Sentenza 19 novembre 2015
Massime • 1
Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione. (Fattispecie relativa alla confidenza di un esposto per irregolarità edilizie fatta da un sostituto commissario di polizia municipale con mansioni di polizia mortuaria al legale rappresentante della società indicata come responsabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2015, n. 49600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49600 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2015 |
Testo completo
49 6 00/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1575 Antonio Agrò Carlo Citterio UP 19/11/2015 Stefano Mogini R.G.N. 25481/2015 Massimo Ricciarelli Ersilia Calvanese Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da IA FR, nato a [...] [...] avverso la sentenza del 6/11/2014 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed in subordine l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito per la parte civile RA TA, l'avv. Paolo Carbone, che ha concluso insistendo per l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, sul gravame dell'imputato, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 6 luglio 2012, che aveva condannato FR IA per rivelazione di segreti di ufficio. All'imputato era stato contestato di aver, nella qualità di sostituto commissario della polizia municipale di Battipaglia, distaccato con mansioni di polizia mortuaria presso il locale cimitero, rivelato nel febbraio 2007, violando il dovere di segretezza, al rappresentante legale di una società la presentazione di un esposto anonimo a firma di TA RA ("ti hanno fatto un altro esposto, questa volta firmato da quell'infame di RA TA"), nel quale venivano denunciate violazioni ad opera di detta società in relazione all'edificazione e destinazione d'uso di un fabbricato.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, articolando quattro motivi di annullamento, con cui lamenta: - la nullità della sentenza di appello, per violazione del contraddittorio (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.): nell'udienza, a seguito di rinvio per legittimo impedimento del difensore, venivano raccolte le sole conclusioni della difesa dell'imputato, mentre le altre parti avevano concluso nella precedente udienza, così impedendo al difensore di instaurare una corretta dialettica processuale;
la manifesta illogicità della motivazione: la sentenza impugnata non spiegherebbe le ragioni per le quali l'imputato avrebbe appreso la notizia riservata in ragione del suo ufficio;
-la manifesta contraddittorietà della motivazione: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l'acquisizione di una relazione di servizio, perché successiva ai fatti, mentre la stessa risultava effettuata ben 12 giorni prima;
- la erronea applicazione dell'art. 326 cod. pen. e travisamento della prova: sentenza impugnata avrebbe escluso l'inoffensività della rivelazione, la travisando la prova dell'oggetto della comunicazione, che doveva riferirsi all'esposto che aveva determinato l'accertamento giorni prima e non ad un nuovo esposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rilevato che è pervenuta il 13 novembre 2015 la rinuncia al mandato difensivo dell'avv. Cecchino Cacciatore, difensore di fiducia dell'imputato e iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione . Va ribadito che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia stato tempestivamente notificato, come nel caso di specie, il decreto di fissazione dell'udienza, non comporta l'obbligo di nominare alla parte ricorrente un difensore d'ufficio (tra tante, Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale e 2 altro, Rv. 264701; Sez. 6, n. 8350 del 16/12/2010 -dep. 02/03/2011, Fusco, Rv. 249584). La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia del ricorrente IA è stata infatti comunicata dopo l'avvenuta notifica dell'avviso dell'udienza odierna ed priva pertanto di rilevanza in questa stessa udienza.
2. Va rilevata altresì d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato ascritto al IA, tenuto conto della non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Considerato che
il reato risulta commesso tra il 26 e il 27 febbraio 2007 e avuto riguardo alla pena prevista per il delitto di cui all'art. 326, primo comma cod. pen., deve prendersi atto del fatto che il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, come previsto dall'art. 157 cod. pen., calcolati anche i periodi di sospensione, è interamente decorso in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata. Le diffuse e coerenti argomentazioni svolte dal giudice del gravame nella medesima sentenza escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art. 129, comma 2 cod. proc. pen., posto che dall'esame di detta decisione, non solo non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente dell'insussistenza del fatto contestato all'imputato o della sua estraneità al medesimo, ma sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla responsabilità dello stesso. La sentenza impugnata deve essere, quindi, ai fini penali, annullata senza rinvio, essendo rimasto estinto per prescrizione il reato ascritto.
3. Peraltro, occorre comunque procedere all'esame dei motivi di ricorso, avendo i giudici di merito pronunciato condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile RA TA. Orbene, ritiene la Corte che le censure mosse dal ricorrentealla sentenza impugnata sono infondate per la ragioni di seguito illustrate.
4. Il primo motivo è infondato, in quanto la violazione dell'art. 523 cod. proc. pen. sullo svolgimento della discussione rientra tra le nullità relative che va eccepita immediatamente (per un'ipotesi analoga, Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248630). Dall'esame del verbale dell'udienza non risulta che la difesa dell'imputato abbia eccepito tale nullità e pertanto si deve rilevare la tardività dell'eccezione di nullità in quanto formulata solo con i motivi di appello. G 5. Il secondo motivo è inammissibile. Va ribadita la regula iuris, secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda [ con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (tra tante, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Nel caso in esame, i giudici di appello, avendo concordato con le conclusioni del primo giudice, non erano tenuti ad affrontare questioni non attinte specificatamente dai motivi di gravame, come il tema oggetto della presente censura. In ogni caso il motivo è privo di pregio. Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione (tra tante, Sez. 6, n. 1898 del 29/09/2004 - dep. 21/01/2005, P.G. e Nicolosi, Rv. 231443). Pertanto, correttamente i giudici di merito (cfr. sentenza di primo grado, pag. 12, sul punto non oggetto di appello) hanno affermato che la responsabilità del IA non richiedeva che la notizia diffusa fosse stata appresa per "ragioni del suo ufficio", trattandosi di notizie aventi la caratteristica obiettiva di essere di ufficio, che, per la loro natura e le funzioni da lui esercitate, aveva l'obbligo, anche se non rientranti nella sua specifica competenza, di tenere segrete.
6. Il terzo e quarto motivi sono infondati. Le circostanze che il AL avesse già subito dei controlli ad opera della Polizia municipale di Battipaglia e che il procedimento avviato a seguito dell'esposto oggetto della rivelazione fosse stato archiviato non escludono la - - configurabilità del delitto di cui all'art. 326 cod. pen. Non può sorgere infatti questione circa l'esistenza o la potenzialità di produrre nocumento, a mezzo della notizia da tenere segreta, alla pubblica amministrazione o ad un terzo. 4 Gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice in oggetto si intendono lesi allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio alla pubblica amministrazione o ad un terzo (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 - dep. 2012, Casani ed altri, in motivazione;
Sez. 5, n. 46174 del 05/10/2004, Esposito ed altro, Rv. 231166). Come hanno affermato i Giudici a quibus, i pregressi accertamenti si riferivano a procedimenti del tutto distinti da quello attivato a seguito dell'esposto in questione. D'altra parte, la sentenza di primo sul punto è chiara: l'esposto fu acquisito al protocollo del Comune il 21 febbraio 2007 e smistato al Comando di Polizia Municipale il 23 febbraio 2007 e di qui ai settori competenti perché procedessero ai controlli del caso. Vi era stato un accertamento il 21 febbraio 2007 da parte della Polizia Municipale, ma la sentenza di primo grado non dice affatto che sia scaturito dall'esposto in questione (cfr. pag. 5, deposizione teste Cicatelli). Del pari dicasi per il controllo del 14 febbraio 2007, scaturito da un esposto a firma di RA TA, che è stato condivisibilmente ritenuto dalla Corte di appello circostanza irrilevante (con conseguente rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per la acquisizione della relativa documentazione), in quanto distinto dai fatti in esame.
7. Conclusivamente, sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. In considerazione dell'accoglimento della ricorso, quanto alle statuizioni penali, ricorrono giusti motivi per non condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Così deciso il 19/11/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Antoni oErsilia Calvanese [DEPOSITATO IN CANCELLERIA A/ 16 DIC 2015, A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO D S M E R Piera Esposito T E H T O N R E O C