Sentenza 12 ottobre 2000
Massime • 1
Deve ritenersi nulla per difetto assoluto di motivazione, a norma dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen., la sentenza d'appello che riproduca sostanzialmente alla lettera la motivazione della decisione impugnata, trascurando di rispondere alle doglianze proposte dall'appellante nei confronti della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2000, n. 12540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12540 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 12/10/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere N. 1593
3. Dott. ILARIO S. MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 21756/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IA OR, n. a santa Flavia il 24.8.23
avverso la sentenza in data 17 maggio 1999 della Corte di appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Cosentino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per estinzione dei reati di cui ai capi B, D, E per prescrizione, e per il rigetto nel resto;
Udito per il ricorrente l'avv. Francesco Crescimanno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 22 dicembre 1997, il Tribunale di Palermo, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, condannava IA OR alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e lire 2.500.000 di multa quale responsabile dei seguenti reati, commessi fino al maggio del 1992, unificati dalla continuazione:
Capo B (artt. 110, 117, 323 c.p.), avendo quale direttore dei lavori dell'appalto relativo a un sistema conoscitivo del territorio comunale di Palermo, in concorso con ER NA, amministratore della "C.S.G. Consulting Surveys Group", abusato del proprio ufficio, dolosamente omettendo di verificare che l'esecuzione dei lavori fosse a perfetta regola d'arte e conforme al capitolato, determinato l'ingiusto vantaggio patrimoniale della predetta ditta appaltatrice di lire 160 milioni e cagionato alla pubblica amministrazione un danno di rilevante gravità consistito nell'esborso di una somma non dovuta e della inutilizzabilità di fatto del sistema informatizzato per il controllo del territorio comunale di Palermo;
Capo C (artt. 110, 117, 356, 61 nn. 2, 7 e 9 c.p.), per avere, in concorso con il ER, commesso frode in pubbliche forniture, consegnando alla stazione appaltante un sistema conoscitivo informatizzato privo della licenza d'uso e della chiave gestionale e quindi inutilizzabile, così determinando alla pubblica amministrazione un danno patrimoniale di rilevante gravità;
Capo D (artt. 110, 117, 640 cpv. n. 1, 61 n. 2, 7 e 9 c.p. per avere, tacendo la mancata disponibilità della chiave di lettura del sistema conoscitivo informatizzato, tratto in errore la pubblica amministrazione circa la funzionalità del sistema elaborato dalla ditta appaltatrice, procurando così al Comune di Palermo un danno patrimoniale di rilevante gravità;
Capo E (artt. 100, 117, 640 cpv. e 61 n. 9 c.p. per avere, in concorso con il ER, con gli artifici e raggiri di cui sopra, essersi procurato l'ingiusto profitto di lire 15.948.000 e lire 2.250.000 in danno del predetto ente pubblico.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 17 maggio 1999, in parziale riforma della decisione di primo grado, ordinava la non menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
1. Difetto di motivazione per omessa considerazione delle censure versate nell'atto di appello. Si osserva che la Corte di merito si è limitata a riprodurre testualmente la decisione del Tribunale, fatta eccezione di un passaggio in diritto relativo al reato di cui all'art. 323 c.p., ignorando totalmente le deduzioni dell'appellante.
2. Difetto di motivazione in ordine al requisito della violazione di legge di cui alla imputazione di abuso di ufficio. La Corte d'appello non ha dato alcuna ragionevole dimostrazione del suo assunto secondo cui la cartografia tradizionale sarebbe opera del tutto diversa da una cartografia digitalizzata, che in realtà non è che una banale trasposizione su supporto informatico, tramite un normale software di una cartografia realizzata su carta.
3. Violazione di legge e difetto di motivazione, sempre in ordine al requisito della violazione di legge ex art. 323 c.p... Erroneamente è stata ritenuta la violazione dell'art. 23 commi 1 e 8 della l. reg. Sicilia 29 aprile 1985, n. 21, perché il SC si avvalse dei poteri riconosciuti da tale articolo al direttore dei lavori, e cioè alla redazione, di una perizia di variante, che non alterava ne' la natura ne' la destinazione dell'opera, senza che fosse necessaria alcuna autorizzazione preventiva degli organi comunali. Altrettanto erroneamente è stata ritenuta la violazione degli artt. 1 e 11 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, in particolare per non aver provveduto alle operazioni di collaudo, atteso che alla relativa prova provvide il collaudatore, il quale era stato informato della indisponibilità, per il giorno fissato, del Prof. SC. Inoltre, per le irregolarità addebitate al ricorrente nella documentazione dei lavori egli è stato assolto (capo A) con la formula "perché il fatto non sussiste".
4. Violazione di legge e difetto di motivazione in punto di sussistenza dei requisiti sia dell'ingiusto vantaggio patrimoniale sia dell'ingiusto danno sia della intenzionalità della condotta. Quanto ai primi due aspetti, è stato accertato che il direttore dei lavori, nel far realizzare la cartografia digitalizzata in luogo di quella cartacea, compensò la spesa aggiuntiva con il mancato costo della cartografia con procedimento diretto e si avvalse del ribasso d'asta, sicché egli, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, operò mantenendo fermo l'importo complessivo originario. Relativamente all'elemento soggettivo, manca del tutto la dimostrazione che l'imputato abbia operato non già per risolvere il problema connesso all'abolizione del volo aerofotogrammetrico al 5.000 ma per perseguire l'intento di favorire ingiustamente l'impresa appaltatrice.
5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di frode in pubbliche forniture e di truffa di cui al Capo D. In primo luogo, l'assenza di frode avrebbe dovuto condurre i giudici di merito a ravvisare nella condotta dell'imputato il reato di cui all'art. 355 e non già quello di cui all'art. 356 c.p. In secondo luogo, posto che si addebita all'imputato di avere nascosto all'amministrazione che i dischetti forniti dalla ditta appaltatrice avevano bisogno. per essere letti, di un programma, non fornito dalla ditta appaltatrice, nella sentenza non si considera che gli obblighi contrattuali non prevedevano una simile prestazione, il che non poteva essere ignorato dai tecnici dell'amministrazione comunale. Lo stessa vale per la mancata messa a disposizione della chiave. Difettano del tutto, quindi, anche i contestati artifici o raggiri in ordine al reato di truffa.
6. Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al reato di truffa di cui al capo D. I giudici di appello hanno ravvisato la condotta fraudolenta nel silenzio serbato dal SC. Al riguardo, pur dando per ammesso che anche una condotta omissiva possa integrare il reato, cosa contestata da parte della giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria, è comunque certo che il silenzio può essere penalmente rilevante, a norma dell'art. 40 c.p., solo nel caso in cui l'agente abbia uno specifico obbligo di comunicazione, obbligo che nella specie non ricorreva e che non è stato individuato dai giudici di merito. Manca inoltre sia la prova della deceptio, non essendosi evidenziato perché dovesse ritenersi che il Comune di Palermo nutrisse l'aspettativa che la ditta C.S.G. fornisse, insieme ai dischetti contenenti la carta digitalizzata, anche il software necessario per la loro lettura;
sia la prova della consapevolezza da parte dell'imputato di avere con la sua condotta tratto in inganno l'amministrazione su tale aspetto. Infine, tutte le risultanze processuali depongono per la perfetta utilizzabilità dell'opera realizzata dalla C.S.G. mentre la sentenza impugnata nega tale fatto senza fornirne alcuna dimostrazione.
7. Vizio di motivazione con riferimento al reato di truffa di cui, al Capo E. Non risulta chiarito in cosa sia consistita la condotta fraudolenta posta in essere dal SC e dal ER al fine del conseguimento di compensi non congrui. In realtà l'imputato si è limitato a definire i prezzi dei nuovi lavori e a raccogliere il consenso del ER. E ciò si ricava anche dalla originaria contestazione di peculato, ove, come è evidente, era estraneo il requisito del raggiro. Inoltre non vi è stata alcuna analisi da parte della Corte di merito circa la congruità dei prezzi concordati tra le parti, essendosi fatto riferimento solo ai prezzi indicati da un'unica ditta che stabilmente lavorava per la Regione Emilia Romagna, mentre nel caso in esame si doveva trattare di un prezzo da stabilire nel contraddittorio delle parti, verosimilmente maggiore. È stata infine obliterata la dichiarazione del prof. Monti, che aveva affermato di avere verificato la congruità di tutti i prezzi concordati tra il direttore dei lavori e l'impresa.
8. Violazione dell'art. 603 c.p.p. e relativo difetto di motivazione. La Corte ha immotivatamente rigettato la richiesta di far effettuare nuova perizia e di sottoporre ad esame il consulente tecnico ing. Benedetto Villa, limitandosi ad affermare che l'istruzione dibattimentale di primo grado era completa.
9. In via subordinata, si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, ravvisata, quanto al capo C, l'ipotesi di cui all'art. 355 c.p. Nella imminenza della udienza il difensore ha presentato motivi nuovi, deducendo, a integrazione del nono motivo di ricorso, la mancata considerazione da parte della Corte di appello della condotta pregressa dell'imputato, ai fini della valutazione della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, nonché, a integrazione del sesto motivo, che da documentazione nelle more acquisita (nota in data 25 novembre 1999 della Ripartizione Urbanistica del Comune di Palermo) risulta chiaramente che i floppy disk consegnati dalla ditta C.S.G. sono stati positivamente utilizzati dall'amministrazione, smentendo così l'illazione accusatoria della loro inservibilità. Diritto
Il primo assorbente motivo di ricorso è fondato.
Le 173 pagine della sentenza di appello, prescindendo da varianti stilistiche di nessun rilievo concettuale, appaiono una mera, materiale riproduzione della sentenza di primo grado, fatta eccezione per le prime due pagine (relative allo svolgimento del processo in secondo grado) per le pagine da 42 a 91 (riguardanti un excursus di carattere esclusivamente teorico sulla nuova configurazione del reato di abuso di ufficio a seguito della novellazione dell'art. 323 c.p. ad opera della legge n. 234 del 1997) e alle ultime tre, (relative alle censure sul trattamento sanzionatorio e all'accordato beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale).
Data questa obiettiva caratteristica del documento-sentenza, inevitabilmente in esso non sono state prese menomamente in esame le articolate censure versate nell'atto di appello, che sostanzialmente corrispondono ai motivi da 2 a 7 del presente ricorso. Ora deve ribadirsi che, pur potendo il giudice di appello riprodurre in parte le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione occorre che nella sentenza di primo grado sia dato puntuale conto delle deduzioni svolte nei motivi di impugnazione e che esse siano sottoposte a un originale vaglio critico ai fini del giudizio circa la fondatezza o infondatezza delle stesse;
mentre deve ritenersi nulla per difetto assoluto di motivazione, a norma dell'art. 125 comma 3 c.p.p., la sentenza di appello la quale riproduca sostanzialmente alla lettera la motivazione della decisione impugnata, trascurando di rispondere alle doglianze proposte dalla parte appellante (Cass., sez. VI, 27 marzo 1974, Mancuso). Ne consegue che la sentenza impugnata, in quanto assolutamente carente di motivazione, deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, la quale, all'esito di nuovo giudizio, dovrà adeguatamente soddisfare il dovere di motivazione su tutti i capi e punti investiti dai motivi di appello, secondo i principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000