Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/1998, n. 7143
CASS
Sentenza 6 maggio 1998

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L'art. 143 cod. proc.pen. non prevede un obbligo indiscriminato dell'assistenza di un interprete allo straniero in quanto tale , ma lascia allo stesso la libertà di decidere se richiedere o meno l'assistenza ed attribuisce all'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità. (cfr. Corte Cost. 19 gennaio 1993 n. 10)

Nel processo celebrato con le forme del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma terzo, cod.proc.pen. In fase d'appello peraltro non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestato il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/1998, n. 7143
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7143
    Data del deposito : 6 maggio 1998

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