Articolo 115 del Codice civile
Articolo 114Articolo 116
Versione
19 aprile 1942
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30 marzo 2001
Art. 115.

(Matrimonio del cittadino all'estero).

Il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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