Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2012, n. 16123
CASS
Sentenza 12 aprile 2012

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Massime1

L'accettazione di una sfida, come anche il portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto dell'avversario.

Commentario1

  • 1Sperona l'automobile della vittima e la uccide: è omicidio aggravato dall'uso del mezzo insidioso.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 aprile 2022

    Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che integra il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 2, la condotta dell'agente che, nell'ambito del normale traffico cittadino, speroni l'automobile condotta dalla vittima, costituendo tale comportamento "mezzo insidioso" di natura ingannevole, recante in sé un pericolo nascosto idoneo a sorprendere l'attenzione della vittima e a rendere più difficoltosa la difesa. Cassazione penale sez. I, 07/04/2022, (ud. 07/04/2022, dep. 26/04/2022), n.15838 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, in rito abbreviato, del 25 ottobre 2019 il Tribunale di Sassari ha condannato V.D. alla pena di quindici anni e sei mesi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2012, n. 16123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16123
Data del deposito : 12 aprile 2012

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