Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 1
Integra l'elemento materiale del reato di occultamento di atto pubblico, di cui all'art. 490 cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che ometta di protocollare un documento, così da renderlo inesistente per il destinatario, anche ove ciò determini un'inutilizzabilità solo temporanea dell'atto.
Commentario • 1
- 1. Art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti verihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (richiesto, invece, quando si tratti di scritture private); è invece sufficiente, sotto il profilo psicologico, la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria, ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2016, n. 18999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18999 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
189 9 9/ 1 6 18955 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n.106 Composta dai Sig.ri Magistrati Dott. Vincenzo Rotundo U.P. 02/02/2016 Presidente - - R.G.N. 29450/2015 Dott. Angelo Costanzo Dott. Stefano Mogini Dott. Massimo Ricciarelli -relatore- Dott. Orlando Villoni ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZI OV, nato a [...] il [...] NO VA, nato a [...] il [...] PI HE, nato ad [...] il [...] CA RA, nato a [...] il [...] SI GI, nato a [...] il [...] MA ES, nato negli Stati Uniti d'America il 08/08/1971 Avverso la sentenza del 05/02/2015 della Corte di appello di PA Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso, Udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alfredo Viola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Uditi i difensori, Avv. OV Di Benedetto e Vella Calogero che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso nei confronti di NO, anche con declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati sub m) e n); Avv. Dario D'Agostino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per SI;
Avv. Vincenzo Lo Re, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per PI;
Avv. GI Oddo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per ZI. е RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5/2/2015 la Corte di appello di PA confermava quella del GUP del Tribunale di PA in data 24/5/2012, con la quale con rito abbreviato: ZI OV, era stato riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli ai capi a) (artt. 81, 110, 319, 321 cod. pen.), b) (110, 319, 321 cod. pen.), c) (110, 319, 321 cod. pen.), d) 81, 117, 110, 326 cod. pen.), e) (81, 110, 319, 321 cod. pen.), f) (81, 110, 117, 479 cod. pen.), h) (110, 117, 479 cod. pen.), i) (81, 117, 110, 326 cod. pen.), I) (81, 110, 319, 321 cod. pen.), R1 (110, 319, 321 cod. pen.), e, ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre alle pene accessorie;
NO VA era stato riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli ai capi m) (110, 319, 321 cod. pen.), n) (110, 319, 321 cod. pen.), riqualificato ex art. 318 cod. pen., R1 (110, 319, 321 cod. pen.), e ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni due mesi due di reclusione;
PI HE era stato riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli ai capi a) (artt. 81, 110, 319, 321 cod. pen.) e o) (110, 117, 476, comma secondo, 490 cod. pen.), e, ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie;
CA RA era stato riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli ai capi d) (81, 110, 117, 326 cod. pen.), e) (81, 110, 319, 321 cod. pen.), f) (81, 110, 117, 479 cod. pen.), m) (110, 319, 321 cod. pen.), e, ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione;
SI GI era stato riconosciuto colpevole del reato di cui al capo f) (81, 110, 117, 479 cod. pen.), e con le generiche prevalenti, condannato alla pena di mesi sei di reclusione;
MA ES era stato riconosciuto colpevole del reato ascrittogli al capo R1 ((110, 319, 321 cod. pen.), e condannato alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione;
era stato concesso a SI e MA il beneficio della sospensione condizionale della pena;
era stata disposta la confisca fino alla concorrenza di euro 40.511,20 di beni riconducibili a ZI OV e a PI HE, nonché di una lavatrice sequestrata a NO VA.
2. Ha proposto ricorso l'imputato ZI con il difensore Avv. GI Oddo. 2 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 191, 405 comma 2, 407 commi 1 e 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Erroneamente era stata respinta la richiesta di dichiarare inutilizzabili gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, dovendosi aver riguardo all'insorgenza degli elementi a carico fin dalla conversazione intercettata nel 2007, concernente il ZI, che aveva dato l'avvio al procedimento. I Giudici di merito avevano osservato che non erano in grado di valutare il momento dell'iscrizione, in realtà avvenuta nel 2009, in epoca di gran lunga successiva al momento in cui si sarebbe dovuto procedere all'incombente. Inoltre erroneamente era stato dato rilievo alla scelta del giudizio abbreviato quando si sarebbe trattato di inutilizzabilità derivante da violazione di legge e di tipo patologico, rilevabile anche nel rito abbreviato.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione delle norme sanzionatorie contestate e degli artt. 530, 125, 192, 546, 129, 417, 521 cod, proc. pen., agli effetti dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. Formulando valutazioni di carattere generale, il ricorrente segnala che la Corte aveva eluso la spiegazione delle ragioni per cui le discolpe dell'imputato si sarebbero dovute considerare infondate. Non erano stati considerati i motivi nuovi e il relativo contenuto documentale, era stata pretermessa la valutazione di elementi che militavano a favore delle spiegazioni fornite dal ZI. Era stata omessa la considerazione dei ruoli dei funzionari e dei profili organizzativi all'interno dell'A.A.M.S. Non erano stati individuati singoli fatti corruttivi, a fronte del valore riconosciuto alla subordinazione del pubblico dipendente agli interessi del privato, con il primo in posizione di disponibilità costante in violazione dei doveri inerenti alla funzione. Erano stati dunque valorizzati i profili sfumati dell'imparzialità e del buon andamento, senza evidenziare le condotte che il ZI avrebbe posto in essere per violare tali principi. Era stata omessa la considerazione del quadro normativo regolante la materia dei giochi, cui l'imputato era con altri adibito, nonché quella concernente i tabacchi, estranea ai suoi compiti. Peraltro il ZI non aveva mai assunto funzioni dirigenziali e si era occupato dal 2002 del gioco del Bingo, oltre che di altri aspetti.
2.3. Relativamente al capo a), il ricorrente contestando l'impostazione complessiva, incentrata sulla configurabilità del reato di corruzione propria in 3 base alla violazione di doveri di carattere generale, richiama la primaria fonte probatoria a carico, costituita dal coimputato PI, attraverso la quale sarebbe stato confermato che il ZI era a conoscenza della falsità dei modelli F24 inviati e concedeva nondimeno la possibilità di tenere aperte le sale da gioco e rateizzare i debiti. La propalazione avrebbe avuto bisogno di riscontri, da rinvenirsi semmai nelle conversazioni intercettate, e di confronto con i dati documentali acquisiti. Il ricorrente segnala i profili inerenti alle procedure di pagamento e i rapporti in materia tra Direzione regionale e Direzione centrale e deduce l'erroneità delle valutazioni di merito in ordine al significato attribuibile alla condotta dell'imputato in rapporto allo PI, anche in relazione alle sue specifiche competenze e alle procedure da seguirsi. Il ricorrente riporta inoltre le conversazioni telefoniche dalle quali si sarebbe potuta desumere la linearità del comportamento del ZI e l'assenza di un previo accordo con lo PI, a smentita delle dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo. Inoltre anche altri impiegati avevano partecipato all'attività di consegna delle cartelle, ma non erano stati indagati, mentre il direttore regionale NO era stato addirittura assolto, non comprendendosi perché solo il ZI dovesse accorgersi della falsità della documentazione inviata dallo PI. Ed ancora è richiamata la documentazione prodotta che attestava la regolarità della condotta dell'imputato e la sua attività di segnalazione delle situazioni venute in evidenza nei confronti dello PI, fino a quando era stato adottato il procedimento di revoca della concessione a carico di costui. Ma tale documentazione non era stata valutata dai giudici di merito. Si sofferma su una diversa valutazione del materiale probatorio in ordine al concreto comportamento tenuto dall'Ufficio palermitano nei confronti dello PI e sul rilievo che la perdurante apertura delle sale di quest'ultimo avrebbe potuto indurre il ZI a ritenere che il concessionario avesse adempiuto o avesse fruito di dilazioni, fermo restando che era stata la Direzione generale a comunicare all'ufficio palermitano che avrebbero potuto consegnarsi le cartelle alla società dello PI, essendo sufficiente che i pagamenti fatti con modello F24 fossero accompagnati da lettera di conferma della banca. Il ricorrente deduce inoltre che era stato esaminato in modo non condivisibile il punto cruciale della presunta remunerazione ricevuta, tema poi riverberatosi anche nella disposta confisca della somma di euro 40.511,20. Rievoca dunque la deduzione difensiva in ordine alla causale dei versamenti fatti in favore del ZI o su conti a lui direttamente o indirettamente riferibili, a cominciare da quello di circa euro 25.000,00, imputabile a progetto a suo tempo elaborato dalla moglie del ZI per conto di tale LI AT. Le dichiarazioni dello PI sul punto erano state valorizzate solo in malam partem a carico del ZI, avendo la Corte formulato valutazioni contrarie alla credibilità dell'assunto, senza dar conto degli elementi forniti dalla difesa e delle dichiarazioni dello stesso LI. Peraltro le dichiarazioni rese sul punto dallo PI, di mera conferma di quanto prospettato nelle domande del P.M., si sarebbero dovute per questo considerare inutilizzabili. Sviluppa inoltre il ricorrente argomenti a sostegno della bontà della ricostruzione fornita dal ZI e dell'incongruità logica di quella accusatoria e deduce la causale degli ulteriori versamenti riscontrati. Deduce la modestia degli esborsi per inviti a pranzo e l'inconferenza di quelli correlati a sponsorizzazione della squadra di freccette di Giardiniello, sollecitata dal ZI quale assessore di quel Comune. Per questa parte, corrispondente ad interventi socialmente rilevanti, il delitto di corruzione non sarebbe stato in alcun modo configurabile. Inoltre si sarebbe dovuto considerare che il ZI aveva sollecitato altri imprenditori a erogare somme in favore della Pro Loco di Giardiniello, a dimostrazione della mancanza di sinallagmaticità di tali versamenti. L'assunto che il ZI potesse utilizzare la Pro Loco al fine di acquisire altre entrate era stato smentito da elementi probatori non valorizzati dai Giudici di merito. I contatti tra il ZI e lo PI si erano interrotti nel febbraio 2008. L'episodio relativo alla richiesta di pagamento di biglietti per partite di calcio, risalente al 2011 non si sarebbe potuto considerare dipendente da un precedente pactum sceleris, visto che lo PI aveva un campo di attività non tale da rendere necessari rapporti lavorativi con il ZI, non essendovi stata inoltre prova di altri contatti nel periodo intermedio. L'erogazione si sarebbe dovuta dunque ricollegare solo al rapporto amicale senza implicazioni funzionali. Rileva ancora il ricorrente per il capo a) che il reato in relazione a tutti gli episodi anteriori al 5/10/2007, si sarebbe dovuto reputare estinto per prescrizione maturata fin dal 5/2/2015. 2.4. Relativamente al capo b), il ricorrente segnala che il ZI non era competente in materia di concessioni per rivendite di tabacchi e si era limitato a fornire consigli a tale AT. 5 н Inoltre si sarebbe dovuta escludere l'illegittimità del rilascio a UL TA, sia perché la richiesta proveniva dalla società Beach Service s.a.s. di UL TA sia perché costei non aveva un rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze altrui, avendo svolto lavori saltuari di supplenza come assistente amministrativo presso la scuola primaria e dell'infanzia. La Corte territoriale aveva nondimeno ritenuto che il ZI avesse violato il dovere di imparzialità, non contenuto nell'addebito. Non era stato inoltre spiegato come il ZI potesse essersi reso responsabile di favoritismo nei tempi di rilascio, quando l'allora direttore generale era stato assolto dall'addebito. Non era dunque ravvisabile mercimonio, anche perché tale AT aveva escluso di aver inteso remunerare il funzionario. La successione cronologica dei fatti si sarebbe potuta leggere in linea con gli assunti difensivi.
2.5. Relativamente al capo c), il ricorrente ripercorre la vicenda segnalando l'assenza di condotte illecite del ZI, limitatosi a fornire un'informazione a tale BA. Le ceste di Natale, il pagamento di pranzi e l'erogazione per la Pro Loco non si sarebbero potuti considerare correlati a controprestazioni funzionali.
2.6. Relativamente ai capi d), e) ed f), il ricorrente ancora una volta ripercorre la vicenda relativa all'ispezione presso la sala bingo di CA. Era irrilevante la verifica riguardante la tabella con il logo, in quanto priva di conseguenze di carattere giuridico. Il verbale di verifica era stato redatto il 25/9/2009, e l'indicazione contenuta nel verbale, concernente le ragioni della mancata presenza della tabella con il logo del gioco del bingo, non avrebbe potuto dirsi dicitura rilevante, fermo restando che si era dato atto della mancanza della tabella e che non era provato che il direttore di sala FI non avesse reso la dichiarazione verbalizzata. Di qui l'assenza della volontà di falsificare, ciò che sarebbe dovuto dirsi anche per la sottoscrizione del verbale, avvenuta il giorno seguente. Erano applicabili i principi in materia di falso innocuo. Non era stata rivelata al CA alcuna notizia segreta, in quanto i controlli secondo la normativa secondaria vigente avrebbero potuto essere fatti anche, ma non necessariamente, senza preavviso. Inoltre non rilevava il riferimento a possibili controlli della Guardia di Finanza, che non poteva formare oggetto di informazione specifica data al ZI. 60 La corruzione incentrata sulla procurata assunzione di tale EN LI presso la sala bingo del CA non si sarebbe potuta configurare. Anche per CA si sarebbero dovuti ripetere i rilievi riguardanti le offerte alla Pro Loco di Giardiniello, di modesta consistenza. In ogni caso il ricorrente osserva che si sarebbero dovuti considerare già estinti per prescrizione i fatti commessi in epoca anteriore al 5/10/2007. 2.7. Relativamente al capo h), il ricorrente osserva che i fatti si sarebbero dovuti ricondurre ad un mero errore nella compilazione del verbale di verifica, essendo stata indicata la data di un giorno precedente a quello della sua effettuazione. La Corte non aveva al riguardo tenuto conto delle deduzioni difensive e degli elementi probatori raccolti, non essendovi stata alcuna falsificazione di dati.
2.8. Relativamente ai capi i) ed I), era irrilevante l'informazione riguardante operazioni di controllo, in quanto le stesse non erano necessariamente a sorpresa e in quanto l'informazione riguardava la sala bingo di ES, estranea alla sfera di operatività del ZI, nulla rilevando le congetturali affermazioni dei giudici di merito in ordine al fatto che il ZI aveva avuto talvolta nel 2009 l'incarico di recarsi a ES. Quanto alle erogazioni, l'assegno di euro 6.000,00 aveva causale lecita per un incarico svolto dalla moglie del ZI e l'assunzione di FE NI era svincolata da qualsiasi patto illecito e non qualificabile come controprestazione di condotta contraria ai doveri di ufficio del ZI. Era prescritto il reato relativo alla dazione del 23/1/2006. 2.9. Relativamente al capo R1), il ricorrente deduce che non vi era prova del concorso del ZI e della retribuzione da lui percepita per attività illecita svolta. La vicenda aveva riguardato un settore diverso da quello di competenza del ZI e inoltre non era risultato che egli avesse concorso nella fase istruttoria con subornazione dei pubblici ufficiali competenti. Era risultata legittima l'assegnazione a MA di una rivendita speciale, a fronte della disponibilità da parte di lui di un ipermercato. Non rilevava la nuova diversa conclusione del direttore regionale, posto che la rivendita era allocata all'interno del complesso delimitato da mura e cancelli. Peraltro la competenza non spettava all'Ufficio regionale ma a quello centrale cui era stata inviata la documentazione. La Corte, nell'attribuire la responsabilità al ZI per i suoi rapporti con Lo CC, non aveva indicato alcun patto illecito con il MA né la corresponsione di alcuna somma. 7 1 2.10. Con ulteriore motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 133, 62- bis, 81 e 114 cod. pen. agli effetti dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod, proc. pen. La Corte non aveva considerato che il ZI era incensurato, non aveva perseguito intenti speculativi rilevanti, aveva destinato somme a finalità sociali, aveva un ruolo secondario e non aveva determinato l'adozione di provvedimenti illeciti. Inoltre si sarebbe dovuto considerare il suo comportamento processuale.
2.11. Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 322-bis agli effetti dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. Rileva che la confisca aveva riguardato l'intero valore indicato al capo a), quando lo steso avrebbe dovuto almeno in parte ridursi sulla base delle deduzioni formulate, a cominciare dalla considerazione delle vincite registrate nell'esercizio Peter's Pub. Lo stesso sarebbe dovuto valere per gli importi imputabili a incarichi di progettazione svolti dalla moglie dell'imputato.
2.12. Con motivi nuovi il ricorrente deduce: violazione delle norme di cui al primo motivo di ricorso, invocandosi a sostegno dell'eccezione di inutilizzabilità quanto emergente da recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 33583 del 26/3/2015; la prescrizione dei reati sub a), commessi fino al febbraio 2008, la prescrizione della dazione del 17/12/2007 relativa al capo c), la prescrizione del reato sub d) e del reato sub e), nonché quella del reato sub f), ove fosse esclusa la contestata aggravante;
violazione degli artt. 318, 319, 346-bis cod. pen. agli effetti dell'art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.: si adduce che i reati avrebbero dovuto riqualificarsi ai sensi dell'art. 318 cod pen., come riformulato con legge 190 del 2012 o ai sensi dell'art. 346-bis, introdotto dalla medesima legge, dovendosi tener conto della legittimità degli atti di ufficio e del fatto che comunque gli a stessi non rientravano nelle competenze del ZI, non avendo egli il potere di emettere gli atti oppure rientrando gli affari in settori diversi da quelli di cui si occupava.
3. Ha proposto ricorso l'imputato NO, con gli Avv. OV Di Benedetto e Calogero Vella.
3.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. agli effetti dell'art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen. Si segnala che a fronte della precisa contestazione di cui al capo R1), incentrata sulla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio individuato nel rilascio di licenza per rivendita di tabacchi illegittima per difetto dei requisiti soggettivi e per liquidazione di somma inferiore a quella dovuta per legge, la condanna era stata pronunciata sul rilievo di un difetto di presupposti oggettivi e la Corte aveva erroneamente ritenuto che potesse comunque parlarsi di requisiti soggettivi in aggiunta alla violazione del dovere di imparzialità e di segretezza: ma in realtà non era stato spiegato come tale ultima violazione potesse essere riferita anche al NO, dovendosi comunque ritenere che fosse stato dato rilievo ad un profilo di illegittimità radicalmente diverso con violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.. 3.2. Con il secondo motivo si deduce analogamente la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione al capo m). In questo caso nell'imputazione si faceva riferimento a procedura per il rilascio di licenza per una rivendita di tabacchi mentre la sentenza era stata pronunciata con riferimento alla pretesa illegittimità del rilascio del patentino, originata dalla concreta possibilità di rilascio di licenza per rivendita speciale. Si era determinata un'immutazione non consentita che avrebbe imposto una nuova contestazione di cui l'imputato avrebbe potuto tener conto al fine di revocare l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato.
3.3. Con il terzo motivo si deduce analoga violazione in relazione al capo n). In questo caso l'originaria imputazione faceva leva su un atto contrario ai doveri d'ufficio, che tuttavia era in corso di causa risultato legittimo: il giudice aveva dunque pronunciato condanna per il reato di cui all'art. 318 cod. pen. ma violando i principi in materia di contraddittorio sulla qualificazione del fatto, desumibili dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.
3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge anche in relazione all'art. 238 bis cod. proc. pen. e vizi di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., anche per mancata risposta a deduzioni formulate in sede di appello, con riguardo alla affermazione di penale responsabilità per i reati sub m), n) e R1). La Corte territoriale aveva confermato l'impostazione del primo Giudice incentrata sulla ritenuta irrilevanza dell'individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio, essendo determinante il fatto dello stabile asservimento del funzionario agli interessi personali del privato. Ma sarebbe stato necessario che ricorresse una dazione di denaro o altra utilità in misura tale da evidenziare una commistione di interessi atta a vanificare la funzione di controllo demandata al funzionario: nel caso di specie invece era emerso che il NO non aveva ricevuto denaro, non aveva beneficiato di 9 H vacanze gratuite o di prestazioni sessuali, ma solo aveva partecipato a taluni pranzi e in un caso aveva ricevuto una lavatrice di modico valore. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte a soffermarsi sulla ricerca di specifici atti contrari ai doveri di ufficio o comunque comportamenti illeciti cui il preteso patto corruttivo avrebbe dato luogo. Nel caso di specie la Corte era incorsa nel vizio di fondo di non distinguere le vicende e le diverse posizioni e di accorparle illogicamente al fine di individuare un più generale "andazzo" dell'Ufficio.
3.5. Quanto all'analitica valutazione dei singoli reati, in ordine al capo R1) il ricorrente deduce sulla base di una ricognizione della normativa primaria e secondaria di settore e della giurisprudenza che l'atto rilasciato a MA si sarebbe dovuto considerare legittimo, inerendo al rilascio di licenza per rivendita speciale di tabacchi, riferita ad attività da svolgersi in un bar annesso all'ipermercato del MA. Erroneamente, in violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., era stata valorizzata una sentenza, peraltro non definitiva, del TAR, intervenuta sul caso di specie. Comunque il profilo di illegittimità rilevato non era oggetto di alcun accordo corruttivo, in quanto estraneo ai dialoghi tra i coimputati. Indebitamente era stato dato rilievo a conversazioni tra altri soggetti, per dimostrare la violazione del dovere di imparzialità, non essendo stato indicato in che modo anche il NO sarebbe incorso in analoga violazione. Del resto era da escludersi che la somma pagata dal MA e liquidata in sede centrale fosse stata determinata in modo illecito e a suo vantaggio ed era inoltre da escludere che il procedimento avesse avuto un'accelerazione anomala. Tutt'al più sarebbe dovuto ravvisarsi il reato di cui all'art. 318 cod. pen., che nondimeno si sarebbe dovuto escludere, non essendo emerso alcun elemento che comprovasse un accordo illecito. Dalle stesse conversazioni intercettate era emerso che gli accordi per la dazione di un regalo al NO erano intervenuti tra altri soggetti e comunque dopo che l'atto era stato adottato. Inoltre non rilevava la partecipazione a pranzi, non potendosi interpretare tali occasioni conviviali come corrispettivo per un illecito mercimonio della funzione. La modestia del valore della lavatrice regalata era tale da escludere un rapporto sinallagmatico e si riverberava inoltre sul dolo dell'imputato, che non aveva formulato alcuna richiesta e non aveva partecipato ad accordi preventivi. 1 10 0 La sola dazione dell'utilità non si sarebbe potuta considerare al tempo stesso come prezzo e come prova del patto criminoso. Si sarebbe potuto parlare semmai di mere regalie di modesta consistenza, comunque svincolate da un pactum sceleris.
3.6. Con riguardo al capo m) il ricorrente denuncia omessa e illogica motivazione e travisamento della prova, in quanto non era stato rilasciato alcun atto e inoltre se il NO aveva chiesto a CA l'assunzione di tale MI LO, ZI e CA nella conversazione telefonica ritenuta probante avevano parlato semmai della richiesta fatta dal MI di assumere il figlio di quest'ultimo, ciò di cui si sarebbe dovuta dare notizia al NO. Erroneamente si era inoltre fatto riferimento al pagamento di una somma a titolo di garanzia di importo inferiore al dovuto, quando in realtà in base alla normativa di riferimento per il patentino non era necessario alcun versamento. E parimenti erronea si sarebbe dovuta ritenere l'affermazione dei giudici di merito secondo cui il patentino comportava minori introiti per l'Amministrazione rispetto alle rivendite ordinarie o speciali. Risultava travisato il significato della disposizione contenuta nella circolare 04/63406 del 25/9/2001, nella parte in cui si afferma che il rilascio del patentino è consentito quando non resti possibile procedere all'impianto di una rivendita speciale. Peraltro era stata disattesa e trascurata la normativa di legge, che prevede la possibilità di far luogo all'istituzione di rivendite speciali quando siano riconosciute necessità di servizio e non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. Di qui la legittimità dell'atto.
3.7. In relazione al capo n), incentrato sul rilascio di rivendita di tabacchi in assenza dei requisiti in cambio dell'assunzione di tal RI PO presso la sala Big Bingo, si prospetta illogicità della motivazione e mancata risposta ai rilievi formulati nell'atto di appello: in primo luogo si contesta la rilevanza della successione cronologica dei fatti, affermata invece dai giudici di merito;
si fa rilevare inoltre che non si sarebbero potute valorizzare vicende parallele, in ordine alle quali oltre tutto il NO era stato assolto. Anche con riguardo alla citata imputazione la Corte aveva fatto apoditticamente riferimento a condotte poste in essere da funzionari dell'Ufficio, senza specificare concretamente le singole posizioni. Inoltre l'assunzione del RI non era avvenuta come controprestazione doverosa, tanto che il ZI aveva segnalato all'interlocutore privato che se l'assunzione non fosse stata utile per la sala non vi sarebbe stato problema. 11 ля Per giunta l'atto di ufficio era stato riconosciuto legittimo. Le conversazioni telefoniche erano state erroneamente interpretate, quando già nell'appello se ne era posta in luce la conformità agli assunti del NO, dovendosi anche considerare l'atteggiamento millantatorio assunto dal ZI con il privato, disgiunto da intese con il ricorrente. Per contro del tutto incongruamente non era stato elevato capo di imputazione con riferimento alla vicenda a carico del ZI, sebbene costui dovesse considerarsi come l'intermediario dell'illecita pattuizione. Ancora la Corte aveva disatteso l'assunto difensivo basato sul fatto che il NO si era attivato a favore del RI in modo disinteressato per la richiesta fattagli da un amico. La mancanza di rapporti diretti con il RI era tale da l'irragionevolezza dell'assunto accusatorio incentrato sullacomprovare correlazione tra assunzione e atto dell'ufficio.
3.8. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge e difetto di motivazione a fronte della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo m): considerando il momento della dazione, si sarebbe dovuto fare riferimento alla data del 10/3/2007, con la conseguenza che il termine per la prescrizione era decorso già al momento della sentenza di appello.
3.9. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla qualificazione dei fatti sub R1 ed m): entrambi i reati si sarebbero dovuti ricondurre all'ipotesi di cui all'art. 318 cod. pen.
3.10. Con il settimo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, all'entità della pena e alla determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. oltre che con riferimento al beneficio della sospensione condizionale e a quello della non menzione. Era stato dato rilievo congiunto alle vicende senza trattare distintamente le posizioni e non era stato considerato, quanto al NO, che costui era stato assolto da alcuni reati a lui contestati. Inoltre era stato segnalato e disatteso il fatto che il NO fosse incensurato e avesse tenuto un contegno processuale improntato a collaborazione, oltre che il fatto che lo stesso aveva avuto un ruolo secondario, che le utilità ricevute erano di modico valore e l'imputato non aveva agito per un tornaconto personale. Ma nulla di ciò era stato considerato. 12 SR .
3.11 Il ricorrente ha presentato motivi nuovi, con i quali deduce che in ogni caso l'asservimento della funzione, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 190 del 2012 dovrebbe essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. Con ulteriore motivo aggiunto deduce che deve ormai dichiararsi l'estinzione del reato sub n) per intervenuta prescrizione maturata il 20 settembre 2015, anche conteggiando i periodi di sospensione del termine per un totale di 121 giorni.
4. Ha proposto ricorso l'imputato PI tramite l'Avv. Vincenzo Lo Re.
4.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 117, 476 e 490 cod. pen., con riguardo al capo o). Si contesta che la conversazione telefonica intercettata tra lo PI e SI MA FR possa suffragare il concorso dell'imputato nel reato di occultamento di atti pubblici, risultando invece che la condotta era stata già spontaneamente tenuta dalla SI, non essendo dunque ravvisabile compartecipazione dello PI in un reato istantaneo ormai perfezionatosi e non potendosi attribuire rilievo al successivo compiacimento espresso dallo PI. Del resto le note provenienti dalla Direzione Regionale siciliana dell'AAMS erano state protocollate di seguito, senza che dunque possa prospettarsi un concreto concorso dello PI.
4.2. Con il secondo motivo denuncia manifesta illogicità e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui agli artt. 319, 321 cod. pen., contestato al capo a), relativamente alla corruzione di DR. Era illogico ritenere lo PI responsabile di tale corruzione, che sarebbe consistita nel pagamento di un soggiorno dell'DR e dei suoi familiari al villaggio Città del Mare, a fronte del fatto che lo PI, reo confesso per tutti i restanti episodi di cui al capo a), aveva contestato solo questo. Inoltre sussistevano elementi di segno contrario, costituiti dalla prova che la vacanza era stata prenotata dal cognato del ZI e poi pagata con assegno bancario di quest'ultimo, non essendo risultato alcun rimborso da parte dello PI. Ed ancora non era possibile individuare nell'imputato il cugino menzionato in colloquio telefonico tra ZI e NO.
4.3. Con il terzo motivo denuncia manifesta illogicità e carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 13 re I giudici avevano accomunato nella scelta di negare le attenuanti anche lo PI sebbene costui avesse reso ampia e articolata confessione, fornendo contributi fondamentali per la ricostruzione degli episodi. I Giudici di merito avevano fatto riferimento alla gravità dei reati ma non avevano dato peso al comportamento processuale del prevenuto, in realtà pienamente meritevole di apprezzamento.
5. Ha presentato ricorso l'imputato SI GI tramite l'Avv. Dario D'Agostino.
5.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 479 cod. pen. di cui al capo f). La Corte territoriale aveva avallato il giudizio di penale responsabilità del SI in quanto costui avrebbe concorso nel falso ideologico inerente ad una falsa attestazione circa le ragioni della mancanza di una tabella nella sala Bingo e all'attestazione falsa che il verbale di verifica era stato sottoscritto il 25 settembre e non il giorno dopo. Ma non aveva valutato se non flebili indizi derivanti da una conversazione telefonica del ZI, quando quest'ultimo aveva escluso la responsabilità del SI e peraltro era certo che costui aveva partecipato all'ispezione solo con riguardo al settore delle slot machines, non essendo a conoscenza di altro e non avendo dunque consapevolezza di quanto al ZI avrebbe potuto dire il direttore di sala. In realtà il SI non sapeva che era stata verbalizzata una falsa scusa e dunque non era assistito dall'elemento psicologico del dolo.
5.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen, in relazione all'art. 476 comma secondo, cod. pen. con riguardo al secondo profilo di falsità. In realtà mancava nel verbale qualsiasi attestazione della data di redazione del verbale, cosicché il delitto non si sarebbe potuto ravvisare. Era stata per dimenticanza omessa l'apposizione della data corretta dopo che era stato dato atto della data del sopralluogo. La firma del SI valeva ad attestare la partecipazione a quest'ultimo e le circostanze ivi indicate, pur estranee alla propria competenza. Si sarebbe potuto al più ravvisare un falso innocuo, in quanto il profilo di falsità risultava irrilevante al fine del significato dell'atto e del suo valore probatorio.
6. Ha presentato ricorso l'imputato CA RA con l'Avv. NO Reina. 14 H 6.1. Con il primo motivo deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 326 cod. pen. agli effetti dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo al capo d). L'imputato si era limitato ad apprendere notizie dal ZI e non poteva concorrere nel reato che è strutturato come plurisoggettivo anomalo e che richiede una specifica condotta di istigazione o determinazione del privato, nel caso di specie non prospettata in relazione al tipo di comunicazione ricevuta.
6.2. Con il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 479, 476 comma secondo, 110, 117 cod pen. agli effetti dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo al capo f). In primo luogo era stato ascritto al CA il concorso nella falsa attestazione sulla base dell'informazione da lui ricevuta del falso commesso a suo vantaggio dopo che il reato si era perfezionato. Inoltre non si sarebbe potuto attribuire rilievo all'invito rivolto all'imputato di mandare il suo dipendente a firmare il verbale il giorno successivo, trattandosi di invito proveniente da pubblici funzionari. Ed ancora si sarebbe dovuta escludere l'offensività della condotta. La falsa dicitura riguardante la tabella era irrilevante una volta che si era dato atto dell'assenza della stessa, configurando un falso inutile.
6.3. Con il terzo motivo deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 319, 318 e 323-bis cod pen., agli effetti dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod, proc. pen. con riguardo al capo e). Erroneamente e con motivazione apodittica era stato ravvisato vincolo di sinallagmaticità tra infedeli attività del ZI e la sponsorizzazione per euro 300,00 alla Pro Loco di Giardinello da parte del CA, titolare della sala da gioco Las Vegas Bingo. Nei motivi di appello si era però dimostrato il frequente ricorso del CA a sponsorizzazioni del logo della sala da gioco attraverso manifestazioni sportive, anche per importi superiori. Inoltre troppo sintetica era risultata la motivazione riguardante la correlazione tra la condotta antidoverosa del ZI, riferita a falsa attestazione nel controllo della sala giochi, e l'assunzione della dipendente EN, avvenuta una settimana dopo, a fronte di colloquio di lavoro del 28 settembre. Era insufficiente il mero riferimento al dato temporale. In ogni caso sarebbe dovuta ravvisarsi l'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., in ordine alla quale era stata omessa qualsiasi motivazione. 15 де 6.4. Con il quarto motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., agli effetti dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. con riguardo al capo m). A fronte di una contestazione basata sul rilascio di una licenza per la rivendita di tabacchi la pronuncia di primo grado aveva indebitamente riguardato il rilascio del c.d. patentino, inteso quale autorizzazione amministrativa, ma in tal modo era stato mutato l'oggetto dell'atto infedele, anche in relazione ai diversi presupposti, alla forma e alla sostanza dell'atto.
6.5. Con il quinto motivo deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 318, 319 cod pen, agli effetti dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.. con riguardo al capo m). L'assunto del patto corruttivo tra CA e NO era stato basato su conversazione dell'8 agosto 2007 tra CA e ZI e sulla successione cronologica dei provvedimenti riguardanti l'attivazione di una rivendita di tabacchi nella sala giochi Las Vegas Bingo. In particolare era stato ravvisato il nesso con l'assunzione del dipendente MI richiesta dal NO. In realtà era dimostrato che neppure il procedimento amministrativo per il patentino aveva avuto buon fine con il rilascio dell'atto. Il NO non aveva rilasciato atti e il CA aveva rinunciato a quanto richiesto. Peraltro il patentino si sarebbe dovuto reputare atto dovuto. In ogni caso il fatto si sarebbe dovuto riqualificare ai sensi dell'art. 318 cod. pen.. Ma non sussisteva nesso sinallagmatico tra una richiesta del 30 marzo 2007 e l'assunzione di un dipendente avvenuta il 10 marzo di quell'anno, dopo segnalazione del pubblico funzionario, in assenza di attività funzionale antidoverosa.
6.6. Con il sesto motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 62-bis, 133, 163 cod. pen., agli effetti dell'art. 606 comma 1, lett, b) ed e) cod. proc. pen. La negazione delle attenuanti, di un trattamento più mite e del beneficio della sospensione condizionale era stata basata su considerazioni generalizzate per tutti gli imputati, senza ponderazione individualizzante, e per giunta formulate in modo apodittico e prive di riferimenti alla realtà processuale del singolo, in rapporto all'incensuratezza, alla condotta processuale, alla condotta successiva al reato. 16 H 7. Ha presentato ricorso l'imputato MA con l'Avv. Raffaele Gaetano Crisileo.
7.1. Con il primo motivo deduce agli effetti dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod proc. pen. manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine al giudizio di responsabilità, alla prova acquisita e alla qualificazione del fatto, che la difesa aveva ricondotto alla fattispecie della corruzione impropria susseguente, con riguardo al capo R1). La Corte territoriale si era basata su una congettura disancorata dalle emergenze processuali, richiamando la sentenza di primo grado e rilevando l'illegittimità dell'installazione di una rivendita speciale di tabacchi, in quanto non posta all'interno della struttura dell'ipermercato facente capo al MA, secondo quanto prospettato in una nota dell'amministrazione Monopoli del 15 novembre 2011 e nella decisione del TAR del 22 gennaio 2015. La Corte aveva inoltre osservato che si era addivenuti all'emissione dell'atto solo dopo che il privato si era dimostrato consapevole dei suoi obblighi di riconoscenza nei confronti dei pubblici ufficiali, dapprima facendosi convincere da Lo CC a versare il corrispettivo di pranzi presso ristoranti, poi assumendo l'onere di versare euro 2.500,00 al Lo CC e procedere alla dazione di altre utilità agli altri funzionari, dopo che precedenti istanze erano andate dimenticate per alcuni anni. In tale quadro la Corte aveva dato rilievo ad una conversazione del ZI in cui si commentava che il MA aveva assunto l'onere di versare il prezzo della vacanza di DR presso un villaggio turistico ed era stata rilevata la necessità di un regalo al NO, individuato in una lavatrice. In tal modo i Giudici avevano omesso di considerare quanto dedotto nell'atto di appello e la giurisprudenza in materia di corruzione impropria susseguente. Nella conversazione dell'11 maggio 2010 tra ZI e Lo CC si era parlato della volontà di formulare al MA delle richieste, evidentemente in assenza di previ accordi. Di ciò non si era tenuto conto. Quanto ai presupposti soggettivi per la licenza, si faceva rilevare che la Direzione Generale di Roma del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che aveva il compito di valutare le istanze, aveva accolto la richiesta del MA, dopo aver chiesto con lettera del 10 marzo 2010 documenti inerenti all'esatta tipologia della struttura in cui collocare la rivendita speciale. Non vi era stata elargizione di denaro o promessa verso il vice-direttore NO, il direttore generale DR e il ZI, posto che non dipendeva da essi il rilascio della licenza, sempre la Commissione centrale avendo altresì provveduto alla determinazione della cifra da versare per il rilascio della licenza. 17 пл Era comunque una mera ipotesi l'erogazione di somme al ZI e al Lo CC, non essendo dato inoltre comprendere come fosse stato possibile prospettare il pagamento della vacanza presso il Villaggio Città del Mare. Quanto all'elettrodomestico consegnato al NO si era trattato di mera regalia dopo l'ottenimento della licenza, riconducibile alla categoria dei munuscula. Erronea era stata la valutazione del TAR Sicilia, la cui sentenza era stata indebitamente acquisita e indebitamente utilizzata, in quanto non definitiva. Non vi era stata pattuizione illecita implicante una controprestazione contraria ai doveri d'ufficio del funzionario. L'atto era invece legittimo e rientrante nei doveri di ufficio dei pubblici ufficiali, essendosi inoltre proceduto alla determinazione di una cifra di euro 18.750,00, correlata ad una durata triennale e dunque semmai superiore a quella commisurabile ad una durata novennale. Il ricorrente si soffermava sulla disciplina in materia di rilascio di rivendite ordinarie e rivendite speciali e segnalava fra l'altro come con riguardo ad ipermercati fosse previsto che le rivendite speciali, ubicate all'interno di essi, potessero essere istituite dove vi era un bar annesso alla struttura. L'importo era determinato dalla Commissione centrale sulla base di vari parametri. In tale prospettiva il MA non aveva ricevuto alcun beneficio né in merito alla somma né in merito alla durata, non potendosi attribuire rilievo a confuse valutazioni fatte nel corso di una conversazione da Lo CC Peraltro il MA era estraneo ad ogni atto illegittimo o legittimo dei pubblici ufficiali, avendo atteso la definizione della pratica e solo dopo avendo sentito il dovere morale di ringraziare il NO con una macchina lavabiancheria di modesto valore, poco superiore a quello indicato dal Ministero delle Finanze. Dovevano aggiungersi due cene per euro 350,00. Si trattava di dazioni inidonee a rendere configurabile il reato ipotizzato. I Giudici di merito si erano basati su valutazioni congetturali non poste a confronto con gli elementi prospettati dalla difesa e inoltre avevano dato rilievo a conversazioni telefoniche cui il MA era estraneo, così omettendo di fornire una spiegazione razionale dei criteri adottati in punto di motivazione Né era stato seguito un corretto procedimento logico per escludere la configurabilità della corruzione impropria susseguente.
7.2. Con il secondo motivo denuncia manifesta illogicità della sentenza in ordine alla negata concessione del beneficio della non menzione agli effetti dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 18 H La sentenza conteneva una motivazione di stile incentrata sulla gravità della condotta, senza specificazione delle circostanze che avevano indotto a negare al MA il beneficio, come da insegnamento giurisprudenziale di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso presentato da ZI OV è manifestamente infondato.
1.1. Si deduce l'inutilizzabilità degli atti di indagine, in quanto compiuti dopo la scadenza del termine ordinario e di quello prorogato, in relazione alla pregressa insorgenza di indizi a carico del ZI, desumibili, stando alla stessa sentenza di primo grado, da una conversazione intercettata nel 2007. 1.2. Va subito rilevato che coglie nel segno l'osservazione della Corte territoriale, secondo cui non sono stati indicati gli specifici atti di indagine cui dovrebbe riferirsi la sanzione dell'inutilizzabilità: ed invero in tanto la parte può aver interesse a dedurre la questione in quanto la stessa coinvolga atti che hanno influito concretamente sulla decisione o sono almeno potenzialmente influenti su di essa.
1.3. Va peraltro più radicalmente rilevato che l'eccezione non tiene conto di un consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione, alla cui stregua il giudice non ha il potere di retrodatare la decorrenza del termine di durata delle indagini in caso di ritardata iscrizione del nome dell'indagato (Cass. Sez. U. n. 40538 del 24/9/2009, Lattanzi, rv. 244376; Cass. Sez. U. n. 16 del 21/6/2000, Tammaro, rv. 216248). In secondo luogo detta eccezione confligge con l'ulteriore consolidato principio secondo cui nel caso di atto compiuto dopo la scadenza del termine ricorre un caso di inutilizzabilità relativa, rilevabile solo su istanza di parte e da ritenersi preclusa in caso di richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato (Cass. Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, Inzitari, rv. 252580; Cass. Sez. 6, n. 16986 del 24/2/2009, Abis, rv. 243257).
1.4. Parimenti inammissibile risulta il primo motivo aggiunto, nel quale, a supporto dell'eccezione in esame, si invoca una recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 33583 del 26/3/2015, Lo Presti, rv. 264480), la quale in realtà si occupa della completamente diversa questione dell'inutilizzabilità correlata all'attribuzione della qualifica soggettiva dei dichiaranti e all'osservanza dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. 19 6 2. Venendo ora all'esame del capo a), deve farsi riferimento alle censure del ZI sopra riportate ai punti 2.2. e 2.3. del «Ritenuto in fatto», a quelle contenute nei motivi nuovi del ZI, nonché a quelle di cui al secondo motivo del ricorso PI.
2.1. Sono inammissibili le doglianze riferite alla ricostruzione della vicenda e del contegno tenuto dell'imputato ZI nel rapporto con PI HE, in quanto esse, anche quando deducono l'omessa considerazione o la non condivisibile valutazione di taluni elementi, si risolvono in realtà in censure di merito, non consentite nel giudizio di legittimità.
2.2. In particolare va rimarcato che la sentenza della Corte territoriale ha ampiamente richiamato quella di primo grado: in presenza di doppia valutazione conforme, ben può farsi riferimento, con riguardo a questo e a tutti gli altri reati, alla combinazione dei due testi. Risulta dunque nitidamente l'inquadramento della posizione del ZI, quale funzionario operante all'interno della Direzione regionale per la Sicilia dell'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (A.A.M.S.), cui erano attribuite competenze nel settore del gioco del Bingo e nel rapporto con le società concessionarie. Ma risulta soprattutto il tipo di rapporti intrattenuti dal predetto con PI HE, cui facevano capo le società Primal s.r.l. e RS s.r.l., che operavano nello specifico settore delle sale Bingo. La Corte territoriale, avvalendosi della puntuale e precisa analisi del primo Giudice, ha in particolare posto in luce che il ZI ha costantemente agito per favorire lo PI, violando il dovere di riservatezza sulle misure e sulle iniziative che la Direzione regionale o quella generale avevano assunto o stavano per prendere nei suoi confronti e adoperandosi per consentire allo stesso di continuare ad operare, ricevendo nel contempo in consegna nuove cartelle, nonostante la cospicua esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Amministrazione dei Monopoli e nonostante l'utilizzo indebito di documentazione falsa, per attestare l'adempimento degli obblighi di natura finanziaria imposti dalla normativa. Il primo Giudice ha riportato (alle pagg. da 28 a 36) conversazioni intercettate e messaggi, che sono stati valorizzati al fine di comprovare detto assunto. Ed invero i Giudici di merito hanno posto in luce conversazioni che sono state reputate rappresentative dell'intendimento del ZI di agevolare in tutti i modi il suo interlocutore, avvisandolo delle iniziative intraprese e dell'avvio di una procedura di revoca della concessione nei confronti della Primal s.r.l., 20 invitandolo a parlare con il suo dirigente, peraltro avendo cura di non rivelare la natura dei rapporti tra il ZI e lo PI (non gli fare capire che ti ho avvisato io..>>), occupandosi del conteggio degli interessi, ma nel contempo assecondando la volontà dilatoria dello PI («va bene, facciamo con calma»), chiedendogli ragguagli su documentazione, attestante pagamenti F24, che appariva falsa, e peraltro omettendo di segnalare immediatamente la circostanza ma cercando semmai di aiutare lo PI a risolvere il problema, ammonendo costui a sanare la propria esposizione, onde evitare problemi più seri, a quel punto non più scongiurabili («con queste cose qua succede il casino...perché se non si trovano questi qua, neanche possiamo dire mettiamo una data arretrata..>>). Tali conversazioni, protrattesi nel corso di vari mesi, sono state ulteriormente caratterizzate da sollecitazioni e consigli, non disgiunti dalla rivelazione delle informative e segnalazioni, a mano a mano inevitabilmente inviate agli organi della Direzione centrale. D'altro canto il primo Giudice ha richiamato una conversazione nel corso della quale lo PI aveva rappresentato al ZI, con riguardo all'invio di documentazione falsa, che «quando è stato gliel'ho detto..lei sa tutto» (progr. n. 2991 del 24/11/2007). Inoltre sono stati posti in luce gli sforzi compiuti dal ZI per aiutare lo PI anche in situazioni peculiari, come nel caso, ampiamente tratteggiato dal primo Giudice, in cui ad una sala da gioco era stata staccata la luce dall'Enel, circostanza nella quale, secondo le conversazioni intercettate, proprio il ZI, avvisato dallo PI, si era dato da fare, chiamando un suo conoscente per il riallaccio. E' stato in pratica delineato il quadro di un ausilio a tutto campo, fornito dal ZI allo PI nel corso dei mesi, con condotte sempre nettamente sbilanciate a favore del predetto, benché il ZI fosse stato posto addirittura a conoscenza dell'utilizzo di documentazione falsa.
2.3. A supporto di tale ricostruzione i Giudici di merito hanno d'altro canto invocato le dichiarazioni dello PI, che sul punto ha reso ampia confessione, chiamando in correità il ZI, che, a suo dire, lo aveva favorito, consentendogli di fruire di volta in volta di dilazioni di pochi giorni, utili per sanare alcune pendenze, fino all'eventuale iscrizione delle somme a ruolo, in presenza della quale lo PI avrebbe potuto procedere a pagamenti rateali (si richiamano le dichiarazioni come riportate nella sentenza di primo grado a pag. 44).
2.4. Gli argomenti difensivi, su cui si fonda il primo motivo, ripropongono temi sui quali i Giudici di merito si sono ampiamente intrattenuti, confrontandosi con le formulate doglianze e verificandone l'infondatezza. 21 12 2 3 Ciò vale fra l'altro: per l'inquadramento delle dichiarazioni dello PI e dei relativi riscontri;
per l'assunto, in realtà smentito dal complesso delle conversazioni, secondo cui la documentazione prodotta e talune conversazioni intercettate avrebbero dimostrato la correttezza dell'operato del ZI, che non aveva esitato a segnalare le irregolarità; per la diffusa prassi di concedere dilazioni nel pagamento delle somme dovute dai concessionari, peraltro implicante l'adozione di provvedimenti formali о comunque di esplicite determinazioni dell'organo competente, mentre nel caso di specie l'accumulo del debito si era consolidato di fatto anche in ragione delle dilazioni indebitamente ottenute attraverso l'utilizzo di falsa documentazione, attestante pagamenti non effettuati;
per l'analisi delle procedure e per il corretto inquadramento delle stesse (sul punto il primo Giudice aveva fatto correttamente richiamo al D.M. 31 gennaio 2000 n. 29, al decreto direttoriale 1 aprile 2004, al D.M. 21 novembre 2000). Ed invero gli argomenti difensivi non giungono mai a prospettare vizi realmente proponibili in sede di legittimità, ma si limitano a prospettare una ricostruzione alternativa, a fronte di quella logicamente e plausibilmente tratta dai Giudici di merito dalle dichiarazioni dello PI e dalle significative risultanze delle conversazioni e dei messaggi intercettati. Non risulta dunque debitamente confutato l'assunto secondo cui, al di là di inevitabili segnalazioni, il ZI, fornito anche di poteri di ricognizione e verifica, fra l'altro in funzione della consegna di nuove cartelle, aveva realmente e costantemente agito per favorire lo PI, con conseguente sviamento della funzione e violazione dei propri doveri, nonostante che questi si trovasse in una situazione in presenza della quale non avrebbero dovuto consegnarsi nuove cartelle per il gioco, ma si sarebbe potuto invece giungere alla revoca della concessione. Né può ravvisarsi un vizio di omessa motivazione in ordine alle argomentazioni addotte con i motivi di appello o in ordine alle prove documentali, che con motivazione non illogica, sono state reputate inidonee a scalfire la proposta ricostruzione di merito.
2.5. Sono altresì infondati gli argomenti formulati nel motivo di ricorso del ZI, volti a censurare la ricostruzione delle dazioni illecite. La Corte territoriale anche a tal fine ha richiamato l'analisi del primo Giudice. E' stato posto in luce che tra il 2006 e il 2008 il ZI ha ricevuto dallo PI tramite bonifici o assegni la complessiva somma di euro 40.511,20 (con parte delle somme formalmente dirette a ZI OS, madre del ricorrente, o 222 S 2 transitate sul conto della Pro-Loco di Giardinello per essere poi riversate al ZI). E' stato altresì rilevato che lo PI ha pagato nel dicembre 2007 le spese di viaggio della squadra di freccette R's PU (identico nome del pub di pertinenza del ZI) del comune di Giardinello fino a Bolzano, con partecipazione del ricorrente, ha pagato nell'ottobre 2007 le spese di un viaggio del ZI e di altri due soggetti a Roma e a Latina, ha ospitato in incontri conviviali in ristoranti di PA il ZI e altri funzionari della Direzione regionale dell'A.A.M.S., in particolare in data 17/7/2008 presso il ristorante CC Napoli, alla presenza del Direttore regionale DR e del vice-direttore NO (allorché l'DR fu udito proferire la frase «vogliamo vedere se il signor PI quando riesce ad aprire le 120 agenzie che ha e quindi diventa miliardario si ricorda ancora di noi» e lo PI fu udito rispondere «sino ad oggi mi sono ricordato sempre di voi..>>). Ed ancora è risultato che nel maggio del 2011 lo PI ha acquistato per il ZI i biglietti di due incontri di calcio tra le squadre dell'Inter e del IL nonché dell'Inter e del PA (a questo secondo peraltro il ZI non riuscì ad assistere, in quanto arrestato pochi giorni prima). Tali utilità, corrisposte nel corso di un lungo lasso di tempo e mentre il ZI operava a vantaggio dello PI nei modi sopra indicati, sono state intese come corrispettivo di un pactum sceleris di tipo corruttivo, destinato a protrarsi continuativamente nel tempo.
2.6. Nel ricorso sono riproposti gli argomenti volti a contrastare tale conclusione, assumendosi che le dazioni avevano avuto una causale lecita. In particolare si deduce che gli elementi acquisiti avrebbero dovuto condurre ad asseverare l'assunto che circa euro 25.000,00 fossero riferibili al corrispettivo di un progetto elaborato a suo tempo dall'arch. Caruso, moglie del ZI, nell'interesse di tale LI AT, finalizzato all'acquisizione di una concessione per una sala da gioco a Partinico, corrispettivo che sarebbe stato poi inserito negli accordi raggiunti dal LI e dallo PI, per l'acquisizione da parte di quest'ultimo del ramo di azienda. Quanto al resto si sarebbe trattato di somme imputabili a diverse causali, cioè a vincite nel punto giochi on line aperto presso il pub del ZI, a rifusione da parte dello PI di una somma di euro 9.000,00, che il ZI aveva versato al LI a fronte di assegno dello PI rimasto impagato, e ad altro. La Corte territoriale non ha eluso tale prospettiva ma l'ha motivatamente reputata infondata. 2 23 3 A tal fine ha in primo luogo sottolineato come lo stesso PI avesse dichiarato nel corso del suo interrogatorio che la somma imputata al progetto era da ritenersi eccessiva e che egli aveva comunque identificato la richiesta della somma come una tangente. Ha inoltre rilevato che nessuno dei pagamenti era stato effettuato alla moglie del ZI;
due bonifici bancari erano stati effettuati alla madre del ricorrente, senza indicazione delle causali;
un assegno di euro 6.000,00 era stato tratto da conto corrente personale della segretaria dello PI;
le società dello PI non avevano mai dichiarato le relative erogazioni;
nelle conversazioni intercettate tra gli imputati o col LI non era stato fatto riferimento alla citata causale;
il LI si era semmai lamentato del fatto che alcuni assegni a lui consegnati non fossero andati a buon fine;
nell'atto di cessione tra il LI e lo PI non si faceva riferimento all'assunzione del debito per le opere di progettazione;
non era stata emessa alcuna fattura. D'altro canto la Corte territoriale ha rilevato che l'importo per la progettazione si sarebbe dovuto considerare sproporzionato, rispetto al valore dell'operazione di cessione, stimato in euro 120.000,00, e che le dichiarazioni rese dal LI si sarebbero dovute considerare inverosimili. Quanto alle altre somme, la Corte ha rilevato che le spiegazioni fornite dal ricorrente non avevano trovato riscontro, se non limitatamene a spiccioli, fermo restando che nessuna delle causali aveva trovato conferma nei bonifici e che non era dato comprendere perché mai il ZI dovesse anticipare al LI la somma di euro 9.000,00. 2.7. A ben guardare tale analisi risulta non manifestamente illogica e d'altro canto tiene conto delle argomentazioni difensive, che reputa tuttavia infondate. In particolare la Corte non nega che tra il LI e lo PI vi fosse stato un accordo con un preliminare riferito alla cessione di un ramo di azienda: ma sottolinea gli elementi che danno rilievo all'anomalia dell'asserito pagamento da parte dello PI degli oneri di progettazione, non specificamente menzionato nell'accordo, non accompagnato dall'emissione di fatture, caratterizzato anche da assegni emessi in favore del ZI o di altri familiari ma non della moglie del ricorrente o da bonifici non indicanti una pertinente causale. Inoltre viene sottolineata l'inverosimiglianza delle dichiarazioni del LI. Del resto risulta rappresentata dal ricorrente una situazione manifestamente irrazionale, posto che lo PI avrebbe assicurato al ZI il pagamento di euro 25.000,00 quale compenso per l'incarico ricevuto dalla moglie, ma nel contempo non avrebbe pagato il LI oppure gli avrebbe consegnato assegni non andati 424 GR 2 a buon fine, il tutto nel quadro di un affare che alla resa dei conti non era andato in porto. Risulta dunque perfettamente coerente con tale quadro la valorizzazione da parte dei Giudici di merito delle dichiarazioni dello PI il quale ha segnalato di aver versato le somme come se si trattasse di una tangente: ciò sta ad indicare che, quale che fosse stato l'incarico conferito dal LI alla moglie del ZI, costui aveva posto la questione del pagamento di una cospicua somma, che a rigore non avrebbe dovuto gravare sullo PI e che il predetto aveva finito per corrispondere, per assecondare le aspettative del prezioso funzionario. In buona sostanza le argomentazioni difensive sul punto non valgono a disarticolare il ragionamento dei Giudici di merito in ordine al significato della dazione. Né potrebbe prospettarsi un profilo di inutilizzabilità delle dichiarazioni dello PI. Dai brani dell'interrogatorio riportati nelle sentenze di merito risulta che il P.M. ebbe a chiedere allo PI di precisare la sua posizione, prospettando la sua interpretazione, al che lo PI concluse con la frase «e diciamo di sì», a conferma del significato di tangente della dazione. Si tratta di atto compiuto in fase di indagini in relazione al quale non risultano applicabili gli artt. 503, 488 e 499 cod. proc. pen. al di là del rilievo che il tipo di domanda può avere ai fini del giudizio sull'attendibilità della risposta. Va aggiunto che nel caso di specie si è proceduto con giudizio abbreviato sulla base di un quadro probatorio cristallizzato anche alla luce delle risultanze di quell'interrogatorio, il che vale a fortiori ad escludere profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni dello PI. In ogni caso tali dichiarazioni sono state ampiamente valutate dai Giudici di merito per trarne conclusioni coerenti e logiche, non censurabili in sede di legittimità.
2.8. In ordine alle restanti dazioni il ricorrente ha solo prospettato una causale alternativa, ma senza addurre argomenti tali da confutare le diverse valutazioni dei Giudici di merito. Neppure le dichiarazioni, riportate nel ricorso, rese da ZI OSrio, con specifico riguardo ai rapporti tra il ricorrente ZI e la Pro-Loco di Giardinello, valgono a disarticolare il giudizio dei giudici di merito in ordine al passaggio di somme, fermo restando che primo Giudice aveva sottolineato la mancanza di precisi riscontri documentali a sostegno degli assunti di quel dichiarante e che per contro un assegno intestato alla Pro-Loco era stato emesso in favore di 25 M ZI OS, che successivamente lo aveva girato al figlio OV (sentenza di primo grado a pag. 55). Peraltro la richiesta da parte del ZI di corrispondere alla Pro Loco somme di denaro costituiva, come si avrà modo di rilevare, una costante, anche in ragione del fatto che, come sottolineato dalla Corte territoriale, intercorrevano rapporti tra l'attività della Pro Loco e il pub facente capo al ZI, che aveva dunque un interesse. Infine con riferimento ai biglietti per le partite di calcio acquistati dallo PI per il ZI nell'aprile e maggio 2011, coerentemente e non illogicamente i Giudici di merito hanno ritenuto che si trattasse di dazioni inquadrabili, pur a distanza di tempo, nell'alveo del continuativo rapporto corruttivo tra il ZI e lo PI, posto che il ZI continuava a svolgere le sue funzioni e poteva costituire un utile riferimento per i disegni imprenditoriali dello PI, seppur non direttamente legati alle sale bingo (fermo restando che il primo Giudice ha sul punto sottolineato che all'epoca le società dello PI erano operanti: pag. 210 della sentenza di primo grado), a fronte della concreta ingerenza del ZI anche in settori non direttamente a lui affidati ma rientranti comunque nella sfera di operatività dell'Ufficio. Del resto è stato posto in luce che diversamente lo PI non avrebbe avuto alcun motivo di manifestare quel tipo di accondiscendente generosità.
2.9. Lo PI, che ha reso dichiarazioni ampiamente confessorie, ha tuttavia contestato di aver provveduto a pagare nel giugno 2008 la villeggiatura del Direttore regionale DR e della famiglia per una settimana nel villaggio turistico Città del Mare. Ma gli argomenti difensivi sul punto risultano infondati alla luce della valutazione compiuta dai Giudici di merito. Sono state in particolare richiamate due conversazioni: nella prima, intercorsa tra il ZI e lo PI in data 6/6/2008, il primo aveva detto al secondo «sarebbe buono che ti facessi vedere pure..abbiamo il dottore che dobbiamo andare ad ospitare a Città del Mare per una settimana..a NI..>>; nella seconda, intercorsa, a vacanza conclusa, in data 21/6/2008 tra il ZI e vice-direttore NO, i due avevano commentato il fatto che l'DR non aveva pagato, dopo di che il NO aveva affermato «avevamo un cugino e lo abbiamo perso", al che il ZI aveva risposto «chi era questo cugino?>> e il NO aveva replicato «chi era? uno..un amico buono e lo abbiamo perso>>: a questo punto il ZI aveva precisato «a proposito di cugino..vedi che devono venire questa sera a prendere le cartelle..gli ho detto di venire alle sette». 6 M 2 26 Il complesso di tali elementi è stato coerentemente e in modo non manifestamente illogico valorizzato per giungere alla conclusione che lo PI, identificato nel cugino menzionato metaforicamente, aveva provveduto al pagamento della villeggiatura dell'DR, anche se sul piano formale risultava che il pagamento era stato effettuato con emissione di un assegno da parte del ZI, non essendo stato peraltro prospettato il motivo per cui costui avrebbe dovuto provvedere di tasca propria al pagamento.
2.10. Sul piano giuridico la Corte territoriale ha confermato la qualificazione del fatto come corruzione ai sensi dell'art. 319 cod. pen. Tale valutazione è stata contestata nel ricorso, essendosi in alternativa prospettata la riconducibilità dei fatti all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 318 cod. pen., come risultante dopo le modifiche introdotte dalla legge 190 del 2012, o a quella di cui all'art. 346-bis cod. pen.
2.11. Deve in primo luogo rilevarsi come con giudizio immune da vizi logici sia stata ravvisata una specifica relazione tra le plurime dazioni e la pubblica funzione del ZI all'interno della Direzione regionale dell'A.A.M.S. Del resto è stato nitidamente posto in luce il contegno del ZI, costantemente volto a favorire, per quanto possibile, lo PI nei diversi frangenti, sia con informazioni indebite sia con consigli di vario genere, sia con interlocuzioni in ordine alla falsa documentazione che lo PI produceva, finalizzate a consentire a quest'ultimo di prendere tempo per provvedere al pagamento delle somme dovute. Va a questo riguardo osservato che in tema di delitti di corruzione l'atto dell'ufficio non deve essere inteso necessariamente in senso formale, potendosi fare riferimento anche ad un comportamento materiale che sia esplicazione dei poteri e dei doveri inerenti alla funzione e possa dirsi congruo rispetto alla posizione istituzionale (Cass. Sez. 5, n. 36879 del 16/1/2013, Mainardi, rv. 258040), fermo restando che non occorre che si tratti di atto ricompreso nelle specifiche mansioni, essendo necessario invece che l'atto rientri tra le competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti una qualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto (Cass. Sez. 6, n. 20502 del 2/3/2010, Martinelli, rv. 247373). Ed è stato altresì sottolineato dai Giudici di merito come le dazioni avessero in modo parimenti costante accompagnato quelle condotte, anche nei frangenti in cui si svolgevano le conversazioni più accese, aventi ad oggetto le sollecitazioni rivolte dal ZI allo PI a mettersi rapidamente in regola, almeno con riferimento alla società Primal s.r.l. 27 Di qui la conclusione di un pactum sceleris, nel quale era stata dedotta la pubblica funzione del ZI, a fronte di un compenso fatto di svariate utilità.
2.12. In tale quadro va certamente esclusa l'ipotesi di cui all'art. 346-bis cod. pen.. Tale norma infatti punisce un comportamento propedeutico alla commissione di un'eventuale corruzione (Cass. Sez. 6, n. 11808 del 11/2/2013, Colosimo, rv. 254442) e si differenzia dal punto di vista strutturale per la connotazione causale del prezzo, che è finalizzato a retribuire l'opera di mediazione e non è destinato all'agente pubblico (Cass. Sez. 6, n. 29789 del 27/6/2013, Angeleri, rv. 255618). A ben guardare la clausola di esclusione presuppone che in concreto non sia ravvisabile il delitto di corruzione e neppure un'ipotesi di concorso, presupponendosi per il resto lo sfruttamento di una relazione esistente con pubblico ufficiale o incaricato di pubblico, fermo restando che il denaro o l'utilità patrimoniale devono essere rivolti a chi è chiamato ad esercitare l'influenza e non al soggetto che esercita la pubblica funzione. Nel caso di specie era stata dedotta nel patto non l'intercessione presso un pubblico ufficiale bensì direttamente la pubblica funzione del destinatario dell'utilità, il quale aveva compiti rientranti nella sfera di interesse dello PI e nello svolgimento degli stessi ben avrebbe potuto fornire a costui un ausilio.
2.13. Quanto al rapporto tra l'ipotesi di cui all'art. 319 cod. pen. e quella di cui all'art. 318 cod. pen. l'analisi è più complessa ed articolata. L'art. 319 fa riferimento al compimento di atto contrario ai doveri di ufficio o al mancato compimento di un atto dell'ufficio. L'art. 318 cod. pen. invece, nella sua formulazione originaria, puniva l'accettazione di una retribuzione non dovuta per il compimento di un atto dell'ufficio. Vi era dunque un formale parallelismo tra le due fattispecie, connotato dal riferirsi entrambe ad un atto, che in un caso rientrava legittimamente tra i compiti e nell'altro era contrario ai doveri. Ma sulla base di un orientamento progressivamente consolidatosi l'ipotesi di cui all'art. 319 cod. pen. era stata applicata anche nei casi, in realtà ben più gravi, dell'asservimento della funzione, implicante un'azione costantemente rivolta ad assecondare gli interessi del privato, quand'anche manifestatasi con atti formalmente corrispondenti a quelli che avrebbero potuti adottarsi al di fuori dell'illecito patto. Appare a tal fine paradigmatico il principio secondo cui «integra il reato di corruzione, in particolare di quella cosiddetta "propria", sia l'accordo per il 28 се compimento di un atto non necessariamente individuato "ab origine" ma almeno collegato ad un "genus" di atti preventivamente individuabili, che l'accordo che abbia ad oggetto l'asservimento più o meno sistematico della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni al soggetto pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori» (Cass. Sez. F. n. 34834 del 25/8/2009, Ferro, rv. 145182). Analogamente è stato affermato che «in tema di corruzione propria, l'espressione "atto di ufficio" non è sinonimo di atto amministrativo ma designa ogni comportamento del pubblico ufficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto. Ne consegue che nell'operato del pubblico ufficiale, retribuito dall'imputato con un compenso fisso mensile, il quale si sia reso disponibile a compiere una serie di condotte di natura diversa, ci si trova di fronte ad un'ipotesi di corruzione propria ai sensi dell'art. 319 e non all'ipotesi minore di cui all'art. 318 cod. pen. (Cass. Sez. 6, n. 23804 del 17/3/2004, Sartori, rv. 229642). Ed ancora è stato rilevato che «in tema di reato di corruzione propria, occorre aver riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso dal p.u. al privato;
per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento costante alla funzione, per danaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 cod. pen. Ne consegue che l'atto contrario ai doveri d'ufficio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione;
con la conseguenza che la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" che non avrebbe dovuto essere omesso o ritardato ovvero avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale non fa venir meno il reato previsto dall'art. 319 cod. pen., ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione (Cass. Sez. 6, n. 3945 del 15/2/1999, Di Pinto, rv. 213884). La legge 190 del 2012 ha tuttavia modificato l'art. 318 cod. pen. che ora contempla non più una specifica relazione tra un atto dell'ufficio e un'utilità che costituisca retribuzione di esso, bensì la indebita dazione o la promessa di un'utilità per l'esercizio delle funzioni o dei poteri. 29 Si è inserito nell'art. 318 cod. pen. il riferimento generico all'esercizio della funzione che evoca anche una prospettiva di continuità e comunque non si correla necessariamente ad un atto specificamente individuato. Condivisibilmente è stato rilevato che il nuovo testo non ha prodotto alcuna abolitio criminis, ma ha determinato semmai un'estensione dell'area della punibilità, contemplando una onnicomprensiva monetizzazione del munus publicum, sganciata da un formale sinallagma (Cass. Sez. 6, n. 19189 del 11/1/2013, Abbruzzese, rv. 255073). E' stato peraltro rilevato (Cass. Sez. 6, n. 49226 del 25/9/2014, Chisso, rv. 261352) che sarebbe stato abbracciato un nuovo criterio di punibilità, ancorato al mero esercizio delle funzioni o dei poteri, a prescindere dal fatto che tale esercizio assuma carattere legittimo o illegittimo e quindi senza che sia necessario accertare l'esistenza di un nesso tra la dazione indebita e uno specifico atto dell'ufficio. In tale prospettiva si sarebbe inteso vietare la ricezione di utilità in relazione alla funzione esercitata, mirandosi a prevenire la compravendita di atti d'ufficio, a garanzia del corretto funzionamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Sarebbero dunque incluse nell'art. 318 cod. pen. tutte le forme di mercimonio delle funzioni, salva l'ipotesi in cui sia accertato un nesso di strumentalità tra dazione o promessa e il compimento di un determinato e ben determinabile atto contrario ai doveri di ufficio, ipotesi in cui sarebbe applicabile l'art. 319. In tal modo l'asservimento della funzione sarebbe riconducibile all'art. 318 cod. pen., mentre l'art. 319 cod. pen. implicherebbe che sia accertato se l'asservimento sia rimasto tale o sia sfociato nel compimento di atto contrario ai doveri di ufficio. L'art. 318 contemplerebbe una fattispecie di pericolo, in cui la dazione condiziona la fedeltà e l'imparzialità del pubblico ufficiale, mentre l'art. 319 ne contemplerebbe una di danno, in cui si realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto. Si tratta però di prospettiva che non può condividersi, almeno nei termini formulati. E' stato invero già segnalato che è irragionevole ritenere punita meno gravemente la condotta del pubblico ufficiale che venda l'intera funzione (Cass. Sez. 6, n. 9883 del 15/10/2013, dep. nel 2014, Terenghi, rv. 258521). In realtà non convince l'assunto che l'asservimento della funzione, condizionando la fedeltà e l'imparzialità del pubblico ufficiale, che si mette a 30 62 disposizione del privato, ponga solo in pericolo il corretto svolgimento della funzione, diversamente da quanto inerirebbe alla corruzione di cui all'art. 319. E parimenti non convince il rilievo dato all'argomento che solo l'art. 319 cod. pen. farebbe riferimento ad uno specifico atto, contrario ai doveri di ufficio. A ben guardare l'asservimento della funzione costituisce una condizione di mero pericolo fin quando il pubblico ufficiale non agisca, giacché fin dal primo atto il suo agire risulta condizionato dalla relazione con il privato, il che di per sé costituisce una violazione dei doveri di ufficio, a cominciare da quello di imparzialità, che attiene alle modalità e al contenuto dell'azione, le une e l'altro comunque rivolti a favorire il privato, quand'anche occasionalmente corrispondenti all'azione che potrebbe attendersi al di fuori di un pactum sceleris. Una cosa è dunque la dazione genericamente riferita alla pubblica funzione, che potrebbe essere finalizzata a sostenere l'azione di un pubblico ufficiale senza il coinvolgimento di un interesse diretto del privato, e un'altra è il concreto asservimento della stessa. Quest'ultima di per sé implica la contrarietà di qualunque atto ai doveri d'ufficio e dunque la concreta lesione del bene protetto, che è invece messo in pericolo da una dazione o da una promessa semplicemente riferite all'azione, non meglio specificata, del pubblico ufficiale. La natura del pactum vale dunque a definire la regolamentazione dei confini tra le due fattispecie, potendosi prospettare l'applicazione dell'art. 318 cod. pen., allorché non venga in rilievo la contrarietà ai doveri d'ufficio, e peraltro dovendosi includere nell'art. 319 cod. pen. la contemplazione dell'intera funzione -fatta di una serie di atti non predeterminati all'origine, peraltro al servizio del privato-, in quanto di per sé contraria ai doveri d'ufficio. La generica deduzione della funzione potrà dare luogo all'applicazione dell'art. 318 cod. pen., ove non possa dirsi implicata un'azione prioritariamente rivolta a favorire il privato, fermo restando che l'asservimento della funzione, seguito dal compimento di atti coerenti con la prospettiva dedotta nel patto, non potrebbe che integrare la fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen., secondo quanto tradizionalmente ritenuto. La situazione di incertezza nei singoli casi dovrebbe essere risolta sul piano dell'interpretazione del fatto, potendosi ritenere compatibile con la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. anche una pattuizione non coinvolgente necessariamente un atto singolo, all'uopo retribuito, bensì lo svolgimento della funzione: ma al manifestarsi di una situazione di asservimento, tradottasi nella concreta azione del pubblico ufficiale, dovrebbe ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 319 cod. pen. 31 Entrambe le fattispecie contemplano in realtà un patto illecito, punibile a prescindere dalla concreta azione del pubblico ufficiale, e dunque in tal senso possono considerarsi di pericolo. Ma in più nell'ipotesi di cui all'art. 318 cod. pen. viene in considerazione la violazione del dovere di correttezza, inerente alla posizione e alla qualità del pubblico ufficiale, che non si astiene dal monetizzare il munus publicum, il che potrebbe condizionarlo, dando luogo ad una situazione di pericolo in ordine all'osservanza dei principi di buon andamento e imparzialità, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 319 cod. pen. viene in considerazione la violazione dei doveri inerenti alla concreta azione del funzionario, il che dà luogo in tal caso ad una vera e propria lesione del bene protetto. D'altro canto è anche possibile che ad una generica pattuizione, dai contenuti non specificamente definiti, possano seguire atti in concreto contrari ai doveri di ufficio, ipotesi nella quale sarà certamente applicabile l'art. 319 cod. pen.. In definitiva l'asservimento come tale, ove delineabile sulla base del patto o della sua concreta attuazione, integra l'art. 319 cod. pen., solo in assenza della violazione dei doveri inerenti all'agire del pubblico ufficiale potendosi ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 318 cod. pen. Si condivide alla luce di tale analisi quanto rilevato in altre pronunce che fanno leva sul significato dello stabile asservimento («In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio»: Cass. Sez. 6, n. 47271 del 25/9/2014, Casarin, rv. 260732; Cass. Sez. 6, n. 6056 del 23/9/2014, dep. nel 2015, Staffieri, rv. 262333). Così inquadrata la fattispecie, deve certamente ravvisarsi nel caso di specie, sulla base della ricostruzione dei giudici di merito, l'ipotesi della corruzione di cui agli artt. 319 cod. pen., tanto più che sono stati posti concretamente in luce atti e comportamenti contrari ai doveri di ufficio, nel quadro della descritta complessiva intesa.
2.14. Va ulteriormente chiarito che, come esattamente rilevato dai giudici di merito, il patto è stato in concreto inteso come continuativo sia in ordine all'esercizio della funzione sia in ordine alle correlate dazioni, che in effetti si sono parallelamente succedute. 32 La derivazione di tutte le dazioni dalla medesima causale illecita, incentrata su un'azione continuativa del pubblico ufficiale, impedisce di ravvisare altrettanti singoli reati (in relazione al medesimo funzionario corrotto), dovendosi invece configurare un unico reato a consumazione permanente, in quanto destinato a protrarsi con il succedersi delle dazioni ricollegabili al pactum unitario (per una siffatta impostazione, può farsi rinvio a Cass. Sez. 6, n. 49226 del 25/9/2014, Chisso, rv. 261352, che pur riferita all'art. 318 cod. pen. risulta applicabile anche nel caso di asservimento stabile della funzione, ove riconducibile all'art. 319 cod. pen.). Ciò significa che anche ai fini della decorrenza del termine di prescrizione deve aversi riguardo all'ultima dazione, che nel caso di specie risale al 2011, il che impedisce di ravvisare la causa estintiva, frazionatamente invocata (altrettanto dovrebbe dirsi peraltro anche nell'ipotesi in cui si fosse fatto riferimento a dazioni risalenti al 2008, in particolare alla riunione conviviale del 17/7/2008 o all'assegno del 5/2/2008: al termine massimo di anni sette e mesi sei, vanno infatti aggiunti i periodi di sospensione dall'11 luglio 2013 al 23/9/2013 e poi dal 20/3/2014 al 9/5/2014, per un totale di giorni 121, nonché la sospensione dal 1/12/2015, derivante dall'adesione dei difensori ad astensione di categoria). I ricorsi del ZI e dello PI in relazione al capo a), vanno dunque respinti.
3. Venendo al capo b), originariamente contestato anche ad DR e AT, separatamente giudicati, e a NO, assolto dal primo Giudice, devono prendersi in considerazione i motivi di cui al punto 2.4. del «Ritenuto in fatto>> e quelli aggiunti del ZI, per la parte pertinente.
3.1. Si osserva al riguardo che la Corte territoriale, ancora una volta valorizzando le argomentazioni del G.U.P., ha rilevato come debbano porsi in relazione il rilascio in favore di UL TA, moglie di AT RA Paolo e socia accomandataria di Beach Service s.a.s., di una licenza di rivendita stagionale di tabacchi presso l'esercizio di Balestrate, avvenuto il 29 maggio 2009, e le utilità assicurate dal AT al ZI e all'DR, costituite fra l'altro dal pagamento delle prestazioni sessuali che una ragazza aveva fornito al ZI e all'DR in data 27 maggio 2009, nonché da una riunione conviviale e dal pagamento di una vacanza presso il villaggio Città del Mare, nel giugno 2009, in favore dell'DR. Hanno rilevato inoltre i giudici di merito che il rilascio della licenza era risultato contra legem, in quanto la UL era incompatibile, avendo prestato 33 M attività lavorativa presso una scuola di Partinico, circostanza nota al ZI, e che quest'ultimo aveva favorito il rilascio del titolo abilitativo in un lasso di tempo ristretto, anche in violazione delle regole di imparzialità.
3.2. L'analisi è corredata da ampi riferimenti agli elementi che la corroborano, a cominciare dalle conversazioni telefoniche e dalle attività di osservazione e controllo. Era stato così possibile appurare che il ZI era stato interessato dall'amico OR Lo CC e che, insieme con l'DR e il NO, aveva effettuato un sopralluogo presso l'esercizio di Balestrate con il AT, interessato ad avere ragguagli in ordine al rilascio della licenza, richiesta da UL TA. Successivamente il ZI aveva continuato ad interessarsi della questione, fino a quando era stato chiarito che in vista del sollecito rilascio della licenza il AT avrebbe assicurato al ZI e all'DR un incontro con delle ragazze, da lui retribuite. Ciò era avvenuto in effetti il 27 maggio presso un appartamento messo a disposizione dal Lo CC, dove i due avevano ricevuto una ragazza che aveva assicurato di essere stata retribuita dal AT. Di seguito erano avvenuti ulteriori contatti con il ZI, che aveva dato indicazioni al Lo CC sul modo di contenersi di fronte al NO, responsabile del procedimento, fino all'effettivo rilascio del titolo, avvenuto il 29 maggio. Peraltro in quei frangenti era emerso che la UL svolgeva attività lavorativa presso una scuola, sia pure in alcuni periodi, e che il ZI aveva in ciò ravvisato un pericolo, a fronte della dichiarazione resa dalla donna, che attestava l'assenza di condizioni ostative. Secondo la ricostruzione dei Giudici, il ZI non aveva parlato di ciò con il NO, cosicché l'iter era andato a buon fine, peraltro accompagnato dal pagamento della vacanza dell'DR, effettuato dal AT su sollecitazione dello stesso ZI, d'intesa con il Lo CC.
3.3. A fronte di ciò il motivo di ricorso formulato nell'interesse del ZI è infondato. Non rileva che il rilascio della licenza non rientrasse nelle dirette competenze del ZI, non specificamente addetto al settore tabacchi. In realtà egli non solo si era concretamente ingerito nella vicenda, assicurando il suo interessamento e dando modo di comprendere, per come rappresentato dai Giudici di merito, di averne parlato con il responsabile del procedimento, ma in generale operava nell'ambito della stessa articolazione burocratica, cioè l'Ufficio di PA dell'A.A.M.S. 34 4 In concreto dunque egli aveva all'interno di detto Ufficio la qualità di soggetto investito di funzioni pubbliche, nel cui svolgimento avrebbe dovuto osservare i relativi doveri. D'altro canto si è già in precedenza rilevato che l'attività d'ufficio non è caratterizzata solo da atti formali, ben potendo essere dedotti nel pactum sceleris più genericamente dei comportamenti, e che non occorre che si tratti di atti ricompresi nelle specifiche mansioni, essendo necessario invece che l'atto rientri tra le competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti una qualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto (sul punto, Cass. Sez. 6, n. 20502 del 2/3/2010, Martinelli, rv. 247373, cit. ). Nel caso di specie va aggiunto che il ZI aveva agito non solo come controparte di quel patto, ma anche come concorrente nella corruzione del Direttore DR, con il quale aveva condiviso la fruizione della prestazione pagamento del soggiorno sessuale e in favore del quale aveva poi sollecitato presso il villaggio Città del Mare.
3.4. Né potrebbe prospettarsi un semplice traffico di influenze. Il ZI aveva comunque speso la pubblica funzione a lui attribuita all'interno di quella articolazione, nella quale era distinguibile un riparto di competenze tra i diversi funzionari, ma non una separazione funzionale delle stesse, facenti capo alla medesima struttura. Inoltre, per quanto osservato, egli aveva agito sia come diretto destinatario dell'utilità erogata dal privato, non semplicemente in funzione di un'attività di mediazione bensì specificamente in funzione di un compiacente svolgimento della sua funzione, sia come concorrente nella corruzione dell'DR.
3.5. Per contro deve essere ravvisato il delitto di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. La contestazione faceva riferimento al difetto dei requisiti soggettivi. Ed invero è emerso che la UL al momento della richiesta e del rilascio svolgeva attività lavorativa presso una scuola di Partinico, sulla base di rapporti protrattisi per circa due mesi nel 2008, poi dal 26 marzo al 31 maggio 2009 e ancora dal 9 ottobre al 27 novembre 2009 (pag. 103 sentenza di primo grado). D'altro canto alle rivendite si applica in virtù dell'art. 18 legge 1293 del 1957 il disposto dell'art. 7, che al n. 1), contempla l'incompatibilità di chi presta la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alla dipendenze di altri. Si tratta di causa di incompatibilità a sua volta legata a quanto previsto dall'art. 28, secondo cui le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'amministrazione. 35 se Non è un caso che la UL avesse in effetti attestato l'assenza di cause di incompatibilità. Ma in concreto ella era occupata in modo continuativo alle dipendenze di terzi proprio al momento del rilascio e lo sarebbe stata ancora alcuni mesi dopo. La continuatività non implica che si tratti di rapporto a tempo indeterminato, ma è riferita alla natura dell'impegno lavorativo, tale da precludere con continuità nell'arco della giornata la diretta gestione della rivendita. Va segnalato sul punto che nel 2012 la licenza, come posto in luce dalla Corte territoriale, sarebbe stata poi revocata, proprio in ragione dell'accertata incompatibilità. Di essa era peraltro consapevole, come rilevato dai Giudici di merito, il ZI, avendo appreso la circostanza del tutto casualmente dal AT. Nondimeno il ZI si era guardato dal farne cenno con il NO, responsabile del procedimento, ma, come sottolineato dai Giudici di merito, aveva invece dato suggerimenti sul modo di ovviare all'inconveniente, mostrando un netto sbilanciamento in favore dell'interlocutore, che aveva provveduto ad assicuragli le prestazioni sessuali di una ragazza. D'altro canto va ulteriormente rilevato che, come posto in risalto dai giudici di merito, il rilascio era avvenuto in tempi rapidi. In tale quadro correttamente è stato ritenuto che il ZI avesse assicurato un impegno e fornito un contributo in violazione dei doveri di ufficio, avendo tenuto nascosto un elemento che avrebbe potuto condurre al rigetto della richiesta ed essendosi invece adoperato per favorirne l'accoglimento in tempi rapidi, consentendo il rilascio di una licenza in assenza dei requisiti (salva l'ipotesi che l'incompatibilità su specifica sollecitazione dell'amministrazione venisse radicalmente rimossa) e comunque tenendo un comportamento volto ad alterare il buon andamento dell'attività amministrativa e in contrasto con il dovere di imparzialità (si tratta di profili da intendersi inclusi nel riferimento contenuto nell'imputazione ai doveri di ufficio). Non rileva che il NO sia stato assolto in primo grado, giacché ciò non è dipeso dalla legittimità dell'atto bensì dalla mancanza di prove che il predetto fosse partecipe dell'accordo corruttivo. Per il resto il ricorso mira ad una diversa ricostruzione del merito della vicenda con censure non consentite in questa sede. Di qui il rigetto del cennato motivo di ricorso.
4. Con riguardo al reato sub c) il ricorso di ZI (punto 2.5. del '>Ritenuto in fatto») è volto a proporre argomenti di merito, in questa sede non consentiti. 36 4.1. La Corte territoriale, assecondando la ricostruzione del primo Giudice, ha rilevato che tra il ZI e l'DR, da un lato, e tal BA, titolare della sala bingo New River, dall'altro, esisteva un rapporto fatto di regalie e di erogazioni, richieste dal ZI, per la Pro Loco di Giardinello. In tale quadro in data 2 aprile 2009 il BA aveva organizzato una riunione conviviale a sue spese, pur senza essere fisicamente presente (si tratta di elementi di fatto incontestati). Il giorno 9 aprile il ZI, dopo aver appreso dall'DR un'informazione relativa ad una nota trasmessa dalla Direzione generale alla Questura di PA, concernente il tema dell'installazione da parte della Primal di slot machines presso la sala gioco del BA, il ZI aveva dato immediatamente notizia di ciò al predetto. Peraltro è stato accertato che il BA aveva ospitato l'DR presso un albergo a Borgetto. Di qui la conclusione che tra i citati soggetti intercorresse un'intesa propiziata dalle varie regalie, avente ad oggetto atti volti a favorire il BA, mediante rivelazione di notizie riservate.
4.2. Ed invero, in una continuità di rapporti, connotati da regalie, comprese la sollecitazione al BA a reiterare versamenti di somme alla Pro Loco di Giardinello, somme che poi indirettamente finivano nella disponibilità del ZI, e, da ultimo, la riunione conviviale al ristorante La Sorgente di Borgetto, risalta la rivelazione di una notizia riservata, che non avrebbe potuto essere comunicata a terzi, se non nel rispetto delle specifiche modalità previste per l'accesso agli atti amministrativi e in presenza dei relativi presupposti. Si tratta di condotta che correttamente è stata qualificata contraria ai doveri d'ufficio del ZI e che in modo non manifestamente illogico è stata inquadrata nell'ambito di un'intesa corruttiva, avente ad oggetto comportamenti volti a favorire il privato.
4.3. Gli argomenti difensivi si risolvono nel mero tentativo di proporre una ricostruzione alternativa, in questa sede non consentita, essendo stati rappresentati elementi idonei a suffragare l'ipotesi accusatoria e non essendo state formulate censure tali da determinare fratture logiche nella ricostruzione.
4.4. La continuità dell'intesa e delle dazioni implica la configurabilità di un unico reato, in relazione al quale il termine di prescrizione va fatto decorrere dall'ultima e non è dunque maturato. 37 se 5. Relativamente ai capi d) ed e), vengono in considerazione i motivi di ZI di cui al punto 2.6. del «Ritenuto in fatto», nonché il primo e terzo motivo del ricorso del CA.
5.1. La Corte territoriale ha, all'unisono con il primo Giudice, rilevato come il ZI in data 24 luglio 2007 e in data 30 luglio 2007 avesse fornito a CA RA, gestore della sala Las Vegas Bingo, notizie segrete inerenti a controlli della Guardia di Finanza e a un imminente controllo da parte del suo Ufficio, peraltro nel corso della seconda telefonata, in risposta al CA, che chiedeva me lo faccia sapere quando viene..», segnalando «eh..eh.. a sorpresa..non te lo posso dire..>>. Inoltre i Giudici di merito hanno specificamente correlato tale condotta ad un'intesa di tipo corruttivo, avente ad oggetto sia erogazioni da parte del CA in favore della Pro Loco di Giardinello, fra l'altro sollecitate dallo stesso ZI proprio in occasione di entrambe le telefonate (il primo Giudice ha sul punto rilevato che il CA aveva ammesso di aver effettuato versamenti di euro 300,00 alla stregua di altre sponsorizzazioni di attività sportive, peraltro non coinvolgenti in quei casi funzionari pubblici competenti per procedure di interesse), sia l'assunzione presso la sala da gioco di tale Pirinei LI.
5.2. Quanto meno con riguardo alla rivelazione dell'imminente accesso per il controllo da parte dell'Ufficio, è ravvisabile la violazione del segreto di ufficio, posto che la normativa contempla invero specificamente l'ipotesi dei controlli a sorpresa e che, come osservato dalla Corte territoriale, dopo la scoperta di questi fatti l'Amministrazione aveva redatto una nota a firma della dott.ssa Colonnelli, nella quale si sottolineava che i controlli sono fatti a sorpresa, in quanto finalizzati a verificare la correttezza delle operazioni di vendita delle cartelle e l'assegnazione delle vincite. Peraltro va aggiunto, alla luce della ricostruzione operata dai Giudici di merito, che lo stesso ZI aveva riconosciuto nel corso della conversazione, nel momento stesso in cui lo stava rivelando, che il controllo avrebbe dovuto rientrare tra quelli a sorpresa. D'altro canto le due menzionate conversazioni sono caratterizzate dalla stretta correlazione con la richiesta di erogazioni. In tale prospettiva non è manifestamente illogica la conclusione dei Giudici di merito che anche l'assunzione di Pirinei LI, richiesta dal ZI, costituisse un'utilità dedotta in un più ampio pactum sceleris di tipo corruttivo, includente all'occorrenza condotte volte a favorire il corruttore, come dimostrato anche dall'episodio di cui al capo f), sul quale si tornerà tra poco. 38 5.3. Peraltro gli argomenti difensivi del ZI sono da un lato volti ad una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in questa sede, e dall'altro infondati, almeno nella parte relativa alla rivelazione dell'imminente controllo. L'assunto del CA, secondo cui egli non avrebbe dato causa alla rivelazione, è superato dal tipo di intese intercorrenti tra i due, con la ravvisata finalizzazione del patto corruttivo all'ausilio che il ZI avrebbe dovuto in varia guisa dargli.
5.4. Semmai avrebbe meritato un approfondimento in punto di fatto, in ordine alla fonte, alla pertinenza e alla precisa natura dell'informazione, il tema inerente alla rivelazione di un possibile controllo della Guardia di Finanza.
5.5. Sta di fatto che i reati risalgono ad epoca non successiva al 4 ottobre 2007 (cui corrisponde l'assunzione della Pirinei). Ne discende che, anche computando i già menzionati periodi di sospensione, è ormai decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, cosicché per questa parte, in assenza di elementi tali da suffragare ex art. 129 cod. proc. pen. un più ampio proscioglimento, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di ZI e di CA, per essere i reati sub d) ed e) estinti per intervenuta prescrizione.
6. Venendo all'esame dell'imputazione sub f), che coinvolge gli imputati ZI, SI e CA, unitamente a FI SA separatamente giudicato, vengono in considerazione i motivi di ZI di cui al punto 2.6. del Ritenuto in fatto» nonché il primo e secondo motivo del ricorso SI e il secondo motivo del ricorso CA.
6.1. Si rileva come la Corte territoriale e il primo Giudice abbiano concordemente ricostruito la vicenda sulla base del verbale di verifica relativo al sopralluogo effettuato dal ZI e dal SI il 25 settembre 2007 presso la sala Las Vegas Bingo e delle conversazioni intercorse il giorno successivo, dalle quali, secondo quanto rappresentato, è emerso che il ZI aveva segnalato al CA che avrebbero inserito nel verbale una frase volta a giustificare la mancanza della tabella con il logo del bingo «qua ci abbiamo messo che è stato deteriorato e verrà installato, perché non possiamo dire che tu non l'hai messo mai..». Il verbale reca in effetti l'indicazione che il dipendente FI, presente alla verifica, aveva fornito quella giustificazione. D'altro canto i Giudici di merito hanno anche sottolineato come dalle conversazioni intercettate fosse emerso che il ZI aveva sollecitato il 39 S CA a mandargli il FI per la firma del verbale, avvenuta due giorni dopo.
6.2. Agli imputati erano stati contestati due profili di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente, il primo inerente alla falsa attestazione della giustificazione fornita sul momento dal FI, il secondo inerente alla falsa attestazione del giorno di redazione e firma del verbale.
6.3. Con riguardo al primo aspetto i motivi di ricorso degli imputati ZI e CA sono del tutto inidonei a disarticolare gli argomenti sui quali si fonda saldamente la valutazione dei giudici di merito. E' stato dato atto che lo stesso FI in sede di interrogatorio aveva dichiarato che il ZI gli aveva contestato la mancanza della tabella con il logo e che egli non sapeva che dovesse essere esposta. D'altro canto tale elemento e le risultanze della conversazione telefonica del 26 settembre costituiscono elemento che sorregge l'assunto della falsa attestazione inerente ad una giustificazione invero non fornita, ma solo ex post ricostruita surrettiziamente.
6.4. E' infondato l'assunto secondo cui si tratterebbe di falso innocuo, a fronte dell'avvenuta attestazione della mancanza della tabella. In realtà sul punto il primo Giudice, le cui valutazioni sono state richiamate, ha nitidamente rilevato, sulla scorta delle previsioni contenute nel D.M. 21 novembre 2000, che presso la sala bingo il logo avrebbe dovuto essere esposto in osservanza di precise prescrizioni, la cui violazione, soprattutto se grave e ripetuta, avrebbe potuto essere posta a fondamento della revoca della concessione. Ed invero non è stato affermato che la violazione di per sé comportasse la revoca ma è stato sottolineato che ciascuna violazione di prescrizioni avrebbe potuto avere rilievo, dovendosi peraltro considerare anche che il verbale viene comunque sottoposto alla Direzione regionale e poi agli organi centrali dell'A.A.M.S. L'inserimento di una spiegazione volta a giustificare la mancanza della tabella e a farla apparire come momentanea e provvisoria aveva la funzione di attenuare la valenza del rilievo e dunque influiva sostanzialmente sull'esito della verifica. Non si trattava dunque di un elemento privo di qualsivoglia rilievo (essendo stata comunque accertata la mancanza della tabella) e tale da rendere il profilo di falsità del tutto inoffensivo. Del resto sussiste il "il falso innocuo" quando l'infedele attestazione (nel falso deologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto 40 ле irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica» (Cass. Sez. 5, n. 47601 del 26/5/2014, Lamberti, rv. 261812).
6.5. Inoltre con valutazione non manifestamente illogica la Corte territoriale ha tratto la conclusione del concorso del CA dalle conversazioni intercorse, attestanti da un lato che il ZI lo aveva informato dell'inserimento della falsa indicazione e dall'altro che lo stesso CA, mandando, come da richiesta del ZI, il suo collaboratore a firmare il verbale, aveva dato un consapevole contributo al perfezionamento del reato.
6.6. Diverso discorso deve farsi invece per il secondo profilo di falsità, anche se lo stesso non è isolabile all'interno di una contestazione da intendersi e in concreto già correttamente ritenuta unitaria dai Giudici di merito (eloquente sul punto il calcolo della pena irrogata all'imputato SI). In realtà la falsità risiede solo nella non veridica attestazione appena segnalata, giacché per il resto non consta una specifica falsa indicazione della data di redazione del verbale, essendo stata apposta semplicemente la data del sopralluogo. Inoltre deve considerarsi che la non contestualità delle operazioni descritte nel verbale rispetto alla redazione dello stesso non integra di per sé il delitto di falso ideologico (Cass. Sez. 5, n. 45118 del 23/4/2013, Di Fatta, rv. 257550).
6.7. Ciò peraltro consente di approfondire la posizione del ricorrente SI. Il primo Giudice ha dato atto del fatto che nel verbale il SI era stato indicato come partecipante al sopralluogo limitatamente alle operazioni di accertamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. Ha inoltre tenuto conto delle dichiarazioni del ZI volte a scagionare il collega. Ha però rilevato che nella conversazione del 26 settembre il ZI, nel rivolgersi al CA aveva parlato al plurale («ci abbiamo messo...») e che comunque il SI era soggetto munito delle cognizioni tecnico- amministrative implicate dallo svolgimento dell'attività di controllo per cui avrebbe dovuto avvedersi del carattere non veritiero delle asserzioni. Inoltre il primo Giudice ha sottolineato che il SI non aveva avanzato riserve neppure in ordine al confezionamento postumo del documento ed ha osservato 41 che si era trattato di un'ipotesi di falso talmente eclatante da far risultare evidente la consapevole partecipazione al falso. La Corte ha avallato tali considerazioni sottolineando che il SI aveva sottoscritto il verbale recante la falsa attestazione e ciò aveva fatto il giorno successivo, quando anche FI si era recato presso l'Ufficio.
6.8. Sul punto il ricorso del SI è fondato. Ed invero, dovendosi escludere la rilevanza della sottoscrizione postuma, a fronte di un verbale che recava l'indicazione di attività compiute il giorno del sopralluogo, salva la falsa attestazione della giustificazione che avrebbe fornito il FI, è d'uopo rilevare come alla resa dei conti la Corte territoriale abbia finito per attribuire rilievo al mero fatto della sottoscrizione del verbale e come il primo Giudice abbia fondato il suo convincimento su mere presunzioni legate all'evidenza della falsità e alla qualità del soggetto, munito di cognizioni idonee: ma si tratta di spiegazione per un verso carente e per l'altro manifestamente illogica, in quanto non veniva in considerazione un profilo tecnico, bensì la mera consapevolezza o meno da parte del SI del fatto che il FI non avesse in realtà fornito la spiegazione di cui nel verbale era stato dato falsamente conto. Non si sarebbe potuto far leva sull'evidenza, non essendo stati debitamente indagati le modalità con cui si era in concreto svolto il sopralluogo, il tipo di contatto che vi era stato tra il SI e il ZI nel corso dello stesso, i contatti e le intese intercorsi al momento della redazione del verbale. L'unico elemento in concreto coerente è costituito dall'utilizzo da parte del ZI della forma plurale nel corso della conversazione con il CA, ma si tratta di elemento ambivalente, di cui va meglio precisato il significato ai fini della configurazione in capo al SI dell'elemento soggettivo, costituito dalla rappresentazione e dalla volontà di attestare il falso. Per questa parte la sentenza impugnata va annullata con rinvio nei confronti di SI, mentre vanno rigettati i ricorsi del ZI e del CA in ordine al falso ideologico in atto fidefaciente, configurabile nei termini sopra esposti (al riguardo deve escludersi l'estinzione del reato per prescrizione, giacché, essendo stata contestata l'aggravante di cui agli artt. 479 e 476, comma secondo, cod. pen., il termine di prescrizione massima è pari ad anni dodici e mesi sei;
né sono stati formulati specifici motivi con riguardo alla configurabilità dell'aggravante).
7. Venendo al capo h), addebitato al ZI, in concorso con tale ET, separatamente giudicato, viene in rilievo il motivo di cui al punto 2.7. del Ritenuto in fatto». 42 ы 7.1. Deve rilevarsi che i Giudici di merito hanno compiutamente ricostruito la vicenda attraverso le conversazioni intercettate, sulla base delle quali, interpretate senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, hanno rilevato che il giorno 9 giugno 2009 il ZI, parlando con il vice-direttore NO, aveva convenuto di svolgere la verifica presso la sala Big Bingo di tal IO il giorno successivo, e che tuttavia il predetto aveva poco dopo chiamato il ET, responsabile di sala, chiedendogli di effettuare il giorno dopo una stampa della ricevuta di una giocata: era emerso che in realtà il ZI invece di effettuare la verifica, il giorno 10 giugno aveva incontrato la stessa ragazza con quale aveva già intrattenuto in precedenza rapporti sessuali insieme con l'DR, salvo redigere successivamente un falso verbale relativo ad una verifica del 10 giugno in realtà non effettuata, al quale tuttavia era stata allegata la stampa della ricevuta di giocata procuratagli dal ET.
7.2. Il ricorso sul punto è inammissibile, in quanto i motivi sono generici e non si confrontano in alcun modo con le risultanze delle conversazioni telefoniche poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità, risultando dunque inidonei a sovvertire le valutazioni dei Giudici di merito. Si ripropone l'assunto del mero errore compiuto in relazione a verbale già in precedenza redatto, ma sulla base dell'attribuzione di un diverso significato alla conversazione del 9/6/2009, che in realtà non trova riscontro nel testo, come debitamente interpretato dai Giudici di merito. Né rileva in alcun modo quali potessero essere le risultanze e gli effetti di un verbale di verifica in relazione ai potenziali profili sanzionatori. Risulta pertanto configurabile a carico del ZI il delitto di falso ideologico aggravato dalla qualità di atto fidefaciente, in quanto il verbale, con il crisma dell'ufficialità, attesta il compimento di un'attività del pubblico ufficiale, in realtà non avvenuta. Va aggiunto che il ricorso deduce in ordine alla configurabilità del reato, ma non specificamente e motivatamente in ordine alla configurabilità dell'aggravante, al di là della generica contestazione che compare nel motivo riguardante il trattamento sanzionatorio.
8. I reati sub i) e I) coinvolgono il ZI nel rapporto con PI NO, cui faceva capo la società Punto due s.r.l., titolare di due sale bingo, una a PA e una a ES: vengono al riguardo in considerazione i motivi di cui al punto 2.8. del Ritenuto in fatto>>.
8.1. Il primo reato è riferito alla violazione del segreto di ufficio in relazione alla rivelazione da parte del ZI al PI di imminenti controlli presso le sale 43 bingo, mentre il secondo ha ad oggetto l'intesa di tipo corruttivo intercorsa tra i due soggetti.
8.2. I Giudici di merito hanno fondato la ricostruzione della vicenda sulla base delle risultanze delle conversazioni intercettate, degli accertamenti bancari e delle dichiarazioni dei protagonisti. Hanno rilevato che tra i due soggetti si era instaurata un'intesa continuativa, in forza della quale il PI aveva nel corso del tempo erogato somme o procurato al ZI altre utilità in cambio della compiacenza del funzionario, che avvertiva il PI in ordine ai controlli che dovevano essere effettuati dall'Ufficio presso le sale bingo. La Corte territoriale si è in particolare basata sulla precisa analisi del primo Giudice che ha segnalato la conversazione del 18 gennaio 2008, nel corso della quale il ZI aveva dato notizia di un imminente controllo, e quella del 5 giugno 2009 nel corso della quale lo stesso ZI, dopo aver riferito di doversi recare a ES, aveva risposto al PI, timoroso di un possibile controllo presso la sala operante in quella città «signor PI, lei pensa che ce ne andiamo alla sala ed io non gli dico niente eh..ogni volta dobbiamo fare una discussione in più con lei..», frase interpretata come rivelatrice del fatto che su ES non risultava programmato alcun controllo imminente. Inoltre la Corte ha sottolineato che lo stesso PI aveva confermato di aver ricevuto in talune circostanze l'avviso da parte del ZI di imminenti controlli. Per contro è stato posto in luce che: risultava il versamento di un assegno di euro 6.000,00 da parte del PI su conto corrente intestato a ZI OS, madre del ricorrente, il quale aveva delega ad operare;
inoltre nel corso di una conversazione del 9 luglio 2008 il ZI aveva sollecitato il versamento di somme in favore della Pro Loco di Giardinello, essendo peraltro emerso che il PI provvedeva in tal senso annualmente;
il ZI aveva ottenuto, su sua richiesta, fatta il 5/6/2009, l'assunzione presso la sala gioco del PI di tale FE NI, ex marito della donna con il quale il ZI aveva avuto rapporti sessuali;
infine lo stesso ZI aveva ottenuto dal PI che un soggetto segnalato dal ricorrente potesse installare slot machines presso la sala gioco.
8.3. I motivi di ricorso sono essenzialmente volti a contestare la sussistenza del delitto di violazione del segreto d'ufficio e a prospettare l'irrilevanza o la liceità della causale delle dazioni. Peraltro va rimarcato che i Giudici di merito hanno con cura esaminato il materiale probatorio, pervenendo a conclusioni plausibili e non manifestamente illogiche in ordine al significato degli elementi valorizzati. 44 C In tale prospettiva è stato chiarito che le dazioni si inserivano nel quadro di un continuativo rapporto corruttivo, in forza del quale il PI erogava somme e altre utilità, a fronte dei favori fatti dal ZI. Emblematica e confessoria è stata sotto tale profilo ritenuta la frase sopra riportata, pronunciata dal ZI nella conversazione del 5/6/2009. D'altro canto sul punto il ricorso non prospetta argomenti idonei a porre in luce smagliature nella ricostruzione, ma si limita a proporre ipotesi alternative in ordine alla liceità della causale di talune dazioni. A ben guardare sull'assegno di euro 6.000,00 si sono ampiamente intrattenuti i Giudici di merito, rilevando la mancanza di elementi a supporto della tesi che si trattasse di compenso per attività professionale della moglie del ZI. Nel ricorso si ripropone tale tesi ma si prospettano argomenti generici e si fa riferimento in modo parimenti generico ad una fattura, in ordine alla quale nulla di preciso è dato sapere. Quanto alle erogazioni in favore della Pro Loco, si trattava di utilità di interesse del ZI, che rientrava in possesso delle somme o comunque ne approfittava in ragione dei rapporti tra la Pro Loco e l'attività del pub di famiglia;
quanto all'assunzione del FE, lo stesso PI, secondo i rilievi del primo Giudice, aveva sottolineato «e poi insomma ci faccio uno sgambetto del genere a lei..». Va comunque rilevato come l'utilità che può essere dedotta in un patto di tipo corruttivo può essere di qualunque specie e ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente (Cass. Sez. 6, n. 29789 del 27/6/2013, Angeleri, rv. 255617). Il rapporto corruttivo di tipo continuativo in tal modo ricostruito si fondava sui compiacenti favori del ZI, in specie relativi alle informazioni date in anticipo al PI.
8.4. Le censure del ricorrente in ordine alla mancanza del requisito della segretezza non sono fondate. L'invocata normativa (decreto direttoriale del 16 novembre 2000 e decreto del 28 febbraio 2007) nel prevedere l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo, anche mediante accessi senza preavviso, non può interpretarsi nel senso che fosse in facoltà del funzionario, sempre e comunque, di dare comunicazione dell'imminente controllo: in realtà il senso della norma è quello di prevedere un generale potere di vigilanza, nell'ambito del quale possono anche effettuarsi accessi a sorpresa, in quanto si tratti di verificare le modalità operative della sala da gioco e il rispetto delle prescrizioni in loco. 45 ы Sulla necessità degli accessi a sorpresa si è espressa, come rilevato dalla Corte territoriale, la responsabile pro-tempore dell'Ufficio di PA, dott.ssa Colonnelli, con nota redatta dopo l'inizio degli accertamenti relativi a questa vicenda. In ogni caso lo stesso ZI, come rilevato, trattando dell'ipotesi di reato sub d), era consapevole che si trattasse di controlli a sorpresa: vuol dirsi cioè che i controlli erano eseguiti nel presupposto che fossero a sorpresa, risultando dunque segreta la notizia della loro effettuazione, la cui rivelazione finiva per vanificarne in gran parte il significato o comunque per recare un serio pericolo di pregiudizio al corretto andamento dell'attività di controllo.
8.5. Relativamente alla conversazione del luglio 2008 sui controlli a ES, in primo luogo risulta immune da vizi l'affermazione dei Giudici di merito, secondo cui la conversazione aveva finito per rivelare un dato riservato, inerente alla mancata imminente effettuazione di controlli. In secondo luogo va rimarcato come incensurabili risultino le motivazioni del primo Giudice che aveva escluso, alla stregua del continuativo rapporto con il PI, che potesse trattarsi da parte del ZI di una semplice millanteria. Si trattava dunque di notizia che comunque ineriva all'Ufficio del ZI e al quadro delle consapevolezze riconducibili alla sfera delle sue attività, nulla rilevando che egli operasse nella zona di PA, salvi specifici diversi incarichi, posto che ES costituiva sezione distaccata e dunque rientrava nella complessiva articolazione territoriale, in relazione alla quale il ricorrente avrebbe potuto avere informazioni inerenti alla sua funzione (è stato peraltro affermato che «il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione»: Cass. Sez. 6, n. 49600 del 19/11/2015, Magliano, rv. 265698).
8.6. Non può ravvisarsi l'estinzione parziale del delitto di corruzione, che va considerato a consumazione permanente in relazione al progredire delle dazioni sulla base della medesima causale. Per contro deve ritenersi maturato il termine di prescrizione in relazione all'ipotesi di rivelazione di segreto d'ufficio del 18/1/2008, essendo decorso prima del 1/12/2015, il termine massimo di anni sette e mesi sei, anche computando 121 giorni di sospensione, maturati in precedenza. 46 M La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio nei confronti del ZI in ordine al reato sub i), limitatamente all'episodio risalente al gennaio 2008, estinto per prescrizione, con rigetto del ricorso nel resto.
9. Il capo m) coinvolge gli imputati NO e CA: vengono in considerazione i motivi di NO di cui ai punti 3.2., 3.4. 3.6., 3.8. e 3.9. del Ritenuto in fatto» nonché il quarto e il quinto motivo del ricorso del CA.
9.1. Entrambi i ricorrenti hanno eccepito la nullità della sentenza ex art. 521 cod. proc. pen., in quanto la sentenza di condanna sarebbe stata pronunciata per un fatto diverso da quello contestato, essendosi fatto riferimento al rilascio di patentino, mentre nell'imputazione si faceva menzione di una licenza per rivendita di tabacchi. L'eccezione è manifestamente infondata. In base al suo tenore letterale l'imputazione era riferibile ad un titolo abilitativo, genericamente denominato licenza, ma senza specifica distinzione tra licenza ordinaria, licenza speciale e patentino: in essa si faceva ulteriormente riferimento alla mancanza dei requisiti di legge e alla violazione del dovere di imparzialità. D'altro canto risulta dalla motivazione utilizzata dai Giudici di merito che gli imputati erano stati interrogati e avevano chiarito la natura del procedimento amministrativo, mostrando di essere stati in grado di difendersi convenientemente dalle accuse. In proposito è stato condivisibilmente affermato che «con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso |""iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Cass. Sez. U. n. 16 del 19/6/1996, Di RA, rv. 205619). Di qui il rigetto dell'eccezione.
9.2. E' tuttavia fondato il motivo di ricorso del NO riportato al punto 3.7. del Ritenuto in fatto>>. 47 лы Il reato di corruzione si perfeziona nel momento in cui, a fronte del patto corruttivo, viene in concreto promessa o eventualmente anche erogata l'utilità dedotta. Nel caso di specie il reato deve ritenersi consumato in data 10 marzo 2007, al momento dell'assunzione da parte del CA del dipendente MI, richiesta specificamente dal NO. La correlazione sinallagmatica tra tale utilità e l'attività d'ufficio del NO è stata debitamente motivata dai Giudici di merito che hanno da un lato fatto riferimento al dato temporale, posto che con riferimento alla sala bingo Las Vegas Bingo il CA (rectius: la figlia di lui) aveva fatto richiesta di rilascio del patentino in data 30 marzo 2007, e dall'altro hanno valorizzato la conversazione telefonica intercorsa 1'8/8/2007 tra il CA e il ZI, nel corso della quale lo stesso CA, sorpreso del ritardo nel rilascio del titolo richiesto, aveva parlato del patentino e segnalato «gli ho messo pure il figlio dell'amico>>, così stabilendo un preciso raccordo tra il fatto dell'assunzione o delle assunzioni e la procedura amministrativa in corso. Ora, a prescindere dal fatto che nella conversazione si parlava del figlio del MI, la cui assunzione era stata chiesta proprio dal MI con l'intesa, per quanto esposto nella medesima conversazione, che se ne facesse menzione al NO, risulta non manifestamente illogico l'assunto dei Giudici di merito in ordine alla conclusione di un patto, nel quale in cambio del favore era dedotto il rilascio del patentino. Ma comunque l'intesa deve essere riferita all'assunzione del MI, come peraltro indicato dal primo Giudice, cosicché, facendosi risalire il reato al 10 marzo 2007, cioè al momento della prestazione dell'utilità, deve ritenersi che fin da epoca anteriore alla sentenza di primo grado fosse decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, pur computando il periodo di sospensione pari a giorni 121. Va ancora precisato che, a prescindere dal tema della prescrizione, i due ricorsi non sono inammissibili, soprattutto con riferimento alla prospettazione di questioni giuridiche circa la legittimità o meno del rilascio di un patentino. In ogni caso sulla base di un recente arresto della Suprema Corte di cassazione può valutarsi l'estinzione del reato, quand'anche maturata in epoca anteriore alla sentenza di appello, in quanto la questione sia sollevata con il ricorso per cassazione (Cass. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. nel 2016, Ricci, non ancora massimata). حم ر 48 8 4 9.3. Va aggiunto che il termine di prescrizione massima sarebbe decorso anche assumendo come data di decorrenza quella dell'8/8/2007, indicata nell'imputazione.
9.4. Non sussistono elementi che giustifichino con evidenza un più ampio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Gli ulteriori motivi sono invero volti a segnalare che alla resa dei conti nessun atto era stato rilasciato e che comunque il rilascio del patentino avrebbe dovuto reputarsi legittimo. Ma in realtà il primo aspetto è irrilevante, in quanto non conta che l'attività dedotta nel patto sia stata effettivamente tenuta o che il risultato perseguito sia stato conseguito, essendo sufficiente che venga stipulato il patto nel quale sia dedotto lo scambio illecito. E peraltro va rimarcato che la nota a firma del NO del 14/11/2007, invocata dalla difesa, recava all'esordio la frase «in esito all'istanza per il patentino in oggetto si comunica che la stessa è stata accolta», il che, come sul punto correttamente rilevato dai Giudici di merito, dà conto della compiuta valutazione favorevole, con correlato dispiegamento della discrezionalità ad essa correlata. Quanto al profilo della legittimità del rilascio, lo stesso avrebbe potuto semmai rilevare ai fini della qualificazione del fatto: ma non si tratta di aspetto che avrebbe potuto condurre ad un più ampio proscioglimento, il che impone l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, nei confronti di NO e CA, perché il reato sub m) è estinto per prescrizione. 10. Il capo n) vede coinvolto il solo NO: vengono in considerazione i motivi di cui ai punti 3.3., 3.4. e 3.7. del «Ritenuto in fatto» nonché i motivi aggiunti. 10.1. Il primo Giudice aveva ravvisato una corruzione impropria ex art. 318 cod. proc. pen. in relazione all'assunzione da parte dei gestori della sala Big Bingo di tal RI PO, richiesta dal NO, nel medesimo lasso di tempo in cui era in corso una procedura per il rilascio alla sala di un provvedimento autorizzativo per la vendita di tabacchi, riconosciuto comunque come legittimo. La Corte territoriale ha richiamato le valutazioni del primo Giudice, segnalando come in base alle conversazioni telefoniche la procedura risultasse in corso in data 8/11/2008, come il giorno successivo fosse stata sollecitata da ZI per conto di NO la richiesta assunzione, come di seguito vi fosse stato un incontro del RI con i gestori della sala, fino a quando il giorno 14 novembre 49 ひ il ZI aveva comunicato che la pratica era andata a buon fine e il giorno 22 novembre il NO aveva ringraziato per l'assunzione. In tale quadro è stato dato rilievo alla concomitanza della richiesta e del procedimento autorizzativo al fine di ravvisare un patto corruttivo, seppur non rivolto al compimento di atto contrario ai doveri di ufficio. 10.2. Sul punto ricorrente ha in primo luogo eccepito la nullità derivante dall'intervenuta riqualificazione, che sarebbe stata effettuata in violazione dei principi affermata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, recepiti dalla Suprema Corte di cassazione. Si tratta di motivo manifestamente infondato. La qualificazione del fatto spetta invero al Giudice il quale può procedervi purché, in conformità con quanto rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte E.D.U. 11 dicembre 2007, Drassich
contro
Italia), sia salvaguardata la possibilità di interlocuzione dell'imputato: ma in concreto tale interlocuzione può essere assicurata anche attraverso la possibilità di discutere la questione in sede di impugnazione mediante l'appello o il ricorso per cassazione, tanto più quando non si profilino esigenze connesse al diritto di difendersi provando. In tale prospettiva si è andato consolidando un orientamento alla cui stregua è ammissibile la riqualificazione d'ufficio, potendo l'imputato contestarla con il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, n. 17782 del 11/4/2014, Salsi, rv. 259564) o comunque in sede di impugnazione (Cass. Sez. 3, n. 2341 del 7/11/2012, dep. nel 2013, Manara, rv. 254135). Nel caso di specie l'imputato ha avuto ampiamente la facoltà di discutere il tema della qualificazione giuridica, cui peraltro si era giunti proprio sulla base delle prove e deduzioni proposte dalla difesa, il che vale a suffragare l'assenza di qualsivoglia violazione del diritto di difesa, non venendo peraltro in discussione il tema della prova, a fronte di una qualificazione che comunque lasciava inalterato il tema di partenza, costituito dalla correlazione sinallagmatica tra utilità e atto del pubblico ufficiale. 10.3. Gli altri motivi di ricorso sono volti a contestare il ragionamento probatorio, segnalando che i giudici di merito avevano valorizzato conversazioni cui il NO era estraneo, a fronte di un atteggiamento millantatorio del ZI, e che l'assunzione era avvenuta sulla base della verifica della concreta utilità del soggetto assunto. Ma in realtà vengono in tal modo riproposti temi che i Giudici di merito hanno complessivamente già valutato, reputando provato sulla base degli 0 A 505 elementi già rappresentati la configurabilità di un rapporto sinallagmatico tra l'assunzione richiesta e l'atto d'ufficio, pur legittimo. Sta di fatto che, a fronte di un ricorso che non può dirsi nel suo complesso inammissibile, deve prendersi atto del decorso, anche computando i periodi di sospensione, del termine di prescrizione massima, pari ad anni sette e mesi sei, a fronte di un reato risalente al novembre 2007. Su tali basi, non essendo ravvisabili i presupposti per un più ampio proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del NO, relativamente al reato sub n), perché lo stesso è estinto per prescrizione. 11. Il capo o) riguarda il solo imputato PI: viene in considerazione il primo motivo del ricorso di detto imputato. 11.1. Era contestato al predetto di aver concorso nella condotta di occultamento di atti pubblici, ascrivibile a SI MA FR, che, quale addetta alla Direzione generale dell'A.A.M.S., aveva omesso di protocollare tempestivamente note inviate dalla Direzione regionale di PA, riguardanti irregolarità nei pagamenti imputabili alle società Primal s.r.l. e RS s.r.l. dello PI. 11.2. La vicenda è stata ricostruita dai giudici di merito sulla base di una conversazione telefonica del 3 aprile 2008, nel corso della quale la SI aveva comunicato allo PI di essere stata costretta a protocollare due atti direttamente inviati alla funzionaria Poso, ma di aver omesso di protocollare due note provenienti da PA, ricevendo l'approvazione dello PI, nonché sulla base delle dichiarazioni dello stesso PI, il quale aveva ammesso che la SI aveva omesso di protocollare quei documenti in modo da evitare che la funzionaria Poso ne prendesse immediatamente visione e così da consentire allo PI di guadagnare un po' di tempo, prima che fossero emessi provvedimenti a carico delle società. 11.3. La ricostruzione è sostanzialmente incontestata. Nel ricorso dello PI si segnala che costui non aveva concorso nel reato, in quanto lo stesso era ascrivibile ad un'iniziativa della SI, fermo restando che le note erano state poi protocollate il giorno successivo, senza che lo PI avesse dunque influito. 11.4. Il ricorso è sul punto infondato. In primo luogo va rimarcato che integra il reato di occultamento di atto pubblico di cui all'art. 490 cod. pen. la condotta di chi ometta di protocollare un documento, rendendolo in tal modo inesistente per il destinatario (Cass. Sez. 5, 51 RR n. 8989 del 24/5/2000, Zucchelli, rv. 217723), essendo peraltro sufficiente un'inutilizzabilità temporanea (Cass. Sez. 6, n. 2085 del 23/11/1971, Campo, rv. 120696): ciò è quanto è stato accertato dai Giudici di merito, che dunque correttamente hanno ravvisato il reato contestato. Per quanto si tratti in questo caso di reato proprio, è evidentemente configurabile il concorso dell'extraneus, che abbia in concreto determinato o rafforzato il proposito criminoso del soggetto qualificato. Nel caso di specie il concorso dello PI è stato ravvisato sulla base del fatto che il rapporto aveva avuto origine in precedenza ed era consolidato e che in concreto la condotta era stata tenuta proprio nell'interesse dello PI, il quale aveva in effetti ulteriormente sollecitato la SI a trattenere quei documenti. Posto che il reato ha natura istantanea (Cass. Sez. 5, n. 3404 del 11/272000, Famulare, rv. 215588), non rileva tanto il fatto dell'istigazione a protrarre l'occultamento, bensì il fatto che la SI avesse ab origine agito sulla base di una sollecitazione pregressa, di cui l'ulteriore invito espresso dallo PI nel corso della conversazione costituiva riprova nel quadro di consolidati rapporti amichevoli, confermati dallo PI nel corso dell'interrogatorio. In tale prospettiva può dirsi adeguatamente comprovato il concorso del ricorrente, nulla rilevando la circostanza che le note fossero state protocollate comunque il giorno successivo. 12. Il capo R1) in questa sede coinvolge i ricorrenti ZI, NO e MA: vengono in particolare in considerazione i motivi del ricorso ZI di cui al punto 2.8. del «Ritenuto in fatto» e i motivi aggiunti, i motivi del ricorso NO di cui ai punti 3.1., 3.4., 3.5. e 3.9. del «Ritenuto in fatto>> e i motivi aggiunti, nonché il primo motivo del ricorso MA. 12.1. L'imputazione si riferisce al rilascio di una licenza speciale per la rivendita di tabacchi alla società del MA, titolare di un ipermercato in Borgetto, accompagnato da regalie da parte del MA in favore dei funzionari DR, NO e ZI della Direzione regionale dell'A.A.MS. nonché dall'erogazione di una somma di denaro in favore di RA Lo CC, in quanto intermediario nella vicenda corruttiva. 12.2. I Giudici di merito hanno ricostruito la vicenda sulla base della documentazione acquisita e delle conversazioni intercettate, nonché sulla base delle dichiarazioni dei protagonisti. Si è ritenuto che le prove raccolte consentissero di affermare che attraverso la intermediazione del Lo CC, in stretto contatto con il ZI, il MA fosse riuscito ad ottenere, a condizioni propizie, la licenza da tempo richiesta, che la 52 B licenza, della quale si era occupato per conto dell'amministrazione il NO, fosse da considerarsi in contrasto con la normativa di settore e in particolare con le disposizioni della circolare n. 04/63406 del 21/9/2001, che il contesto relazionale, propiziato da convegni conviviali, avesse favorito la benevolenza dei funzionari, alla fine ricompensati, quanto all'DR, dal pagamento di un periodo di villeggiatura presso il villaggio Città del Mare, e, quanto al NO, dalla consegna di una lavabiancheria, dovendosi aggiungere una somma erogata per l'intermediazione al Lo CC, ma non essendo stata raggiunta prova dell'erogazione di somme al ZI, che aveva comunque agito in concorso con gli altri, in modo da favorire il rilascio della licenza e l'erogazione delle regalie. 12.3. Nella sentenza di primo grado, che, more solito, è stata ampiamente richiamata dalla Corte territoriale, è stato posto in luce come lo stesso Lo CC, che aveva agito in stretto contatto con il ZI, avesse posto in relazione il vantaggiosissimo rilascio della licenza in tempi rapidi, a fronte della pregressa attesa, con i convegni conviviali che si erano succeduti («duecento euro di mangiata..ha un tabacchino di trecentomila euro»: conversazione dell'11/5/2010, a pag. 194 della sentenza di primo grado), e come poi, mentre l'iter della procedura stava evolvendo in senso favorevole alle aspettative del MA, il Lo CC e il ZI avessero convenuto circa la necessità di regalie in favore dei funzionari, oltre che di un congruo riconoscimento da parte del MA in loro favore (nel prosieguo della medesima conversazione). E' stato altresì posto in luce che il ZI aveva a mano a mano tenuto informato il Lo CC sull'andamento della procedura e che proprio in relazione a fasi particolarmente significative erano stati organizzati gli incontri conviviali, come nel caso della cena alla LA (conversazione del 19 gennaio 2010, a pag. 190 della sentenza di primo grado). Ed ancora è stato sottolineato che proprio il ZI aveva fornito al MA tramite il Lo CC indicazioni particolarmente utili in ordine alla dichiarazione da fare circa disponibilità dei locali, essendo stato sottolineato come in effetti il ZI avesse suggerito di scrivere che il MA aveva quella disponibilità fino al 2013: si tratta di circostanza che avrebbe influito sulla durata del rapporto e sull'entità della somma che l'apposita commissione avrebbe dovuto liquidare e il MA in prima battuta versare, impregiudicata l'eventuale proroga del rapporto. Sempre nella sentenza di primo grado è stato posto in luce che nella conversazione, già richiamata, dell'11/5/2010 il ZI e il Lo CC avevano parlato delle possibili regalie al NO: in tale quadro i predetti avevano prospettato l'eventualità di un elettrodomestico o di un bell'orologio o di un 53 4 soggiorno a Città del Mare, eventualità quest'ultima scartata dal ZI, che aveva riferito al suo interlocutore «io gliel'ho detto ma lui ha problemi lì con la bambina», concludendo «comunque vedi tu RA..». Alla resa dei conti, secondo quanto accertato dai Giudici di merito, al NO era stata consegnata a domicilio ai primi di luglio del 2010, dopo che la licenza era stata rilasciata alla fine di maggio, una lavabiancheria dell'approssimativo valore di euro 220,00 che lo stesso NO, per quanto segnalato dal primo Giudice, aveva dichiarato di aver adocchiato nel supermercato del MA. Sotto altro profilo i Giudici di merito hanno ritenuto che il rilascio della licenza fosse illegittimo, come riconosciuto con provvedimento del nuovo Direttore regionale dell'A.A.M.S., che aveva dapprima sospeso la licenza e poi aveva respinto la richiesta di nuovo rilascio avanzata dal MA. La Corte territoriale sul punto ha richiamato anche la sentenza nel frattempo pronunciata dal T.A.R., che aveva respinto il ricorso presentato avverso tale diniego, suffragandone la motivazione. Sulla scorta di tali elementi è stata dunque ravvisata la contestata corruzione propria, in relazione alla violazione dei doveri d'ufficio gravanti sui funzionari sia con riguardo all'illegittimità dell'atto sia con riguardo alla violazione del dovere di imparzialità e segretezza, e alla correlazione sinallagmatica tra l'attività amministrativa e le utilità in varia guisa erogate. 12.4. I ricorsi, a fronte di tale ricostruzione, si muovono sul versante dell'omessa motivazione in ordine a deduzioni formulate nell'atto di appello, su quello dell'insussistenza della correlazione sinallagmatica tra atto e regali, reputati svincolati da qualsivoglia illecita intesa, su quello della legittimità della licenza e della non configurabilità della violazione dei doveri d'ufficio e infine su quello dell'inquadrabilità del fatto semmai nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. proc. pen. 12.5. Ma in primo luogo deve essere esaminato il primo motivo di ricorso del NO, con il quale si è eccepita la nullità della sentenza in ragione del difetto di correlazione con la contestazione. Nel capo di imputazione si faceva riferimento al rilascio della licenza in assenza dei requisiti soggettivi, al fatto di aver consentito al MA di versare a titolo di cauzione una somma nettamente inferiore a quella dovuta, nonché alla violazione dei doveri di imparzialità e segretezza. In concreto la condanna è stata pronunciata sul rilievo che la licenza era in contrasto con la normativa di settore, in quanto la rivendita non era collocata all'interno della struttura dell'ipermercato bensì all'interno di un bar adiacente, e 54 in quanto era stato comunque violato sia il dovere di imparzialità sia quello di segretezza. Il ricorso sul punto è infondato. Il nucleo essenziale della contestazione era costituito dall'illecito patto, nel quale era stato dedotto il compiacente esercizio della pubblica funzione in violazione dei doveri d'ufficio. In tale quadro era stato prospettato anche il difetto dei requisiti soggettivi in capo al destinatario del provvedimento, formulazione peraltro essa stessa imprecisa, essendo nella sostanza oggetto di contestazione la non spettanza del provvedimento abilitativo. Inoltre, come ampiamente chiarito dal primo Giudice, nel corso del giudizio la difesa degli imputati si era dispiegata sul versante poi ritenuto centrale, anche attraverso la produzione di memorie. Poiché si trattava pur sempre di delineare l'osservanza o meno dei doveri di ufficio e poiché la contestazione aveva tale primario significato, non può dirsi in alcun modo che la ricostruzione dei profili di contrarietà alla normativa di settore abbia determinato una vera immutazione del fatto, essendo confluiti tali profili nella disamina specifica dell'osservanza di quei doveri. D'altro canto l'imputazione non va intesa in senso meccanicistico ma in funzione del concreto esercizio del diritto di difesa, in modo che sia salvaguardata la facoltà della parte di difendersi argomentando e provando (si richiama sul punto anche Cass. Sez. 6, n. 618 del 8/11/1995, Pagnozzi, rv. 203371, secondo cui «il precetto dell'art. 521 primo comma, cod. proc. pen., che enuncia il principio della correlazione tra accusa e sentenza va inteso non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa. Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto»). Ed allora non sono in concreto ravvisabili pregiudizi tali da rendere fondata la sollevata eccezione. 12.6. Quanto agli altri motivi di ricorso dei tre imputati coinvolti in tale vicenda, si rileva che quelli che fanno leva sul vizio di motivazione, sia sotto il profilo dell'omessa motivazione sia sotto quello dell'illogicità o del travisamento, sono inammissibili, in quanto generici oppure volti in realtà solo a prospettare una diversa ricostruzione di merito, ritenuta preferibile. 55 se 12.7. In primo luogo va rimarcato che non è ravvisabile un vizio di omessa motivazione per il solo fatto che non sia stata data espressa risposta ad ogni argomento difensivo esposto nei motivi di appello. Al contrario si tratta di verificare, in rapporto alla motivazione della Corte territoriale, se l'omessa valutazione di taluni profili abbia in concreto influito sulla ricostruzione proposta, a fronte di aspetti di specifico rilievo, non presi in considerazione neppure implicitamente. Ma nel caso di specie si rileva che la Corte ha ampiamente richiamato l'analitica motivazione del primo Giudice, soffermandosi poi sugli aspetti ritenuti rilevanti. Su taluni argomenti difensivi la Corte non risulta aver indugiato, ma a ben guardare si trattava di aspetti, esposti sia nell'interesse del NO che nell'interesse del MA, che non erano idonei a disarticolare le valutazioni del primo Giudice, poi richiamate e poste alla base della conferma della condanna, in quanto non prendevano direttamente in considerazione la valenza degli elementi di prova ritenuti decisivi, di per sé tali da reggere all'urto di argomentazioni alternative. E' stato del resto affermato che «è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice» (Cass. Sez. 2, n. 19619 del 13/2/2014, Bruno, rv. 259929; Cass. Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. nel 2013, Santapaola, rv. 256435). 12.8. Va peraltro rilevato che nessuno dei ricorsi invero si confronta con l'effettiva ricostruzione operata dai Giudici di merito e con il rilievo attribuito alla successione delle conversazioni. In particolare si è cercato di sostenere, quanto al MA, che costui era estraneo ai colloqui oppure che le riunioni conviviali non erano state incluse nell'imputazione. Ma in tal modo si è omesso di considerare da un lato il significato predisponente che è stato attribuito a quelle riunioni, visto che si trattava di cene pagate da un privato, interessato ad una specifica procedura, e dunque dell'inserimento degli imputati in contesti di per sé impropri, e dall'altro il riconosciuto valore che lo stesso Lo CC, il quale agiva per conto del MA ma a stretto contatto con il ZI, ha attribuito a quelle riunioni. 56 Inoltre è stato posto in luce dai Giudici di merito che se il NO era estraneo alle conversazioni, nondimeno il ZI era diretto protagonista delle stesse e non forniva solo suggerimenti particolarmente utili nell'interesse del MA, ma anche notizie di prima mano in ordine allo sviluppo della procedura, che era gestita dal NO e alla quale egli a rigore non sarebbe stato direttamente interessato, e inoltre faceva riferimento al NO, in particolare con riguardo al tema cruciale della regalia, in ordine alla quale il ZI aveva riferito al Lo CC di avergli prospettato un soggiorno a Città del Mare, risultato non idoneo per i problemi della figlia (pag. 195 della sentenza di primo grado). Ed ancora è stato rilevato dai Giudici di merito che i vari funzionari accettarono di buon grado il regalo, peraltro consueto nel caso dell'DR (il soggiorno a Città del Mare, ricostruito puntualmente anche in ordine al pagamento fatto in parte dal Lo CC, che peraltro agiva per conto del MA). Con specifico riguardo al NO è stato segnalato che non si trattava comunque di una regalia d'uso, posto che un ingombrante elettrodomestico non rientra in alcun modo tra le usuali forme di innocente gratificazione, ed è stato sottolineato come il predetto imputato, nel momento in cui la lavabiancheria gli fu recapitata a casa, non avvertì in alcun modo la sconvenienza di quella situazione. 12.9. In tale quadro la ricostruzione dei Giudici di merito, che hanno ritenuto di poter ravvisare un patto di tipo corruttivo in progress, facendo leva sul valore predisponente delle riunioni conviviali, sulla costante informazione in ordine all'andamento della procedura assicurato dal ZI, che evidentemente doveva procurarsi dall'interno le relative notizie, sul fatto che lo stesso privato aveva riconosciuto il valore di quelle prime riunioni, infine sull'erogazione delle varie regalie, non risulta in alcun modo confutato da argomenti difensivi, che non attaccano direttamente quella ricostruzione, di per sé coerente e non manifestamente illogica, ma ripropongono un'alternativa indebitamente e frazionata valutazione degli elementi di prova. 12.10. Quanto poi al ZI non ha alcun rilievo in questo caso l'inerenza o meno della materia alle sue specifiche competenze, visto che i Giudici di merito hanno ritenuto di ravvisare la sua responsabilità quale intermediario e dunque concorrente nel perfezionamento e nell'attuazione del patto corruttivo, non essendo stata ritenuta provata la diretta erogazione di utilità in suo favore. 12.11. Neppure può dirsi conferente l'argomento speso dalla difesa del NO in ordine al preteso riferimento all'andazzo generale dell'Ufficio: in realtà i Giudici di merito hanno ampiamente illustrato come nel caso di specie l'andazzo 57 avesse trovato effettiva espressione nella disinvolta condotta dei vari protagonisti, mai sottrattisi ai contatti impropri con la parte privata interessata. 12.12. La circostanza, più volte da tutti i ricorrenti sottolineata, che la conversazione tra il ZI e il Lo CC dell'11/5/2010 fosse intervenuta quando la procedura era giunta al termine e che solo in quel contesto si fosse parlato della regalia, con la segnalazione della necessità che il MA se ne facesse carico, non confuta la ricostruzione dei Giudici di merito, giacché non vale a scalfire il valore riconosciuto da un lato ai progressivi predisponenti, quanto impropri, contatti e dall'altro alla manifestata soddisfazione della parte privata per il titolo ottenuto, che i Giudici di merito hanno ritenuto alla base della determinazione finale, nel quadro di un clima ormai instauratosi. 12.13. Non rilevano in questa sede le censure incentrate sulla competenza alla determinazione della somma dovuta dal MA per il rilascio della licenza. In realtà, nonostante il tenore dell'imputazione, i Giudici di merito non hanno specificamente fondato la condanna su tale aspetto. Può dirsi peraltro che a seguito delle indicazioni fornite al MA dal ZI, era stata attestata dal MA la disponibilità dei locali in cui attivare la rivendita di tabacchi per tre anni fino al 2013, anche se in realtà tale limitazione non corrispondeva al vero: ciò aveva comportato che la somma fosse determinata in base al periodo triennale e che dunque fosse necessariamente inferiore a quella che sarebbe stata liquidata in relazione ad un periodo più lungo. Di qui la soddisfazione espressa per la modestia della somma che in prima battuta, salve successive proroghe, aveva consentito l'inizio dell'attività con un esborso modesto. In questo caso non sono stati prospettati profili di illegittimità della liquidazione ma profili di infedeltà in relazione alla suggerimento fornito dal ZI. In ogni caso il profilo non ha assunto rilievo decisivo nelle determinazioni dei Giudici di merito, a carico degli altri. 12.14. Di maggior spessore risultano le censure riferite al tema della violazione della normativa di settore. Posto che nel caso di specie è stata valorizzata la circolare n. 04/63406 del 25/9/2001 che al titolo IV si occupa del rilascio di licenze nei centri commerciali e negli ipermercati, si è da un lato prospettata un'interpretazione della circolare volta a far risaltare il pieno rispetto della stessa in occasione del rilascio della licenza in favore della società del MA e dall'altro si è comunque sottolineato che la circolare non avrebbe potuto prevalere sulla normativa primaria e 58 secondaria, dettata dalla legge 1293 del 1957 e dal regolamento contenuto nel d.P.R. 1074 del 1958. Ed invero nel Titolo IV della circolare si prevede che negli ipermercati, caratterizzati dalla riferibilità ad un unico soggetto della gestione dell'attività di vendita al minuto, strutturata in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, è consentita l'assegnazione a trattativa privata come rivendita speciale. Si aggiunge che «resta inteso che quando trattasi di unica struttura priva di distinti locali l'impianto potrà avvenire soltanto in presenza di bar annesso alla struttura medesima». Nel caso di specie il MA era titolare di un ipermercato e la rivendita era stata impiantata in un bar posto non all'interno della struttura bensì in un locale esterno, adiacente allo spazio in cui venivano esercitate le altre attività commerciali. Con successive note, una volta venuto alla luce il procedimento penale, il nuovo Direttore regionale dell'A.A.M.S. di PA aveva dapprima ordinato la chiusura provvisoria della rivendita e poi respinto l'istanza del MA volta alla riassegnazione della licenza, osservando che il locale non si trovava all'interno dell'Ipermercato, cioè nella struttura per la quale era stata richiesta, trattandosi invece di bar ubicato in locale adiacente, distinto dalla superficie adibita ad Ipermercato. Si precisava che il bar aveva un proprio ingresso indipendente da quello che permette l'accesso dal parcheggio antistante all'area in cui vengono esercitate le altre attività commerciali riconducibili all'ipermercato, che i due spazi commerciali non erano tra loro collegati e che inoltre il bar osservava degli orari più ampi sia rispetto a quelli in cui era possibile accedere all'ipermercato sia a quelli dei negozi che facevano parte del centro commerciale al piano superiore. La Corte territoriale ha dato conto della sentenza emessa sul punto dal TAR che aveva respinto il ricorso dell'interessato, facendo leva sull'assenza di collegamento tra bar e ipermercato, che occupavano due locali distinti, facendo venir meno l'essenza della rivendita speciale, che è quella di consentire ad un pubblico determinato di fruire di un punto vendita di generi di monopolio. 12.15. Va subito sul punto respinta la doglianza del NO in ordine all'utilizzabilità della sentenza del TAR: in questo caso non è stato dato rilievo ad un fatto accertato nella sentenza, bensì si è dato legittimamente conto del fatto della pronuncia di quella sentenza e si è dato conto inoltre di un'argomentazione giuridica, il che non trova alcuna preclusione nell'invocato disposto dell'art. 238- bis cod. proc. pen., sia pur interpretato nel senso di riferirsi all'accertamento contenuto in altra sentenza penale (in tal senso invero Cass. Sez. 5, n. 14042 del 4/3/2013, Simona, rv. 254981). 59 12.16. In ogni caso è stato controdedotto dai ricorrenti che la distinzione tra centro commerciale e ipermercato si sarebbe dovuta individuare non nella collocazione delle attività nello spazio bensì nella titolarità esclusiva delle attività medesime: peraltro l'analisi compiuta nel ricorso del NO contiene sul punto un salto logico, giacché equipara la sussistenza di più edifici a quella di più locali, la quale soltanto è invece compatibile con la nozione di ipermercato, ricondotto al medesimo edificio. D'altro canto non rileva neppure il riferimento, che compare nella circolare, al fatto che in caso di unica struttura priva di distinti locali l'impianto della rivendita possa avvenire solo in presenza di bar annesso alla struttura: tale formulazione non implica affatto che il bar possa essere esterno alla struttura principale, occorrendo invece che in assenza di locali distinti sia comunque esistente un bar che sia inserito nella struttura medesima e faccia corpo unico con essa, proprio perché la stessa consta di unico edificio. Ma soprattutto l'argomentazione difensiva oblitera il dato essenziale: la funzione della rivendita speciale è proprio quella di assecondare una specifica clientela, che confluisce in un determinato luogo e deve trovare in quella confluenza la ragione della sua individuazione in rapporto alla concreta esigenza di servizio. Nel caso di specie il bar non era semplicemente esterno alla struttura ma aveva anche una sua sostanziale indipendenza, consistente nell'autonomia di accesso e nell'autonomia degli orari. Ed allora la relazione tra ipermercato e bar finiva per disperdersi, divenendo solo apparente e surrettizia. 12.17. Peraltro a non diverse conclusioni conduce il rilievo difensivo secondo cui la circolare dovrebbe semmai reputarsi in contrasto con la normativa sovraordinata. A ben guardare l'art. 22 della legge 1293 del 1957 prevede che le rivendite speciali siano istituite per soddisfare particolari esigenze di pubblico servizio quando giudizio dell'Amministrazione mancano le condizioni per procedere all'istituzione di una rivendita ordinaria o al rilascio di un patentino. L'art. 53 del regolamento approvato con d.P.R. 1074 del 1958 stabilisce a sua volta in chiave attuativa che le rivendite speciali sono istituite nelle stazioni, nelle caserme e nelle case di pena nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa provvedersi istituendo una rivendita ordinaria o rilasciando un patentino. 60 де In tale quadro dunque risulta che al di là di talune specifiche tipologie la rivendita speciale presuppone l'individuazione di una specifica esigenza di pubblico servizio, cui non possa altrimenti provvedersi. Risulta per tale via che le previsioni della circolare possono anche non reputarsi assolutamente vincolanti, nella parte in cui prevedono specifiche tipologie nelle quali procedere all'impianto di una rivendita speciale. Tuttavia la circolare ha la funzione di individuare in concreto le situazioni nelle quali risulta ravvisabile l'esigenza di pubblico servizio, semplificando la valutazione degli organi competenti. Nel contempo alla circolare può attribuirsi il valore di definire i termini della discrezionalità tecnica evocata dalla normativa sovraordinata, sia in positivo sia in negativo, con la conseguenza che in difetto delle condizioni contemplate dalla circolare dovrebbe presumersi l'assenza dei presupposti, salvo che gli stessi siano comunque motivatamente e diversamente comprovati. Ma allora risalta proprio quel dato posto in rilievo nei provvedimenti, con i quali l'Ufficio regionale di PA aveva respinto la richiesta di riassegnazione, dato poi valorizzato dal TAR in ordine alla concreta configurazione dei luoghi, ostativa non solo in ragione della separatezza fisica ma anche e soprattutto in ragione di quella funzionale. Del resto risulta contraddittorio assumere che si era inteso rispettare la circolare e poi sostenere che la stessa si sarebbe dovuta considerare illegittima, peraltro senza che il provvedimento di rilascio della licenza per rivendita speciale in favore del MA costituisse autonoma espressione di discrezionalità direttamente basata sulla normativa sovraordinata. Ciò val quanto dire che, in base alla non contestata ricostruzione dei luoghi in punto di fatto, non sussistevano i presupposti per l'impianto, in quanto la categoria individuata dalla circolare non ricorreva e d'altro canto non erano in concreto e autonomamente ravvisabili le specifiche esigenze di servizio pubblico, che presiedono al rilascio di una licenza per rivendita speciale, salva diversa e specifica individuazione delle stesse sulla base di una compiuta verifica, svincolata dalla circolare. A tale stregua l'analisi dei Giudici di merito risulta corretta e comunque in linea con la normativa di settore, a fronte delle pur pregevoli considerazioni difensive. 12.18. Va peraltro più ampiamente osservato che i Giudici di merito non hanno valorizzato solo tale aspetto, ma hanno anche e compiutamente sottolineato la sostanziale violazione del dovere di imparzialità. 61 se Proprio ragionando sulla base della situazione di predisponente compiacenza, creata dai non rifiutati inviti a riunioni conviviali, e sulla base dell'ausilio prestato in varia guisa dal ZI sia attraverso suggerimenti volti a favorire il privato sia attraverso informazioni acquisite all'interno dell'ufficio in ordine all'andamento della procedura, affidata primariamente al NO, si è rilevato come si fossero venute a determinare condizioni propizie ad una sbilanciata valutazione della situazione a tutto vantaggio del privato, che in effetti lo aveva riconosciuto e si era determinato all'erogazione delle regalie. Tale non illogica ricostruzione implica che l'antidoverosità della condotta fosse apprezzabile in primo luogo sul versante della compiacente disponibilità, implicante un pregiudizio in ordine al corretto esercizio dei poteri discrezionali sottesi alla valutazione dell'istanza del MA. Viene cioè in rilievo quella imparziale valutazione degli interessi in gioco che costituisce l'essenza dell'attività amministrativa, soprattutto quando la stessa non sia strettamente vincolata, con la conseguenza che costituisce violazione dei doveri d'ufficio anche il solo atteggiamento di disponibilità offerto dal pubblico ufficiale, ove concretamente indicativo della sostanziale rinuncia al corretto esercizio dei poteri discrezionali a tutto vantaggio del privato. Nel caso di specie si è contestato che la regalia per il suo modesto valore non avrebbe potuto essere intesa come indicativa di una vendita della discrezionalità, tanto più che la stessa era stata erogata dopo il compimento dell'atto. Deve però replicarsi che né l'utilità corrisposta all'DR né quella corrisposta al NO, cioè una lavabiancheria di valore non inferiore ad euro 220,00, per come accertato dai Giudici di merito, possono considerarsi di valore particolarmente tenue da risultare prive di significato, tanto meno considerando la peculiarità dell'elettrodomestico e la necessità di una mirata, quanto inusuale consegna. Inoltre si è già osservato come secondo i Giudici di merito si fossero progressivamente determinate condizioni propizie in una sorta di progressiva captatio benevolentiae, accettata dai funzionari e riconosciuta come tale dallo stesso intermediario del privato. In tale ottica il risultato dell'attività amministrativa è stato in modo non manifestamente illogico ritenuto condizionato, fermo restando che in concreto è stato anche ravvisato un profilo di contrarietà alla normativa di settore. In buona sostanza è stato escluso che in assenza dell'attività condizionante e al di fuori del patto illecito l'attività amministrativa discrezionale avrebbe comunque con certezza condotto al medesimo esito, il che consente di ravvisare 62 лы la contestata corruzione propria (in senso conforme, in ordine alla rinuncia alla debita comparazione degli interessi in gioco e alla rinuncia all'esercizio dei poteri discrezionali può richiamarsi Cass. Sez. 6, n. 23354 del 4/2/2014, Conte, rv. 260533; Cass. Sez. 6, n. 26248 del 5/7/2006, Campanile, rv. 234343). 12.19. Quanto al profilo psicologico, la ricostruzione dei Giudici di merito appare ancora una volta adeguata e completa, essendosi posti in luce, quanto al privato, il compiacimento per il risultato ottenuto, ritenuto particolarmente rapido e vantaggioso, anche sulla scorta dei suggerimenti avuti dal ZI, e quanto ai funzionari, la stretta correlazione dell'agire all'attività condizionante del privato, fino all'epilogo costituito dall'erogazione del tutto impropria di una regalia, certamente eccedente per valore e modalità una pratica d'uso corrente. 12.20. Non colgono dunque nel segno le osservazioni difensive circa l'asserita circolarità degli elementi in valutazione, in quanto non si è tratta la prova della corruzione dalla semplice erogazione dell'utilità, ma quest'ultima è stata inserita dai Giudici di merito nel quadro di un'ampia valutazione del materiale acquisito, debitamente ricostruito in funzione della conferma dell'ipotesi accusatoria. 12.21. Tutti gli altri argomenti difensivi devono ritenersi assorbiti nell'analisi fin qui compiuta, risolvendosi comunque in censure riguardanti l'apprezzamento di fatto ovvero nella richiesta di riqualificazione dei fatti, peraltro esclusa dal ravvisato contrasto con i doveri di ufficio, che impone di ravvisare il reato di cui all'art. 319 cod. pen., e dal concorso dei tre funzionari nella corruzione, che in radice impedisce di prendere in esame la sussidiaria ipotesi di cui all'art. 346-bis cod. proc. pen. Ne discende che i ricorsi riguardanti il capo R1) devono essere respinti. 13. Da ultimo devono essere esaminati i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio e i benefici (si richiamano i motivi del ZI al punto 2.10 del Ritenuto in fatto», quelli del NO al punto 3.10 del «Ritenuto in fatto», nonché il terzo motivo dello PI, il sesto del CA e il secondo del MA. 13.1. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, i Giudici di merito, pur nel quadro di una valutazione complessiva della vicenda, hanno fornito anche argomenti individualizzanti con riguardo alle singole posizioni. In proposito va rimarcato che la Corte territoriale ha innanzi tutto richiamato le valutazioni formulate dal primo Giudice. 13.2. Oggetto dei motivi è la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'entità della pena nelle sue articolazioni, quanto al ZI, al NO, 63 al CA e allo PI e la mancata concessione del beneficio della non menzione quanto al MA. Deve peraltro preliminarmente osservarsi che sia il primo Giudice sia la Corte hanno correttamente inteso riconoscere ai fatti di corruzione natura unitaria, non avendo mai computato una continuazione interna. Altrettanto deve dirsi per il falso ideologico di cui al capo f), in relazione al quale valgono comunque le considerazioni già formulate al punto 6.6. del Considerato in diritto>>. 13.3. Quanto alle attenuanti generiche, deve considerarsi che la concessione postula l'individuazione di un elemento positivamente valutabile a tal fine, inerente al fatto o alla personalità del reo, che giustifichi in concreto l'attenuazione della pena (Corte Cost. n. 183 del 2011 fa riferimento ad un principio generale che governa la complessa attività commisurativa della pena da parte del giudice, saldando i criteri di determinazione della pena base con quelli mediante i quali essa, secondo un processo finalisticamente indirizzato dall'art. 27, terzo comma, Cost., diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo dell'applicazione delle circostanze»). Peraltro ai fini del diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Cass. Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, rv. 256172). 13.4. In concreto la Corte territoriale ha valorizzato il diffuso quadro di corruttela dei dipendenti dell'Ufficio di PA, rilevando come, al di là degli specifici episodi, i funzionari ZI, NO e DR venissero ospitati a spese dei privati corruttori (soprattutto MA e PI), relativamente ai quali pendevano procedure di competenza di quell'Ufficio. Ha considerato dunque la prassi generalizzata di strumentalizzazione della pubblica funzione. Relativamente alle singole posizioni ha considerato il ruolo preminente rivestito dal ZI, in ordine al quale il primo Giudice (le cui valutazioni sono state per tutti richiamate) aveva sottolineato la iniziativa assunta anche per sollecitare elargizioni in favore proprio e degli altri funzionari, nonché il protrarsi della sua disponibilità in favore dei vari concessionari, integrante una vera e propria offerta in vendita delle funzioni, perfino in cambio di prestazioni sessuali, nel quadro di una costante sua ingerenza alla ricerca di illeciti corrispettivi. 64 це Quanto al NO, al CA e allo PI la Corte ha parimenti rilevato che costoro avevano manifestato di strumentalizzare la posizione in vista di vantaggi illeciti attraverso la remunerazione diretta o indiretta delle pubbliche funzioni, non esercitate in modo trasparente e connotate da vari profili di contrarietà ai doveri di ufficio. Sul punto il primo Giudice aveva d'altro canto rilevato che il NO, sia pur assolto dall'ipotesi più grave, era ripetutamente incorso in azioni delittuose, anche se di minore allarme per l'importo dei singoli profitti, e inoltre, benché al corrente di episodi di corruzione, non era mai significativamente intervenuto, come nel caso del pranzo del 17/7/2008, allorché lo PI, su sollecitazione dell'DR, aveva comunque sottolineato di aver costantemente pensato ai funzionari. Aveva aggiunto il primo Giudice che si sarebbe dovuta considerare la richiesta di assunzione di due persone, particolarmente rilevante nella situazione complessiva e di quella realtà territoriale in particolare. In ordine al CA il primo Giudice aveva posto in luce la pendenza di altri procedimenti, nonché l'instaurazione di rapporti corruttivi, propiziati dalla sua posizione economica, tale da assicurargli influenza sulla corretta formazione del processo decisionale dei funzionari. Quanto infine allo PI sia la Corte territoriale sia il primo Giudice hanno dato atto del contributo fornito all'accertamento dei fatti: tuttavia è stata posta in luce la gravità delle condotte a lui addebitate, tradottesi in un «contratto di durata», rappresentativa di pericolosità, ulteriormente suffragata dalla capacità di tessere intese non solo all'interno della Direzione regionale di PA, ma anche con altri personaggi, come SI MA FR, in servizio presso la Direzione generale. 13.5. A tale stregua si rileva come siffatto giudizio si sottragga a censure proponibili in sede di legittimità, in quanto il diniego delle attenuanti generiche è stato basato su una complessiva valutazione dei dati disponibili, in rapporto ai canoni di cui all'art. 133 cod. pen., essendosi data prevalenza alla gravità dei fatti, in concreto rilevata, al protrarsi delle condotte o alla pluralità di esse, a comportamenti comunque sconvenienti in rapporto ai doveri gravanti su pubblici funzionari, elementi certamente valorizzabili a fronte di quelli prospettati dai singoli imputati. 13.6. Peraltro i motivi di ricorso risultano per lo più formulati in modo generico, riproponendo assertivamente profili già valutati e smentiti o in concreto irrilevanti, come l'incensuratezza, non valorizzabile, in specie nei confronti del ZI e del NO, per reati commessi dopo il maggio del 2008, 65 atteso il tenore dell'art. 62-bis cod. pen. dopo la modifica introdotta dal d.l. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2008. 13.7. Ciò vale anche per lo PI, a fronte del dato costituito dall'atteggiamento collaborativo palesato: in questo caso, la Corte, anche alla luce delle valutazioni del primo Giudice, ha legittimamente formulato una valutazione complessiva, reputando in concreto sub-valente quello specifico elemento, valorizzato solo ab intrinseco in sede di quantificazione della pena. 13.8. Identico ragionamento vale per il concreto trattamento sanzionatorio, fondato su parametri legittimamente valorizzati, fermo restando che lo stesso dovrà essere rideterminato in sede di rinvio con riferimento al ZI, al NO e al CA, attesa l'intervenuta prescrizione di alcuni reati. In quella sede dovrà essere altresì valutata la concedibilità di benefici, risultata preclusa in grado di appello dall'entità delle pene irrogate. 13.9. Quanto all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. si rileva che nel ricorso del ZI viene solo evocata tale norma, ma poi in concreto non si adducono specifici motivi, a fronte della puntuale analisi compiuta sul punto dai Giudici di merito. 13.10. Relativamente al beneficio della non menzione, invocato dal MA, si rileva come la valutazione della Corte territoriale, incentrata sulla gravità della condotta, connotata anche dal ricorso ad un intermediario come il Lo CC, di cui il primo Giudice ha delineato l'allarmante caratura, oltre che dalla promessa di somme di denaro anche a quest'ultimo e dall'erogazione di utilità ai funzionari, non si fondi, contrariamente alle censure del ricorrente, solo sull'astratta considerazione della natura del reato, ma si cali nell'analisi della concreta vicenda e del suo protagonista, risultando dunque idonea a sorreggere il diniego, fermo restando che non costituisce profilo di insanabile contraddittorietà, attesa la diversa funzione del beneficio, l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena (si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 34489 del 14/6/2012, Del Gatto, rv. 253484). 14. Infine va respinto il motivo di ricorso del ZI relativo alla disposta confisca per un valore pari ad euro 40.511,20. Già trattando del capo a), si è rilevato come fosse stata resa idonea motivazione in ordine alla determinazione degli importi direttamente 0 indirettamente corrisposti dallo PI al ZI nel quadro dell'unitario rapporto corruttivo. 66 Il motivo si limita a prospettare almeno la necessità di una riduzione del valore individuato, ma senza addurre sul punto argomenti ulteriori rispetto a quelli già valutati, a fronte della puntuale analisi dei Giudici di merito. Va peraltro sottolineato come la confisca abbia in pari misura colpito il corruttore, che, coerentemente con l'ampia confessione resa, non ha sul punto contestato alcunché. 15. In conclusione, i ricorsi vanno per intero rigettati quanto agli imputati PI e MA, con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali. Va invece disposto annullamento con rinvio quanto al SI. Infine va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente ai reati estinti per prescrizione, con rinvio nei confronti degli imputati ZI, NO e CA ai fini della rideterminazione della pena, con rigetto nel resto del ricorso dei predetti imputati.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai capi d) ed e) ascritti a ZI OV e CA RA, m) ascritto a NO VA e CA RA, n) ascritto al NO, nonché al capo i), ascritto al ZI, limitatamente all'episodio del gennaio 2008, per essere detti reati estinti per prescrizione;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ZI, CA e NO e rinvia per la rideterminazione delle pene nei loro confronti ad altra sezione della Corte di appello di PA. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SI GI e rinvia per nuovo giudizio nei confronti di quest'ultimo ad altra sezione della Corte di appello di PA. Rigetta i ricorsi di PI HE e MA ES, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2/2/2016 Il President Il Consigliere estensore "Rolando enn ReeuRear DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 MAG 2016 A M E R 6ZFUNZIONARIO GIUDIZIARIO P U Piera Esposito