Sentenza 1 febbraio 2008
Massime • 2
In tema di interrogatorio in sede di convalida dell'arresto, il mancato avviso ad uno dei due difensori di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita a pena di decadenza nei termini di legge. (Nella fattispecie la Corte rilevava che né l'avvocato di fiducia né lo stesso indagato avevano comunicato la circostanza al G.i.p.).
In tema di convalida dell'arresto, la comunicazione della data dell'udienza può essere effettuata con modalità diverse da quelle prescritte per le notificazioni sempre che sia verificato in concreto il mezzo utilizzato per rintracciare il difensore, allo scopo di comunicare la data dell'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2008, n. 9799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9799 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 01/02/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 291
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 024841/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA AR, N. IL 03/03/1958;
avverso ORDINANZA del 10/06/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del Consigliere Dott. MURA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 giugno 2007 il g.i.p. del Tribunale di Roma convalidava l'arresto di IO SA in ordine ai delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e disponeva contestualmente l'applicazione, nei suoi confronti, della misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai suddetti reati.
IO SA ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto, deducendo violazione di legge per mancata notifica al codifensore di fiducia, avv. Marco De Carolis, dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Occorre premettere che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv.
220092).
2. Dall'esame degli atti risulta che IO SA, una volta arrestato, manifestava l'intenzione di rendere spontanee dichiarazioni e che, ai fini della verbalizzazione, veniva reperito il difensore d'ufficio, avv. D'Acuti del foro di Velletri, nominato dall'indagato quale legale di fiducia. Emerge, inoltre, che, in chiusura del verbale, SA designava quale codifensore di fiducia l'avv. Marco de Carolis del foro di Roma.
Fissata l'udienza camerale per l'eventuale convalida dell'arresto, il g.i.p. disponeva che della stessa venisse dato avviso all'avv. D'Acuti, che, peraltro, non veniva reperito ne' telefonicamente ne' tramite la notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario. All'udienza di convalida presenziava l'avv. Arturo Bocci del foro di Roma, immediatamente reperito.
3. L'art. 391 c.p.p., comma 2, con l'obiettivo di predisporre una garanzia difensiva "piena", impone al giudice, nell'ipotesi di mancata reperibilità o comparizione del difensore di fiducia o d'ufficio, di designare un sostituto immediatamente reperibile ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4. La previsione in esame deve essere letta in stretta connessione con la disposizione che impone di avvisare il difensore dell'avvenuta fissazione della data dell'udienza, perché è soltanto il rispetto delle condizioni ivi previste che consente di procedere legittimamente ai sensi dell'art.391 c.p.p., comma 2.
La comunicazione della data dell'udienza può essere effettuata con modalità diverse da quelle prescritte per le notificazioni e risulta un'attività a forma libera, che implica, peraltro, la verifica in concreto dell'adeguatezza del mezzo utilizzato per rintracciare il difensore al fine di rendergli nota la fissazione dell'udienza, tenendo conto dei tempi disponibili, nonché della ragionevole serietà ed attendibilità dell'attività svolta (cfr. in tal senso Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2002, Arrivoli;
Cass. Sez. Un. 12 ottobre 1993, Morteo).
4. Nel caso in esame dall'esame degli atti risulta l'impossibilità di reperire telefonicamente l'avv. D'Acuti, difensore di fiducia dell'indagato, così come pure emerge l'esito negativo della notifica dell'avviso dell'udienza tramite ufficiale giudiziario. Nessun rilievo, pertanto, può essere formulato in ordine alla serietà e completezza dei mezzi prescelti allo scopo di rendere edotto il legale della celebrazione dell'udienza camerale.
5. È, invece, indubbio che è stato omesso l'avviso dell'udienza all'avv. De Carolis, codifensore di fiducia.
In proposito il Collegio osserva che, qualora non venga dato avviso ad uno dei due difensori di fiducia per l'interrogatorio in sede di convalida, la relativa nullità di ordine generale, rientrante fra quelle a regime intermedio, non può più essere eccepita o rilevata, se non venga tempestivamente dedotta nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dalla legge (Cass., Sez. 2, 25 gennaio 1993, n. 448, Cocchia, rv. 193030; Cass., Sez. 6, 20 febbraio 2004, n. 18923, rv. 229403).
Nel caso di specie, dal verbale di udienza non risulta la formulazione di eccezioni di sorta ne' da parte dell'avv. Bocci, presente, ne' tanto meno, da parte dell'indagato IO SA che, essendo presente, ben avrebbe potuto comunicare la circostanza di essere assistito da due difensori di fiducia, rendendo così possibile al legale designato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, di sollevare nei termini l'eccezione di nullità.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2008