Sentenza 7 novembre 2012
Massime • 1
L'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2012, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 07/11/2012
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2628
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 24899/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA BI N. IL 05/02/1967;
2) NA RO N. IL 21/02/1956;
3) NA IV ET N. IL 14/12/1934;
avverso la sentenza n. 1298/2011 TRIBUNALE di VERONA, del 18/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 luglio 2011 pronunciata nei confronti di NA IO IE (imputato della contravvenzione di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. h) perché deteneva un tordo bottaccio, la cui caccia non era consentita, nonché tre tordi sassello e due cesene a lui ceduti irregolarmente da RA FA e un tordo sassello e due cesene a lui ceduti irregolarmente da NA ER, nonché un tordo bottaccio a lui ceduto irregolarmente da altra persona non identificata: capo A;
imputato altresì della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., comma 2, perché deteneva due esemplari di tordo bottaccio e tre cesene in gabbie anguste piene di escrementi, senza fornire loro adeguata alimentazione ne' adeguate cure veterinarie: capo B), NA ER (imputato della contravvenzione di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. l), perché cedeva a NA IO un tordo sassello e due cesene a lui assegnati dalla provincia di Verona quale cacciatore come richiami non cedibili a terzi) e RA FA (imputato della contravvenzione di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. l), perché cedeva a NA IO un tordo sassello e due cesene a lui assegnati dalla provincia di Verona quale cacciatore come richiami non cedibili a terzi), il Tribunale di Verona dichiarava i suddetti colpevoli, riqualificato il fatto ascritto al capo A nel reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. l), e li condannava NA IO IE - ritenuta la continuazione e ritenuto più grave il reato di cui all'art. 727 c.p. - alla pena di Euro 3500 di ammenda, NA ER alla pena di Euro 1500 di ammenda e RA FA alla pena di Euro 1500 di ammenda.
Il Tribunale rilevava che nell'istruttoria dibattimentale erano stati acquisiti alcuni documenti e sentiti testi del PM e un teste della difesa. I testi del PM, due guardie venatorie, autorizzate a vigilanza venatoria da un decreto provinciale, avevano deposto di aver controllato durante una battuta di caccia il 17 novembre 2007 NA IO IE, che deteneva alcuni richiami vivi ed esibiva documenti che gli agenti fotografavano. La foto 7 in atti riguarda un documento in cui è scritto che RA FA dichiara di vendere all'imputato gli uccelli in suo possesso, documento non firmato. La foto 10 in atti riguarda un documento analogo in cui chi dichiara, e firma, è NA ER. Gli agenti venatori verificavano con una banca dati apposita che i richiami vivi erano stati assegnati a RA FA e NA ER. Il Tribunale riteneva che, a fronte del possesso da parte di NA IO IE dei richiami vivi assegnati agli altri due imputati e dei documenti, da lui esibiti agli operanti, di vendita, questa sia avvenuta, non rilevando che nei documenti non è indicato il prezzo. Che sia stata una vendita emerge anche dal diverso tenore di altri documenti (le cui foto sono agli atti) esibiti da NA IO IE alle guardie venatorie relativi alla cessione temporanea che gli altri imputati gli avrebbero effettuato nelle precedenti stagioni venatorie, ove non si fa riferimento a vendita ma si sottolinea la temporaneità della cessione. Non incide poi che RA non abbia sottoscritto la dichiarazione di vendita poiché è certo che NA IO IE disponeva di richiami a lui ceduti da RA, ne' è ragionevole pensare che egli si sia creato da solo i documenti attestanti, benché senza firma, la vendita. Il giudice quindi riqualificava il capo A ed esaminava il capo B, fondandosi sulle testimonianze degli agenti venatori che l'imputato custodiva i richiami vivi senz'acqua in gabbie anguste utili solo al trasporto, cioè a tempi limitati, e che gli uccelli avevano le ali sanguinanti, evidentemente per aver tentato di volare nella gabbia troppo stretta.
2. Contro la sentenza le difese di tutti gli imputati hanno presentato ricorso.
2.1 Il ricorso della difesa di NA ER si fonda su tre motivi. Il primo denuncia vizio motivazionale sul rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa. All'udienza del 20 giugno 2011 il Tribunale respingeva l'eccezione relativa all'inserimento nel fascicolo del dibattimento degli atti compiuti dalle guardie venatorie volontarie con ordinanza non motivata;
neppure in sede di sentenza il giudice ha chiarito perché disattendere le argomentazioni della difesa. La motivazione mancherebbe pure sull'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., limitandosi il giudice a negarla e a ritenere la necessità
di attività istruttoria.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 431 c.p.p., comma 1, lett. b, per cui sono inseribili nel fascicolo del dibattimento i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, qualità che difetta alle guardie volontarie dell'associazione venatoria.
Il terzo motivo denuncia vizio motivazionale sulla vendita dei richiami vivi, poiché le dichiarazioni repente non sono interpretabili come vendita, essendo espressamente deleghe alla detenzione ed all'utilizzo. Inoltre la motivazione è illogica dove deduce il carattere definitivo della cessione proprio dal fatto che nei documenti de quibus si sottolinea la sua temporaneità, non essendosi poi considerato che i cacciatori conoscevano il divieto di cessione.
2.2 Il ricorso di NA IO IE condivide i tre motivi di NA ER come motivo primo, secondo, quarto (erroneamente indicato come terzo) aggiungendone un terzo e un quinto.
Il terzo motivo denuncia che la riqualificazione del reato di cui al capo A ex abrupto costituisce violazione dell'art. 6 CEDU, art. 111 Cost., art. 522 c.p.p. Ne deriva la nullità della sentenza. Viene
invocata la giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel senso che l'imputato ha diritto di essere informato non solo dei fatti materiali dell'accusa ma anche della loro qualificazione giuridica e che, se i giudici hanno la possibilità di riqualificare i fatti, devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare il loro diritto di difesa su questo in modo effettivo, per informazione tempestiva. La riqualificazione nel caso di specie non era prevedibile e il ricorrente aveva espletato la sua difesa solo sulla qualificazione del capo A originaria. Nullità deriva pertanto anche dalla violazione del principio di correlazione, ex artt. 521 e 522 c.p.p.. Il quinto motivo riguarda il capo B denunciando violazione dell'art.727 c.p., comma 2, in ambito venatorio dovendosi ritenere il parametro normativo da utilizzare per stabilire la sussistenza di tale reato identificabile nella L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. r), che vieta l'uso a fini di richiamo di uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali.
2.3 La difesa di RA FA, infine, ha riversato nel ricorso tre motivi di contenuto corrispondente ai tre motivi proposti nel ricorso della difesa di NA ER.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati.
3.1 Per quanto concerne il primo motivo, comune a tutti e tre i ricorsi come si è visto, si rileva trattarsi di un vizio motivazionale della sentenza, ed entro tali limiti va determinata la pertinenza delle argomentazioni che lo compongono. In sostanza, il vizio motivazionale consisterebbe nell'avere il Tribunale non reso conto delle ragioni per cui è giunto al rigetto d'eccezione della difesa relativa all'acquisizione di documenti nel fascicolo di dibattimento, nonché delle ragioni per cui non ha prosciolto ex art.129 c.p.p. gli imputati.
Il primo profilo non si correla a un concreto interesse degli imputati a dedurlo, giacché la motivazione, in ordine alla ricostruzione fattuale, si fonda sufficientemente sulle deposizioni testimoniali degli agenti venatori, che hanno fatto riferimento anche al contenuto dei documenti da loro fotografati e all'esito della consultazione della banca dati per l'identificazione dei richiami e dei cacciatori cui erano assegnati.
Il secondo profilo risulta altrettanto inaccoglibile, dal momento che - come si evince già dalla sintesi sopra esposta della motivazione della sentenza impugnata - la motivazione sulla sussistenza della colpevolezza degli imputati, e dunque logicamente pure sulla insussistenza di cause di non punibilità, è stata fornita in modo ampio, congruo e non affetto da illogicità alcuna.
Il secondo motivo, ancora comune a tutti i ricorsi, e ancora relativo all'acquisizione dei documenti attinenti all'attività degli agenti venatori ma sotto profilo della violazione di legge, a prescindere dall'art. 220 disp. att. c.p.p. è reso inconsistente dalla carenza di interesse a dedurlo già riconosciuta a proposito del primo profilo del motivo precedente: l'accertamento del giudice sull'aspetto fattuale dei reati si è sufficientemente e adeguatamente incentrato sull'esito delle testimonianze degli agenti venatori.
Il terzo motivo dei ricorsi di NA ER e RA FA, nonché quarto motivo effettivo del ricorso di NA IO IE, è palesemente inammissibile, dal momento che consiste in un'alternativa prospettazione sul piano fattuale rispetto a quella adottata dal giudice di merito, le illogicità che vengono addotte dovendosi ricondurre, in realtà, proprio alla non condivisione di valutazioni ovviamente opinabili, ma di per sè non manifestamente illogiche ne' incongrue, in ordine all'esistenza della vendita dei richiami vivi e non di un accordo di loro cessione temporanea.
In conclusione, vanno disattesi fin d'ora i ricorsi di NA ER e RA FA, rimanendo da vagliare i motivi terzo e quinto del ricorso di NA IO IE.
3.2 Il terzo motivo consiste, in sostanza, nella definizione come lesione, tanto del principio del contraddittorio - quale espressione processuale del diritto di difesa - quanto del principio di correlazione, della riqualificazione che il giudice di merito ha effettuato della contestazione di cui al capo A, anche in relazione all'inquadramento comunitario del processo italiano. Laddove l'imputazione si rifaceva alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. h), descrivendo il fatto come detenzione da parte dell'imputato di "un tordo bottaccio, nei cui confronti la caccia non era consentita, nonché tre tordi sassello e due cesene a lui ceduti irregolarmente da RA FA e un tordo sassello e due cesene a lui ceduti irregolarmente da NA ER, nonché un tordo bottaccio a lui ceduto irregolarmente da altra persona non identificata" - la lett. h) riguarda "chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o...esercita la caccia con mezzi vietati" o "con l'ausilio di richiami vietati" -, il Tribunale ha ricondotto la fattispecie alla lett. l) della stessa norma, che sanziona "chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge". Si noti che a entrambi gli altri imputati era stata contestata proprio la fattispecie di cui alla lett. l) per aver ceduto a NA IO IE un tordo sassello e due cesene a loro assegnati come richiami non cedibili a terzi. Del tutto logica e prevedibile, quindi, la ricomposizione in forma unitaria del fatto tramite la riconduzione anche del capo A contestato a NA IO IE a tale fattispecie, che concerne, appunto, l'illegittima cessione, da un lato ponendosi i cedenti, cioè gli altri due imputati, dall'altro il cessionario NA IO IE.
Per quanto concerne, dunque, la pretesa violazione del principio di correlazione di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., la doglianza è palesemente infondata, essendosi il giudice limitato a dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, esattamente come è autorizzato a fare dall'art.521 c.p.p., comma 1, senza intaccare minimamente il supporto fattuale della qualificazione giuridica.
La questione della compatibilità del potere-dovere di cui all'art.521 c.p.p., comma 1, sia con l'art. 6 CEDU sia con il suo riflesso interno rappresentato dall'art. 111 Cost. - come novellato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, art.
1 - laddove al primo comma stabilisce in generale che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti" (e l'inclusione dell'attività officiosa del giudice nel contraddittorio sotto il profilo della tutela del diritto di difesa si è infatti manifestata anche nel processo civile, si nota per inciso, con novellazione dell'art. 101 c.p.c. e con vari sviluppi giurisprudenziali:
da ultimo Cass. civ., sez. 5, 13 luglio 2012 n. 11928, S.U. civ. 4 settembre 2012 n. 14828 e S.U. civ. 2 luglio 2012 n. 11066) e al comma 3, specificamente per il processo penale, esige che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata "della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico" (la qualificazione giuridica essendo chiaramente riconducibile alla natura dell'accusa e alle sue sanzionatorie conseguenze: Cass. sez. 1, 29 aprile 2011 n. 18590) è stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'11 dicembre 2007, Drassich c. LI (ric. 25575/04). La Corte di Strasburgo, infatti, lungi dal ritenere incompatibile con la CEDU la normativa nazionale che attribuisce al giudice il potere di riqualificare giuridicamente d'ufficio il fatto oggetto della contestazione, ha peraltro riscontrato un'ipotesi in cui tale potere veniva in concreto a confliggere con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, trattando un caso in cui la riqualificazione era avvenuta in sede di legittimità senza che in precedenza il pubblico ministero avesse mai sottolineato l'opportunità della riqualificazione stessa, che secondo la legge nazionale non era sufficientemente prevedibile, non avendo poi avuto l'imputato alcuno spazio per espletare il contraddittorio al riguardo. Da ciò è stata dedotta la necessità di una interpretazione adeguata al decisum della corte comunitaria e costituzionalmente orientata (come già rilevato, l'art. 111 Cost. corrisponde in questi termini all'art. 6 CEDU) dell'art. 521 c.p.p., comma 1, (Cass. sez. 6, 12 novembre 2008 n. 45807), la quale, in ultima analisi, trova come parametro la concreta lesività del conflitto astrattamente configurabile tra il diritto di difesa dell'imputato da un lato e l'esercizio del potere-dovere con cui il giudice ripristina la legalità nella definizione del fatto reato dall'altro. Tale conflitto non lede realmente, invero, nel caso in cui la riqualificazione avvenga consentendo appunto all'imputato di esercitare al riguardo il contraddittorio, e dunque quando anteriormente alla riqualificazione è esercitata una contestazione da parte del pubblico ministero in tal senso (il che legittimerebbe la riqualificazione anche in fase di legittimità, non trattandosi così di "sentenza a sorpresa": da ultimo Cass. sez. 2, 9 maggio 2012 n. 32840) e, pure in difetto di tale contestazione della pubblica accusa, nell'ulteriore caso in cui la riqualificazione è effettuata lasciando comunque all'imputato la facoltà di controdedurre, come avviene quando la sentenza riqualificante è impugnabile (cfr. ancora Cass. sez. 2, 9 maggio 2012 n. 32840; contra Cass. Sez. 5, 28 ottobre 2011 n. 6487, non condivisibile perché in tal modo assume una impostazione astratta, e perciò non correlata alla reale conformazione della fattispecie di esercizio del diritto di difesa). Nel caso in esame, dunque, il motivo è infondato, essendo stata effettuata la riqualificazione nella sentenza conclusiva del primo grado di giudizio e avendo quindi l'imputato avuto adeguata possibilità di esercitare la difesa sotto tale profilo impugnando la sentenza stessa.
Per quanto riguarda, infine, il quinto motivo del ricorso di NA IO IE, il ricorrente ha richiamato, quale parametro oggettivo dell'art. 727 c.p., la L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. r), che vieta di "usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali", deducendone che il collocamento degli uccelli vivi in gabbie anguste utili al trasporto e quindi a tempi limitati, ritenuto dal Tribunale sufficiente a integrare la fattispecie criminosa, non costituirebbe condotta illecita secondo l'art. 727 c.p. In realtà, l'art. 727 c.p. non include, neppure su un piano di implicita logica, alcun rinvio alla norma invocata dal ricorrente, limitandosi al comma 2 (quello richiamato nella contestazione, infatti) a sanzionare "chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". Il giudice ha ritenuto accertata la condizione degli uccelli descritta nel capo d'imputazione, ovvero che gli stessi erano trattenuti in gabbie anguste pieni di escrementi, rilevando altresì che l'inadeguata dimensione delle gabbie era attestata dal fatto che gli uccelli avevano le ali sanguinanti, avendole certamente sbattute contro la gabbia in vani tentativi di volo;
e, alla luce del notorio, nulla più dell'assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli. E del tutto evidente che ciò integra l'art.727 c.p., comma 2, (per un'ipotesi del reato di cui all'art. 727 c.p., comma 2, per detenzione di uccelli selvatici in gabbia angusta al punto tale da ledere le ali - v. Cass. sez. 3, 6 ottobre 2004 n. 41777) e che pertanto il reato è stato correttamente riconosciuto come sussistente dal giudice di merito.
In conclusione, va rigettato anche il ricorso di NA IO IE. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013