Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di manipolazione del mercato, un mezzo in sé non illecito può integrare la nozione di "altri artifizi" idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari qualora sia obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare il normale gioco della domanda e dell'offerta, non essendo sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 4 febbraio 2019
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2008, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
20 63 /09 2063 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/10/2008
SENTENZA
N. 3582/
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI CONSIGLIERE
N. 030198/2007 2. Dott. MARASCA GENNARO "
3. Dott. PALLA STEFANO "I
4.Dott. DUBOLINO PIETRO "1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 25/10/1964 1) TO ANDREA
avverso SENTENZA del 12/04/2007
CORTE APPELLO di MILANO
н visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,
la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Luigi Ciampoli
che ha concluso per l'annullamento s.r. per prescrizione
Udito, per la parte civile, l'Avv. Emanuela Di Lazzaro Udit i difensor Avv. ti Massimo Krogh e Marco De Luca
-
- -3-
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 aprile 2007 la Corte di appello di Milano confermava la dichiarazione di colpevolezza di
RO ND in ordine al reato di cui agli artt. IIO
4.58
cp,181 d.lgs.24 febbraio 1998, come successivamente modi ficato, contestatogli per avere, quale responsabile del "
la unità organizzativa del WED (Warrant & Equity Deriva
tes) di UB (Unicredit Banca Mobiliare spa), in concorso con UG GI e PR NN IA(giudicati sepa ratamente), responsabili del tradingrispettivamente e del settore Sviluppo Prodotto del detto WED, posto in essere artifici concretamente idonei a provocare, nella seduta del Mercato Telematico Azionario del 31 gennaio
2000, una sensibile alterazione, al ribasso, del prezzo uf ficiale del titolo azionario Banca di Roma,il quale, do-
po aver toccato il prezzo massimo della giornata ad eu ro I,147,scendeva repentinamente a quota 1,090,nella specie, immettendo, dalle 16,50 alle 16,58, in modo mirato e calibrato rispetto all'andamento del titolo,quattro proposte di negoziazione in vendita (PDNV), per un totale di 2.122.500 titoli (pari al 10% dell'intero volume: di scambi del giorno) che inserite con prezzo limitato e a livelli decrescenti, determinavano il trend ribassista del titolo, con una variazione negativa pari all'1,8% in meno di otto minuti%3B fatto commesso al fine di consenti -4-
re, a vantaggio della UB, la c.d."rottura" del 'Knock-in',
relativo ad una opzione 'put-barrier',detenuta in portafo glio da UB, ed avente ad oggetto i titoli Banca di Roma,
ed il cui prezzo, a quella data, era determinante per il regolamento di un prestito obbligazionario 'reverse con vertible' Mediobanca(con scadenza:5.3.2001, 'strike price'
1,3236 e 'Knock-in' a 1,0922 euro), per il quale era sta
-
to stipulato un contestuale contratto di 'swap', tra la stessa UB e la banca emittente, in base al quale, in caso di rottura del 'Knock-in' (cioè di ribasso del titolo, sot tostante alla obbligazione, al di sotto di tale valore),
il rimborso agli obbligazionisti sarebbe avvenuto sotto la pari (vale a dire con consegna dei titoli ribassati
Banca di Roma).
Il giudizio era stato attivato da una denuncia della
Consob, inoltrata a seguito della acquisizione della regi strazione di alcune telefonate intercorse il 31 gennaio
2000 tra il nominato UG ed altri soggetti, tra cui il
RO e la PR,ed anche CQ US, respon sabile dei controlli interni di UB, nell'arco di tempo と
fra le ore 15,40 e le ore 16,45,immediatamente preceden
-
te l'effettuazione delle operazioni finanziarie sopra citate.
Ricorre ora per cassazione l'imputato, a mezzo dei di fensori, con due distinti motivi, preceduti da un'ampia premessa anticipatrice dei temi oggetto del sindacato -5-
di legittimità e riproduttiva del quadro di riferimento normativo e documentale (che assume travisato dai giudici di merito, pedissequamente appiattiti sul punto di vista della fraudolenza introdotto dall'ente denunciate) nonchè
dei profili di doglianza espressi con l'appello, che dice talvolta richiamati dalla corte territoriale ma sempre elusi nei nodi di fondo.
Con il primo motivo denuncia violazione di legge e man canza di motivazione ex art.606 cpp in relazione agli artt.
181 e 185 d.lgs.20 febbraio 1998, n.58 e 2637 cc.
Sul riflesso che sia stata effettuata una ricostruzione assolutamente congetturale dell'operazione, espressione di una prospettiva di pregiudizio nei confronti di Unicredito,
in succinto lamenta che i giudici di secondo grado abbiano ritenuto irrilevante, relegandola nell'ambito di una "mera disputa nominalistica", la questione sollevata in appello con la quale si era sostenuto che la formula "altri arti fici" di cui all'art. 181 cit. deve essere collocata nell'
elemento oggettivo del reato, e non in quello soggettivo come erroneamente ritenuto dal tribunale, e che,in questa distorta ottica, abbiano enunciato affermazioni inaccetta bili: così quella che anche nell'aggiotaggio il mezzo di per sè non illecito diventa artificioso se usato per ca-
gionare l'aumento o la diminuizione del prezzo in quanto
"la punizione di condotte esternatesi nell'uso di mezzi di per sè stessi leciti non costituisce una specialità -G-
del reato 'de quo'";B come pure l'altra, secondo cui "per aversi la punizione a titolo di aggiotaggio o manipola-
zione delle quattro P.D.N.V. in questione è sufficiente che la vendita fosse contrasseguata, accanto a quello le gittimo, dal fine vietato di voler condizionare il prezzo del mercato".
Aggiunge che la cennata questione, ingiustamente oblite rata, era al contrario rilevantissima ai fini di valutare la propria posizione concorsuale, essendo stato egli paci ficamente estraneo, addirittura sul piano della consapevo lezza, oltre che della volontà, alle modalità con cui le vendite erano state eseguite dal UG.
Espone poi, con riferimento al tema della "sensibile alterazione del prezzo" che all'errore in cui era caduto il tribunale, con la pressochè data per scantata idoneità
del presunto artificio a provocare la sensibile alterazio ne del valore dello strumento finanziario, quale effetto del rimbalzo dei prezzi, si era obiettato che il fenomeno del rimbalzo dei prezzi dopo una sensibile caduta, denominato over-reaction', è documentato nella letteratura interna-
zionale e si era altresì censurata l'affermazione secon do cui il prezzo delle azioni Banca di Roma sarebbe rima sto su livelli più elevati, se non fossero intervenute le vendite di UB, sulla semplice considerazione che il prez zo di fine giornata era rimbalzato verso l'alto. E lamenta che la corte abbia provato a superare queste doglianze -7-
affermando che, anche a prescindere dal rimbalzo dei prezzi,
si era comunque superata la soglia dello 0,5%: motivazione carente, perchè la misura dell'alterazione e l'idoneità del la condotta andavano autonomamente dimostrate ai fini della compiuta definizione degli aspetti causali.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza di motivazione in punto di concorso personale nel reato (rif.
art.606 cpp in relazione art.II0 cp).
Ribadisce che le operazioni, asseritamente artificiose,
di cui al capo di imputazione, furono realizzate autonoma mente dal UG nella sua assoluta inconsapevolezza,puntua lizzando che dalle telefonate registrate dalla Consob(qui analiticamente riportate e commentate) emerge incontrover tibilmente la moca e frettolosa informativa fattagli dal
UG, cristallizzata sul problema dell'esigenza di coprire il rischio e giammai sull'intenzione di speculare, nonchè
la chiara posizione di esso RO di rimettere il pro blema all'organo di controllo interno,l'Aquaro).E su tali premesse lamenta che il contrario avviso espresso dalla corte territoriale poggi sulla confusa successione di me re congetture, di guisa che non è dato comprendere cosa gli si attribuisca(al di là degli interessi di carriera)
in temini di partecipazione volitiva e di contributo cau sale, che sono passaggi indispensabili perchè possa parlar si di applicazione dell'istituto previsto dall'art.IIO cp,
così prospettandosi, quale approdo di più ipotesi formulate -8-
con una motivazione sprovvista di qualsiasi riferimento probatorio,una responsabilità per la mancata pronuncia di un dissenso dovuto (quasi un'applicazione dell'art.40
cp,mai contestato in alcuna fase processuale), senza darsi minimamente contro della prova conclusiva che egli sapesse o comunque avesse compreso quanto presumibilmente "avesse in animo" il UG, benchè non espresso.
Con atto depositato il 5 giugno 2008 il ricorrente espone quattro motivi nuovi, corredati di memoria tecnico-
difensiva.
I primi due illustrato e sviluppano i concetti già
espressi con il ricorso principale, auspicando l'annulla-
mento senza rinvio della sentenza impugnata per insussi-
stenza del fatto o per non averlo commesso, pure per gli eventuali effetti dell'art.129 cpp.
Il terzo motivo, sul ribadito assunto che il caso di specie riscontra una condotta priva di una oggettiva e concretta connotazione artificiosa e una indimostrata elevata modificazione dei prezzi, prospetta, quale ipotesi subordinata, la configurabilità dell'illecito amministra tivo ex art.187 ter d.lgs n.58/1998, come rimodellato dal la legge n.62 del 2005, di recepimento della Direttiva
2003/6 CE sul 'Market abuse'.
Il quarto motivo solleva per il caso dovesse rite nersi proponibile l'impostazione giuridica prospettata dalla corte di merito questione di 1.c.dell'art.181 -9.
d.lgs n.58 del 1998, come rimod ellato dall'art. 185 stesso testo unico, per contrasto con gli artt. 125 comma 2 e II7
della Costituzione, in vista della violazione del principio di legalità e di conse guente tassatività della sanzione penale, anche per i vincoli derivanti dagli obblighi di natura internazionale.
La Consob, costituita parte civile, è intervenuta con memoria difensiva del 20 giugno 2008, cui il ricorrente ha replicato con ulteriore scritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. Si imputa in primo luogo ai giudici di merito di avere confuso elemento oggettivo ed elemento soggettivo del reato contestato omettendo così di dimostrare l'arti ficiosità della condotta posta in essere da UG e Cro-
vetto.
In realtà, l'artificiosità della condotta è un connota to "oggettivo" di essa, che deve prescindere, evidentemente,
dall'intenzione del soggetto: il reato in esame è a dolo generico,mentre connotare l'artificio con i caratteri del l'intenzionalità dell'agente verrebbe impropriamente a va lorizzare oltre misura le effettive finalità perseguite dal soggetto che compie l'azione. All'elemento soggettivo può senz'altro attribuirsi il compito di illuminare il significato della condotta, ma altro è conferire esclusivo o primario rilievo all'intenzione dell'agente.
Del resto, come perspicuamente osservato in dottrina, -10-
la definizione in termini soggettivi degli "artifici" deter minerebbe una chiara asimmetria tra le diverse modalità ma nipotavive del mercato.I delitti di aggiotaggio su strmen-
ti finanziari(art.181 d.lgs.58/98, vigente sino al 2002) e di manipolazione di mercato (art. 185 d.lgs.cit.,modificato dalla legge 62/05) consistono nella divulgazione di noti-
zie false e/o nell'effettuazione di operazioni simulate e/o,infine, nei c.d."altri artifici", tutti contegni che siano concretamente idonei a provocare una sensibile alte razione del prezzo di strumenti finanziari. Ora, l'aggiotag gio informativo rimane ancorato ad un elemento (divulgazio ne di notizie false) obiettivo e documentato;
l'aggiotag-
gio simulativo pure si esprime in una condotta di per sè
definita in una rappresentazione difforme dalla realtà;
mentre quello "altrimenti artificioso" presenterebbe una condotta obiettivamente inespressiva di significato, rimes sa all'accertamento e alla valutazione dell'elemento sog-
gettivo.
E' vero che la dizione "altri artifici" perviene (ed è
arrivata ad oggi) dall'art. 501 cp, sull'aggiotaggio comune,
che l'introdusse in sostituzione della locuzione "mezzi fraudolenti", impiegata dal corrispondente art. 293 del codice 1889, al fine di "allargare" il campo dell'incrimi,
nazione, come si esprime la decisione impugnata.
Ma l'intento del legislatore non fu affatto quello, che i giudici del merito ritengono di poter ricavare dal te sto della Relazione ministeriale, vale a dire di stabilire -11- che nell'aggiotaggio anche "il mezzo di per sè non illeci to diventa artificioso se usato per cagionare l'aumento o la diminuizione dei prezzi".Invero, non si credette in quel la sede (come leggesi a pag.285 della Rel.) di poter accoglie re integralmente il suggerimento di stabilire che ogni atti vità, ancorchè conforme all'ordinamento giuridico, fosse da considerare fraudolenta se diretta al fine di alterare la normalità delle contrattazioni nei pubblici mercati, perchè
ciò avrebbe condotto a stabilire una manifesta e ingiustifi cata contraddizione al principio fondamentale, per cui ogni esercizio di attività considerata legittima dall'ordinamen to giuridico non costituisce reato, ancorchè possa cagionare danno ad altri;
nondimento si reputò che troppo restritti va fosse la formula "mezzi fraudolenti", che potrebbe esse re riferita se non a mezzi obiettivamente e intrinsecamen te illeciti, mentre l'espressione "artifici" sembra possa avere contenuto assai più ampio e riferirsi anche alle forme di attività lecita, "posta, nondimento, in essere arti ficiosamente, avuto riguardo alle modalità con cui è realiz zata".
E' oltremodo chiaro, quindi, nel concetto del legislatore,
che per qualificare come artificioso un mezzo, in sè non illecito, non è sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato, occorrendo che sia anche obiettiva mente artificioso, cioè posto in essere artificiosamente con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, tempo e luogo, da alterare il giuoco normale tra domanda e offerta. -12-
E' questa l'interpretazione che deve essere data alla no zione "altri artifici" di cui si discute. E solo in senso ap-
parentemente contrario è la decisione, fugacemente richiamata dalla sentenza impugnata(Cass.Sez.V, 25.02.Mensi), che, nel po-
stulare che "la fattispecie di aggiotaggio individua come pu nibili anche comportamenti che, pur di per sè leciti, risulta no in concreto destinati a trarre in inganno gli operatori del mercato", è modulata con riferimento ad un caso nel quale la condotta di aggiotaggio era stata posta in essere "arti ficiosamente", avuto riguardo, per l'appunto, alle sue modalità
di attuazione, e, dunque, in un senso non dissimile da quello appena innanzi delineato e accolto.
La decisione impugnata, come quella di prime cure, non sem
bra, dunque, aver distinto chiaramente i due pieni, oggettivo e soggettivo,dianzi considerati. Ma è perchè e ciò compor ianza in esame-agliankata, in definitiva, la reiezione del punto di la condotta descritta in imputazione e ritenuta dai giudici del merito presenta evidenti elementi "oggettivi"di artificio sità: in particolare, l'immissione nel 'book'di negoziazione di una quantità ingente di ordini di vendita sensibilmente inferiori al 'floor'attualmente presente sul mercato, è di per sè contraria all'interesse di qualsiasi venditore, ed è nella fattispecie svuotata di ogni giustificazione economica diver sa dalla vera e propria 'conduzione'del prezzo di mercato sot to il livello in quel momento segnato dall'incrocio di doman da ed offerta;
e in ciò sta l'artificio. Sul punto, va ricordato che la condotta compiuta rientra tra gli esempi di operazio ne manipolativa indicati da Consob nella comunic.29.XI.2005. Indivia 13- Vero è che l'individuazione dell'artificiosità di una condotta spetta al giudice,non essendo delegabile a nessun altro,
ma è indubbio che tali esempi possano valere come ausili interpretativi e indici di manipolazione, perchè descrivo no le principali prassi manipolative.
Sono in ogni caso da considerare anche i criteri più
elastici stabiliti dall'art. 42 del Regolamento mercati di Consob(del 1998, nella parte ancora in vigore)introdot ti per definire meglio la condotta di illecito amministra tivo (art.187 ter t.u.f.) (tra gli indici rilevanti in que sto caso, v'è la significatività dei volumi, delle varia-
zioni di prezzo, dell'importanza della posizione di acqui sto o vendita, la successiva inversione del trend del mer
- il legame con il cato, e soprattutto in vario modo prezzo o la scadenza di strumenti derivati, quali erano le opzioni nel caso di specie).
Nel ricorso si invoca in più parti la finalità di "co pertura" (in realtà: ridimensionamento della copertura in conformità delle norme di gestione del rischio adottate dalla banca) perseguita con l'operazione: ciò non è in contrasto con l'artificio. In tutte le telefonate riporta
(che te nella sentenza si evince la finalità di copertura è
precisamente perseguita attraverso la conduzione artifi ciale dei corsi di borsa sotto il prezzo inferiore a quello di mercato in quel preciso momento: si intende,
cioè,fare "scattare" il Knock-in dell'opzione 'nel pre ciso momento' in cui ci si libera delle azioni di coper -14-
tura in sovrappiù, e quindi evitare che il Knock-in scatti autonomamente per effetto di una discesa naturale del tito lo, con l'effetto di 'sorprendere la banca in possesso di un numero di azioni eccessivo, di cui sarebbe problematico e dispendioso (perchè il valore è sceso) liberarsi in se guito. Artificio e copertura, insomma, vanno in questo caso di pari passo, l'uno non esclude l'altra.
I.
2. La tesi per cui l'operazione commessa non avrebbe avuto impatto sull'andamento dei prezzi non ha pregio, poichè
è lo stesso ricorrente a riconoscere che il recupero dei corsi dovuto al "rimbalzo" dipende proprio dall'abbassa-
mento (artificiale) dei prezzi. Dire che il prezzo è rimbal zato è diverso dal dire che il prezzo è rimasto costante
(come sarebbe stato se non ci fosse stata manipolazione):
può essersi trasferita significativa ricchezza proprio nel corso del rimbalzo.
Quanto poi al fatto che la alterazione del prezzo sia stata "sensibile", la decisione impugnata ha evidenziato che il primo giudice, oltre che al rimbanzo verso l'alto del corso del titolo Banca di Roma tra una F.D.N.V. e l'altra, aveva fatto riferimento nella premessa, non
-
contestata nell'atto di gravame 7 che sono "sensibili"
le oscillazioni determinate da un unico ordine che ecce alladono, in percentuale positiva o negativa,lo 0,5%
circostanza che questa soglia era stata superata nella specie con riferimento sia alla condotta nel suo com- -15-
plesso, posto che la sommatoria delle variazioni indotte dalle quattro P.D.N.V.di quel pomeriggio aveva modificato la fissazione del prezzo ufficiale nella misura dell'1,8%,
che a ciascuna di esse. Ed ha precisato la corte territoria le che nell'arco di tempo considerato, e cioè tra il novem bre 1999 ed il marzo 2001, il corso del titolo era partito da euro I, 25, aveva raggiunto il livello massimo di euro
I,42 ed aveva, infine, toccato quello minimo di euro 1,06,
in tal modo pervenendo alla conclusione che, considerando una media di euro 1,20,la depressione del prezzo cagionato dalle P.D.N.V.in questione il pomeriggio del 31 gennaio
2000 ad euro 1,09 era addirittura superiore superiore alla suddetta soglia dello 0,5%.
Ciò posto, deve rilevarsi che, effettivamente,il supera mento della soglia dello 0,5% ritenuto dal primo giudice non era stato contestato con l'atto di appello(p.17/18),
limitato a richiamare il fenomeno denominato 'over-reaction',
documentato in letteratura e particolarmente significativo nel breve periodo, cioè nelle osservazioni giornaliere. E
del tutto aspecifica è pure la doglianza formulata,in or dine a tale superamento, con il ricorso originario(pag.17)
siccome affidata alla estratta censura di carenza di moti vazione, sul generico rilievo che "la misura dell'altera zione e l'ido neità della condotta andavano autonomamente dimostrate ai fini della compiuta definizione degli aspet ti causali". Ciò che rende inevitabilmente non esaminabili -15- da questa Corte le ulteriori deduzioni e precisazioni offer te nella memoria successiva e nell'allegato parere tecnico,
intese a sostenere che la soglia dello 0,5% è stata indi-
viduata (dai giudici di merito) in modo arbitrario senza al cuna ragionevole motivazione nè sotto il profilo tecnico nè sotto il profilo logico.
1.3. Una volta dato conto della ricorrenza, nella fatti specie concreta, di una condotta "oggettivamente" artificio sa e idonea a determinare una elevata modificazione dei prezzi, sono destinate a cadere le ipotesi subordinate prospettate nell'atto depositato il 5 giugno 2008.
Invero vien meno la possibilità sia di ravvisare l'ille cito amministrativo ex art.187 ter cit., che, com'è noto,
non è riferibile a condotte qualificabili 'lato sensu'
come "artificiose", in quanto realizza una tutela anticipa ta, attraverso la minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono singole condotte astrattamente in grado di produrre un 'disturbo dei mercati finanziari (cfr. Cass.
Sez. VI, 16 marzo 2006, Labella); sia di prospettare inter pretazioni incostituzionali delle normativa in questione,
peraltro già ritenuta da questa Corte, sotto più ampio profilo, compatibile con il principio di legalità (v.
Sez. V,25 gennaio 2005, cit.).
1.4. Tutto quanto precede conduce a respingere, perchè
infondato, il primo motivo di impugnazione.
II. Si palesa infondato anche il secondo motivo, a -17-
parte gli ulteriori profili di inammissibilità che lo con traddistinguono nella parte in cui, con riferimento al teno re delle conversazioni telefoniche registrate, indulge a valutazioni di merito non consentite in questa sede di legittimità.
I giudici milanesi hanno ritenuto sussistente la piena rappresentazione del fatto da parte del RO, anche se l'operazione non è di sua iniziativa,ma del UG.Il diri gente, ampiamente coinvolto da quest'ultimo, avrebbe avuto piena contezza della manovre e dei suoi effetti (manipola tivi) e avrebbe dato un sostanziale benestare.
La decisione è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il con tributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, essendo sufficiente, a tal fine, che la condot ta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli al tri concorrenti,e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumenta to la possibilità della produzione del reato, perchè in forza del rapporto associativo diventano sue anche le -18-
condotte degli altri concorrenti (cfr.,da ultimo,Sez.IV,
26 giugno 2007, n. 24895). 5
E ad essa detti giudici pervengono sulla scorta di una indivuazione del ruolo svolto dall'imputato desunta dalle emergenze processuali in termini che non possono certamen te tacciarsi di illogicità ed implausibilità.
Sono sufficienti le seguenti dirimenti considerazioni.
Nella comunicazione telefonica con il RO delle ore 15,50,UG esordisce con un esclusivo, immediato ed univoco riferimento al livello di Knock-in, risérmander
l'accenno al tema dell'immunizzazione del rischio (il "
delta flat") solo al prosieguo: e da ciò la corte plausi bilmente desume che quel che interessava al UG non era tanto e solo attuare una corretta strategia di "delta hedging", quanto attivare la prima delle due condizioni cui era sottoposto il rimborso agli obbligazionisti soţ
to la pari, con un conseguenziale vantaggio economico per
UB, ed inoltre che il referente necessario per procedere in questa direzione fosse proprio il RO.
Non si tratta, come prospetta il ricorrente, di mere congetture soggettive: l'Aquaro, nella sua qualità di ad detto al controllo interno, è informato -su esplicita ri chiesta del RO -dal UG sull'operazione da com-
piere, e formula una duplice obiezione:I) la vendita sul mercato telematico ha una finalità diversa dalla copertu ra, quella di far segnare un prezzo (...io la chiamerei mol -19.
'mangpolazione'"); 2) l'obiettivo di copertu to vicina alla ra può essere comunque realizzato operando un OTC ('over the counter',fuori dal mercato telematico). E le obiezioni o,se si vuole,i dubbi esternati dall'Aquaro al UG vengono rife riti al RO nella successiva telefonata delle ore 16,45.
L'imputato non può pertanto fondatamente sostenere di non aver compreso quali fossero i reali intenti del UG e le relative modalità di attuazione, sicchè va decisamente smenti ta la tesi difensiva, qui riproposta, secondo cui l'informati va ricevuta dal 'trader'di UB, nel corso di monche e fretto lose comunicazioni, sarebbe stata cristallizzata unicamente sul problema di coprire il rischio e non sull'intenzione di speculare.
Va disatteso anche l'ulteriore asserto, per il quale la chiera posizione del RO sarebbe stata quella di ri-
mettere il problema all'organo di controllo interno.
Anche su questo punto deve escludersi che l'interpreta zione delle telefonate sia stata soltanto soggettiva e,
comunque, del tutto travisante dell'effettività e del con tenuto dei colloqui intervenuti tra gli interlocutori.G Invero, nella succitata telefonata delle ore 16,45 ( che precede di 5 minuti l'immissione delle quattro F.D.N.V.),
al UG(che, come detto, glimanifesta le obiezioni dell'
Aquaro:"..Perchè secondo lui si pruò intravedere manipola zione") RO replica:". puoi fargli presente che
..
l'informazione sul nostro...è pubblica,il fatto che c'è
il Knock-in non è che lo sappiano solo noi, eh? "... • : secon -20- do la corte con tale frase il RO mostra di ritenere che siccome l'ambiente finanziario è a conoscenza delle modalità del prestito obbligazionario "reverse converti ble", ed in particolare dell'esistenza di una cla nola
Knock-in la cui attivazione avviene quando la Banca di
Roma scande ad un certo livello, così come sarà a cono-
scenza del fatto che la discesa di quel giorno era stata opara di UB, che aveva venduto apertamente le azioni sul mercato, nessuno potrà dubitare della buona fede di UB;
e ne ricava, unitamente al contesto di una successiva fra se, con un apprezzamento non manifestamente illogico,nei termini rilevabili in sede di sindacato di legittimità,
che più che di atteggiamento meramente passivo del Cro
vetto, deve parlarsi, quanto meno, di rafforzamento del pro posito del UG,non curante degli avvertimenti provenien ti dall'Aquaro.
Nel corso della stessa telefonata, a commento delle resistenze manifestate dall'Aquaro, e più esattamente della qualificazione ("manipolazione") da questi attribuita alla
9 strategia prospettagli dal UG,il RO afferma: "ma nipolazione...questa è 'trade baset'": secondo la difesa,
con tale frase il RO si sarebbe limitato a dissenti re dalla valutazione del responsabile interno (negando che fosse manipolazione ed asserendo che era solo 'trade Baset':
ha parola manipolazione si osserva non è stata pronun
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ciata dopo la locuzione 'trade baset', bensì prima e con -21- una interruzione), ma la decisione impugnata evidenzia che la frase deve essere calata nel complesso di quanto pronun ciato dall'imputato nelle due telefonate che lo vedono pro tagonista, sottolineando che la interpretazione patrocina ta dalla difesa non porterebbe a risultati positivi, posto che il RO potrebbe essersi nell'occasione limitato ad esprimere una sorta di auspicio ovvero di prognosi, e cioè quale sarebbe stata la qualificazione (trade baset e non manipolazione) che gli organi di controllo avrebbero potuto dare all'operazione borsistica, tale quindi da non sconsigliare la vendita. E anche qui, al pari degli altri che precedono, si è in presenza di un giudizio interpreta tivo del fatto più che congruo e plausibile, come tale non sindacabile in questa sede.
III. La ritenuta infondatezza dei motivi di impugnazione consente di rilevare la prescrizione del reato, intervenu ta il 31 luglio 2007, risalendo il fatto al 31 gennaio
2000,ma comporta il rigetto del ricorso agli effetti civi li.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese soste nute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro -22-
4521 per onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2008
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Il consigliere est. first letter Il presidente
Кожени пал
Depositata in Cancelleria
Roma, 2.0 GEN. 2009...
✓ CELLIERE Carmela Lanzuise