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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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1 ottobre 2018
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23 gennaio 2026
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Art. 121. (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza) 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identita' del distributore e il fine della chiamata;
b) l'identita' della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovra' corrispondere;
e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;
f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli ((59-quater, 59-quinquies e 59-septies)) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 . ((82)) 2. In ogni caso l'informazione e' fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La stessa puo' essere fornita verbalmente solo a su espressa richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformita' a quanto previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione e' fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.
3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformita' alle disposizioni dell'unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
(45)
-------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri". -------------- AGGIORNAMENTO (82)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
a) l'identita' del distributore e il fine della chiamata;
b) l'identita' della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovra' corrispondere;
e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;
f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli ((59-quater, 59-quinquies e 59-septies)) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 . ((82)) 2. In ogni caso l'informazione e' fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La stessa puo' essere fornita verbalmente solo a su espressa richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformita' a quanto previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione e' fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.
3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformita' alle disposizioni dell'unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
(45)
-------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri". -------------- AGGIORNAMENTO (82)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
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- 1. Art. 367 - Memorie e richieste dei difensorihttps://www.filodiritto.com/ · 1
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