Sentenza 11 aprile 2014
Massime • 1
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), consentendo all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale il giudice di appello, pur dichiarando la prescrizione del reato in riforma della condanna irrogata in primo grado, aveva attribuito al fatto una diversa qualificazione giuridica, in motivazione ed ai soli effetti della responsabilità civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2014, n. 17782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17782 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 11/04/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 918
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. R. M. - rel. Consigliere - N. 35826/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LS ZO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28/1/2011 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carrelli Palombi di Montrone Roberto Maria;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. GALLI Massimo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello;
udito per l'imputato l'avv. Paolo Moretti che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1. Con sentenza in data 28/1/2011, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma del 9/12/2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti di LS ZO in ordine ai reati allo stesso ascritti, perché estinti per prescrizione e condannava il predetto LS alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di lite.
1.2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello proposto dall'imputato in punto di assoluzione dai reati ascritti e di revoca delle statuizioni civili.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 640 c.p., per non potersi configurare nella fattispecie concreta il reato di truffa contestato al capo a).
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 485 c.p., e art. 597 c.p.p., comma 3, artt. 521 e 578 c.p.p.. Si duole della mancata assoluzione dal reato di cui al capo b), perché il fatto non sussiste e della conferma delle statuizioni civili, pur non potendo la condotta accertata integrare il reato contestato, ma al più, quello di cui all'art. 486 c.p., che comportava l'obbligo per il giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica.
2.3. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 597 c.p.p.. Si duole dell'omessa valutazione da parte della Corte territoriale della condanna al risarcimento del danno in relazione al reato di cui al capo c), difettando qualsiasi prova che la parte civile avesse patito un danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto basato su motivi infondati.
Con riferimento ai primi due motivi, le doglianze proposte attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Sakani, Rv. 216260;
Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). E così segnatamente la Corte territoriale da, adeguatamente, atto dell'assenza dei presupposti per una decisione assolutoria in relazione a tutti i reati contestati per i quali era intervenuta sentenza di condanna in primo grado, dei quali vengono ravvisati, ai limitati fini della conferma delle statuizioni civili contenute nella decisione di primo grado, gli elementi costitutivi. La decisione impugnata appare, quindi, conforme al costante orientamento di questa Corte di legittimità in base al quale "in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento" (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274; sez. 4^ n. 23680 del 7/5/2013, Rv. 256202). Di certo, però la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione non può comportare un'automatica conferma delle statuizioni civili, dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità civile del ricorrente con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile (sez. 6^ n. 3284 del 25/11/2009, Rv. 245876). In tal senso questa Corte ha avuto modo di precisare (sez. 6^ n. 16155 del 20/3/2013, Rv. 255666) ed il Collegio ritiene di condividere il principio, che, nella evidenziata situazione processuale, il giudice di appello è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e ciò comporta che i motivi di impugnazione devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato secondo il parametro fissato dall'art. 129 c.p.p., comma 2, sopra citato. Difatti la decisione di conferma della responsabilità dell'imputato, sia pure solo ai fini civili, in presenza di una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, presuppone necessariamente un completo esame del materiale probatorio acquisito nel grado di giudizio precedente sulla base dei punti della decisione devoluti con l'atto di impugnazione.
Nel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, all'esito di un tale esame, la Corte territoriale, dopo essere entrata nel merito delle doglianze proposte con il gravame in ordine ai fatti costitutivi del diritto al risarcimento azionato dalla persona offesa con l'atto di costituzione di parte civile, ha legittimamente statuito di confermare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
Segnatamente e con specifico riferimento a quanto eccepito nel secondo motivo di ricorso, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha ravvisato l'elemento della falsificazione, non nella sottoscrizione del documento, che è risultata autentica, ma nella predisposizione della scrittura privata che è stata, attribuita, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, all'attuale ricorrente. Ciò, ad avviso del Collegio, non ha comportato l'accertamento di un fatto nuovo e diverso rispetto a quello enunciato nel capo d'imputazione, che avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, la trasmissione degli atti al P.M..
Viceversa deve ritenersi che rispetto ad un fatto storico sostanzialmente identico, costituito, appunto, dalla contraffazione di un documento riguardante un accordo mai intervenuto fra la persona offesa e la società Edilarte S.r.l. (facente capo, fra gli altri, all'attuale imputato), l'imputato non ha subito alcuna menomazione dei suoi diritti, essendo stato in condizione di difendersi anche da una diversa qualificazione giuridica del fatto di reato posto alla base della conferma, disposta dal giudice di appello, delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. Ed ancora, nel caso di specie, ritiene il Collegio che non possa ipotizzarsi, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU 11/12/2007, Drassich c. Italia), una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto la riqualificazione giuridica del fatto, effettuata dal giudice di appello in motivazione ed ai soli effetti della responsabilità civile, consentiva all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso in cassazione, senza subire alcuna compressione o limitazione del proprio diritto al contraddittorio (sez. 6^ n. 10093 del 14/2/2012, Rv. 251961; sez. 2^ n. 32840 del 9/5/2012, Rv. 253267). Ciò il ricorrente non ha fatto, essendosi limitato ad eccepire che la Corte territoriale aveva omesso di applicare l'art. 597 c.p.p., comma 3, che imponeva di dare al fatto una diversa definizione giuridica.
In realtà osserva il Collegio, l'art. 597 c.p.p., comma 3, che costituisce la formalizzazione del principio del divieto della reformatio in peius, quando appellante è il solo imputato, attiene precipuamente a fattispecie di conferma dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in relazione ad un fatto reato che il giudice di appello, nei limiti fissati dalla stessa norma, ritiene di dovere qualificare in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure;
detta regola processuale non si presta ad essere applicata nell'ipotesi diversa in cui il giudice di appello sia chiamato a dichiarare l'estinzione del reato, essendo decorso il termine massimo di prescrizione sia in relazione all'originaria definizione giuridica fatta propria nel giudizio di primo grado, sia in relazione a quella diversa accolta nel giudizio di appello. Viceversa, ai limitati fini della conferma delle statuizioni civili la Corte territoriale sì è adeguatamente confrontata con le argomentazioni che erano state proposte con il gravame, ritenendo sussistenti i presupposti per l'operatività del diritto al risarcimento stabilito dall'art. 185 c.p., rispetto ad ogni reato e quindi anche rispetto al reato che, se non fosse stato estinto per prescrizione, sarebbe stato oggetto di una diversa definizione giuridica.
Quanto poi alla doglianza di cui al terzo motivo la stessa risulta palesemente inammissibile perché destituita di ogni fondamento, in quanto è proprio in forza dell'art. 185 c.p., che il giudice di prime cure ha disposto, anche in relazione al reato di cui al capo c), la condanna generica al risarcimento del danno in favore del MU considerato legittimamente persona offesa dal reato, con decisione poi confermata nella sentenza impugnata. A quanto detto consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2014