Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2004, n. 3990
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Sentenza 27 febbraio 2004

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La notificazione a mezzo del servizio postale deve avvenire a pena di nullità mediante la spedizione di tanti plichi quanti siano i destinatari dell'atto da notificarsi, e non può ritenersi validamente effettuata mediante la spedizione di un unico plico contenente tante copie degli atti quanto sono i destinatari degli stessi, neppure se essi abbiano la stessa residenza, dimora o domicilio; tuttavia, nel caso che l'atto da notificarsi sia una sentenza, l'unico destinatario di essa è il procuratore costituito della parte, ai sensi degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ.; ne consegue che è valida la notifica della sentenza effettuata al procuratore costituito con unico plico (plico che dovrà contenere tante copie della sentenza quante sono le parti da lui rappresentate).

Il termine breve per la proposizione dell'impugnazione, previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., inizia a decorrere dall'avvenuta notificazione della sentenza al procuratore costituito delle parti, che può validamente effettuarsi mediante consegna di unico plico al procuratore- in quanto unico destinatario dell'atto da notificarsi - all'interno del quale dovranno essere contenute tante copie della sentenza quante sono le parti da lui rappresentate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2004, n. 3990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3990
    Data del deposito : 27 febbraio 2004

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