Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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20 marzo 2010
20 marzo 2010
Art. 2368.
(Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni).
L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita ((quando e' rappresentata)) almeno la meta' del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.
Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza piu' elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto puo' stabilire norme particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di ((...)) piu' della meta' del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza piu' elevata. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita ((quando e' rappresentata)) almeno la meta' del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della dichiarazione del ((soggetto al quale spetta il diritto di voto)) di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
(Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni).
L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita ((quando e' rappresentata)) almeno la meta' del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.
Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza piu' elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto puo' stabilire norme particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di ((...)) piu' della meta' del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza piu' elevata. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita ((quando e' rappresentata)) almeno la meta' del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della dichiarazione del ((soggetto al quale spetta il diritto di voto)) di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
Commentari • 163
- 1. poteri di controllo dell'ufficio e del giudice del registroGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 35.44812
[…] La vicenda I decreti in epigrafe affrontano un caso interessante relativo alla possibilità dell'ufficio e del giudice del registro di negare l'iscrizione della nomina di amministratori e dei componenti del collegio sindacale, laddove la votazione non abbia raggiunto la maggioranza assoluta richiesta dall'art. 2368 c.c. e i voti contrari siano superiori a quelli favorevoli. […]
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Giurisprudenza • 142
- 1. Trib. Venezia, sentenza 14/12/2025, n. 5994Provvedimento: […] L'art. 10 dello statuto della società convenuta stabilisce: “l'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che per le modifiche dei patti costitutivi, per le quali occorrerà la maggioranza dei 2/3 e salvo gli altri casi in cui la legge prescriva particolari maggioranze. Si applica, per quanto compatibile, l'ultimo comma dell'art. 2368 del cc nonché l'ultimo comma dell'art. 2479 bis del cc.” […] 4 dello statuto che, nel richiamare espressamente l'art. 2368 cc., imponeva che la partecipazione del socio assente dovesse essere calcolata per il quorum costitutivo, ancorché in conflitto di interessi.Leggi di più...
- art. 11 statuto societario·
- art. 2479 ter c.c.·
- revoca amministratore·
- quorum costitutivo e deliberativo·
- sospensione delibera·
- conflitto di interessi·
- annullabilità delibera assembleare·
- art. 2368 c.c.·
- art. 10 statuto societario·
- art. 2378 c.c.