Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa indicazione della persona offesa, rilevata dal Pretore in sede dibattimentale, costituisce una nullità di ordine generale, ma non assoluta ed insanabile. Essa costituisce una nullità a regime intermedio, tale da non imporre la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, ma implica la rinnovazione della citazione con notifica alla persona offesa. Il provvedimento con il quale, accertata detta nullità, si restituiscono gli atti al P.M., va considerato abnorme, in quanto dispone la regressione del procedimento in un caso non previsto dal sistema processuale penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1999, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai sottonotati magistrati: Camera di consiglio
DR. PAOLO MARIA TONINI PRESIDENTE del 18/2/1999
DR. PIETRO GIAMMANCO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE RELATORE N. 683
DR. CLAUDIA SQUASSONI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. ALDO FIALE CONSIGLIERE N. 16687/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Marsala
contro l'ordinanza emessa dal Pretore di Marsala, Sezione distaccata di Pantelleria, il 10.3.98 nel procedimento
contro
IA OV, imputata di contravvenzioni edilizie ed urbanistiche - artt. 1 sexies della L. n. 431\85, 20 lett. c della L. n. 47\85, L. n. 64\74, L. n.1086\71, art. 734 CP. Udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
viste le conclusioni del Procuratore Generale, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel corso del dibattimento
contro
IA VA, il Pretore di Marsala, Sezione distaccata di Pantelleria, dichiarava con ordinanza la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso il 28.4.97, per omessa indicazione della persona offesa, disponendo la restituzione degli atti al PM.
2. Contro tale ordinanza, qualificata abnorme, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la detta Pretura, deducendo inosservanza della legge penale e provvedimento abnorme. La nullità rilevata dal Pretore è di ordine generale, ma a regime intermedio, onde non può determinare la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso del PM è fondato. La nullità rilevata dal Pretore in sede dibattimentale costituisce una nullità di ordine generale, ma non assoluta ed insanabile. Essa costituisce una nullità a regime intermedio, tale che non impone la regressione del processo alle indagini preliminari, ma implica la rinnovazione della citazione con notifica alla persona offesa. Il provvedimento del Pretore il quale, accertata detta nullità, restituisce gli atti al Pm va considerato abnorme in quanto dispone la regressione del procedimento in un caso non previsto dal sistema processuale penale. Così Cass. SU n. 10 del 31.7.97. Nello stesso senso, Cass. 15.3.93 n. 2140.
4. Alla declaratoria di nullità del decreto di citazione per il giudizio, per omessa indicazione della parte offesa, non consegue la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica, bensì la rinnovazione della notifica di detto decreto di citazione per il giudizio a cura dello stesso organo giudicante. Così Cass. 19.4.93 n. 116.
5. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio e gli atti dovranno essere restituiti alla Pretura Circondariale di Marsala.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Pretura Circondariale di Marsala.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999