Sentenza 4 maggio 2016
Massime • 1
In tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può applicare la circostanza aggravante della ingente quantità allorchè, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2016, n. 42827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42827 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2016 |
Testo completo
42 8 2 7 / 1 6 42077 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da .1470 Renato Grillo Sent. n. sez.. - Presidente - Giovanni Liberati UP - 04/05/2016 R.G.N. 4631/2016 Emanuela Gai Enrico Mengoni Motivazione semplificata Giuseppe Riccardi - Relatore - (ex Decr. Primo Presidente n. 68 del 28/04/2016) ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EK UE, nato in [...] il [...] PR NA EV, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2015 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore di PR NA EV, Avv. Marco Palmieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/11/2015 la Corte di Appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio disposto a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello del 18/12/2012 da parte della Corte di Cassazione, con sentenza del 30/01/2015, previo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, rideterminava la pena inflitta a EK UE in anni 12 di reclusione ed € 80.000,00 di multa e a PR NA EV in anni 8 di reclusione ed € 30.000,00 di multa. 1 CR 2. Avverso tale provvedimento ricorre il difensore di EK UE, Avv. Massimo Mercurelli, chiedendo l'annullamento della sentenza, e deducendo il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90. 3. Ricorre il difensore di PR NA EV, Avv. Marco Palmieri, chiedendo l'annullamento della sentenza, e deducendo il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90: lamenta che la sentenza impugnata abbia rinviato per relationem alla sentenza di primo grado del Gip, che aveva escluso la circostanza aggravante per tutte le ipotesi in cui non vi era stato sequestro della sostanza;
nondimeno, la sentenza impugnata, pur non essendovi stato sequestro, ha affermato la sussistenza dell'aggravante con riferimento al capo 106. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di EK UE è del tutto generico e privo di specificità. La laconicità del motivo proposto, invero, denota l'assoluta genericità della censura, rivelando la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
2. Il ricorso di PR NA EV è manifestamente infondato. Invero, la sentenza impugnata è stata emessa in sede di giudizio di rinvio disposto a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello del 18/12/2012 da parte della Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 18064 del 30/01/2015; il principio di diritto al quale la Corte di Appello doveva uniformarsi era, dunque, quello affermato dalla Corte di Cassazione, non già, secondo l'assunto della ricorrente, quello affermato dal giudice di primo grado. Al riguardo, la Corte di Cassazione aveva affermato: "Nel delitto sub 106 è stata ritenuta concorrente la PR. Tutti i menzionati delitti sono stati contestati come aggravati ai sensi dell'art. 80 T.U. Stup. e quelli sub 106, 108, 110 e 117 davano indicazione della droga trattata (rispettivamente grammi 5200, 2000, 4300, 5000, 3000). La Corte di Appello, per contro, ha esplicitamente escluso la menzionata aggravante, senza distinguere tra i diversi delitti, giustificando la statuizione con il richiamo "ai recenti arresti giurisprudenziali". Una simile motivazione risulta meramente apparente, perché non permette di comprendere a quali arresti si rifaccia e soprattutto come sia stato reputato che essi possano trovare applicazione nel caso concreto. Peraltro, come non ha mancato di rilevare il ricorrente, se con quella locuzione si SR intendeva fare richiamo al principio statuito dalle S.U. (sent. n. 36258 del 24/05/2012 - dep. 20/09/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150), per il quale l'ingente quantità richiede che il principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente non sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore- soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, non può non risultare manifestamente illogica la conclusione della insussistenza dell'aggravante in parola a fronte dei sopra ricordati quantitativi. In presenza dei quali, e per il fatto di essere oggetto di importazione dall'estero attraverso una complessa attività coinvolgente una pluralità di soggetti e l'impiego di non modeste risorse finanziarie, il rifiuto della prospettazione accusatoria richiede adeguata e ragionevole spiegazione. Vi è poi un ulteriore profilo di illegittimità della decisione, che deriva dalla contemporanea conferma della circostanza aggravante per il coimputato (dell'EK) nei reati sub 107, 108, 110 e 117), OK PH. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di EK UE e di PR NA limitatamente al punto concernente il mancato riconoscimento dell'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, con rinvio su tale punto alla Corte di Appello di Napoli". Tanto premesso, va osservato che la sentenza impugnata, uniformandosi, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, ha riconosciuto l'aggravante dell'ingente quantità, ritenendo che, dal complessivo compendio probatorio, fosse emerso che il traffico di sostanze stupefacenti accertato, anche soltanto mediante le intercettazioni telefoniche ed ambientali (la c.d. "droga parlata"), aveva ad oggetto quantitativi considerevoli (5 kg. di eroina nel capo 106 e 5,2 kg. di eroina nel capo 110), che superavano i limiti massimi stabiliti. Va, dunque, ribadito che il riconoscimento dell'aggravante, pur in assenza di sequestro della sostanza è legittimo, allorquando emergano elementi specifici dai quali desumere l'integrazione dell'ingente quantità (in tal senso, Sez. 2, n. 44220 del 18/10/2013, Lizzio, Rv. 257666: "In tema di stupefacenti, il giudice non può fondare il giudizio di sussistenza dell'aggravante della ingente quantità, sulla base esclusivamente di conversazioni intercettate, se da queste non emergano elementi specifici alla stregua dei quali individuare il raggiungimento della cosiddetta "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M., 11 aprile 2006″).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro 3 in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 04/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Renato Grillo Giuseppe Riccardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA] 11 OTT 2016 VIL CANCELLIERE Luana