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31 luglio 2021
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24 dicembre 2021
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28 aprile 2024
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Art. 91.
(Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso)
(ex art. 80 eecc)
1. Quando l'Autorita' designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:
a) tutte le societa' e le unita' commerciali all'interno dell'impresa, tutte le societa' che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonche' qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attivita', attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attivita' in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;
b) l'impresa non e' tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che e' attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtu' di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.
2. L'Autorita', se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalita', puo' imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli ((81 e 84)) o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.
3. L'Autorita' rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano piu' rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l'Autorita' di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. L'Autorita' rivede altresi' gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o piu' obblighi di cui agli articoli 80, 82, ((83 o 85)) , o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.
5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformita' delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
(Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso)
(ex art. 80 eecc)
1. Quando l'Autorita' designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:
a) tutte le societa' e le unita' commerciali all'interno dell'impresa, tutte le societa' che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonche' qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attivita', attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attivita' in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;
b) l'impresa non e' tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che e' attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtu' di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.
2. L'Autorita', se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalita', puo' imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli ((81 e 84)) o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.
3. L'Autorita' rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano piu' rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l'Autorita' di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. L'Autorita' rivede altresi' gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o piu' obblighi di cui agli articoli 80, 82, ((83 o 85)) , o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.
5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformita' delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
Commentari • 59
- 1. Avviata consultazione pubblica sulla qualifica di FiberCop come operatore wholesale onlyRedazione Dimt · https://www.dimt.it/ · 16 aprile 2025 · 11.700113
Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nella riunione del 16 aprile 2025, ha approvato l'avvio di una consultazione pubblica volta a verificare se FiberCop S.p.A. possieda le condizioni per essere qualificata come operatore wholesale only, ovvero attivo esclusivamente sul mercato all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 91 del Codice delle comunicazioni elettroniche. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2024, n. 2480Provvedimento: […] Lgs. n. 259 del 2003, all'art. 91 (art. 52 dell'attuale Codice del- le comunicazioni elettroniche), dispone che negli impianti di reti di comunicazione elettroni- ca di cui all'art. 90, […] qui appellante, dovendosi al contrario stimarsi sussi- stenti le condizioni per l'applicabilità della disciplina di cui al citato art. 91 (attuale art. 52) del Codice delle comunicazioni elettroniche: “Negli impianti di reti di comunicazione elettro- nica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, […] Peraltro, lo stesso art. 91 del vecchio Codice delle comunicazioni elettroniche, […] Parte_1 , che, pur invocando rettamente il dettato dell'art. 91 n. 3 del precedente Codice della comunicazione elettronica, […]Leggi di più...
- contributo unificato·
- giurisdizione civile·
- limitazione proprietà·
- risarcimento danni·
- diritto di uso·
- art. 92 D.Lgs. 259/2003·
- art. 91 D.Lgs. 259/2003·
- onere della prova·
- passaggio aereo cavi·
- servitù