Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2016, n. 18999
CASS
Sentenza 2 febbraio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra l'elemento materiale del reato di occultamento di atto pubblico, di cui all'art. 490 cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che ometta di protocollare un documento, così da renderlo inesistente per il destinatario, anche ove ciò determini un'inutilizzabilità solo temporanea dell'atto.

Commentario1

  • 1Art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (richiesto, invece, quando si tratti di scritture private); è invece sufficiente, sotto il profilo psicologico, la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria, ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2016, n. 18999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18999
Data del deposito : 2 febbraio 2016

Testo completo