Sentenza 11 gennaio 2013
Massime • 1
Il nuovo testo dell'art. 318 cod. pen., così come integralmente riscritto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, non ha proceduto ad alcuna "abolitio criminis", neanche parziale, delle condotte previste dalla precedente formulazione ed ha, invece, determinato un'estensione dell'area di punibilità, configurando una fattispecie di onnicomprensiva monetizzazione del "munus" pubblico, sganciata da una logica di formale sinallagma. (Principio affermato in relazione a fattispecie in precedenza qualificata come corruzione impropria).
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Caso stadio della Roma: tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione Nota a sentenza Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 29 gennaio 2019, n. 4486. A cura di: Alessia Maione e Rosita Pernelli. Il lavoro e la stesura dell'elaborato sono frutto della riflessione e collaborazione delle due autrici. Sommario: 1. Introduzione – 2. Ricostruzione del fatto – 2.1. Il reato di corruzione propria come configurato dai giudici di merito – 2.2. Motivi di doglianza avanzati dal ricorrente – 3. Principio di diritto espresso dalla Cassazione – 4. Quaestio iuris: la corruzione attraverso le riforme – 4.1 Articoli 318 e 319 cod. pen.: confronto tra le due fattispecie …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 27 gennaio 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha deciso il non luogo a procedere nei confronti di Luca Giuseppe Volonté in ordine al reato di corruzione per l'esercizio della funzione, per essere le condotte a lui ascritte insindacabili, in virtù della clausola d'immunità prevista dal combinato disposto degli artt. 68, primo comma, Cost., 3, comma 1, l. n. 140 del 2003, 40 Statuto del Consiglio d'Europa, 14 e 15 Accordo generale sulle immunità del Consiglio d'Europa e 3 e 5 Protocollo addizionale. La contestazione elevata dal Pubblico ministero addebita all'imputato di avere, con più azioni esecutive del medesimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2013, n. 19189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19189 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/01/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 73
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 30539/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR CE N. IL 01/03/1960;
avverso la sentenza n. 2620/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 14/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Maldonato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1.- Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa il 07.11.2008, dichiarava fra l'altro non doversi procedere nei confronti di BR AN per estinzione da intervenuta prescrizione in ordine al reato di corruzione impropria, così qualificata la condotta originariamente contestata come concussione, posta in essere in danno di ST RE, consistita nel conseguimento di un compenso, da parte della medesima, per l'interessamento alla sua pratica di pensione offerto in concorso con NN IO, rappresentante di un Patronato, e ER IG, impiegato dell'INPS. 2.- Propone ricorso per cassazione il prevenuto a mezzo del difensore, deducendo che la sentenza impugnata non ha chiarito quale sia stato l'effettivo ruolo da lui avuto nella vicenda, omettendo in particolare di rispondere ai rilievi circa l'assenza di suoi rapporti con il ER e della non conoscenza, da parte della ST, del fatto che la sua dazione fosse destinata a un dipendente dell'INPS.
DIRITTO
Il ricorso, che censura in sostanza il difetto di motivazione di una sentenza declaratoria di una causa di estinzione, è in sè inammissibile, in quanto il suo eventuale accoglimento comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza, precluso dall'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione.
Occorre, peraltro, esaminare d'ufficio il problema se la modifica dell'art. 318 c.p., introdotta dalla L. n. 190 del 2012, abbia in ipotesi determinato l'abolitio criminis della fattispecie precedentemente incriminata.
La risposta a tale quesito è negativa.
Il nuovo art. 318 c.p., invero, lungi dall'abolire, in tutto o in parte, la punibilità delle condotte già previste dal vecchio testo dell'articolo, ha al contrario determinato un'estensione dell'area di punibilità (v. in tal senso, incidentalmente, già Sez. 6, n. 11792 del 11/02/2013, Castelluzzo), in quanto ha sostituito alla precedente causale del compiendo o compiuto atto dell'ufficio, oggetto di "retribuzione", il più generico collegamento, della dazione o promessa di utilità ricevuta o accettata, all'esercizio (non temporalmente collocato e, quindi, suscettibile di coprire entrambe le situazioni già previste nei due commi del precedente testo dell'articolo) delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (quest'ultimo non più necessariamente - a seguito della contestuale modifica dell'art. 320 c.p. - "pubblico impiegato"), così configurando, per i fenomeni corruttivi non riconducibili all'area dell'art. 319 c.p., una fattispecie di onnicomprensiva "monetizzazione" del munus pubblico, sganciata in sè da una logica di formale sinallagma e idonea a superare i limiti applicativi che il vecchio testo, pur nel contesto di un'interpretazione ragionevolmente estensiva, presentava in relazione alle situazioni di incerta individuazione di un qualche concreto comportamento pubblico oggetto di RC (v., ad es., Sez. 6, nn. 20046 e 34417 del 2008). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013