Articolo 7 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 gennaio 1958
Art. 7. (Cause di incompatibilita' alla gestione dei magazzini di vendita)

Non puo' gestire un magazzino chi:
1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza;
3) rivesta la qualita' di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l'una o l'altra di dette qualita'.
L'incompatibilita' cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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