Sentenza 27 febbraio 2004
Massime • 2
La notificazione a mezzo del servizio postale deve avvenire a pena di nullità mediante la spedizione di tanti plichi quanti siano i destinatari dell'atto da notificarsi, e non può ritenersi validamente effettuata mediante la spedizione di un unico plico contenente tante copie degli atti quanto sono i destinatari degli stessi, neppure se essi abbiano la stessa residenza, dimora o domicilio; tuttavia, nel caso che l'atto da notificarsi sia una sentenza, l'unico destinatario di essa è il procuratore costituito della parte, ai sensi degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ.; ne consegue che è valida la notifica della sentenza effettuata al procuratore costituito con unico plico (plico che dovrà contenere tante copie della sentenza quante sono le parti da lui rappresentate).
Il termine breve per la proposizione dell'impugnazione, previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., inizia a decorrere dall'avvenuta notificazione della sentenza al procuratore costituito delle parti, che può validamente effettuarsi mediante consegna di unico plico al procuratore- in quanto unico destinatario dell'atto da notificarsi - all'interno del quale dovranno essere contenute tante copie della sentenza quante sono le parti da lui rappresentate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2004, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI FR - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONCELLI Antonio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO AR - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (28863/02 R.G.) proposto da:
OC OR CA, OC IC, OC PI, elettivamente domiciliati in Roma, via Pollia n. 23 (Torvergata), presso l'avv. FR Sassi, che li difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NA FR;
- intimato -
nonché sul ricorso (00415/03 R.G.) proposto da:
NA FR, elettivamente domiciliato in Roma, via Romano Calo n. 84, presso UC FR, difeso dall'avv. Armando Grillo, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
OC OR CA, OC IC, OC PI;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro sezione specializzata agraria, n. 56/02 del 9-21 novembre 2002 (R.G. 823/02). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. AR Finocchiaro;
Udito l'avv. A. Grillo per il ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 30 novembre 1998 RA FR conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Catanzaro, sezione specializzata agraria, OC OR CA, OC IC e OC PI. Premesso di essere proprietario, con i germani SE, AR e IO di un fondo rustico in agro di DAVOLI un tempo condotto da OR PI, deceduto il 27 febbraio 1994, in forza di contratto di colonia cessato il 10 novembre 1989 o, comunque, il 10 novembre 1993, perché non convertito in affitto, e che i convenuti dovevano, quindi, ritenersi occupanti senza titolo del fondo, l'attore chiedeva la condanna di questi ultimi al rilascio del fondo nonché al risarcimento dei danni.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese deducendone la infondatezza, sotto molteplici profili e facendo presente che il contratto di colonia inter partes, iniziato nel 1932 e della durata di 11 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 203 del 1982, si era rinnovato per 15 anni, non essendo pervenuta alcuna disdetta.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione dichiarava cessato il rapporto e ordinava il rilascio del fondo.
Gravata tale pronunzia dai soccombenti OC OR CA, OC IC e OC PI nel contraddittorio del RA la corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, con sentenza 9- 21 novembre 2002 dichiarava inammissibile l'appello, perché proposto oltre i termini di legge.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia hanno proposto ricorso OC OR CA, OC IC e OC PI, affidato a due motivi, con atto 25 novembre 2002 R.G. 28863/02.
Nel corso dell'udienza del 3 giugno 2003 la Corte tratteneva la causa per la decisione, ma rilevato - ex officio - che RA NC aveva proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo, avverso la stessa sentenza R.G. 00415/03 ha disposto la riunione dei distinti procedimenti e rinviato la causa a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza 14 gennaio - 17 maggio 2002 del tribunale di Catanzaro, sezione specializzata agraria perché proposto oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c. (sentenza notificata il 21 giugno 2002 ricorso in grado di appello depositato presso la cancelleria della corte di appello il 5 agosto 2002).
3. I ricorrenti censurano una tale statuizione con due motivi con i quali, in particolare si denunzia:
- da un lato, "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (relativamente al profilo della inesistenza giuridica o nullità della notifica della sentenza di primo grado): art. 170, co. 1, 285 c.p.c., art. 137, co. 2, 149 c.p.c., art. 4, co. 1 e 3 l. 20 novembre 1982 n. 890 primo motivo;
- dall'altro, "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" secondo motivo.
Si osserva che i giudici a quibus "con la sentenza impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello proposto per non aver rispettato il termine breve di 30 giorni per la notifica della sentenza, ha, sostanzialmente stravolto le normative vigenti ed anche l'orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità". "Pertanto - si osserva - la corte territoriale, adducendo una motivazione contraddittoria, incongrua e perplessa, ha disatteso il principio di logica giuridica che presiede in ogni legittima decisione".
Nel caso di specie, infatti, "essendo stata notificata dal RA FR la sentenza di 1 grado a OC OR CA, OC OL ed a OC PI a ... mezzo Ufficiale giudiziario ed a ... mezzo posta, con un unico plico contenente le tre copie per i tre destinatari e diretto al procuratore costituito, la notifica medesima va ritenuta inesistente giuridicamente".
Trascritti gli articoli del codice di rito nonché della legge n. 890 del 1982 violati dal giudice del merito e richiamate alcune pronunzie di questa Corte, in alcun modo pertinenti al fine del decidere, sulla regolarità della notifica a mezzo del servizio postale, i ricorrenti incentrano tutta la loro difesa (come già in grado di appello), invocando l'autorità dell'insegnamento contenuto in Cass. 20 luglio 1995, n. 7904. Ebbe, in particolare, nella specie questa Corte ad affermare che quando l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, deve eseguire la notifica con la spedizione di tanti plichi quanti sono i destinatari, anche se questi abbiano la stessa residenza, per cui, nel caso di spedizione di un solo plico contenente tante copie degli atti quanti sono i destinatari, la notificazione deve considerarsi efficace solo nei confronti della parte a cui il plico sia stato consegnato o a cui nome e per conto sia stato da altri ricevuto. Poiché prosegue parte ricorrente, nella specie la sentenza di primo grado è stata notificata all'avv. FR SASSI, in un unico piego, contenente tre copie della sentenza (una per ogni persona rappresentata dal predetto procuratore nel giudizio di primo grado) detta notifica deve ritenersi inesistente e inidonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello.
4. L'assunto è manifestamente infondato.
Pur essendo, infatti, i rilievi svolti in ricorso (e in Cass. 20 luglio 1995, n. 7904) corretti e puntuali, gli stessi non sono in alcun modo riferibili alla presente fattispecie.
Deve ribadirsi, in particolare, proprio sulla base del principio enunciato da Cass. 2 0 luglio 1995, n. 7904, che quando ci si avvale del servizio postale per eseguire una notificazione, questa deve avvenire con la spedizione di tanti plichi quanti sono i destinatari e che non si può eseguirla con la spedizione in un unico plico contenente tante copie degli atti quanti sono i destinatari, pur se questi abbiano la stessa residenza, dimora o domicilio, atteso che in tale caso la notificazione potrà dirsi avvenuta soltanto nei confronti della parte che abbia ricevuto personalmente il plico o a cui nome e per conto l'atto sia stato ricevuto.
Pacifico quanto sopra si osserva che nella specie a differenza di quanto verificatosi nella fattispecie all'attenzione della più volte ricordata pronunzia n. 7904 del 1995, di questa Corte, nella quale un decreto ingiuntivo era stato notificato a due ingiunti, aventi la stessa residenza, con consegna del plico, contenente due copie del decreto nelle mani di uno degli ingiunti, per cui la S.C. ha ritenuto pienamente valida ed efficace una tale notificazione nei confronti del medesimo, ma non nei confronti dell'altro destinatario il destinatario delle notificazione era uno solo e, in particolare, l'avvocato FR SASSI, ancorché rappresentate di più parti. Come noto, l'art. 326 c.p.c. dispone che "i termini stabiliti dall'articolo precedente per proporre impugnazione sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza".
L'art. 285 dello stesso codice dispone che "la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte a norme dell'articolo 170, primo e terzo comma".
L'art. 170, a sua volta, stabilisce che "dopo la costituzione in giudizio le notificazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga diversamente".
Dal combinato disposto di queste norme si ricava che la notificazione della sentenza fatta al procuratore della parte è idonea a far decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione e che, pertanto, nella specie, l'avv. FR SASSI, procuratore costituito di OC OR CA, OC IC e di OC PI era l'unico "destinatario" della notificazione, ancorché, fosse onere della parte istante consegnare al detto procuratore tante copie della sentenza quante le parti da lui rappresentate (Cass. 15 giugno 2002, n. 8639; Cass. 1 ottobre 1998, n. 9774; Cass., sez. un., 30 maggio 1994, n. 5248). Non controverso (cfr. relazione di notifica, in atti, nonché ammissioni delle parti ricorrenti) che nell'unico plico, diretto l'unico destinatario della notificazione della sentenza, erano contenute tre copie della sentenza da notificare, e pacifico, altresì, che l'avvocato SASSI era procuratore di tre parti è palese, da una parte, che la notificazione della sentenza era perfettamente rituale, dall'altra, che correttamente i giudici di appello hanno dichiarato inammissibile l'appello proposto oltre i termini di legge.
4. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso deve rigettarsi, con assorbimento del ricorso incidentale espressamente condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale e condanna dei ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale;
condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00 per onorari, oltre euro 100,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004