Sentenza 5 luglio 2006
Massime • 1
In tema di delitto di corruzione, la rinuncia del pubblico ufficiale, dietro compenso, al retto esercizio della funzione che per legge gli spetta, e quindi la rinuncia all'esercizio di poteri discrezionali, integra l'ipotesi di corruzione propria per atto contrario ai doveri d'ufficio. (Fattispecie in cui il pubblico ufficiale, dirigente dell'ufficio compartimentale delle imposte dirette, dava disposizione, in forza dell'accordo criminoso con il corruttore, di definire in fretta la verifica ad una società in modo da impedire il completo controllo fiscale e contabile).
Commentario • 1
- 1. Art. 319 c.p.: la corruzione propria e la deviazione dell’agire pubblicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2025
Indice: 1. Genesi, ratio e bene giuridico 2. Soggetti e struttura della condotta 3. Elemento soggettivo, consumazione e tentativo 4. Circostanze e misure premiali 5. Rapporti con altre fattispecie incriminatrici 1. Genesi, ratio e bene giuridico Tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. occupa una posizione centrale. Come rileva Trinci, essa rappresenta il paradigma più grave della fenomenologia corruttiva, in quanto implica non soltanto la messa a disposizione della funzione, ma la sua consapevole deviazione rispetto ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2006, n. 26248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26248 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/07/2006
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ AN Stefano - Consigliere - N. 1032
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 9067/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CA, nato il [...];
LE IO, nato il [...];
HI OR, nato il [...];
RO NI, nato il [...];
LA FA, nato il [...];
SP IO, nato il [...];
MA ZA, nato il [...];
SA IZ, nato il [...];
contro la sentenza 7 ottobre 2005 della Corte d'Appello di Firenze;
Udita la relazione del Consigliere Dott. AN Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di LE IO, di HI OR, di NI RO e di LA FA e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
Uditi gli avvocati Geraci RO e Malasoma Paolo per CA A., Valignani Valerio per IO M., Andreini Maurizio per OR A., TI RU per NI M. e FA L., ER GA per IO G., GI MA per ZA M. e Saldarelli LU per IZ S..
RITENUTO IN FATTO
1. AN CA, LE IO, OR HI, NI RO, LA FA, SP IO, ZA MA e SA IZ ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Firenze s'è pronunziata in ordine a episodi di corruzione e di falso riguardanti uffici toscani delle imposte.
2. In particolare la Corte d'Appello ha confermato la declaratoria di prescrizione del reato di corruzione impropria (capo A) attribuito ad AN CA, direttore dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Grosseto, per aver accettato la promessa di una retribuzione non dovuta e per aver poi ricevuto L. venti milioni dal consulente fiscale FF TO.
Tanto al fine di agevolare la procedura di rimborso di ritenute di acconto per centinaia di milioni a favore delle cooperativa agricola Poggetti di Capalbio.
3. Il CA A., nel suo ricorso estremamente analitico, lamenta che la Corte d'Appello, nel disattendere immotivatamente e con violazione dei principi del giusto processo tutte le istanze avanzatale, non abbia avvertito che mancava ogni elemento probatorio per ipotizzare la sua responsabilità. Ciò in quanto i dati su cui ci si è basati sono costituiti dalla parola di TO FF imputato-accusatore non credibile, prima, e teste interessato e inaffidabile, poi;
da testimonianze di soggetti (quali il TI) che riferiscono solo ciò che hanno appreso dal TO R. e infine da indizi vaghi, sconnessi e non coordinati.
Ricorda che il ricorrente era stato sospettato di essere una figura chiave nel sistema di corruzione legato all'amministrazione finanziaria del grossetano e che però, nonostante ogni possibile sequestro e ogni ulteriore indagine, nulla era stato trovato a suo carico, senza che ne fosse stato dato atto e senza che si fosse rilevato come un fascicolo rinvenuto, intitolato "casi non regolari", costituiva la cartina di tornasole per accertare la sua buonafede. Aggiunge che l'attività intrapresa dal CA A. per il rimborso richiesto dalla cooperativa Poggetti (quesiti proposti a organi gerarchicamente superiori il primo dicembre 1990) non si differenziava dall'attività già svolta dal ricorrente nel febbraio e nel luglio di quello stesso anno in relazione ai rimborsi richiesti dalla cooperativa Poggio Perello;
che comunque il ricorrente aveva competenza autonoma di disporre il rimborso senza chiedere alcun parere;
che al riguardo l'ispettore Gherardi s'era contraddetto.
Dalla registrazione dei colloqui tra il TO R. e il CA A. balzerebbe evidente la verità della versione sostenuta dal funzionario, che cioè la somma ricevuta non riguardava affatto la pratica di rimborso (per la quale aveva più di una volta manifestato parere contrario) ma costituiva semmai un compenso per l'attività di consulenza svolta in altre precedenti occasioni nell'interesse professionale dell'ex collega TO R..
4. La Corte d'Appello ha poi confermato la dichiarazione di responsabilità di LE IO nel reato di corruzione propria (capo F), perché, quale dirigente dell'ufficio compartimentale delle imposte dirette di Firenze, dopo aver ricevuti tra i L. 70 e i L. 100 milioni dagli amministratori RO NI e FA LA, aveva dato disposizione di chiudere in fretta la verifica alla società ET, in modo da impedire il controllo completo fiscale e contabile di detta società.
La stessa Corte ha respinto l'appello dell'IO M. contro la pronunzia di prescrizione per il reato ascritto anche al CA A. e per un altro episodio di corruzione impropria, riguardante l'accertamento dei redditi effettivamente conseguiti da tal ED LO attraverso la sua azienda agricola (capo H).
5. L'IO M. deduce in primo luogo il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità del teste TO R., in quanto la sentenza impugnata, apoditticamente negandone la consistenza, ha sorvolato sulle contraddizioni rilevabili nel narrato di quello, specie per quanto riguarda il rapporto cronologico tra le asserite consegne di denaro per le varie corruzioni e gli atti d'ufficio compiuti dall'IO M..
Vi sarebbe inoltre una smentita da parte del teste RA in ordine ai viaggi compiuti a Firenze per gli accordi con il ricorrente, ma anche su questo punto la sentenza tace.
Con un secondo motivo lamenta poi la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in quanto la chiusura della verifica contabile nell'affare ET, essendo stato preceduto da tutti i controlli necessari, non potrebbe essere portato a riscontro di un accordo illecito e comunque non sarebbe atto contrario ai doveri d'ufficio.
Censura ancora il diniego delle attenuanti generiche in quanto basato solo sull'esclusione del movente del bisogno economico e non fondato sui precedenti di vita del ricorrente.
Deduce infine l'illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art., 10, comma 3 per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la mancata estensione delle nuove norme sul calcolo della prescrizione ai processi in corso dipende irragionevolmente da situazioni processuali assolutamente estranee alla logica del trattamento sanzionatorio.
6. Nei confronti di SP IO, sovrintendente alle verifiche contabili dell'Ispettorato compartimentale di Firenze, ritenuto concorrente con l'IO M. nella corruzione di cui al capo F, il Tribunale, riconosciute le attenuanti generiche ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.
La Corte d'Appello ha confermato la decisione.
7. Il IO G. ribadisce in questa Sede l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Grosseto, essendo competente quello di Firenze.
Nella sentenza impugnata tanto si è negato sul presupposto che il reato di corruzione si fosse consumato con il raggiungimento dell'accordo. Ma ciò sarebbe errato alla luce dei più recenti indirizzi di giurisprudenza per cui la corruzione si perfeziona con il pagamento.
Lamenta poi il IO G. la violazione di legge nell'audizione come teste del TO R. dopo che lo stesso era stato sentito quale persona imputata in procedimento connesso e aveva dichiarato di non voler rispondere.
Tale rifiuto avrebbe impedito di reiterare il mezzo di prova già assunto con esito sfavorevole.
Non vi sarebbe alcun riscontro individualizzante alle dichiarazioni del TO R. in ordine alla compartecipazione del IO G. nell'accordo corruttivo e la corruzione in parola sarebbe stata erroneamente qualificata come propria.
8. Lo ZA M., dirigente dell'ufficio imposte dirette di Massa Marittima, ritenuto concorrente con l'IO M. nella corruzione impropria di cui al capo H per la quale è stata dichiarata la prescrizione, lamenta il difetto di motivazione della sentenza in ordine allo specifico motivo d'appello riguardante la palese contraddittorietà delle dichiarazioni del TO R. con quelle rese dai testi RA e BA, circa l'epoca dei viaggi riguardanti l'accordo corruttivo.
Lamenta poi il travisamento delle risultanze processuali in ordine alle dichiarazioni del RA e della BA.
Rileva infine come le dichiarazioni del TO R. siano rimaste prive di riscontro.
9. La Corte ha ancora respinto l'appello di OR HI, funzionario dell'ufficio IVA di Grosseto, contro la dichiarazione di responsabilità in falso ideologico aggravato per aver attestato falsamente il 14 settembre 1990, in concorso con NI RO e LA FA, la inutilizzabilità e la distruzione di materiale della società ET per un valore di circa L. 130 milioni e la presenza del funzionario GH MA durante la formazione del verbale di distruzione merci (capo M).
Il Tribunale aveva assolto il OR A. dal delitto di corruzione riguardante questa vicenda (capo N), ritenendo che non vi fossero prove che il nostro avesse accettato denaro per redigere l'atto falso.
10. Il OR A., con il primo motivo di ricorso, si duole che la Corte abbia aprioristicamente accettato le conclusioni del Tribunale, senza considerare che il custode della discarica CH (che aveva registrato l'arrivo di 280 kg di rifiuti, invece degli attestati 116 quintali) per sua stessa ammissione "andava a occhio", faceva cioè un controllo a vista, basandolo sulla capienza del mezzo di trasporto, a proposito del quale aveva annotato nel registro trattarsi di autofurgone. Era stato però provato che il mezzo impiegato era invece un grosso autocarro e la Corte, pur dandone atto, non ha scorto i riflessi che l'errore aveva necessariamente sulla stima ponderale dei rifiuti gettati nella discarica, tanto più che il CH aveva sostenuto di non poter essersi sbagliato sul peso proprio "perché l'automezzo che trasportava i rifiuti era .... un autofurgone di capienza limitata".
Con il secondo motivo rileva poi che la Corte non ha esaminato le dichiarazioni dei testi CA, NI e RI i quali parteciparono alle operazioni di carico dell'autocarro. In ordine alla presenza dell'GH Ma. osserva poi, con il terzo motivo, che di questa era stato dato atto in un documento formato a tutt'altri fini e in epoca non sospetta e che l'automezzo che l'ufficio IVA aveva usato per l'operazione poteva essere guidato solo dall'GH Ma., circostanze cui nella sentenza non si dà che una risposta congetturale. In ogni modo la presunta falsità della firma dell'GH Ma. in nessun modo influiva sulle circostanze che il documento era diretto a provare (la quantità di merce distrutta) giusta la circolare 29 settembre 1988, n. 23.
Si tratterebbe allora di falso innocuo.
11. In relazione a questo stesso falso RO NI e FA LA producono motivi in gran parte identici.
Negano in primo luogo che il verbale di distruzione merci fosse assurto ad atto avente fede privilegiata, in quanto nessuno dei due funzionari che appare averlo redatto apparteneva all'ex carriera direttiva, come richiesto dalla circolare appena citata, con la conseguenza che il contenuto dell'atto non poteva essere opposto alla pubblica amministrazione. Sotto questo aspetto, l'atto, come qualunque atto pubblico, doveva ritenersi appartenere esclusivamente alla sfera dei pubblici ufficiali redigenti e non del privato sottoscrittore, in quanto la firma di quest'ultimo nulla toglieva e nulla aggiungeva alla limitata efficacia probatoria conseguita dal verbale a fini diversi da quelli fiscali.
Escluso così il concorso materiale del privato nel reato di falso, doveva poi escludersi anche il concorso morale nello stesso reato, in quanto il OR A., presunto autore del delitto, era stato assolto dalla corruzione in tesi operata dal NI M. e dal FA L. e quindi non poteva dirsi determinato o istigato da portatori degli interessi della ET (NI M. o FA L.). Ed infatti secondo la ricostruzione operata in sede di merito fu solo il MM (lui sì corrotto) a spingere al compimento di eventuali falsità da parte del OR A., il quale avrebbe agito "per quieto vivere".
Quanto poi all'accertamento del falso esso sarebbe viziato da palesi illogicità.
Il fatto che in relazione a queste distruzioni vi fosse stato passaggio di denaro non vuoi necessariamente significare che la distruzione non vi sia stata e tanto in particolare non può essere dedotto delle annotazioni del teste CH, visto che la stessa Corte d'Appello ammette che il dato quantitativo riportato nel registro era frutto di controlli non precisi e che l'annotazione del tipo di veicolo era certamente erronea.
I testi della ET, ignorati in sede di appello nonostante il motivo dedotto al riguardo, avevano confermato il dato quantitativo riportato nel verbale e attestato addirittura l'assenza di ogni controllo sul carico.
Ancora ignorato è stato il fatto che nella discarica esistevano problemi riguardanti la registrazione dei rifiuti e che non si sarebbe potuto ufficializzare che venivano conferiti rifiuti speciali quali le tonnellate di merci della ET.
D'altronde era illogico postulare che il NI M. e il FA L. che in altre occasioni avevano ammesso la loro responsabilità, in questo caso fossero stati reticenti per non esporre la loro impresa a conseguenze fiscali o patrimoniali.
Anche i reati oggetto di ampie ammissioni, tra cui la corruzione riferita a questa distruzione, erano stati compiuti nella qualità di amministratori dell'impresa e questa impresa in tali casi ben poteva essere chiamata a rispondere delle conseguenze fiscali e patrimoniali. Male poi erano state valutate le dichiarazioni del TO R. il quale non aveva mai parlato di false distruzioni per coprire operazioni in nero e tutt'altro che inverosimile era che il pagamento, come era avvenuto in altri episodi pure descritti in altre imputazioni, fosse stato fatto per accelerare la pratica e favorire la più rapida liberazione fisica dei magazzini, previa regolarizzazione formale dell'operazione.
D'altronde sembra ulteriormente illogico che il TO R. sia stato ritenuto inattendibile solo dove ha riferito che la contabilità della ET era a posto e che la distruzione era operazione reale.
12. Discenderebbe dall'accoglimento di questi motivi che la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio contestata al capo N dell'imputazione è insussistente, trattandosi invece di corruzione per atto di ufficio, non contestata.
Insussistente sarebbe pure il falso contestato al capo O. 13. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il reato di corruzione impropria addebitato al capo B1 a IZ SA, responsabile dell'ufficio Iva di Siena, per aver accettato una retribuzione di L. quindici milioni per il sollecito esame di pratiche di rimborso.
Il IZ S. lamenta l'omessa considerazione dei motivi di ricorso riguardanti l'attendibilità del TO R..
Si duole del travisamento dei motivi d'appello.
Chiede un proscioglimento in merito, esistendo agli atti elementi dimostrativi della sua innocenza.
14. In prossimità dell'udienza il OR A. ha presentato una memoria, in cui ribadisce le conclusioni già prese, allegando copia degli atti posti nel ricorso a sostegno delle argomentazioni svolte. Ha presentato memoria anche il IO G. nella quale approfondisce le censure riguardanti la competenza territoriale e l'assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del TO R.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per comodità espositiva conviene muovere dalla censure riguardanti la testimonianza di FF TO, che, se accolte, comporterebbero, per tutti i ricorrenti, l'inutilizzabilità del più rilevante elemento di prova a base delle sentenze di merito.
2. S'è dunque sostenuto che il TO R. non avrebbe potuto assumere l'ufficio di testimone perché, essendo indagato, aveva reso dichiarazioni accusatone contro terzi, senza che gli fossero stati rivolti gli avvertimenti previsti dall'art. 64, comma 3, del codice di rito.
Il rilievo è privo di ogni fondamento, in quanto le indagini preliminari, in cui il TO R. fece simili dichiarazioni, vennero chiuse ben prima dell'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63, che ha introdotto la garanzia dell'avvertimento di cui si parla. Questa stessa legge, nelle norme transitorie, ha previsto un articolato sistema per la futura utilizzazione di dichiarazioni già raccolte in assenza di simile garanzia (art. 26), ma non ha previsto l'applicazione retroattiva dell'incapacità comminata dall'art. 64, comma 3 bis per quanti avessero rese dichiarazioni
"eteroaccusatorie", in un'epoca in cui non era stato ancora concepita la necessità dell'avvertimento. Sarebbe stato infatti del tutto contrario alla perseguita finalità di un giusto processo conservare, a certe condizioni, le dichiarazioni fatte senza garanzie e nel contempo impedire che il dichiarante potesse essere chiamato a confrontarsi in dibattimento con il terzo accusato. Per sostenere l'opposta tesi si cita S.U. n. 5052 del 2004, Zalagaitis, ma tale sentenza non si è occupata della capacità a deporre, essendosi invece pronunziata sulla perdurante utilizzabilità di dichiarazioni rese dall'indagato prima dell'entrata in vigore della legge del 2001, nel caso in cui, essendo possibile provvedere alla "sanatoria" prevista dalla legge medesima, art. 26 a questa non si fosse provveduto.
3. Ora, poiché il TO R. rivestiva la qualità di concorrente nel reato, per il quale era intervenuta sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la sua testimonianza, divenuta possibile per effetto della L. n. 63, è stata correttamente assunta ai sensi del modificato art. 197 c.p.p., lett. a). Nè ancora può dirsi che la testimonianza non poteva essere disposta, in quanto il TO R. era già stato sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e si era rifiutato di rispondere. Il rifiuto di rispondere da parte di persona imputata in procedimento connesso non influisce in senso positivo o negativo sul tema della prova e pertanto non è d'ostacolo all'introduzione di un diverso mezzo processuale, la testimonianza, diretto ad ottenere un esito che invece sia significativo.
4. D'altronde il rifiuto di rispondere all'esame disposto ai sensi dell'art. 210 c.p.p. non si riverbera nemmeno sull'attendibilità delle successive dichiarazioni testimoniali, perché esso è anche sotto questo aspetto circostanza neutra, potendo essere inteso o come ripudio di quanto già dichiarato o, viceversa, come manifestazione del desiderio di non aggravare la posizione dei complici, desiderio divenuto irrealizzabile una volta intervenuto l'obbligo di deporre. Tanto anche a chiosa delle argomentazioni della sentenza impugnata sulla attendibilità in generale del TO R., argomentazioni alle quali i ricorrenti si limitano per altri versi a opporre un apodittico dissenso.
5. Una seconda questione "comune", nel senso che potrebbe influire sulle posizioni di tutti quei ricorrenti per i quali è stata pronunciata condanna, è quella della legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 nella parte in cui rende inapplicabili le nuove disposizioni da essa introdotte al computo della prescrizione per i processi già pendenti in Cassazione. In conformità a quanto più volte s'è ritenuto, si deve peraltro ribadire che anche tale questione è manifestamente infondata, dato che l'art. 25 Cost. assicura l'irretroattività delle norme penali, ma non ne impedisce l'ultrattività (Corte Cost. sent. n. 164 del 1974), quando il legislatore, ciò disponendo, persegua un intento ragionevole (Corte Cost. sent. n. 74 del 1980). Ragionevolezza nella specie resa evidente dalla finalità di contemperare la riforma introdotta nel senso di un abbreviazione dei termini di estinzione dei reati con le esigenze processual- organizzative della giustizia, in ordine ai procedimenti già in atto.
Conclusione non smentita dai criteri interpretativi desumibili dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali inserita nel progetto di "Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa", per cui l'obbligo di applicazione retroattiva della legge penale più favorevole è circoscritto alle norme che delineano la fattispecie criminosa o determinano le pene e quindi non si estende all'istituto della prescrizione.
6. Venendo dunque ai singoli ricorsi, conviene muovere da quello di LE IO, in ordine al quale deve intanto respingersi ogni doglianza riguardante l'accertamento dei fatti che formano oggetto della corruzione propria ascritta al capo F.
A tale accertamento hanno contribuito le dichiarazioni del TO R., puntualmente riscontrate da quelle del NI M. e del FA L., titolari della ET che sborsarono la somma per interrompere la verifica fiscale. Dichiarazioni a loro volta non contraddette da quelle del funzionario Piero LL circa il carattere estremamente minuzioso del controllo e confortate dal fatto che la verifica venne chiusa immediatamente dopo un incontro del LL Pi. con l'IO M. e su indicazione di quest'ultimo, secondo quanto il LL Pi. ha ancora riferito.
A questo quadro probatorio non vale opporre imprecisioni che dovrebbero riscontrarsi nella narrazione del TO M. circa i tempi dei suoi incontri con l'IO M. e degli esborsi di denaro, sia perché queste imprecisioni sarebbero relative a trascurabili particolari della vicenda, sia perché il motivo accenna in modo confuso e cumulativo non solo alla corruzione di cui al capo F, ma anche a quelle di cui ai capi A e H, per le quali il ricorrente ha beneficiato della prescrizione.
7. Va quindi valutata l'ulteriore doglianza riguardante la qualificazione di questa corruzione come corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto di censura perché dalle dichiarazioni raccolte (e ancora una volta si fa riferimento al teste LL Pi.) la chiusura della verifica (preteso atto contrario ai doveri d'ufficio) sarebbe invece avvenuta dopo che i verificatori avevano effettivamente esaurito il loro compito, con la conseguenza che, a tutto ammettere, la vicenda dovrebbe essere ricondotta all'art. 318 c.p.. La censura non è fondata.
Per integrare le argomentazioni della Corte d'Appello, che a questo proposito appaiono un po' ellittiche, si deve osservare che l'IO M. promise al TO R. il suo intervento dietro pagamento di una somma, senza nulla conoscere dell'esistenza e dello stato della verifica in questione e che successivamente intervenne sul LL Pi. per la chiusura dei controlli, ricevendo da quest'ultimo, ma solo dopo la sollecitazione, la notizia che nella specie "sfondava una porta aperta", perché le verifiche erano ormai complete. Ora in questa vicenda (pure a prescindere dall'interesse del LL Pi. a sottacere in sede processuale che era stato omesso il controllo sulle giacenze) non può che ravvisarsi la corruzione di cui all'art.319 c.p., perché il ricorrente, al momento della consumazione del reato e cioè dell'accordo criminoso con il corruttore, per favorire comunque il privato aveva già dedotto nel negozio illecito la sua abdicazione al retto esercizio della funzione attribuitigli dalla legge. Aveva in termini più crudi rinunziato dietro compenso all'esercizio dei suoi poteri discrezionali, cosa che appunto integra in sè l'atto contrario ai doveri d'ufficio contemplato dal reato in esame.
8. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte d'Appello ha ritenuto che dovessero prevalere sull'incensuratezza dell'IO M. i tratti negativi della sua personalità costituiti dall'avidità e dal pervicace mercimonio dell'ufficio, tratti attestati anche dalla sua personale ricchezza e dalle corruzioni prescritte. Si tratta di una ragionevole valutazione di merito, come tale incensurabile in questa Sede.
9. Quanto infine alle doglianze riguardanti i capi A e H, per i quali è intervenuta la prescrizione, i motivi dedotti non sono proponibili perché diretti ad ottenere un ulteriore giudizio di merito, incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato.
10 È opportuno trattare ora congiuntamente i ricorsi del OR A., del NI M. e del FA L., tutti relativi al falso nel verbale di cui al capo M.
La sentenza impugnata, in conformità alla decisione del Tribunale, ritiene che questo falso, concerna in primo luogo la presenza di un funzionario, tale MA GH, alle operazione di distruzione di merce della società ET. Ma rileva altresì un falso sostanziale nell'attestazione di una quantità maggiore di quella reale delle merci distrutte col trasferimento in discarica. A questa ricostruzione della vicenda la Corte d'Appello perviene osservando come il verbale di cui si sta parlando fosse funzionale a nascondere operazioni in nero di vendita di merce, con evasione delle imposte dovute. Infatti, prosegue, è rimasto accertato ed è stato ammesso che, per favorire l'esito della ripulitura del magazzino, il FA L. e il NI M., su consiglio del TO R., si decisero a corrompere il direttore dell'ufficio IVA di Grosseto Gabriele MM versandogli la somma di L. venticinque milioni. Corruzione che non avrebbe un senso ragionevole se tale somma fosse servita solo a rendere più veloce un adempimento (la formazione di un verbale di distruzione) comunque dovuto dall'Ufficio IVA. La sentenza aggiunge che ad un'operazione in nero alludeva anche il tenore delle dichiarazioni del TO R. che aveva parlato della necessità di "aggiustare il magazzino" e che del falso v'era un preciso riscontro nel fatto che nel registro della discarica, l'addetto a questa, tal CH, aveva annotato un conferimento di merci per 280 chili rispetto ai 116 quintali esposti nel verbale di distruzione.
11. Le censure proposte in questa Sede già trovano sostanziale risposta nella decisione impugnata.
Così al rilievo della giuridica inefficacia del verbale e della sua inopponibilità all'Erario per vizi di forma è stato controbattuto che invece il verbale non si discostava dal modello tipico previsto dalle disposizioni all'epoca vigenti. Del che è riprova l'impiego indiretto di esso, ricordato al capo O.
Alle incertezze in ordine alla presenza dell'GH Ma., argomentate indirettamente da circostanze che invece confermerebbero la sua effettiva partecipazione, s'è obbiettato che costui ha direttamente confermato in dibattimento di aver apposto solo a posteriori la sua firma sul verbale, negando di aver partecipato o assistito alle operazioni. La presenza di due funzionari al momento delle operazioni di distruzione era peraltro elemento essenziale per il perfezionamento di un atto valido a fini fiscali, talché il relativo falso non poteva certo definirsi innocuo.
L'errore del CH in ordine al tipo di automezzo adibito al trasporto della merce corrispondeva a un cattivo ricordo dei fatti al momento delle dichiarazioni in udienza, ma nulla da questo poteva inferirsi in ordine all'esattezza di ciò che aveva annotato al momento degli avvenimenti. Per la quale annotazione ben poteva ammettersi qualche inesattezza di stima, ma certo non si poteva credere che i suoi controlli fossero " talmente balzani da registrare 280 chili anziché 116 quintali". Era poi mero sospetto (e del resto come tale era stata ed è oggi prospettata) l'ipotesi di un falso consapevole nell'annotazione.
La situazione probatoria escludeva di affermare che il OR A. fosse complice del MM Ga. nella corruzione, ma ciò non toglieva che egli era stato acquiescente alle sue raccomandazioni circa la redazione del verbale di distruzione, quanto meno "per quieto vivere".
Il NI M. e il FA L., concorrenti nella corruzione del MM Ga., erano a pari titolo interessati all'"aggiustamento del magazzino" e quindi dovevano rispondere in concorso anche del reato di falso. Il fatto che costoro in altre occasioni avessero ammesso le proprie responsabilità, mentre nella presente erano fermi nella negativa, ben poteva spiegarsi considerando come il reato in esame, a differenza delle corruzioni, fosse direttamente sintomatico dell'esistenza di operazioni in nero, tali da esporre gravemente la ET a rivalse del fisco.
12. La correttezza di questi argomenti, basati su ragionevoli massime di esperienza e su condivisibili principi di diritto, conduce a considerare improponibili le ulteriori repliche oggi avanzate, quali dirette, non a dimostrare l'illogicità della motivazione della pronunzia impugnata ma, ad accreditare versioni alternative a quella accolta in sede di merito.
Resta solo da aggiungere che la Corte d'Appello non era tenuta a riprodurre tutte le argomentazioni articolate dal Tribunale di Grosseto e che quindi non doveva ulteriormente soffermarsi sui testi già dipendenti della ET.
Non v"è infine alcun travisamento delle dichiarazioni del TO R., dato che il loro tenore, per ciò che attiene al falso, era ed è stato giustamente considerato solo come allusivo.
13. Gli ulteriori ricorsi sono stati avanzati da imputati per i quali è stata pronunziata la prescrizione dei reati ascritti, non avendo essi alla prescrizione rinunziato.
La Corte condivide il tradizionale insegnamento, puntualizzato e ribadito da S.U. 27 febbraio 2002, Conti, e 28 febbraio 2001, Cremonese, secondo cui in caso di estinzione del reato per prescrizione, non solo non sono proponibili censure di vizio di motivazione della sentenza impugnata, ma non sono nemmeno deducibili 0 rilevabili questioni di nullità processuale assoluta e insanabile, in quanto il rinvio al giudice di merito, che in caso di accoglimento sarebbe necessario operare, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. 14. Seguendo questa massima è allora evidente l'inammissibilità del ricorso di AN CA con cui il ricorrente fa valere un vizio di motivazione dell'accertamento della corruzione impropria di cui è stato imputato, in presenza della prescrizione di tale reato e in assenza di elementi che impongano l'adozione immediata di una formula di proscioglimento più favorevole.
15. Per le stesse ragioni sono inammissibili i ricorsi di ZA MA e di SA IZ, essi pure diretti a far rilevare vizi di motivazione nelle stesse condizioni probatorie.
16. Ma è altresì inammissibile il ricorso di IO SP, in quanto il motivo con cui mette in discussione l'utilizzabilità delle dichiarazioni di FF TO è (lo si è già rilevato) manifestamente infondato.
Improponibile è poi il motivo riguardante l'incompetenza territoriale, anch'esso incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
Per le altre censure vale quanto già osservato per CA A., ZA M. e IZ S..
17. Al regolamento delle spese processuali e alle somme dovute alla Cassa delle Ammende, si provvede nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di CA A., IO G., ZA M. e IZ S. che condanna a versare ciascuno mille Euro alla Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di IO M., OR A., NI M. e FA L..
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2006