Articolo 22 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 21Articolo 23
Versione
28 gennaio 1958
Art. 22. (Istituzione delle rivendite speciali)

Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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