Sentenza 4 marzo 2013
Massime • 1
L'acquisibilità delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova dei fatti in esse accertati riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile, attese le evidenti e sostanziali asimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano i due diversi ordinamenti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2013, n. 14042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14042 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2013 |
Testo completo
LE 140427 13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 679 Dott. Gaetanino ZECCA - Presidente- Sent. n. sez. UP - 4/3/2013 Dott. Antonio BEVERE - Consigliere - R.G.N. 20542/2012 - Consigliere - Dott. Stefano PALLA Consigliere Relatore - Dott. LU PISTORELLI Dott. Giuseppe DE MARZO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti dai difensori di: ON LU NI LF, nato a [...], il [...]; De ON GE, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 24/6/2011 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LU Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antone Mura, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per prescrizione limitatamente al reato di cui al capo P) e per il rigetto dei ricorsi nel resto;
udite per le parti civili gli avv. LU Troyer, Carlo Rossa e Monica Bernardoni, che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv. Alberto Mittone, Tullio Padovani e Attilio Villa, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. E RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24 giugno 2011 la Corte d'appello di Milano confermava la condanna alle pene di giustizia di ON LU NI LF e De ON GE, imputati entrambi per diversi reati fallimentari ed il primo anche per quello di associazione a delinquere, tutti commessi nell'ambito della vicenda che aveva portato al fallimento della PO s.p.a. e di altre società alla medesima a diverso titolo collegate (FCE s.p.a., UM s.a.s. e NE s.p.a.). In particolare la Corte riteneva provata la responsabilità dei due imputati - in concorso con altri soggetti nei confronti dei quali si è proceduto separatamente in ordine alle condotte, rispettivamente loro ascritte, ritenute funzionali alla realizzazione di un unitario disegno finalizzato al collocamento sul Terzo Mercato, in frode degli acquirenti, di azioni di PO (società di cui Di ON era il direttore finanziario e che era controllata da società straniere rappresentate dal ON in forza di mandato fiduciario conferitogli dai soggetti DA e NE cui doveva effettivamente ricondursi la titolarità della fallita) generate attraverso operazioni sostanzialmente fittizie di aumento del capitale della medesima, realizzate mediante il coinvolgimento delle altre società menzionate.
2. Avverso la sentenza ricorrono, attraverso i rispettivi difensori, entrambi gli imputati.
2.1 Il ricorso del ON articola undici motivi.
2.1.1 Con il primo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione per essere stato l'apparato giustificativo della sentenza impugnata sostanzialmente redatto mediante il rinvio per relationem a quello della sentenza di primo grado.
2.1.2 Con il secondo motivo si lamenta invece l'omessa motivazione in ordine al complessivo travisamento del fatto compiuto dal Tribunale e denunciato con i motivi d'appello, rilevandosi in proposito come il primo giudice avrebbe arbitrariamente ricondotto ad unità l'attività di riconversione di PO, rispondente invece ad una autonoma ed effettiva logica industriale, e l'operatività sul Terzo Mercato avvenuta a distanza di anni.
2.1.3 Con il terzo motivo viene ulteriormente denunciata la motivazione della sentenza sotto diversi profili: - innanzi tutto il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sulla credibilità del teste assistito DA (tralasciando altresì di valutare a tal fine gli esiti della causa civile intentata nei suoi confronti in svizzera dal ON), la cul deposizione pure è stata posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonchè sull'esistenza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni rese dal teste medesimo, invece necessari per la loro utilizzabilità, e sulle contraddizioni interne al suo racconto, pure puntualmente additate nei motivi d'appello; analogamente la motivazione della sentenza impugnata non darebbe conto ovvero in maniera apodittica avrebbe svalutato le dichiarazioni rese a vario titolo da altri soggetti (MO, RO, CR e AP) il cui contenuto, come segnalato con l'atto di gravame, sarebbe idoneo a smentire quelle del menzionato DA;
- il ricorso poi deduce l'omessa valutazione delle dichiarazioni di "numerosi testi dell'accusa" e in particolare dei curatori fallimentari, invece favorevoli all'imputato, soprattutto in riferimento al reale significato economico della cessione di macchinari da parte di UM, OD AS e GB AS in favore di NE cessione che invece i giudici d'appello avrebbero apoditticamente ritenuto meramente strumentale a far figurare un'effettiva, ma invece inesistente, consistenza patrimoniale della citata NE al fine di giustificare la sua acquisizione da parte di PO in sostanziale contropartita della dismissione delle precedenti ed asseritamente più solide attività possedute dalla fallita -, nonché in relazione all'assenza di evidenze in grado di dimostrare la funzionalità dell'operazione al successivo collocamento di azioni PO sul Terzo Mercato;
-ancora vengono lamentate lacune nell'apparato giustificativo della sentenza in merito alla imprecisa e confusa ricostruzione della vicenda operata dai consulenti tecnici dell'accusa pure denunciata con i motivi d'appello, mentre in maniera illogica la Corte territoriale avrebbe "liquidato" come fantomatica la perizia "Isaia" - la cui esistenza è stata invece confermata da diverse fonti assunte nel dibattimento di primo grado sulla base del fatto che la difesa non avrebbe proceduto a citare il suo autore, così sostanzialmente invertendo l'onere della prova sul punto, nonché attribuito al ON un ruolo centrale nell'ideazione e nella organizzazione della presunta frode, pur risultando che egli abbia esclusivamente percepito l'ordinaria retribuzione dovutagli per lo svolgimento della sua attività professionale di fiduciario del DA e del NE;
- analoghe rimostranze vengono avanzate in merito all'asserito stato di decozione di FCE e alla mancata considerazione del fatto che nella vicenda di quest'ultima società il ON ebbe un ruolo del tutto marginale come testimoniato dal m.lllo Gumina o, ancora, con riguardo al fatto che il curatore di UM abbia individuato le cause del dissesto di quest'ultima in circostanze ben diverse da quelle assunte ai fini delle contestazioni elevate in proposito all'imputato; - infine viene nuovamente denunciata l'omessa valutazione di prove, con riferimento questa volta a quelle riversate dalla difesa (relazione del dott. SC sull'andamento del titolo PO e parere del prof. Veronese sulla correttezza tenuta dal ON nell'espletamento del suo incarico di fiduciario) ovvero l'omessa motivazione sulle ragioni della loro ritenuta irrilevanza.
2.1.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce (in parte ribadendo osservazioni già avanzate nei motivi precedenti) i vizi motivazionali che affliggerebbero la sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza dei singoli reati attinenti i diversi fallimenti oggetto di contestazione ovvero l'attribuibilità degli stessi anche all'imputato: - quanto a quelli relativi ad PO, eccepisce l'apoditticità dell'affermazione sul maggior valore delle attività immobiliari cedute dalla società rispetto a quello della NE acquisita per sostituirle e l'omessa valutazione delle prove di segno contrario indicate dalla difesa, nonché di quelle che evidenziano la discrasia temporale tra tale operazione e il collocamento delle azioni sul Terzo Mercato;
- con riguardo a quelli ad oggetto FCE, lamenta per un verso l'illogicità e contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, invero incentrato sulle condotte contestate al capo a1)III in riferimento alla strumentalizzazione della fallita per operare l'aumento di capitale di PO (e per le quali è intervenuta assoluzione già in primo grado) e non già su quelle per cui è effettivamente intervenuta condanna e di cui ai capi d1)I e d4), e per l'altro il travisamento delle prove indicative della sostanziale estraneità del ON alla gestione della menzionata FCE ed alle stesse condotte imputate;
-circa i reati relativi ad UM il ricorrente eccepisce invece come sia la stessa sentenza ad aver accertato che le condotte distrattive imputate (e cioè la cessione dell'azienda ad NE sostanzialmente senza versamento di alcun corrispettivo e del credito relativo al prezzo a De Matteis) si sarebbero consumate in epoca anteriore a quella dell'ulteriore cessione del suddetto credito a Summa s.a. (che poi nell'impostazione accusatoria lo avrebbe utilizzato per capitalizzare NE ed PO) rappresentata da ON, la cui responsabilità per la bancarotta patrimoniale sarebbe dunque stata affermata in maniera del tutto immotivata, non essendovi evidenza alcuna del suo coinvolgimento nei descritti fatti distrattivi;
non di meno i giudici d'appello con riguardo alla causazione dolosa del fallimento di UM - avrebbero altrettanto immotivatamente fatto discendere l'evento del reato dalla fatturazione di un prezzo di cessione dell'azienda "gonfiato" e dal conseguente accollo di un peraltro imprecisato debito fiscale, senza alcun accertamento sulle effettive ragioni del fallimento della società, peraltro intervenuto a distanza di molti anni dall'operazione sopra descritta;
- quanto infine alla vicenda di NE, la sentenza impugnata avrebbe omesso di rivelare quali sarebbero le condotte attribuibili al ON indicative del suo concorso nelle - distrazioni di cui la suddetta società sarebbe stata vittima e dunque l'affermata responsabilità dell'imputato per le medesime si fonderebbe su mere presunzioni;
con riguardo invece alla bancarotta societaria la motivazione della sentenza sarebbe sostanzialmente apparente, in quanto fondata esclusivamente sul rinvio per relationem ad un altro passaggio della medesima relativo ad altro e diverso reato.
2.1.5 Con il quinto motivo si lamenta invece la violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e connesse carenze motivazionali della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta documentale in relazione al fallimento di PO in conseguenza della presunta falsa appostazione nei bilanci del 1997 e del 1998 di cespiti ritenuti fittizi;
in proposito il ricorrente osserva come la consumazione della bancarotta societaria non comporti necessariamente la consumazione anche di quella documentale - come sostanzialmente sostenuto dai giudici territoriali - atteso che l'eventuale non veridicità di alcune annotazioni non impedisce di per sé la ricostruzione in termini formali dell'andamento del patrimonio.
2.1.6 Con il sesto motivo analoghe carenze motivazionali vengono denunciate con riguardo al contestato reato di cagionamento doloso del fallimento in relazione al necessario collegamento causale tra le operazioni assunte come dolose e il fallimento di NE, sopravvenuto a distanza di anni dalle prime e in riferimento a società che la stessa sentenza ha ritenuto già "decotta" al momento della loro consumazione.
2.1.7 Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 416 c.p. e vizi motivazionali del provvedimento impugnato in merito alla stessa sussistenza dell'associazione a delinquere contestata, rilevando in proposito come la Corte territoriale non abbia motivato sull'effettiva esistenza del vincolo associativo e sulla sua attitudine a sopravvivere alla realizzazione delle singole condotte criminose contestate, piuttosto che di un mero accordo concorsuale teso all'esecuzione nell'ambito di un disegno criminoso unitario delle medesime, come peraltro emergerebbe dalle dichiarazioni del DA, pure ritenuto dai giudici di merito fonte probatoria privilegiata per la comprensione delle connessioni esistenti tra i fatti oggetto di imputazione.
2.1.8 Con l'ottavo motivo si deducono l'errata applicazione dell'art. 110 c.p. ed ulteriori carenze nella motivazione della sentenza in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del ritenuto concorso dell'imputato nei reati di bancarotta contestati. In proposito il ricorrente lamenta che in entrambi i gradi del giudizio di merito sarebbe stato immotivatamente svalutato il fatto che il ON ha costantemente agito in forza e nei limiti di un mandato fiduciario di diritto svizzero conferitogli dal DA e dal NE. In tal senso innanzi tutto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'obiezione per cui il rapporto non aveva ad oggetto la gestione finanziaria di beni altrui - nel cui ambito al fiduciario viene attribuito un certo grado di autonomia nell'opzionare gli atti di gestione funzionali al perseguimento del miglior risultato possibile - bensì un incarico di amministrazione di beni per conto terzi conseguente all'intestazione fiduciaria degli stessi, in forza del quale le scelte gestionali rimarrebbero di competenza del fiduciante, mentre al fiduciario verrebbero demandati compiti meramente esecutivi. In secondo luogo i giudici d'appello non avrebbero valutato che il rapporto in oggetto era stato costituito secondo il diritto svizzero, ordinamento in cui la tipologia trova una disciplina assai più dettagliata rispetto a quella vigente in Italia e nel cui ambito e rispettandone le regole (anche nel caso di specie, come certificato dal parere del prof. Veronese prodotto dalla difesa) il ON svolge da anni la professione tipizzata di fiduciario. L'omessa ponderazione di tali circostanze, secondo il ricorrente, ha fuorviato i giudici territoriali, portandoli a travisare il significato dell'operatività "esterna" dell'imputato e la percezione che della stessa inevitabilmente hanno avuto i soggetti che nel processo lo hanno additato come uno dei protagonisti della vicenda, trascurando il fatto che tale operatività altro non era che il puntuale adempimento del mandato fiduciario senza che ciò implicasse necessariamente la consapevolezza in capo al fiduciario del presunto disegno truffaldino sotteso agli specifici atti demandatagli dai suoi fiducianti. Consapevolezza che la Corte territoriale avrebbe poi cercato di ancorare anche alla vicenda del supposto aggiotaggio sui titoli di PO, dimenticando che la stessa non era stata oggetto di effettivo accertamento processuale essendo stato il relativo reato - dichiarato prescritto già nel primo grado di giudizio e trascurando di considerare la relazione SC prodotta dalla difesa, la quale nel ricostruire l'operatività del titolo aveva escluso qualsiasi profilo di illiceità nella condotta del ON, nonché le dichiarazioni dello stesso DA, che pure aveva ammesso come le immissioni di azioni sul Terzo Mercato da parte dell'imputato avvenivano su precise indicazioni dei fiducianti. Non di meno la motivazione della sentenza impugnata rivelerebbe la sua fragilità laddove fonda, sul piano soggettivo, la responsabilità del ON in relazione agli altri specifici fatti di bancarotta sulla considerazione che l'imputato fosse stato incaricato della gestione fiduciaria della controllante di PO già prima che venisse rilevata da DA e NE e che fosse stato informato del progetto di convertire la società da una gestione immobiliare ad una industriale, nonché di quello relativo all'operazione NE, funzionale al primo. Ma le due circostanze, secondo il ricorrente, sarebbero invero neutre ai fini della prova dell'elemento psicologico dei reati contestati, atteso che l'imputato come ampiamente dimostrato dalle risultanze processuali non aveva partecipato alle trattative che avevano portato al cambio di - proprietà ed all'elaborazione del progetto industriale, apparendo invece del tutto fisiologico che a "cose fatte" egli ne venisse informato ai fini del rinnovo del mandato fiduciario.
2.1.9 Con il nono motivo il ricorrente denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva e vizi motivazionali della sentenza conseguenti alla mancata valutazione di tale prova. Rileva il ricorso che la sentenza del Pretore di Lugano con cui era stata decisa la causa intentata dal ON nei confronti del DA (e già acquisita come documento nel primo grado di giudizio) aveva escluso che il primo potesse ritenersi compartecipe delle attività illecite rimproverabili al secondo ed aveva altresì condannato lo stesso DA a risarcire il danno causato all'imputato per aver creato con il proprio comportamento l'apparenza di un suo coinvolgimento in condotte penalmente rilevanti. Nelle more della fissazione del giudizio d'appello era stata completata la procedura tesa al riconoscimento in Italia di tale sentenza ai sensi della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 e pertanto la stessa non doveva più essere valutata solo come mera prova documentale dell'interesse del DA a rilasciare dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti del ON, bensì ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. ai fini della prova del fatto in essa accertato e come tale doveva essere oggetto di autonoma acquisizione ai sensi dell'art. 603 c.p.p. in quanto prova decisiva sopravvenuta, atteso che solo dopo la conclusione del giudizio di primo grado aveva assunto tale dignità e in ragione del fatto che la stessa per un verso certificava l'inattendibilità delle dichiarazioni del DA e per l'altro neutralizzava il significato delle prove documentali poste dalla Corte territoriale a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Ed in tal senso risulterebbe evidente, oltre alla violazione del menzionato art. 603, anche il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine al significato probatorio della succitata sentenza.
2.1.10 Con il decimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 219 legge fall. in ordine alla ritenuta applicabilità dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ai fatti di bancarotta impropria e il difetto di motivazione sull'eccezione in proposito formulata con i motivi d'appello. Non di meno i giudici d'appello avrebbero illogicamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'aggravante in fatto parametrando il danno all'asserita discrasia tra il valore dei beni ceduti da PO rispetto a quelli acquisiti e non al passivo fallimentare accertato.
2.1.11 Con l'undicesimo ed ultimo motivo si lamenta infine l'omessa motivazione sulle doglianze avanzate con l'atto d'appello in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione alla sussistenza di circostanze idonee a ritenere sussistenti i presupposti per la loro concessione.
2.2 Il ricorso del De ON articola invece quattro motivi.
2.2.1 Con il primo si deducono carenze motivazionali della sentenza impugnata, lamentandosi il difetto di autonoma valutazione in merito alle obiezioni sollevate con i motivi d'appello sulla sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo dei reati ascrittigli, nonché in merito all'effettiva integrazione della bancarotta patrimoniale distrattiva a seguito delle condotte manipolative del mercato addebitate al De ON.
2.2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione della legge penale sostanziale in merito alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale, rilevandosi come l'addebito mosso al De ON è sostanzialmente quello di essersi prestato ad un'operazione di sopravalutazione delle azioni di PO possedute da LU LD s.a. e finalizzata a favorire la successiva collocazione sul Terzo Mercato del titolo della società a prezzo gonfiato. Si tratta dunque di condotte manipolative certamente riconducibili al paradigma del reato di aggiotaggio ed effettivamente contestato in origine all'imputato, ma nel frattempo estintosi per prescrizione -ma non anche a quello della prospettata bancarotta per cui è intervenuta condanna, atteso che attraverso la descritta operazione non si sarebbe consumato alcun depaperaumento del patrimonio della stessa PO. Infatti il collocamento sul mercato di titoli ad un prezzo illecitamente sostenuto ha eventualmente danneggiato gli acquirenti delle medesime, ma non avrebbe determinato alcuna lesione del patrimonio della fallita e, dunque, della garanzia dei suoi creditori. Né in senso opposto assume rilievo il fatto che le azioni siano state generate attraverso conferimenti sovra stimati, atteso che le stesse sono state comunque effettivamente deliberate e sottoscritte prima del loro collocamento e che non vi è evidenza né la Corte - di una partecipazione dell'imputato all'attivitàterritoriale l'ha altrimenti individuata - di fittizio aumento del capitale di PO.
2.2.3 Con il terzo motivo si denuncia l'errata applicazione dei principi relativi alla sussistenza del dolo dell'extraneus concorrente nella bancarotta patrimoniale, evidenziandosi in proposito come l'autonomia, strutturale e temporale, delle condotte manipolative addebitate al De ON impedirebbe di identificare le stesse come indice della sua consapevolezza di arrecare un danno ai creditori della fallita, invece necessaria per ritenere integrato il menzionato elemento soggettivo, mentre contraddittorie sul punto risulterebbero le dichiarazioni del DA elette dalla Corte territoriale a sostegno della tesi accusatoria, le quali peraltro risulterebbero prive di riscontri specifici in merito all'effettiva consapevolezza da parte dell'imputato del complessivo disegno sotteso alla complessa operazione posta in essere per giungere al collocamento delle azioni.
2.2.4 Con il quarto ed ultimo motivo si deduce nuovamente la violazione dell'art. 219 legge fall. in merito alla ritenuta applicabilità dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità alle fattispecie di bancarotta impropria previste dall'art. 223 della stessa legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono infondati 1.1 Prendendo le mosse da quello del ON deve evidenziarsi come il primo motivo sia certamente inammissibile in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra tra l'altro il fatto stesso che coi successivi motivi il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione.
1.2 Sorte non migliore deve essere riservata al secondo motivo di ricorso, che altrettanto genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).
2. Pregiudiziale a questo punto appare l'esame del nono motivo del ricorso, ad oggetto la valutazione (rectius: l'omessa valutazione) della sentenza emessa dal Pretore di Lugano a conclusione della controversia civile insorta tra il ON e il DA, la quale sarebbe stata in grado, nella prospettazione difensiva, di evidenziare la prova negativa della responsabilità dell'imputato se acquisita ed utilizzata anche ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. e non solo ai fini dell'art. 234 dello stesso articolo ai fini della mera dimostrazione dell'esistenza di tale controversia e del potenziale rancore serbato dallo stesso DA nei confronti dell'imputato.
2.1 La doglianza è infondata. In proposito deve infatti ribadirsi il principio già affermato da questa Corte per cui l'utilizzazione delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile (Sez. 4, n. 28529 del 26 giugno 2008, Mezzera e altro, Rv. 240316).
2.2 In tal senso va rilevato che la collocazione della norma e la sua formulazione non consentono di attribuire alla stessa un significato più esteso (riferito cioè anche alla sentenza civile) anche perché la medesima norma costituisce un sistema inscindibile con il precedente art. 238 che disciplina espressamente anche i verbali delle prove assunte in un giudizio civile. L'obiezione del ricorrente per cui l'espressa menzione nel citato art. 238 dei suddetti verbali sarebbe dovuta alla necessità di disciplinarne in maniera differenziata le condizioni di acquisizione degli stessi rispetto a quelli formati in un procedimento penale, pur suggestiva, non tiene in realtà conto della ragione che ha determinato il legislatore, non menzionando quelle civili, a limitare la portata del successivo art. 238 bis alle sole sentenze penali e che risiede nella necessità di evitare che l'esito del giudizio civile possa avere efficacia in quello penale nonostante le evidenti e sostanziali asimmetrie tra i principi relativi alla prova, alla sua ripartizione e, soprattutto, alla sua valutazione che caratterizzano i due ordinamenti processuali e che, per quanto riguarda quello penale, sono ispirati ad ineludibili principi costituzionali.
2.2 Non è un caso, d'altro canto, che l'ordinamento disciplini l'efficacia del giudicato penale in altri giudizi, ma non il contrario, e che la revisione della sentenza penale sia prevista a seguito di un giudicato civile, ma solo nel caso (art. 630, lett. b del codice di rito) di condanna pronunziata a seguito di sentenza riguardante le questioni di cui - agli artt. 3 e 479 c.p.p. - che sia stata successivamente revocata. Anzi proprio il mancato intervento del legislatore, dopo l'introduzione dell'art. 238 bis, sulla disciplina della revisione è inequivocabile conferma della sua intenzione di limitare la portata della nuova disposizione alle sole sentenze penali: se infatti quelle civili, una volta acquisita definitività, potessero effettivamente essere spese nel procedimento penale ai fini della prova dei fatti in esse accertati, non apparirebbe più ragionevole, come invece previsto dalla lett. a) del citato art. 630, l'identificazione del presupposto per l'instaurazione dello stesso procedimento di revisione esclusivamente nel contrasto tra giudicati penali.
2.3 Né decisive argomentazioni di segno contrario possono essere tratte dalle pronunzie citate dal ricorrente. Infatti Sez. 2, n. 29021 del 30 giugno 2010, Damiano, Rv. 248136, si limita ad escludere l'utilizzabilità probatoria degli esiti di un procedimento cautelare civile, senza invero prendere esplicitamente posizione sull'effettivo ambito di applicazione dell'art. 238 bis c.p.p., mentre Sez. 3, n. 39358 del 24 settembre 2008, SC e altri, Rv. 241038, pur affermando che le sentenze del giudice tributario, una volta divenute irrevocabili, sono acquisibili agli atti del dibattimento e valutabili ai fini della decisione a norma dell'art. 238 bis c.p.p., non spiega i motivi di tale assunto e, soprattutto, se il principio riguardi esclusivamente le sentenze tributarie o debba essere esteso a tutte quelle pronunziate in provvedimenti diversi da quelli penali. All'elenco del ricorrente potrebbe poi aggiungersi Sez. 6, n. 10210 del 24 febbraio 2011, P.C. in proc. Musumeci e altro, Rv. 249592, che espressamente riconosce in un passaggio della motivazione come l'acquisizione ai sensi ed ai fini dell'art. 238 bis c.p.p. non debba "necessariamente" considerarsi limitata alle sole sentenze penali, ma senza argomentare tale affermazione.
2.4 Deve pertanto ritenersi che la Corte territoriale, nel non considerare la sentenza del Pretore di Lugano ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., abbia fatto buon governo del principio di diritto sopra ricordato, senza necessità di motivare sul punto. Conclusione cui consegue inevitabilmente l'infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 603 c.p.p. pure avanzata dal ricorrente.
3. Nell'esaminare le doglianze formulate dal ricorrente con il terzo e quarto motivo ed attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, appare utile ricordare, in via preliminare, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.
3.1 Invero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento. In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. Un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. I limiti del sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. ->In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno, per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
3.2 Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella della menzionata lett. e) dell'art. 606 ad opera della I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4 n. 19710 del 3 febbraio 2009, p.c. in proc. Buraschi, rv 243636). Ancora in merito al vizio di travisamento, deve ribadirsi che l'informazione "travisata" (la sua esistenza inesistenza) o non considerata deve, peraltro, essere tale da - inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Inoltre, il nuovo testo della citata lett. e) dell'art. 606 impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che l'atto del processo" sia, come già ricordato, "specificamente indicato nei motivi di gravame". Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione. Infine, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023).
3.3 Sotto altro profilo va poi ricordato che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Sez. 2, n. 29434 del 19 maggio 2004, Candiano ed altri, Rv. 229220). In altri termini non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 33577 del 26 maggio 2009, Bevilacqua e altro, Rv. 245238).
3.4 Infine va ricordato che per consolidata giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto inidonei ad assolvere la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni;
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6 n. 20377 del 11 marzo 2009, Arnone, rv 243838).
4. Ciò premesso e venendo allo specifico delle articolate censure avanzate dal ON con il terzo motivo di ricorso, devono ritenersi in parte infondate ed in parte inammissibili quelle relative alla ritenuta credibilità del DA, le cui dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p.
4.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che hanno fondato la sua positiva valutazione sul punto, dimostrando di aver fatto corretta applicazione delle regole dettate dalla disposizione processuale menzionata. In proposito i giudici d'appello hanno infatti evidenziato come il DA abbia sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità ed abbia reso un racconto coerente con il ruolo di assoluta preminenza riconosciutogli nella vicenda, trovando le sue dichiarazioni significativa e ripetuta convergenza con le risultanze documentali e le fonti dichiarative descritte analiticamente nella prima parte della sentenza. Non di meno gli stessi giudici hanno preso in considerazione il potenziale inquinamento della credibilità del teste conseguente alla controversia civile intercorsa con l'imputato e decisa dalla già menzionata sentenza del Pretore di Lugano, ma hanno ritenuto di poter escludere l'incidenza della circostanza in forza della rilevata aderenza del racconto del DA alle altre risultanze probatorie (pp. 60-61). Sul punto, dunque, la sentenza impugnata non si limita apoditticamente a negare il rilievo del provvedimento, ma spiega in maniera non manifestamente illogica e dunque F incensurabile in questa sede - i motivi per cui non può ritenersi che il DA abbia mentito.
4.2 La doglianza del ricorrente si riduce pertanto alla contestazione della mancata considerazione di prove dichiarative e documentali asseritamente idonee a smentire la credibilità del teste e l'attendibilità del suo racconto. Ma in tal senso il motivo di ricorso si rivela sicuramente inammissibile, limitandosi alla generica evocazione delle suddette prove senza specificare il loro effettivo contenuto ed omettendo di evidenziare in che senso le stesse sarebbero effettivamente state in grado di disarticolare il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale e la sua vocazione all'implicita confutazione dei rilievi in proposito sollevati con i motivi d'appello.
4.3 Considerazioni analoghe devono essere svolte con riguardo alle altre doglianze mosse con il medesimo terzo motivo. Quanto alle mancata considerazione della perizia Isaia, il ricorrente in realtà censura la motivazione della sentenza nei limiti in cui avrebbe dedotto la sua inesistenza dalla circostanza che la difesa non aveva provveduto a citare il suo presunto autore, senza però avvedersi come l'argomento si inserisca in un ben più articolato ragionamento fondato anche sul fatto della riscontrata (e non confutata) intrinseca contraddittorietà delle uniche due deposizioni che l'esistenza di tale perizia hanno evocato.
4.4. Con riguardo invece alle denunciate carenze motivazionali del provvedimento impugnato in merito ai rilievi svolti con i motivi d'appello deve evidenziarsi come le rimostranze si rivelino generiche.
4.4.1 In tal senso deve innanzi tutto rilevarsi come l'onere di specificità che grava sul ricorso non può ritenersi assolto richiamando i capitoli dell'atto d'appello senza indicare con precisione quali sarebbero gli appunti mossi alla pronunzia di primo grado cui i giudici d'appello non avrebbero prestato ascolto. Né tale insufficienza può dirsi sanata dall'indistinto riferimento alle dichiarazioni di "numerosi testi dell'accusa" di cui non si sarebbe tenuto conto nel giudizio di secondo grado.
4.4.2 In secondo luogo, quanto alle prove dichiarative o documentali cui invece il ricorrente ha effettuato specifico riferimento, deve evidenziarsi come le stesse siano state ancora una volta meramente evocate (com'è nel caso degli allegati richiamati nei motivi d'appello, della relazione SC, del parere del prof. Veronese o delle dichiarazioni del RO e di quelle del CR e del AP) o indicate in maniera incompleta mediante l'estrapolazione di meri frammenti delle medesime (come avvenuto per le dichiarazioni della Affini, del M.llo Gumina, del Pagliero, del Bullio e del MO) in aperta violazione dei principi richiamati supra sub 3.2 in tema di travisamento della prova, quale è, in ultima sostanza, il vizio denunciato attraverso tali riferimenti. Non di meno il ricorrente si è limitato nuovamente ad enunciare in maniera del tutto apodittica la rilevanza delle suddette evidenze, senza articolare le ragioni per cui la considerazione dellemancata lamedesime comprometterebbe tenuta del ragionamento probatorio svolto dalla Corte territoriale, sia sotto il profilo dell'articolazione logica, sia con riguardo all'attendibilità o all'interpretazione degli elementi su cui essa si fonda. Anzi è lo stesso ricorrente in alcuni casi (v. ad es. p. 8 del ricorso a proposito delle dichiarazioni della Affini) a concedere esplicitamente che la prova asseritamente ignorata potrebbe non incidere sulla solidità dell'accusa, riducendosi a lamentare solo la formale carenza di motivazione sul punto, peraltro irrilevante alla luce dei principi in precedenza richiamati in merito ai doveri che gravano in proposito sul giudice.
5. Infondate e per certi versi nuovamente inammissibili sono anche le doglianze avanzate dal ON con il quarto motivo di ricorso, salve quelle di cui si dirà in seguito.
5.1 In particolare infondato è il rilievo per cui i giudici d'appello avrebbero apoditticamente riconosciuto la sussistenza della bancarotta distrattiva ai danni di PO in relazione alla ritenuta sproporzione tra il valore degli assets immobiliari ceduti dalla stessa e quello di NE, acquisita in cambio. Infatti la sentenza (pp. 8 15 e 59 - 60) argomenta diffusamente sul punto, identificando analiticamente i plurimi elementi che giustificano tale affermazione e offrendo una motivazione immune da censure rilevabili in questa sede e che appare coerente con il compendio probatorio di riferimento. Infatti il fulcro del ragionamento seguito dalla Corte territoriale si fonda sulla circostanza che l'effettivo valore dei macchinari acquistati da NE (e che ne definivano il valore patrimoniale) era stato artatamente gonfiato;
circostanza confermata da molteplici fonti, documentali e dichiarative, e che invero il ricorrente non ha seriamente contestato se non invocando il travisamento o l'omessa valutazione di prove che ancora una volta non sono state compiutamente indicate o allegate al ricorso, rendendo sotto questo profilo anche inammissibile il motivo di ricorso.
5.2 Parimenti infondati sono i rilievi concernenti l'imputazione di cagionamento doloso del fallimento della menzionata PO, atteso che il proscioglimento conseguente alla prescrizione del reato di aggiotaggio non impediva ai giudici d'appello (come a quelli di primo grado) di valutare il fatto sottostante una volta accertato nella sua storicità e nel contraddittorio delle parti, come effettivamente avvenuto. Mentre il ricorrente non ha saputo dimostrare per quale ragione l'intervallo di tempo intercorso tra l'acquisizione di NE e l'operatività sul Terzo Mercato sarebbe logicamente incompatibile con il collegamento tra le due operazioni affermato dalla sentenza, tanto più che, come ricordato dalla sentenza, tale collegamento è stato riconosciuto dal DA.
5.3 Infondati al limite dell'inammissibilità si rivelano anche le ulteriori censure avanzate con il motivo in esame. Sfrondate dalle ulteriori denunce di travisamento di alcune prove (che per l'ennesima volta si rivelano irrimediabilmente generiche per l'insufficiente indicazione delle stesse) le doglianze si riducono in ultima sostanza alla deduzione di questioni di merito, sollecitando una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. La sentenza impugnata ricava infatti la prova della sussistenza dei reati connessi al fallimento di NE, F.C.E. e di UM (salvo quanto si dirà in seguito) non solo dall'analisi degli eventi di gestione che hanno specificamente riguardato tali società, ma altresì dalle reciproche interferenze e connessioni tra le decisioni assunte nella loro amministrazione e dal collegamento delle stesse con la vicenda che ha interessato PO, in grado di illuminare il significato della sequenza delle operazioni messe in campo. Tale impostazione appare coerente con le risultanze probatorie evidenziate nella prima parte del provvedimento ed il percorso argomentativo sviluppato dai giudici milanesi sulla base di tali premesse appare tutt'altro che illogico o intrinsecamente contraddittorio. In tale articolato contesto viene ancora una volta in maniera tutt'altro che illogica - delineato il profilo delle responsabilità del ON anche nelle singole bancarotte che hanno interessato le menzionate società (salvo quanto si dirà in seguito con riguardo a quelle oggetto delle imputazioni sub f3 e d4), tenendo conto del ruolo ricoperto nell'esecuzione del progetto complessivo cui le specifiche vicende sono state ricondotte. Ed in questo senso i comportamenti attribuibili all'imputato sulla base dell'evidenza disponibile relativamente a tali vicende e specificamente enucleati nella prima parte del provvedimento contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente sono stati valutati in maniera ancora una volta non - manifestamente illogica come sintomatiche del suo intervento per la realizzazione di quel progetto e funzionali nell'ottica concorsuale alla consumazione dei reati contestati, anche quando la condotte materiali che li hanno integrati sono state consumate da altri.
5.4 Il ricorrente invece ha sviluppato le sue censure prescindendo totalmente da tale impostazione nemmeno formalmente confutata e proponendo una lettura atomistica del compendio probatorio come se le diverse società fossero gestite ed agissero quali monadi isolate, indifferenti tra loro ed alla vicenda di PO, nonché alla regia esercitata attraverso LU LD s.a., la cui gestione da parte del ON viene apoditticamente e ingiustificatamente svalutata nel ricorso. In tal senso le singole doglianze - quando non già fondate come detto sulla generica denuncia di prove travisate o ignorate si rivelano non meno generiche e comunque inidonee a scardinare il ragionamento probatorio seguito dalla Corte in quanto non tengono conto della sua articolazione.
5.5 Specificamente infondati sono infine i rilievi concernenti l'asserita carenza di motivazione sul reato di cui al capo 14), atteso che in proposito la sentenza ha legittimamente richiamato come del resto ammesso dallo stesso ricorrente le osservazioni diffusamente svolte in precedenza sulla gestione strumentale di NE, concludendo in maniera del tutto coerente che le già dimostrate operazioni che l'hanno vista protagonista ne hanno anche cagionato il fallimento.
5.6 Colgono invece nel segno, come già accennato, le censure specificamente mosse alla motivazione della sentenza con riguardo alla ritenuta responsabilità del ON per i reati di cui ai capi f3) e d4).
5.6.1 Quanto al cagionamento del fallimento di UM mediante operazioni dolose la Corte territoriale fonda infatti il suo convincimento così come aveva sostanzialmente - fatto la sentenza di primo grado, contestata sul punto nei motivi d'appello - sulla affermata creazione di un pesante debito fiscale a carico della società in conseguenza della fatturazione ad NE di macchinari per una somma complessiva dichiarata assai diversa da quella corrispondente al loro effettivo valore (e in sostanza mai effettivamente corrisposta). La conclusione tratta dai giudici ambrosiani - secondo cui, una volta "svuotata" la fallita del suo patrimonio, la stessa non sarebbe stata in grado di fronteggiare i costi fiscali dell'operazione andando in contro all'inevitabile insolvenza - sarebbe certamente logica qualora preceduta dalla ricognizione dell'effettività del debito fiscale e delle ragioni per cui è stato dichiarato il fallimento di UM. Invece la sentenza si abbandona in proposito a valutazioni presuntive incompatibili con il necessario accertamento del rapporto eziologico che deve intercorrere, ai sensi dell'art. 223 comma secondo n. 2 legge fall., tra l'operazione dolosa e la situazione che ha determinato l'instaurazione della concorsulaità. In altri termini l'obbligo motivazionale non può ritenersi assolto limitandosi ad ipotizzare le conseguenze fiscali della condotta illecita, senza dar conto della doverosa verifica di quali siano state le ragioni che hanno storicamente portato alla declaratoria di fallimento ovvero, quantomeno, dell'effettiva insinuazione del debito fiscale al passivo (giacchè l'operazione dolosa può essere anche solo concausa del fallimento).
5.6.2 Con riguardo invece all'analoga imputazione relativa a F.C.E. s.r.l. la motivazione della sentenza risulta sostanzialmente omessa, essendosi i gludici d'appello limitati ad evidenziare le analogie con la vicenda NE, senza tener conto, anche e soprattutto ai fini dell'affermazione della responsabilità del ON, della specificità dei fatti contestati e senza dunque tener conto, nemmeno implicitamente, delle censure mosse in proposito con l'atto d'appello ed in particolare delle doglianze relative all'avvenuta assoluzione dell'imputato per le simmetriche accuse mossegli in relazione all'incidenza su PO dell'operazione che avrebbe causato il fallimento di F.C.E.
5.6.3 Con riguardo alle menzionate imputazioni la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame, rimanendo ovviamente libero il giudice del rinvio di giungere alle medesime conclusioni già assunte, purchè attraverso percorsi motivazionali diversi da quelli qui censurati ed attenendosi ai principi in precedenza fissati.
6. Per quanto riguarda il quinto motivo, inammissibile in quanto aspecifica è la doglianza relativa alla motivazione sulla sussistenza del reato di bancarotta societaria, atteso che essa si riduce ad evocare in maniera del tutto generica le censure sollevate con i motivi d'appello, senza precisare a quali la sentenza non avrebbe dato risposta attraverso le argomentazioni pure rese sul punto. Colgono parzialmente nel segno invece le censure relative al reato di bancarotta documentale di PO. In realtà la sentenza impugnata ha ampiamente motivato, in maniera coerente all'evidenza disponibile, sulla fittizietà delle operazioni che hanno interessato NE e in ordine alla loro strumentalità nell'ambito del disegno teso a coprire la distrazione da PO degli assets immobiliari in modo da conservare l'apparente consistenza patrimoniale di quest'ultima. Ed i giudici del merito non si sono nemmeno sottratti all'obbligo di definire l'ampio orizzonte dell'imputazione, precisando come la condotta concretamente provata sia stata sostanzialmente quella prevista nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 216 legge fall. Ma giunta a questo punto la motivazione della sentenza ha automaticamente dedotto la sussistenza della bancarotta documentale di PO dalla natura delle operazioni consumate in ambiente NE, senza invero spiegare perché debba effettivamente ritenersi che la contabilità della fallita sia stata tenuta in maniera tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari attraverso la mera registrazione dell'acquisizione (effettiva) del credito relativo alle suddette operazioni. -Non è in discussione il principio - che deve anzi essere ribadito per cui la fattispecie incriminatrice descritta nel secondo comma dell'art. 216 legge fall. inglobi in sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsità materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un'infedele rappresentazione del dato contabile (ex multis e da ultima Sez. 5, n. 3115/11 del 17 dicembre 2010, Clementoni, Rv. 249267). Ma nell'ispirarsi a tale principio i giudici di merito, pur sollecitati sul punto dai motivi d'appello, hanno omesso di chiarire in che termini le annotazioni contabill relative all'acquisizione del credito debbano ritenersi per un verso ideologicamente false e per l'altro idonee a compromettere la funzione che, nell'ottica concorsuale, è assegnata ai libri contabili e che costituisce l'evento giuridico del reato in contestazione. In proposito la sentenza accomuna l'accertamento di quest'ultimo a quello della bancarotta societaria da falso in bilancio, non avvedendosi però della diversa materialità dei due illeciti e della conseguente diversità dell'oggetto della relativa prova. La mancata dolosa svalutazione nel bilancio del credito falsa la comunicazione cui questo è destinato, pur quando lo stesso rifletta il formale contenuto della contabilità. Ma se in tal modo si è raggiunta com'è stato correttamente ritenuto nel - caso di specie - la prova del reato di cui all'art. 223 comma 2 n. 1) legge fall., ciò non significa ancora che la contabilità sia "falsa" nel senso accolto dall'art. 216 della stessa legge, proprio in ragione della diversa funzione dei due documenti e degli statuti che sovrintendono alla loro redazione. Nel caso delle scritture contabili, poi, come già detto è necessario fornire la dimostrazione della conseguente ed effettiva impossibilità, ancorchè relativa, di ricostruire il profilo patrimoniale dell'impresa fallita, profilo cui la sentenza impugnata dedica solo apodittiche affermazioni. Alla luce delle rilevate carenze motivazionali deve dunque concludersi che anche con riguardo al reato di cui al capo a2) la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo esame.
7. Infondato è invece il sesto motivo. La Corte territoriale ha infatti implicitamente motivato sull'irrilevanza dell'intervallo di tempo trascorso tra le manovre fraudolente consumate nella gestione di PO ed il suo fallimento allorquando ha compiutamente descritto le finalità sottese fin dall'origine all'intera operazione realizzata dal ON e dai suoi sodali. Quanto invece alla presunta contraddizione in cui sarebbe caduta la sentenza in merito al reato di cagionamento doloso del fallimento di NE, deve rilevarsi che invece i giudici d'appello hanno fatto buon governo del principio affermato da questa Corte per cui il reato in questione sussiste anche qualora la condotta dell'agente si limiti a determinare un aggravamento della già esistente situazione di dissesto della società (Sez. 5, n. 19806 del 28 marzo 2003, Negro ed altri, Rv. 224947). Infine, inammissibile, state la sua genericità, risulta la doglianza concernente l'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 223 comma 2 n. 2 legge fall., atteso che il ricorrente non precisa a quale delle imputazioni elevate sotto tale titolo fa riferimento.
8. Le censure mosse alla sentenza con il settimo motivo, stante la presenza delle statuizioni civili, devono essere esaminate non solo alla luce della regola di giudizio posta dall'art. 129 c.p.p., nonostante il reato di associazione a delinquere si sia estinto per intervenuta prescrizione il 21 dicembre 2011 e cioè successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.
8.1 Ciò premesso ne va rilevata la sostanziale inammissibilità trattandosi di doglianze versate in merito e comunque l'infondatezza. Il ricorrente infatti, evocando presunte carenze motivazionali in merito alla sussistenza della contestata associazione a delinquere, in realtà sollecita questa Corte ad un rivisitazione del materiale probatorio per vedere affermata una diversa interpretazione del suo significato. Invero i giudici milanesi hanno compiutamente spiegato le ragioni per cui hanno ritenuto esistere uno stabile vincolo associativo tra il ON ed i suoi coimputati ed indefinito il programma criminoso del sodalizio così costituito, implicitamente rigettando la tesi difensiva secondo cui sarebbe invece configurabile solo il concorso nella consumazione di quelli che nella prospettazione accusatoria costituirebbero i reati fine dell'associazione. Motivazione che risulta tutt'altro che manifestamente illogica o incoerente rispetto all'evidenza disponibile, atteso che la predifinizione dell'obiettivo finale e cioè - l'accesso al Terzo Mercato con PO non è incompatibile con il riconoscimento dell'esistenza di un indefinito programma criminoso strumentale al suo raggiungimento. Quanto poi alla mancata valorizzazione delle dichiarazioni del DA sul punto, pure lamentata dal ricorrente, deve ancora una volta rilevarsi come la doglianza sia stata svolta senza rispettare i principi che governano la deduzione del vizio di travisamento della prova, risultando dunque irrimediabilmente generica. Conclusivamente in relazione al reato di cui al capo p) la sentenza deve essere annullata agli effetti penali senza rinvio in ragione della rilevata prescrizione, ferme restando le statuizioni civili rese anche in relazione al medesimo dalla Corte territoriale.
9. L'ottavo motivo di ricorso è nuovamente infondato. La pur pregevole dissertazione sulla qualificazione giuridica dei rapporti intercorsi tra il ON, il DA ed il NE non tiene conto di quale sia l'effettivo contenuto delle argomentazioni svolte dai giudici di merito. Infatti nell'ampia motivazione resa sul punto la sentenza ha sì respinto l'ipotesi che l'esistenza di un mandato fiduciario potesse valere ad escludere l'antigiuridicità dei comportamenti attribuiti all'imputato, ma ha altresì rilevato la partecipazione del ON ad ogni segmento della complessa vicenda nella consapevolezza dell'obiettivo finale cui tendevano i suoi "mandanti" e la sua altrettanto consapevole partecipazione a condotte dall'evidente contenuto illecito. La Corte territoriale, pertanto, non ha omesso di rispondere ai rilievi sollevati con i motivi d'appello, ma ha invece [REY!!!་ཏས་མ།།་་ __ puntualmente escluso, con motivazione che va esente da censure rilevabili in questa sede, che l'esecuzione del mandato potesse valere ad escludere l'elemento soggettivo dei reati contestati. Per il resto le doglianze del ricorrente si risolvono nella deduzione di questioni di merito, fornendo una diversa interpretazione del compendio probatorio, che peraltro, nel soffermarsi in maniera particolare sulla vicenda del cambio di proprietà di Summa s.a. non tiene conto del fatto pure evidenziato nella sentenza (pp. 8 e 9) - che le - operazioni distrattive che hanno interessato PO ed NE sono state impostate e in parte perfezionate con il coinvolgimento del ON già prima (nel dicembre del 1997) del formale avvento del DA e del NE (nel febbraio 1998). Quanto infine all'inammissibilità delle obiezioni concernenti l'omessa considerazione della relazione SC e la legittimità dell'accertamento dei fatti di aggiotaggio ribadite anche nell'ambito del motivo in esame - già si è detto in precedenza. 10. Anche il decimo motivo con cui viene dedotta inapplicabilità della contestata aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'art. 219 legge fall. alle fattispecie di bancarotta impropria è infondato. 10.1 In proposito il collegio intende infatti ribadire l'oramai consolidatosi orientamento espresso da questa stessa sezione della Corte - che ha superato l'isolato precedente di segno contrario citato dal ricorrente - per cui la circostanza aggravante in questione è invece applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria, considerato che l'art. 223, comma primo, legge fall., - prevedendo che agli amministratori di società dichiarate fallite, i quali abbiano commesso alcuno dei fatti previsti dall'art. 216 della stessa legge si applicano le pene ivi stabilite - rinvia in ordine alla determinazione della pena per i reati menzionati al trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, il quale deve essere determinato tenendo conto non solo dei minimi e dei massimi edittali contemplati dal citato art. 216, ma anche delle attenuanti e aggravanti speciali previste per la suddetta fattispecie, con la conseguenza che il rinvio in ordine alla determinazione della pena deve ritenersi integrale e basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte (Sez. 5, n. 127/12 del 8 novembre 2011, Pennino e altri, Rv. 252664; Sez. 5, n. 10791 del 25 gennaio 2012, Bonomo e altro, Rv. 252009; Sez. 5, n. 44933 del 26 settembre 2011, Pisani e altri, Rv. 251215; Sez. 5, n. 30932 del 22 giugno 2010, Poli, Rv. 247970). 10.2 La Corte territoriale ha dunque correttamente applicato il suddetto principio, senza che in proposito rilevino le carenze motivazionali eccepite dal ricorrente, atteso che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata о contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (ex multis Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123). 10.3 E' invece inammissibile l'ulteriore doglianza avanzata con il motivo di ricorso in esame, atteso che risulta assolutamente apodittica l'affermazione del ricorrente per cui il danno sarebbe stato determinato in misura superiore all'entità del passivo fallimentare senza indicazione alcuna circa la fonte probatoria da cui tale circostanza risulterebbe. Non di meno deve osservarsi che la censura è comunque manifestamente infondata, atteso che lo stesso ricorrente non è stato in grado di dimostrare la decisività dell'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale. Infatti i valori attribuiti nel capo d'imputazione agli assets oggetto di distrazione, cui nella prospettazione difensiva i giudici d'appello avrebbero dovuto fare riferimento, sono infatti di entità tale che comunque avrebbero consentito di ritenere integrata l'aggravante in questione. 11. Infondato è infine anche l'ultimo dei motivi del ricorso del ON. In proposito la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). Ed in tal senso deve osservarsi come la Corte territoriale abbia motivatamente ancorato la propria decisione alla oggettiva gravità del fatto ed all'intensità del dolo dell'imputato, dedotto dalla determinazione dimostrata in tutte le fasi dell'articolata vicenda nel consentire il raggiungimento dell'obiettivo illecito dei suoi mandanti, cosicchè, in applicazione del richiamato principio, può ritenersi ritualmente assolto l'onere argomentativo sul punto dovendosi considerare che i giudici di merito abbiano implicitamente ritenuto gli elementi prospettati dalla difesa insufficienti a controbilanciare quelli espressivi della non meritevolezza del trattamento di favore. Inammissibile è poi la doglianza sulla commisurazione della pena, attesa la sua manifesta genericità e infondatezza, fondata com'è sul presupposto dell'assenza di responsabilità dell'imputato per fatti dei quali invece, come si è visto, la sentenza ha motivatamente dimostrato l'attribuibilità allo stesso anche sotto il profilo soggettivo. La linea argomentativa così sviluppata è immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione del fatto si risolve, per l'appunto, nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) del citato art. 606. 12. Venendo al ricorso del De ON, deve osservarsi come i primi tre motivi possano essere trattati congiuntamente, riguardando, sotto diversi profili, la medesima questione e cioè la configurabilità del concorso dell'imputato nel cagionamento mediante operazioni dolose del fallimento di PO (l'unico reato per cui è stato effettivamente condannato) e la tenuta della motivazione resa in sentenza in proposito. I motivi devono ritenersi fondati nei limiti di seguito illustrati e pertanto il ricorso deve essere accolto, con effetto assorbente di ogni ulteriore doglianza dedotta con il medesimo. 12.1 La pervero laconica e per molti aspetti ambigua motivazione spesa dalla Corte territoriale sulla posizione dell'imputato fonda la responsabilità dell'imputato sull'indiscussa e non contestata partecipazione del De ON all'illecita attività di manipolazione del titolo PO sul Terzo Mercato nella consapevolezza, in forza della sua qualifica di direttore finanziario della società, delle modalità con cui era stato gonfiato il valore del patrimonio della medesima. In tal senso l'apparato giustificativo predisposto dai giudici d'appello appare invero carente sotto il profilo della tenuta argomentativa. 12.2 Qualora in tal modo si sia voluto accreditare l'idea che sussista un collegamento causale tra la condotta di aggiotaggio (reato che anche nei confronti di De ON è stato dichiarato prescritto nel corso del primo grado di giudizio) ed il fallimento di PO la sentenza risulterebbe manifestamente illogica (e sostanzialmente errata in diritto), atteso che come obiettato dal ricorrente l'operazione wwwww - manipolativa ha comportato solo il passaggio di mano di una quota delle azioni di PO e non ha in alcun modo, di per sé, influito (né poteva essere altrimenti) sul suo dissesto, semmai provocando un danno agli acquirenti delle medesime che avessero eventualmente confidato sul diverso valore del patrimonio della società. Invero l'operatività sul Terzo Mercato costituiva come del resto contestato nel capo d'imputazione sub a4) - l'obiettivo finale dell'intera operazione di svuotamento, prima, e di fittizia ricapitalizzazione, poi, della società medesima, in grado di spiegare come la gestione di PO fosse stata strumentalizzata al fine di drenare il risparmio privato. Ma è proprio la gestione strumentale delle risorse quest'ultima e non il collocamento (ancorchè ricorrendo alla manipolazione) delle azioni ad integrare gli estremi dell'operazione dolosa in grado di determinare il fallimento e che di fatto, congiuntamente alla distrazione degli assets originari e delle altre condotte accertate, lo ha determinato. Ed infatti non senza apparire a questo punto contraddittoria - nel confermare la condanna del ON per il medesimo reato la sentenza (a p. 62) sostanzialmente motiva proprio in tal senso, una volta riconosciuta la sua partecipazione a tutte le fasi esecutive del disegno criminoso (talchè la riproposizione nella discussione degli argomenti svolti nel ricorso del De ON anche da uno dei difensori del citato ON appare ingiustificata, atteso che nei confronti di quest'ultimo la ritenuta responsabilità per il reato in questione è stata giustificata per l'appunto in maniera logica e coerente al compendio probatorio). 12.3 Se invece il significato che deve essere attribuito alle parole della Corte territoriale è quello per cui la prova del coinvolgimento del De ON nella fase conclusiva di realizzazione del progetto sarebbe sintomatica della sua partecipazione all'operazione nel suo complesso considerata, la motivazione resa risulterebbe comunque insufficiente. In tal senso deve osservarsi come i giudici del merito non avrebbero infatti spiegato a quale titolo - una volta assodato come quella concernente la collocazione dei titoli sia attività estranea alla serie causale che ha portato al fallimento della società il De ON dovrebbe rispondere dei comportamenti effettivamente integranti il reato commessi in precedenza da altri e senza la sua apparente collaborazione materiale ovvero in assenza di un dimostrato pregresso accordo con gli stessi tale da poter essere interpretato secondo le regole del concorso morale rafforzativo, né quali sarebbero gli elementi idonei a comprovare la sua responsabilità concorsuale diversi dalla mera partecipazione alle operazioni di vendita delle azioni. Non di meno inidoneo a sanare tali lacune motivazionali sarebbe il riferimento alla consapevolezza della reale situazione patrimoniale della fallita, atteso che sempre in assenza della dimostrazione di un originario accordo con gli altri protagonisti della vicenda la stessa, anche qualora effettivamente acquisita in un momento antecedente a quello ammesso dall'imputato, al più risulterebbe indicativa di una sua eventuale connivenza, oltre che risultare sintomatica del suo successivo dolo di aggiotaggio. L'accoglimento delle doglianze avanzate dal ricorrente comporta l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alla posizione del De ON, con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame alla luce dei principi fissati e dei rilievi svolti da questa Corte, fermo restando che ancora una volta il giudice del rinvio dovrà ritenersi libero di giungere alle medesime conclusioni assunte in precedenza, ma solo attraverso un percorso argomentativo diverso da quello censurato in questa sede.
P.Q.M.
Annulla le disposizioni dell'impugnata sentenza relative a ON LU, limitatamente ai reati di cui ai capi a2), f3) e d4), e De ON GE con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Annulla l'impugnata sentenza, limitatamente al reato di cui al capo p), senza rinvio per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e con rinvio alla Corte d'appello di Milano ai fini della conseguente rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso di ON LU. Così deciso il 4/3/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Luc Pistorelli Gaetanino Zecca воб DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 25 MAR 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmiste Lanzule