Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 2
È valida ed efficace la notificazione al difensore dell'imputato effettuata nelle forme previste dall'art. 150 cod. proc. pen. a mezzo fax, quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall'apparecchio trasmittente, competendo in tal caso al difensore addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell''inosservanza delle regole idonee a garantire l'efficienza dell'apparecchio.
Il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza prevista per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l'urgenza, apprestando a tal fine presso il recapito dello studio i mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non diligente il comportamento del difensore di un soggetto, scarcerato per motivi formali, che si era reso irreperibile nei giorni immediatamente precedenti la Pasqua non consentendo la notifica dell'avviso di interrogatorio di cui all'art. 302 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2013, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 04/12/2013
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 2446
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 27026/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia del 17.4.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Aurelio Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30.3.2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza dispose la custodia cautelare in carcere di AN AO, indagato per i reati di usura aggravata ed estorsione.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 17.4.2013, confermò il provvedimento impugnato. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:
1) la violazione dell'art. 302 cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell'ordinanza di custodia cautelare, per essere stata la stessa emessa - a seguito della dichiarazione di perdita di efficacia di precedente ordinanza nei confronti dello stesso indagato per la nullità dell'interrogatorio di garanzia esperito ai sensi dell'art.294 cod. proc. pen. - senza che al previo interrogatorio ex art. 302 cod. pen. abbia potuto partecipare uno dei difensori di fiducia dell'indagato (l'avv. Roberto Capuzzo), cui è stata eseguita una notifica dell'avviso di interrogatorio a mezzo fax, in mancanza di apposito provvedimento motivato del giudice e pur essendo lo studio del difensore chiuso per festività;
2) la mancanza e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alle ragioni che avrebbero potuto indurre il giudice ad adottare una misura cautelare meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. La fattispecie sottoposta al giudizio della Corte è quella della notifica al difensore dell'avviso dell'interrogatorio ex art. 302 cod. proc. pen., notifica che la polizia giudiziaria procedente e la cancelleria hanno eseguito a mezzo fax presso lo studio del professionista, non reperito sulla utenza telefonica mobile, nonostante che - come rilevato dal Tribunale e non contestato dal ricorrente - una interlocutrice del detto studio fosse stata informata che il difensore era cercato dalla P.G. per notifiche urgenti.
Questa Corte suprema ha già avuto modo di affermare che la notificazione a mezzo fax non rientra tra le forme particolari di notificazione disposte dal giudice ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen., bensì tra le forme ordinarie di notificazione da eseguirsi con
"mezzi tecnici idonei" ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, cosicché, al fine di procedere alla stessa, non è necessario un decreto motivato del giudice, ma è sufficiente una semplice "disposizione", consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale (Cass., Sez. 2, n. 8031 del 09/02/2010 Rv. 246450); ha anche precisato che la notificazione a mezzo fax al difensore dell'imputato è valida ed efficace quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall'apparecchio trasmittente, competendo in tal caso al destinatario del messaggio (nella specie al difensore) addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell'inosservanza delle regole idonee a garantire l'efficienza dell'apparecchio (Cass., Sez. 6, n. 34860 del 19/09/2002 Rv. 222578). Nel caso di specie, la notifica effettuata a mezzo fax presso lo studio del difensore deve, perciò, ritenersi valida ed efficace, pur in assenza di uno specifico provvedimento motivato del giudice che abbia disposto l'esecuzione della notifica con "mezzi tecnici idonei" ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis. Il ricorrente adduce, tuttavia, che la notifica è stata effettuata due giorni prima della festività di Pasqua, quando lo studio era chiuso, cosicché il difensore non ne ha potuto avere effettiva conoscenza.
Anche questo profilo della censura è privo di fondamento. È noto, invero, il principio di diritto dettato da questa Corte secondo cui il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l'urgenza, o col tenere a disposizione - presso il recapito del suo studio - una persona addetta ovvero con l'apprestare presso lo stesso recapito i mezzi tecnici idonei alla ricezione dei detti avvisi e con l'assicurare l'accesso a tali mezzi (Cass., Sez. 3, n. 2893 del 18/12/2008 Rv. 242171; Sez. 4, n. 16369 del 17/12/2007 Rv. 239532;
Sez. 3, n. 21401 del 15/02/2005 Rv. 231978). Questo principio - dettato con riferimento alla validità della notifica al difensore dell'avviso dell'udienza camerale del procedimento di riesame - ritiene il Collegio debba valere anche nel caso oggetto del ricorso, in cui si discute della validità della notifica al difensore dell'avviso dell'interrogatorio dell'indagato nell'ambito del procedimento di ripristino della misura di cui all'art. 302 cod. proc. pen.. Com'è noto, l'art. 302 cod. proc. pen. prevede che, dopo la liberazione dell'indagato conseguente alla perdita di efficacia della misura dovuta al mancato interrogatorio nel termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del P.M. e previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, permangano le condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.. Si tratta di una fattispecie che configura una speciale procedura che ha carattere di urgenza, carattere che discende dalla stessa dalla natura dell'atto da adottare, giacché - essendo stato l'indagato liberato per ragioni puramente formali, pur in presenza di tutte le condizioni richieste dalla legge (tra cui le esigenze cautelari) per sottoporlo alla custodia - è in re ipsa l'urgenza per il giudice di decidere, a seguito della richiesta del P.M., sul ripristino della misura cautelare, previa verifica della permanenza delle condizioni richieste dalla legge.
In una situazione di questo tipo, nella quale le esigenze cautelari sono incombenti e ben note al difensore che ha ottenuto la liberazione del suo assistito, il difensore di fiducia ha l'obbligo di assicurare con la necessaria diligenza, in costanza di mandato difensivo, la ricevibilità delle notifiche a lui dirette, affinché il giudice possa decidere nei tempi brevi compatibili con le esigenze cautelari, già attestate dalla prima ordinanza custodiale divenuta inefficace.
Nel caso di specie, ricorrendo una situazione come quella appena descritta, è evidente che il difensore, rendendosi irreperibile, non ha osservato la necessaria diligenza, cui era tenuto per consentire la notificazione degli avvisi previsti dalla legge, cosicché non è legittimato a dolersi della mancata conoscenza dell'atto. In ogni caso, va rilevato che, quando - come nel caso di specie - l'indagato è assistito da due difensori di fiducia e uno di essi è stato presente all'atto, non si determina una "assenza" della difesa, rilevante ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., comma 1 cosicché non può aversi nullità assoluta dell'atto processuale, ma solo una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10607 del 23/02/2010 Rv. 246542; Sez. 5, n. 24717 del 12/05/2004 Rv. 229520; Sez. 6, n. 38570 del 30/09/2008 Rv. 241646; Sez. 3, n. 7697 del 01/07/1997 Rv. 209088). Pertanto, la nullità dedotta dal ricorrente, ove vi fosse, non potrebbe comunque essere eccepita dalla difesa, ai sensi dell'art.182 c.p.p., comma 1, in quanto lo stesso difensore, col rendersi irreperibile, vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa (cfr. Cass, Sez. 5, n. 30573 del 19/03/2009 Rv. 244474).
2. Il secondo motivo di ricorso, col quale si lamenta la mancanza e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alle ragioni che avrebbero potuto indurre il giudice ad adottare una misura cautelare meno afflittiva, è inammissibile. Invero, il ricorrente critica che il giudice di merito abbia ritenuto la custodia cautelare in carcere l'unica misura adeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Tale valutazione, tuttavia, è riservata, in via esclusiva, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione;
a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso di specie - deve però escludersi.
Va richiamato, in proposito, il principio più volte dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). I giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione;
non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente illogiche.
Il motivo di ricorso risulta, pertanto, inammissibile. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 4 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014