesi, sia dalle difese degli imputati e dallo stesso P. G. di udienza da un lato, sia dai difensori delle parti civili dall'altro - e, precisamente, la sentenza n. 28932 del 4/5/2011 ove, se è vero che si afferma che "l'illecito si consuma nel momento stesso in cui la notizia, foriera di scompenso valutativo del titolo, viene comunicata o diffusa e, cioè, esce dalla sfera del soggetto attivo", è altrettanto vero che nel prosieguo della motivazione si aggiunge: "per la sua ricorrenza è, quindi, sufficiente che siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste dì Borsa, senza che sia necessario il vendicarsi di questo evento";
e si precisa che "la diffusione dell'informazione illecita avvenne mediante l'inserimento della stessa nel sistema informativo del mercato di Borsa. Vale a dire con l'immissione nel server del "Network Information System - NIS", sistema che mette a disposizione degli operatori finanziari e dei risparmiatori la notizia. In tal modo consentendo alla notizia una comunicazione estesa a tutti i possibili interessati. Poiché i comunicati del novero societario PA erano trasmessi al mercato mobiliare del NIS operativo in Milano ..... i Giudici del merito hanno giustamente individuato nel capoluogo lombardo il luogo della commissione del reato e, quindi, della competenza territoriale, ivi essendosi consumato il reato ". Precisa ulteriormente la motivazione che "Non essendovi, d'altra parte, possibilità di distinguere, nella struttura di reato di "pericolo concreto", il momento dell'invio della notizia rispetto a quello della possibilità della rilevante alterazione del corso dei valori, non è corretto assegnare interesse ad un successivo tempo della condotta illecita. Del resto, anche per questo secondo momento il "locus commissi delicti" deve identificarsi in Milano, ove risiedono gli uffici della Borsa Valori, al cui interno si sarebbe palesata l'idoneità effettiva dell'informazione, protesa ad alterare il valore degli strumenti finanziari interessati". È agevole rilevare come la Corte dia rilievo non alla comunicazione bensì alla "diffusione della informazione illecita, (incisivamente definita "foriera di scompenso valutativo del titolo"), nel sistema informativo del mercato di borsa" che consente alla notizia stessa di essere portata a conoscenza degli operatori finanziari, dei risparmiatori e "di tutti i possibili interessati", palesandosi, così, all'interno degli uffici della borsa valori, "l'idoneità effettiva della informazione protesa ad alterare il valore degli strumenti finanziari interessati". E solo in tale modo, ad avviso di questa Corte, che si realizzano le "cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia necessario il verificarsi di questo evento".
Sempre le medesime argomentazioni rendono, infine, del tutto irrilevanti i decreti della Procura AL presso la Corte di Cassazione cui si è anche richiamato il Procuratore AL di udienza (oltre, come si è detto, i difensori del IO e del IO), che, peraltro, risolvono singoli contrasti insorti, in sede di indagini preliminari, tra uffici del P.M..
Conclusivamente, ritiene questa Corte di legittimità che la struttura del reato di aggiotaggio, così come sopra delineata, fa sì che solo nel momento in cui avviene la diffusione della notizia al pubblico interessato - (che, tramite il NIS Borsa IA diffonde) - o si realizza l'operatività, necessariamente comparendo sul book di Borsa e provocando automatiche negoziazioni, può realizzarsi il pericolo di una concreta alterazione dei titoli e si perfeziona, così, l'attitudine della condotta lesiva del bene giuridico protetto.
Corretta è, pertanto, la tesi sostenuta dal Tribunale, e fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui "per quanto concerne tutte le condotte contestate sia come aggiotaggio manipolativo che informativo si deve ritenere competente il Giudice di Milano, luogo ove all'epoca dei fatti aveva sede la Borsa IA rispetto alla quale e allo spazio informatico da essa gestito ai sensi dell'art. 62 T.u.f. avrebbero potuto diventare concretamente rilevanti le artificiose comunicazioni trasmesse da movimenti finanziari su titoli e da comportamenti idonei ad essere recepiti dagli operatori attraverso tali canali" (pagg.
5-6 ord. dib. cit.); così come corrette appaiono le conclusioni della Corte di merito secondo cui - "considerata la tipologia di entrambe le condotte qui contestate, sia di manipolazione operativa che di manipolazione informativa, ritiene questo Collegio che l'affermazione della competenza del Tribunale di Milano, per le ragioni sin qui dette, risponda pienamente alla natura del reato, di pericolo concreto, che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si manifesta l'idoneità dell'azione a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari" (pag. 173 sent. imp.).
Alla stregua delle argomentazioni esposte non si ravvisa alcuna necessità di investire della questione le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione e deve dichiararsi l'infondatezza del primo motivo del ricorso IO (e del primo dei motivi nuovi), del primo motivo del ricorso IO e del secondo del ricorso NS - ET.
"Eccezione di inammissibilità e di nullità dell'incidente probatorio emesso dal G.I.P. di Milano con ordinanza del 16/5/2006. L'eccezione si articola sotto tre profili:
a) Inammissibilità dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 3 c.p.p., comma 1, lett. a) per omessa puntuale indicazione dei punti che ne costituiscono l'oggetto;
b) Nullità dell'incidente probatorio per omesso deposito delle trascrizioni integrali rese dai coimputati NI e IO ex art.178 c.p.p., lett. c);
c) Violazione del principio di parità delle parti processuali per omesso deposito da parte del P.M. per la celebrazione dell'incidente probatorio, dei verbali degli interrogatori resi in corso di indagini dagli indagati IO e AS e di ulteriori verbali. Quanto al primo aspetto - fatto oggetto del secondo motivo di ricorso - la difesa del IO deduce che, sin dalle deduzioni presentate a seguito della notifica della richiesta di incidente probatorio, aveva messo in evidenza che tale richiesta doveva considerarsi inammissibile in quanto contenente un mero elenco di indagati e di articoli del codice penale o di leggi speciali senza alcun preciso riferimento ai fatti che avrebbero dovuto costituire oggetto dell'incidente probatorio (pag. 11 ric.). L'eccezione è infondata. Già il Tribunale aveva rilevato "la specificità del contenuto della richiesta di incidente probatorio depositata dall'ufficio di Procura procedente", mettendo in risalto che "La richiesta versata in atti reca, oltre all'elenco nominativo degli indagati, l'indicazione delle rubriche meglio esplicitate o mediante rinvio alla richiesta di misura cautelare del 28/11/05 - già nota a tutte le parti - ovvero mediante espresso riferimento alle operazioni cui esse si riferiscono ovvero l'indicazione del luogo e del tempo del commesso delitto nonché, alle pagine 13 e ss. l'esposizione analitica delle operazioni asseritamente illecite e delle circostanze specifiche su cui l'incidente probatorio avrebbe dovuto aver luogo. La richiesta - confrontata con il dato normativo testuale - appare, pertanto, sufficientemente dettagliata atteso che, al di là della mera indicazione delle fattispecie di reato assunte nella prospettazione della pubblica accusa, reca altresì un contenuto di specificità all'evidenza evincibile dalla analitica elencazione delle operazioni incriminate, individuate oltre che nominativamente anche con riferimento alla rispettiva collocazione temporale e territoriale " (pag. 8 ord. dib.).
Tale esaustiva e puntuale motivazione è stata, poi, integralmente recepita dalla Corte di merito che l'ha correttamente ritenuta "adeguata al precetto normativo di cui all'art. 393 c.p.p." (pag. 173 sent. imp.) il quale prevede, a pena di inammissibilità, l'indicazione della "prova da assumere dei fatti che ne costituiscono l'oggetto e delle ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale".
Quanto al secondo e terzo profilo - fatti oggetto del terzo motivo di ricorso - la difesa del IO deduce "la nullità dell'incidente probatorio per violazioni sostanziali del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e del principio di parità delle parti nella formazione della prova dovute:
a) alla mancata messa a disposizione, anche sotto forma di deposito delle registrazioni audio non trascritte, dell'intero e imponente materiale dichiarativo acquisito da IO e da NI nel corso delle indagini preliminari;
b) alla insufficienza del tempo concesso alle difese degli indagati per l'esame di tale materiale corrispondente, nel suo complesso, a più di quarantotto ore complessive di dichiarazioni provenienti da IO e da NI;
c) all'emersione, nel corso dell'incidente probatorio, della circostanza che, all'insaputa di tutte le altre parti processuali e in patente violazione del principio dì parità delle parti, erano state messe a disposizione di IO e di NI, ascoltati come chiamanti in correità sulle posizioni, fra l'altro, nel DO. IO e del DO. AS, non solo verbali di importanti deposizioni testimoniali sconosciute agli alti indagati, ma persino il contenuto integrale degli interrogatori resi, appunto, dal DO. IO e dal DO. AS sulle stesse vicende oggetto dell'incidente probatorio" (pagg. 18 - 19 ric.).
Aggiunge la difesa che "è agevole constatare che la sentenza impugnata, travisando del tutto gli inequivocabili contenuti dell'atto di appello, ha nuovamente risolto i problemi sollevati dalla difesa con il riferimento a sentenze di legittimità relative alla inutilizzabilità, per loro mancata integrale trascrizione, degli interrogatori resi dall'indagato in stato di custodia cautelare nonché all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio per mancato deposito di materiale diverso dalle dichiarazioni dei soggetti esaminandi, incorrendo così nei vizi di violazione di legge e dì carenza della motivazione denunciati con il presente motivo" (pagg. 19 -19 ric.). L'eccezione è infondata. È vero che i Giudici di 2^ grado hanno richiamato la decisione di questa Corte secondo cui "in tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancata trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun vizio processuale ne' in termini di inutilizzabilità ne' di nullità" (Cass. Sez. Un. N. 39061 del 16 luglio 2009) - e, del resto, già il Tribunale aveva affermato che "l'omessa trascrizione, stante la natura di mera operazione, non è condizione idonea ad incidere in alcun modo, con effetto lesivo, nel pieno esercizio del diritto di difesa, garantito dalla registrazione e dalla verbalizzazione in forma riassuntiva" - ma è altrettanto vero che tale decisione è stata richiamata per trame le dovute conseguenze in relazione al caso in esame, essendosi affermato che "ne consegue che, una volta esclusa l'inutilizzabilità e tantomeno la nullità dell'interrogatorio non trascritto, ma semplicemente registrato (fermo restando che, come si legge nell'ordinanza del Tribunale, le parti hanno avuto a disposizione le registrazioni di tutti gli interrogatori resi da NI e da IO), a maggior ragione si deve escludere che conseguenze del genere possano colpire l'incidente probatorio che non sia stato preceduto dal deposito della trascrizione stessa" (pag. 175 sent. imp.).
La difesa del IO, inoltre, contesta la nullità dell'incidente probatorio per il mancato previo deposito di numerosi atti processuali (intercettazioni telefoniche, sommarie informazioni testimoniali, memorie difensive) richiamati negli intererogatori di IO e NI, e lamenta, infine, che nella celebrazione dell'incidente probatorio sia stato violato il principio della parità delle parti processuali dal momento che l'indagato IO aveva preso visione dei verbali di interrogatorio già resi in fase di indagine dai coindagati IO e AS, pur essendo ancora gli stessi atti coperti dal regime di non conoscibilità tipico degli atti di indagine.
L'eccezione è infondata.
Invero - come già rilevato correttamente sia dal Tribunale che dalla Corte di merito - anche sotto tali profili la celebrazione dell'incidente probatorio si è svolta in assoluta conformità al dettato normativo previsto dagli artt. 393 e 398 c.p.p. e nel rispetto dei tempi processuali previsti dalla legge e assegnati alle parti.
Ritiene, invero, questa Corte di legittimità che, dal combinato disposto degli articoli citati, risulta evidente che incombe sul P.M., al momento della richiesta dell'incidente probatorio, esclusivamente l'obbligo di depositare le dichiarazioni già rese alla persona da esaminare per consentire agli indagati, alle persone offese e ai difensori, di esercitare i diritti di cu all'art. 398 c.p.p., comma 3. Sul punto, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di affermare che "non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da taluno in sede di incidente probatorio il fatto che il P.M. non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell'esame, essendo obbligato, ai sensi dell'art. 398 c.p.p., comma 3, a depositare soltanto le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare" (Cass. Sez. 6 n. 40971/2008, puntualmente richiamata in motivazione dai Giudici di merito).
Con specifico riguardo alla doglianza relativa alla lesione del principio della "parità delle parti", osserva questa Corte di legittimità che il Tribunale ha, così, adeguatamente motivato: "che la scelta discrezionale della Procura di operare una parziale discovery più ampliata nei confronti soltanto di talune difese ha ben trovato una sua logica giustificazione nella peculiare sede in cui tale scelta è stata effettuata, ovvero quella della cautela. In concreto tale soluzione non ha in alcun modo danneggiato gli altri coindagati (che oggi si dolgono di ciò) in quanto l'ipotizzato "maggiore bagaglio conoscitivo" di ON e FI ha al più inciso sull'attendibilità delle rispettive dichiarazioni, che costituisce materia di valutazione, per la quale non è posta ad oggi alcuna preclusione, trattandosi di profilo squisitamente attinente al merito e, pertanto, riservato in maniera impregiudicata alla sede dell'eventuale decisione. Quanto poi, in particolare, alla posizioni degli imputati AZ e CA, che precipuamente hanno sollevato tale eccezione, si evidenzia che per costoro non può neppure parlarsi di "minore bagaglio conoscitivo" rispetto alle rispettive dichiarazioni rese negli interrogatori celebratisi anteriormente all'incidente probatorio de quo. È logicamente evidente, infatti, che tali difese ben conoscessero il contenuto delle dichiarazioni rese dai propri assistiti infuse di interrogatorio, trattandosi di atti ai quali esse stesse avevano preso parte e di verbali al rilascio di copia dei quali esse ben avrebbero potuto avere accesso ai sensi dell'art. 366 c.p.p., al di là del fatto che si trattasse di atti ancora coperti dal regime del segreto investigativo" (pagg. 11, ord. dib.).
A sua volta, la Corte territoriale, nel riportarsi alla motivazione del primo Giudice, ha correttamente richiamato la decisione di questa Corte, prima citata, (n. 40971/'08), secondo cui "è vero che di norma nell'incidente probatorio il pubblico ministero conosce delle indagini molto più dei difensori, ma la scelta di limitare la discovery alle sole dichiarazioni rese in precedenza dal soggetto esaminato appare ragionevolmente connessa alla esigenza di salvaguardare la segretezza delle indagini e sacrifica solo parzialmente e temporaneamente le esigenze difensive, che potranno avere piena tutela in sede dibattimentale. Va considerato infatti che seppure le dichiarazioni assunte in incidente probatorio hanno valore dì prova ai fini della decisione di merito, di esse non può essere data lettura se non dopo l'esame dibattimentale della persona che le ha rese (art. 511 c.p.p., comma 2), in un contesto cioè in cui la piena conoscenza da parte dei difensori degli atti dì indagine rende a essi possibile ogni facoltà di contestazione e controdeduzione, venendosi dunque in tal modo a sanare il deficit di informazione che poteva caratterizzare il momento in cui l'incidente probatorio ebbe luogo" (pagg. 176 sent. imp.).
Corretta, infine, è l'ulteriore argomentazione della Corte di merito secondo cui "il fatto, poi, che IO e NI abbiano avuto conoscenza, sin dagli interrogatori precedenti l'incidente probatorio, delle dichiarazioni rese da IO, non incide sui profili di rito di utilizzabilità dell'incidente stesso, ma - come bene rileva il Tribunale - costituisce materia di valutazione attinente all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle loro propalazioni, sì che ogni giudizio sul punto va svolto nell'esaminare nel merito la vicenda" (pag. 176 cit). Ne deriva l'infondatezza del secondo e del terzo motivo del ricorso IO. Così come è del tutto infondata la generica, indimostrata, irrilevante eccezione di pretesa incompatibilità in cui si sarebbero venuti a trovare i difensori dei coimputati IO e NI "ai sensi dell'art. 106 c.p.p., comma 4 nel corso delle indagini preliminari e nell'ambito dell'incidente probatorio" (ultima parte del 6^ motivo di ricorso del IO, richiamato dal 4^ dei motivi nuovi).
Eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza della imputazione.
La difesa di NS e ET (1^ motivo di ricorso) lamenta l'inosservanza dell'art. 429 c.p.p., lett. c) assumendo che i capi di imputazione che gli riguardano sarebbero stati formulati in modo generico, indeterminato ed impreciso, così da ingenerare una confusa percezione delle condotte loro attribuite, impedendo un adeguato esercizio del diritto di difesa. L'eccezione è infondata. Già il Tribunale aveva risolto la questione evidenziando che il capo di imputazione era ampiamente articolato ed evidenziava in maniera analitica "le singole scansioni di operazioni ..... i distinti apporti dai numerosi soggetti coinvolti, tra loro coordinati in un unico disegno" (pag. 13 ord. dib.). A sua volta, la Corte di merito ha messo in rilievo come il capo di imputazione indicasse in maniera chiara e precisa, per ciascun imputato, le condotte, sia manipolative sia informative, tali da integrare il reato di aggiotaggio (pag. 168 sent. imp.). Ritiene questa Corte corrette le argomentazioni dei Giudici di merito essendo il capo di imputazione redatto in maniera dettagliata, analitica con la indicazione specifica, per ciascun imputato, ivi compresi il ET ed il NS, delle singole condotte poste in essere con la precisazione del periodo temporale entro il quale dette azioni criminose sono state commesse per il raggiungimento dello scopo, comune a tutti i concorrenti, singolarmente indicati e costituiti dall'impossessamento della CA VE, avvenuto con l'assemblea del 30 aprile 2005, data alla quale la Corte distrettuale ha fissato l'esaurimento delle condotte costituenti il reato eventualmente (e in concreto) permanente di aggiotaggio. Nessuna lesione del diritto di difesa è, pertanto, in alcun modo ravvisabile.
Ne consegue l'infondatezza del primo motivo del ricorso NS - ET.
Sgomberato il campo dalle eccezioni in rito, è possibile passare ad esaminare i singoli ricorsi.
1. RICORSO AZ IO.
1.1 - 1.2 - 1.3 Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono stati già esaminati nel rigettare le eccezioni procedurali.
1.4 Quarto motivo.
Ritiene preliminarmente questa Corte di legittimità di dover sgomberare il campo dalla eccezione insistentemente reiterata dalla difesa dell'imputato IO NT - al punto da richiedere la rimessione della questione alle Sezioni Unite (v. motivi nuovi: pagg. 4 - 9 in relazione al 4 motivo di ricorso) - con la quale si deduce "l'assoluta carenza di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di 1^ grado per avere la stessa completamente omesso di prendere in considerazione le ampie e decisive considerazioni difensive esposte in una memoria depositata in data 12/5/2011, nonché nelle relazioni prodotte dai consulenti tecnici della difesa prof. Enrico Laghi e prof. AL AO".
L'eccezione è completamente destituita di qualsiasi fondamento. Come è noto, il Giudice dell'appello non è tenuto ad una analitica motivazione della decisione quando questa sia di conferma di quella del 1^ Giudice, essendo in proposito sufficiente che nel discorso motivazionale siano richiamati gli argomenti giustificativi della statuizione. Il Giudici di appello, pertanto, non ha l'obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del 1^ Giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri, anche succintamente, di aver tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento. Non sussiste, conseguentemente, mancanza o vizio della motivazione allorquando i Giudici di 2^ grado, in conseguenza della completezza e della correttezza della indagine svolta in 1^ grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del 1^ Giudice. Ed, invero, quando non vi è difformità sul punto denunciato, le motivazioni delle sentenze di 1^ e 2^ grado, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale la Corte di legittimità deve, in ogni caso, far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Ciò premesso, si osserva che non vi è dubbio che "i motivi della decisione" impugnata siano più sintetici e schematici - e lo ammette la stessa Corte territoriale (pag. 195) - rispetto a quelli della sentenza del Tribunale, ma ciò per la semplice ragione che il Giudice di 2^ grado ha, in ben 167 pagine precedenti, ricostruito analiticamente le vicende relative alla scalata CA VE;
ha esaminato le singole operazioni di aggiotaggio culminate nell'assemblea di VE del 30/4/2005; ha illustrato il ruolo della CA d'TA e del VE IO (sotto il titolo "rapporti con la CA d'TA"); ha indicato ampiamente le risultanze processuali con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal IO e dello stesso IO;
ha evidenziato - riportando, di continuo, ampi passi della motivazione della sentenza di 1^ grado - le valutazioni delle mergenze probatorie da parte del Giudice di 1^ grado, valutazioni che ha, poi, nell'esporre i motivi della decisione, ripetutamente richiamato (v. pagg. 177, 180), anche e soprattutto in relazione alla posizione del IO (pagg. 190, 193, 194, 195).
In sostanza, la Corte di Appello - dopo aver riassunto, alle pagg. 144-147, compiutamente il motivo di appello - ha fornito, alle pagg. 179-187, una sostanziale risposta alla doglianza provvedendo a rielaborare i dati anche alla luce delle considerazioni dei consulenti di parte. Inoltre, quale rilievo dirimente è la circostanza che, dalle pagg. 189 in poi, la Corte esamina, nello specifico, e, puntualmente, la memoria prodotta in primo grado nonché la stessa consulenza AL fornendo del materiale esaminato una ragionata e comprovata disattendibilità, quale propria valutazione di merito. Ed, invero, come meglio si vedrà in seguito, la Corte di merito, a differenza di quanto assume la difesa - non solo ha preso ripetutamente in considerazione la consulenza AL (pagg. 179, 182, 184, 189), o, comunque, "le osservazioni dei consulenti di parte" (pag. 185) - quanto, alle pagg. 189 - 195, ha fornito adeguate risposte alle deduzioni difensive che, da un lato, contestavano l'attendibilità delle dichiarazioni del IO e, dall'altro, assumevano che il IO non aveva mai sospettato, nè tantomeno saputo che l'ascesa di PL in AV fosse accompagnata da manovre occulte e da informazioni fuorvianti e che, comunque, il VE della CA d'TA era stato ingannato ed indotto in errore dal IO, (doglianze che rappresentano ancora oggi la parte più consistente dei motivi dì ricorso del IO e che attengono essenzialmente al merito, in particolare, alla valutazione delle risultanze probatorie, tendenti, in sostanza, a prospettare una lettura alternativa della vicenda). Non senza considerare che la maggior parte di tali argomentazioni difensive del IO, contenute nella memoria e nei motivi di appello, non rappresentavano altro che reiterazione delle medesime questioni ampiamente valutate e correttamente decise dalla sentenza di 1 grado alla quale il Giudice di legittimità deve, come si è evidenziato, in ogni caso, far riferimento per valutare la congruità della motivazione dell'unicum inscindibile costituito dalle due decisioni.
Ma vi è di più. A pag. 195, la Corte distrettuale - nel richiamare ancora una volta la sentenza di 1 grado e la memoria difensiva depositata - così conclude in ordine alla posizione del IO: "In questa situazione, l'esame complessivo del comportamento tenuto dal VE di CA d'TA sia prima che dopo l'assemblea del 30 aprile 2005, ripercorso qui in maniera necessariamente schematica dopo l'ampia ricostruzione dei fatti di cui si è parlato esaminando la sentenza di primo grado, fa sì che anche IO NT debba essere ritenuto responsabile del reato a lui ascritto. A fronte delle osservazioni svolte dalla difesa nella memoria depositata in primo grado (in particolare nel capitolo intitolato "l'istruttoria per OPA obbligatoria" ed in quello, ivi ricompreso, relativo al tema della "affidabilità" di PL) ritiene la Corte, conclusivamente, di contrapporre per esteso le osservazioni svolte nel capitolo sopra redatto, inserito nella ricostruzione della sentenza, intitolato "rapporti con CA d'TA", essendosi ivi già ampiamente esposti tutti gli elementi di giudizio sia sul complesso di norme inderogabili, ripetute nel tempo, relative ai requisiti di adeguatezza patrimoniale che ogni banca deve possedere quando decida di partecipare ad un'altra, sia sulle preoccupate e coscienziose riflessioni che hanno accompagnato gli schietti funzionari TE e DI nell'illustrare al sordo VE l'assenza di solidità NZ del progetto di acquisizione di IO". Conseguentemente è infondato il 4 motivo del ricorso del IO. L'esame dei successivi motivi del ricorso, impone a questa Corte di legittimità l'obbligo di esaminare in che modo i Giudici del merito hanno ricostruito la vicenda della scalata VE sia nella sua complessità sia nelle singole condotte (informative e manipolative) poste in essere sul mercato - rispettivamente sulla loro natura mendace o artificiosa e sulla loro concreta idoneità ad alterare sensibilmente il corso del titolo - (in cui si risolve sostanzialmente l'esame del 5 motivo di ricorso, con l'avvertenza che le considerazioni in proposito svolte da questa Corte varranno anche per le medesime doglianze contenute negli altri ricorsi). Questa Corte dovrà, infine, verificare se i Giudici del merito abbiano dato risposta o meno alle deduzioni difensive e alle osservazioni contenute nelle consulenze tecniche di parte, e se, comunque, abbiano correttamente valutato le risultanze processuali idonee a dimostrare compiutamente il coinvolgimento soggettivo ed oggettivo del IO nel contestato delitto con particolare riguardo alla attendibilità intrinseca ed estrinseca del IO (oggetto del 6, 7 e 8 motivo di ricorso).
1.5 Quinto motivo di ricorso.
1.5.1 Si premette che le condotte le quali formano oggetto del presente giudizio - così come dettagliatamente articolate e descritte nei capi di imputazione - sono, come si è accennato in narrativa, storicamente collegate all'operazione di scalata intrapresa per conquistare il controllo della CA VE, di quella CA, cioè, che - originariamente costituita nella forma di CA AR - si era successivamente trasformata in società per azioni i cui titoli erano stati ammessi al mercato regolamentato il 15 aprile 2002. Lo stesso 15 aprile 2002 aveva acquistato efficacia un patto parasociale di durata triennale - con scadenza, quindi, al 15 aprile 2005 - tra i seguenti azionisti: BN AM AN NV, DE RE s.p.a. società fiduciaria (espressione di industriali Veneti e lombardi), ZI DI s.p.a. (Gruppo NE), LO RT s.p.a. e LO AT s.p.a. (Gruppo Allianz), con un capitale complessivo pari al 26.994%.
Nel mese di gennaio 2004 il capitale degli aderenti al patto era salito al 30,7848%, così suddiviso:
BN AM AN NV, titolare del 12,6760%;
DE RE s.p.a. società fiduciaria, titolare del 10,3444%;
ZI DI s.p.a., titolare del 5,0137%;
LO RT s.p.a. e LO AT s.p.a., titolare del 2,7507%. A seguito della volontà dei principali soci di DE RR s.p.a. e di ZI DI s.p.a. di non rinnovare il patto, il presidente di esso, in un comunicato stampa del 23 dicembre 2004, aveva diffuso la notizia del suo prossimo scioglimento, a far data dal 15 aprile 2005. I protagonisti della scalata VE sono due istituti bancari dalle caratteristiche assai diverse:
- da una parte vi era BN Antro, banca di nazionalità olandese costituita nella forma di una spa, di dimensioni rilevanti e con una rete di rapporti ed esperienze internazionali collaudata, che aveva già all'epoca assunto una posizione di un certo rilievo nel sistema creditizio italiano, avendo una partecipazione pari al 12,761% nella medesima VE, che era retta da un patto di sindacato cui partecipava;
- dall'altra vi era la CA AR di LO, un istituto che - oltre ad avere all'epoca la forma caratteristica enunciata nella sua denominazione (che di regola corrisponde ad una specifica tipologia legata ad un determinato contesto territoriale), e pur essendo da alcuni anni in una fase di vivace e proficua espansione nell'ambito nazionale dove era passata dalla 42 alla 7^ posizione - aveva non solo dimensioni patrimoniali, caratteristiche manageriali e impatto sul mercato sicuramente assai più modesto della sua concorrente ma, all'inizio delle vicende in questione, possedeva una partecipazione in VE pari allo 0,012%, che non le aveva consentito sino ad allora di svolgere alcun ruolo significativo nella gestione.
1.5.2 La ricostruzione della "Scalata" operata dai Giudici del merito, come si è prima accennato, si è basata sulle approfondite attività di indagine svolte dalle Autority e dalla Procura della Repubblica, le quali hanno consentito di accertare che - non solo in concomitanza di passaggi ufficiali, ma seguendo una strategia che era iniziata alcuni mesi prima - era stata posta in essere tutta una serie di operazioni occulte che, in concreto, avevano alterato, in modo decisivo, la realtà dei fatti sino ad allora noti al mercato. In particolare, il materiale probatorio su cui si sono fondate entrambe le decisioni è risultato essere così costituito: a) Accertamenti della NS e relative delibere;
b) rapporti ispettivi della CA d'TA; c) consulenze del P.M.; d) copiose risultanze processuali sia di tipo documentale che testimoniale, ivi comprese le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio ed in dibattimento dai coimputati IO AO e NI FR, nonché dal teste LI ES, (vice-presidente e poi presidente del c.d.a. di AV per BNANRO) e TI VA (responsabile dell'ufficio insider trading della NS).
Ciò premesso, osserva questa Corte di legittimità che, sulla base di tale coacervo probatorio, i Giudici di merito - prima il Tribunale con una motivazione chiara, precisa, puntuale, esaustiva, e poi la Corte di Appello con adeguate argomentazioni e con opportuni rinvii alla 1A decisione - hanno ricostruito, in ogni suo aspetto, la vicenda della cd. "scalata NE che ha visto, quale principale protagonista, un ambizioso ex dipendente della CA AR di LO, poi assurto in breve tempo ai vertici della CA stessa, IO Giampiero, il quale - di comune accordo con il VE della CA d'TA IO NT, con il quale aveva stretto solidi rapporti di amicizia e di familiarità - posto in essere con la fattiva partecipazione di NS VA, ET NO, NI LU e NU MI (giudicato separatamente), e di altri numerosi personaggi (amministratori e dirigenti di PL, imprenditori bresciani e lodigiani, immobiliaristi quali CO LO e IC NO, anch'essi giudicati separatamente), una serie costante di condotte potenzialmente e concretamente idonee a turbare il mercato finalizzate al raggiungimento dello scopo comune a tutti i concorrenti di impadronirsi della CA AR VE, culminato nella Delib. assembleare 30 aprile 2005.
1.5.2.1 Come si dirà più diffusamente in seguito, i Giudici del merito hanno ricostruito, soprattutto, sulla base degli accertamenti della NS, analiticamente e in riferimento ai singoli imputati, tutte indistintamente le operazioni di compravendita di azioni AV in conto proprio e in via mediata attraverso anomali finanziamenti mettendone in risalto la natura artificiosa e la loro idoneità ad alterare il prezzo dello strumento finanziario.
Infatti, entrambe le sentenze, sulla base delle risultanze processuali e soprattutto degli accertamenti della NS, hanno dato ampiamente conto:
a) Come PL, contrariamente a quanto più volte dichiarato, avesse messo in atto una serie di operazioni idonee a precostituire una posizione tale da assicurarle l'esercizio di un'influenza dominante su VE.
b) Come le modalità adottate fossero tese ad occultare ogni segnale che potesse rivelare le operazioni poste in essere.
c) Come fossero stati diffusi da PL comunicati mendaci con i quali si assicuravano gli organi di vigilanza che "la banca non possedeva nè direttamente ne' indirettamente altre partecipazioni nel capitale sociale di banca NE (oltre quelle specificatamente indicate alle autorità e al mercato).
d) Come fosse emerso che le modalità del rastrellamento e le informazioni diffuse da PL avevano creato una situazione di opacità informativa, nascondendo il reale coinvolgimento di PL nel capitale di VE.
e) Come siffatta situazione fosse idonea a provocare alterazioni sensibili del prezzo delle azioni VE. In tale contesto, come emergeva dalle rilevazioni di mercato, nel periodo novembre 2004 - aprile 2005 il prezzo del titolo VE era aumentato complessivamente di oltre il 50%.
1.5.2.2 In estrema sintesi, si possono qui evidenziare alcune circostanze debitamente acclarate dai Giudici del merito:
a) Già dalla data della comunicazione fornita al mercato il 23/12/2004 il progetto di PL di acquisizione di una rilevante partecipazione in AV era già divenuto operativo nel senso che il management della banca lodigiana aveva avviato in concreto su più fronti e in maniera sommersa, le operazioni di acquisto di azioni AV (ancorché la ufficializzazione di tali operazioni avverrà soltanto il 3 febbraio 2005 con la richiesta preventiva di PL a CA d'TA della autorizzazione a raggiungere la partecipazione del 14,9% in AV seguita dalla richiesta formale dell'8 febbraio 2005). b)Tale frenetica attività di rastrellamento delle azioni AV procedeva fino all'aprile 2005 in maniera occulta negando PL espressamente all'autorità di vigilanza di operare in tal senso. Incisiva, sul punto è la rappresentazione del fenomeno da parte del Tribunale: "Nell'arco temporale novembre 2004-aprile 2005 ha luogo un'intensa e massiccia attività di movimentazione di azioni AV, riconducibile in via mediata e immediata alla banca lodigiana all'epoca amministrata da IE IO e finalizzata all'acquisizione in capo a PL di una partecipazione rilevante nel capitale AV, Essa si articola in due fasi, riconducibili luna agli acquisti dei cd. "soggetti interposti" finanziati da PL (solo in minima parte difatti PL acquista direttamente in conto proprio), l'altra ad un vero e proprio travaso delle azioni in tal modo acquistate e di altre già detenute da taluni ex aderenti al patto di sindacato AV (in scadenza al 15 aprile 2005), che vengono concentrate in capo a soggetti che all'assemblea ordinaria del 30 aprile 2005 della banca padovana andranno a sostenere con diverse modalità il progetto presentato da PL" (pag. 27 sent. 1 grado). - Sulla prima fase - sulla quale si ritornerà dettagliatamente in seguito (v. infra pagg. 136-140 ) - si è già, comunque, evidenziata (v. supra: pagg. 10-12 ) la consistente attività di finanziamento di PL per acquisto di ingenti quantitativi di azioni AV agli "interposti lodigiani e bresciani", coordinati, i primi da LI VA e NI FR, i secondi da NU, ritenendosi qui di dover aggiungere soltanto le significative dichiarazioni di IO, secondo cui i predetti avevano avuto incarico di "reperire nominativi che fossero disponibili ad acquistare azioni Antoneveneta e, poi, metterle a disposizione nel nostro gruppo ..... le azioni erano parcheggiate, erano acquistate da queste mani compiacenti con noi, vicino a noi, che poi le avrebbero conferite in base agli accordi verbali assunti con il dr. NU e con LI ..... l'accordo madre era quello che una parte degli utili che questi signori facevano con le operazioni di trading mobiliare, quindi su titoli, una parte li trattenevano loro e una parte venivano divisi tra me, NI e LI" (pag. 32 sent. imp.). Le dichiarazioni di IO (e quelle di NI) hanno trovato ulteriore riscontro nella circostanza che "il 12 dicembre 2005, nel corso di una perquisizione effettuata presso l'abitazione di LI, venivano rinvenuti tre appunti manoscritti, recanti l'indicazione di taluni nominativi dei clienti lodigiani finanziati da PL in occasione della scalata, di importi di denaro e di quantitativi di azioni AV acquistate" (pag. 32 sent. imp.).
- Sulla seconda fase appare opportuno richiamare, ancora una volta, la puntuale esposizione del Giudice di 1 grado che ha così efficacemente rappresentato tale fase, basandosi essenzialmente sugli analitici accertamenti della NS: "Anche gli "interposti lodigiani", al pari di tutti gli altri acquirenti di azioni AV finanziati da PL, nell'aprile del 2005 hanno proceduto alla vendita dei titoli già detenuti. Snodo fondamentale nelle compravendite di azioni AV di aprile 2005 è costituito dal lancio da parte di BN Ambro dell'OPA volontaria su azioni VE formalizzata a NS il 30 marzo 2005 al prezzo unitario di 25 Euro a titolo. Ed invero tra il 15 e il 22 aprile 2005 si verifica una ulteriore massiccia movimentazione di azioni AV che. già acquistate da soggetti finanziati da PL ovvero ancora detenute da ex partecipi al patto di sindacato scaduto il 15 aprile, subiscono un vero e proprio travaso in capo ad un numero di nuovi acquirenti in previsione dell'assemblea ordinaria del 30 aprile della banca padovana, in esito alla quale doveva essere rideterminato l'assetto amministrativo"..... "Al fine di illustrare l'entità del travaso di azioni AV riconducibili a PL in capo ai soggetti che all'assemblea del 30 aprile hanno sostenuto a vario titolo e con articolate modalità di voto la proposta della banca lodigiana appare ancora una volta utile segnalare la tabella contenuta nell'atto di accertamento allegato alla Delib. NS 10 maggio 2005, n. 10059 nella quale sono state analiticamente individuate le operazioni di vendita di azioni AV poste in essere dai soggetti già finanziati da PL (cfr. foglio affoliazione p.m. 000034). Dalla semplice lettura della tabella si evince che la gran parte delle vendite è avvenuta tra il 15 e il 22 aprile 2005, è stata realizzata a prezzi unitari superiori a quello praticato da BN AMRO con il lancio dell'OPA volontaria (attestata al prezzo di 25 Euro al titolo) e ha determinato la pressoché totale dismissione della azioni AV acquistate con i finanziamenti di PL Anche taluni exfiducianti aderenti al patto di sindacato AV hanno posto in essere una massiccia attività di vendita dei titoli AV detenuti e oramai liberati dalla scadenza del patto del 15 aprile 2005"..... "Il dato informativo che rende omogenee le dismissioni di azioni AV operate nell'aprile 2005 dagli acquirenti già finanziati da PL e da taluni ex fiducianti aderenti al patto di sindacato scaduto al 15 aprile è dato (oltre che dalla contestuale collocazione temporale e dalla maggiorazione del prezzo unitario del titolo rispetto a quello praticato con l'OPA lanciata da BN Am.ro) dalla singolare concentrazione delle azioni movimentate in capo ad un novero pressoché omogeneo di soggetti, i quali in sede di assemblea ordinaria del 30 aprile hanno sostenuto con varie modalità il progetto presentato da PL, dando conto in tal modo di un'attività eterodiretta riconducibile alla banca lodigiana". In tale contesto si inquadrano anche le operazioni di massiccio rastrellamento di azioni AV effettuate, sempre nel mese di aprile 2005, da NI s.p.a., in persona degli amministratori NS VA e ET NO, e di NI LU (amministratore UO AR), operazioni anch'esse dettagliatamente descritte dal Tribunale (v. infra;
pagg. 189-219).
Quantomai efficace è la sintesi operata dal Giudice di 1 grado:
"Come dato di sintesi può dirsi che tra il novembre 2004 e l'aprile 2005 PL ha movimentato per conto terzi un considerevole numero di azioni AV, quantificabile sotto il profilo degli acquisti in 64 milioni di titoli pari al 22% circa dei capitale sociale e sotto il profilo delle vendite in 48 milioni di titoli pari al 17% circa del capitale. Ne consegue che il 5% del capitale sociale si è sottratto al travaso azionario dell'aprile 2005 ed è stato trattenuto dai clienti che lo hanno acquistato, riconducibili alle società di IC, ai LL NA e alle società del gruppo CO" (pag. 39).
Conseguentemente, all'assemblea del 30 aprile i nuovi acquirenti di azioni AV (sostanzialmente identificati nella stessa PL, nelle società PP e GP FI e in nuovi soggetti quali NI, CA IG, UO AR - NI, AR IN - VI) e alcune società già presenti nella prima fase della scalata e appartenenti ai gruppi IC e CO (come si è sopra illustrato finanziate da PL) agiscono in adesione al progetto di PL, ancorché operando in maniera articolata sostenendo la lista presentata da PL, astenendosi ovvero presentando una lista autonoma;
e, ciò, sulla base di accordi e di strategie concordate - (sul punto si rimanda alle dichiarazioni del IO riportate infra pag. 149) - che hanno consentito ai componenti la lista PL di acquisire la maggioranza e il controllo della CA VE. Del tutto corretta è, pertanto, la conclusione dei Giudici del merito secondo cui "Le considerazioni che precedono rendono evidente come queste condotte si inquadrino nella fattispecie della manipolazione del mercato sotto il profilo dell'alterazione dell'offerta sul mercato del titolo AV" (pag. 39 sent. 1 grado e pag. 30 sent. imp.).
c) È stato accertato "l'artificioso meccanismo (con cui si è sostanzialmente aggirato il regime di automaticità tipico del mercato azionario telematico) del sistematico ricorso all'inserimento in maniera contestuale di proposte di negoziazione di segno opposto per importi assai rilevanti che hanno consentito di fatto la predeterminazione degli abbinamenti operati sul book" (pag. 40 sent. I grado), e si è registrato quell'inserimento incrociato delle operazioni di segno opposto nel sistema telematico per importi estremamente rilevanti e in maniera contestuale, finalizzato ad eludere tutti i meccanismi automatici di controllo" (pag. 185 sent. imp.).
d) È stata acclarata l'esistenza di tre patti parasociali occulti e sono stati ricondotti ai pattisti occulti, già accertati con le prime Delib. NS 10 maggio 2005, n. 15029 e Delib. 22 luglio 2005, nn. 15115 e 151116 anche NS, ET, (NI s.p.a.), NI e UO AR s.p.a. (Delib. 13 febbraio 2008, n. 16346). Sulle condotte di questi ultimi tre e sulla loro adesione e partecipazione alla scalata occulta, il Tribunale si è soffermato diffusamente da pag. 50 a pag. 79, come questa Corte avrà modo di evidenziare in seguito (v. infra: pagg. 189-219).
Può, quindi, affermarsi che, nonostante la palese unitarietà di queste operazioni nell'ambito di una strategia complessiva di PL nei confronti di VE, la stessa PL giungeva a negare, con comunicati ufficiali diffusi su specifica richiesta della NS (del 16 marzo 2005 e del 6 aprile 2005), un qualsiasi nesso fra l'operatività in conto terzi svolta sul titolo VE e la posizione di azionista rilevante che essa aveva assunto e andava progressivamente rafforzando, oltre a nascondere e smentire l'esistenza di accordi con altri azionisti e di contratti derivati con intermediari esteri.In particolare, venivano diffusi al mercato le seguenti false notizie concretamente idonee a provocare la sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria VE:
- che BP non possedeva "nè direttamente ne' indirettamente altre partecipazioni nel capitale sociale di CA VE11 oltre a quelle specificatamente indicate alle Autorità ed al mercato (comunicati PL del 9 e 16 marzo e del 6 aprile 2005);
- che da parte di BP "...(la) determinazione (di collocarsi tra gli azionisti stabili di CA VE) sarà assunta previa vantazione dei prezzi e delle quantità, compatibili con l'esigenza di non creare turbative di mercato. Tutto ciò, ovviamente nell 'ambito delle prescritte autorizzazioni, che si situano sotto la soglia fissata nell'art. 106 del decreto legislativo n. 58/1998. " (comunicato PL del 12 aprile 2005);
- che "l'attività di intermediazione per conto terzi sul titolo CA Antoveneta, svolta da PL nel rispetto formale e sostanziale delle vigenti disposizioni, non ha alcun nesso con la partecipazione detenuta ne' tantomeno con pretesi accordi con gii attuali azionisti di CA NE (comunicati PL del 16 marzo e del 6 aprile 2005);
- che non sono stati 'stipulati accordi (opzioni, contratti preliminari, a termine o condizionati, accordi per gli acquisti o per il voto) aventi per oggetto le azioni di CA VE e di non aver concluso - in forma scritta o in altra forma - patti pa rosoci ali con azionisti della medesima banca." (comunicati PL del 16 marzo e del 6 aprile 2005);
- che, secondo quanto deliberato dal cda di PL, "l'eventuale acquisto...non dovra' comunque comportare il superamento della soglia del 30%" (comunicato PL del 15 aprile);- che il gruppo, facente capo all'imprenditore NO CU,
definiva come destituita di ogni fondamento la notizia di stampa secondo cui il Gruppo avrebbe ricevuto da istituti bancari un finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni VE, ribadendo che l'acquisto era stato eseguito con mezzi propri (comunicati stampa del 19 aprile su varie agenzie).
È del tutto evidente, quindi, che con tali mendaci informazioni si ingenerava nel mercato la convinzione che PL non avesse acquistato titoli (direttamente o per interposta persona), in quantità superiore a quella di volta in volta comunicata, che non intendesse superare la soglia di cui all'art 106 tuf e che non esistesse un "concerto occulto" come poi accertato da NS con delibere del 10.5.2005, del 22.7.2005 e del 13.02.2008;
Ne consegue che gli investitori, ignari del fatto che PL aveva attuato il rastrellamento occulto delle azioni VE e, addirittura, posti di fronte alla negazione esplicita di tale circostanza, hanno avuto una percezione distorta e falsata della quantità di azioni VE che erano già in possesso di PL e dei soggetti ad essa legati.
1.5.3 La difesa del IO e quella di altri ricorrenti hanno contestato:
a) Che le operazioni di acquisto dei titoli fossero caratterizzate da illegittimità e artificiosità sostenendone la assoluta liceità e regolarità;
b)Che, in ogni caso, nella fattispecie in esame le condotte materialmente commesse dai coimputati del IO non integravano gli elementi costitutivi del delitto di aggiotaggio, poiché - non essendo tali condotte connotate dalla concreta idoneità a determinare il pericolo di una sensibile alterazione dei prezzi del mercato - esse potevano esclusivamente assumere rilievo amministrativo ai sensi dell'art. 187terT.U.F.
e) Che non sussisteva alcun elemento ne' alcuna prova era stata fornita in tal senso, da cui desumere la concreta idoneità delle condotte - sia nella ipotesi di diffusione di notizie false sia nell'ipotesi di operazioni simulate o di altri artifici -a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Era, comunque, mancata - vertendosi in tema di reato continuato - la verifica (e, quindi, la prova) di tale idoneità in relazione a ciascuna delle singole condotte contestate in continuazione;
Tali doglianze sono state estesamente rappresentate nel V motivo di ricorso del IO, e nel IH dei motivi nuovi, (ma anche nel IV motivo del ricorso IO;
nel V e nel VI motivo del ricorso NS - ET e nel III motivo del ricorso NI).
1.5.4 Le argomentazioni svolte in precedenza già dimostrano la infondatezza delle censure proposte, ma ad esse devono essere aggiunte altre due considerazioni di cui:
l)la prima è che, a differenza di quanto reiteratamente sostenuto dalla difesa del ricorrente IO (e di altri ricorrenti), la Corte di merito ha preso puntualmente in esame tali doglianze (riproposte nei motivi di gravame e le ha disattese, come meglio si vedrà in seguito, con adeguate argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici;
2) la seconda - quanto mai significativa per risolvere questioni sollevate con le suindicate censure - è costituita dalla circostanza che la ricostruzione strutturale della vicenda effettuata dal I Giudice - (e dalla stessa Corte di Appello che, ancorché abbia parlato di continuazione, ha, comunque, posto in risalto che "acquisti dì concerto, pattiparasociali occulti, violazione dell'obbligo di OPA configurano, nel loro insieme, una triade nata e voluta dagli aderenti allo scellerato progetto di market abuse ordito da PL, .....e di un 'unica regia che regolava le operazioni simulate ") - assume, come già si è rilevato, la forma di un reato eventualmente permanente. Le condotte che si qualificano come aggiotaggio manipolativo - costituite dal rastrellamento delle azioni AV - sono state poste in essere in maniera artificiosa e in modo da precostituire un vasto plafond che, simulatamente intestato a correi compiacenti,
costituisse la dotazione indispensabile, con il passaggio nelle mani di altri compiici, scelti in ragione della loro riconosciuta rilevanza economica e social-politica, per battere gli avversali olandesi. Funzionale alla condotta manipolativa, e da tale condotta determinate, sono state le notizie false date al mercato in ordine al possesso diretto o indiretto delle partecipazioni in AV, alla posizione di PL rispetto a CA VE e alla inesistenza di patti occulti. CO l'interpretazione dei giudici di merito di entrambi i gradi,più volte ribadita nelle ampie motivazioni delle sentenze, proprio in ragione dell'unitarietà inscindibile della determinazione criminosa - che ha caratterizzato tutto il programma delittuoso di acquisizione del capitale sociale della AV, volto ad acquisire il controllo incontrastato della banca a qualunque costo e con tutte le modalità tecnicamente necessarie alla bisogna, oltre il fatidico 51%, determinazione questa indotta anche dalle più qualificate coperture istituzionali - anche le omesse o false informazioni vanno viste come coessenziali momenti dell'azione manipolativa perché ineluttabilmente determinati, temporalmente e funzionalmente, da quei peculiari comportamenti truffaldini che non potevano essere disvelati perché costituenti reato e che pertanto dovevano rimanere nascosti anche agli investitori liberi. Le caratteristiche che hanno assunto nella vicenda in esame, sia le condotte di aggiotaggio informativo che quelle di aggiotaggio manipolativo qualificano il delitto come conforme alla struttura del reato eventualmente (e in concreto) permanente.
1.5.4.1 Le suindicate argomentazioni e la qualificazione giuridica del delitto di aggiotaggio come reato eventualmente permanente e, in concreto, realizzatosi, come si è detto, con condotta antigiuridica persistente e perdurante, rendono, innanzitutto, infondata la tesi prospettata sempre nel V motivo del ricorso IO e nel IV dei motivi nuovi secondo cui la configurazione del delitto di aggiotaggio come reato con "condotta protratta nel tempo " ~ anziché come reato istantaneo - determinerebbe "l'impossibilità di accertare il requisito del concreto pericolo di sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Non è dato, infatti, comprendere come si potrebbe mai accertare il concreto pericolo di una sensibile alterazione dei prezzi di mercato, se non in relazione al momento in cui, in una determinata fase di mercato, precisamente definita in termini temporali, venga diramato un comunicato o eseguita un'operazione manipolativa, concretamente idonea ad incidere sensibilmente sul meccanismo di formazione dei prezzi di mercato" (pagg.
9-10 motivi nuovi, nonché pagg. 29, 31, 32 del ricorso, ove si insiste nel ritenere che si è di fronte "a diverse e specifiche condotte di aggiotaggio contestate in continuazione le une rispetto alle altre e da calare in precisi contesti storico-fattuali, così da poterne valutare - in concreto -l'effettiva idoneità a provocare una sensibile alterazione dei prezzi di mercato"). Rileva, ancora, la difesa del IO che "tale struttura dell'imputazione -corredata del resto dal richiamo all'art. 81 c.p., a conferma del fatto che oggetto della contestazione dovevano ritenersi una pluralità di condotte dì aggiotaggio avvinte dal nesso della continuazione - avrebbe dovuto imporre al Tribunale di isolare innanzitutto, all'interno dei vari "gruppi" di condotte descritte dai Pubblici Ministeri, quelle potenzialmente dotate delle caratteristiche oggettive richieste dalla norma penale incriminatrice e poi, con riferimento ad ognuna di esse e a tutte quelle già puntualmente individuate dai Pubblici Ministeri, di verificarne, nel particolare contesto di mercato in cui esse si sono inserite, la concreta idoneità a determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari " (pag. 29 rie).
È agevole replicare che la qualificazione del delitto di aggiotaggio come reato eventualmente permanente comporta, come si è già accennato, che, in concreto, la condotta criminosa non si esaurisca in un solo istante o in un solo atto offensivo poiché ciascun momento o segmento della condotta realizza la fattispecie delittuosa. In sostanza, l'aggiotaggio, nel caso di specie, è stato realizzato, senza soluzione di continuità, con plurime attività complessivamente idonee a produrre un medesimo eventi di pericolo che è perdurato nel tempo;
ciò rende ben possibile accertare - come nella specie è stato effettivamente accertato - il requisito del concreto pericolo di sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Ciò stabilito, si osserva:
1.5.4.2 La Corte distrettuale ha, innanzitutto, preso in debita considerazione le deduzioni difensive con le quali "tutti gli imputati avevano in principalità sostenuto la legittimità delle operazioni " ed, in particolare, ha preso in esame la consulenza del prof. AL prodotta dalla difesa dell'imputato IO secondo cui "l'attività di rastrellamento di azioni in borsa e fuori borsa finalizzata a precostituirsi le condizioni per raggiungere il controllo è, di per sè, lecita e dunque in astratto, al di là delle modalità concrete con cui è stata condotta, la strategia di acquisizione adottata da PL appariva lecita, ragionevole e coerente con la circostanza che PL inizialmente non deteneva azioni NE (pag. 18). Anche a pagina 51 si ribadisce che "in astratto era lecita una strategia tesa ad acquisire mediante compravendite sul mercato il 30% del capitale della banca target ed eventualmente, in un secondo momento, lanciare l'OPA, Ed era altrettanto lecito e plausibile che vi fossero azionisti di VE (gli imprenditori veneti, NU ecc.) da un lato interessati ad appoggiare un progetto industriale fondato sul radicamento territoriale, dall'altro intenzionati a mantenere tutti i gradi di libertà necessari per poter scegliere sino all'ultimo momento se vendere a uno dei due contendenti o se partecipare ad un patto per il controllo della banca padovana".
La Corte territoriale ha disatteso tali argomentazioni richiamando, innanzitutto, puntualmente la decisione di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. VI, n 2O63/'O8, RV 242356) che ha affermato il condivisibile principio in virtù del quale "In tema di manipolazione del mercato, un mezzo in sè non illecito può integrare la nozione di "altri artifì zi" idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari qualora sia obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare il normale gioco della domanda e dell'offerta, non essendo sufficiente che esso sia diretto alfine di turbare il mercato"(pag. 179 sent. imp.).
E, nel caso di specie, non vi è alcun dubbio, per le considerazioni prima esposte e per quelle che successivamente saranno esplicitate, le condotte poste in essere erano obiettivamente artificiose.
1.5.4.3 La Corte di merito ha poi disatteso la contestazione, nella quale molteplici difese hanno insistito - (sempre V motivo ricorso IO, pag. 27; IV motivo ricorso Fioranti pagg. 37 - 39) - secondo cui le condotte in questione, quand'anche tali da essere state attuate con modalità fuorvianti o da incidere sul prezzo del titolo, hanno una rilevanza meramente amministrativa e vanno ricomprese in una delle fattispecie, di "manipolazione del mercato", ma previste dall'art. 187 ter, 1 e III comma, TUF, a mente del quale:
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro centomila a Euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false avvero fuorviami in merito agli strumenti finanziari.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai comma I chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorviami in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una a di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
e) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dì strumenti finanziari.
Anche su questo punto la Corte territoriale ha, innanzitutto, richiamato altra decisione di questa Corte regolatrice (Cass. Sez. VI n 15199/2006, RV 234508), secondo cui "/'/ reato di manipolazione del mercato, previsto dall'art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come mod. dalla L 18 aprile 2005, n. 62, si caratterizza, differenziandosi dall'omologo illecito amministrativo di cui all'art. 187 ter D.Lgs. cit, anch'esso denominato di manipolazione del mercato, per la presenza di condotte qualificabili "lato sensu", come truffa/dine o artificiose, idonee a concretizzare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Le fattispecie in questione, previste dagli arti 185 e 187 ter, entrambe riferite a casi di manipolazione del mercato, presentano alcuni elementi differenziali che agevolano la risoluzione dei problemi applicativi. In particolare, tra tali elementi di differenziazione, oltre ad una più dettagliata previsione delle condotte punibili, vi è il riferimento al dato quantitativo dell'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari causato dalle operazioni poste in essere sul mercato, presente solo nella disposizione penale. Il D.Lgs. cit. art. 185, infatti, punisce chiunque ponga in essere operazioni simulate o altri artifizi che siano concretamente idonei a provocare una "sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziare, mentre nella previsione di cui al D.Lgs. cit, art. 187 ter manca ogni riferimento a tale dato quantitativo e alla stessa idoneità della condottà.Ha richiamato, ancora, il Giudice di 2 grado l'ulteriore decisione di questa Corte di legittimità in virtù della quale "Una volta dato conto della ricorrenza, nella fattispecie concreta, di una condotta "oggettivamente" artificiosa e idonea a determinare una elevata modificazione dei prezzi, vien meno la possibilità sia di ravvisare l'illecito amministrativo ex art. 187 ter cit, che, com'è noto, non è riferibile a condotte qualificabili "lato sensu" come "artificiose", in quanto realizza una tutela anticipata, attraverso la minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono singole condotte astrattamente in grado di produrre un "disturbo" dei mercati finanziari" (si veda la sentenza n. 15199/2006, appena citata), "sia di prospettare interpretazioni incostituzionali della normativa in questione, peraltro già ritenuta da questa Corte, sotto più ampio profilo, compatibile con il principio di legalità; viene espressamente richiamata, sul punto, la sentenza della V sezione penale del 25 gennaio 2005, n. 11064, mass. 230566" (pagg. 180- 182sent. imp.).
Ed è, appunto, quanto è avvenuto, nel caso di specie ove - come già si è detto esaminando la sentenza di 1 grado e come ulteriormente e correttamente puntualizzato dalla Corte di merito - "/e molteplici condotte realizzate dall'imputato IO, volte a nascondere al mercato la reale situazione degli accordi stipulati con altri soggetti attraverso patti occulti, la divulgazione di notizie ingannatone perché tese a rappresentare una situazione falsa, l'aggregazione per ingenti quantitativi di partecipazione di numerosi soggetti interessati a rimanere strettamente aderenti alla lista di PL nella consapevolezza di ciascuno di violare, così, le regole attraverso le quali si sviluppa il principio di trasparenza del sistema finanziario, hanno sicuramente costituito uno degli artifici attraverso i quali il reato si consuma" (pag. 180 sent. imp.).
1.5.4.4 La molteplicità delle condotte manipolative connotate da artificiosità e la pluralità di patti occulti e le informazioni ingannevoli, dimostrano non solo l'assoluta infondatezza del motivo - comune a più ricorrenti - con il quale si sostiene la sussistenza, nella specie, della ipotesi dell'illecito amministrativo ma, altresì, l'infondatezza delle deduzioni difensive del IO contenute nel V motivo di ricorso (pagg. 37 - 39) e nel Ili dei motivi aggiunti (pagg. 12 - 14), con le quali, sostanzialmente, si contesta alla Corte di aver ritenuto che il delitto di aggiotaggio si è, nella specie, verificato e concretizzato nella elusione dell'OPA obbligatoria. In essa, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sembra voler ravvisare, in alcuni passaggi della motivazione, l'elemento chiave del reato di aggiotaggio così come contestato nell'imputazione" (pag. 37 rie). Si duole, in sostanza, la difesa che "del tutto dimentica delle specifiche contestazioni di aggiotaggio informativo formulate nel capo di imputazione, con puntuale riferimento ai contenuti e alle date di diversi comunicati emessi dalla PL, la sentenza impugnata tenta infatti di individuare il nucleo centrale della contestazione nell'elusione dell'obbligo dell'OPA obbligatoria, che avrebbe dovuto essere lanciata dai pattisti una volta realizzato il superamento della soglia del 30% nelle partecipazioni azionarie di AV da loro complessivamente acquisite. È chiaro pertanto che, anche a voler ammettere, sia pure con notevoli perplessità, che il reato di aggiotaggio possa ravvisarsi nella mancata tempestiva comunicazione al mercato della verificazione del presupposto per il lancio dì un'OPA obbligatoria che è stata poi effettivamente lanciata nei termini di legge, la sentenza impugnata, conformemente ai principi di diritto sopra richiamati, avrebbe dovuto precisamente ricostruire il contesto dei prezzi di mercato in relazione ai giorni 19 e 20 aprile 2005 (ed eventualmente a quelli successivi fino al 30 aprile) così da poter poi valutare in concreto, alla luce di tale situazione, l'idoneità della condotta sopra descritta ad incidere sensibilmente sul prezzo del titolo VE in relazione a quel preciso contesto di mercato.
Nulla di tutto ciò è dato tuttavia individuare nella motivazione della sentenza impugnata, che si è limitata a ragionare in astratto, facendo esclusivo riferimento alla normativa generale in tema di OPA ed incorrendo, così, in ulteriori errori di diritto ed evidenti illogicità della motivazione" (pagg. 12 - 13 motivi aggiunti). È agevole replicare che, se è vero che la Corte territoriale fa, più volte, riferimento aH'"elusione dell'OPA obbligatoria", è altrettanto vero che essa fa, come si è visto, di continuo, riferimento anche agli "acquisti di concerta" e a "fatti parasociali occulti con violazione degli obblighi derivati dagli artt. 106, 109 e 122 TUF" (pag. 180 e 185 sent. imp.).
Specifica, in particolare, la Corte di merito: "Se a tutto ciò si aggiunge che, come accertato da NS nei successivi atti di accertamento, pattisti occulti non erano soltanto i soggetti individuati nella delibera del 10 maggio 2005, è assolutamente evidente che acquisti di concerto, patti parasociali occulti, violazione dell'obbligo di OPA configurano, nel loro insieme, una trì ade nota e voluta dagli aderenti allo scellerato progetto di market abuse ordito da PL e hanno ampiamente influito, in maniera sensibile, sulle aspettative di un mercato che, viceversa, continuava per lungo tempo a ricevere dalla stessa PL, anche Su testate giornalistiche di assoluta attendibilità, ripetuti comunicati assolutamente tranquillizzanti sulla posizione crescente, ma inferiore al 30%, che essa sola continuava a mantenere in AV" (pag. 186 sent. imp.).
1.5.4.5 La Corte distrettuale è passata, quindi, a confutare la tesi difensiva "fortemente sostenuta nei rispettivi atti di appello, quella secondo cui, in ogni caso, le condotte contestate non siano state concretamente idonee ad alterare sensì bilmente il prezzo degli strumenti finanziari, ossia non siano state tali da J/ incidere sul prezzo di mercato portandolo ad un livello anormale o artificiale. In effetti, trattandosi di un reato di pericolo concreto, il cui accertamento deve essere effettuato secondo il criterio della prognosi postuma, tenendo conto delle condizioni esistenti al momento della condotta incriminata, assume particolare rilevanza la verifica del compimento di operazioni 0 simulate, ossia tali da nascondere l'unica regia che le regolava, in pieno accordo con chi, aderendo a patti occulti, tendeva alla governane" della CA, bensì anche per personali interessi leciti e " differenziati, ma mediante un articolato sistema volto ad eludere le regole imposte ove la partecipazione complessiva degli aderenti al patto, come nella specie è avvenuto, superi un determinato livello " (pag. 180 sent. imp.).
Ed, invero, entrambe le sentenze di merito ancorano la sussistenza del reato contestato proprio alle "artificiose condotte manipolative ed informative" analiticamente descritte ed hanno desunto l'idoneità a provocare la sensibile alterazione del prezzo dai comportamenti degli imputati, dalle entità e modalità dei loro acquisti (fraudolenti), dall'anomalo ed eccessivo rialzo del prezzo delle azioni AV, dai patti occulti intercorsi tra di loro e dalle loro false comunicazioni, il tutto realizzato in un unico contesto finalizzato al raggiungimento dell'illecito scopo comune a tutti i partecipanti. Del resto, la Corte di merito - come già il Tribunale che aveva analiticamente esaminato, una per una, (pagg. 31 e segg. sent. I grado), tutte le singole operazioni in riferimento a ciascun imputato - si era soffermata (pagg. 19 - 20 sent. imp.) nell'individuare esattamente tra le condotte artificiose che integrano il reato, l'omessa comunicazione di patti parasociali e gli pseudo cross orders, ed ha, così, argomentato in proposito con considerazioni del tutto esenti da vizi logico-giuridici:
"L'omessa comunicazione alla NS dei patti parasociali costituisce una condotta artificiosa per Usuo carattere fraudolento, teso ad alterare la regolarità di funzionamento del mercato. Come è noto, l'obbligo di comunicazione alla NS dei patti parasocialì, previsto a pena di nullità dall'art. 122 TUF, discende dalla constatazione avvenuta nel corso degli anni, secondo cui, nell'ambito delle informazioni concernenti le società quotate, determinante per orientare le scelte degli investitori non sia solo l'aspetto degli assetti economico- patrimoniali desumibili dai dati di bilancio e delle situazioni periodiche che ne descrivono l'andamento gestionale, ma anche tutto ciò che concerne l'assetto proprietario, e quindi la struttura del potere economico e amministrativo ali interno dell'impresa i cui titoli siano quotati. L'esigenza di assicurare un corretto e adeguato sistema di informazione societaria e, di riflesso, del mercato, comporta anche la massima trasparenza di quei patti, che nelle loro variegate formulazioni, in quanto possono determinare vincoli sia al diritto di voto, sia al trasferimento delle azioni, possono altresì costituire una profonda alterazione delle normali dinamiche di aggregazione delle forze ali interno degli organi societari. L'obbligo di comunicazione dei patti parasociali è sottolineato dalla disposizione dell'art. 106 TUF, che impone a chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria. Con tale sistema, che prevede criteri predeterminati per la quantificazione del prezzo di acquisto delle azioni, sì tutela il principio di parità di trattamento tra gli investitori, che dovrebbe assicurare a tutti gli azionisti il premio pagato da chi acquista il controllo, e si consente a tutti i soci preesistenti di uscire dalla compagine sociale, in caso di mutamento del controllo gestionale, al prezzo di mercato che si era formato prima del trasferimento del controllo stesso"."Gli "pseudo cross orders" 3costituiscono una tipica condotta artificiosa per il loro valore particolarmente manipolativo del mercato telematica azionario". "Gli "pseudo cross orders" hanno carattere manipolativo perché sono operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto, contemporaneamente o in un brevissimo lasso di tempo, in modo da raggiungere il risultato dello scambio. Come tali, dette operazioni sono assimilabili a quelle figurative, e dovrebbero essere escluse dal book;
poiché invece vengono ivi registrate e comunicate agli operatori per evitare che si mostri il concerto, esse contribuiscono a determinare le variazioni delle statistiche dei prezzi e dei volumi del mercato e risultano idonee ad influenzare i comportamenti e le scelte degli investitori in modofittizio. È dunque condivisibile la considerazione del giudice di primo grado, secondo cui si dovrebbero ritenere "price sensitive" tutte quelle condotte connotate da mendacio, da simulazione o comunque fuorvianti per la loro oggettiva valenza decettiva, che abbiano altresì la caratteristica di poter influenzare in modo apprezzabile le scelte di un operatore medio che disponga delle normali informazioni riguardanti gli strumenti finanziari in cui intenda investire o disinvestire, fermo restando che... in un sistema dì relazioni comportamentali e corrette, spetta pur sempre al singolo assumere le proprie decisioni, che nell'ambito dì investimenti finanziari possono avere anche un intrinseco carattere aleatorio " (pagg. 19-20 sent. imp.)-
1.5.5 Le argomentazioni suddette dimostrano, altresì, la infondatezza della ulteriore doglianza - sempre contenuta nel V motivo di ricorso del IO -
3 Sugli Pseudo cross orders o si è a lungo soffermato il Giudice di primo grado richiamando le dichiarazioni del teste G. TI, responsabile dell'ufficio insider trading della NS, il quale ha illustrato il meccanismo operativo proprio del sistema di incrocio dei titoli azionari sul book telematico, qualificato pseudo crosso arder, individuando quali dati peculiari la simultaneità dell'inserimento delle controproposte e la rispettiva collocazione all'interno del differenziale denaro lettera. II teste inoltre, a suggello della natura artificiosa e fraudolenta del modus operandi all'esame, ne ha evidenziato un tratto tipico ulteriore, individuandolo nel preconcordato frazionamento delle negoziazioni dei pacchetti azionali in tranches minori di titoli - plasticamente assimilato ad una mitragliatrice che spara le azioni sul mercato - al fine di sottrarre gli scambi così posti in essere alla visibilità sul book telematico e, in via mediata, ai controlli di Borsa IA spa e della stessa NS (pag. 42).secondo cui "è stata omessa qualsiasi verifica sia della effettiva consistenza manipolatoria e ingannatoria delle operazioni e dei comunicati contestati, sia della loro effettiva o almeno potenziale sensibile incidenza, nel preciso contesto del mercato in cui essi erano stati posti in essere (mai effettivamente ricostruito), sul prezzo degli strumenti finanziari " (pag. 29 rie).
1.5.5.1 Ma vi è di più. Entrambe le sentenze di merito si sono soffermate a lungo, non solo sulla sussistenza delle operazioni occulte e fraudolenti e delle false comunicazioni, ma anche sulla loro idoneità ad influenzare il mercato, basandosi, in particolare, sulle delibere NS n 15059 del 10/5/2005, no15115el5116 del 22/7/2005 che - come si è più volte accennato - hanno accertato la effettività delle operazioni di negoziazioni del titolo AV nel periodo novembre 2004 -aprile 2005, analiticamente ricostruite con dovizia di dettagli nelle tabelle e negli atti d'accertamenti alle delibere allegate.
Il leit motì v del rastrellamento di azioni AV da parte di PL è, invero, rappresentato dalla sfasatura tra il dato ufficiale e il dato effettivo della partecipazione detenuta dalla banca lodigiana nel capitale della banca padovana.
1.5.5.2 Efficace e puntuale è, in proposito, la sintesi operata dal Tribunale secondo cui "può sin d'ora affermarsi che tale sfasatura è stata valutata in termini numerici assai rilevanti nel senso che al 14 gennaio 2005 PL ha fornito una dato ufficiale della partecipazione in BA V attestato al 2% circa de capitale a fronte di un rastrellamento azionario operato a mezzo di clienti finanziati nell'ordine del 13% circa del capitale medesimo, a febbraio 2005 al dato ufficiale del 2,8% è corrisposto un dato sommerso del 19% circa, rimasto pressoché invariato a fine marzo allorché è stato invece divulgato al mercato un dato ufficiale del 7,974% circa " (pag. 30).
Del tutto corrette e aderenti alle risultanze fattuali sono, quindi, le considerazioni espresse dal Giudice di 1 grado e, cioè, che "l'esame del progressivo incremento reale della partecipazione, valutato sinotticamente alle informazioni fornite al mercato e alle autorità di vigilanza, rende di palmare evidenza tale distonia e al contempo impone di connotare in termini di rilevanza penale la scalata bancaria qui all'esame in piena conformità all'impostazione dì accusa dell'ufficio requirente (pag. 30 sent. Trib.).
1.5.5.3 Parimenti efficace e puntuale è la rappresentazione della sfasatura e, quindi, delle false e mendaci comunicazioni effettuate dalla Corte di merito secondo cui "L'incremento della partecipazione di PL in AV, avvenuto quasi per intero in maniera occulta, si è verificato attraverso un capillare rastrellamento di azioni BA V, accompagnato dalla diffusione di notizie false in ordine alla reale entità di tale partecipazione. Basti pensare:
- che il 14 gennaio 2005 PL indicava ufficialmente una partecipazione pari al 2%, a fronte di un rastrellamento azionario, operato attraverso clienti finanziati, pari a circa il 13% del capitale;
- che nel mese di febbraio 2005 PL diffondeva una partecipazione pari al 2.8%, a fronte di un dato sommerso del 19% circa;
- che a fine marzo 2005 PL diffondeva un dato ufficiale pari al 7,974% circa, a fronte di un dato sommerso del 19% circa;
- che a tali dati deve aggiungersi la partecipazione (quantifì cabile nell'ordine del 3,4% del capitale sociale) realizzata da PL attraverso tre contratti derivati, stipulati con ES OR, J P. AN IT TD. e Sociè tè AL " (pag. 26 sent. imp.).
1.5.5.4 Ma la ricostruzione delle menzogne e dei rastrellamenti fraudolenti operata dai Giudici del merito è particolarmente penetrante evidenziandosi come "Nel medesimo arco temporale novembre 2004-aprile 2005 PL procede in maniera occulta a rastrellare il titolo BA V, negando espressamente alle autorità di vigilanza di operare in tal senso. Ed invero alla data dell'11 febbraio 2005 la banca lodì giana comunica a CO di avere acquistato azioni AVpari
ai 15,23 % del capitale per conto di 18 committenti finali con rapporti di deposito presso la stessa PL ma, ancorché a più riprese richiesta, nega categoricamente (addirittura fino all'avvio dell'ispezione CO del 18 aprile del 2005) l'esistenza di linee di credito con i 18 azionisti ovvero di contratti, diritti o accordi su tali azioni".
"Le diverse modalità di acquisto di azioni AV realizzate da PL in via mediata sono state efficacemente descritte anche nella relazione del consulente tecnico del P.M. che in sintesi le ha così catalogate;
a) acquisto di azioni da parte di 32 persone fisiche (in parte rì conducibili a PP e/o MI NU e in parte imprenditori agricoli o industriali ovvero traders già clienti di PL) e di una NZ operante nel comparto immobiliare (Gefip). finanziati di PL;
b) acquisto di azioni da parte delia società Pacop/PA DI, riconducibile a LO CO:
e)acquisto di azioni da parte di MA NA e AR RE Estate, riconducibili a NO IC;
d) acquisto di azioni diparte di hedge Junds svizzeri finanziati da PL;
^erogazione da parte di PL di un finanziamento a favore di ZI DI (società NZ del gruppo NE partecipante al patto di sindacato di BA V in scadenza al 15 aprile 2005) rimborsabile dal debitore anche con azioni AV". "Il dato complessivo delle operazioni sopra indicate, confluite nella contestazione sub B) - nel cui ambito l'ufficio requirente ha ritenuto di non collocare l'operazione relativa al finanziamento erogato da PL in favore di ON DI" - riguarda 64.272.332 azioni AV. pari al 22,296% del capitale sociale, acquistate da ben 38 soggetti (che hanno agito per la gran parte tra il novembre 2004 e il febbraio 2005, due soltanto ad aprile 2005), tutti INanziati da PL ad eccezione di GP FI (riconducibile all'imprenditore NIfacì e facente parte del patto dì sindacato disdettato il 15 aprile 2005). I soggetti acquirenti possono sostanzialmente ricondursi a tre macrocategorie, cosi suddivise: a) imprenditori agricoli o industriali (30 soggetti), costituiti da soggetti vicini a NU (18 soggetti) e da clienti di PL ( 12 soggetti); h) immobiliaristi (5 soggetti): e) trader individuali (3 soggetti). Al fine di inquadrare puntualmente e sistematicamente le operazioni di acquisto di azioni AV appare utile segnalare come sinotticamente il contesto delle negoziazioni sia stato efficacemente reso nella tabella riassuntiva contenuta nell'atto di accertamento allegato alla delibera CO n. 10059 del 10 maggio 2005 nella quale sono elencati gli acquirenti di azioni AV destinatari di affidamenti PL (cfr. foglio affiliazione p.m. n. 000032). Per completezza si evidenzia che nella tabella non sono inclusi MA RN, IK LA, G.B. FI e gli hedgefunds svizzeri (rispetto a questi ultimi la qualifica di interposti di PL è stata accertata da CO con la delibera n. 15116 del 22 luglio 2005). Dalla semplice lettura della predetta tabella può agevolmente evincersi una serie di profili anomali che, valutati congiuntamente, ben danno conto della discutibile peculiarità delle operazioni di finanziamento presupposte agli acquisti delle azioni BA V. Tali profili anomali appaiono di palmare evidenza e possono riassumersi nella mastodontica rilevanza del credito erogato (vieppiù stridente in considerazione della qualità di persone fisiche della gran parte dei soggetti beneficiari), nella inferiorità del tasso medio di interesse praticato dalla banca rispetto a quello di mercato, nella pressoché esatta coincidenza tra gli importi finanziati e gli importi utilizzati nell'acquisto di azioni AV, nell'immediato utilizzo della provvista nelle operazioni di acquisto di azioni BA V, nello strettissimo lasso temporale intercorso tra la data della richiesta di finanziamento e la data di erogazione del credito (in numerosi casi addirittura coincidente), nella generica indicazione delle motivazioni sottese alle richieste di finanziamento (esplicitate in generiche formule di stile quali
"operazioni mobiliari o immobiliari", "investimenti di carattere finanziario", "operazioni finanziarie", "investimenti in immobili e valori mobiliari" e non supportate da adeguata e congrua documentazione di appoggio), nell'assenza di garanzie, nell'elevatissimo profilo di rischio delle operazione di acquisto di azioni BA V (concentrate su un unico titolo pur a fronte del considerevole importo ottenuto attraverso l'indebitamento con la banca) e nella creazione in ben 31 casi (a fronte dei 38 soggetti acquirenti) di appositi dossier '"dedicati" esclusivamente alle operazioni di acquisto di azioni BA Vpur in presenza di preesi'stenti dossier titoli (tali dossier dedicati appaiono logicamente destinati a creare di fatto un regime di separazione delle operazioni ai compravendita qui all'esame rispetto alla ordinaria gestione dei rapporti già intrattenuti dai clienti con la banca) " (pag. 34 - 35 senti grado).
A sua volta, la Corte di merito - dopo aver elencato,
sistematicamente, come già aveva fatto il Tribunale, le singole operazioni di rastrellamento delle azioni evidenziandone le modalità - ha sottolineato che "gli aspetti che accomunano tali operazioni, le rendono omogenee e ne svelano anomalie tali da comportare la manipolazione del mercato (sotto il profilo dell'alterazione dell'offerta sul mercato del titolo BA V) sono:
- la contestuale collocazione temporale di tutte le operazioni - l'inserimento sul mercato telematico di pacchetti azionati in maniera speculare e contraria per quantitativi equivalenti, in modo da consentirne l'abbinamento automatico sul desk, proprio al fine di individuare gli acquirenti In soggetti predeterminati in accordo con i venditori - il frazionamento delle negoziazioni dei pacchetti azionarì in tranches minori di titoli, immessi in successione con estrema rapidità, al fine di sottrarre gli scambi così posti in essere alla visibilità sul book telematico e, in via mediata, ai controlli di Borsa IA s.p.a. e di NS - il prezzo pagato dagli acquirenti per ogni azione, superiore a quello (25 Euro) indicato da BNAM nell'OPA del 18 marzo 2005 - il comportamento comune tenuto dagli acquirenti durante l'assemblea del 30 aprile 2005, tale da mostrare un'attività diretta riconducibile a PL" (pag. 31 sent. imp.).
A tali operazioni devono aggiungersi quelle, anch'esse anomale e artificiose, parimenti basate su patti occulti, poste in essere, come già si è accennato e sulle quali si ritornerà diffusamente in seguito, da NI s.p.a. di NS e ET e di UO AR s.p.a. di NI LU.
L'esistenza di condotte connotate da mendacio e da simulazione, di acquisti di concerto, di patti parasociali occulti già consente di non dilungarsi oltre sul requisito della loro idoneità, in concreto, ad alterare il corso dei titoli.
1.5.5.6 Ma, ancora, su tale punto, le sentenze di merito - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del IO (e di altri ricorrenti) - hanno fornito ulteriori, incisive argomentazioni che possono così sintetizzarsi:
In una prima fase, tra la fine del 2004 e i primi mesi del 2005, PL, da sè e con ingenti finanziamenti concessi ad imprenditori o investitori abituali, accumulato un numero di azioni tali da consentirle di avvicinarsi al 30% della partecipazione in AV;
in una seconda, frenetica e rapidissima fase, verificatasi nella seconda metà del mese di aprile 2005, il titolo AV ha raggiunto il massimo della valutazione, superando il prezzo dell'OPA preventiva totalitaria promossa da BN AM con il comunicato del 30 marzo 2005. È qui che si registra quell'inserimento incrociato delle operazioni di segno opposto nel sistema telematico, per importi estremamente rilevanti e in maniera contestuale, finalizzato ad eludere tutti i meccanismi automatici di controllo. L'esito di tale complesso di operazioni e della successiva assemblea ha comportato, come si è visto, l'azzeramento del Consiglio di amministrazione di AV e la sua sostituzione con i rappresentanti di PL, nella più completa e consapevole decisione di violare la normativa sull'OPA obbligatoria e così influenzando in maniera sensibile, e a tutto vantaggio dei pattisti occulti, il prezzo dei titoli.
1.5.6 In sostanza, il massiccio acquisto di azioni AV, i mezzi e le modalità del rastrellamento e del travaso ai fini del sostegno in assemblea, caratterizzati da anomalie, irregolarità, fraudolenza, artificiosità e basati su patti occulti e su comunicati rivolti al mercato contenenti notizie mendaci ed ingannevoli, rappresentano tutti elementi che hanno creato una opacità informativa, nascondendo il reale coinvolgimento di PL nel capitale di VE e, quindi,una situazione idonea a provocare ulteriori sensibili aumenti del prezzo delle azioni VE, poi realmente verificatasi. 1.5.6.1 È agevole, dunque, concludere che l'idoneità in esame, sussistente ab origine, è stata pienamente confermata dalla circostanza che la sensibile alterazione del prezzo del titolo VE si è, poi, effettivamente verifì cata essendo il valore del titolo - a seguito del massiccio fraudolente rastrellamento delle azioni AV - fortemente cresciuto al punto da superare, a fine aprile 2005, di oltre il 50% il valore che il titolo stesso aveva al 1 novembre 2004 (Euro 16.53).
I dati illustrativi dell'aumento di valore del titolo AV, evidenziati ripetutamele dai Giudici del merito, testimoniano come il prezzo medio del titolo, pari ad Euro 16.59 alla data del 10 novembre 2004, fosse costantemente in ascesa fino a superare il 26% a fine aprile 2005. Basterà qui evidenziare che - in concomitanza con il capillare, massiccio rastrellamento di azioni AV- (incremento dei volumi giornalieri del 300% nei mesi di novembre e dicembre 2004, e del 500% nel gennaio 2005, rispetto all'omologo dato dell'ottobre 2004) - si è verificato un incremento della quotazione del 25% essendo, alla data del 26//01/2005, il prezzo medio del titolo AV pari ad Euro 19,928 (cfr. sul punto pag. 187 sent. imp.), per poi superare, nei mesi successivi, il 50% dei valore rispetto a quello quotato a fine ottobre 2004.
Anche alla luce di tali ultime considerazioni, si conferma la pretestuosità delle censure sollevate dal IO e da altri ricorrenti fondata a vario titolo, sulla pretesa inidoneità delle false notizie delle negoziazioni artificiose di azioni VE ad alterare sensibilmente il corso del titolo
1.5.6.2 Alla stregua delle argomentazioni fin qui svolte, ritiene questa Corte di legittimità di poter sicuramente affermare - oltre quanto si dirà nell'esaminare la posizione di NS OV, ET NO e NI LU - che i Giudici di merito hanno incontestabilmente dimostrato:
a) II carattere mendace, ingannevole dei comunicati diffusi sul mercato da PL;
b) La natura anomala, artificiosa e fraudolenta dell'acquisto delle azioni AV, basato su patti occulti;
e) La concreta idoneità delle condotte - perduranti nel tempo fino al 30/4/2005, (data nella quale, all'esito dell'assemblea, i rappresentanti della lista concordata PL si impadronivano del controllo e della gestione di VE) - ad alterare sensibilmente il prezzo del titolo, così realizzandosi il delitto di aggiotaggio (nelle sue due forme informativo e manipolativo). Ed, invero, proprio partendo dal presupposto che la fattispecie riprovevole è la diffusione sul mercato, (e, quindi, ad un numero indeterminato di operatori), e/o la realizzazione di operazioni fraudolenti o altri artifici idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari, deve ribadirsi che proprio in ciò risiede il contenuto offensivo tipico della fattispecie, tenuto conto che il bene protetto dal previgente art. 181TUF, nonché dagli artt N 2637 c.c. e 185 TUF è, come si è più volte evidenziato, il corretto, trasparente ed efficiente andamento del mercato degli strumenti finanziari e delle operazioni che in esso si svolgono, al fine di garantire che il prezzo di un titolo rifletta esattamente il suo valore reale ed effettivo e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi o fraudolenti.
Il V motivo di ricorso del IO (richiamato dal III dei motivi nuovi) deve, pertanto, essere rigettato, così come devono essere rigettati - e lo si ribadisce in seguito - anche il V e il VI motivo del ricorso di NS e ET e il IV motivo del ricorso del IO (e, sostanzialmente, anche il III motivo, per come meglio si vedrà in seguito).
1.6 Sesto, settimo, ottavo motivo
Passando ad esaminare la posizione specifica dell'imputato IO NT - e a dare così risposta, in particolare, al VI, VII e VI motivo di ricorso (richiamati dal IV e V dei motivi nuovi) - questa Corte, ancora una volta, farà riferimento, oltre che naturalmente alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, anche a quanto esposto, in proposito, dal Giudice di I grado, poiché - è bene ricordarlo ancora - le due decisioni si integrano a vicenda costituendo un unicum inscindibile al quale questa Corte di legittimità deve far riferimento ai fini della valutazione della congruità e adeguatezza della motivazione.
1.6.1 I Giudici di merito hanno basato, in particolare, sulle dichiarazioni dei coimputati IO e NI e del teste LI ES - debitamente riscontrate da dati fattuali - la responsabilità del VE IO il quale aveva suscitato e rafforzato, nel corso dell'intera vicenda, il proposito criminoso di IO di conquistare con ogni mezzo il controllo della CA VE, pur essendo consapevole che quest'ultimo avrebbe dovuto far ricorso ad una serie di operazioni connotate, come si è evidenziato, da artificiosità e fraudolenza, proprio in violazione delle regole che disciplinano il mercato dei titoli quotati e le condotte imposte, in particolare, ai soggetti vigilati. In tal senso sono, innanzitutto, risultate convergenti le prove orali costituite dalle deposizioni rese da IE IO e FR NI in sede dibattimentale e di incidente probatorio e le copiose risultanze documentali in atti. Il Tribunale - premesso che "le motivazioni sottese all'opera di rastrellamento delle azioni AVposta in essere dalla banca lodigiana sono da ricondurre alle pretese espansionistiche manifestate dall'a.d. del tempo IE IO e. nel caso di specie, rese fattibili dai rumors correnti oramai da mesi circa lo scioglimento del patto di sindacato esistente nella compagine di VE e l'intento del gruppo olandese BN AMRO di accrescere la già considerevole partecipazione nel capitale della banca padovana con il supporto dì Capì talia " ha evidenziato che "IE IO nel corso del dibattimento e dell'incidente probatorio ha collocato proprio nell'estate del 2004 l'avvio di una spasmodica attività volta a verifì care l'esistenza del supporto imprenditoriale, politico e istituzionale necessario alla realizzazione dei progetto dì un rilevante e significativo accrescimento della partecipazione in AV"; e ciò perché "il progetto di PL si presentasse assai arduo in considerazione delle sue inferiori dimensioni rispetto alla banca VE. della sua insussistente autonomia di risorse per far fronte ad una eventuale OPA totalitaria sulla banca padovana e della sua modesta partecipazione in AV a fronte della già rilevante quota di capitale detenuta dalla concorrente BN AMRO".
Ha specificato il Tribunale che, secondo la prospettazione dei fatti offerta dall'imputato IO - il cui racconto è rimasto sostanzialmente invariato sui passaggi fondamentali sia nell'incidente probatorio che nell'esame dibattimentale - "/ soggetti imprenditoriali, istituzionali e politici coinvolti con esito favorevole nell'ambizioso progetto sono stati MI NU (imprenditore bresciano già sodale in affari della banca lodigiana in considerazione dei fì tti rapporti di partecipazione incrociata tra PL spa e Hopa risalenti nel tempo), il senatore LU GR (con il quale IO aveva in precedenza avviato un'operazione immobiliare non andata in porto e con l'ausilio del quale PL aveva realizzato l'acquisto del Banco di Chiavari) e NT IO, all'epoca governatore della CA d'TA. Se, per un verso, il senatore GR ha rappresentato per IO il canale personale attraverso il quale avviare favorevolmente un'intensa attività hobbistica in sede parlamentare e nei mondo politico in generale per altro verso, MI NU ha fornito il supporto imprenditoriale di seguito concretizzatosi nel coinvolgimento dei cd. "soggetti interposti bresciani" interessati nella massiccia attività di rastrellamento del titolo AV. A suggello del progetto si è collocato il ruolo del governatore IO che, alla costante presenza dello stesso senatore GR - a luì legato da intensi e stretti rapporti personali e familiari comprovati delle risultanze delle intercettazioni telefoniche trascritte e versate in atti- ha sin dall'autunno del 2004 ostentato la sua adesione a grandi linee riconducibile nel diniego ad BN AMRO a superare il 12,5% del capitale nella banca padovana e ad ottenere l'autorizzazione per un'eventuale OPA. La convergenza assicurata a IO dal mondo politico (il 10.8.2005 l'imputato ha collocato un incontro in Sardegna con il Presidente dei Consiglio Silvio Berlusconi ottenuto per il tramite de senatore GR), dai vertici di CA d'TA (l'incontro con IO decisivo in tal senso è collocato da IO il 5.11.2004) e dall'ambiente imprenditoriale (proprio il giorno successivo all'incontro con IO, ovvero il 6.11.2004, IO ha collocato temporalmente un contatto in ES con MI NU, immediatamente notiziato della disponibilità manifestata dal governatore) ha per lui rappresentato la piattaforma sulla quale avviare e intessere su più fronti e livelli la rete di operatività necessaria, avvalendosi del fattivo coinvolgimento del management dì PL nelle persone di NI, RÈ, VI e del presidente del c.d.a. Benevento. Tale rete di rapporti politici, imprenditoriali e istituzionali, che tra l'estate e l'autunno del 2004 si allarga a macchia d'olio, costituisce il fertile tRRno sul quale di lì a poco avrà modo di dipanarsi il progressivo incremento della partecipazione di PL in BA V, perpetrato per la sua pressoché totalità in maniera occulta, in assenza dei necessari profili di trasparenza richiesti e imposti dal mercato regolamentato e in contrasto con le informazioni ufficialmente comunicate" (pagg. 28 - 30 sent. I grado). Ha precisato ancora il Tribunale che il IO "aveva più volte sottolineato che la sua convinzione e tenacia nel perseguire un obiettivo sicuramente assai ardito per una banca come PL era derivata dall'aver constatato una diffusa adesione al suo progetto;
ha ricordato l'assenso prestato alla sua ipotesi sia da parte dei politici avvicinati .sia dal mondo imprenditoriale legato alle sortì della CA padovana, sia infine dal VE che personalmente era stato sempre paladino della difesa dell'italianità del sistema bancario e quindi naturalmente propenso a sostenere una soluzione che fosse coerente con tale visione. A suo dire questo atteggiamento inizialmente benevolo, si sarebbe tradotto in un esplicito incoraggiamento proprio a partire dal mese di novembre 2004, quando erano emerse le irreversibili difficoltà nel mantenimento di quella forma di governo di BA V, e ha precisato che il quel momento IO lo aveva incoraggiato infatti a farsi promotore di una soluzione alternativa a quella esistente;
che aveva creato non solo dissapori in seno al patto ma inciso sul funzionamento stesso di quell'istituto, che appariva ormai privo di un salda guida condivisa " (pag. 87 sent. I grado).
IO ha dichiarato che in quel periodo i suoi contatti con IO e gli altri esponenti della CA d'TA si erano intensificati e che egli aveva "anche tenuto costantemente informati i vertici di CA d'TA dei successivi progressi raggiunti nelVaumentare il quoziente delle azioni in fase di aggregazione, e ha precisato che, in più occasioni, aveva riferito riservatamente a IO anche dei finanziamenti accordati ai clienti per l'acquisto di azioni (cfr, verb. 29.5.2006) utilizzando i foglietti gialli che ne riportavano l'elenco via via aggiornato: ha affermato che almeno in tre occasioni tale circostanza era stata francamente palesata al VE anche senza scendere nei dettagli nominativi dei singoli clienti, tanto più che ormai erano state avviate le indagini di NS comunicate anche a CA d'TA e quindi la cosa non avrebbe potuto essere ignorata almeno a quei livelli. A suo dire nessuna obiezione sarebbe stata espressa dal suo interlocutore anzi al riguardo per rappresentare la reazione avuta da IO, descritto invero da tutti come uomo assai parco di parole, ha fatto ricorso ad una ricostruzione quasi cinematografica del suo atteggiamento dicendo m/ ricordo che il VE quando gli parlai di questo argomento specifico con la mano fece come dire "va beh. va beh come dire non è un problema". Ripercorrendo i singoli passaggi IO ha menzionato alcuni importanti incontri che sarebbero avvenuti a Roma, partendo da quello del 1 di aprile 2005 con gii esponenti operativi di CA d'TA con i quali i vertici della banca lodigiana si sarebbero consultati su come fosse possibile contrastare l'OPA annunciata da BNAM e osservato che da tale confronto era scaturita la decisione di cominciare a chiedere l'autorizzazione a salire dal 14.9 al 29,9 % nel capitale di AV, avendo tutti la consapevolezza che loro (ossia PL) non avessero i mezzi per lanciare un'OPA in contanti a differenza dì BN e che invece avrebbero dovuto con alleanze strategiche incrementare il numero di azioni disponì bili ottenendole da altri soci che gliele avrebbero potute cedere in cambio di altre partecipazioni detenute da PL per raggiungere così il controllo di un quoziente di azioni pari al 51% del capitale di AV, situazione che avrebbe determinato inevitabilmente il fallimento dell'OPA di BN. IO ha rievocato poi gli incontri del 2 e 23 aprile successivi con il VE di CA d'TA, nel corso dei quali IO oltre a manifestare apertamente la propria contrarietà alla forzatura messa in atto da BN AM e a riconoscere la sua sostanziale impossibilità a non concedere un'autorizzazione che infatti, anche grazie ai debiti interventi coordinati dell'autorità monetaria olandese - che erano stati preannunciati-sarebbe stato in concreto costretto a dare, aveva però iniziato a insistere perché superassero "// giro del boa", espressione che significava ottenere il controllo di azioni in misura corrispondente al 51% del capitale dì AV. Tutte queste manovre ormai erano state compiute, occorreva non comprometterne l'esito con errori di gestione dell'assemblea proprio per evitare ulteriori insidie nell'atmosfera ormai surriscaldata che ha preceduto la data fatidica del 30 aprile 2005, quindi IO ha riferito che nel pomeriggio del 29 aprile, dopo che era giunta anche la notizia di un'ispezione condotta dalla G.di F. su iniziativa della Procura della Repubblica di Roma, si era tenuta una riunione a casa sua alla quale avevano partecipato NU, LL, l'aw. Franco GI suo consulente, l'aw. GA, RÈ e NI. In quell'occasione era stato fatto il punto della situazione ed erano state approntate le linee strategiche da adottare;
in particolare dopo complesse valutazioni si era deciso che NU partecipasse e votasse la lista di PL e che NI facesse altrettanto avendo aderito sin dall'inizio al suo progetto, CO avrebbe invece partecipato pur non votando la lista. IO ha riferito altresì che era stata presa in considerazione la posizione di IC o meglio delle società dietro la quale l'immobiliarista agiva e che si era stabilito per non creare sospetti, come di fatto avvenne in un primo tempo, che partecipasse presentando però una sua lista autonoma rappresentato dall'aw. RA, il cui intervento era stato predisposto proprio a LO . Va anche aggiunto che IO ha dichiarato di essersi preoccupato di informare tempestivamente IO delle decisione assunte in vista dell'assemblea e che dopo una prima conversazione telefonica con la moglie del VE che gli aveva detto si trovava a Francoforte. IO aveva telefonato direttamente, aveva chiesto dì parlare anche con NU e alla line aveva dato il suo benestare alla strategia ideata dicendo conclusivamente "va bene così" (pag. 87 - 91 sent. I grado).
1.6.1.1 La Corte di merito, a sua volta, ha riassunto, in forma schematica, alle pagg. 45 - 47, le circostanze indicate dal IO tra le quali meritano di essere ricordate4:
? un incontro decisivo con IO, collocato alla data del 5 novembre 2004 e descritto come "un esplicito incoraggiamento... a farsi promotore di una soluzione alternativa a quella esistente, che aveva creato non solo dissapori in seno al patto, ma inciso sul funzionamento stesso di quell'istituto, che appariva ormai privo di una salda guida condivisa"
? un contatto in ES con NU, immediatamente notiziato della disponibilità manifestata da IO, collocato da IO alla data del 6 novembre 2004
? / contatti telefonici e di persona, nel dicembre 2004, con IO e con AS, che informava IO "dell'intervento con NE dei primi di dicembre per garantirsi una sostanziale adesione all'ipotesi di costituire una nuova alleanza, e di quelli con gli esponenti di BNAM "
? l'ulteriore incoraggiamento di IO, che nel gennaio 2005, dopo la disdetta del patto, esortava IO a cercare nuove alleanze per costituire un nuovo patto
? le notizie che egli stesso riferiva a IO, in più occasioni e riservatamente, in ordine ai finanziamenti accordati ai clienti per l'acquisto di azioni, attraverso foglietti gialli che rì portvaano l'elenco via via aggiornato." Afferma IO di non avere ricevuto obiezioni da IO, rispetto a tale modo di fare: "Mi ricordo che il governatore, quando gli parlai di questo argomento specifico, con la mono fece come dire: " Va beh, va beh", come dire: non è un problema"
4 Le espressioni evidenziate con carattere G (grassetto) corrispondono a quelle che la Corte di Appello riporta virgolettate nella motivazione ? gli incontri con RO,5 con la prospettata ipotesi di convergenza tra BN AM e PL in un nuovo patto, ma anche con i fortissimi ostacoli che vi si contrapponevano: per un verso, la conclamata indisponibilità, da parte di IO, a consentire il superamento della quota del 15% nella partecipazione di BN AM;
per altro verso la pretesa di BN AM che PL si trasformasse da banca popolare in società per azioni, giustificata dalle evidenti implicazioni negative che la conservazione della sua attuale forma avrebbe generato rispetto ad un mercato che riguardava titoli quotati ? la rottura di questo clima ambiguo, avvenuta Ì 8 marzo 2005, quando lo stesso IO riferiva a RO che avrebbe dovuto rivolgersi a PL, "per di più anticipando che IO aveva già raggiunto la loro stessa percentuale di azioni e quindi di voto in assemblea ed esprimendo una valutazone positiva sul suo progetto che era stato definito "interessantè", giudizio che nel linguaggio criptì co normalmente usato dal governatore doveva intendersi chiaramente positivo "
? un confronto con gli esponenti operativi di CA d'TA l'I aprile 2005, culminato con la decisione di PL di chiedere l'autorizzazione a salire dal 14,9% al 29,9% nel capitale di AV, ottenendo azioni da altri soci in cambio di altre partecipazioni detenute da PL, nella consapevolezza che PL non avesse i mezzi per lanciare un'OPA in contanti
? gli incontri con IO del 2 e 23 aprile 2005, durante i quali il governatore "oltre a manifestare apertamente la propria contrarietà alla forzatura messa in atto da BN AM e a riconoscere la sua sostanziale impossibilità a non concedere un autorizzazione che infatti, anche grazie ai debiti interventi coordinati dell'autorità monetaria olandese - che erano stati preannunciati - 5 KM RO era il Presidente del c.d.a. di BN AMROsarebbe stato in concreto costretto a dare, aveva però iniziato a insistere perché superassero "il giro di boa", espressione che significava ottenere il controllo di azioni in misura corrispondente al SI % del capitale di BA V"
? l'incontro con NS e ET, il 22 aprile 2005, all'aeroporto di Bologna
? le ulteriori operazioni di rafforzamento del numero delle partecipazioni (e in particolare la soluzione di far incrociare le azioni dismesse dai pattisti bresciani con acquisti fatti in capo alle società PP e GP FI, riconducibili a NU), alfine di superare "II giro di boa" in vista dell'imminente assemblea del 30 aprile 2005
? la concitata riunione tenuta nella propria abitazione il 29 aprile 2005, alla quale avevano partecipato MI NU, il suo commercialista IO LL, il proprio consulente avv. Franco GI, l'aw. Emanuele GA e i dirigenti di PL FR NI e IL AV. Afferma IO che "dopo complesse valutazoni si era deciso che NU partecipasse all'assemblea e votasse la lista di PL e che NI facesse altrettanto, avendo aderito sin dall'inizio al suo progetto. CO avrebbe invece partecipato, pur non votando la lista... Era stata presa in considerazione la posizione di IC, o meglio della società dietro la quale l immobiliarista agiva e si era stabilito per non creare sospetti.,, che partecipasse, presentando però una sua lista autonoma rappresentato dall 'aw. RA, il cui intervento era stato predisposto proprio a LO" ? l'informazione data immediatamente a IO in ordine alle decisioni assunte in vista dell'assemblea. "Dopo una prima telefonata con la moglie del governatore, che gli aveva detto si trovava a Francoforte, IO aveva telefonato direttamente, aveva chiesto di parlare anche con NU e alla fine aveva dato il suo benestare alla strategia ideata, dicendo conclusivamente " Va bene cosi'"/
1.6.1.2 Dopo aver analizzato le dichiarazioni del IO, il Tribunale ha, poi, evidenziato che "le circostanze relative sia alla fase di ideazione del progetto sia al coinvolgimento di personaggi influenti per ottenerne il benevolo consenso e poi alle cadenze e ai contenuti degli incontri illustrati sin qui sono stati sostanzialmente confermati anche da NI. UI - che rivestiva all'epoca il ruolo di direttore finanziario in PL - era da sempre il fedele collaboratore di IO in seno all'istituto di credito lodigiano di cui aveva vissuto la straordinaria espansione e ne ha per sua stessa ammissione curato molte delle operazioni finanziarie sulle quali poi si è appuntata l'attenzione delle autority e degli inquirenti. Egli è stato sentito più volte sia nell'incidente probatorio come in dibattimento. Anche egli ha ricordato precisamente alcuni passaggi fondamentali di questa fase come, ad esempio, l'esortazione di IO a superare
"il giro di boa" indispensabile per contrastare l'attacco di BN, gli incontri con i pattisti e il fatto che IO gli aveva comunicato di aver parlato riservatamente con IO dei finanziamenti concessi ai clienti nella fase del rastrellamento e di aver registrato una reazione assolutamente non preoccupata del VE al riguardo. La riunione del 29 aprile è stata confermata pure dall'avv. GI anche se il professionista ha escluso che in sua presenza si fosse fatto esplicito riferimento a condotte illecitamente concordate per assicurarsi l'esito dell'assemblea; lo stesso VE ha ammesso di avere avuto le notizie telefoniche, pur sostenendo che si sarebbe trattato di una normale informazione rispetto ad un evento così importante " (pag. 92 sent. I grado).
1.6.1.3 Tali risultanze sono state, poi, integralmente riprese riprese dalla Corte di merito (pag. 47 sent. imp.).
1.6.1.4 II Tribunale ha, infine, illustrato anche le dichiarazioni di LI ES precisando che: "In realtà secondo quanto ha riferito ES LI, che ha ricoperto la carica di vice-presidente e poi di Presidente del cda di VE per BN Antro, sin dall'estate del 2004 (cfr. ud. 18 giugno 2009) e in particolare a partire dal primo incontro avvenuto tra RO e ZÌ o il 27 luglio 2004, il presidente della banca olandese aveva manifestato la volontà non solo di mantenere la sua posizione in VE e in AL ma anzi di volerla rafforzare, fino ad arrivare almeno ad un 20% del capitale posseduto o ad una fusione con AL - altresì partecipata da AB - ma in quell'occasione era stato subito espresso dal VE un sostanziale veto a coltivare tali soluzioni ed era stato suggerito invece di studiare un percorso alternativo " (pag.
83 sent. I grado).....e che "Prima però di assumere altre iniziative RO il
8 marzo 2005 si era recato ancora una volta dal VE della CA d'TA e in quell'occasione aveva ribadito la sua rinnovata ferma intenzione di mantenere le proprie posizioni;
in particolare, con un atteggiamento definito "duro" dallo stesso LI aveva affermato che avrebbe fatto di tutto per garantire sia l'investimento di BN AM sia quello dei piccoli azionisti che avevano investito in NE facendo così chiaramente intendere a chi rappresentava la vigilanza che come estrema ratio si sarebbe potuto anche fare ricorso al lancio dì un'OPA, scolta che non poteva essere interpretata che come sfida agli orientamenti conservativi di CA d'TA. Di fronte a tale presa di posizione ZÌ o gli aveva allora suggerito immediatamente che "prima di prendere qualsiasi decisione avrebbe dovuto incontrare IO, che aveva sicuramente una proposta interessante" in considerazione del controllo paritetico pari al 15% circa del capitale di BA V, di cui entrambe le loro banche sarebbero state titolari in quel momento. LI ha rilevato che solo in quell'occasione BN avrebbe appreso che PL potesse avere già raggiunto una simile posizione nella compagine societaria di BA V, avendo ignorato l'avvenuto precedente rilascio dell'autorizzazione a salire al 14,9%) concessale in febbraio e percependo tutte le conseguenze che ciò implicava. Ha aggiunto che,
per dimostrare il loro atteggiamento rispettoso delle regole scritte e non scritte suggerite dall'organo dì Vigilanza sotto la cui egida dovevano comunque muoversi, in delegazione ufficiale composta da RO da lui, da un esponente dell'advisor e da un dirigente olandese si sono recati comunque immediatamente in aereo a LO. Qui IO aveva confermato di essere autorizzato ad acquisire una percentuale paritetica e ha illustrato il suo progetto che avrebbe comportato una fusione tra AVe Reti CArie spa società detenuta da PL- con il risultato che alla fine PL, avrebbe detenuto il 40% della nuova holding e BN AM sarebbe rimasta al 15%" (pagg. 85 - 86 sent. I grado).
1.6.1.5 Sugli incontri in questione e soprattutto sulla importanza dell'incontro dell'8 marzo 2005 tra RO e IO il Tribunale si è soffermato a lungo richiamando ancora le dichiarazioni del IO il quale ha confermato sostanzialmente la versione di LI, sicché entrambe le dichiarazioni consentono di comprendere esattamente quali siano state le scelte successivamente adottate da PL per contrastare la strategia di BN AM, e comprendere le finalità dei successivi incontri tra il IO ed il IO a cui prima si è accennato.
1.6.1.6 Anche la Corte di merito ha preso in esame le dichiarazioni dello LI soffermandosi sugli episodi dallo stesso narrati e gli incontri avvenuti tra il Presidente del C.D.A. di BN AM, RO, rispettivamente nelle date del 27/7 e 7/12/2004 e dell'8/3/2005. Su quest'ultimo incontro la Corte territoriale (pag. 44) così si esprime6:
" "8 marzo 2005: RO si reca di nuovo da IO e, con atteggiamento dallo stesso SP definito "duro", afferma che 'avrebbe fatto di tutto per garantire
Le espressioni evidenziate con carattere G (grassetto) corrispondono a quelle che la Corte di Appello riporta virgolettate nella motivazione.sia l'investimento di BN Antro, sia quello dei piccoli azionisti che avevano investito in NE, mostrando di poter ricorrere anche ai lancio di un'OPA (scelta che appare una vera e propria sfida agli orientamenti conservativi di CA d'TA). IO replica che RO ""prima di prendere qualsiasi decisione avrebbe dovuto incontrare IO, che aveva sicuramente una proposta interessante", in considerazione del controllo paritetico pari al 15% circa del capitale di BA V, di cui entrambe le banche sarebbero state titolari in quel momento.
" 8 marzo 2005: RO, che solo in questo momento apprende da IO il rilascio dell'autorizzazione a PL a raggiungere la percentuale del 14,9%, vola immediatamente a LO e incontra IO, che conferma di essere in possesso dell'autorizzazione e illustra il proprio progetto, "che avrebbe comportato una fusione tra AVeReti CArie s.p.a. - società detenuta da PL - con il risultato che alla fine PL avrebbe detenuto il 40% della nuova holding e BN AM sarebbe rimasta al 15%".
1.6.2 Dopo aver illustrato le convergenti dichiarazioni di IO IE, NI VA e riscontrate da quelle rese dal teste LI ES e da numerose circostanze fattuali, il Tribunale (pagg. 115-121) ha preso in esame le deduzioni della difesa e le stesse dichiarazioni rese in dibattimento dal prevenuto, sia spontaneamente sia a seguito di esame, con le quali egli:
a) ha dedotto di essere stato vittima delle menzogne, delle operazioni celate e delle false rappresentazioni architettate dal IO, pur non disconoscendo gli intensi rapporti intrattenuti con lo stesso;
b) ha fermamente negato di avere, comunque favorito in alcun modo il progetto di IO a danno di quello avanzato da BN AM;
anzi sottolineando di essere stato sempre imparziale, ha semplicemente rievocato la sua conoscenza per ragioni professionali con IO risalente al Forex del 2002, poi trasformatasi in n stima - derivante dalle ripetute prove di capacità fornite dal banchiere che a suo dire godeva di una considerazione condivisa nel mondo finanziario- e, infine, divenuta un'amicì zia affettuosa, che coinvolgeva le rispettive famiglie. In questo quadro di fiducia ha collocato le prime notizie che IO gli aveva dato delle sue intenzioni di entrare in VE e dei numerosi incontri nei quali gliene aveva parlato, ma ha escluso tassativamente di averlo rassicurato a priori sull'esito e, pur ammettendo di aver visto dei foglietti gialli sui quali comparivano nomi di altri soci alleati nella scalata, ha negato che IO gli avesse anche rivelato a quali manovre fraudolenti stesse ricorrendo per acquisire il controllo di tali partecipazioni. Anzi ha detto che anche il concerto emerso dagli accertamenti di NS lo aveva interpretato come segno delle proficue alleanze che IO era in grado di procurarsi .ma non avrebbe mai pensato che fossero invece il frutto di illeciti finanziamenti concessi da PL;
e) ha ricordato i successivi passaggi attraverso i quali da una parte PL era stata autorizzata a salire nel capitale di AV sino al 14.90 % proprio in considerazione del giudizio favorevole rispetto al suo piano industriale e che nello stesso tempo BN AM, alla fine di marzo, aveva, invece, presentato l'offerta formale di OPA non ricollegandola peraltro al precedente incontro dell'8 marzo 2005;
d) ha poi riconosciuto di avere avuto frequenti ulteriori incontri con IO e le successive autorizzazioni concesse a PL ad aumentare la quota di partecipazione in VE ma ha molto insistito che tutto sarebbe avvenuto nel più rigoroso rispetto delle regole negando che anche la decisione assunta da NS di dare corso all'ispezione nei confronti della CA lodigiana potesse in alcun modo interferire sulla valutazioni che riguardavano la vigilanza esercitata da CA d'TA, chiamata a valutare aspetti del tutto diversi dall'impatto sul mercato affidato invece all'altra Autority, lamentando comunque che non vi sarebbe stata un tempestiva comunicazione da parte della stessa NS;
e) ha sostenuto che il lungo tempo di gestazione richiesto per concedere l'autorizzazione a BN AM non sarebbe dipeso da un atteggiamento ostativo nei riguardi della banca straniera ma da intrinseche difficoltà tecniche connesse alla necessità di ricevere dall'organo di vigilanza olandese il suo parere sull'operazione; f) ha obiettato - rispetto al suo pacifico reiterato interessamento personale prima dell'assemblea tenutasi il 30 aprile 2005 - che esso, ben lungi dal poter essere interpretato come segnale di appoggio al progetto della cordata capeggiata da IO, sarebbe stato del tutto usuale rientrando nella doverosa attenzione che la vigilanza deve dedicare ad avvenimenti che possano determinare svolte decisive nella governance di un istituto di credito dell'importanza che aveva in quel momento VE anche per ragioni connesse alla sua contendibilità conclamata;
g) ha sottolineato - quanto poi alla contestata mancata reazione di fronte al "concerto" denunciato da NS in data 10 maggio 2005, e alla mancata adozione di provvedimenti o di mutamento di atteggiamento rispetto alla idoneità della banca lodigiana e dei suoi amministratori a garantire quella "sana e prudente gestione" richiesta dalle norme per autorizzare l'acquisizione di una posizione dominante - che si sarebbe trattato solo di violazioni che avrebbero potuto comportare sanzioni amministrative e quindi non di tale rilevanza da poter incidere ne' sulla revoca delle precedenti autorizzazioni ne' tantomeno sulla possibilità che PL, una volta che si era avvalsa legittimamente delle facoltà contemplata dall'art. 106 TUF di dichiarare il patto parasociale in data 17 maggio 2005 ad aspirare a tale posizione rilevante;
h) ha, poi, affrontato l'ulteriore passaggio relativo alla decisione avvenuta il 17 giugno 2005 di disporre comunque l'ispezione, innanzi tutto affermando che l'avrebbe decisa lui stesso, non solo formalmente, precisando che da parte sua non vi sarebbe stata alcuna remora, a differenza delle perplessità manifestate da altri (tra i quali AS) sull'inopportunità di disporla proprio in costanza dell'OPA sulla quale l'istituto di vigilanza avrebbe dovuto ancora esprimersi. Ha poi fermamente negato che potesse assurgere ad elemento sintomatico dell'atteggiamento benevole e protettivo verso la CA di LO e suoi esponenti contestatogli dal P.M. l'aver comunicato prima a IO la decisione di disporla, anzi ha sostenuto che le modalità con le quali l'aveva raggiunto e convocato urgentemente nella propria abitazione e non nella sede istituzionale, la domenica sera anche alla presenza del sen. GR non avrebbero avuto nulla di insolito rispetto alla prassi del tutto consolidata ed ordinaria seguita da CA d'TA in ogni altro caso in cui si era proceduto ad ispezioni sugli istituti vigilati;
i) ha ripercorso le ulteriori fasi dell'iter conclusosi con la concessione dell'autorizzazione dell'I 1 luglio 2005, ricordando che solo il 30 giugno 2005, l'ufficio legale della CA d'TA aveva espresso per iscritto la propria adesione all'opinione negativa già manifestata dal DI sull'affidabilità della CA di LO e del suo staff dirigenziale a proporsi come soci di riferimento in VE;
ha osservato che tali obiezioni erano fondate su considerazioni del tutto opinabili e non condivise nel merito;
si era assunto anche operativamente il compito di seguire personalmente e da vicino il lavoro degli uffici e aveva deciso di ricorrere anche al parere di illustri giuristi esterni per dare maggiore vigore ad una decisione che, malgrado si ponesse in contrasto con l'opinione espressa dalla struttura di CA d'TA, appariva non solo legittima ma la più opportuna nello specifico contesto;
ha sottolineato di aver deciso da solo mentre si trovava all'estero e poi, rispetto al fatto di aver egli stesso provveduto ad informare subito personalmente IO nella telefonata delle ore 0.26 dell'I 1 luglio 2005 registrata in atti, ha sostenuto che anche questa sarebbe rientrata nelle nomali comunicazioni che seguono ad una decisione di tanta importanza ed ha escluso, altresì, che l'ulteriore scambio di comunicazioni con il sen. GR e le conversazioni intrattenute tra IO e sua moglie, a commento della vicenda, potessero gettare qualsiasi ombra sul suo operato da reputarsi del tutto corretto, r così come la mancata adozione di misure, malgrado fosse emerso, quantomeno dal 18 luglio 2005 dagli approfondimenti dell'attività ispettiva, che la situazione patrimoniale della banca lodigiana non era, invece, così tranquillizzante;
1) ha aggiunto che poi era, comunque, intervenuto il sequestro delle azioni da parte del P. M. milanese e questo aveva di fatto reso irrilevante ogni altra iniziativa, sicché la circostanza che la revoca dell'autorizzazione sia intervenuta da parte di CA d'TA solo il 15 ottobre 2005 non sarebbe dipeso dal un atteggiamento di particolare favore protratto nel tempo ma solo dalla normale evoluzione gli eventi (pagg. 115-121 sent. I grado).
1.63 Osserva, in proposito, questa Corte che il Giudice di 1 grado ha confutato la veridicità di tale ricostruzione dei fatti con le seguenti, adeguate argomentazioni, del tutto immuni da vizi logico- giuridici e che qui è opportuno riportare integralmente (pagg. 121- 126 sent. I grado). "Osserva il Tribunale che questa interpretazione del ruolo esercitato nel corso della scalata dal soggetto apicale di CA d'TA così come insistentemente suggerita dalla difesa di IO non appare però convincente proprio alla luce delle circostanze già riferite e della sostanziale contraddittorietà che balza evidente tra la asserita pretesa di essere stato il supremo reggitore e l'interprete del rigore dimostrato in ogni passaggio dall'istituto di vigilanza e le condotte che invece egli, in concreto, ha posto in essere che appaiono invece tutte indirizzate a secondare anche per motivazioni del tutto personali, un'operazione ritenuta da privilegiare rispetto ad un'altra osteggiata sin dall'inizio. In realtà IO, sottolineando gli esiti positivi del suo mandato sul sistema creditizio italiano e la funzione regolatrice di CA d'TA che ha sempre richiesto il rispetto di regole interpretate in senso restrittivo, sembra voler attribuirne a sè ogni merito di risultati che lui stesso definisce ottimali, e così operando una sorta di tentativo di razionalizzazione a posteriori di scelte che, al contrario alla resa dei fatti nel caso che qui interessa sì sono rivelate assolutamente errate e hanno determinato non solo il fallimento dì quel progetto che era stato così sostenuto, ma una lacerazione profonda in una delle massime istituzioni di questo paese, con inevitabili ripercussioni sul piano della sua credibilità e del mercato nel suo complesso ".
"Tali considerazioni derivano innanzitutto dalla constatazione che sin dall'inizio di questa avventura di fronte all'atteggiamento deciso di BN AM percepito come intollerabile (cfr. pag. 103 trascr. 13.1.20IO) da parte di chi pensava di non dover trovare ostacoli sul proprio cammino, la scelta di IO contrariamente a quanto da lui a parole sostenuto, in concreto si è subito orientata sulla soluzione prospettatagli da IO, rispetto alla quale vi era una perfetta condivisione di vedute strategiche perché rientrava nella linea perseguita dal VE di difesa strenua dell'"italianità" del sistema bancario che ha illustrato anche in questa sede. Va aggiunto che, sempre per sua stessa ammissione, tale orientamento era alimentato anche dalla fiducia che IO nutriva nella abilità e capacità manageriale dell'amministratore delegato della banca lodigiana che già molte altre volte era stato in grado di secondare e dare attuazione alle scelte operate dal VE, come nel caso allora recente del salvataggio della banca Credit Euronord espressione della Lega, che era stata salvata poco tempo prima dal default e assorbita da PL con la contropartita di acquisire uno sportello sulla piazza di Milano. Infine, non si può neppure tacere del rapporto sinceramente amicale che intercorreva tra questi due personaggi all'apparenza così diversi e forse per questo reciprocamente attratti, che era notoria anche in CA d'TA e in NS e che, facilitando, come si è visto, in un clima del tutto informale, gli scambi di informazione tra i due, (indipendentemente da quelli che contemporaneamente venivano trasmessi alle autorità in vì a ufficiale), ha sicuramente contribuito a offuscare la percezione da parte di IO che la partita che si stava giocando non poteva essere condotta alla stregua di un accordo stipulato tra amici o alleati privati sul quale lui avrebbe poi apposto il suo sigillo, ma doveva rispettare rigorosamente tutte le formalità richieste dalla legge. Così si comprende allora la sua costante attenzione e premura a seguire ogni evoluzione dell'ascesa anche quando il suo amico di LO, prima ancora di aver ottenuto le debite autorizzazioni, si vantava di aver già raggiunto così tanti consensi sventolandogli foglietti gialli fì tti di nomi e numeri quasi fossero trofei di una vittoria annunciata, che IO stesso non ha negato gli fossero stati rammostratì quantomeno in due occasioni nel corso del mese di aprile e poi a maggio, pur sostenendo di non essere entrato nei dettagli. Così si spiega la sua attenzione preventiva a quello che avrebbe potuto accadere nell'assemblea del 30 aprile 2005, passaggio indispensabile per agevolare le fasi successive della scalata e la sua telefonata del 29 aprile sera da Francoforte, nonché il sostanziale benestare alla scelte che gli venivano anticipate da coloro che poi avrebbero partecipato alla riunione;
infatti, non solo non rientra in alcuna previsione normativa ma neppure appare conforme alla ripartizione delle funzioni su cui si fondano lo stato di diritto e un mercato regolamentato pensare che chi regge le sorti di una banca centrale intervenga a priori sulle modalità di svolgimento di un'assemblea, che avrebbe potuto essere piuttosto oggetto a posteriori di interventi e controlli, che avrebbero potuto coinvolgere anche l'autorità di vigilanza. Così si spiega anche che la sua debole reazione al concerto accertato da NS, che in realtà svelava una ben più complessa architettura su cui si fondava l'intero disegno del banchiere lodì giano, proprio per le inevitabili implicazioni sul piano economico patrimoniale qui ampiamente indagate che non avrebbero potuto essere trascurate da una vigilanza degna di tale nome. Nella stessa logica rientra, quindi, l'accettazione senza ulteriori conseguenze della richiesta di PL di salire ulteriormente dopo aver denunciato in modo esplicito il patto e la concessione in tempi così brevi della relativa autorizzazione. Va anche sottolineato che a questo punto il comportamento tenuto da IO, ancora una volta contrariamente a quanto ha affermato, non risulta essersi modificato minimamente verso IO, che, infatti, ha continuato a frequentare il suo studio privato in CA d'TA e il 19 giugno 2005 è stato persino preavvertito che il giorno successivo sarebbe iniziata un'ispezione a LO, quando, dopo la tormentata genesi sopra descritta, in seguito ai consistenti rilievi che avevano mosso gli uffici e ai dubbi relativi alla sussistenza dei requisiti sì era deciso finalmente di disporla. Non si può, infatti, condividere sul punto la tesi difensiva secondo la quale anche le singolari modalità di convocazione di IO attraverso il sen. GR sarebbero rientrate nella normale prassi della banca centrale cosi come una cena domenicale a casa del VE indicata come luogo normale per comunicare un atto ufficiale di quella portata, tanto più che sul punto sollecitato dal P.M. IO ha potuto citare come precedente solo un caso con ER, persona a lui notoriamente legata da antichi vincoli di amicizia e colleganza, esempio inidoneo quindi a suffragare l'esistenza di una prassi allargata a qualsiasi altro banchiere. In realtà anche in quella occasione con una palese forzatura delle regole istituzionali, a IO è stata riservata una corsia preferenziale, peraltro da lui stesso così percepita".
"Ma quello che più dì ogni altra cosa si pone in antitesi con la prospettazione difensiva è il comportamento dell'alloro VE nella concitate fasi finali che hanno preceduto il rilascio dell'autorizzazione, quando .ormai palesatasi anche con risvolti sofferti l'opinione contraria degli uffici che con più scritti avevano motivato e ribadito il loro orientamento - quegli stessi uffici che lo stesso IO ha sempre descritto come rigorosi e fedeli interpreti delle regole di prudente controllo cui lui stesso si sarebbe sempre ispirato - egli ha in concreto attuato una strategia tutta volta a sovvertirne invece gli esiti che non condivideva e non certo per adottare una lì nea più severa di quella suggerita dalla struttura, bensì per imporre una soluzione che ne superasse le obiezioni tecnico formali, al solo fine di eliminare così ogni ostacolo che si frapponeva all'accoglimento della richiesta di BP- PL ".f
"Va sottolineato che in quei giorni aveva assunto lui personalmente il comando, anche perché AS era stato messo in condizioni defilate dal suo coinvolgimento in un procedimento penale in corso avanti la Procura di Roma. Indubbiamente la situazione era assai grave per chi come IO era fermamente intenzionato a non fermare l'ascesa di IO, dato che malgrado avesse fatto trapelare agli uffici il proprio orientamento (cfr. dep. Stabile;
DI e TE) - circostanza da valutare non di poco conto in una struttura così fortemente gerarchizzata come CA dVTA di quegli anni- la loro irriducibile resistenza ad ogni sollecitazione che non fosse la propria coscienza professionale aveva determinato tale clamorosa rottura ", "La storia ha poi dimostrato che mentre quei i dubbi era fondati, le certezze si sono trasformate nei pesanti rilievi che si leggono nella relazione finale dell'ispezione che riguardano ogni aspetto sia relativo alle capacità gestionali sia alle coperture patrimoniali giudicate del tutto carenti nella CA LOgiana e che hanno determinato, oltre che il fallimento di questa operazione, l'uscita di scena di tutto il vertice della banca con pesanti ricadute non solo per la sua gestione ma ancora una volta per il mercato e la fiducia nel sistema dei controlli che dovrebbero tutelarne il corretto funzionamento ".
"Ma il merito della decisione non è oggetto di più approfondita analisi in questa sede, dove altri sono i profili rilevanti;
ciò che conta è il suo valore sintomatico di un costante affiancamene ad un progetto in fase di attuazione, atteggiamento che risulta ulteriormente rafforzato dalla lettura delle trascrizioni delle telefonate che i protagonisti di questa storia si sono fatti tra loro a cominciare da quella che il 12 luglio 2005 alle ore 00,26 con la quale non appena firmata l'autorizzazione IO ne ha data immediatamente notizia a IO che, come si è visto, l'attendeva spasmodì camente. Al dì là delle espressioni dì entusiasmo incontenibile del suo interlocutore, che qui non meritano ulteriori commenti, quello che va sottolineato rispetto alla posizione dell'allora VE è che egli ancora una volta ha dimostrato di essere andato ben al dì là
del riserbo che avrebbe dovuto accompagnare la sua funzione istituzionale, per trasformarsi in un amico che condividendo in qualche misura l'ansia del destinatario di una decisione per lui così importante lo rassicura subito del successo ottenuto. Come si legge, in realtà, nelle altre conversazioni acquisite in atti sia precedenti che successive a questa, IO pochi giorni prima aveva già manifestato alla moglie di IO la sua preoccupazione in attesa di sapere cosa IO avrebbe deciso e poi una volta avvertito dal marito ha commentato quel risultato così ambito anche con lei che sì era sempre mostrata particolarmente coinvolta e informata di tutti gli sviluppi in corso, a ulteriore riprova dell'intreccio singolare di rapporti personali e amicali che hanno caratterizzato questa vicenda . Risulta inoltre che IO ne abbia immediatamente informato il sen. GR, il cui ruolo sarà di seguito meglio esaminato e che quest'ultimo abbia tra l'altro comunicato subito ovviamente il successo ottenuto da AN anche a Gnuttì, il quale, trovandosi nell'occasione ad una riunione del partito cui apparteneva, non solo ha espresso la sua soddisfazione ma gli ha pure passato al telefono l'on. Berlusconi, che ha manifestato anche lui personalmente ì suoi complimenti al banchiere lodigiano ". "Dalle considerazioni che precedono appare quindi evidente che le condotte contestate dall'accusa a IO risultano tutte riscontrate perché il suo ruolo non solo è stato recepito da AN e dai suoi sodali come un decisivo incoraggiamento ad affrontare e a conseguire con ogni mezzo il loro programma,ma in concreto è risultato idoneo a contribuire ad agevolarne ipassaggi cruciali .accompagnandosi alla costante consapevolezza dell'importanza decisiva che tale contributo causale avrebbe potuto avere come sostegno autorevole in un'impresa cosi impegnativa ". "Queste sono condotte integrano secondo i canoni interpretativi enunciati da questo Tribunale sì a sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo un tipico concorso morale in un reato plurisoggettivo come è stato qui attribuito all'imputato che dovendo essere riconosciuto colpevole dovrà rispondere nella misura che di seguito sarà indicata ".
1.6.4 A sua volta, la Corte di merito - tenendo in debito conto, oltre che naturalmente i motivi di appello, sia la memoria depositata in I grado, sia la consulenza di parte e operando di continuo ampi richiami alla decisione del Tribunale - ha così adeguatamente motivato con le seguenti argomentazioni7 del tutto logiche e convincenti, e strettamente ancorate a precise risultanze processuali, correttamente interpretate (pagg. 189-195): "Riprendendo la memoria prodotta in primo grado e la stessa consulenza del prof. AL, egli sostiene di non aver saputo nulla delle manovre occulte e artificiose di IO e di essere stato, sostanzialmente, da lui ingannato sulle modalità con le quali perseguiva uno scopo in apparenza lecito. Si legge nella consulenza che alfine di dimostrare l'esistenza di un'azione di concerto, "la tesi ermeneutica prevalente all'epoca era che non fosse sufficiente identificare una semplice attività di coordinamento tra azionisti ma che occorresse provare l'esistenza di un vincolo giuridico tra le parti" (pag. 52) e che "in assenza di informazioni precise sul tipo di condotte realizzate dal management di PL e dagli altri soggetti che hanno agito di concerto, era impossibile per la CA d'TA discriminare i comportamenti leciti da quelli illeciti, tanto più che da un lato, è naturale per l'Autorità fare affidamento sulle informazioni fornite da una banca vigilata e, dall'altro, sarebbe stato necessario disporre di numerosi elementi conoscitivi dato che la scoperta di questi fatti illeciti interviene attraverso un processo di analisi di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che per definizione devono essere 7 Le espressioni evidenziate con carattere G (grassetto) corrispondono a quelle che la Corte di Appello riporta virgolettate nella motivazione.molteplici, non essendo sufficiente in questa materia un semplice indizio o segnale per giungere a conclusioni univoche" (pag. 54). Sta di fatto che, come si è visto nel ripercorrere la sentenza di primo grado, le informazioni che ZÌ o aveva acquisito dall'estate 2004 in poi in ordine alla scadenza del patto dì governance di VE ed alla contesa che si era venuta a creare tra BN AM e PL erano ampie e a lui riferite dagli stessi vertici dei due istituti, RO da una parte, IO dall'altra. Per quanto attiene all'iniziativa di BN AM, assume ZÌ o dì avere guardato con attenzione alla banca olandese e di avere apprezzato il suo progetto di fusione con AL, sostenendolo in vista di possibili accordi con IO;
l'irrigidimento dei rapporti con RO sarebbe intervenuto soltanto in un secondo tempo, nel momento in cui questi opponeva un secco rifiuto alle proposte transattive che egli avanzava. In realtà, come ha ricordato il teste ES LI, sin dall'inizio ZÌ o ha mostrato contrarietà al progetto di RO e alla sua volontà di salire nella partecipazione in VE;
del resto, sin dal 18 ottobre 2004 i rappresentanti di BN AM erano stati informati che il progetto relativo a AL doveva ritenersi definitivamente accantonato, sì che anche IO, nell'invitare RO a parlare con IO nel successivo mese di marzo 2005, sapeva bene che ogni eventuale ipotesi di accordo con PL (accordo nel frattempo sollecitato anche da NU e NS) non poteva più passare attraverso un confronto tra l'iniziativa "italiana" di IO ed un auspicio di fusione tra BN AM e AL. È ancora LI a riferire che, nella fatidica giornata dell'8 marzo 2005, era stato lo stesso IO ad informarlo che PL si stava avviando ad una partecipazione del 15% in BA V, tanto che, allarmato, RO si era recato immediatamente a LO, dove IO gli aveva confermato la circostanza. Fu allora che RO ebbe chiaro che solo il lancio dell'OPA avrebbe potuto sortire l'effetto sperato di mantenere il controllo in BA V.È vero che l'interesse mostrato da IO al progetto di IO
rispondeva alla politica da tempo avviata da CA d'TA, volta a limitare la partecipazione delle banche straniere in quelle del nostro Paese;
l'assunto di IO di non avere mai sospettato, ne' tanto meno saputo che l'ascesa di PL in BA V fosse accompagnata da manovre occulte e da informazioni fuorviami, tuttavia, trova una forte smentita già nel fatto che mentre il 14 febbraio 2005 CA d'TA aveva autorizzato PL a raggiungere una partecipazione sino al 14,9% in AV (e sino a quel momento IO aveva mostrato una logica tutt'altro che attendista e inerziale, in vista dell'avvicinarsi dell'assemblea), ancora il 9 marzo 2005 la stessa PL comunicava al mercato una partecipazione pari al 4,983%, pari ad un terzo di quella effettiva, con la precisazione secondo cui era propria intenzione collocarsi tra gli azionisti stabili di BA V. Non poteva non suonare come un campanello d'allarme, per chi è tenuto istituzionalmente alla vigilanza nei confronti degli istituti bancari, la considerazione che IO dava al pubblico notizie così distorte e lontane dalla realtà. Ed invece, non solo IO non venne neppure richiamato a mantenere un comportamento trasparente, ma venne ben presto autorizzato a salire ancora al 29,9%, senza neppure attendere una sua comunicazione concernente la partecipazione medio tempore raggiunta.
Non solo. Quanto più la contesa si faceva aspra e quanto più l'assemblea si avvicinava, tanto più si intensificavano gli incontri in CA d'TA, nel corso dei quali IO sostiene di avere anche mostrato al VE i famosi foglietti gialli contenenti i finanziamenti accordati ai clienti per l'acquisto di azioni. La SA ha fortemente contrastato tali dichiarazioni, valutando (come si è visto nell'atto d'appello) una generale inattendibilità dell'interessatissimo IO e comunque ritenendo le sue dichiarazioni prive di riscontro. Certo è, però, che l'esistenza di questi documenti è stata ricordata anche dal direttore centrale / amministrativo di BP, IL RÈ, che all'udienza del 29 settembre 2010 (pag. 147) ebbe appunto a ricordare i "foglietti gialli in cui e 'erano indicati quelli che potevano essere i nostri partner", collocandoli pressappoco nell'epoca in cui si trattava di' salire al 29,9%, vuoi per contrastare le iniziative di BNAM (come sostenuto da IO), vuoi per la preoccupazione che, dopo Ì OPA della banca olandese, il patrimonio di azioni di tali partners potesse disperdersi e finire, almeno in parte, nelle mani della stessa banca.
Alle dichiarazioni di avere ripetutamente incontrato IO nel periodo in questione, IO ne aggiunge una, perfettamente riscontrata da NI, concernente le notizie riservate che il VE aveva ottenuto e il favore che mostrava al suo progetto. Si tratta dell'insistenza con cui IO esortava a superare "II giro di boa", espressione che secondo IO significava "ottenere il controllo di azioni in misura corrispondente al 51% del capitale di AV e che secondo NI indicava la "condizione indispensabile per contrastare l'attacco di BN".
In effetti, è proprio NI a ricordare che sabato 2 aprile (data di cui era particolarmente sicuro, trattandosi del sabato successivo al lancio dell'OPA da parte di BN AM) si era recato con IO "a casa del VE", in un luogo, cioè, assolutamente anomalo rispetto a quello in cui andavano svolti gli incontri ufficiali. E con tutta evidenza anomalo e difforme dai doveri istituzionali era stato, nell'occasione, il comportamento di IO. Riferisce NI: "II VE partì con un discorso del tipo: "Non posso fermare Ì OPA di BN AM". A quel punto io rimasi molto perplesso, perché per me l'operazione era chiusa. Noi anche quando siamo andati il 19 di marzo, si parlava sempre ed esclusivamente di fare un nuovo patto. Il VE disse invece che non poteva fermare Ì OPA e a quel punto l'unica possibilità che noi avevamo era quella di arrivare a coagulare intorno alla nostra banca, al nostro progetto, il 50,1% delle azioni, in modo da mandare buca l'OPA. E questo è quello che il VE Ci disse. Ci disse: "OI dovete superare il giro di boa, il 50%, in modo tale che l'OPA diBN vada buca". IO gli disse che non era un problema, perché noi tra le partecipazioni dirette e quelle che già si erano avvicinate al nostro progetto eravamo in area 40-45, 45-47%. In realtà dal mio ricordo eravamo molto meno, eravamo intorno al 40, però questo venne detto. La banca il 1 di aprile aveva comunicato l'8,30, il 1 di aprile che era venerdì, il 2 è sabato, noi facciamo l'incontro, il 4 di aprile saliamo al 10,5%...
IO fu molto esplicito, nel senso che prese il biglietto, lesse le percentuali - si arrivava intorno al 30-e poi le arrotondò con il fatto dei pattisti e degli eventuali ulteriori contatti che IO aveva avuto in epoca precedente, per cui gli disse che arrivavamo al 45-47%... Chiaramente il nome che ricorreva sempre era NU e che era d'accordo, poi gli disse che c'erano diversi interessamenti da parte di altri soggetti, faceva i nomi dei soggetti veneti del contropatto e gli disse che a quell'epoca e 'era DO che ci doveva dare una mano. Lui considerava tutti questi nominativi: DO, LI e cosi' via. Non so onestamente dirle quanto effettivamente fossero effettivi questi ulteriori accordi, o quanto magari cercasse di rappresentare al VE una posizione un po' più di forza rispetto a quella vera che esisteva. Comunque il VE fu... fu assolutamente esplicito e tranchant nel dire: "Dovete andare avanti, arrivate al 50,1 in modo tale che l'OPA BN non abbia successo... Questi non si sono comportati bene, devono andare a casa"". Sia nell'incidente probatorio che nella deposizione dibattimentale del 26 maggio 2010 NI ha sottolineato che nell'occasione l'atteggiamento di IO nei confronti dì BN AM era dì particolare irritazione, per il fatto che gli olandesi "non avessero presentato a CA d'TA, non avessero discusso con CA d'TA questa opportunità, ma semplicemente avessero depositato presso gli organi competenti l'OPA e basta".
Anche IO ha ricordato che IO era, nell'occasione, "molto seccato, molto contrariato, molto disturbato" e sostenendo (come si è appena visto essere stato dichiarato anche da NI) di avere portato con è nell'occasione uno dei foglietti e di avere fatto ad esso riferimento per indicare al VE "quelli che noi avremmo dovuto sondare come potenziali nuovi diciamo pattisti occulti", ha confermato che nell'occasione "io gli comunicai che noi potevamo contare su una quota complessiva intorno al 43-45%,.. perché io consideravo in questa quota, quando gliela comunicavo, quindi non specifico, non avevo fatto l'elenco preciso di questo 43%, perché era un dato un po' in eccesso in quanto avevo inserito anche i pattisti di DE RE, che già contattati avevano manifestato che avrebbero venduto a noi, quindi io consideravo anche questo quoziente di azioni DE RE che poi sarebbero confluite a noi o a mani a noi vicine. Complessivamente, quindi, una quota di questa quantità, che era una quota che al VE ho comunicato e in questa circostanza il VE mi ricordo che mi espresse l'incitamento ad andare avanti, a proseguire in questa operazione di rinforzo della nostra quota di partecipazione. Mi ricordo che una frase che è abbastanza ricorrente nelle conversazioni era: " Quando completiamo il giro diboa?", ecco, per intenderci, il giro di boa era una sorta di frase convenzionale che si diceva per dire "Quando superiamo il 51%?"".
È in questo clima di riservati contatti con IO e NI, manifestamente tesi ad aprire loro la strada a proseguire progetti e iniziative di veemente progressione nella partecipazione a BA V, in assoluto spregio ad ogni rispetto delle verifiche di patrimonialità su cui anche PL doveva fondarsi, che, sempre a casa IO, si svolgeva un nuovo incontro il 23 aprile. Ed anche allora, come in maniera netta ricorda NI, IO mostrò un invito così generico e vacuo a rimanere nei binari di legge "però mi raccomando, andate avanti, arrivate al 53%, ma fate le cose bene e rispettate le leggi", che NI ne rimase "scioccato": "Sapevo
che il raggiungere il 53 o il superare comunque il 30% ci metteva nella condizione di dover lanciare l'Opa obbligatoria e quindi sapevo che stavamo portando avanti un 'operazione che non era lecita". Ed e' in questo stesso clima che, ormai a ridosso dell'assemblea, IO ebbe un contatto telefonico con IO, e venne così definitivamente informato degli equilibri che, almeno con i bresciani, si erano stabiliti.
Nella memoria depositata in primo grado (pagg. 250 ss.) l'imputato si stupisce della rilevanza e della gravita attribuita dall'accusa a quello che era stato un rapido colloquio, avvenuto nel bel mezzo di quello che - come ha ricordato IO - era un incontro nella sua abitazione con NU, GA, LL, RÈ, NI, l'aw. GI, finalizzato a "confrontarci sull'atteggiamento che avremmo dovuto assumere il giorno successivo nell'assemblea NE. Anche NI ha ricordato che, tra gli argomenti da discutere nella riunione, quello era il più importante, almeno come percezione dei presenti:
"cosa fare, meglio, come il gruppo NU avrebbe dovuto comportarsi in assemblea", temendo che una sua adesione alla Usta di PL venisse interpretata, come poi è stato accertato, come un atto di concerto, A tarda sera (si era tra le 23 e le 24 del 28 aprile 2005, un orario decisamente anomalo per rapporti d'ufficio, ma come si vedrà consueto per gli scambi tra IO e IO di notizie importanti e urgenti) IO aveva telefonato a IO, che si trovava all'estero e poco dopo aveva richiamato. NI non aveva sentito il riservato colloquio, svoltosi da un apparecchio sito in un'altra stanza, ma ne aveva appreso immediatamente il contenuto da IO: "Quando lui tornò, lui disse che aveva detto al VE che NU avrebbe votato per noi, per cui il Governat¢re era al corrente, era d'accordo".
Anche IO, premesso che quella di chiamare IO era stata una propria iniziativa del momento, ha ricordato che scopo della telefonata era appunto quello "di aggiornare e di informare il VE dell'atteggiamento che avremmo assunto il giorno successivo. Ed è la motivazione per cui dopo io passai al VE il dottor NU... Si inserì la telefonata mia al VE e la sua telefonata poi di rimessa, nella quale prima io al VE e poi il dottor NU, partecipò l'atteggiamento che avremmo assunto il giorno successivo in sede assembleare, e il VE rispose: " Va bene. Bene. Fate così. Fate così, va bene"... per comunicargli che l'atteggiamento sarebbe stato questo e lui ci diede il suo assenso". L'esistenza della conversazione è ammessa da IO, che però, sin dalla memoria, l'ha giustificata come una semplice presa d'atto "di una linea di trasparenza (NU voterà in assemblea), che è servita poi alla NS per emettere H provvedimento dì concerto". Ma a parere della Corte è ben fuori dalle regole di una trasparente e neutra direzione della massima autorità creditizia dello Stato il fatto che il suo VE sia informato a tal punto della partecipazione ad un'assemblea bancaria di un singolo socio, la cui quota di possesso, come ha ricordato IO e come già si è detto, non era neppure elevata in sè. Vien da chiedersi se mai IO avrebbe richiamato RO, ove questi avesse inteso informarlo sulla partecipazione di un suo sodale all'assemblea. Ed è veramente incredibile che, conscio com'era del fatto che NS aveva già avviato la sua ispezione e che PL era ormai sul crinale del 30%, IO non fosse neanche sfiorato dal dubbio che una simile domanda, o anche solo una simile informazione, smascherasse per sè la violazione dell'obbligo di ricorrere all'OPA. Ma di tale doverosa osservazione, da parte del VE, neppure una parola, nemmeno preceduta dalla naturale domanda che da soggetto tenuto all'imparzialità avrebbe dovuto porsi: come mai mi domandate una cosa del genere?
È ben diffì cile che in quel momento, IO potesse ancora pensare di trovarsi di fronte ad un onesto amministratore di una delle banche sulle quali era tenuto ad esercitare la vigilanza. Ma quello che almeno nei giorni successivi avrebbe dovuto essere il definitivo distacco, diventava invece un rapporto ancora più intenso, una vera e propria preferenza illecita anche quando ì propri uffici di vigilanza ammonivano non solo sulla necessaria prudenza, ma sull'inaffidabilità ormai manifesta di IO.
Come si è visto sopra, sostiene l'imputato di avere rilevato la stabilità patrimoniale di PL, prima di concederle l'autorizzazione a salire al 15% della partecipazione in AV. Riprendendo il contenuto della memoria, nell'atto d'appello egli afferma di avere deciso in pieno accordo con la struttura di vigilanza di alzare il livello di attenzione sulle iniziative di IO, contestualmente all'ispezione che aveva subito disposto sull'effettività delle misure di rafforzamento patrimoniale messe in atto da PL in vista dell'OPA obbligatoria su VE. Assume IO, a tale proposito, che al contrario era stato IO a ritardare la consegna dei documenti necessari, a fornire indicazioni fuorviami agli ispettori, a concordare con NU unafittizia cessione dì minorities, sì che, ancora una volta, egli sarebbe stato ingannato dal banchiere. Se sì rileggono le ampie risultanze di fatto esposte nella sentenza di primo grado, però, la situazione appare radicalmente diversa. È assodato che mentre erano in corso l'ispezione di NS e quella di CA d'TA (preceduta, quest'ultima, dalla generosa comunicazione preventivamente data a IO attraverso un pronto invito a casa del VE), PL chiedeva un'autorizzazione ancora più rilevante. E IO ne sposava la causa, pago di generici pareri ottenuti dai consulenti da lui nominati e lamentoso sulla mancata conoscenza di aspetti che, ancora una volta, IO gli avrebbe taciuto, ma che i suoi colleghi DI e TE avevano già ben considerato. Nella deposizione resa all'udienza del 10 giugno 2009 (pagg. 20 ss.) il teste TE ha ben ricordato che il problema di stabilire come PL potesse salire / così tanto nella partecipazione a AV, in un così breve periodo,
era di grave momento ed era già emerso nel momento in cui si trattava di esaminare la richiesta di autorizzazione a salire al 29,9%: si trattava, infatti, di "due miliardi di Euro, da coprire con 510 milioni di eccedenza patrimoniale al 31/12/2004, più una serie di interventi patrimoniali, alcuni dei quali erano già stati programmati per coprire la precedente operazione del 14" (ossia quella concernente la richiesta di autorizzazione ad acquisire una partecipazione pari al 14,9%). Proprio per questo, siccome "all'epoca la LO aveva acquisito una parte modesta, circa il 10%, ed era coperta dal patrimonio all'epoca disponibile", CA d'TA, nel rilasciare la nuova autorizzazione, aveva invitato PL "ad effettuare interventi di crescita patrimoniale del patrimonio della CA AR VE in maniera graduale, in relazione alle operazioni di patrimonializzazione che gradualmente la AR andava effettuando, doveva effettuare".
Per tale motivo, se già l'autorizzazione a salire al 29,9% era accompagnata da forti cautele, ancor più prudente avrebbe dovuto essere il giudizio quando una banca sottoposta all'ispezione di NS, raggiunta da un atto di accertamento in ordine al concerto occulto attuato in funzione dell'assemblea appena tenutasi, destinataria di un'ispezione da parte di CA d'TA, domandava una nuova autorizzazione, davvero straordinaria in relazione all'impegno economico che l'aumento di partecipazione prospettava. La maldestra copertura di IO sta, come bene avevano compreso DI e TE, proprio nel far apparire la propria decisione frutto del ponderato lavoro proprio e degli storici consulenti di CA d'TA, prof Merusi e prof Ferro Luzzi, quando era subito chiaro, senza nemmeno ricorrere a tali pareri, che non si trattava affatto di valutare la ricorrenza dei requisiti di onorabilità, ma di esaminare attentamente e approfonditamente le condizioni patrimoniali che PL in concreto presentava rispetto all'ingente progetto assunto.Ma l'autorizzazione non poteva più attendere, secondo IO. Dopo essersi da sè infilato in un tunnel dal quale non sapeva più come uscire, la paura che PL potesse reagire pesantemente al mancato provvedimento favorevole (il terzo, in pochissimi mesi) faceva sì che IO giudicasse sufficienti le generiche affermazioni del consulente, che sì limitava a raccomandare dì accertare gli aspetti patrimoniali in un modo così superficiale che lo stesso anziano consulente, nella deposizione resa all'udienza del 27 maggio 2009 (riportata anche nella memoria di IO, a pagina 416) si è quasi schermito della limitatezza ed estemporaneità del suo responso: "io dettai // per fi una sorta di verbale, insomma, che è una perifrasi, può constatarlo, da pagina 106 appunto del mio commentario, una perifrasi di questa soluzione: quello che conta è la caratteristica oggettiva della banca, se è in grado di gestirne, con sana e prudente gestione, un 'altra: le qualita' soggettive sono secondarie o irrilevanti o non decisive". In sostanza, il consulente riprendeva un suo precedente scritto, e tal quale lo presentava, senza il minimo accenno alla concreta situazione di PL, sottolineando soltanto la necessità di esaminare i "criteri dì capacità imprenditoriale e soggettiva di coloro che volevano prendere una partecipazione di maggioranza superiore a certe soglie, in una banca partecipata". Ma certo non occorreva un parere esterno, per considerare l'assoluta necessità di un accertamento che, viceversa, avrebbe dovuto essere minuzioso e mirato prima di giungere all'autorizzazione, E mentre i testi DI e TE, preoccupati anche per l'inutilità di un parere del genere rispetto all'istruttoria da svolgere, prendevano le distanze da qualunque successivo provvedimento, IO, insistendo definitivamente in quel privilegio che ormai da molti mesi concedeva a IO, non si limitava a sottoscriverlo, ma lo comunicava immediatamente all'amico, in un orario davvero inusitato per i rapporti ufficiali, provocando - come si rileva dalla conversazione intercettata e trascritta in atti - la sua esplosiva reazione di gioia.A differenza di quanto era avvenuto la sera del 29 aprile 2005, alle ore 00,26 del 12 luglio 2005 non occorre neppure più che IO si scomodi per avere da IO le notizie che spera buone;
è lo stesso VE a decidere di chiamarlo. "Ho appena messo la firma, eh";
e IO: "Ah... NO, io sono commosso, con la pelle d'oca e ti rin... Ti ringrazio, lo ti ringra... NO, io, guarda, ti darei un bacio in questo momento sulla fronte, non posso farlo. TI do un ab... So quanto hai sofferto. Credimi, ho sofferto anch'io insieme".
1.6.5. Si è ritenuto di riportare i passi più significativi delle motivazioni di entrambe le decisioni di merito per dimostrare incontestabilmente come da esse emerga un solido impianto motivazionaie, per nulla scalfito dai motivi di ricorso, poiché - a differenza di quanto insistentemente assunto dalla difesa - i Giudici del merito:
a) Hanno - dopo aver diffusamente ricostruito, sotto qualsiasi profilo, anche temporale e fattuale, la vicenda della cd. scalata della CA AR VE da parte del IO e dei suoi compiici - analiticamente analizzato tutte indistintamente le operazioni di aggiotaggio informativo e manipolativo poste in essere dai vari soggetti e fatte confluire nella medesima operazione globale per il raggiungimento dell'illecito scopo comune, evidenziando, per le prime, la falsità delle notizie, per le seconde, il carattere fraudolente, e per entrambe, la loro idoneità a costituire concreto pericolo di alterazione del mercato, e tutto ciò con dovizia di particolari e con riferimento a precisi dati di fatto;
b) Hanno esaminato: bj le consulenze tecniche di parte - (la C.T. del prof. AL è stata, come si è già evidenziato, ripetutamente richiamata e valutata dalla Corte territoriale) - b2 le memorie difensive - (quella del IO, è stata, come anche si è già evidenziato, anch'essa più volte richiamata e valutata dalla Corte di merito) - b3 le dichiarazioni rese spontaneamente e in sede di esame dibattimentale dall'imputato IO;
e) Hanno esaminato le dichiarazioni del IO, ritenute dettagliate e costanti, (in quanto reiterate, in termini sostanzialmente analoghi, in sede di incidente probatorio e in sede dibattimentale), riscontrandole con altre emergenze processuali e, precisamente, con le altrettanto dettagliate dichiarazioni di NI, con quelle di LI ES e di AV IL, con puntuale richiamo ad altri elementi fattuali, pacificamente accertati, quali i ripetuti incontri, anche informali (a casa dello stesso VE), tra il IO ed il IO e ai loro frequenti contatti telefonici, anche in orari insoliti nel contesto di normali rapporti istituzionali (ma dalla Corte di merito ritenuti come usuali negli scambi di notizie importanti ed urgenti tra i due) come quello - ammesso dallo stesso VE - avvenuto tra le h. 23 - 24 del 29/4/2005 con il quale il IO comunicava al VE che NU - il quale, in quella occasione, parlava per telefono personalmente con il IO - avrebbe votato a favore secondo le istruzioni dello stesso IO e dei partisti. Ne consegue che del tutto infondata si appalesa la doglianza della difesa circa la inattendibilità del IO e Passenza di riscontro in ordine alle sue dichiarazioni.
d) Hanno ritenuto, alla stregua di tale materiale probatorio - corredato dalle ingenti acquisizioni documentali, ivi comprese quelle, particolarmente significative, costituite dalle relazioni della NS - come il comportamento dell'imputato IO NT integrasse gli estremi soggettivi e oggetti vi del reato a lui contestato in concorso con altri;
hanno dimostrato, con argomentazioni quanto mai convincenti, e strettamente aderenti alle risultanze probatorie (che, come si è visto, non si esauriscono assolutamente nelle sole dichiarazioni del IO), non essere rispondente al vero che egli era stato ingannato e indotto in errore dal IO emergendo, invece, chiaramente il ruolo - incontestabilmente di parte - di ispiratore e di sostenitore dell'illecito progetto, svolto dal IO che seguiva personalmente, da vicino, l'operazione; veniva costantemente informato degli sviluppi della operazione stessa;
incontrava, ripetutamente - in alcuni casi anche in modo anomalo ed informale, -il suo intimo amico IO;
prendeva, durante tali incontri, visione dei cd. foglietti gialli contenenti i finanziamenti accordati ai clienti per l'acquisto delle azioni (v. dichiarazioni IO, NI, AV); incitava il IO a proseguire nell'artificioso rastrellamento delle azioni con l'insistente invito a superare il giro di boa e, cioè, "ottenere il controllo dì azioni in misura corrispondente al 51% del capitale di AV" (IO), che costituiva "la condizione indispensabile per contrastare l'attacco diBN" (NI);
aveva con lui frequenti contatti telefonici tra cui quello prima ricordato, particolarmente significativo, avvenuto nella tarda serata del 29 aprile 2005 e, cioè, il giorno precedente l'assemblea dei soci dell'VE con il quale gli venivano comunicate le strategie concordate tra IO e suoi accoliti per impadronirsi della maggioranza e del controllo della CA;
e) hanno, inoltre, evidenziato come l'atteggiamento del IO era, da un lato apertamente di favore e di sostegno al progetto del IO e, dall'altro, ostativo ad una salita autonoma di BN, la cui OPA andava contrastata e doveva andare in "buca", "in modo tale che l'OPA dell'BN non avesse successo" (NI);
f) hanno tenuto, infine, in debito conto, il comportamento del IO nel periodo successivo al 30 aprile, allorquando, in data 12 luglio 2012, aveva concesso, contro il parere dei funzionali della CA d'TA e nonostante l'intervento dell'Autorità Giudiziaria e della NS (ignorati dal IO), l'autorizzazione al IO comunicandogli immediatamente, addirittura nelle ore notturne, la notizia, così come, in precedenza, aveva immediatamente telefonato al suo sodale per informarlo che era stata disposta una ispezione sulla CA di LO, ispezione che aveva, peraltro, dovuto, suo malgrado, disporre stante l'intervento dell'A.G. e di quello della Vigilanza.
A tale ultimo proposito, va rilevato che è corretta l'affermazione della difesa del IO quando segnala che "avendo individuato la sentenza impugnata la data di commissione del reato al più tardi nel 30 aprile 2005, tutte le condotte successive a quella data non sono direttamente riferibili ad eventuali fatti di reato, ma rappresentano, tutt a 7 più, elementi da cui trarre indicazioni per ricostruire, indirettamente a posteriori, l'atteggiamento soggettivo che avrebbe caratterizzato l'agire del dr. IO in relazione alle condotte precedenti al 30/4/2005 " (pag. 60 rie). Ma è, proprio, quanto avvenuto nel caso di specie ove la Corte distrettuale ha limitato al 30/04/2005 la consumazione della condotta criminosa ed ha valutato gli episodi successivi (riassuntivamente indicati al punto f) quali elementi di ulteriore conferma e riscontro - soprattutto ai fini dell'elemento soggettivo del reato - del già realizzato ed accertato delitto.
Non vi è alcun dubbio, infatti, che solo un pubblico ufficiale connivente e complice del soggetto privato - nella specie, da un lato il prestigioso VE della CA d'TA ai vertici della istituzione che esercita il potere di controllo e vigilanza sulle Banche e sull'intero sistema bancario, e, dall'altro lato, un privato banchiere - può immediatamente comunicare al privato, sottoposto a tale controllo, di aver disposto una ispezione nei confronti della di lui CA, e non vi è dubbio che solo un P.U. - connivente e complice del soggetto privato nel progetto criminoso della scalata alla CA VE e che deve decidere sul rilascio di un'autorizzazione concernente sempre la CA in questione - può comunicare al privato banchiere, che l'ha richiesta, l'esito positivo della decisione un attimo dopo aver firmato il provvedimento all'incredibile ora 0.26 della notte, intrattenendo con lo stesso una conversazione telefonica dal contenuto altrettanto incredibile, 1.6.6 Ritiene, conclusivamente, questa Corte di legittimità che, nella grave vicenda in questione, vi sia stata una impropria, torbida commistione tra pubblico e privato, tra controllore e controllato in virtù della quale il VE della CA d'TA IO NT, in violazione dei doveri di imparzialità e riservatezza - nella contesa tra la CA AM (che deteneva un consistente pacchetto azionario della CA VE) e il più modesto istituto bancario (che possedeva una minima quota di azioni dell'VE), gestito da un giovane ambizioso banchiere, ex dipendente della CA di LO, poi assurto in breve tempo ai vertici della CA stessa, e che aveva intessuto stretti rapporti di amicizia con il VE e la sua famiglia - ha, assumendo egli stesso la figura del regista occulto, consentito ad esso IO e ad un gruppo di compiici (NS, ET, NI, NU ed altri) - adusi, per una buona parte, a scorrerie e a illecite manovre speculative sui mercati finanziari e borsistici - di porre in essere una serie continua di operazioni di aggiotaggio informativo e manipolativo, di operazioni, cioè, false e fraudolenti costituenti reato, consentendo, così, allo spregiudicato banchiere e ai suoi sodali di impadronirsi della CA VE a discapito della CA AM dal IO fortemente osteggiata e ostacolata. Così operando l'imputato, non solo ha pienamente concorso, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, nel delitto a lui ascritto di manipolazione del mercato, ma ha anche cagionato gravissima lesione alla credibilità e al prestigio della CA d'TA, gloriosa istituzione che era stata, fino a quel momento, sempre, nel tempo, connotata da requisiti di autonomia, indipendenza, riservatezza e autorevolezza.
Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso - richiamati dal IV e V dei motivi nuovi - sono, pertanto, infondati.
1.7 Infondato è anche l'ultimo motivo del ricorso con il quale si censura la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza e non di prevalenza. La Corte di merito ha benevolmente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con riferimento all'età dell'imputato e al suo comportamento processuale ma, nell'esercizio del suo legittimo potere discrezionale, ha ritenuto di limitare la concessione al solo giudizio di equivalenza richiamando correttamente "la gravita dei fatti", indiscutibilmente esistente attesa la estrema gravita della vicenda nella quale è rimasto coinvolto colui che era posto al vertice della istituzione di vigilanza e controllo sul corretto funzionamento del sistema bancario.
La pena inflitta dalla Corte di Appello (anni due e mesi sei di reclusione) va confermata poiché accertata la condotta permanente del reato di aggiotaggio fino al 30/04/2005 copre interamente le condotte - e la relativa pena - ritenute in continuazione (interna) fino a quella data dal Giudice di II grado.
Il ricorso di IO NT deve, pertanto, essere rigettato.
2. RICORSO FI PI
II ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
2.1 II primo motivo di ricorso con il quale si reitera l'eccezione di incompetenza territoriale è stato già esaminato e disatteso nel corso della trattazione delle questioni procedurali cui si rinvia.
2.2. Il quarto motivo di ricorso - che si articola in due parti, la prima (punti 1-5, 8, 9, 10) con la quale si deduce l'idoneità delle operazioni contestate a provocare una sensibile alterazione del prezzo, (anche con richiesta di assoluzione ex art. 530II e. c.p.p. per la sussistenza di ragionevole dubbio in ordine alla sostenibilità della concretizzazione del pericolo di sensibile alterazione), la seconda parte (punti 6-7, 9) con la quale si deduce l'applicabilità, in via subordinata, del disposto di cui all'art. 187 ter com. 3 TUF - è stato già ampiamente trattato nell'esaminare il V motivo del ricorso IO ove le censure in questione sono state disattese anche con specifico riferimento, proprio, alle analoghe doglianze contenute nel ricorso IO. Si rinvia, pertanto, alle argomentazioni esposte in quella sede.
Rimangono da esaminare il II e il III motivo di ricorso.
2.3 Con il secondo motivo la difesa del IO deduce la omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativa alla mancata assunzione di perizia tecnica di decisiva rilevanza per l'accertamento della sensibile alterazione del prezzo. Il motivo è infondato.
Come si è già ampiamente evidenziato nell'esame del V motivo di ricorso IO, il Tribunale prima, e la Corte di merito dopo, hanno fondato le proprie valutazioni su elementi, (in particolare, gli accertamenti minuziosi, analitici della NS), che prescindono dalla necessità di un accertamento tecnico;
la ricostruzione della sensibile alterazione del prezzo di mercato concretamente avvenuto dello strumento finanziario è stata ritenuta e determinata dai Giudici del merito - con le argomentazioni, ancorate a precisi e incontestabili dati fattuali, prima diffusamente esposte e alle quali espressamente si rinvia - in senso positivo facendo riferimento alla potenzialità distorsi va che sull'elemento prezzo avevano in concreto inciso le manovre indiscutibilmente fraudolente poste sistematicamente in essere dai compiici finalizzate ad eludere l'OPA e far ottenere, alla lista PL, la maggioranza in VE, e su tale circostanza, che attiene ad una valutazione dei fatti, di stretta competenza del giudice, nulla di decisivo può aggiungere il parere di un tecnico. Nè può intervenire una diversa valutazione dei fatti da parte della Corte Suprema perché la motivazione, sul punto, non manifesta - come si è già ampiamente evidenziato - vizi di illogicità, contraddittorietà o carenza. Il motivo è, pertanto, infondato.
2.4 II terzo motivo di ricorso prospetta due rilievi:
2.4.1 con il primo si deduce che la diversa qualificazione dei fatti ascritti sub b), ai sensi dell'art.2637 c.c. in vigore all'epoca dei fatti, invece che il contestato art. 185 TUF, entrato in vigore nella legislazione nazionale solo a far data dal 12.5.2005, e, quindi, successivamente alla consumazione del reato, fissata in sentenza al 30 aprile 2005 - in assenza di una preventiva formale contestazione, avrebbe determinato la violazione deH'art.521 cod.proc.pen;
2.4.2 il secondo rilievo riguarda l'applicazione dell'art. 9 co 6 della legge n.62 del 2005, che, prevedendo una depenalizzazione,
avrebbe richiesto la specifica contestazione della norma applicabile essendo stati i fatti illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n.62 del 2005. ( II predetto articolo prevede che "....Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2 del codice penale. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto, dispone la trasmissione degli atti alla CO. Da tale momento decorre il termine di centottanta giorni per la notifica dell'atto di contestazione delle violazioni").
2.431 rilievi non sono fondati.
2.43.1 Quanto al primo, si osserva che come hanno, correttamente, motivato i Giudici del merito (pagg. 11-12 Sent. I grado, pag. 18 sent. imp.), la modifica legislativa non ha innovato la struttura del fatto illecito e le modalità commissive del reato introdotte con l'art.9 della legge n.62 del 2005, dal nuovo art. 185 D. Ivo 58/1998 che prevede "Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifì zi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro ventimila a Euro cinque milioni", a fronte della disposizione previgente dell'art. 2637 c.c. che stabiliva : "Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifì ci concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."
Orbene, dal raffronto delle due fattispecie, è evidente come - ad eccezione di un aggravamento sanzionatorio apportato dalla legge comunitaria - sia rimasto immutato il nucleo di disvalore dell'aggiotaggio informativo e manipolativo, si sia verificata una successione nel tempo tra norma incriminatrice di identico contenuto e si è, quindi, configurata una continuità normativa tra le due norme in esame e non una abrogazione sostanziale. Hanno fatto, così, i Giudici del merito corretta applicazione del principio affermato da questa Corte regolatrice - e che qui si ribadisce - secondo il quale "in tema di abuso di informazioni privilegiate, tra la fattispecie attualmente prevista dall'art. 184 del D. Igs n 58 del 1998, come sostituito dalla legge n 62 del 2005, e quella precedente di cui all'art. 180 del citato D.
Igs. N 58, sussiste continuità normativa, atteso che il nucleo di disvalore del fatto, e, cioè, l'abuso di informazioni privilegiate, è rimasto immutato" (Cass. Sez. V, n 26943/2006, RIV 234375). Pertanto, nessuna necessità di nuova contestazione si imponeva, essendo la difesa stata posta in grado di difendersi su tutti gli aspetti del fatto contestato, anche quelli relativi alla normativa applicabile.
2.43.2 Quanto al secondo rilievo, va precisato che, attesa la sovrapponibilità delle due disposizioni e l'assenza di modifiche sostanziali, si rende applicabile l'art.2 co 4 cod.pen. (Sentenza n. 48005 del 2008 Rv. 242958). La legge n. 62/05 ha determinato una mera successione di leggi penali nel tempo e così tra le due norme, continuerà ad essere applicata, in ambito di manipolazione di mercato su strumenti finanziari quotati, la legge più favorevole al reo ex art. 2, co.3 c.p. a tutte le condotte di aggiotaggio compiute prima dell'entrata in vigore della nuova fattispecie, e, cioè, il 12 maggio 2005. La sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 25887 del 2003 rv. 224607 ha già chiarito che "in tema di successione di leggi penali, perché sia applicabile la regola del terzo comma dell'art. 2 cod. pen., occorre che il fatto costituente reato secondo la legge precedente sia tuttora punibile secondo la nuova legge, mentre non sono più punibili i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori del perimetro della nuova fattispecie. Tale situazione va verificata in base al criterio di coincidenza strutturale tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo, senza che sia necessario, di regola, fare ricorso ai criteri valutativi del bene tutelato o delle modalità di offesa. L'art. 2 cod. pen. infatti, pone, nei commi che lo costituiscono, una sequenza di regole tra loro collegate in modo che sì chiariscono a vicenda: perché operi la regola del terzo comma deve essere esclusa l'applicabilità del primo e del secondo comma. Ne consegue che un fatto è punibile se, astrattamente considerato e sulla base dei criteri enunciati, rientra nell'ambito normativo di disposizioni che si sono succedute nel tempo e, quando ciò accade e nei limiti in cui accade, non opera l'effetto abolitivo della disposizione successiva ".
Poiché, come si è detto, la fattispecie dell'aggiotaggio manipolativo non è stata abrogata ma puntualmente confermata dall'art. 185 TUF, ne consegue che la depenalizzazione prevista dall'art. 9 comma 6 della legge n 62 del 2005 non riguarda la fattispecie penale di cui all'art. 185 TUF. Il ricorso di IO IE deve, pertanto, essere rigettato.
3. RICORSO CO OV E HE NO
3.1 La prima parte del I motivo di ricorso (1, 1.1) che deduce l'indeterminatezza della contestazione e il secondo motivo con il quale si insiste sulla eccezione di incompetenza territoriale sono stati già valutati nell'esaminare le eccezioni in rito e disattesi con le argomentazioni ivi esposte che vengono qui espressamente richiamate.
3.2 La seconda parte del primo motivo (1.2, 1.3, 1.4), e il III, IV, V e VI motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente.
3.2.1 Si duole, innanzitutto, la difesa che la Corte di Appello avrebbe dovuto assolvere gli imputati da tutte le condotte di aggiotaggio avvenute in tempi diversi dal 20 - 30 aprile 2005 e non avrebbe potuto ritenere le contestate aggravanti di cui all'ait. 112 n 1 e 2 c.p. (seconda parte del 1 motivo). La doglianza è reiterata nel IV motivo di ricorso in cui si insiste "nella indeterminatezza del capo di imputazione, nella omessa motivazione in merito alla devoluta insussistenza di qualsiasi accordo sul finire del 2004 e sino al 20/04/2005" e "nella contraddizione logica che risiede nella motivazione dell 'asserito accordo intervenuto il 20/04/2005 che si e' tradotta in un eclatante travisamento della prova " (pagg. 16 - 20 rie).
Premesso che la maggior parte delle argomentazioni difensive si sostanziano in una inammissibile ricostruzione della vicenda in punto di fatto ed in una non consentita prospettazione alternativa del giudizio correttamente formulato dai Giudici di merito, rileva questa Corte che le censure sono infondate sulla base delle medesime considerazioni esposte nell'esaminare il V motivo di ricorso del IO ove si è qualificato il delitto di aggiotaggio come reato eventualmente (e in concreto) permanente commesso senza soluzione di continuità fino al 30/04/2005 in un contesto unitario predefinito nel quale ciascun imputato ha fornito il proprio apporto. Si richiamano qui le diffuse argomentazioni in precedenza esposte significando che, sulla base di esse, e sulla accertata unitarietà inscindibile della determinazione criminosa da parte di tutti i numerosi imputati, discende, da un lato, che non è ipotizzatole l'assoluzione di una parte di un tutto inscindibile e, dall'altro lato, la insussistenza delle aggravanti in questione.
3.2.2. Le argomentazioni suddette rendono del tutto infondate le censure contenute nel III motivo di ricorso con il quale si deduce il travisamento della prova nelle parti in cui la Corte di Appello ha affermato che la soglia del 30% di cui all'art. 106 com. 1 TUF era stata superata dalle acquisizioni successive al 18/4/2005 (e, quindi, con l'acquisto delle azioni da parte di NI del 20/4/2005), laddove dalla delibera NS del 10/5/2005 risultava già superata tale soglia fin dal 18/4/2005 (pagg. 10-11 rie).
Si assume ancora che "ilpatto (parasodale), quale previsto dall'art. 122 TUF-che da vita all'acquisto di concerto previsto dall'art. 109 TUF ed è un contratto - non è la stessa cosa del concorso di persone: questo era l'errore di diritto più significativo commesso dalla Corte, errore che poggiava su di una errata interpretazì one dell'art. 122 TUF".
Si assume, infine, che l'acquisto di azioni e "un comportamento di fatto non solo lecito in sè, ma del tutto neutro, è attribuibile a scelte imprenditoriali del tutto individuali e autonome", e che "l'acquisto di concerto - che ai sensi dell'art. 109 TUF vigente all'epoca dei fatti determina la solidarietà negli obblighi di cui agli arti. 106 e 108 TUF-si configura nei confronti degli aderenti ad un patto, anche nullo, ex art. 122 TUF, ma non si configura nei casi di comportamento di fatto paralleli o convergenti" (pagg. 12-16 rie).
3.2.2.1 Osserva, in proposito, questa Corte che, come acclarato dalla NS nei successivi atti di accertamento, pattisti occulti non erano soltanto i soggetti individuati nella delibera del 10/5/2005, ma anche i responsabili di
NI e, cioè, NS e ET, come, appunto, accertato a posteriori, sicché è del tutto evidente che, oltre la violazione dell'OPA, le condotte manipolati ve, consistenti in patti parasociali occulti e in acquisti di concerto, artificiosamente effettuati, (come meglio si dirà in seguito), integrano nel loro insieme lo scellerato progetto di market abuse ordito da B.P.L. " ed hanno influito, ampiamente, in maniera sensibile, sulle aspettative di un mercato che, viceversa, continuava a ricevere (ingannevoli) comunicati tranquillizzanti sulla posizione crescente, ma inferiore al 30%, che essa sola continuava a mantenere in AV.
In sostanza, NI, in data 22/4/2005, compra da soggetti precedentemente finanziati n 3.800.000 titoli a fronte di un ordine di 4.800.000 azioni e con quelle vota, nell'assemblea del 30/4, a favore della lista PL.
Sul punto la Corte di merito (pag. 35) ha dapprima richiamato la sentenza di I grado: "Gli acquisti del 22 aprile 2005, pari a 4.800.000 azioni del valore di Euro 27,26 cadauna (prezzo superiore a quello fissato sia dall'OPA di BNAntro che dall'OPA di PL, per un esborso complessivo di circa 131.000.000 di Euro), effettuati da NI attraverso l'intermediario Euromobiliare SIM, concernevano per la metà titoli provenienti da tre soggetti (ZI, GN e NI) rientranti tra i clienti finanziati da PL per gii acquisti finalizzati al "rastrellamento delle azioni" ed erano stati effettuati con il meccanismo manipolativo degli pseudo cross orders, attraverso operazioni frazionate e dunque, come ha spiegato il teste Portì oli, in grado di eludere i controlli NS
.....Si era trattato di 181 proposte di negoziazione che hanno dato luogo a 1.103
contratti (con un massimo di 40.000 titoli per contratto), distribuiti su un arco temporale di quasi quattro ore (tra le ore 11,32 e le ore 15,15), e dunque con una frammentazione dì acquisto funzionale ad un più efficace effetto dissimulatorio ". Quindi, la Corte territoriale ha precisato: "In definitiva, il rifiuto opposto all'OPA olandese, la storica alleanza di XJnì pol con PL
(testimoniata anche dai lontani fatti che la sentenza di primo grado ha ripercorso, ed ai quali si rimanda), la certezza che NS aveva che nell'incontro all'aeroporto proprio di BA V si sarebbe parlato (anche sotto il profilo di un regolamento di conti con i bresciani, ai quali si guardava comunque con diffidenza nel timore che, attraverso Hopa, essi acquisissero un potere eccessivo nel nuovo patto di controllo che andava a prospettarsi), la contemporaneità tra le dismissioni dei lodigiani ZI, GN e NI e le acquisizioni dì NI e la risoluzione di effettuare gli acquisti con modalità tali da ricorrere totalmente al meccanismo manipolativo degli pseudo cross orders, attraverso operazioni Jrazionate finalizzate ad eludere i controlli di NS, mostrano come, nel tempo, NS e ET avessero persino posposto le loro legittime aspirazioni imprenditoriali alle illecite modalità operative che l'adesione al patto comportava. INendo, così, con il rendersi pienamente responsabili del reato loro contestato " (pag. 188).
È del tutto evidente, quindi, che si è in presenza di un comportamento, non difforme dagli altri pattisti occulti di cui al primo accertamento NS, di concertato sostegno alla scalata occulta mediante fraudolente rastrellamento e parcheggio di azioni VE.
3.2.2.2 Del resto, quanto mai precise e puntuali sono anche le argomentazioni del Giudice di 1 grado che ha, peraltro, disatteso con considerazioni del tutto logiche e convincenti, le deduzioni difensive.
Ha assunto il Tribunale: "Avendo IO appreso della vendita delle azioni VE da parte di IO DO - (amministratore delegato di Mediolanum ed esponente del patto "DE RE" che aveva partecipazioni in VE e che si era dichiarato, inizialmente favorevole alla e. d. soluzione italiana per VE ma che in seguito aveva venduto le proprie partecipazioni in VE a prezzi di mercato alla PL) - la banca lodigiana aveva più che mai la necessità di reperire, prima della assemblea del 30.04.05, altri alleati disposti a votare per la lista che avrebbe presentato, alleati individuati in NS e ET, conoscenti di vecchia data che ben avrebbero potuto divenire, con la società da loro rappresentata, i "partner assicurativi" in NE (pag. 58).
Tale operazione di acquisto va contestualizzata nell'ambito dei pregressi rapporti intercorrenti tra NS, ET e IO, rapporti intrattenuti in maniera continuativa, quantomeno dall'anno 2000, "all'evidenza dì natura economico-speculativa non sempre improntata a legalità " (pag. 67). In sostanza, secondo la logica e convincente ricostruzione del Tribunale, ancorata a precisi dati fattuali, correttamente interpretati, "L'accertata fuoriuscita di IO DO dal progetto di scalata BA V ha imposto a IO dì fare necessitato ricorso al supporto dei e. d. amici "storici ", già messi al corrente del progetto sin dal dicembre del 2004, richiedendo loro di accrescere ulteriormente la partecipazione in VE per contribuire a formare un 'alleanza solida che avrebbe consentito di disporre della maggioranza gia' in seno all'assemblea ordinaria di prima convocazione. Le risultanze istruttorie, tutte pienamente confermative dell'assunto accusatorio, consentono di superare le argomentazioni difensive volte a evidenziare la "infondatezza" della tesi accusatoria. Quanto agli acquisti del 22 aprile 2005 (pari a 4,8 milioni di azioni ), avvenuti sul MTA
8 Tale circostanza è stata ribadita dalla Corte di merito che - dopo aver premesso che era stato NU a presentare NS e ET al IO - ha precisato che gli stessi "si conoscevano da molto tempo e sin dal 2000 avevano intrattenuti rapporti affaristici di natura economica e speculativa non sempre improntati a legalità e oggetto anche di provvedimenti giudiziall' (pag. 36 sent. imp.). Ha richiamato il Giudice di 2 grado la sentenza di applicazione della pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 600,00 di multa emessa dal G.I.P. di Milano il 23 maggio 2008 nei confronti di NS e ET per i reati di riciclaggio, appropriazione indebita e truffa commessi tra il 2001 e il dicembre 2005; ha richiamato la Corte territoriale anche la sentenza di applicazione della pena di anni tre e mesi tre di reclusione del 23 maggio 2008 nei confronti del IO per i reati di associazione per delinquere, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, violazione delle norme del TUB, per varie appropriazioni indebite e per truffa, commessi tra il 1997 e il dicembre 2005. La Corte di merito ha ancora evidenziato l'intensità dei rapporti suddetti tant'è che, ancora nel 2005, il IO mostrava tutta la propria vicinanza a NS e ET, definiti dallo stesso come "gli amici dì NI", mentre in un'altra occasione si rivolgeva al NS nei seguenti termini: IU GI io ti sento sangue del tuo sangue" (telefonata intercettata n 57).mediante abbinamenti "predefiniti", operazioni, come già scritto,
che hanno comportato l'acquisto di 2,4 milioni di azioni cedute da clienti finanziati precedentemente da PL (ZI, GN e NI), la consulenza tecnica redatta nell'interesse dì NI evidenzia che detti acquisti sono avvenuti tramite 181 proposte di negoziazione (fino ad un massimo di n. 200.000 azioni per proposta), dando così luogo a n.
1.103 contratti (che prevedevano un massimo n. 40.000 titoli per contratto): essi sono stati distribuiti su un arco temporale di quasi 4 ore ( tra le ore 11.32 e le ore 15.15). Le modalità esecutive sopra indicate - secondo il consulente della difesa - tenuto conto dell'interesse strategico di NI, non sembrano, pertanto, presentare le caratteristiche di "improper marche arder" citati da NS (cfr. consulenza Deloitte a pag. 18). La replica a tali considerazioni discende dalla deposizione di TI:
proprio la frammentazione delle operazioni di acquisto è stata funzionale ad un più efficace effetto dissimulatorio, cosi rivelando la "fraudolenza" dell'attività di "trading" (pag. 68). In conclusione, "ciò che ha destato dapprima l'attenzione" della CO e, in seguito, quella della Procura della Repubblica sono state le concrete modalità di acquisto delle azioni del 22 aprile 2005 e il periodo temporale in cui ciò è avvenuto;
quanto a quest'ultimo profilo non può non osservarsi che la data del 22.04.05 precede di poco l'assemblea del 30 aprile 2005, fissata per la nomina dei nuovi componenti degli organi sociali di VE;
inoltre il 22.04.05 rappresenta anche il "limite temporale rispetto alla possibilità di depositare azioni per la partecipazione alla assemblea del 30.04.05. Il 22 aprile 2005, quindi, venivano acquistatì da NI tì toli per un ammontare pari a 4,8 milioni di azioni ad un prezzo di curo 27.26 per azione;
di essi 2,4 milioni, secondo quanto riferito dal teste TI all'udienza dell'8.04.09, venivano acquistati dai signori ZI, GN e NI (rientranti come già sopra illustrato tra i clienti finanziati dalla PL per gli acquisti finalizzati al "'rastrellamento delle azioni") mediante abbinamenti predefinitì di proposte di negoziazione sul MTA (trattasi dei cd. pseudo cross order o improper matched orders). Le negoziazioni in esame sono avvenute con ordini di acquisto e di vendita che, per i tempi e per le modalità di immissione, erano destinati a combinarsi tra loro. Come già accaduto per il cliente SI, (cliente della PL appartenente al gruppo dei ed "bresciani" vicini a MI NU), in relazione al quale TI ha riferito di un vero e proprio "travaso" di azioni nell'aprile del 2005, anche nel caso degli acquisti NI il sistema utilizzato è stato il medesimo: vi sono infatti vendite sul MTA in cui l'abbinamento tra le due proposte dì negoziazione (vendita e acquisto) è sostanzialmente simultaneo, con valori dì acquisto e di vendita determinati in modo tale da assicurare il trasferimento dei titoli dal cedente al cessionario, reciprocamente noti. Operazioni che, essendo "frazionate" (cioè molteplici ma per piccoli pezzi o di pì ccolo taglio) sono in grado di eludere i controlli della NS e sono simulate in quanto apparentemente avvenute senza alcuna preordinazione" (pag. 53). Ha precisato ancora il Tribunale che "NI, quindi, e per essa i suoi rappresentanti NS e ET erano già stati messi al corrente da IO dell'iniziativa di PL su VE sin dal mese dì dicembre del 2004 ed essi avevano considerato il loro appoggio perfettamente compatibile con la realizzazione del "progetto industriale banca/ assicurazione"; tale appoggio veniva loro richiesto, in maniera decisiva, da IO proprio il 20 aprile 2005 all'aeroporto di Bologna " (pag. 57).
Tale incontro è stato confermato dal NI, il quale - ribadendo quanto già esposto dal IO nella richiesta rivolta ad NI di salire nella partecipazione in VE - ha precisato che in quella occasione IO riferì a NS e ET che "// VE avrebbe visto di buon occhio la salita di NI in VE, e che il progetto che la AR IA, AR di LO aveva in animo di realizzare, era un progetto che il VE vedeva di buon occhio".
3.2.2.3. Conclusivamente, le risultanze processuali - correttamente valutate dai Giudici di merito (dichiarazioni IO, NI, TI, unitamente ai seguenti dati fattuali: pregressi rapporti tra il IO e l'inseparabile duo NS e ET, spesso connotati da profili di illiceità; l'incontro di Bologna, il massiccio acquisto di titoli AV avvenuto immediatamente dopo quell'incontro e a ridosso dell'assemblea, il carattere fraudolente dell'attività di trading, l'aver tenuto celata la loro partecipazione al patto occulto poi manifestatosi, con rilevante contributo causale, durante l'assemblea ordinaria di VE del 30/4/2005, indetta per il rinnovo delle cariche sociali;
il votare, favorevolmente, come "preconcordato", per la lista B.P.L. all'assemblea dei soci del 30/04/2005 - dimostrano incontestabilmente che i due imputati aderirono, consapevolmente e fattivamente, al progetto illecito ideato dal IO di scalata occulta - con la complicità del sodale NU, (sostenitore principale della scalata VE, indicato da esso IO quale coordinatore sul versante bresciano, come lo LI lo era per il versante lodigiano), e del VE IO, (che appoggiava, incoraggiava, sosteneva, con i suoi poteri e la sua autorevolezza, tutta la illegittima operazione, frapponendo anche ostacoli alla BN AM) - finalizzato al raggiungimento dell'unitario scopo, comune a tutti i partecipanti, di impadronirsi della banca VE.
3.2.3. Per completezza di esposizione, va ancora osservato che da quanto sopra evidenziato risulta che il Tribunale ha dato pienamente conto delle deduzioni difensive - oggi reiterate in questa sede di legittimità - con inammissibili argomentazioni che tendono ad una diversa lettura delle risultanze processuali, con particolare riguardo alle finalità degli acquisti, all'incontro in aeroporto, all'evento nuovo del 21 aprile, alle modalità degli acquisti del
22/4, alla tabella di partecipazione redatta dal NI (IV motivo di ricorso: pagg. 20 - 24). Sulle vere ed effettive finalità dell'incontro del 20/4/2005, del successivo "frenetico" ed "improvviso" acquisto delle azioni e sulla modalità fraudolenta delle operazioni di acquisto, si è già detto.
Anche sull'evento del 21/4/2005 (pubblicazione delle liste dei candidati del c.d.a. in quota ad BN AMRO) e sulla mancata indicazione nella "tabella NI" degli acquisti di volta in volta effettuati, il Giudice di 1 grado ha fornito adeguate e convincenti spiegazioni del tutto immuni da vizi logici: 'quanto alla motivazione ufficiale del sostegno di NI alla PL (l'aver appreso solo in data 21 aprile 2005 della presentazione nella lista BN AM, predisposta per l'imminente assemblea VE del rappresentante di LO AT) essa pare poco credibile in quanto innanzitutto erano noti da tempo gli accordi tra BN AM e LO AT e, inoltre, l'inserimento del doti. UC nella lista di BN non era certo circostanza nuova, imprevedibile e idonea a modificare le strategie industriali dato che egli era gia' presente, quale rappresentante di LO AT nel patto di sindacato preesistente. Altra argomentazione difensiva volta ad escludere la sussistenza di un patto parasociale occulto coinvolgente NI è la circostanza che nel famoso "prospetto" rinvenuto dagli inquirenti all'interno di un cassetto riferibile a NI (affi P.M. 78 856), prospetto contenente il quadro del possesso dei titoli VE e degli acquisti effettuati dal 10 marzo 2005 al 28 aprile 2005 (con i relativi totali e percentuali) tra i soggetti ivi menzionati (NA, CO, PP ...) non compariva NI. Questo, a giudizio della difesa, costituirebbe la prova della estraneità di NI al patto. In realtà anche tale considerazione non va a minare il solido impianto accusatorio. NI, interrogato all'ud. del 15.05.10, sa tale "prospetto" ha spiegato la ragione del mancato inserimento di NI nell'elenco, precisando che la tabella era stata compilata successivamente al 10/5/2005, data del primo accertamento NS sul concerto che non comprendeva NI" (pagg. 69 - 70).
3.2.4. Le argomentazioni finora esposte rendono infondato anche il V motivo di ricorso che deduce la erronea applicazione dell'art. 2637 c.c. con riferimento alla nozione "altri artifici " e si deduce che
"la circostanza della esistenza di un patto a monte dell'acquisto, non inficia l'acquisto e non ne determina l'illiceità" e che tale "acquisto di titoli azionari compiuto da un soggetto che sia vincolato ad un (patto occulto) con altri è un contratto valido ed effettivo, pacificamente voluto dall'acquirente" (pag. 25). Quanto alla natura fraudolenta delle operazioni, si è già ampiamente detto, qui rimarcandosi, ancora una volta, che la linea seguita da NI, costituisce solo un tassello di un più articolato e complesso progetto unitario, condiviso da tutti i partecipanti, nel quale deve essere, perciò, inquadrata la valutazione della idoneità della condotta a configurare, come già si è dimostrato, un'operazione "price sensitive", argomentazione questa che, unitamente a quelle esposte nell'esaminare il V motivo del ricorso IO, rendono del tutto infondate le seguenti deduzioni difensive, e precisamente:
3.2.4.1. a) La pretesa di ritenere lecita l'operazione, non senza dimenticare il principio enunciato da questa Corte di legittimità, (Cass. N 2O63/'O8, RIV. 242356), e richiamato nell'esaminare il V motivo del ricorso IO, in virtù del quale "in tema di manipolazione del mercato, un mezzo in sè non illecito può integrare la nozione di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari qualora sia obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare in normale gioco della domanda e dell'offerta" (ed è quanto avvenuto nel caso di specie, come si è ripetutamente messo in evidenza e per come correttamente argomentato dai Giudici del merito con le considerazioni sopra esposte).32.4.2. b) Le altre censure contenute sempre nel V motivo di ricorso
- ove si assume che "nell'impostazione adottata dalla Corte, il fatto che integra la responsabilità penale è costituito dalla elusione dell'OPA mediante l'occultamento del patto. Ma allora, il fatto illecito diventa l'elusione dell'OPA e non l'acquisto di strumenti finanziari. E il fatto di elusione dell'OPA trova la propria sanzione in appositi illeciti amministrativi che costituiscono norme sicuramente spedati ex art. 9 legge 689/1981 rispetto all'aggiotaggio. G si riferisce in particolare ali art. 192 TUF che prevede appunto specifiche sanzioni amministrative nei confronti di chi viola l'obbligo di promuovere un'OPA. In questa sede, allora, si lamenta l'inosservanza e la non applicazione di tale disposizione sanzì onatoria amministrativa, in luogo della sanzione penale " (pag. 27 rie).
Le censure, in sostanza, "si imperniano su una doglianza di palese contraddittorietà della motivazione. Da un lato, la Corte afferma (pag. 187) che la responsabilità degli imputati si fonda sulla elusione dell'OPA, avendo tenuto nascosto il patto parasociale che se disvelato avrebbe determinato il superamento della soglia del 30%;
nel contempo la Corte (pagg. 168, 184, 186, 188 e passim) incentra la responsabilità di NS e ET nell'incontro del 20 aprile e negli acquisti del 22 aprile, date nelle quali la soglia del 30% era aia stata oltrepassata, così come accertato da CO con l'atto di accertamento del 10 maaaio 2005" (pag. 27 cit).
Premesso che la doglianza è sostanzialmente analoga a quelle contenute nel III motivo e già ritenuta infondata, si osserva che, come già si è detto, non è rispondente al vero che la Corte di merito ha attribuito all'elusione dell'OPA obbligatoria valore di unica operazione di manipolazione del mercato avendo ravvisato il reato in questione, oltre
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che nella violazione dell'OPA, anche e soprattutto nelle mendaci informazionio, negli acquisti di concerto caratterizzati da fraudolente artificiosità, ai patti parasociali occulti, il tutto in un contesto unitario di market abuse finalizzato a consentire alla concertata lista PL l'esercizio di un'influenza dominante sulla banca VE.
3.2.4.3 e) Le deduzioni contenute nel sesto motivo del ricorso circa l'erronea applicazione dell'art. 2637 c.c. con riferimento alla "nozione di idoneità concreta" e "sensibile alterazione" sulla quale, peraltro, questa Corte si è diffusamente soffermata anche nell'esaminare il V motivo del ricorso IO, ove si è dichiarato infondata l'analoga censura contenuta, appunto, nel ricorso NS- ET.
3.2.5. La consapevole e concreta adesione al progetto illecito unitario concernente la "Scalata occulta alla banca NE, nei termini come sopra, in concreto, accertati, rende del tutto infondato il settimo motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del dolo.
3.2.6. L'ottavo e il nono motivo di ricorso con i quali si deduce assoluta mancanza di motivazione in ordine ai capi e) e d) dell'imputazione sono manifestamente infondati, anzi del tutto pretestuosi, poiché ne' nei motivi di appello del 23/11/2011 ne' in quelli nuovi del 14/2/2012 di entrambi gli imputati, ne' in quello del 23/11/2011 del solo ET i reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza erano stati fatto oggetto di impugnazione, essendo i motivi su indicati diretti esclusivamente a contestare la sussistenza nelle condotte degli imputati degli estremi del delitto di aggiotaggio di cui al capo b) della rubrica, e a dolersi del trattamento sanzionatorio e ad eccepire, sempre in riferimento a tale ultimo reato, la violazione dell'art. 522 in relazione all'art. 521 c.p.p. (ricorso del solo
ET).
In ogni caso, in ordine alla sussistenza dei reati di cui ai capi e) e d) della rubrica,
si rinvia alle diffuse argomentazioni che saranno esplicitate nell'esaminare la posizione dello NI in ordine alla contestazione di tali delitti.
3.2.7. L'eccezione di violazione dell'art. 522 in relazione all'art.521 c.p.p. viene reiterata nel 10 motivo di ricorso ed è del tutto infondata. La frase, posta a chiusura, della contestazione del reato sub B "anche in contropartita della promessa, da parte del IO, dell'elargizione di denaro in loro favore" (sulla quale si assume che la Corte non si era pronunziata), è del tutto irrilevante ai fini della integrazione del reato di aggiotaggio sia perché costituisce una aggiunta alla condotta già contestata ed integrante in pieno il delitto in questione - e su cui diffusamente, come si è visto, si sono soffermati i Giudici del merito - sia perché l'espressione in questione è stata, a lungo, valutata dal Giudice di 1 grado ma, sostanzialmente, al solo fine di inquadrarla nell'"ambito dei pregressi rapporti" fra i tre imputati, senza nulla togliere o modificare rispetto all'avvenuto accertamento dei fatti integranti il delitto in questione, così come contestato in tutta la seguente imputazione del capo b): "NS e ET, quali amministratori di NI SpA, aderivano al progetto "proposto da IO di scalata occulta alla VE concordando per "sostenerla, un incremento della partecipazione di NI SpA in BA, nel "comune e non dichiarato intento di esercitare, con gli altripattisti occulti, "un'influenza dominante sulla banca VE, manifestatasi, in sede di "assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali (30 aprile 2005) nel "votare - come preconcordato - per la lista PL anche in contropartita della "promessa, da parte di IO, dell'elargizione di denaro in loro favore". Nulla rileva, pertanto, ai fini della realizzazione del reato in questione l'aggiunta "anche in controproposta della promessa da parte del IO, della elargizione di denaro in loro favore".3.2.8, Infondato è anche PXI motivo di ricorso con il quale si deduce "Erronea applicazione dell'art. , 81 c.p. e delle circostanze aggravanti dell'art. 112 c.p.; contraddittorietà della motivazione emergente dal testo della sentenza ". Si osserva, in proposito, che la qualificazione del delitto di aggiotaggio non come reato continuato bensì come eventualmente (e in concreto) permanente costituito da un contesto unitario ove tutti gli imputati, (numerosissimi), hanno fornito il proprio apporto, toglie ogni valore alla censura difensiva, peraltro già rigettata, per la parte che concerne le circostanze aggravanti, nell'esaminare la seconda parte del primo motivo (cfr. 3.2.1).
3.2.9. Anche il dodicesimo ed ultimo motivo di ricorso, (erronea applicazione dell'art. 69 c.p.), è infondato. La Corte di Appello ha benevolmente concesso agli imputati le attenuanti generiche ed ha ritenuto di contenere il bilanciamento tra le circostanze nei limiti della sola equivalenza con una corretta motivazione che ha tenuto presente, da un lato, il tempo trascorso e la non più giovane età dei due imputati, e, dall'altro, "la gravita dei fatti". L'inciso "per interessi personali dì ciascuno", anche qui, non toglie ne' aggiunge nulla, giacché la gravita dei fatti è rappresentata dall'aver "alterato sensibilmente il mercato di titoli BA V" in una vicenda, va aggiunto, di eccezionale gravita quale è stata la "scalata occulta" alla grande banca VE. La pena finale inflitta - sensibilmente ridotta rispetto a quella irrogata in 1 grado -è da ritenersi più che equa.
Anche per i due imputati - come già ritenuto per il IO - la permanenza della condotta del reato di aggiotaggio fino al 30/4/2005 copre interamente le condotte - e la relativa pena - considerate dalla Corte di merito in continuazione (interna) fino a tale data (anni 1 e mesi 6 di reclusione), e ad essa si aggiunge quella dalla Corte applicata per gli altri due reati (capi e e d), ritenuti anch'essi in continuazione (esterna), così per un totale di anni 1 mesi 8 di reclusione ciascuno.
Il ricorso di NS VA e ET NO deve, pertanto, essere rigettato.
4. RICORSO NI IG
II ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
4.1 Con il primo motivo di ricorso la difesa di NI rileva che, alla stregua della valutazione della Corte che ha attribuito alla elusione dell'OPA obbligatoria valore di operazione di manipolazione del mercato, l'affermazione di responsabilità del ricorrente sarebbe basata su un errore di fatto relativo al momento in cui sarebbe intervenuta la partecipazione di NI al patto occulto degli altri partecipanti all'acquisizione del capitale di VE : tale partecipazione si verificò quando già era stata acquisito il 30% del capitale sociale a causa dell'acquisto effettuato da OL e, pertanto, l'intervento di NI non aveva concorso, in alcun modo, alla consumazione del reato.
4.1.1 Osserva questa Corte che il motivo è analogo a quello articolato dalla difesa di NS e ET e per le considerazioni già, in proposito, ampiamente esplicitate è privo di fondamento.
Premesso che, come già prima evidenziato, non risponde al vero che la Corte di merito ha attribuito alla elusione dell'OPA obbligatoria valore di unica operazione di manipolazione del mercato, si ribadisce che la natura del delitto in questione come reato eventualmente permanente e la dimostrata unitarietà inscindibile della determinazione criminosa che ha caratterizzato tutto il programma occulto e illecito di acquisizione sociale della AV, rendono, invero, infondata la tesi difensiva perché, in tale contesto unitario, ciascun imputato ha fornito il proprio apporto per il raggiungimento dell'obiettivo comune.
4.1.2 La posizione dello NI è stata ampiamente esaminata dal Tribunale (pagg. 72 e segg.) che ha fatto riferimento:
a) alla delibera NS n 16353 del 13/2/2008 con la quale si contestava a NI l'adesione a "patti parasociali" tenuti occulti in violazione dell'art. 122 TUF comminando sanzioni sia alla UO AR S.p.A. che al suo amministratore. In sostanza, il ruolo di NI era "del tutto assimilabile a quello degli altri soggetti individuati come pattisti nelle precedenti delibere" e che "nuovi elementi hanno indotto a una rivalutazione del ruolo svolto da alcuni soggetti già presi in considerazione nell'ambito dell'atto di accertamento del 10 maggio 2005 tra i quali la UO AR facendo ritenere la loro partecipazione al patto parasociale" (pag. 74);
b)d//e dichiarazioni rese dal IO nel corso dell'incidente probatorio;
il Tribunale in proposito così si esprime: "Le modalità di "coinvolgimento" di NI nei progetto di scalata promosso da PL e da IO sono state da quest'ultimo descritte nel corso dell'incidente probatorio del 29.05.06 che viene di seguito riportato nei suoi passaggi essenziali. IO, preliminarmente, ha spiegato che, venuto meno l'iniziale appoggio di IO DO al progetto di "scalata", egli aveva fatto al VE IO nomi di altri soggetti che avrebbero potuto aderire alla iniziativa quali "IC, CO e NI (cfr. trasc. pag. 8); ma ancora e più
specificatamente IO, in relazione al voto espresso nell'assemblea del 30.04.05 ha così dichiarato: "NI venne all'assemblea e votò a favore del nostro progetto. Lui aveva sempre manifestato l'adesione al nostro progetto, dal punto di vista industriale" (pag. 75). e) Alla circostanza riferita sempre dal IO il quale ha dichiarato di aver messo in contatto NI e NU.
In sostanza, NI è stato ricondotto fra i pattisti occulti perché viene finanziato da PL e, a sua volta, con parte delle somme ricevute, finanzia NU per l'acquisto di azioni VE. Infatti, dalle risultanze processuali, esattamente valutate dai Giudici del merito, è emerso che:
- in data 15 aprile 2005 PL delibera un affidamento a MU di NI e socio unico di UO AR di 150 milioni di Euro. - in data 19 aprile 2005, quando MU acquista da CO un ingente quantitativo di azioni VE, PL riarticola in tutta fretta il fido concesso il 15 aprile in due tronconi uno di 100 milioni e uno di 50 milioni di Euro.
- il giorno dopo, 20 aprile, MU utilizza i 100 milioni per acquistare da PP (NU) azioni Hopa. Il bonifico ha pari data. Con quei fondi PP (NU) acquista azioni VE. In sostanza, NI viene finanziato da PL per finanziare NU, vecchio alleato di IO. Questo è il suo apporto alla scalata occulta come conferma IO nei vari interrogatori. Tali fatti hanno condotto, quindi, ad ascrivere allo NI una condotta non dissimile da quella già accertata dalla NS in capo agli altri soggetti che avevano ottenuto finanziamenti da parte di PL per l'acquisto concertato di azioni VE. Inoltre, UO AR partecipa all'assemblea ordinaria di VE del 30 aprile 2005 fornendo un valido contributo sia al raggiungimento del quorum necessario per assumere validamente già in prima convocazione le deliberazioni sia al prevalere - attraverso il proprio voto favorevole - della lista di consiglieri presentata da PL. Come emerso dalle risultanze processuali, 9 anche la strategia assembleare seguita da NI, come dagli altri aderenti al patto occulto, aveva formato oggetto di preventivo accordo nel corso di una riunione che si era tenuta a casa di IO il 29 aprile 2005. Il teste TO (Consigliere di UO AR s.p.a.) ha spiegato che, dopo aver acquistato le azioni AV, lo stesso NI aveva dato indicazioni di voto al rappresentante di UO AR all'assemblea AV, Di Gioacchno (pag. 39 sent. imp.). tale circostanza era stata già evidenziata dal Tribunale che, dopo aver evidenziato che UO AR aveva appoggiato all'assemblea del 30 aprile 2005 la lista presentata dal PL, ha aggiunto, a tale proposito, che "// teste Bonato, interrogato dal P.M. sul punto, aveva riferito che le indicazioni di voto al rappresentante di UO AR in assemblea (tale Di GioaccMno), venivano date, autonomamente, da NI al difiiori di delì bere consiliari" (pag. 76 sent. I grado).In sostanza, NI LU, tramite UO AR S.p.A., ha aderito al patto parasociale occulto avente per oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie della CA VE e l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla CA stessa.
4.1.3 Del tutto corrette e aderenti alle risultanze probatorie sono, pertanto, le conclusioni conformi di entrambi i Giudici del merito:
"Deve ritenersi, quindi, che proprio tale intreccio di rapporti, di collegamenti e di finanziamenti che NI ha ricevuto dalla PL, per di più in concomitanza con le fasi cruciali della "scalata", dimostrino che il coinvolgimento del predetto nella acquisizione di azioni ANTOVENETA non è stato certamente casuale (o come sostenuto dal teste Bonato, scelta operata per diversificare gli investimenti);
tra l'altro è stato proprio CO (altro pattista occulto) che ha riferito a IO del pagamento del prezzo degli immobili con azioni VE e gli ha presentato NI il quale, sin da subito, ha manifestato la propria adesione al progetto in corso avendo come contropartita gli aiuti finanziari elargiti da PL alle società del suo gruppo sicché tale adesione non può definirsi neutra ma specificamente finalizzata a garantire il disegno della banca lodigiana" (pag. 79 sent. I grado).
"Ma la contestualità degli acquisti rispetto alle contemporanee operazioni gestite da IO e il fatto che cedente delle azioni AV fosse proprio quel LO CO che dalla prima ora aveva aderito al patto parasociale con IO rende del tutto evidente che anche quella di NI era un'operazione concertata. Tali e tanti erano gli interessi nel frattempo maturati tra NI e PL, a cominciare dai notevolissimi finanziamenti ottenuti per le operazioni immobiliari in corso nell'area di Milano AN LI, che NI, per continuare a tenersi buono quel banchiere che tanto stava crescendo nel mondo della finanza, aveva deciso di assecondarlo nelle sue scelte, offrendo il proprio voto nell'assemblea che doveva portare PL ai vertici di AV. Se poi si considera che nello stesso periodo NI ha acquistato proprio presso PP DI (e dunque presso un altro fedelissimo di IO, Emiiio NU) un gran numero di azioni Hopa, utilizzando per questo un finanziamento ottenuto proprio da PL e facendo sì che con le somme ricavate dalla vendita di azioni Hopa, PP finisse con l'acquistare ulteriori azioni AV con le quali ancora presentarsi all'assemblea del 30 aprile 2005, il concerto tra tutti questi soggetti è palese"..... "Lo scontato esito del voto dell'assemblea del 30
aprile 2005 è frutto di questa intensa cooperazione, nella quale l'enorme acquisto di azioni AV da parte di UO AR costituisce un'altra delle rumorose manovre poste in essere per incrementare, di fatto, il numero delle azioni degli aderenti al patto e per influire così sul valore del titolo, le cui continue movimentazioni lo rendono sempre più appetibile" (pagg. 188-189sent. imp.).
4.1.4 Conclusivamente, l'imputato NI LU ha aderito al progetto illecito, propostogli dal IO, di "scalata occulta" della CA VE partecipando all'acquisto concertato di azioni VE e, in particolare, di un significativo pacchetto dal gruppo CO nel comune e non dichiarato intento di esercitare un'influenza dominante sulla CA VE manifestatasi in sede di assemblea del 30 aprile 2005 per il rinnovo delle cariche sociali, così contribuendo, come preventivamente concordato, al raggiungimento del quorum in prima convocazione nel votare la lista di PL.
4.2 Con il secondo motivo di ricorso l'imputato deduce la totale mancanza di motivazione in ordine alla affermata responsabilità per i reati di cui ai capi e) e d) della rubrica.
4.2.1 II motivo è manifestamente infondato per i seguenti motivi:
a) Esso è assolutamente generico risolvendosi nella semplice deduzione: "nella parte motivazionale della sentenza non vi è replica alcuna ai motivi di appello, ne' menzione delle ragioni per le quali la sentenza del Tribunale viene confermata ";
b) La Corte di Appello ha riportato (pagg. 66 - 67) tutte le ampie argomentazioni espresse sul punto dal Tribunale e poi ha richiamato, più volte, nei motivi della decisione, la sentenza di I grado;
e) La Corte di merito si è ampiamente soffermata nei motivi della decisione -come si è già, più volte, ricordato - sulle condotte degli imputati (NI, NS, ET, IO) che, se per un verso, hanno integrato il reato di manipolazione del mercato, per altro verso, hanno ostacolato l'attività di vigilanza della NS e di CA d'TA.
4.2.1.1 Si premette che al prevenuto, (così come a NS, ET e al IO), sono stati contestati i reati di cui al capo e): "ostacolavano le funzioni di vigilanza della NS con le seguenti condotte"..... "omettevano di dichiarare alla NS, in violazione dell'art. 122 TUF e della disciplina concernente l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (art. 102 e ss. TUF l'avvenuta stipulazione di un patto parasociale avendo ad oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie della CA VE e l'esercizio anche congiunto di una influenza dominante sulla banca stessa"; e di cui al capo d): "consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza della CA d'TA omettendo in violazione delle disposizioni di cui alVart 20 com. 2 TUF, di comunicare resistenza di un patto parasociale dal quale derivava, in particolare, l'esercizio concertato del voto dell 'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali di VE (SO aprile 2005), con la nomina di tutti i rappresentanti della lista
PL".
L'obbligo di comunicare alla NS - entro cinque giorni - la stipulazione di patti parasociali e' finalizzato all'esercizio della funzione di "vigilanza sui mercati regolamentati ..... al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori ".
A sua volta, l'obbligo di comunicazione alla CA d'TA di "ogni accordo, in qualsiasi forma concluso che regola o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca", è chiaramente finalizzato all'esercizio della funzione di vigilanza della CA Centrale;
nella specie, la vigilanza su accordi implicanti un forte condizionamento della gestione e, perciò, rilevanti "ai fini della vigilanza sulla sana e prudente gestione della banca" cui l'accordo si riferisce.
4.2.1.2 Va, ancora, precisato che nelle imputazioni in esame, la violazione dell'obbligo di comunicazione viene in rilievo come condotta omissiva causale rispetto all'evento di ostacolo alle funzioni di vigilanza della NS e della CA d'TA. Il fatto descritto nei capi di imputazione ha la struttura del delitto commissivo mediante omissione (non, dunque, delitto omissivo puro), realizzato con una condotta omissiva (omessa comunicazione) consistente nella inosservanza dell'obbligo di comunicazione, sia alla NS che alla CA d'TA, rispettivamente prescritto dagli artt. 122 TUF e 20 TUB.
È agevole constatare, ancora, come le contestazioni sub e) e d) riguardino un profilo caratterizzante della "scalata ad NE:
l'aver tenuti occulti gli accordi che avevano sorretta la "scalata" e dato luogo a patti parasociali da cui era derivato l'esercizio concertato del voto finalizzato ad assumere il futuro governo di VE.
4.2.2 Ciò premesso, si osserva che la Corte d'Appello - come si è diffusamente evidenziato nelle pagine precedenti - ha reiteratamente messo in risalto l'accertata esistenza di patti parasociali occulti - tra i quali quello cui aveva partecipato lo NI - e la conseguente violazione dell'obbligo di comunicazione.
Basterà qui ricordare, a mero titolo esemplificativo, che, più volte, la Corte si è
soffermata sulla accertata "violazione degli obblighi derivanti dagli arti. 106, 109
e 122 TUF" (pag. 185), sulla "omessa comunicazione alla NS dei patti parasociali ..... obbligo previsto dall'art. 122 TUF" (pag. 19), di "ritenuto ostacolo all'esercizio delle funzioni dì vigilanza ex art. 2368 c.c. di cui al capo e) di imputazione" (pag. 225); ed, ancora: "quanto all'ostacolo delle funzioni di vigilanza di CA d'TA di cui al capo D) della rubrica, basti qui ricordare, per brevità di trattazione, che l'art. 20 TUB impone la comunicazione a CA d'TA di "ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui, comunque, possa derivare l'esercizio concertato del voto in una CA, anche cooperativa o in una società che la controlla"(pag. 226).
4.23 Per mera completezza di esposizione" si richiama, sul punto, la, anche qui, ampia motivazione del Giudice di 1 grado - integrativa di quella or ora riportata -puntualmente ancorata alle risultanze processuali e del tutto immune da vizi logico-giuridici (pagg. 143 e segg. sent. I grado):
"Le condotte sin qui esaminate costituiscono l'antecedente logico e giuridico su cui si fondano le ulteriori contestazioni mosse ad alcuni degli imputati nei capi e) e d), che complessivamente riguardano le violazioni attribuite loro sotto il profilo dell'ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza sanzionato dall'art. 2638 c.c, reato rispetto al quale il P.M ha però concretamente distinto le condotte, in relazione alle rispettive ricadute sull'attività affidata a NS a tutela del mercato e a CA d'TA a tutela della stabilità patrimoniale del sistema bancario, secondo la ripartizione codificata dalla normativa vigente,
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alla quale dovrà quindi farsi riferimento per accertarne la sussistenza e quindi le responsabilità soggettive. Il capo C)
In questo capo, in particolare, vengono in rilievo dispetto alla formulazione originaria che riguardava molti altri soggetti ora usciti dal processo, le violazioni addebitate a IO in veste di e amministratore delegato di PL, a NS e ET in veste di amministratori di Unì pol spa e a NI in veste di amministratore di UO AR spa, che costoro avrebbero commesso in concorso tra loro per ostacolare consapevolmente la funzione di vigilanza di NS .ponendo in essere le medesime condotte che hanno già formato oggetto di accertamento e valutazione per il capo che precede . In questa ulteriore prospettiva giova premettere un sintetico richiamo alle disposizioni che regolano la materia . menzionando quelle che sono contenute nel TUF e nei regolamenti da esso richiamati partendo dall'art. 74 TUF, ove si prevede espressamente che "la NS vigila sui mercati regolamentati alfine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori" e si indicano una serie di modalità attraverso le quali questo potere si può concretamente esercitare, fermo restando che tali precipue finalità sono ribadite più volte nell'intero corpo del TUF, sia nei confronti degli emittenti dall'art. 91 sì a in particolare nei confronti delle società quotate e dei soggetti che le controllano, cui è imposto dall'art. 114 di comunicare "al pubblico senza indugio le informazioni relative ai fatti che incidono nella loro sfera di attività e in quella delle società da loro controllate non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici. a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari". Va aggiunto che l'art 115 attribuisce a NS per rendere effettivo tale potere la facoltà di ricevere oltre quelle che sono obbligatorie anche altre informazioni e di sollecitare notizie e comunicazioni, nonché di disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali. Per le società di capitali quotate vi è inoltre tutta una specifica disciplina contenuta nel cap. Il, che riguarda gli assetti proprietari e in particolare impone alle società con titoli quotati non solo la segnalazione delle loro partecipazioni più rilevanti ma all'art. 122 prevede che esse debbano comunicare "/' patti in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto", nonché quelli che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto o pongono limiti al trasferimento delle azioni o abbiano per oggetto o per effetto l'esercizio congiunto di influenza dominante su tali società.
Su tali premesse si deve allora considerare che non vi può essere dubbio che le condotte accertate abbiano in concreto violato le disposizioni qui richiamate e come tali integrino la fattispecie di ostacolo alla vigilanza che viene contestata . Quanto ai quadro probatorio di riferimento si è già fatta ampia menzione al materiale prodotto in atti e in particolare ai tre accertamenti operati da NS rispettivamente con delibere n. 15029 del 10 maggio e n. 151 15 e 151 16 del 22 luglio 2005 che hanno inoppugnabilmente acclarato la prima il patto parasociale occulto in violazione dell'art. 122 TUF stipulato a far tempo dal 18 aprile 2005 tra PL, NU, PP, GP FI, i LL NA e CO;
la seconda il patto parasociale non dichiarato in violazione dell'art. 122 TUF stipulato tra PL e MA, società riconducibile a IC, a far tempo dal 10 marzo 2005 e la terza l'interposizione dei due fondi esteri Active Fund e Generatì on Fund, riconducì bili a GO, per l'acquisto concertato di azioni BA V, nonché all'inclusione, derivante da ulteriori accertamenti, di altri pattisti occulti: NI nelle persone di NS e ET, UO AR di NI, VI, CA IG, nei cui confronti sono state comminate solo sanzioni amministrative come previsto dalle norme di legge.
NS ha altresì iniziato il data 18 aprile un'ispezione il cui esito è stato acquisito agli atti e i fatti ivi riportati e le conclusioni assunte sono poi stati illustrati e confermati dai numerosi testi escussi (cfr. RE, Salini, Previdenti. Marchionni ) esponenti di NS che hanno direttamente partecipato alle attività di accertamento e di controllo e hanno potuto così ripercorrere ì singoli passaggi indicato in modo puntuale la normativa anche di natura regolamentare che l'autorità di vigilanza sul mercato ha applicato giungendo anche ad applicare una serie di sanzioni amministrative ai soggetti coinvolti e sospendendo poi l'autorizzazione all'Opa già concessa a BP-PL. Le prove dichiarative e la documentazione acquisita hanno consentito di ricostruire in modo preciso che era stato proprio l'andamento anomalo del titolo a partite dal novembre 2004 che aveva sollecitato l'attenzione degli uffici dell'Autority che sin dal 18 gennaio 2005 aveva chiesto ai sensi dell'art. 115 TUF agli azionisti rilevanti dì VE un aggiornamento delle loro partecipazioni e se esistessero accordi preliminari, pegni o opzioni che fossero idonei a influenzare ulteriori acquisti ricevendo una risposta negativa. Vi erano state poi le segnalazioni di BN AM e anche in seguito a ciò 18 febbraio 2005 NS aveva chiesto a PL di comunicare tutti gli acquisti fatti, sia in nome proprio che per conto terzi, e la risposta ricevuta l'11 febbraio aveva indicato 18 clienti committenti finali .tutti clienti e depositari di conti presso PL senza indicare se gli stessi fossero stati anche finanziati per acquistare quel rilevante quantitativo di azioni AV. Da lì era derivata l'ulteriore serie di accertamenti, richieste di informazioni, risposte reticenti di PL, richieste dì comunicati da parte di NS .allarmata da notizie di stampa che segnalavano dati contradditori con quelli comunicati ufficialmente, nel corso dei mese di marzo e aprile, dopo l'ulteriore dichiarazione di PL .che, malgrado avesse nel frattempo ottenuto l'autorizzazione da CA d'TA a salire al 14,9% del capitale di AV, continuava a sostenere che intendeva solo collocarsi come azionista stabile al di sotto della soglia rilevante per l'OPA. Ma la situazione confusa che emergeva aveva indotto NS a proseguire nella sua attività di controllo, anche perché si era infine scoperto che alcuni dei 18 clienti erano stati finanziati da PL stessa con modalità che suscitavano perplessità per i tempi e i modi in cui erano avvenute. In seguito all'ispezione disposta il 18 aprile e ad altri episodi connessi al vorticoso movimento di cessioni e scambi di azioni rilevati nel corso del mese di aprile, in cui sono stati coinvolti tra gli altri NI con UO AR e NI guidata da NS e ET, nonché all'andamento dell'assemblea del 30 aprile 2005 di VE, si era giunti così al primo accertamento di concerto del 10 maggio 2005, nel perdurare di atteggiamenti decettivi da parte di tutti i protagonisti . anche dopo la denuncia del patto avvenuta il I 7 maggio 2005 successivamente accertati nelle delibere NS del 22 luglio 2005. Tutte quelle condotte, già ritenute penalmente rilevanti come reati di aggiotaggio, costituiscono quindi altrettante dimostrazioni di acquisti concertati per acquisire non solo un'influenza dominante in vista dell'assemblea del 30 aprile di VE, ove dovevano essere designati i nuovi organi della banca di Padova, ma che erano altresì palesemente volti ad acquisire in modo occulto una posizione stabilmente dominante nella medesima banca, eludendo la normativa sull'Opa e violando sia l'art. 122 che Vari. 106 TIJF. Tale comportamento illecito, come si è visto, è stato reiterato anche dopo il primo accertamento condotto da NS, avendo denunciato i soggetti coinvolti il 17 maggio 2005 l'esistenza di un patto parasociale comunque ampiamente incompleto, rispetto alla reale portata degli effettivi collegamenti che erano stati invece stabiliti tra IO e i suoi sodali e poi svelati dalle successive indagini. Le condotte incriminate in concreto realizzate attraverso le fasi già illustrate nel capo B) del rastrellamento degli accordi con gli immobiliaristi, dei travasi concertati di azioni da determinati soggetti ad altri - per di più con modalità di cessione dei titoli negoziati sicuramente preconcordate e comunque non comunicate al mercato ~ operazioni che si sono accompagnate a comunicati stampa falsi e fuorviami e a risposte altresì decettì ve, date in seguito alle sollecitazioni di NS. Esse, accuratamente ricostruite anche nelle relazioni V/ dei consulenti tecnici del P.M. (cfr. dep. Resti e Sironi ) dimostrano che il tentativo di scalata condotto da PL e dai suoi concorrenti e alleati è stato frutto di un susseguirsi di violazioni compiute deliberatamente, allo scopo di superare gli ostacoli rappresentati dai controlli doverosi che l'autorità che vigila sul mercato stava compiendo e hanno costituito perciò in concreto ostacolo alla sua funzione istituzionale di controllo sul corretto comportamento degli operatori finanziari.
Dal punto vista soggettivo questi comportamenti sono sicuramente attribuibili innanzi tutto a IO nel suo ruolo apicale sia di PL sia rispetto al progetto intrapreso ma sono altresì addebitabili a tutti coloro che consapevolmente hanno offerto alla banca lodigiana un contributo causale efficiente per raggiungere un obiettivo condiviso e tra questi, in particolare, sia gli amministratori di NI spa NS e ET, sia NI amministratore di UO AR spa, i quali hanno effettuato strumentalmente gli acquisti - già oggetto di ampia disamina -delle azioni AV, confluite poi nella maggioranza che ha consentito a IO di riuscire vincitore nell'assemblea del 30 aprile 2005 e gli ha aperto così le porte verso l'ulteriore scalata e il lancio dell'OPA, contribuendo peraltro anche in questa successiva fase all'occultamento delle reali forze che affiancavano l'azione della banca lodigiana. Deve essere, quindi, affermata la responsabilità
di tutti gli imputati per il reato loro qui ascritto....." (pagg. 144 - 148).
capo D)
"Le condotte qui contestate concernono ì riflessi che. secondo la tesi dell'accusa le stesse operazioni decettive di sistematico mascheramento della realtà, sin qui considerate, avrebbero avuto sulla funzione di vigilanza esercitata da CA
d'TA.
In particolare, ai fini di una migliore comprensione dei temi che devono essere affrontati, va premesso che il capo D), che vede attualmente imputati IO,
NS ET e NI nei loro rispettivi ruoli di amministratori l'uno di PL, gli altri delle società NI e UO AR spa, attribuisce loro di aver consapevolmente ostacolato le funzioni di vigilanza omettendo .in violazione dell'art. 20 comma 2 TUB, di comunicare l'esistenza di un patto parasociale per l'esercizio concertato del voto nell'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali di VE del 30 aprile 2005, reso particolarmente evidente dalla concessione degli anomali i finanziamenti di cui avevano goduto i soggetti di cui si è riferito nella fase del "rastrellamento" e in occasione degli ulteriori acquisti concordati di azioni di AV compiuti da soggetti apparentemente estranei alla banca lodigiana ma in sostanza fruendo di finanziamenti concessi dallo stesso istituto di credito per aggirare i controlli, cui sarebbe stato soggetto in operazioni compiute in modo trasparente in proprio....." (pag. 148).
"Circa i poteri di vigilanza che la normativa vigente attribuisce a CA d'TA ci si richiama a quanto giù riferito nella sezione specì fica n. 12 sub B) rammentando che le norme che regolano tale funzione sono contenute nel TUB e nelle istruzioni di Vigilanza e che in particolare quelle che vengono in rilievo sono proprio gli arti. 19. 20 53, indicati nell'imputazione qui formulata, sottolineando che la funzione della banca centrale è destinata ad assicurare fondamentalmente "la sana e prudente gestione" dei soggetti vigilati, per garantire la stabilità del sistema bancario, che si reputa compromessa sia da condotte contrarie alla correttezza e trasparenza nei rapporti intrattenuti con CA d'TA e con gli altri operatori finanziari, sia dalla disponibilità di un patrimonio di vigilanza non adeguato agli impegni che ci si propone di assumere. Su tali premesse rispetto alle condotte descrì tte al capo D) all'esito dì quanto ampiamente illustrato nella precedente ricostruzione dei fatti qui richiamati e compiuta attraverso l'esame di tutto il materiale probatorio via vì a menzionato - tra il quale va ricordato specialmente il rapporto ispettivo redatto da CA d'TA - non sembra possano esservi dubbi in ordine alla sussistenza delle condotte descritte, essendo stata accertata l'esistenza di un patto parasociale
I occulto destinato all'esercizio concertato del voto nell'assemblea del 30 aprile 2005 di VE e la partecipazione a tale patto anche degli odierni imputati, in particolare di NS, ET e NI, nei cui confronti come si è detto è stato riscontrato che hanno concordato, nei rispettivi ruoli, con PL quelle operazioni finanziarie di scambievole utilità, che avrebbero avuto poi l'esito programmato e condiviso da tutti loro di poter decidere le sorti dell'assemblea della banca di cui si stava compiendo la scalata. Nessuno di coloro che aveva stipulato questi accordi ha adempiuto all'obbligo di comunicazione, imposto come si è visto dalle norme citate a carico di tutti i patiscenti, i quali, al contrario, pur essendo stati espressamente sollecitati sul punto da NS, hanno negato la sussistenza di qualsivoglia accordo destinato ad esercitare in diritto di voto che consentisse di avere influenza dominante nell'assemblea di VE del 30 aprile 2005. ( cfr. dep. RE). Tale condotta integra, quindi, non solo violazione dell'art. 122 TUF, ma anche di quella omologa dell'art. 20 TUB, ove al primo comma si prevede espressamente che CA d'TA stabilisce a fini informativi obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione i partecipazioni in banche e al comma secondo che "ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli informa di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla CA d'TA dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui I 'accordo si riferisce. Tutti gli imputati che hanno scientemente taciuto i loro complessi intrecci azionati celando le anomale operazioni finanziarie che li accompagnavano, poste in essere proprio nell'imminenza dell'assemblea del 30 aprile 2005 della banca target, risultano responsabili del reato loro contestato " (pagg. 149-150).
4.3. Del tutto infondato e' anche il III motivo di ricorso con cui si contesta il mancato accertamento dell'avvenuta alterazione del prezzo sia per la genericità del motivo stesso sia per le argomentazioni con le quali è stato rigettato il V motivo del ricorso IO e nelle quali è stata, appunto, richiamata anche l'analoga censura della difesa dello NI.
Il ricorso di NI LU deve, pertanto, essere rigettato. In ordine alla conferma della pena inflitta all'imputato dalla Corte di Appello (anni uno e mesi sei di reclusione) valgono le medesime considerazioni - qui da intendersi integralmente riportate - svolte in ordine alla pena per i prevenuti NS VA e ET NO.
/J 5. Ricorso UO AR s.p.a.
5.1. Con i primi due motivi di ricorso la ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge penale e la illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell'interesse dell'Ente - elemento essenziale per il configurarsi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 5 della legge n.231 del 2001 - per il non corretto ed improprio riferimento al gruppo NI piuttosto che allo specifico singolo Ente cui si trasferisce il portato dell'azione illecita del dominus.
5.1.1 Prima di scendere all'esame dei suddetti motivi di ricorso della società, utilizzata da NI per partecipare direttamente ai patti occulti che hanno consentito di acquisire la maggioranza del capitale sociale di VE ed il controllo gestionale della CA, è necessario premettere una più analitica esposizione - rispetto a quella già esplicitata nell'esaminare la posizione di NI - delle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria dibattimentale di primo grado e relativa degli accordi intercorsi tra NI, IO, NU e CO, (altro immobiliarista coinvolto nella scalata alla CA), come, peraltro, riportati nella sentenza del Tribunale, da pag. 73 e segg..
5.1.1.1 LU NI, amministratore di UO AR spa e azionista di riferimento delle stessa, ritenuto responsabile di aggiotaggio manipolativo, e di ostacolo alle funzioni di controllo e vigilanza di NS e CA d'TA, come si è visto, aveva aderito al "progetto", propostogli da IO, di "scalata occulta" della banca VE, anche realizzando l'acquisto concertato di n 3.921.568 azioni ordinarie VE dalla società IN EC S.p.A. del gruppo CO alla UO AR S.p.A., nel comune e non dichiarato intento di esercitare "un'influenza dominante sulla CA VE all'assemblea, per il rinnovo delle cariche sociali del 30 aprile 2005, contribuendo al raggiungimento del quorum in prima convocazione e votando, come preventivamente concordato, la lista di PL".
Le linee dell'accordo, secondo la ricostruzione dei giudici del merito, si sostanziano nella scrittura privata del 19.04.05, sottoscritta tra IN EC S.p.A. e UO AR S.p.A. (in persona di NI) con la quale si conveniva la cessione ai "blocchi", da parte della prima alla seconda, di n 1.960.784 azioni ordinarie della CA VE, al prezzo di nominali Euro 25.50 cadauna, per un totale pari ad Euro 49.999.992,00. Si trattava, in realtà di una "caparra confirmatoria", in origine in 50 milioni di Euro concernenti una cessione di quote della CHIARA VALLE s.r.l. (società controllata al 100% da UO AR a sua volta controllata da MU FI,entrambe società rappresentate da LU NI) e proprietaria di due immobili siti rispettivamente in via Manzoni 44 e via Montenapoleone 15 a Milano, che il Gruppo CO intendeva acquistare .Gli accordi iniziali, articolati e risalenti al novembre 2004, erano stati presi tra IS S.p.A. (altra società rappresentata da NI) e MUFI S.n.c. con il Gruppo CO. Essi, consacrati in una prima scrittura privata del 15.11.04, subivano nel corso del tempo varie modifiche,anche relativamente ai termini di esecuzione,sino alla formulazione della scrittura privata del 19.04.05 ove CO aveva proposto il pagamento del corrispettivo dell'operazione anche attraverso il trasferimento di azioni quotate di CA VE di cui egli aveva la disponibilità; in tale data a UO AR perveniva la seconda "tranches" di azioni VE (pari a n 1.960.78 4), acquistate ai blocchi e sempre per il prezzo di Euro 25.50 ad azione (prezzo superiore all'OPA di BN AM), tramite l'intermediario finanziario CA Intermobiliare, istituto gradito al gruppo CO e depositario del pacchetto azionario. CA Intermobiliare concedeva, nel contempo, a UO AR una linea di credito, pari ad Euro 50 milioni, garantita da pegno sulle azioni AV per un valore di 100 milioni.ù
/
IO ha dichiarato che, venuto meno l'iniziale appoggio di IO DO al progetto di "scalata", egli aveva fatto al VE IO nomi di altri soggetti che intendeva coinvolgere nell'iniziativa quali, IC, CO e NI e, in relazione al voto espresso nell1 assemblea del 30.04.05, ha sostenuto che NI aveva sempre manifestato l'adesione al progetto della scalata e di conseguenza aveva votato in assemblea. È stato anche accertato che le indicazioni di voto al rappresentante di UO AR in assemblea (tale Di GI) venivano date, autonomamente, da NI al di fuori di delibere consiliari. A comprova, quindi, del diretto e consapevole coinvolgimento di NI nella scalata, il Tribunale richiama i rapporti di carattere economico intercorsi tra le società facenti capo al predetto immobiliarista e PL nei seguenti termini;
"nei mesi di marzo ed aprile del 2005, vi furono accordi tra IO e NI finalizzati all'apertura di nuove linee di credito per le società del gruppo .In particolare, deve ricordarsi la delibera del 15.04.05 con cui PL concedeva un fido di 150 milioni di Euro a favore di MU FI di LU NI S.n.c. (società
lussemburghese,socio unico di UO AR ) ; in data 19.04.05 la PL deliberava,d'urgenza, una riarticolazione dell'affidamento suddividendolo in due linee di credito : 50 milioni di Euro, senza garanzie, quale " linea di cassa" e 100 milioni di Euro assistiti da pegno su azioni della IS . In data 20.04.05 la MU FI ha utilizzato 100 milioni di Euro per acquistare da PP DI (società riferibile ad MI NU e familiari che verrà poi ricompresa nell'atto di accertamento CO del 10.05.10) n" 23.333.333 azioni HO ( altra società riferibile a NU) per un controvalore pari ad Euro 54,6 milioni di Euro, costituite in pegno a favore della PL.In data 20.04.05 la PP DI acquistava ingenti quantitativi di azioni VE, il tutto in tempo utile per poter partecipare alla assemblea del 30 aprile, sostenendo la lista di PL in conformità
agL
accordi. L'acquisto di azioni HO (società non quotata in Borsa) vendute dalla PP alla MU FI aveva come unico scopo quello di consentire alla venditrice di avere liquidità per il successivo acquisto ( concordato) di altre azioni
VE, il tutto, ovviamente, in tempi utili per l'assemblea.....Nell'ambito dei rapporti intercorsi tra PL e le società del gruppo NI devono citarsi altre operazioni immobiliari, concepite nel medesimo arco temporale, che dimostrano gli stretti rapporti economici ed affaristici esistenti tra NI e PL e testimoniano una sorta di "reciprocità" negli scambi;
in sostanza aiuti consistenti di carattere finanziario concessi dalla banca all'imprenditore che si sono accompagnati al suo intervento favorevole nel progetto di " scalata" del banchiere IO. ... NI,in quel periodo ( primavera del 2005), era impegnato in rilevanti iniziative immobiliari concentrate per la gran parte nel progetto di riqualificazione dell'area urbana " AN LI " - sita nella zona sud di Milano - che avrebbe comportato un rilevantissimo impegno finanziario, parzialmente finanziabile con la preliminare vendita delle volumetrie. In tale ottica NI necessitava di linee di credito molto cospicue e IO è intervenuto in suo aiuto, fornendogli per il tramite di PL risorse finanziarie adeguate e contestualmente operando tramite PL RE Estate investimenti immobiliari in AN LI nell'ordine di 102 milioni di Euro..." (pag. 77)
5.1.1.2 Tanto premesso in fatto e passando all'esame dei primi due motivi di ricorso, questa Corte eli legittimità ritiene che essi non siano fondati. Puntuale ed aderente alle risultanze fattuali è la motivazione della Corte di Appello secondo cui "l'operazione immobiliare che ha portato UO AR ad acquisire le azioni AV quale corrispettivo delle vendite immobiliari effettuate a PA RO ha visto sin dall'inizio la compartecipazione di quattro società del gruppo NI, Risanamento s.p.a., OM IN s.n.c, Chiaravalle s.r.l. e UO AR appunto. In particolare, OM IN era controllante e socio unico di UO AR;
quest'ultima, a sua volta era controllante di Chiaravalle
s.r.l., oltre che partecipante in Risanamento. Tutt'altro che generico, ed anzi, da tutte le società assolutamente condiviso, era l'interesse di vendere gli immobili ottenendo in cambio l'ingente numero di azioni AV: non risulta in alcun modo che alcuna delle società del gruppo avesse obiettato all'altra la strategica conduzione dell'operazione, ne' che l'una abbia accusato l'altra di essersi appropriata di beni o assets che non fossero suoi. Tutte le società appartenevano al gruppo NI, sì che il sinergico apporto di tutte nel giungere alla vendita degli immobili al gruppo CO e nel ricevere le azioni AV evidenzia un interesse comune e specifico di ciascuna nel portare a termine la comune operazione. Da ciò consegue la responsabilità di UO AR, atteso che ai sensi dell'art. 5 II comma D. Ig. 231/01, di una mancata responsabilità potrà parlarsi solo quando le persone che hanno la rappresentanza dell'ente avessero agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi" (pag. 215 sent. imp.).
5.1.1.3 La correttezza di tale interpretazione discende anche dalla considerazione che l'interesse previsto dalla norma non ha carattere esclusivo e non è circoscritto allo specifico Ente - perché, altrimenti, non avrebbe senso il limite posto dall'aggettivo "esclusivo" del secondo comma ("l'ente non risponde se le persone indicate nel primo comma hanno agito nell'interesse proprio o di terzi") - ma solo al concreto atteggiarsi dell'illecito penale, secondo il prologo del primo comma ("l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"). Emerge con evidenza, dalla sintesi dei rapporti intercorsi tra immobiliaristi e tra questi e la PL, che gli interessi di preminente carattere economici, coinvolti nei plurimi accordi nati dal patto di voto, hanno riguardato le società di NI che, in filiera, erano collegate alla UO AR, titolare delle azioni AV, in un articolato piano di finanziamenti dalla CA alle società, (in particolare a OM IN, socio unico in UO AR), che avevano comunque come perno il cospicuo pacchetto di azioni, genesi inevitabile degli affidamenti e delle necessarie cointeressenze economiche e giuridiche tra le società del gruppo.
5.1.1.4 Corretto è, pertanto, anche il giudizio espresso dal Tribunale a pag. 185 che, sullo specifico punto in discussione, così ha motivato:
"indubbio è l'interesse o il vantaggio conseguiti dell'ente. A tale riguardo si richiamano le considerazioni sopra esposte circa la partecipazione di NI al patto occulto, partecipazione che non è stata certamente neutra ma volta ad ottenere proprio in contropartita una serie di "agevolazioni" per le società del gruppo,in particolare per MU FI di LU NI s.n.c, società controllante di UO AR. A tal riguardo va rilevato che l'interesse o il vantaggio cui fa riferimento la normativa in esame devono essere valutati alla stregua della complessa organizzazione che secondo dati di comune esperienza hanno oramai assunto i gruppi economico-finanziari Da ciò discende che la loro incidenza non può essere rapportata esclusivamente con riferimento ad una singola società appartenente ad un gruppo ma deve essere considerata anche con riguardo alla ricadute di utilità che in una struttura articolata si verificano anche nei confronti delle altre società collegate. Nel caso di specie è bensì vero che apparentemente beneficiario diretta è stata la MU IN snc ma in quanto soda unica dì UO AR PA, quest'ultima è da considerarsi effettiva destinatario dei benefici economico-finanziari derivati dalle erogazioni di crediti ricevuti da PL Una diversa lettura del dato normativo si tradurrebbe in una sostanziale elusione del principio, che potrebbe essere agevolmente aggirato specie in una struttura di gruppo, normalmente assunta dagli operatori economici più importanti.../' 5.2 Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione dell'art.6 Divo n.231 del 2001, essendo un dato di fatto invalicabile la circostanza che l'ente versava, al momento dei fatti, in un totale deficit organizzativo, con ciò denotando una cosciente e consapevole immedesimazione nelle scelte dell'apicale.
5.2.1 Corretta e immune da vizi logico-giuridici è la motivazione sul punto della Corte territoriale secondo cui "In questa situazione, pacifico essendo che la società non possedeva modelli di organizzazione, tale situazione è secondo l'art. 6 D. Lg. 231/01 fonte di responsabilità dell'ente, atteso che anche la più recente giurisprudenza ha affermato che la cd. "colpa di organizzazione" dell'ente consiste proprio nel "non avere predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato"; così Cass. pen. sei. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, mass. 247666. Nello stesso senso si pone Cass. pen. sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, la cui massima (n. 244256) recita che "in tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (pag. 215 sent. imp.).
5.3. Per la medesima ragione manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso per il quale si deduce l'illogicità della motivazione in punto di fraudolenza del comportamento dell'apicale. La mancata adozione di moduli organizzativi da parte dell'Ente, secondo il chiaro dettato dell'art.6 co 1 lett.c) esclude che si possa configurare C'elusione fraudolenta" che scrimina la responsabilità dell'Ente, perché il comportamento omissivo è inequivoco sintomo di aderenza alle scelte dell'apicale. Peraltro, logica e convincente è l'argomentazione della Corte di merito, insindacabile in questa sede di legittimità, secondo cui "Quanto poi all'ipotesi che NI avesse decettivamente tenuto celato alle proprie società il patto che contestualmente aveva stipulato con IO, va detto che tale e tanto era l'insieme dei finanziamenti che egli aveva ottenuto presso PL, che non solo NI non li aveva mai tenuti nascosti utilizzandoli per esempio per un interesse soltanto proprio, ma soprattutto -come ha riferito il teste Bonato, dopo l'acquisto delle azioni AV all'interno di UO AR era stato persino nominato uno specifico delegato. Di GI, di recarsi all'assemblea del 30 aprile 2005. Certo che è stato NI a dirgli di sostenere la lista presentata da PL, ma dopo tutti i consolidati rapporti tra UO AR (e le altre società del gruppo NI) e IO, rapporti dei quali la stessa UO AR era perfettamente a conoscenza proprio per via dei finanziamenti ottenuti, l'indicazione di NI non era affatto una condotta decettiva, fraudolenta o in qualche modo contrastante con l'interesse proprio della società (pagg. 215 - 216 sent. imp.).
Corretta e giuridicamente ineccepibile è anche la motivazione data sul punto dal Giudice di 1 grado il quale - dopo aver premesso che era pacifico il ruolo di "apicale" (amministratore oltre che azionista di riferimento) ricoperto da NI nella società - ha rilevato che - "quanto all'ulteriore argomentazione difensiva secondo la quale NI avrebbe tenuto celato l'accordo preso con FI agli organi della società - una simile considerazione non aveva pregio a fronte della mancata adozione di modello organizzativo da parte della società. Infatti, l'"elusione fraudolenta", per espressa previsione dell'art.
6.1 comma lettera e) D.Lgs. 231/01, può assurgere a causa di esclusione della responsabilità solo in presenza di modelli di organizzazione idonei, situazione nella quale UO AR non si trovava al momento della commissione dei reati, d invero al momento della commissione dei fatti-reato, UO AR non era dotata di un modello di organizzazione di gestione, modello invece adottato dal C.d.A. il 16. 10.2008 (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado deH'11.03.09). come comprovato dalla documentazione versata in atti" (pag. 185).
5.4 II V e ultimo motivo di ricorso con il quale si deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare le circostanze attenuanti dell'art.12 co. 1 D.Lgs. n.231/2001 è infondato poiché non risponde assolutamente al vero che "nella stessa motivazione della impugnata sentenza, gli illeciti risultano commessi, se non nell'esclusivo, comunque nel prevalente interesse di soggetti terzi: Risanamento e OM FI" (pag. 22 rie.) essendo vero proprio il contrario, come evidenziato nell'esaminare i primi due motivi di ricorso. Il ricorso di UO AR s.p.a. - disattesa, altresì, la inlnfluente memoria difensiva che si risolve, peraltro, in una mera elencazione di circostanze fattuali - deve, pertanto, essere rigettato.
6. RICORSO OL NC
6.1 Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce violazione dell'art. 606 co.
I lett.c) e d) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; per mancata assunzione di una prova decisiva;
per carenza di motivazione in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale.
II ricorrente, nello specifico, lamenta che la Corte territoriale - in relazione al reato di cui al capo J (riciclaggio) - sarebbe incorsa nell'errore di fatto di ritenere HI gestore della "Unione ID" e di avere respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, già rigettata in primo grado, facendo leva su tale errore. Era poi necessaria una perizia per accertare la provenienza del denaro. Inoltre, la Corte avrebbe immutato i fatti facendo riferimento, nel ricostruire la provenienza del denaro, ai rapporti di finanziamento intercorsi con OL
6.1.1 II motivo non è fondato.
Il fatto contestato a HI e AR, (giudicati separatamente), in concorso tra loro, si articola "nella gestione de/ mandati fiduciari aperti presso la Compagnia Nazionale ID di Milano e l'Unione ID di Milano -(riferibili alle società off shore CH Engeneering corp., Marina IN SA., EC INancial ES Inc., TO SE SA., UR BA SA., Borgo NO SA., HA & Eagle, da loro amministrate) - in modo da far confluire, sotto forma di finanziamento soci e di sottoscrizione/aumento di capitale, il denaro proveniente dalle appropriazioni indebite di cui al capo K), alle società "Patrimoniale degli orsi", "Borgo NO", "Borgo Centrale", "Marinai d'TA", riconducibili all'associazione e, in primis, a IO, e nelle quali le off shore sopra indicate figuravano come soci, così ostacolando l'identificazione della provenienza da delitto del denaro" (capo J).
/ i k i
La sentenza di prime cure, alla quale rinvia sul punto la Corte d'appello, per la parte che qui interessa, si è espressa (pagg. 178 - 182) con le seguenti adeguate argomentazioni: "Ulteriori accertamenti di indagine hanno altresì evidenziato che presso lo studio del professionista, sottoposto a perquisizione dalla P.G. in data 14.9.2005, erano domiciliate molteplici società immobiliari (che ivi detenevano anche la documentazione sociale) con capitale sociale intestato a fiduciarie e sistematicamente destinatane da provviste provenienti dall'estero da società offshore. Individuate le fiduciarie nella Compagnia ID Nazionale spa e nell'Unione ID spa è stata ivi acquisita la documentazione sociale con le forme già indicate" (pag. 178)....."// teste RT BE ha riferito delle società immobiliari venute alla luce a seguito della perquisizione del 14fi/2005 presso lo studio professionale di Albino Quartieri indicandole analiticamente in CH Engegeering, Yol Trading Limited, Arcene Immobili RL, Arcene Infra, Borgo Centrale, Borgo NO, Edilghiara, Frontemare, Giorni Sereni, Immobiliare Marinai d'TA, Liberty RL, Patrimoniale degli Orsi RL, Perca RL e PM. Come emerge dalla lettura delle schede acquisite all'udienza del 16.9.2009 con il consenso delle parti, le predette società immobiliari con sede in TA sono state sistematicamente beneficiane di ingenti provviste formalmente provenienti dall'estero da società offshore e trasferite sulle immobiliari italiane attraverso le fiduciarie sopra menzionate per un ammontare complessivo calcolato nella rilevante somma di 10.336.000 Euro. Dal dato documentale si evince che HI in tutte le operazioni considerate risulta aver rivestito sistematicamente e contemporaneamente sì a il ruolo di rappresentante delle ordinanti sia quello di rappresentante delle beneficiane;
egli risulta essere stato altresì il domiciliatario delle società straniere dalle quali forma/mente provenivano le somme trasferite. Queste coincidenze già di per sè inquietanti circa il ruolo rivestito da HI in pai epe situazione di conflitto di interesse hanno poi trovato, sia pure dopo una insistente sollecitazione da parte del p.m., una sostanziale conferma nelle parole del teste HE, il quale alla fine ha riconosciuto che dietro i mandati fiduciari in oggetto vi fosse, oltre a AR, esponente di PL Suisse, anche ES HI che, a suo dire, gli sarebbe stato presentato da alcuni banchieri svizzeri quale consulente finanziario.Del ruolo ricorrente di HI come elemento essenziale per attuare trasferimenti finanziari "anomali" nel gruppo di PL ha riferito altresì lo stesso NI, regional manager della banca lodigiana per la Toscana, in occasione della trattazione della cd. vicenda IZ, come di seguito illustrato al capo K) e documentato dagli allegati al faldone 29 delle produzioni del P.M. Le condotte come sopra descritte integrano all'evidenza la fattispecie contestata, ricorrendone le componenti strutturali oggettive e soggettive..."..... "Alla luce di quanto qui ricostruito è, inoltre, emerso che le modalità opache, artificiose e tese esclusivamente a mascherare la sostanza delle negoziazioni cui quelle somme sono state destinate, contribuiscono a delineare un quadro di fraudolento ostacolo sistematicamente posto alla tracciabilità del denaro così movimentato" ..... "La natura delle operazioni menzionate,
improntata a palesi profili di frode, connota le condotte poste in essere anche sotto il profilo soggettivo e consente al Tribunale di ritenerla espressione del dolo nella sua forma più intensa", (pagg. 180 -182).
Ad avviso di questa Corte si è in presenza di una conclusione oggettivamente ancorata a dati documentali incontrovertibili.
6.1.2 Ciò chiarito, irrilevante è, per le seguenti considerazioni, l'errore denunziato. Invero, la Corte di merito - richiamando la sentenza di prime cure nel punto in cui da atto "del sistematico transito di somme distratte alla PL dalle società estere alle immobiliari italiane, tramite le due società fiduciarie, e del tentacolare ruolo di HI, rappresentante delle società off shore,
A rappresentante delle immobiliari e domiciliatario delle società straniere da cui provenivano le somme trasferite"- ha ribadito la valutazione del primo giudice in ordine alla compresenza di HI in più società, operanti tra loro in conflitto di interessi ma, richiamando, a titolo di mero esempio, la prima operazione societaria delle immobiliari, ha erroneamente attribuito a HI il ruolo di gestore di una società invece che del mandato societario che, nello specifico momento, giustificava la sua presenza nell'operazione. È evidente che ciò non priva di valore il giudizio che la Corte ha dato sulla responsabilità del HI che rimane nell'essenza immutato essendo determinato dall'analisi documentale, oltre che dalle testimonianze raccolte in relazione ad una congerie di società, sicché il giudizio va ben oltre la gestione di Unione ID SpA, e non è alla stessa circoscritto.
6.1.3 In punto di competenza territoriale la censura è manifestamente infondata perché l'elemento che giustifica la valutazione della Corte non è il ruolo che HI ha avuto a Milano, ma la circostanza che ha partecipato in Milano, all'assemblea dell'immobiliare XX settembre-Borgo Centrale, come ha affermato la Corte rispondendo puntualmente all'eccezione: "A tale assunto, che porta la difesa ad eccepire l'incompetenza del Tribunale di Milano, è agevole replicare, tuttavia, che lo stesso verbale assembleare di cui si è appena detto evidenzia:
- che l'intero capitale sociale della società "Immobiliare 20 settembre" era posseduto da "Unione ID s.p.a." (la società fiduciaria gestita da HI) e "G.P. FI s.p.a." (quella società, ossia, che è risultata riferibile ad MI NU e che tanta parte avrebbe avuto in seguito nell'assemblea di AV del 30 aprile 2005, sostenendo espressamente la lista presentata da PL);
- che era presente lo stesso HI, espressamente indicato come amministratore e legale rappresentante di CH Engineering Corp...." (pag. 212 sent. imp.).
6.1.4 Manifestamente infondata è anche la doglianza relative alla necessità di esperire una perizia per accertare l'origine del denaro: nella sentenza di prime cure, in poi, viene compiutamente ricostruito il giro di denaro attraverso la puntuale ricostruzione delle operazioni che lo hanno generato in forma di plusvalenze per la più su negoziazione di titoli del portafoglio PL. (sul punto si richiama sia la analitica ricostruzione delle operazioni effettuata dal Tribunale alle pagg. 178 - 180, sia le argomentazioni, sempre del primo Giudice, prima ricordate al p. 5.1.1).
6.2 Con il secondo motivo l'imputato deduce violazione dell'art.606 lett. e) per mancanza di motivazione sulla prova sul reato associativo: i giudici di merito non avrebbero fornito prova della provenienza illecita del denaro,in assenza di una perizia sul punto, chiesta dalla difesa e non ammessa.
6.3 Con il terzo motivo l'imputato deduce violazione dell'art.606 lett e) per mancanza di motivazione sulla appropriazione indebita "IZ" posto che la difesa ha provato la diversa destinazione delle somme di denaro solo gestite da HI.
6.3.1 Osserva questa Corte di legittimità che i motivi di ricorso sub 2 e 3 sono generici perché si limitano a censurare la decisione dei giudici di merito senza indicare, puntualmente, le ragioni, in punto di fatto e di diritto, delle doglianze. In particolare, per quanto riguarda il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte affermando che "IZ aveva ceduto le quote e gli immobili a Cresen..." il ricorrente omette di precisare in che modo esso si è riflesso sulla decisione del giudice, così impedendo a questa Corte di valutare compiutamente la doglianza. Va, comunque, aggiunto che puntuale è stata la motivazione dei Giudici di merito in ordine al delitto di cui all'art. 416 c.p. e al reato di appropriazione indebita, peraltro dichiarato prescritto in appello, ed in ordine al quale le doglianze del ricorrente si risolvono in censure in punto di fatto o nella inammissibile ricostruzione "della parte finale della storia, come risulta dai documenti" (pag. 11 rie). Corrette e conformi alle risultanze processuali sono le considerazioni sia del Tribunale sia della Corte di merito:
6.3.1.1 Quanto alle prime, si è convincentemente affermato: "Le condotte qui riscontrate in capo a HI costituiscono al contempo dimostrazione del suo sistematico inserimento in una struttura associatila criminosa .posta in essere dai vertici di PL e concretamente alimentata dagli apporti arrecati da soggetti che, sebbene estranei al gruppo bancario, hanno fornito l'indispensabile e consapevole apporto necessario al suo mantenimento protrattosi nel tempo e sul quale si è innestata anche l'operazione di scalata alla banca VE, che si è avvalsa di strumenti e persone la cui utilizzazione si era già da tempo sperimentata e consolidata, rutti i coimputati hanno definito in altra sede le rispettive posizioni processuali rimanendo cosi all'esame di questo Collegio unicamente la posizione di HI. La ricostruzione dell'operazione di scalata AV e le modalità operative qui accertate e sottese alle residue contestazioni delineano invero uno scenario criminoso omogeneo, contrassegnato da condotte che appaiono riprodurre per ciascun sodale un vero e proprio modello seriale di comportamento, sintomatico di una organizzazione strategica di persone e mezzi funzionale alla realizzazione di un progetto criminoso da tutti condiviso nell'ottica del pressoché certo conseguimento di benefici patrimoniali. Anche sotto tale profilo il ruolo di HI è risultato essenziale nel tempo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, essendosi egli posto sistematicamente come anello di congiunzione tra l'attività criminosa perpetrata sul territorio italiano e la necessità di trasferire all'estero i risultati patrimoniali dell'illecita gestione, mascherandone la effettiva natura con i sofisticati strumenti giuridici e finanziari di cui si è ampiamente riferito" (pag. 182 sent. I grado).
6.3.1.2 A sua volta, la Corte territoriale - nel ritenere Tatto di appello francamente inconsistente" e nel "richiamare quanto già si è scritto nell'esaminare la sentenza di primo grado" - ha fatto proprie "anche alla stregua di quanto si è detto in ordine ai capi I) e J), le puntuali osservazioni svolte dal P.G. nella propria memoria: Risulta provato che gli illeciti profitti dei reati venivano investiti, almeno in parte, sui c/c accesi da società off-shore presso BDL Lugano, quali OI, JE, CH, ecc, riconducibili a AR ma finalizzati a soddisfare le specifiche necessità dei singoli associati (per l'acquisto, per esempio, di una villa a Cap Martin per IO)". Come riferito per esempio dal teste BE, HI era procuratore di tali società ed effettuava le operazioni finanziarie e le rimesse necessarie per ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa. Egli svolgeva tale attività non occasionalmente, ma quale contributo funzionale al mantenimento dell'associazione ed a rendere questa operativa" (pag. 214 sent. imp.).
Il ricorso del HI ES deve, pertanto, essere rigettato. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. IO IE, NS VA, ET NO e NI LU vanno, altresì, condannati alla rifusione in favore delle parti civili CA d'TA e NS delle spese dalle stesse sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 5.000,00 (oltre IVA, CPA e spese generali) per ciascuna delle suddette parti civili.J
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna IO IE, NS VA, ET NO e NI LU alla rifusione in favore della parte civile CA d'TA delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali, condanna i medesimi ricorrenti alla rifusione in favore della parte civile NS delle spese dalla stessa sostenute che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali. Così deciso in Roma alla Pubblica Udienza in data 28/11/2012.