Sentenza 30 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di incompatibilità, la mera conoscenza da parte del giudice del dibattimento degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero senza che vi sia poi alcuna valutazione di merito, non rende lo stesso giudice incompatibile a partecipare al giudizio. (Fattispecie in cui la corte di assise aveva preso cognizione degli atti di indagine perché l'imputato aveva presentato la richiesta di giudizio abbreviato, senza poi esprimere alcuna valutazione in proposito, avendo lo stesso imputato revocato l'istanza)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2001, n. 39944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39944 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 30/10/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 3379
3. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 9969/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA PE, n. ad Erice il 16.1.1976
avverso la ordinanza in data 26-27 gennaio 2001 della Corte di appello di Palermo Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Fatto
La Corte di appello di Palermo, con ordinanza in data 26-27 gennaio 2001, emessa a norma dell'art. 41 comma 1 c.p.p., ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione dei giudici della Corte di assise di Trapani proposta l'11 gennaio 2001 dall'imputato LA PE.
Il Calabrò in tale dichiarazione aveva sostenuto l'incompatibilità di tali giudici a procedere a giudizio dibattimentale nei suoi confronti, dopo che gli stessi avevano preso cognizione degli atti del fascicolo del pubblico ministero a seguito della richiesta di giudizio abbreviato da lui proposta e successivamente revocata.
La Corte di appello ha osservato che tale situazione non era idonea a configurare un caso di incompatibilità (e quindi di ricusazione), non potendo questa derivare dalla mera conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Ricorre per cassazione il Calabrò, a mezzo del difensore, il quale ha denunciato la inosservanza dell'art. 42 comma 2 c.p.p. e il relativo vizio di motivazione, osservando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, una situazione di incompatibilità si viene a delineare in tutti i casi in cui i giudici che stanno procedendo a giudizio dibattimentale nei confronti di un soggetto abbiano preso in precedenza conoscenza degli atti di indagine, a nulla rilevando che tale presa di conoscenza non sia sfociata in una decisione.
Diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come affermato dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 502 del 1991, la mera conoscenza degli atti del fascicolo del pubblico ministero, ove non sia seguita da una valutazione complessiva del loro significato probatorio che si traduca in una decisione sul merito dell'azione penale, non radica alcuna incompatibilità alla successiva funzione di giudizio in capo ai giudici che tale conoscenza abbiano acquisito.
Tale assunto, del tutto conforme alla lettera e alla ratio dell'istituto della incompatibilità, come delineato dall'art. 34 c.p.p. (anche nel testo da ultimo vigente), non è stato mai ne'
smentito ne' attenuato in alcuna successiva pronuncia della Corte costituzionale, ed anzi è stato più volte ribadito (v. ad es. sent. n. 455 del 1994; ord. n. 152 del 1999), ricevendo consenso anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. ad es. Sez. 3^, u.p. 28 giugno 1994, Iorio Peretto).
Le pronunce della Corte costituzionale citate nel ricorso - a quanto è dato di ricavare dalla indicazione dei loro estremi (della prima sentenza non si fornisce il numero, mentre della seconda il numero è riferito a una data incongrua e comunque incompleta) - non contengono in realtà alcuna affermazione dissonante rispetto agli approdi dei quali si è fatto cenno, come è agevolmente ricavabile dalla lettura delle sentenze cui verosimilmente si voleva fare riferimento (nn. 283 e 367 del 2000).
Pertanto, atteso che nella fattispecie presa in esame ex art. 40 c.p.p. dalla Corte di appello di Palermo la Corte di assise di
Trapani si era limitata a prendere cognizione degli atti di indagine al fine di procedere a giudizio abbreviato, senza peraltro pervenire ad alcuna valutazione di merito sulla base di essi, nessuna incompatibilità può dirsi riguardare i medesimi giudici in vista della funzione del giudizio dibattimentale, a seguito della revoca della richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a versare alla cassa delle ammende la somma di lire 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2001