Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e infine il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2010, n. 20007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20007 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 05/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere N. 1333
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere N. 826/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE MI N. IL 25/04/1967;
avverso l'ordinanza n. 296/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 06/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
sentite le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 6.11.2009 la Corte di Appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza proposta da FI HE volta all'applicazione della disciplina di favore di cui all'art. 671 c.p.p. in relazione a due sentenze di condanna rese a suo carico dalla Corte distrettuale salentina, l'una in data 7.4.2003 e l'altra il 17.1.2000, entrambe per contestazioni relative alla disciplina in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80) ed all'esito di altrettanti giudizi celebrati nelle forme del giudizio abbreviato. Per effetto di detto accoglimento il G.E. assumeva, come pena base, quella inflitta con la sentenza del 17.1.2000, pari ad anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 25.882,84 di multa e ad essa applicava, per la continuazione relativa alla condotta giudicata con l'altra sentenza, l'aumento di pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 15.117,16 di multa, per un totale definitivo pari ad anni nove di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa.
2 Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il FI, assistito dal suo difensore di fiducia, che ne chiede l'annullamento, perché viziata, secondo prospettazione difensiva, dalla violazione dell'art. 442 c.p.p., comma 2. Deduce, in particolare, la difesa ricorrente che il G.E. avrebbe determinato in eccesso la pena per il reato continuato, dappoiché non conteggiata la riduzione del terzo di cui all'art. 442 c.p.p., comma 2 anche sull'aumento di pena relativo al reato portato in continuazione.
Il P.G. in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
2. La doglianza appare fondata.
La riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato costituisce, com'è noto, una diminuente di natura processuale, la quale si risolve, quindi, in un'operazione puramente aritmetica che consegue alla scelta del rito operata dall'imputato, sì che essa, logicamente e temporalmente, dev'essere eseguita dopo la determinazione della pena, effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali (cfr. Cass. 5, 9.12.03 n. 18368, rv. 229229; Cass., SS.UU. 25.10.07 n. 45583, rv. 237692; Cass., Sez. 1, 29.5.2009, n. 26758). Questo significa, nel caso di specie, che per l'applicazione della disciplina alla continuazione tra due sentenze rese all'esito di giudizio abbreviato nelle quali le sanzioni decise risultano ridotte ai sensi di legge in relazione alla scelta del rito, il G.E. chiamato ad applicare la disciplina di favore, dovrà, in primo luogo, individuare la pena base indicata nella sentenza che ha giudicato il reato più grave prima che la stessa venisse decurtata a mente dell'ari. 442 c.p.p., comma 2, per poi ad essa sommare la pena determinata a titolo di continuazione e quindi conteggiare la diminuzione sull'intero in tal guisa ottenuto.
Nel caso di specie, errando pertanto, il giudice di prime cure ha invece assunto la pena base già ridotta per la scelta del rito abbreviato, ad essa aggiungendo, senza alcuna ulteriore determinazione, l'aumento di pena per la continuazione.
3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al G.E. perché provveda nel rispetto del principio di diritto appena indicato.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010