Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2013, n. 2233
CASS
Sentenza 4 dicembre 2013

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È valida ed efficace la notificazione al difensore dell'imputato effettuata nelle forme previste dall'art. 150 cod. proc. pen. a mezzo fax, quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall'apparecchio trasmittente, competendo in tal caso al difensore addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell''inosservanza delle regole idonee a garantire l'efficienza dell'apparecchio.

Il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza prevista per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l'urgenza, apprestando a tal fine presso il recapito dello studio i mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non diligente il comportamento del difensore di un soggetto, scarcerato per motivi formali, che si era reso irreperibile nei giorni immediatamente precedenti la Pasqua non consentendo la notifica dell'avviso di interrogatorio di cui all'art. 302 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2013, n. 2233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2233
    Data del deposito : 4 dicembre 2013

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