Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1378.
(Trasferimento di cosa determinata solo nel genere).
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprieta' si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
(Trasferimento di cosa determinata solo nel genere).
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprieta' si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Commentari • 22
- 1. Interpello del 31/12/2021 n. 897 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi contribuenti e InternazionaleAgenzia delle Entrate · 31 dicembre 2021 · 300.12967
[…] effetti dell'art. 1378 c.c., "individuazione" dell'oro oggetto di trasferimento, il quale […] l'individuazione del bene ai sensi dell'articolo 1378 c.c. a cui va ricondotta l'efficacia […] presentata equivalga - agli effetti del richiamato articolo 1378 del c.c.- alla
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Giurisprudenza • 282
- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1124Provvedimento: […] È vero che ai sensi dell'art. 1378 c.c., “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti”.Leggi di più...
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