Sentenza 14 giugno 2012
Massime • 1
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro. (Nella specie é stato ritenuto viziato il diniego della non menzione motivato con il solo riferimento alla natura del reato).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2012, n. 34489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34489 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2012 |
Testo completo
34489 / 1 2 Sentenza 1070 Registro generale n. 3864/2011 Udienza p. 14.6.2012 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori presidente Nicola MILO consigliere Arturo CORTESE Francesco IPPOLITO 46 (rel.) Vincenzo ROTUNDO 66 Giorgio FIDEBO 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE TT TR, n. a Torre del Greco il 16.2.1969 contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, emessa il 13.2.2009; - letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
vista la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale A. Montagna, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore avv. D. N. Balzano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. All'esito di rito abbreviato, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Torre Annunziata condannò RO NZ e TR EL GA alla pena (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione, per il reato di concorso in concussione (artt. 110, 317 cod. pen.) perché il primo, pubblico ufficiale con le mansioni di ufficiale giudiziario presso l'U.N.E.P. di Torre Annunziata, incaricato dell'esecuzione del rilascio dell'immobile, il secondo, quale avvocato del proprietario esecutante, consapevole del ruolo e della funzione del primo, abusando dei poteri connessi alla funzione di ufficiale giudiziario, costringevano o comunque inducevano NN 沸 SS, coniuge di NN EL UD, amministratore della società "Kikkolandia", destinataria dell'ordinanza di rilascio avente ad oggetto l'immobile, a promettere e successivamente a dare la somma di euro 500,00 al fine di rinviare l'esecuzione del provvedimento di rilascio dal giorno 8/1/04 alla data del 13/1/04. 2. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l'impugnazione dei due imputati e confermato la decisione del primo giudice.
3. Ricorre per cassazione il EL GA, tramite il suo difensore, il quale deduce: a) nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1, c.p.p. e, per manifesta illogicità, dell'ordinanza che ha ritenuto insussistente il legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza nel giudizio d'appello; b) nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 317 c.p. per inesistenza della motivazione relativamente alla legittimità della richiesta di una somma di denaro per la concessione di una proroga all'esecuzione di un provvedimento di sfratto;
c) nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 317 c.p. per inesistenza della motivazione in riferimento al tema dell'abuso dei poteri del pubblico ufficiale;
d) nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 317 c.p. e, comunque, per inesistenza di motivazione in riferimento all'individuazione degli elementi strutturali della fattispecie, consistenti nel metus reverentialis nei confronti del pubblico ufficiale, nel condizionamento della libertà e volontà del privato, nell'iniquità del danno che avrebbe patito, in caso di rigetto della richiesta del pubblico ufficiale;
e) nullità della sentenza per inesistenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità e al giudizio di attendibilità della dichiarazione della parte lesa;
f) nullità della sentenza per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 175 c.p. e, comunque, per inesistenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al diniego del beneficio della non menzione. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo, manifestamente infondato, il ricorrente censura la Corte d'appello per avere, all'esito della visita fiscale disposta per verificare la sussistenza della malattia attestata dal certificato medico prodotto, frainteso la certificazione medica, escludendo l'esistenza dell'addotto assoluto impedimento. Emerge dallo stesso ricorso che il medico fiscale accertò: "paziente apiretico, allettato in terapia con antibiotici, riferita nausea, 2 senso di vomito, dolori muscolari e diarrea", precisando di non aver riscontrato "sintomi obiettivi relativi a tali sintomatologie". Come è evidente dalle predette espressioni, il medico non constatò alcun sintomo obiettivo, ma fotografò la scena che gli si presentò, riferendo delle dichiarazioni rese dal EL GA. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso l'esistenza dell'impedimento assoluto a comparire.
2. La seconda censura reitera senza novità l'analogo motivo d'appello, già motivatamente rigettato dalla Corte napoletana. E' del tutto irrilevante l'astratta liceità della parte esecutante richiedere le spese di differimento dell'esecuzione dello sfratto per esigenze dell'esecutato, dal momento che i giudici del merito - sulla base di tutti gli elementi probatori acquisiti e delle stesse contraddittorie dichiarazioni dei due imputati - hanno escluso, con logica motivazione, che la somma di 500 euro, richiesta ed ottenuta dai concorrenti ufficiale giudiziario e avvocato, non poteva in alcun modo essere giustificata dal differimento dello sfratto (tanto che, non a caso, di tale pagamento nessun cenno venne fatto nel verbale di rinvio dell'esecuzione), ma costituiva la dazione cui i due imputati condizionavano il rinvio dello sfratto di qualche giorno.
3. Anche il terzo motivo, con il quale si adombra che nel fatto commesso dagli imputati sarebbe ravvisabile un inganno e, perciò, l'ipotesi di truffa, ripropone una censura già rigettata dal giudice d'appello con motivazione esauriente e ineccepibile. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, l'ufficiale giudiziario e l'avvocato dell'esecutante indussero SS a versare la somma di 500 euro, per ottenere il differimento dell'esecuzione dal giorno 8 al giorno 13, non già rappresentando che tale somma l'esecutante richiedeva per prestare il suo consenso, bensì minacciando in modo esplicito che senza tale somma, richiesta per proprio indebito tornaconto, lo sfratto sarebbe stato immediatamente eseguito, nonostante la difficoltà della parte offesa di rimuovere immediatamente le costose attrezzature presenti nel locale. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha concluso rigettando la doglianza e ritenendo l'abuso dei poteri dell'ufficiale giudiziario in relazione alla procedura di sfratto e il concorso in esso del difensore dell'esecutante.
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. EL tutto insignificante è il rilevo del ricorrente in ordine al ے ر ہ 3 danno che avrebbe patito la parte offesa, in caso di rigetto della richiesta del pubblico ufficiale. Quanto all' esistenza o meno di timore riverenziale, questa Corte ha reiteratamente affermato che per la configurabilità del tentativo di concussione è sufficiente che siano stati posti in essere atti idonei a costringere o indurre taluno a dare o promettere danaro o altre utilità, indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima per effetto del metus publicae potestatis. La refrattarietà del soggetto passivo ad intimorirsi, la sua mancanza di soggezione e perfino la sua decisione di denunziare subito il tentativo subito all'autorità giudiziaria, non escludono la sussistenza del reato. È sufficiente che la condotta del pubblico ufficiale abbia determinato una situazione idonea in astratto a generare quel timore per integrare l'ipotesi del tentativo di concussione (Cass. n. 6113/1994, Rv. 198497; n. 30764/2009, Rv. 244867).
5. Il ricorrente deduce l'inesistenza e la manifesta illogicità della motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità e al giudizio di attendibilità della dichiarazione della parte lesa. A prescindere dell'intima contraddittorietà tra la deduzione di inesistenza e quella di manifesta illogicità della motivazione, va dichiarato l'inammissibilità della doglianza, che sostanzialmente reitera analoga censura sull'attendibilità della parte offesa, a cui la sentenza impugnata replica con chiarezza e plausibilità, senza che il ricorrente riesca a indicare specificamente rilievi che possano essere presi in considerazione in sede di legittimità.
6. Fondato è, invece. l'ultimo motivo, che lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ha natura diversa da quello della sospensione condizionale della pena. Questa è volta a sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. La non menzione della condanna vuole favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità. Ne consegue che non sussiste contraddizione tra la concessione di uno dei due benefici e il diniego dell'altro, essendo diversa la ratio dei due istituti, che non formano oggetto di diritto dell'imputato, ma sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, il quale è ovviamente obbligato a fornire adeguata motivazione della sua decisione. Non costituisce adeguata motivazione per il diniego della non menzione ex art. 175 c.p. il mero riferimento alla natura del reato (cfr. Cass. n. 9967/1984, Rv. 166645).
7. La sentenza va, perciò, annullata limitatamente a quest'ultimo punto, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
سوم La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della condanna e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Roma, 14 giugno 2012 Il consigliere est presidente M. Milo F. Ippolito DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO | Para Esposito 5