Sentenza 17 marzo 2004
Massime • 1
In tema di corruzione propria, l'espressione "atto di ufficio" non è sinonimo di atto amministrativo ma designa ogni comportamento del pubblico ufficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto. Ne consegue che nell'operato del pubblico ufficiale, retribuito dall'imputato con un compenso fisso mensile, il quale si sia reso disponibile a compiere una serie di condotte di natura diversa, ci si trova di fronte ad un'ipotesi di corruzione propria ai sensi dell'art. 319 e non all'ipotesi minore di cui all'art. 318 cod. pen. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la corresponsione di una somma mensile a un tenente colonnello dei carabinieri per una serie di condotte alcune delle quali tenute solo in occasione dell'ufficio, come ad esempio alcune raccomandazioni, ed altre invece poste in violazione ed in contrasto con i suoi doveri d'ufficio, come la rivelazione di informazioni riservate, integrasse il reato di cui all'art. 319 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2004, n. 23804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23804 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 17/03/2004
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 451
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 41774/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano;
2. LE TO, n. a Messina il 9.1.1958;
avverso la sentenza in data 16.5.2002 della Corte di appello di Milano, Terza sezione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciani Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante del numero delle persone in ordine al capo di imputazione B) ed a quella di organizzatore in ordine al capo E).
Rigetto nel resto.
Uditi i difensori avv. Ivano Chiesa per il ricorrente TO che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto e l'avv. Francesco Marasà per EL MI che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale.
FATTO
1. Con decreto del 29.2.2000 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano rinviava a giudizio a giudizio NI CU, LE TO e EL MI (nonché AR TT nei confronti del quale si è proceduto separatamente essendovi richiesta di rito alternativo) per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. perché - in concorso tra di loro e di altre persone in via di identificazione ed in collegamento con altre già colpite da provvedimento restrittivo per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - come membri dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra costituivano a Milano una filiale di tale organizzazione dotata di autonomia decisionale ed organizzativa ed addetta alla stabile gestione nel Nord Italia di una serie di attività e servizi funzionali a soddisfare l'interesse dell'organizzazione di riferimento e segnatamente finanziamento di operazioni di narcotraffico, reimpiego in attività lecite di disponibilità economiche dell'organizzazione di riferimento, creazione attraverso sistemi di false fatturazioni e di fatturazioni per operazioni inesistenti, di riserve occulte con funzioni di riciclaggio e di gestione diretta di somme per esigenze illegali, tutela di latitanti dell'organizzazione, rapporti con esponenti politici, ufficiali di polizia giudiziaria ed altri pubblici ufficiali nell'interesse dell'organizzazione (Capo di imputazione A). Inoltre LE TO veniva rinviato a giudizio anche per il reato di cui agli artt. 110 e 81, comma 2, c.p., 319 e 321 c.p., art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 per aver promesso e consegnato al Ten. Col. Andrea Benedetti HE, all'epoca dei fatti in servizio presso il Il Reggimento dei Carabinieri di Roma uno "stipendio" mensile fisso in contanti di lire 1.000.000 - 1.500.000, oltre ad altre utilità, per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio consistenti nel fornire informazioni nella disponibilità della sua amministrazione e nel compiere interventi di favore (Capo di imputazione B).
EL MI veniva rinviato a giudizio per avere - in concorso con tale Devis, cittadino albanese non identificato - detenuto e offerto in vendita 300 chilogrammi di marijuana di provenienza albanese (reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 110 c.p., 73, commi 4 e 6, ed 80, comma 2, del DPR. n. 309 del 1990 - Capo di imputazione C).
NI CU e LE TO venivano rinviati a giudizio per il reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, nn. 1 e 2 c.p., 378 c.p., art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 perché in concorso tra di loro e con numerose altre persone operanti sotto le proprie direttive aiutavano RI Di SA, genero di TO AN e latitante in relazione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip di Palermo del 7.2.1998 ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria ed a sottrarsi alle ricerche di questa mettendogli a disposizione appartamenti, disponibilità economiche contanti, mezzi di trasporto ed utenze telefoniche e consentendogli la prosecuzione delle attività illegali anche nel settore del traffico di stupefacenti;
con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. (Capo di imputazione E). Infine si disponeva il rinvio a giudizio di NI CU perché si associava a LE TO (la cui posizione è stata stralciata) e ad altre persone per il reato di cui all'art. 75, commi 1, 2, 5 della legge n. 685 del 1975 allo scopo di commettere una pluralità di delitti di cui all'art. 71 delle legge stessa e segnatamente di gestore un traffico di eroina sull'asse Milano - Messina dal 1985 quanto meno sino al 1989; con l'aggravante di essere l'associazione armata (Capo di imputazione F).
2. Con sentenza del 24.4. 2001 il Tribunale di Milano dichiarava:
LE TO colpevole dei reati di corruzione e favoreggiamento - capi di imputazione sub B) ed E) - con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione;
EL MI colpevole del reato sub C) - detenzione a fine di spaccio di un ingente quantitativo di marijuana - condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione di lire ottanta milioni di multa;
NI CU colpevole del reato di favoreggiamento - capo di imputazione sub E) - con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
Il Tribunale assolveva inoltre i tre imputati del reato associativo sub A) perché il fatto non sussiste e NI CU per lo stesso motivo anche del reato associativo sub F).
3. Con sentenza del 16.5.2002 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale in ordine all'assoluzione degli imputati dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, e, in parziale riforma della suddetta decisione riconosceva a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche rideterminando la pena inflitta a LE TO in anni 2 per il capo B) ed in anni 2 per il capo E) e condannandolo alla pena complessiva di anni quattro di reclusione, la pena inflitta ad NI CU in due anni di reclusione per il reato sub E), la pena inflitta a EL MI in anni tre di reclusione ed euro 15.000 di multa per il reato sub C).
4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano e LE TO.
5. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano si articola in sette motivi, il secondo dei quali è sviluppato sotto numerosi profili.
5.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la mancanza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) per l'assenza di un idoneo apparato argomentativo che consenta di verificare l'iter logico attraverso il quale la Corte di appello è pervenuta alla decisione. Ci si duole dell'assenza di un filo logico coerente nella ricostruzione e nella esposizione dei fatti, della costante mancanza di riferimenti precisi e specifici alle risultanze processuali, di una motivazione scoordinata nello sviluppo argomentativo, di affermazioni apodittiche contenute nella sentenza. Si censura inoltre la carenza di un adeguato esame delle numerose intercettazioni telefoniche, carenza in cui era già incorsa la sentenza del Tribunale e che aveva già costituito oggetto di uno specifico motivo di appello;
così che la Corte di appello, nel riportarsi alla sentenza del Tribunale in ordine alle conversazioni telefoniche, ha impropriamente richiamato per relationem materiale probatorio mai preso in considerazione dal primo giudice, ha omesso di rispondere alla censura svolta sul punto dal pubblico ministero appellante ed è venuta meno all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 546 c.p.p. che impone di indicare le prove poste a base della decisione.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la mancanza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) per l'omesso esame di censure proposte con l'atto di appello del pubblico ministero su specifici punti della vicenda.
Con tale motivo si addebita alla Corte di appello di non aver compiuto, con riguardo alle censure mosse dal pubblico ministero (sintetizzate nelle pagine 15-19 della sentenza), una autonoma valutazione delle risultanze processuali su molti punti della vicenda, incorrendo perciò in gravi e ripetuti vizi di motivazione. Ad avviso dell'ufficio ricorrente le omissioni della Corte d'appello hanno riguardato:
- i rilievi critici svolti del pubblico ministero sulla natura e sulle modalità dell'interessamento di LE TO e NI CU per le vicende della detenzione di TO AN, arrestato e detenuto dal 4.4.1995, modalità rivelatrici del ruolo dei due imputati in ambito mafioso;
- il tema dell'incontro svoltosi tra LE TO e LO L'RI il 12.10.1998: incontro organizzato e pianificato da TO unitamente a MI e CU;
avente, ad avviso dell'ufficio ricorrente, la funzione di informare LO L'RI di quanto il collaboratore La PI stava riferendo dei rapporti di Cosa Nostra palermitana sul fronte milanese;
ammesso pacificamente dal L'RI che ne ha fornito la sua versione (smentendo quella degli imputati di un "incontro di lavoro" e parlando dell'informazione da parte del TO dell'esistenza di una indagine nei suoi confronti per traffico di droga cui egli aveva replicato ringraziando ed affermando di non aver nulla da temere), ed in definitiva rilevante non per l'oggetto della conversazione ma per il fatto stesso di essere intervenuto in quanto da un lato confermava la veridicità delle dichiarazioni del collaborante La PI e, dall'altro era riconducibile ad interessi dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra;
- le ulteriori circostanze relative a contatti con i politici (tra cui la visita in data 1.11.1995 ai deputati di Pianosa di un deputato di Forza Italia ed il suo incontro con TO AN nel carcere di Pianosa), contatti indicati dal collaborante La PI come confirmativi della decisione di ricorrere, su incarico di LA AL, ad interventi politici;
- l'aver ritenuto immotivatamente inficiato da una clamorosa falsità il racconto del collaborante La PI relativo all'incontro del 4 settembre con l'avv. Crasta avente ad oggetto la richiesta di trasferimento di TO AN ricoverato in ospedale. Continuando nel suo esame analitico del merito della vicenda oggetto del processo il Procuratore generale lamenta che la Corte di appello abbia respinto, senza alcuna giustificazione, i motivi di censura del pubblico ministero diretti a dimostrare che " il fattivo ed operoso intervento a favore di SA da parte di TO e CU aveva un evidente significato associativo-mafioso".
Vengono quindi riproposte nel ricorso per Cassazione tutte le emergenze processuali già poste dal pubblico ministero a sostegno delle censure mosse alla sentenza di primo grado, emergenze che, ad avviso dell'ufficio ricorrente, dimostrano che il sostegno alla latitanza è avvenuto in un contesto e con modalità tali da rendere chiaro il ruolo di CU e TO nell'associazione mafiosa. Del pari si addebita alla Corte territoriale di non aver preso in considerazione le censure mosse dal pubblico ministero alla sentenza del Tribunale nella parte in cui questa aveva ricondotto l'azione di contrasto alla verifica della Guardia di finanza sulla società DE SC alla esigenza di coprire le irregolarità e le ingenti evasioni fiscali del gruppo, trascurando una lunga serie di circostanze di fatto e le risultanze delle intercettazione telefoniche che vengono riproposte nel ricorso per Cassazione.
Alla Corte d'appello si imputa poi di non aver preso in considerazione " la rilevanza che nell'ambito della strategia di contrasto alla verifica della Guardia di Finanza assume il massiccio ed organizzato ricorso all'intervento di canali istituzionali di alto livello, documentato dalle intercettazioni telefoniche non esaminate dalla Corte di appello".
Sotto altro profilo, con riguardo al sistema delle cooperative ed alla destinazione dei fondi illeciti realizzato dal Consorzio, si sostiene che la Corte d'appello, dopo aver disposto la parziale rinnovazione del dibattimento, non ha fatto buon uso del materiale processuale e della documentazione acquisita poiché ha omesso di valutare "il ruolo del sistema delle cooperative e del Consorzio Cisa nella vicenda in esame;
il ruolo di TO e CU in quel sistema;
la valenza della accertata destinazione di parte dei fondi illeciti così creata (ben 65 miliardi in quattro anni)", ignorando le censure del pubblico ministero.
Infine si censura l'affermazione contenuta a pag. 35 della sentenza di appello secondo cui "non è stata evidenziata una operazione alla quale TO e CU nell'ambito del traffico internazionale e nazionale di droga, abbiano partecipato" ammettendo che questo è vero per TO ma elencando poi gli elementi indiziari che, ad avviso dell'ufficio, renderebbero priva di giustificazione argomentativa l'affermazione della Corte sulla mancata prova del coinvolgimento del CU in una operazione legata al narcotraffico.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, lett. d) c.p.p.) in relazione all'ordinanza 22.3.2002. Con tale ordinanza la Corte ha respinto la richiesta del Procuratore generale di "acquisire copia della documentazione bancaria già depositata ai sensi dell'art. 430 c.p.p. ai fini di provare l'esistenza sin dal 1992 di rapporti tra LE TO e TO AN relativi ad una dazione di 40 milioni dal primo al secondo" e le modalità di mascheramento della provenienza del finanziamento da TO.
Il rigetto è stato motivato dalla Corte con il rilievo che "a fronte delle odierne escussioni dei testi la stessa appare irrilevante e non necessaria ai fini del decidere" non considerando che il teste Caroppo, esaminato sugli accertamenti eseguiti in relazione alla documentazione bancaria, aveva risposto di non aver effettuato quella indagine perché trasferito ad altro incarico.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso si sostiene che è stato erroneamente applicato l'art. 416 bis c.p. ed è stata adottata una motivazione illogica nella conferma dell'assoluzione degli imputati dal reato associativo contemplato nel capo di imputazione sub A). Si premette che la Corte di appello ha escluso la sussistenza del reato sub A) come formulato nel capo di imputazione (nel quale si prospettava la costituzione di una filiale di Cosa Nostra in Milano) dando atto che l'ufficio del Procuratore generale, in sede di conclusioni, ne aveva chiesto la condanna "quali partecipi dell'associazione a delinquere siciliana".
Ad avviso del ricorrente costituisce errore di motivazione " che la Corte abbia valutato le risultanze processuali solo sotto il profilo dell'imputazione originaria, sottraendosi alla doverosa disamina delle stesse per rispondere alla richiesta" dell'ufficio " di una diversa qualificazione del fatto". In definitiva la Corte di appello ha omesso di collegare tra di loro le circostanze emerse dal processo (che vengono analiticamente ricapitolate nelle pagine 41-43 del ricorso) e per effetto di tale omesso collegamento " non ha percepito che il contributo offerto da TO e CU è durato lungamente ed ha avuto carattere di stabilità, dimostrato dal loro fattivo intervento in ogni occasione in cui si sono manifestate esigenze riconducibili all'associazione maliosa".
5.5. Nel quinto motivo di ricorso si lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, estendendo a questo punto della sentenza le censure già svolte con riguardo al reato di cui all'art. 416 bis c.p.. 5.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta l'erronea ed illogica motivazione dell'applicazione dell'art. 62 bis c.p. perché la Corte non ha preso in considerazione il fatto che tale incensuratezza non appare riconducibile ad una positiva scelta di vita ma ad una elevata capacità di occultare la commissione e l'accertamento degli illeciti.
5.6. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 c.p. perché la Corte, dopo aver qualificato i fatti di tale gravità da giustificare pene "più vicine ai massimi edittali" si è poi contraddetta nell'applicazione concreta delle pene stesse.
6. Avverso la sentenza ricorre per Cassazione anche LE TO.
6.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza degli artt. 268, 3 comma, e 271 c.p.p.. Si sostiene in particolare che:
a) il decreto del pubblico ministero del 13.3.1998 relativo all'utenza n. 02-95307054 intestata alla moglie del TO, Sig.ra GI RO, non contiene il benché minimo accenno all'insufficienza od inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica nonché ai motivi di tale indisponibilità nè alle ragioni di urgenza indicate dall'art. 268, 3 comma, c.p.p.;
b) il decreto del pubblico ministero del 6.4.1998, relativo all'utenza 0335-52143277, intestata a CISA s.r.l. richiama una generica indisponibilità delle postazioni presso la Procura ma difetta anch'esso di qualsiasi riferimento alla necessità di un intervento urgente.
Si aggiunge inoltre che, in entrambi i casi, i provvedimenti dispositivi delle intercettazioni sono stati emessi oltre un mese prima dell'effettivo inizio delle intercettazioni;
il che smentisce l'esistenza di una situazione di urgenza.
Di qui, ad avviso del ricorrente, l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
Sul punto la Corte di appello di Milano ha commesso un evidente errore di fatto quando ha ritenuto superata la questione delle intercettazioni per essere stato il TO assolto dal reato sub F) non considerando che i risultati delle intercettazioni hanno costituito elementi probatori in relazione ad altre imputazioni per le quali il TO è stato condannato.
La Corte territoriale ha poi errato nel sostenere che l'urgenza ex art. 268, 3 comma, c.p.p. era in re ipsa, in contrasto con la giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura inoltre l'inosservanza degli artt. 267 e 271 c.p.p. e si chiede che sia dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni relative all'utenza 0335-52143277, intestata a CISA s.r.l a far tempo dalla data del 29.9.1998 perché la richiesta di proroga delle intercettazioni ed il decreto autorizzativo del Gip del 29.9.1998 sono intervenuti un giorno dopo la scadenza della proroga verificatasi il 28.9.1998, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni successive sulla detta utenza.
La Corte di appello ha errato nel ritenere che la proroga tardiva valesse come nuova autorizzazione e nel sostenere che tale nuova autorizzazione potesse essere motivata anche solo per relationem perché il tardivo decreto di proroga non è in alcun modo assimilabile ad un valido decreto autorizzativo.
6.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la mancanza di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di favoreggiamento.
La motivazione della sentenza di appello - nonostante le specifiche censure sviluppate sul punto nei motivi di appello - ha omesso di affrontare la questione della assenza di prove in ordine ad attività materiali del TO di aiuto o di supporto nei confronti del latitante Di SA ed ha limitato l'analisi all'elemento soggettivo del reato;
con l'effetto di dar vita ad una grave lacuna motivazionale che non può dirsi colmata dal rinvio alla sentenza di primo grado che soffre del medesimo vuoto argomentativo. Sempre secondo la difesa del ricorrente la manifestazione da parte del TO della mera intenzione di gestire la latitanza del Di SA - peraltro indicata dai giudici di appello nella motivazione della sentenza al solo fine di sostenere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - non potrebbe collocarsi nello stadio del tentativo (non rientrando nella sfera della punibilità a titolo di tentativo degli atti meramente preparatori o delle dichiarazioni di illecito intento) ne' integrare gli estremi di una condotta di partecipazione concorsuale nella forma psichica al delitto di favoreggiamento (non essendovi traccia di alcun contributo del ricorrente alla realizzazione dell'evento tipico del reato di favoreggiamento).
6.4. Nel quarto motivo di ricorso si deduce la mancanza di motivazione in merito alla sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui al 2 comma anziché di quella prevista dal 1 comma dell'art. 378 c.p.. Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, nulla si dice sulle ragioni per cui la Corte ha ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza del fatto che il Di SA era stato raggiunto da un provvedimento cautelare per il reato di associazione di stampo mafioso e tale lacuna riflette l'assenza di qualsiasi prova sul punto.
6.5. Il quinto motivo di ricorso si appunta sull'erronea applicazione dell'art. 59 c.p. e/o sull'omessa motivazione in ordine alla sussistenza nei confronti del TO dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p. nonché sulla mancanza di motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 2, c.p.. La Corte di appello non ha indicato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che il TO fosse consapevole che alla gestione della latitanza del Di SA partecipassero più di cinque persone (ritenendo sufficiente il mero dato oggettivo del concorso di più persone) ne' ha spiegato perché al TO sia stato attribuito un ruolo di organizzazione e di direzione;
e sotto quest'ultimo profilo è incorsa in contraddizione laddove in altra parte della motivazione (a pag. 38 della sua sentenza) ha affermato che la posizione del TO, stando alle risultanze delle intercettazioni telefoniche, è apparsa indubbiamente più defilata.
6.6. Nel sesto motivo di ricorso si assume l'erronea applicazione dell'art. 319 c.p. perché da un lato la corresponsione da parte del TO di una somma mensile al Tenente Colonnello dei Carabinieri Benedetti HE è avvenuta solo per l'opera di procacciamento di clienti nell'interesse del Consorzio Cisa - attività che non comporta ingerenze in procedimenti amministrativi e si pone perciò al di fuori dello schema legale tipico della fattispecie ex art. 319 c.p. - e, dall'altro lato, le condotte di agevolazione ai fini del rinnovo del passaporto nonché del rilascio di porto d'armi, riconducibili alla nozione di atti contrari ai doveri di ufficio, non sono state svolte dietro compenso. Con la conseguenza che la condotta descritta nel capo di imputazione non consente di ritenere configurabile la condotta di cui all'art. 319 c.p. ed avrebbe al più potuto essere inquadrata nell'ambito dell'art. 318 c.p.. 6.7. Nell'ultimo motivo di ricorso si fa rilevare la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 2, c.p. in relazione al capo B). I giudici di appello non si sono espressi sul motivo di gravame relativo al preteso ruolo direttivo svolto dal TO nell'attività corruttiva del Tenente Colonnello dei Carabinieri Benedetti HE, reiterando la carenza di motivazione della sentenza di primo grado.
DIRITTO
1. Nell'esaminare i ricorsi contrapposti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano e di LE TO, il collegio ritiene di dovere affrontare in via preliminare i primi due motivi del ricorso di LE TO con i quali è stata revocata in dubbio la regolarità e legittimità delle intercettazioni telefoniche su due utenze intestate rispettivamente alla moglie del TO, Sig.ra GI RO, ed alla CISA s.r.l., entrambe in uso a LE TO.
La priorità accordata a tali motivi di ricorso deriva - per quanto attiene alla posizione del TO -dal rilievo che è stato attribuito dai giudici di merito alle intercettazioni ai fini della prova della responsabilità dell'imputato per il reato di favoreggiamento.
Inoltre, la valutazione sulla legittimità delle suddette intercettazioni sollecitata dal TO, è destinata ad influire (almeno parzialmente) anche sul ricorso del Procuratore generale, perché questi ha lamentato che i giudici di merito abbiano omesso di analizzare, con la dovuta attenzione, le risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ha sostenuto che, per effetto di tale omissione, essi hanno fornito una ricostruzione parcellizata ed inadeguata dei fatti di causa.
2. Tanto premesso, il collegio rileva che nel primo motivo del ricorso di LE TO si lamenta l'inosservanza degli artt. 268, 3 comma, e 271 c.p.p. sul rilievo che:
a) il decreto del pubblico ministero del 13.3.1998 relativo all'utenza n. 02-95307054 intestata alla moglie del TO, Sig.ra GI RO, non contiene il benché minimo accenno all'insufficienza od inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica nonché ai motivi di tale indisponibilità nè alle ragioni di urgenza indicate dall'art. 268, 3 comma, c.p.p.;
b) il decreto del pubblico ministero del 6.4.1998 relativo all'utenza 0335-52143277, intestata a CISA s.r.l. ed in uso al TO, richiama una generica indisponibilità delle postazioni presso la Procura ma difetta anch'esso di qualsiasi riferimento alla necessità di un intervento urgente.
Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe poi errato nel sostenere che l'urgenza ex art. 268, 3 comma, c.p.p. era in re ipsa, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza in materia della Corte di cassazione.
2.1. Dall'esame del decreto esecutivo del pubblico ministero del 13.3.1998 (relativo all'utenza n. 02-95307054 intestata alla moglie del TO, Sig.ra GI RO) il collegio rileva che è stata autorizzata l'esecuzione delle operazioni di intercettazione "per mezzo degli impianti installati negli uffici del CO. della Direzione Investigativa Antimafia di Milano" senza alcuna menzione della eventuale insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica e senza alcuna indicazione delle "eccezionali ragioni di urgenza" idonee a giustificare il ricorso ad impianti esterni alla Procura.
Nel decreto esecutivo del pubblico ministero sono state perciò del tutto ignorate le condizioni cui l'art. 268, comma 3, c.p.p. subordina la possibilità di effettuare intercettazioni tramite impianti esterni alla Procura.
2.2. Per quanto attiene invece al decreto del pubblico ministero del 6.4.1998 (relativo all'utenza 0335-52143277, intestata a CISA s.r.l. ed in uso al TO) si osserva che esso reca l'attestazione da parte del pubblico ministero della indisponibilità di postazioni presso gli uffici della Procura (corredata, in allegato, anche da una nota tecnica dei responsabili del settore). Sotto questo profilo, dunque, il decreto esecutivo è perfettamente rispondente ai requisiti previsti dall'art. 268, comma 3, c.p.p.. Il decreto in esame è però privo della indicazione delle eccezionali ragioni di urgenza idonee a giustificare l'affidamento delle operazioni di intercettazione all'esterno della Procura e segnatamente "ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria D.I.A. di Milano". Inoltre, nel caso in esame, l'assenza di una espressa motivazione sull'urgenza non è colmata da una motivazione per relationem desumibile dal provvedimento autorizzatorio del GIP (richiamato nel decreto esecutivo del pubblico ministero) o dalla richiesta di autorizzazione delle intercettazioni rivolta al GIP dal pubblico ministero (richiamata nell'autorizzazione del giudice). Nella catena di tali provvedimenti (che inizia con la richiesta del pubblico ministero, prosegue con il decreto di autorizzazione del GIP e si conclude con il decreto esecutivo del pubblico ministero) non è infatti dato di ricavare alcuna indicazione sull'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza che giustifichino una deroga alla regola dettata dall'art. 268 c.p.p. sulle modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione.
2.3. Non vi è spazio, dunque, per fare applicazione, nel caso di specie, della soluzione indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella recente sentenza n. 919 del 26.11.2003 (ric. Gatto). Tale decisione ha infatti valorizzato la possibilità di una motivazione per relationem del decreto esecutivo del pubblico ministero sul punto dell'urgenza ma a condizione che tale decreto contenga un rinvio al decreto autorizzatorio del GIP (anche attraverso la sintetica formula "visto il decreto del GIP") e che la motivazione dell'atto del GIP faccia emergere anche le "eccezionali ragioni di urgenza" necessarie per la legittima adozione del decreto del pubblico ministero. Ed è appunto quest'ultima condizione che non può dirsi verificata nella fattispecie in esame.
Ne consegue che il primo motivo del ricorso di LE TO va accolto e che i risultati di entrambe le intercettazioni di cui si è discusso sono da dichiarare inutilizzabili (art. 271, comma 1, c.p.p.).
3. La declaratoria di inutilizzabilità di "tutti" i risultati delle intercettazioni effettuate sulla utenza 0335-52143277, intestata a CISA s.r.l, ha evidentemente l'effetto di assorbire e superare il secondo motivo del ricorso del TO, con il quale si chiede la declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni relative a detta utenza (non dall'inizio delle operazioni ma solo) a far tempo dalla data del 29.9.1998 a causa di una cesura verificatasi nella successione delle proroghe. Sono poi da ritenere infondate le doglianze del Procuratore generale che si appuntano sulla mancanza di una adeguata valutazione, da parte dei giudici di merito, delle risultanze delle due intercettazioni dichiarate inutilizzabili.
4. Affrontate in via preliminare le questioni concernenti Putilizzabilità delle intercettazioni contestate occorre ora passare ad esaminare analiticamente i motivi dei due ricorsi contrapposti.
4.1. Le censure mosse dal Procuratore generale nei primi due motivi del suo ricorso si appuntano sulla motivazione della sentenza impugnata.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997;
Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa -rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
4.2. Esaminata in quest'ottica la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché la Corte territoriale, con una motivazione priva di evidenti vizi logici ed esente da interne contraddizioni, ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotta a confermare la valutazione del giudice di primo grado in ordine al capo di imputazione concernente il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.
In particolare la Corte di appello - attraverso una serie di valutazioni di merito insindacabili in sede di giudizio di legittimità perché non viziate da palesi illogicità - ha messo in rilievo: a) che in Milano non esisteva una autonoma filiale mafiosa collegata all'organizzazione criminale Palermo Porta Nuova;
b) che non si è verificata una concreta ed effettiva occupazione del territorio da parte di una consorteria criminale attuata attraverso metodi mafiosi;
c) che i clienti della Cisa e delle società collegate non hanno mai subito intimidazioni o pressioni ne' all'atto di accedere ai servizi offerti ne' all'atto di pagare i corrispettivi dovuti;
d) che non è emersa una operazione di traffico nazionale o internazionale di droghe alla quale gli imputati TO e CU abbiano partecipato successivamente riciclando i proventi del traffico;
e) che non è stata raggiunta la prova che la rete di società e cooperative facenti capo agli imputati abbia destinato all'organizzazione mafiosa i cospicui fondi neri derivanti dai sistemi di false fatturazioni e dall'evasione fiscale. In questo quadro complessivo il fattivo ed operoso intervento posto in essere in favore di TO AN (mentre era sottoposto al regime ex art. 41 bis O.P. dopo essere stato arrestato perché coinvolto in gravi delitti di criminalità organizzata) e di suo genero RI Di SA (mentre era latitante in relazione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP di Palermo per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e 110, c.p. 73-80, comma 2, del DPR n. 309 del 1990)
sono stati letti dalla Corte di appello come una vicenda a se stante, non espressiva della partecipazione ad una associazione mafiosa (in forma piena e diretta o in termini di concorso esterno) ma frutto di una serie di legami personali effettivamente esistenti tra gli imputati ed i soggetti favoriti.
Del pari sono stati interpretati in chiave di interesse economico personale l'episodio di corruzione del Tenente Colonnello dei Carabinieri Benedetti HE e le altre attività illecite di false fatturazioni e di creazione di fondi neri.
Valutazioni, queste, certamente opinabili e discutibili ma non manifestamente illogiche e perciò non revocabili in discussione da questa Corte nell'ambito del controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato.
In conclusione sul punto: le censure svolte dal Procuratore generale nei primi due motivi del suo ricorso si risolvono in censure di merito alla sentenza impugnata ed appaiono rivolte a sostenere una ricostruzione dei fatti causa diversa ed alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito ma non colgono punti e passaggi della motivazione inficiati da vistose incongruenze. Di qui l'infondatezza di tali motivi.
5. Del pari infondato è il terzo motivo del ricorso del Procuratore generale con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova "decisiva" sul rilievo che la Corte ha erroneamente respinto la richiesta del Procuratore generale di "acquisire copia della documentazione bancaria già depositata ai sensi dell'art. 430 c.p.p. ai fini di provare l'esistenza sin dal 1992 di rapporti tra LE TO e TO AN relativi ad una dazione di 40 milioni dal primo al secondo" e le modalità di mascheramento della provenienza del finanziamento da TO.
Al riguardo il collegio ricorda che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. si verifica solo nel caso in cui l'assunzione della prova, richiesta e non effettuata, avrebbe potuto di per sè sola determinare una diversa valutazione da parte del giudicante (ex plurimis, Cass., 5^, sent. n. 3549 del 9.2.1999). Nella fattispecie va escluso che la prova richiesta avrebbe potuto avere tale effetto poiché i giudici di merito non hanno affatto negato l'esistenza di legami di interesse e di amicizia tra il TO ed il AN ma si sono limitati ad escluderne la valenza mafiosa;
di talché retrodatare tali rapporti non avrebbe potuto mutare il quadro di insieme disegnato dalle pronunce di merito.
6. In ordine al quarto ed al quinto motivo del ricorso del Procuratore generale - che si appuntano ancora sulla motivazione della sentenza impugnata - valgono le considerazioni in precedenza svolte sui limiti del controllo di legittimità e sulla mancanza di censure idonee ad evidenziare evidenti vizi logici della motivazione. In realtà la Corte territoriale, sulla scorta della decisione di primo grado, ha redatto una motivazione diretta ad escludere la partecipazione degli imputati a qualsiasi tipo di sodalizio mafioso ed a ricostruire i loro comportamenti sul piano economico ed i loro legami con personaggi legati alla mafia in chiave di imprenditoria illecita e di cointeressenze e legami di natura personale. E poiché il Procuratore non ha indicato quali siano, in questa ricostruzione, i passaggi della sentenza impugnata che non reggono ad una critica logica, anche tali motivi di ricorso vanno respinti.
7. In ordine al sesto ed al settimo motivo del ricorso del Procuratore generale basterà ricordare che -contrariamente a quanto assume l'ufficio ricorrente - il richiamo alla incensuratezza dell'imputato è pienamente pertinente (e certamente non illogico) nell'ambito di una valutazione sull'applicazione dell'art. 62 bis c.p. e che la Corte ha correttamente motivato le sue opzioni discrezionali in materia di determinazione della entità delle pene.
8. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano va dichiarato infondato e va respinto.
9. Riprendendo l'esame dei motivi del ricorso di LE TO il collegio osserva che l'accertata inutilizzabilità dei risultati della intercettazione relativa all'utenza 0335-52143277, intestata a CISA s.r.l ed in uso al TO, influisce sulla motivazione adottata dalla Corte di appello sul punto della responsabilità dell'imputato per il reato di favoreggiamento.
La Corte di appello ha infatti espressamente riportato, in motivazione, una frase del TO, pronunciata durante una conversazione intercettata sulla suddetta utenza, traendo poi da essa significativi elementi ai fini dell'affermazione della sua responsabilità per il reato di favoreggiamento.
Il venire meno di questo rilevante tassello della parte motiva della sentenza determina la necessità di annullare la decisione impugnata nei confronti di LE TO limitatamente al reato di favoreggiamento.
Per effetto di tale annullamento sono assorbite o comunque superate le censure svolte nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo del ricorso del TO, tutte concernenti il delitto di cui all'art. 378 c.p.. 10. È poi infondato il sesto motivo del ricorso del TO con il quale si assume l'erronea applicazione dell'art. 319 c.p.. Il ricorrente sostiene al riguardo che, da un lato, la corresponsione da parte del TO di una somma mensile al Tenente Colonnello dei Carabinieri Benedetti HE è avvenuta solo per l'opera di procacciamento di clienti nell'interesse del Consorzio Cisa - attività che non comporta ingerenze in procedimenti amministrativi e si pone perciò al di fuori dello schema legale tipico della fattispecie ex art. 319 c.p. - e, dall'altro lato, le condotte di agevolazione ai fini del rinnovo del passaporto nonché del rilascio di porto d'armi, riconducibili alla nozione di atti contrari ai doveri di ufficio non sono state svolte dietro compenso. Con la conseguenza che la condotta descritta nel capo di imputazione non consentirebbe di ritenere configurabile la condotta di cui all'art. 319 c.p. ed avrebbe al più potuto essere inquadrata nell'ambito dell'art. 318 c.p.. 10.1. Si osserva in proposito che nell'art. 319 c.p. l'espressione "atto di ufficio" non è sinonimo di atto amministrativo ma designa ogni "comportamento" del pubblico ufficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto.
Al di fuori di questa nozione penalistica di "atto d'ufficio" si collocano gli atti commessi solo "in occasione dell'ufficio" che non sono riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale. All'interno della nozione penalistica di "atto di ufficio" rientra invece una vasta gamma di condotte umane (effettivamente o potenzialmente) collegate all'incarico del pubblico ufficiale: il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una "condotta" meramente materiale o il compimento di atti privati. Una volta chiarito che il concetto di "atto di ufficio" designa, nel contesto delle norme incriminatici dei reati di corruzione, un "comportamento", si deve riconoscere che nell'operato del pubblico ufficiale - retribuito dal TO con un compenso fisso mensile variante dal milione al milione e mezzo di lire - si sono intrecciate condotte di natura diversa, alcune delle quali tenute solo "in occasione dell'ufficio", che non appaiono riconducibili allo schema della corruzione propria ed altre, invece, poste certamente in essere in violazione ed in contrasto con i doveri di ufficio e perciò da inquadrare nello schema legale della corruzione per atto contrario agli specifici doveri incombenti sul pubblico ufficiale in ragione dell'ufficio ricoperto.
Tra le prime sono da includere le raccomandazioni da parte del Tenente Colonnello HE a favore delle imprese di pulizia gestite dal TO presso le imprese interessate a fruire di tali servizi, raccomandazioni normalmente attuate attraverso sottoufficiali dell'Arma operanti nelle realtà locali ed all'uopo contattati dal HE;
in questo caso, infatti, si è di fronte ad una attività del pubblico ufficiale posta in essere solo "in occasione dell'ufficio", certamente scorretta ed impropria e che però, per le modalità con cui si è svolta, non si è tradotta in un uso distorto del potere di supremazia gerarchica del superiore sugli inferiori ed in una attività contrastante con gli specifici doveri di ufficio propri del Tenente Colonnello.
Sono invece da ritenere certamente atti contrari ai doveri di ufficio, riconducibili allo schema della corruzione propria, le comunicazioni, da parte del Tenente Colonnello HE al TO di informazioni riservate nella disponibilità dell'Arma dei carabinieri o di amministrazioni collegate su persone da assumere. Tali ultimi comportamenti - che secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito sono stati pienamente provati ed ammessi dal HE - si sono concretati in atti del pubblico ufficiale lesivi dei suoi doveri di segretezza e di riservatezza su informazioni detenute per ragioni di ufficio e sono perciò da considerare in contrasto con i doveri di ufficio del Tenente Colonnello. E poiché per il compimento di tali atti vi è stata corresponsione al pubblico ufficiale da parte del TO di una retribuzione si è di fronte ad un ipotesi di corruzione propria ex art. 319 c.p.. e non dell'ipotesi minore ex art. 318 c.p.. Il fatto che la condanna del TO non sia relativa ad una fattispecie di corruzione continuata induce poi a ritenere che la decisione adottata dal giudice del merito risulti già pienamente giustificata sulla base del ricordato "commercio" di informazioni riservate intervenuto tra il TO ed il HE. È perciò sostanzialmente ininfluente, ai fini del controllo di legittimità sulla decisione impugnata, approfondire ulteriormente in questa sede la complessa problematica relativa alla qualificazione giuridica di altri comportamenti tenuti dal HE nell'interesse ed a vantaggio del TO, che in astratto si collocano in una sorta di zona grigia di e di confine tra le condotte tenute solo "in occasione dell'ufficio" e quelle sicuramente "contrarie ai doveri di ufficio" e che, in concreto, sulla base della ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza non appaiono ascrivibili con la necessaria certezza al novero degli atti contrari ai doveri di ufficio (ci si riferisce in particolare all'interessamento dell'ufficiale dei Carabinieri in favore di una società sottoposta a verifica fiscale concretatosi nella ricerca di agganci all'interno della Guardia di Finanza e nella messa in contatto dei responsabili della società con un ufficiale di tale corpo che a sua volta ha proceduto ad indirizzare la società verso uno studio professionale di sua conoscenza;
all'intervento effettuato dall'ufficiale dei carabinieri, sempre a vantaggio dello stesso gruppo di società, presso un ispettore dell'INPS; all'interessamento per il rilascio di porto d'armi e di passaporto).
11. Nell'ultimo motivo di ricorso si fa rilevare la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 2, c.p. in relazione al capo B), concernente il reato di corruzione.
Il motivo è fondato perché effettivamente i giudici di appello non si sono espressi sul motivo di gravame relativo al preteso ruolo direttivo svolto dal TO nell'attività corruttiva del Tenente Colonnello dei Carabinieri Benedetti HE, reiterando la carenza di motivazione della sentenza di primo grado. Anche sotto questo profilo, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Annulla nei confronti di LE TO la impugnata sentenza in ordine al reato di favoreggiamento nonché all'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 2, c.p. contestata per il reato di corruzione. Rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Rigetta nel resto il ricorso del TO.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004