Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2012, n. 34489
CASS
Sentenza 14 giugno 2012

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Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro. (Nella specie é stato ritenuto viziato il diniego della non menzione motivato con il solo riferimento alla natura del reato).

Commentari5

  • 1Art. 533 - Condanna dell’imputato
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Condanna dell'imputato (art. 533) Principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (sentenze di condanna) Il principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, da considerarsi un pilastro del sistema, non costituisce solo una regola di giudizio ma proietta la propria rilevanza anche sul piano della formazione della prova, imponendo l'acquisizione di materiale probatorio di fonte non unilaterale, in modo che la decisione giudiziale possa fondarsi sull'apporto dialettico di elementi dimostrativi di provenienza contrapposta, sì da dar vita a una feconda dialettica conoscitiva e a un quadro probatorio caratterizzato da ricchezza ed affidabilità di apporti …

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  • 2Art. 167 - Estinzione del reato
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza L'estinzione del reato a norma dell'art. 167 non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti. Ne consegue che di tale precedente deve tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 2, 37532/2018). L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che della condanna deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, anche ai fini della necessità di subordinare l'eventuale ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, …

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  • 3La non menzione della condanna (art. 175 c.p.)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2023

    Il giudice può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto da privati: i precedenti penali vengono così (teoricamente) resi non conoscibili a terzi. L'istituto della "non menzione" paralizza quindi un effetto penale, sia pure circoscritto, della condanna, impedendo che terzi possano avere conoscenza dei precedenti penali del soggetto. Si tratta di un istituto lodevole nelle intenzioni, che fino alla riforma era inutile nella pratica (prestandosi purtroppo anche a spiacevoli malintesi): dalla riforma del 2018 le condanne per le quali è concessa la "non menzione" non devono più essere autocertificate e non risultano dal …

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  • 4Crollo sul cantiere: Il direttore dei lavori risponde di omicidio anche se era assente dal cantiere.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 marzo 2022

    Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto. Cassazione penale sez. IV, 23/02/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 04/03/2022), n.7850 Fatto 1. La Corte d'appello di Milano, in data 27 ottobre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la sentenza con …

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  • 5Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018

    Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2012, n. 34489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34489
Data del deposito : 14 giugno 2012

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