Sentenza 24 maggio 2000
Massime • 1
Integra l'elemento materiale del reato di occultamento di atto vero la condotta del pubblico ufficiale che ometta di protocollare un documento, dal momento che l'agente, in tal modo, ha reso fisicamente inesistente l'atto stesso sottraendolo alla conoscenza del destinatario, ne'l'eventuale reperimento del documento quando le indagini di polizia giudiziaria siano state avviate vale ad escludere o neutralizzare l'avvenuto occultamento, rappresentando un "post factum" irrilevante.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2000, n. 8989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8989 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE Presidente del 24/05/2000
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI " N. 904
3. Dott. PIERFRANCESCO MARINI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANDRO OCCHIONERO " N. 46476/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC LU, nato a [...] il [...];
EB QU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di NO in data 28.9.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Pierfrancesco Marini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Iadecola che ha concluso per rigetto dei ricorsi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 18.2.1994, il Tribunale di NO (per la parte che qui interessa) affermava la responsabilità di CC LU - nella qualità di assessore all'urbanistica nel Comune di Novate Milanese - e di EB QU - nella qualità di responsabile dell'ufficio tecnico dello stesso Comune - come concorrenti nei reati di occultamento di un atto pubblico vero nonché falso ideologico in atto pubblico, condannando ciascuno alla pena di mesi nove di reclusione (con i benefici di legge).
Era infatti risultato che, su esposto di un privato cittadino circa la presenza di una discarica abusiva nel territorio Comunale, la Provincia di NO aveva richiesto al Sindaco di disporre gli accertamenti del caso, segnalando le eventuali responsabilità; i Vigili urbani incaricati, eseguito un sopralluogo, avevano rimesso al Comune la nota 28.3.1991, indirizzata al Sindaco, all'assessore CC e, per conoscenza alla Provincia di NO, con la quale si riferiva la effettiva presenza di una discarica di materiale di risulta proveniente da attività di scavo, nonché si riscontrava la responsabilità della stessa amministrazione comunale, pur segnalando che erano in corso indagini per verificare eventuali ulteriori responsabilità di terzi.
Poiché la nota 28.3.91 non era stata protocollata negli uffici comunali, ne' la copia destinata alla Provincia di NO era stata alla stessa inoltrata, ed invece l'autorità comunale aveva inviato alla richiedente, in data 15.4.1991, una missiva - materialmente redatta dall'EB e sottoscritta dallo CC - nella quale si riferiva della presenza della discarica, però "diversamente" descritta, ed era taciuta l'attribuzione di responsabilità della stessa amministrazione comunale, dandosi viceversa conto che erano in corso accertamenti "al fine di individuare i responsabili", il Tribunale riteneva integrati, sotto il primo profilo, l'occultamento dell'atto pubblico (la nota 28.3.91) e, sotto il secondo, il falso ideologico per falsa attestazione, sulla lettera 15.4.91, delle dichiarazioni acquisite dall'atto della vigilanza urbana, ravvisato per l'uno e l'altro reato il dolo proprio della figure criminose. Sul gravame degli imputati, la Corte di Appello di NO, con la sentenza in epigrafe, confermava integralmente la pronuncia di primo grado.
Gli imputati propongono ricorso per cassazione avverso tale sentenza, della quale chiedono l'annullamento deducendo:
EB QU GI. violazione di legge, contraddittorietà, manifesta illogicità ed insufficienza della motivazione: a) in ordine alla sussistenza del falso ideologico, nello assunto che è stata illogicamente considerata falsa un'attestazione che, viceversa, ha reso fedele rappresentazione della realtà come esposta nella nota dei vigili urbani e, unicamente, vi ha aggiunto precisazioni ed integrazioni del tutto lecite ed anzi doverose, mentre è contraddittorio l'avere ipotizzato una manipolazione della nota tacendo del riscontro di responsabilità della amministrazione comunale, negata la stessa proprio in sentenza;
b) in ordine al reato di occultamento dell'atto pubblico, essendo stata totalmente pretermessa la circostanza che la nota dei vigili urbani era stata riportata in Giunta, e che lo stesso redattore ne aveva ottenuta copia nonché era stato edotto del tipo di risposta che sarebbe stata fornita alla Provincia di NO.
CC LU: 1) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, a) in ordine al falso ideologico in atto pubblico, sia perché la difformità dal vero si sarebbe risolta in una semplice omissione della notizia (nel che non potrebbe consistere il reato, cui funge da presupposto un enunciato descrittivo o constatativo), sia perché la missiva 15.4.1991 non avrebbe natura di atto pubblico, sia perché, infine, la missiva stessa avrebbe assolto alla propria funzione probatoria del vero nel riportare fedelmente l'esito degli accertamenti dei vigili urbani;
b) in ordine all'occultamento dell'atto, "incomprensibile" una volta dimostrato che alla Provincia di NO è stato riferito il vero;
2) nullità della sentenza, ancora relativamente alla falsità ideologica, per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato contestato il falso per alterazione dei dati descrittivi della situazione dei luoghi e, diversamente, giudicato a tal titolo il fatto sostanziale di "mancata autodenuncia", indotta dall'individuazione, nella nota 28.3.1991, di una responsabilità dell'amministrazione comunale.
Pare opportuno preliminarmente esaminare il secondo motivo di ricorso dell'EB, con cui questi deduce la violazione dell'art. 522 CPP in ordine alla imputazione di cui all'art. 479 C.P. Il motivo è infondato.
La descrizione della falsa attestazione ritenuta in sentenza corrisponde infatti, nel proprio nucleo essenziale, a quella delineata nel capo di imputazione, in cui si è fatto riferimento ad omissioni ed alterazioni - nella missiva 15.4.1991 - dello intero contenuto della dichiarazione ricevuta con la nota dei Vigili Urbani 28.3.1991, distaccandosene nella più precisa individuazione del profilo di difformità rappresentato dall'omessa indicazione del riscontro di responsabilità dell'amministrazione comunale, sicché nessuna radicale trasformazione degli elementi della concreta fattispecie è nella immutazione del fatto contestato è nella specie riconoscibile;
peraltro, dal testo della pronuncia di primo grado (pagg.13-14) si trae che il profilo di difformità in parola ha formato oggetto dell'istruttoria dibattimentale - avendo gli imputati sostenuto che, incondivisibile l'attribuzione di responsabilità all'amministrazione comunale, avevano deciso che fosse doveroso rispondere alla Provincia di NO con una lettera che precisasse i reali termini della questione - sicché non ne è derivata alcuna reale compressione del diritto di difesa (nel che, in concreto, si configura la violazione del principio fissato all'art. 522 C.P.:
Cass. Sez. V, 25.11.1998, n. 1842, Pagani;
Cass. Sez. VI, 13.2.1998 n. 3460, Magro;
Cass. Sez. VI, 4.12.1997 n. 5998, Biondino e altri;
Cass. Sez. VI, 4.6.1997 n. 6753, Finocchi e altri;
Cass. Sez. I, 11.3.1997 n. 6170, Sgranfetto). Tanto rilevato, va esaminato il motivo, sostanzialmente comune ai ricorrenti, secondo cui la missiva 14.3.1991 non avrebbe attestato il falso, atteso che, avendo fedelmente riportato la notizia della presenza della discarica abusiva, unicamente integrata dei chiarimenti doverosi circa le effettive responsabilità da ricercarsi presso i terzi ancora ignoti, la stessa avrebbe fornito tutte le informazioni giuridicamente rilevanti richieste dalla Provincia e, quindi, nulla avrebbe reso di diverso rispetto alla dichiarazione contenuta nella nota della vigilanza.
Occorre premettere, sul punto, che, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo dello Zucchetti, è ineccepibile la natura di atto pubblico assegnata in sentenza alla missiva 14.3.1991, atteso che la stessa, indiscutibilmente formata da pubblici ufficiali, pur consistendo in atto di corrispondenza tra gli uffici, doveva assolvere alla funzione documentativa degli accertamenti della vigilanza urbana, trasfusi in una informativa che segnalava fatti giuridicamente rilevanti;
è indubbio, pertanto, che l'atto, sia pure "interno", si caratterizzava come produttivo di effetti rispetto a situazioni giuridiche di pubblica rilevanza, nel contesto di una indagine amministrativa avviata in forza della richiesta di notizie da parte della Provincia di NO e, pertanto, rivestiva natura di atto pubblico (Cass. Sez. V, 26.3.1997 n. 5107, Lombardozzi;
Cass. Sez. V, 3.12.1987 n. 1209, Briguglio). È altresì privo di pregio il rilievo che il falso ideologico per omissione non sarebbe configurabile, posto che la previsione dell'art. 479 C.P. abbraccia anche l'ipotesi della omissione, nell'atto pubblico, delle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale, e che, peraltro, la sentenza impugnata non ha unicamente considerato l'ipotesi omissiva, già riferita alla mancata trascrizione dei dati descrittivi dei luoghi come riprodotti dalla nota della vigilanza urbana, ma sì anche quella commissiva, mediante alterazione del contenuto della nota stessa, laddove il riscontro di responsabilità dell'amministrazione comunale e l'informazione di indagini in corso per accertare responsabilità "ulteriori", risultano "soppressi" e "sostituiti" dalla notizia di accertamenti in corso al fine di individuare i responsabili (ipotizzandosi, dunque, che sia stata resa al destinatario la diversa informazione che il fatto era certamente imputabile a terzi, ignoti allo stato). Tanto osservato, tuttavia il motivo di ricorso in parola deve ritenersi fondato.
Dal testo dell'impugnata sentenza (cosi come di quella di primo grado) si ricava, invero, che la richiesta di informative della Provincia di NO era "espressamente" finalizzata a verificare se, effettivamente, nel territorio comunale di Novate Milanese fosse presente la discarica denunciata dal privato e, nel contempo, invitava il Comune ad effettuare gli accertamenti del caso onde individuare, e quindi segnalare, le eventuali responsabilità. Appare evidente che, così richiesto, l'organo comunale, una volta ricevuta la nota della vigilanza urbana, dovesse fornire una risposta che, giovandosi di quella stessa, fosse "in linea" con le attestate risultanze del sopralluogo, non omettendole ne' rappresentandole in modo difforme dal vero.
Orbene, nell'adempimento di un tale incombente, comprensivo di una risposta di tipo valutativo (laddove la Provincia richiedeva di individuare i responsabili dell'abuso), è indubbio che il pubblico ufficiale disponesse di un proprio autonomo ambito di competenza che gli consentiva di fornire "al meglio" i dati domandati, fermo il rispetto del contenuto della nota.
Nella specie, allora, va preso atto che, come si ricava dal confronto fra i due atti integralmente riportati in sentenza, la missiva incriminata ha pienamente confermato la presenza della discarica abusiva, così come degli scarichi di liquame, e ne ha descritto la "condizione giuridica", segnalando indagini in corso per individuare i responsabili e l'entità della discarica stessa.
La missiva, pertanto, risulta "testualmente" difforme dalla nota della vigilanza urbana, unicamente per quanto attiene ad una più analitica descrizione "in fatto" della discarica (avvallamenti, rampe), ed all'esclusione del riscontro di responsabilità dell'amministrazione comunale;
peraltro, la funzione probatoria dell'atto, per le necessità proprie del procedimento promosso dall'ente richiedente, è stata sostanzialmente conservata, e le dette difformità si rivelano, sotto il primo profilo, del tutto marginali oltre che, più convenientemente, "superate" dalle notizie, come detto, sulla condizione giuridica della discarica (ed è significativo che l'impugnata sentenza, sul punto, non si intrattenga particolarmente) mentre, sotto il secondo profilo, la risposta CC-EB è evidentemente interlocutoria, ne' avrebbe potuto far proprio il riscontro di responsabilità contenuto nella nota della vigilanza, questo stesso rappresentando non già il frutto di un oggettivo accertamento ma, piuttosto, espressione di una valutazione o di un "giudizio" che, peraltro reso in termini generici (non individuandosi l'effettivo responsabile), competeva invece proprio all'autorità comunale formulare.
Deve concludersi, pertanto, senza neppure necessità di indagine circa il presupposto psicologico del reato in esame, che il falso ideologico contestato non sussiste, perché, in definitiva, la missiva 15.4.91, per la funzione probatoria propria assegnatale dal tipo di procedimento in cui si inseriva, non ha alterato le dichiarazioni della nota 28.3.91, ne' ha attestato fatti difformi dal vero;
con il che, ovviamente, diviene anche ultronea ogni altra indagine che imporrebbe il sollevato tema dell'obbligo di autodenuncia, cosi come della fondatezza dell'addebito contenuto nella nota 28.3.91 poiché, per quanto detto, deve escludersi che facesse carico ai ricorrenti di riportare alla Provincia di NO un semplice "giudizio"", del tutto generico ed "in prima battuta", peraltro in un contesto nel quale andavano ancora individuati tutti gli effettivi responsabili del denunciato abuso.
La sentenza impugnata, sul punto, deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
Infondato, viceversa, è il motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, in ordine al giudizio di colpevolezza per occultamento di atto pubblico.
Premesso che non è contestato che al fatto abbiano concorso entrambi gli imputati, deve rilevarsi che, secondo ricostruzione in fatto incensurabilmente accolta dai giudici di merito, la nota della Vigilanza Urbana 28.3.1991 non venne protocollata ne' venne trasmessa alla Provincia di NO e, pure assertivamente conservata in una cartella presso gli uffici comunali, non venne rinvenuta in esito a ben due accessi, fra loro stessi intervallati (11 luglio e 15 novembre 1991), operati dalla polizia giudiziaria;
è infondato, pertanto, l'assunto che una simile condotta non avrebbe integrato l'ipotesi descritta all'art. 490 C.P., in quanto l'atto, portato a conoscenza della intera giunta, non sarebbe stato in effetti mai tenuto nascosto.
I termini alternativi "distrugge", "sopprime", "occulta", utilizzati nella disposizione in esame, indicano, tutte. differenti modalità di una azione sottrattiva che, per propria natura, si consuma nel momento stesso in cui viene posta in essere, togliendo il documento dalla disponibilità dell'avente diritto, sicché l'espressione "occulta", in definitiva, va intesa non tanto nel senso di mantenere nascosto l'atto ma, più propriamente, nel senso di prendere e collocare il medesimo in luogo ignoto all'avente diritto (Cass. Sez. V, 11.2.2000 n. 3404, Famulare); è poi noto che il reato di occultamento è perfetto anche nella ipotesi in cui l'atto venga reso temporaneamente irreperibile, per un tempo anche minimo e tuttavia sufficiente a negarlo all'avente diritto (Cass. Sez. V, 22.12.1998 n. 2907, Spaziano), ovvero per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di un controllo o di una ispezione (Cass. Sez. VI, 21.4.1995 n. 7995, P.M. in proc. Innocenti ed altri). Nella specie, è indubbio che la copia indirizzata per conoscenza alla Provincia, a tale ente, effettivo destinatario ed avente diritto, non è stata mai rimessa, ne' è stata protocollata, come è d'obbligo per ogni atto dell'ufficio, cosi che ne è stata sfavorita la reperibilità, come denunciato dagli inutili accessi della polizia giudiziaria, mentre a nulla giova che l'atto sarebbe stato comunque conservato tra le carte comunali perché, a prescindere dalla mancanza di riscontro sul punto, in ogni caso il difetto di messa a protocollo si è reso palesemente idoneo a renderlo "fisicamente inesistente" e, quindi, ad occultarlo al destinatario;
il ritrovamento dell'atto, peraltro avvenuto ad indagine abbondantemente avviata, è un evidente post-factum che certamente non esclude l'avvenuto occultamento e, da ultimo, la circostanza che il contenuto della nota fosse stato diffuso in Giunta o alla stessa Vigilanza Urbana, è parimenti irrilevante, ne' l'una ne' l'altra identificandosi nel destinatario dell'atto pubblico ed avente diritto al medesimo.
Giova infine rilevare che le evidenti finalità dell'occultamento - non rendere noto alla Provincia l'addebito di responsabilità mosso dalla vigilanza urbana all'amministrazione comunale - non contraddicono all'esclusione del falso ideologico, atteso che, anche nell'ottica accusatoria, l'ipotizzata strumentalità dell'una condotta rispetto all'altra non ne può negare, in fatto, una possibile e perfetta autonomia che giustifica, in capo agli imputati, quanto all'occultamento, il sottostante interesse a che in ambito diverso fosse comunque "propalata" una ipotesi di responsabilità genericamente prospettata ed ancora tutta da dimostrare. Al parziale annullamento della sentenza consegue l'eliminazione della pena inflitta in continuazione, per il reato di falso ideologico, nella misura di un mese di reclusione a ciascuno degli imputati;
i ricorsi sono rigettati nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo 7 (art. 479 C.P.) perché il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione per ciascuno dei ricorrenti. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2000