Sentenza 31 marzo 2009
Massime • 2
I procedimenti per imputazioni di associazione con finalità di eversione dell'ordine democratico rientrano nella competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico è integrato anche in caso di organizzazione associativa di tipo rudimentale che sia però capace di porre in essere numerosi atti di violenza contro enti ed istituzioni, idonei a condizionarne il funzionamento. (Nel caso di specie, si trattava dell'organizzazione sovversiva chiamata "Cellule di offensiva rivoluzionaria" - C.O.R. - che mirava a compiere atti violenti con fini di eversione dell'ordine democratico, che aveva iniziato ad attuare tale programma commettendo gravi reati in diverse parti del paese e per un congruo periodo, che si richiamava alle Brigate Rosse, e che minacciava gravemente politici, magistrati, forze dell'ordine, giornalisti, imprenditori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2009, n. 18581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18581 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2009 |
Testo completo
Matsimm
185 8 1 /09 81
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza pubblica 31/03/2009
Sentenza n. 1331/09 Reg. gen. n. 043633/2007
composta dagli III.mi. Signori:
dott. ON Esposito Presidente
dott. AN Monastero Consigliere dott. Giuseppe Bronzini Consigliere
dott. Adriano lasillo Consigliere dott. Mirella Cervadoro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avvocato Giuseppe Pelazza, quale difensore di
FR LI (n. in Pisa il 09/10/1977) e dagli Avvocati Giuseppe Mattina
e ON Cariello, quali difensori di ND ES (n. a Pisa il 25/5/1983) avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze, I sezione, in data 11/05/2007.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dottor Giuseppe き
dendo il rigetto dei ricorsi.Febbraro, il quale
Q
Uditi i difensori che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA:
Con sentenza del 07/07/2006, la Corte di Assise di Pisa giudicò FR
LI, ND ES, RA NT, DI NA, TE
ED, OI AN imputati dei seguenti reati:
TUTTI:
a) del reato di cui all'art. 270-bis, c. 1 c.p., perché, costituivano e organizzavano, in concorso con NA Giuseppe, MA CH,
TT AL, NA IC e CC AN e con altre persone non individuate, tutti attivisti del circolo anarco-insurrezionalista "Il Silvestre",
l'organizzazione criminale denominata "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria", articolata almeno in due diverse unità territoriali, la cellula "toscana" e quella
"romana", proponendosi il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico (inteso quale ordinamento costituzionale), programma attuato mediante la commissione di più delitti di danneggiamento, anche seguiti dal pericolo di incendio, di minaccia 2
aggravata e violenza privata, attraverso la spedizione di lettere contenenti bossoli di arma comune da sparo, di fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi (composti da taniche di materiale infiammabile, zampironi e fiammiferi), detenzione illegale di proiettili per arma comune da sparo (cal.
9x21), azioni tutte rivolte contro sedi ed esponenti di sindacati (UGL, CISL,
UIL), di partiti politici, quali Alleanza Nazionale, Forza Italia, La Margherita,
L'Italia dei Valori, Caserme dei Carabinieri, giornalisti, agenzie per il lavoro interinale, imprese e professionisti che svolgono la loro attività per conto dello Stato, e attuate in varie parti del territorio nazionale, segnatamente in
Pisa, Calci, Cascina, Lucca, Livorno, Massa-Carrara, Roma e Milano.
In Pisa dal 15/7/2003.
PERONDI ALESSIO:
b) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., c.p., 9, 10, 12 L. n. 497/74, 424
C.p. e art. 1 D.L. n. 625/79, perché con più azioni esecutive del medesimo
2 disegno criminoso, in concorso con altre persone non ancora identificate, perseguendo le finalità eversive di cui al capo a), confezionava, deteneva e portava in luogo pubblico due ordigni esplosivi (costituiti da due taniche di cinque litri di benzina dotate di inneschi infiammabili) appiccando il fuoco ad un container sito nel cantiere della "Edilcostruzioni" s.r.l. impegnata nella costruzione della caserma dei Carabinieri di Navacchio.
In Cascina il 30/10/2003
GI FR e AN AM:
c) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 9, 10, 12 L. n. 497/74, 424
c.p. e art. 1 D.L. n. 625/79, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quantomeno in concorso fra di loro, perseguendo le finalità eversive di cui al capo a), confezionavano, detenevano e portavano in luogo pubblico un ordigno esplosivo (costituito da una tanica di benzina di cinque litri dotata di innesco infiammabile) e davano poi alle fiamme, così distruggendola, l'autovettura BMW 525 Touring di EU RC, Presidente
Provinciale di Alleanza Nazionale, che l'aveva parcheggiata nel giardino della sua abitazione.
In Calci il 5/4/2004.
AN AM:
d) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 612, c. 2 c.p. e art. 1 D.L. n.
625/79, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con persone non ancora individuate, perseguendo le finalità eversive di cui al capo a), minacciava ZO SS, segretario della UIL di
Pisa, OE GI AO, vedova del deceduto Luogotenente GO NZ,
LO IN e ER EF, mediante la spedizione di lettere (quella diretta a ZO SS contenente anche un bossolo calibro 9x21), di un grave e ingiusto danno alla persona (morte, lesioni personali).
In Pisa, Calci e Livorno dal 21 aprile al 25 giugno 2004.
e) del reato di cui agli artt. 110, 424, 425 n. 2 c.p. e art. 1 D.L. n. 625/79, perché, in concorso con persone non ancora individuate, perseguendo le finalità eversive di cui al capo a), cospargeva la porta di ingresso dell'abitazione di FU AR OV, presidente del circolo ricreativo di
Alleanza Nazionale, con liquido infiammabile (molto probabilmente benzina),
3 appiccandovi il fuoco che si estendeva, veicolato dal liquido infiammabile, anche all'interno della casa.
In Pisa, il 25/7/2004.
f) del reato di cui all'art. 272 c.p. perché, redigendo e facendo poi pervenire tramite posta elettronica al "Corriere della Sera", alla "Repubblica", a
"Libero", a IT UC e alle redazioni del "Tirreno" di Pisa, Livorno e
Massa, la rivendicazione dell'azione incendiaria
contro
FU AR
OV a nome delle "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria", documento dove vengono delineati e proclamati concetti tipici della lotta di classe (si fa riferimento alla contrapposizione tra "masse popolari" da una parte e "Stato e
Borghesia Imperialista" dall'altra, soggetti, i primi "incatenati nella fabbrica del padrone" e i secondi dediti al "furto del lavoro", le forze di polizia e i militari vengono definiti "banda armata dello Stato e del capitale") e nel quale si incita a superare questo conflitto sociale ed economico con la "lotta armata"
in nome del "comunismo" colpendo "i membri di partiti della guerra e della precarizzazione" (vale a dire dei partiti di governo) al fine di "educarli ad uno ad uno" mediante "le strutture del combattimento proletario", faceva propaganda per la soppressione violenta di una classe sociale, o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali costituiti nello Stato.
In Pisa ed altrove il 29/7/2004.
AN AM - DI RD - LA TT:
g) del reato di cui agli artt. 110, 272 c.p. per aver prima redatto e poi fatto pervenire, in concorso fra loro, alla redazione del "Tirreno" di Livorno, alla redazione della "Nazione" di Pisa, a "Telegranducato" di Pisa, alla brigatista
NA OC detenuta presso il carcere di Firenze-Sollicciano, alla redazione di Milano del "Corriere della Sera", il documento delle "Cellule di Offensiva
Rivoluzionaria" intitolato "Primo documento chiarificatore - Per un ritorno alle origini della lotta armata (L. A. ) in Italia", nel cui contenuto, fra l'altro, oltre a riportare il brano di una risoluzione delle B.R., si specifica che la "L.A. rivoluzionaria è lotta di classe anticapitalista", facendo così propaganda per la soppressione violenta di una classe sociale, o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali costituiti nello Stato.
In Pisa ed altrove dal 4/6/2004.
4 Con la recidiva specifica per il FR e reiterata infraquinquennale per il
OI.
La Corte di Assise di Pisa dichiarò FR LI, ND ES, RA
NT, DI NA, TE ED, OI AN, colpevoli dell'imputazione ascritta, e, concesse le attenuanti generiche a FR,
ND, DI, TE, ritenuta la continuazione per FR, OI, e
ND, condannò:
FR alla pena di 6 anni di reclusione;
OI alla pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione;
RA alla pena di 5 anni di reclusione;
ND alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione;
DI e TE alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.
Pose a carico dei condannati il pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. Applicò la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, perpetua per FR e OI e temporanea per cinque anni per RA, ND, DI e TE.
Ordinò la confisca di quanto in sequestro.
Condannò gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (LO, CI, FU, PE EM, EU, PE GO,
NE che liquida per LO in € 10.000, per CI in € 15.000, per
FU in € 20.000, per PE EM in € 15.000, per EU in € 10.000, per
PE GO in € 15.000, per NE in € 10.000). Condannò gli imputati alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquidò per la parte civile LO, CI, FU, PE EM, EU, PE GO in €
20.000 e NE in € 5.000.
Revocò per RA le sospensioni condizionali delle pene concesse con sentenza 21/12/2000 Tribunale Pisa irrevocabile il 5/11/2001 e sentenza
Corte d'Appello Firenze 7/5/2003 irrevocabile il 31/10/2003.
- -Assolse ex art. 530 c.p.p. FR LI, DI NA, TE
ED, dalle imputazioni ascritte rispettivamente al capo f) e al capo g) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Avverso tale pronunzia gli imputati di cui sopra proposero gravame. La
Prima Corte di Assise di appello di Firenze, con sentenza dell'11/05/2007, in parziale riforma della sentenza del 7 luglio 2006 della Corte di Assise di Pisa
5 nei confronti di FR LI, ND ES, RA NT, DI
NA, TE ED e OI AN, così provvide:
1) assolse FR LI e OI AN dal reato loro ascritto al capo c) e OI AN anche da quello ascrittogli al capo a) per non aver commesso il fatto;
2) assolse RA NT, DI NA e TE ED dal reato loro ascritto al capo a) per non aver commesso il fatto;
3) rideterminò la pena nei confronti di FR LI, in ordine alla residua imputazione, in anni cinque e mesi otto di reclusione;
4) ordinò l'immediata liberazione di OI AN, se non detenuto per altro e dichiarò cessate le misure cautelari nei confronti di RA
NT, DI NA e TE ED;
5) confermò nel resto l'impugnata sentenza e condannò ND ES al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché, in solido con FR
LI, alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di difesa di questo grado, che liquidò in euro 3000, oltre quanto di legge, per NE ON,
ed in euro 6.000, oltre quanto di legge, per le altre parti civili.
Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati FR LI e
ND ES.
L'avvocato Giuseppe Pelazza, difensore di FR LI, deduce:
1) Inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 328, comma
1 ter, 51, comma 3 quater del codice di procedura penale.
La difesa del ricorrente eccepisce l'incompetenza del G.U.P. di Firenze, innanzi al quale è stata celebrata l'udienza preliminare. Sostiene, infatti, che nel caso di specie si procede per “un'organizzazione criminale (..) con fini di eversione dell'ordine democratico (inteso quale ordinamento costituzionale)"
e non già "per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo". Secondo la difesa del ricorrente che sottolinea la differenza fra i due tipi di reato - solo
-
per i reati con finalità di terrorismo gli articoli 328, comma 1 ter, e 51, comma
3 quater, c.p.p., attribuiscono la competenza funzionale al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Evidenzia infine che la violazione delle regole sulla competenza funzionale, prevista dagli articoli 328, comma 1 ter,
e 51, comma 3 quater, C.p.p., è equiparata all'incompetenza per materia
6 (Cass. pen, I, 24.10.1995, Bianco), dunque rilevabile anche d'ufficio in ogni 3
stato e grado del processo, ex art. 21, comma 1, del codice di procedura penale.
2) Inosservanza e falsa applicazione dell'art. 429, comma 1, lettera c), c.p.p. con riferimento al capo a) dell'imputazione.
La difesa del ricorrente reitera l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio con riguardo al capo a) dell'imputazione (art. 270 bis c.p.), per violazione dell'art. 429, comma 1 lettera C, c.p.p. disattesa da entrambi i
Giudici di merito. Secondo il ricorrente nel capo di imputazione di cui al capo a) manca l'indicazione chiara e precisa delle singole fattispecie illecite attraverso le quali sarebbe attuata l'attività criminosa dell'associazione, nonché l'individuazione degli elementi strutturali caratterizzanti il consesso ed i suoi componenti. È fatto generico riferimento alla "commissione di più delitti di danneggiamento, anche seguiti dal pericolo di incendio, di minaccia aggravata (..)", senza però indicare il tempo, il luogo, le persone offese, le modalità attuative di ciascun singolo episodio.
3) Erroneità, contraddittorietà, manchevolezza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d) dell'imputazione (articolo 110,
81 cpv., 612, Il comma c.p. commesso nei confronti di ZO SS,
OE LL GO AO, LO IN e ER EF dal 21.04. al
25.06.2004. Mancata assunzione di prova decisiva.
La difesa del ricorrente si lamenta del fatto che non sia stata disposta la richiesta Perizia Tecnica grafica per accertare se gli scritti minacciosi inviati a
ZO SS siano stati redatti dal FR. Quanto sopra era necessario anche perché il C.T. del P.M. si è pronunciato con un giudizio probabilistico che andava approfondito acquisendo altre scritture di comparazione e il C.T. della difesa ha concluso per l'estraneità del FR.
Sottolinea, infine, la palese contraddizione in cui cade la Corte di Assise di appello quando sostiene che i due consulenti sarebbero invece d'accordo sulla corrispondenza di alcune scritture alla grafia della fidanzata di FR, tale RA Di LE. In realtà il C.T. del P.M. afferma che gli elementi acquisiti sono insufficienti anche per un giudizio probabilistico e il C.T. della difesa nega ogni corrispondenza.
7 Né, infine la formazione e spedizione del FR dello scritto di rivendicazione dell'attentato nei confronti di AR OV FU può rafforzare la conclusione del consulente tecnico del P.M. relativa alle minacce inviate al SS. Non può, infatti, addebitarsi al FR ogni scritto minaccioso per il sol fatto che ne abbia redatto uno.
e manifesta illogicità della4) Erroneità, contraddittorietà motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo e) dell'imputazione (artt. 110, 424, 425 n. 2 c.p.) commesso nei confronti di FU AR OV, in Pisa il 25.07.2004.
La difesa del ricorrente rileva la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del Giudice di appello, che pur riconoscendo non esservi elementi di prova certi per attribuire al FR l'attentato incendiario alla
FU conferma la condanna di questi per tale reato solo perché il FR,
a vari qualche giorno dopo, rivendica l'attentato con una e-mai inviata giornali.
La difesa del ricorrente sottolinea sul punto come l'esecuzione materiale dell'attentato e la sua rivendicazione siano, chiaramente, fatti di reato diversi e distinti, sia materialmente sia cronologicamente, oggetto di due separati capi d'imputazione e che non è possibile affermare la penale responsabilità di un componente di un'associazione criminale per un reato fine solo perché, alcuni giorni dopo la sua commissione, si sarebbe adoperato nell'invio della rivendicazione.
5) Erroneità, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla nullità degli accertamenti tecnico informatici esperiti in relazione al capo f) dell'imputazione (art. 272 c.p.) e relativi alla individuazione dell'imputato FR quale responsabile della redazione e spedizione della rivendicazione dell'azione incendiaria ai danni di AR OV FU. Inosservanza degli articoli 111 cost. e
360 c.p.p.; mancata assunzione di prova decisiva.
La difesa del ricorrente eccepisce la nullità degli accertamenti tecnici irripetibili attraverso i quali si è giunti ad affermare la penale responsabilità del FR per l'attentato alla FU. Infatti, dopo tale attentato vengono sequestrati i computer del FR e quelli in suo uso. Il contenuto di tali
0
8 0 supporti informatici viene, poi, esaminato ed estrapolato da un esperto incaricato dal P.M. e i risultati di tale attività vengono riversati su alcuni dvd.
Questi dvd vengono fatti visionare al teste Mllo. Arilli, il quale riferisce del loro contenuto in dibattimento. In tal modo i risultati di questa attività vengono acquisiti ed utilizzati illegittimamente nel processo. Il ricorrente rileva l'evidente violazione dell'articolo 360 del c.p.p. perché tutta l'attività tecnica di cui sopra andava svolta solo dopo l'avviso all'indagato dello svolgimento della C.T.; l'indagato poteva far partecipare il suo difensore e un suo C.T. a tutte le operazioni di cui sopra. Rileva, infine, che l'imputato sul punto aveva chiesto una P.T. essenziale per dimostrare la sua innocenza mai disposta dai due giudici di merito che erroneamente ritenevano utilizzabili le dichiarazioni del Milo. Arilli.
6) Difetto, erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla individuazione dell'imputato FR quale responsabile della redazione e spedizione della rivendicazione dell'azione incendiaria ai danni di AR OV FU, di cui al capo f) dell'imputazione (art. 272 c.p.), commesso in Pisa il 29.07.2004.
Violazione dell' art. 192 del codice di procedura penale.
-La difesa del ricorrente ribadendo la nullità degli accertamenti tecnici di cui al punto n.
5 - sottolinea anche la mancanza di valenza probatoria degli elementi posti a fondamento della condanna - per l'azione incendiaria ai danni di AR OV FU - nell'impugnata sentenza. In particolare, ritiene di nessun rilievo: che il FR sia rimasto all'interno del complesso studentesco Concetto Marchesi, in cui si trova la Biblioteca Maccarone, tra le ore 15,15 e le ore 16,50, cioè durante il tempo in cui è stata trasmessa la e- mai di rivendicazione (nessuno lo ha, infatti, visto entrare nella biblioteca e utilizzare il computer dal quale è partita la e-mail; inoltre non risulta nell'apposito registro come utilizzatore del computer); l'asserita
frequentazione del FR della Biblioteca Provinciale, che oltre ad essere un fatto incerto non prova che il messaggio di rivendicazione lo abbia spedito il ricorrente. Non vi è, poi, la prova: che l'e-mail di rivendicazione sia partita dal computer sito all'interno della Biblioteca;
sull'orario di entrata e uscita del
FR dalla Biblioteca.
0 2 7) Erroneità, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo a) dell'imputazione (artt. 270 bis c.p.).
Violazione dell'art. 192 del codice di procedura penale.
La difesa del ricorrente rileva la carenza degli indizi relativi al capo a) dell'imputazione. Eccepisce, poi, la valenza probatoria dei documenti rinvenuti nel computer (documenti di pubblico dominio, come afferma lo stesso teste Milo. Arilli, liberamente consultabili anche via internet) e che il possesso di fotocopie di ritagli di giornale riguardanti episodi incendiari, possa costituire indizio certo - ex art. 192, comma c.p.p. - per far assumere al suo possessore il ruolo non solo di partecipe, ma addirittura di ispiratore dell' associazione. Richiama la violazione dell'articolo 360 c.p.p. per l'acquisizione dei documenti dal computer del FR.
8) Erronea applicazione dell'art. 270 bis c.p.; violazione dell'art. 192
n.2 c.p.p.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La difesa del ricorrente rileva la carenza di motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze che ha ritenuto sussistente l'associazione con finalità di terrorismo 0 di eversione dell'ordine democratico, previsto dall'art. 270 bis cod. pen., sulla base di mere congetture (il ricorrente sostiene quanto sopra anche alla luce della diversa decisione del Giudice di appello su quanto evidenziato dal Giudice di primo grado sul punto). Inoltre il Giudice di merito ha dimenticato di verificare la sussistenza della necessaria offensività dell'associazione de qua. Infatti il delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen., per non incorrere in censure di illegittimità costituzionale, deve presentare elementi di comportamento idonei a offendere in concreto il bene tutelato, cioè l'ordinamento costituzionale.
Fatto che manca del tutto nel caso di specie.
9) Erronea applicazione dell'art. 1 Legge 15/80.
L'insussistenza del reato associativo, per quanto sopra esposto, non può che comportare l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 1 L. 15/80.
10) Erronea applicazione del 1° comma dell'art. 270 bis c.p.;
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa del ricorrente, in via del tutto subordinata, rileva la carenza di motivazione in ordine al riconosciuto ruolo di organizzatore dell'associazione del FR. Sottolinea, poi, che in vari punti della decisione la Stessa Corte
di Assise dimostra di considerare il FR solo un partecipe.
11) Inosservanza dell'art. 311 c.p.; Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
La difesa del ricorrente censura il diniego dell'attenuante di cui all'articolo 311 del codice penale. Rileva, in particolare, come il Giudice di appello abbia dimenticato che il bene protetto dall'articolo 270 bis c.p. è la personalità dello Stato, e quindi il funzionamento di organi, istituzioni, organismi di portata nazionale, la cui normalità di funzionamento è necessaria per la sopravvivenza dell'ordinamento democratico italiano. II
ricorrente rileva, in proposito, che nella motivazione si rintracciano, al massimo, elementi di incidenza offensiva sul bene protetto, di cui sopra, di particolare tenuità,
12) Inosservanza dell'art. 62 n. 1 c.p. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La difesa del ricorrente censura la motivazione della Corte di Assise di appello che da un lato riconosce che i fatti sono stati compiuti per la realizzazione di un miglior assetto sociale e poi nega l'attenuante di cui all'articolo 62 n.1 del c.p. per la politicità dell'obbiettivo.
13) Violazione e erronea applicazione degli artt. 40 e 185 c.p. e 74
c.p.p.; mancanza di motivazione.
La difesa del ricorrente contesta che possa addossarsi al FR il risarcimento del danno alle P.C. NE, LO, MA, PE EM,
PE GO e EU, per il sol fatto che l'imputato faccia parte dell'associazione di cui al capo a). Infatti, il risarcimento dei danni alle P.C. deve essere effettuato solo da chi ha commesso il reato ai loro danni.
La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento, con o senza rinvio, dell'impugnata sentenza.
L'avvocato ON Cariello, difensore di ND LE, deduce:
11 1
Motivo Primo: Violazione degli arti. 606, I comma lett. b) ed e),
c.p.p. in relazione all'art. 270 bis c.p. e all'art. 1 D.L. 625/79.
La difesa del ricorrente rileva la carenza di motivazione sulla sussistenza di un'associazione ("Cellule di Offensiva Rivoluzionaria", cd.
COR) con finalità di eversione dell'ordine democratico. Evidenzia in particolare che i comportamenti posti in essere ("modeste azioni delittuose, a danno di beni di proprietà privata") non sono idonei ad offendere in concreto il bene giuridico tutelato, cioè l'ordinamento dello Stato così come invece richiesto dall'articolo 270 bis del codice penale. Infatti con gli atti dimostrativi posti in essere, le sedicenti COR non hanno minimamente intaccato l'incolumità ed il normale funzionamento di uno o più gangli essenziali dell' ordinamento dello Stato.
Motivo Secondo: Violazione degli artt. 606 I comma lett. b), d) ed e) in relazione agli artt. 190 e 192, I e II comma, c.p.p. e agli artt. 9, 10, 12 L.
497/74 e 424 del codice penale.
La difesa del ricorrente rileva che la Corte di Assise di appello ha, erroneamente, ritenuto il ND appartenente alle COR solo per aver, lo stesso, commesso alcuni reati fine. Contesta, poi, che vi siano elementi probatori sufficienti per ritenere il ND responsabile dei reati fine allo stesso addebitati. La difesa del ricorrente sul punto contesta la decisione del
Giudice di appello che non ha voluto visionare la tanica superstite (in giudiziale sequestro); se avesse esaminato tale reperto avrebbe rilevato che la tanica era di colore diverso da quelle acquistate dal ND e che quindi le taniche usate per l'attentato incendiario non erano quelle comprate dall'imputato. Infine ritiene carente e illogica la motivazione con la quale il
Giudice di appello ha escluso le testimonianza del padre e del fratello dell'imputato e l'esame del ricorrente. Sottolinea, infine, che la Corte ha prima evidenziato il fatto che il ND non avesse indicato "dove fossero finite le taniche"; poi, quando ciò è avvenuto, "lo stesso giudice ha valutato le indicazioni offerte non già in termini di prova, ma solo in termini di comportamento processuale, finendo con l'affermare cosa sostanzialmente smentita dagli atti di causa".
Motivo Terzo: Violazione degli artt. 606, I comma lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 185 c.p. e 74 del codice di procedura penale.
12 La difesa del ricorrente sottolinea l'errore giuridico commesso dai
Giudici di merito che hanno stabilito che le statuizioni civili della sentenza
"sono conseguenza diretta della costituzione e della organizzazione delle
COR,,. Infatti l'art. 270 bis C.p. non è reato plurioffensivo, essendo l'interesse tutelato solo l'ordine democratico.
La difesa del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento
-con o senza rinvio - dell'impugnata sentenza.
L'avvocato Giuseppe Mattina, difensore di ND LE, deduce:
| Motivo Violazione dell'art. 606 lett. B ed E c.p.p. in relazione all'art. 270 bis e all'art.1 D.L. 625/79. La difesa del ricorrente dopo aver citato dottrina e giurisprudenza
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sugli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 270 bis c.p. rileva la carenza della motivazione, sul punto, dell'impugnata sentenza. In particolare sottolinea che seppure fosse provato che il ND abbia commesso il reato I contestato sub b) della rubrica (incendio del container della ditta impegnata nella costruzione di una caserma dei Carabinieri), tale azione molto rudimentale ed eseguita con un ordigno incendiario il cui innesco si è spento per la pioggia non presenta i requisiti "dell'alto livello di tecnicismo della operazione" (sent. Corte Cost. n. 15 del 1982) richiesti per la sussistenza del reato de quo. La difesa del ricorrente rileva, poi, che alla fine sono stati riconosciuti colpevoli solo due imputati e che il richiamo ad altri membri dell'associazione non identificati non è sufficiente a ritenere la sussistenza del reato di cui all'articolo 270 bis c.p., contestato. Eccepisce, poi, la carenza degli indizi a carico del ricorrente. In buona sostanza la difesa del ND sostiene che non sia stata assolutamente dimostrata l'esistenza di una struttura organizzata e la sussistenza della necessaria offensività dell'associazione de qua, che si sia manifestata attraverso comportamenti idonei a offendere in concreto il bene tutelato, cioè l'ordinamento costituzionale.
Il Motivo. Violazione dell'art. 606, I comma lett. B c.p.p., in relazione all'art. 192, I e II comma, c.p.p. e art. 2729 cod. civ. per i reati di cui agli artt. 9,10,12 L. 497/74, art. 424 c.p. (capo b).
13 La difesa del ricorrente ribadisce l'assoluta carenza di indizi a carico del
ND per il reato sub b. Infatti l'acquisto di due taniche, la sera prima dell'attentato, non dimostra certo che quelle taniche siano, poi, state usate per compiere l'attentato incendiario (tra l'altro sul posto è stata rinvenuta una sola tanica e non due). Rileva, poi, la difesa del ricorrente che il nastro adesivo da carrozziere rinvenuto nell'auto del ND, sei mesi dopo l'attentato, è diverso per dimensione da quello posto sulla tanica usata per l'attentato (la larghezza è, rispettivamente, di cm. 1,9 e di cm. 2,5"). E' evidente, quindi, l'irrilevanza di tale presunto indizio.
Infine la difesa del ricorrente ricorda che la microspia - inserita nell'auto dell'imputato non ha dato alcun esito a conferma dell'estraneità del ND
da ogni attività delittuosa.
III Motivo. Violazione dell'art. 606 lett. D c.p.p. in relazione all'art. 190 c.p.p. per la mancata ammissione dei mezzi di prova indicati nei motivi di appello dell'Avv. ON Cariello.
La difesa del ricorrente eccepisce la carenza di motivazione con la quale la Corte di Assise di Appello non ha ammesso la testimonianza del padre e del fratello del ricorrente.
IV Motivo. Violazione dell'art. 606 lett. E c.p.p. in relazione agli artt.
11 cost., 125 e 546 del codice di procedura penale.
La difesa del ricorrente evidenzia che nella rivendicazione dell'attentato al container si parla dell'uso di due taniche, mentre sul posto dell'attentato ne
è stata ritrovata una sola, come d'altronde sostenuto dal C.T. dell'imputato che ha escluso la presenza di una seconda tanica sul luogo dell'attentato.
Quindi nessun contatto tra l'imputato e le COR, e probabile millanteria dell'associazione per un attentato commesso da ignoti.
V Motivo. Violazione dell'art. 606, I comma lett. B ed E c.p.p. in relazione all' art. 62 bis codice penale.
La difesa del ricorrente si lamenta del fatto che non sia stata applicata la riduzione massima (di un terzo) per le concesse attenuanti generiche e che la Corte territoriale non abbia dato alcuna giustificazione a tale sua decisione nonostante nell'appello si fosse espressamente richiesta la riduzione massima per le attenuanti generiche.
Q 14 VI Motivo. Violazione dell' art. 606, I comma lett. B ed E c.p.p. in relazione agli artt. 74 c.p.p., 185 c.p., 2043 cod. civ., in relazione alla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite per i danni loro cagionati dai reati di cui ai capi "c", "d", "e", "F", "g" del decreto di citazione a giudizio.
La difesa del ricorrente si lamenta della condanna del ND al risarcimento dei danni delle P.C. per dei reati mai commessi e contestati al
ND, che, infatti, non è stato condannato per i suddetti delitti. La Corte di
Assise di appello ha erroneamente ritenuto di tener ferma tale condanna
"perché i danni subiti dalle parti civili sono conseguenza diretta della costituzione e della organizzazione (ad opera anche di LI FR e di
ES ND) delle Cellule di Offensiva Rivoluzionaria che si proponevano il fine di eversione dell'ordine democratico attraverso gli atti di violenza specificamente indicati nel relativo capo di imputazione".
Il giudice di secondo grado ha dimenticato che ND non è stato condannato per avere costituito e organizzato le COR, ma per essere mero partecipe di detta organizzazione criminale. E' evidente, comunque, che la condanna al risarcimento dei danni alle P.C. può essere inflitta solo a chi ha commesso i corrispondenti reati contro le stesse Parti Civili.
motivi della decisione
Preliminarmente, si deve affrontare la questione di nullità, sollevata dalla difesa del FR, relativa all'incompetenza funzionale del G.I.P. di
Firenze che ha svolto l'udienza preliminare. Il ricorrente sostiene, infatti, che nel caso di specie si procede per “un'organizzazione criminale (..) con fini di eversione dell'ordine democratico (inteso quale ordinamento costituzionale)"
e non già "per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo". Secondo la difesa del FR - che sottolinea la differenza fra i due tipi di finalità - solo per i reati con finalità di terrorismo gli articoli 328, comma 1 ter, e 51, comma
3 quater, c.p.p., attribuiscono la competenza funzionale al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Nel caso di specie – secondo la tesi di-
15 cui sopra
-competente per l'udienza preliminare sarebbe stato il G.I.P. di
Pisa.
Tale eccezione - proposta per la prima volta innanzi a questa Suprema
Corte è infondata. Si deve rilevare, infatti, che la contestazione del reato di cui al capo a) della rubrica e le conseguenti decisioni del due giudici di merito evidenziano che nel caso di specie è presente anche la finalità di terrorismo.
E' sufficiente, in proposito, leggere la motivazione dell'impugnata sentenza
(pagine 14 e 86, 87), che sottolinea come gli atti violenti posti in essere dagli associati "hanno una chiara ed evidente capacità di intimidazione e sono idonei a ingenerare panico nella popolazione e ad incutere timore”. Quanto sopra è più che sufficiente a dimostrare l'infondatezza dell'eccezione.
Pertanto non è necessario approfondire ulteriormente la questione. Non ci si può però esimere dal rilevare che il ricorrente fornisce un'interpretazione veramente restrittiva del termine "con finalità di terrorismo" contenuta nell'articolo 51, comma 3 quater, c.p.p. che lo porta ad escludere dalla competenza della D.D.A. e del G.I.P. distrettuale gli atti di violenza commessi da associazioni con finalità di eversione dell'ordine democratico. Non si può infatti dimenticare che la ratio dell'istituzione di una Direzione Distrettuale
Antiterrorismo e di un G.I.P. distrettuale antiterrorismo analogamente a quanto avvenuto per l'antimafia è quella di accentrare le indagini e le
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conoscenze, per meglio combattere il fenomeno terroristico. Non si può altresì dimenticare che l'articolo 270 bis c.p. è stato inserito nel codice penale negli anni settanta proprio per combattere il fenomeno del terrorismo. Le osservazioni di cui sopra sono valide anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della L. 31/07/2005 n. 155, quando il nostro ordinamento
-pur mancando un'espressa definizione di terrorismo operava una
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distinzione fra condotte con finalità di terrorismo e condotte con finalità di eversione dell'ordine democratico. La riforma del 2005, che introduce l'articolo 270 sexies nel codice penale, elimina ogni dubbio in proposito, includendo la finalità eversiva in quella terroristica. In buona sostanza l'articolo 270 sexies c.p. modifica la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo
270 bis del c.p. attraverso l'assorbimento del fine eversivo nella nuova nozione della condotta terroristica. Infatti l'articolo 270 sexies del c.p. - che per la prima volta fornisce una definizione legislativa di terrorismo - prevede
16 varie finalità cui le condotte terroristiche devono essere rivolte e una di queste finalità è quella di eversione dell'ordine democratico. Pertanto, oggi, in forza di quanto stabilito dall'articolo 270 sexies del c.p., l'espressione
"finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" non indica più una duplice finalità, ma costituisce un'endiadi, in cui la finalità eversiva dell'ordine democratico rappresenta, semplicemente, una precisazione di un possibile dolo specifico della condotta terroristica.
Detto ciò, appare comunque opportuno soffermarsi seppure in TRA
modo non approfondito, viste le conclusioni di cui sopra su quanto
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sostenuto dal ricorrente in ordine alla competenza del G.I.P. distrettuale. Si rileva, invero, che la più recente giurisprudenza di questa Corte - condivisa dal Collegio ritiene che l'art. 51, comma terzo bis e 51, comma 3 quater,
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c.p.p. prevedano, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza territoriale (Sez. 1, Sentenza n. 40012 del 05/10/2005 Cc. - dep. 03/11/2005
- Rv. 232949; Sez. 2, Sentenza n. 19831 del 11/04/2006 Cc. - dep. 09/06/2006 Rv. 234664). Pertanto l'eccezione sarebbe tardiva perché
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proposta ben oltre i limiti previsti dall'articolo 21, II comma, c.p.p. e 491, I comma, del codice di procedura penale. Ma se anche si volesse seguire quanto sostenuto dal ricorrente e cioè che la violazione delle regole sulla competenza funzionale, prevista dagli articoli 328, comma 1 ter, e 51, comma 3 quater, c.p.p., è equiparata all'incompetenza per materia, dunque rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ex art. 21, comma 1, del codice di procedura penale - così come affermato in passato da alcune sentenze di questa Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 11966 del
24/10/1995 Ud. - dep. 06/12/1995 - Rv. 203254) - la conseguenza non potrebbe essere quella di dichiarare la nullità dei due precedenti giudizi di merito. Infatti, è necessario tener presente che nel caso di specie il giudizio di primo grado si è svolto regolarmente innanzi al Giudice competente per territorio e materia, e cioè la Corte di Assise di Pisa;
e così il giudizio di secondo grado si è svolto innanzi al competente, per territorio e materia, giudice di appello e cioè la Corte di Assise di Appello di Firenze. Quindi il
G.I.P. distrettuale di Firenze, nel caso di specie, si è limitato a disporre il rinvio a giudizio avanti al competente Giudice. E' evidente, quindi, che non vi
17 è stata alcuna violazione del diritto di difesa, né del principio del Giudice
naturale, essendosi il giudizio svolto innanzi al Giudice competente. Inoltre - tralasciando di affrontare il problema della valenza e dell'applicazione del principio della conservazione degli effetti previsti dagli articoli 26 e 27 del c.p.p. si osserva che se si dovessero applicare nel caso di specie (molto particolare perché si parla sempre dello stesso Giudice e cioè G.I.P. di
Firenze nella sua veste distrettuale e G.I.P. di Pisa nella sua funzione
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ordinaria) le regole della competenza per materia, si dovrebbe senz'altro applicare, anche, il secondo comma dell'articolo 23 del codice di procedura penale. Infatti, è evidente che il G.I.P. distrettuale ex articolo 328, commi 1
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bis e ter, c.p.p. - è un Giudice che ha una competenza più ampia di quella del
G.I.P. ordinario;
invero, egli solo è competente a svolgere le funzioni di
Giudice per le indagini preliminari per i reati previsti dall'articolo 51, comma terzo bis e 51, comma 3 quater, del codice di procedura penale. Pertanto -
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ex articolo 21, I comma, e 23, Il comma, c.p.p. - l'eccezione doveva essere eccepita o rilevata sempre entro i termini dell'articolo 491, I comma, del codice di procedura penale.
Tutto il resto dei ricorsi, è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie (la Corte territoriale ha, infatti ampiamente giustificato - richiamando, anche, la sentenza di primo grado - perché ritiene gli imputati responsabili dei reati per i quali si procede), compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n.
47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n.
1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre il resto dei ricorsi è inammissibile anche per violazione dell'art. 591 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le
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A -doglianze sia quelle di merito sia quelle procedurali - (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il Giudice di merito ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene la responsabilità dei ricorrenti per i reati di cui sopra e i ruoli da loro svolti. Ha infatti ben valutato gli elementi acquisiti (testimonianze; accertamenti della P.G.; C.T. delle parti;
intercettazioni effettuate;
esame di quanto in giudiziale sequestro e di quanto acquisito nel dibattimento) e adeguatamente motivato perché non era necessario procedere a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (motivo n. 2 Avvocato Cariello e motivo n. 3 Avvocato Mattina, per ND). Si deve rilevare, in proposito, che per la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - ex articolo 603
c.p.p. la difesa del ricorrente non ha fornito a questa Corte di Cassazione
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alcuna indicazione dei motivi per i quali le deposizioni dei due testi, o la I visione della tanica, a suo giudizio, avrebbero potuto ribaltare o comunque modificare la decisione impugnata.
Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi,
l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma 1, del codice di procedura penale. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o da altri atti specificamente indicati (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. E, c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di
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Q determinate prove in sede di appello. (Si vedano: Sez. 1, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999 Ud. dep. 16/07/1999 - Rv. 213923; Sez. 5, Sentenza n.
12443 del 20/01/2005 Ud. - dep. 04/04/2005 - Rv. 231682).
Invece, come già detto, la difesa dell'imputato si limita a generiche contestazioni a quanto rilevato dalla Corte territoriale. Quanto sopra è già sufficiente per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, sul punto, trattandosi, con evidenza, di giudizio di merito sottratto all'esame di questa Corte di legittimità se ben sorretto come è nel nostro caso da un'adeguata
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motivazione.
Per quanto riguarda la sussistenza dell'associazione con finalità di terrorismo (articolo 270 bis del c.p., capo a della rubrica), per evitare inutili ripetizioni (anche perché le doglianze proposte come già detto sono generiche, poiché sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato e ogni ulteriore considerazione sul punto si risolverebbe in una mera "quaestio facti”, inammissibile in questa sede), si rinvia all'ampissima e condivisa motivazione della Corte di Appello che inizia a pagina 60 (con l'esame dei singoli reati addebitati agli imputati considerati, correttamente, dalla Corte territoriale “espressione dell'azione diretta alla realizzazione dei fini associativi, inserita nel quadro di un programma criminoso condiviso") e poi entra nello specifico nelle pagine da 76 a 91.
Sul punto appare opportuno ricordare, però, alcuni consolidati principi di questa Suprema Corte (condivisi dal Collegio e correttamente applicati nell'impugnata sentenza), che confermano la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso su tale argomento. Infatti l'organizzazione sovversiva chiamata "Cellule di Offensiva Rivoluzionaria" (C.O.R.) - che si articola in due unità (Toscana e Romana); che mira a compiere atti violenti con fini di eversione dell'ordine democratico;
che ha iniziato ad attuare detto programma commettendo i vari e gravi reati fine contestati, in diversi parti del
Paese e per un congruo periodo;
che si richiama alle Brigate Rosse e alla lotta armata, che redige proclami inviati anche ad appartenenti alle Brigate
Rosse (NA OC detenuta presso il carcere di Firenze-Sollicciano) e a vari giornali;
che minaccia gravemente Politici, Magistrati, Forze dell'Ordine, 1
Giornalisti, Imprenditori configura perfettamente l'associazione delineata
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dall'articolo 270 bis del codice penale.
20 Invero il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis cod. pen., è integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale (Sez. 2, Sentenza n. 24994 del 25/05/2006 Cc. - dep. 19/07/2006 -
Rv. 234345).
Inoltre per la realizzazione dei delitti previsti dagli artt. 270 e 270 bis cod. pen. non è necessario che l'associazione raggiunga cospicue dimensioni ne' una salda struttura organizzativa, essendo sufficiente al limite anche l'accordo di due sole persone (nel caso di specie le persone sono più dei due FR e ND, anche se non identificate;
si pensi, ad esempio, ai correi appartenenti alla c.d. "cellula romana"; si veda in proposito: Sez. 1, Sentenza n. 6952 del 04/11/1987 Ud. - dep. 15/06/1988 -
Rv. 178582).
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 270-bis, cod. pen., non
è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso (nel nostro caso invece posti in essere ripetutamente e in più località), ma occorre comunque l'esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata all'idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l'associazione si è costituita. (Questa Suprema Corte ha applicato i principi di cui sopra ad una fattispecie relativa alla parziale attuazione del programma eversivo, anche attraverso il compimento concreto di atti di violenza, da parte di una organizzazione di anarchici ed ecologisti aderenti alla cosiddetta FAI - "Federazione Anarchica Informale". Si veda in proposito: Sez. 1, Sentenza n. 21686 del 22/04/2008 Cc. - dep. 29/05/2008 -
Rv. 240075).
Ai fini della configurabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), il carattere
21 rudimentale dell'organizzazione non impedisce di ritenerla esistente e adeguata allo scopo prefissato ed agli obiettivi via via raggiunti attraverso una progressione del proposito eversivo mediante la realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idonei a condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse, sia centrali che periferiche (atti di violenza che la Corte ritiene con motivazione ineccepibile frutto di
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un'accurata analisi degli elementi probatori raccolti - "abbiano una chiara ed evidente capacità di intimidazione e siano idonei a ingenerare panico nella popolazione e ad incutere timore"); ne consegue che l'organizzazione rudimentale non significa assenza di organizzazione laddove, al contrario,
l'esecuzione delle numerose azioni poste in essere dal gruppo nell'arco di breve tempo dimostri l'organizzazione e la capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati nonché la stabilità organizzativa della struttura della associazione eversiva (Sez. 1, Sentenza n. 22673 del
22/04/2008 Cc. - dep. 05/06/2008 - Rv. 240085).
La responsabilità del partecipe di un gruppo criminale terroristico in ordine al reato fine che qualifica il programma criminoso dell'intera associazione può essere desunta dalle connotazioni strutturali dell'associazione, in particolare dall'articolazione in "cellule" territoriali dalla assai ridotta composizione numerica, dalla forte caratterizzazione ideologica dei militanti da cui deriva la consapevole ed incondizionata adesione al programma, dall'esasperata selettività degli obiettivi prescelti, elementi tali da implicare una partecipazione totalizzante ed il necessario conseguente coinvolgimento di tutti i componenti della cellula nell'impresa criminosa da essa pianificata (principi questi, che ben si attagliano a quanto esposto, ad esempio, nel motivo 4 del ricorso FR;
Sez. 5, Sentenza n. 13088 del
07/12/2007 Ud. - dep. 27/03/2008 - Rv. 240010). conforme aiInoltre la Corte territoriale con esauriente motivazione principi di diritto fissati da questa Suprema Corte di Cassazione e che qui si richiama essendo del tutto condivisa – ha correttamente rigettato tutte le altre eccezioni procedurali oggi riproposte (contenute nei numeri 2, 3 e 5 del ricorso FR).
In particolare per quanto riguarda l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio (motivo n. 2 ricorso FR) perché "manca l'indicazione
22 chiara e precisa delle singole fattispecie illecite attraverso le quali sarebbe attuata l'attività criminosa dell'associazione, nonché l'individuazione degli elementi strutturali caratterizzanti il consesso ed i suoi componenti. È fatto generico riferimento alla "commissione di più delitti di danneggiamento, anche seguiti dal pericolo di incendio, di minaccia aggravata (..)", senza però indicare il tempo, il luogo, le persone offese, le modalità attuative di ciascun singolo episodio" si osserva che lo stesso ricorrente fornisce la conferma che il capo di imputazione è formulato correttamente. Infatti a pagina 4 del ricorso la difesa del FR afferma: “Appare inoltre stridente il contrasto tra il capo
A dell'imputazione e la lista dei testimoni del P.M., ove si indicano puntualmente i singoli episodi (come se il requisito ex articolo 468 c.p.p. fosse più rigoroso di quello dell'articolo 429 c.p.p.), nonché con la specifica individuazione dei reati singolarmente contestati nei capi successivi”. E', infatti, chiaro da quanto sopra che come ha giustamente osservato la Corte di Appello non vi è stato alcuna lesione del diritto di difesa visto che "il
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tempo, il luogo, le persone offese, le modalità attuative di ciascun singolo episodio" è stato correttamente contestato agli imputati nei vari e specifici capi d'accusa, successivi al capo A della rubrica;
pertanto tutti gli imputati hanno avuto piena contezza delle incolpazioni e si sono potuti difendere adeguatamente. La difesa del ricorrente sembra, in proposito, aver dimenticato che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 270-bis, cod. pen., non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso (si veda, tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 21686 del 22/04/2008
Cc. dep. 29/05/2008 Rv. 240075); quindi la formulazione del capo di
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accusa relativo all'associazione (nel caso di specie capo A) è conforme al dettame dell'articolo 429 c.p.p. quando indichi - come nel caso di specie – “il riferimento alla condotta incriminata con l'indicazione dei requisiti temporali, delle azioni materiali già realizzate o programmate e dei fini dell'associazione". Per concludere sul punto, appare sufficiente ricordare che questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal
Collegio, che in tema di citazione a giudizio, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione
23 (Sez. 2, Sentenza n. 16817 del 27/03/2008 Ud. - dep. 23/04/2008 - Rv.
239758).
Altrettanto infondata è la doglianza (motivo n. 3 ricorso FR) relativa al diniego della Corte di disporre perizia tecnica. E', infatti, orientamento costante di questa Corte (confronta, per tutte, Cass. n. 2979 del 2003, Bovicelli;
Cass. n. 12027 del 1999 Mandala;
Cass. n. 13086 del
1998, Patrizi) che la perizia non può ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d), del codice di procedura penale. E invero la perizia non può essere considerata alla stregua di una prova a discarico stante il suo carattere "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti in quanto affidato alla discrezionalità del giudice.
Del resto le parti possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è, pertanto, rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile a concetto di prova decisiva, con la conseguenza che non solo il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi della norma suindicata, ma, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi della lettera e) del citato art. 606 del codice di procedura penale. Nella specie, la Corte di Appello ha esaminato punto per punto i risultati delle
Consulenze tecniche, confrontandoli con le osservazioni mosse dai difensori dei ricorrenti e dai loro consulenti di parte (si vedano, ad esempio, le pagine
66 e 67 dell'impugnata sentenza), fornendo poi una valida motivazione sulla scelta del risultato ritenuto più corretto. Solo alla fine di una accuratissima analisi la Corte ha ritenuto, quindi, superfluo l'espletamento di una Perizia grafica.
Ineccepibile è anche la motivazione della Corte di appello per quanto riguarda i cosiddetti “accertamenti tecnici irripetibili” di cui al motivo n. 5 del ricorso FR. Correttamente la Corte di merito rileva (si vedano, ad esempio, le pagine 62 e 63 dell'impugnata sentenza) che la P.G. ha solo
- una copia integrale, su D.V.D., del effettuato ex articolo 348 c.p.p.
contenuto dei supporti informatici sequestrati;
attività questa ripetibile anche I
ad opera del difensore ai sensi degli articoli 391 bis e seguenti del codice di procedura penale. Per quanto riguarda l'eccezione (contenuta sempre nel
2424 motivo n. 5 del ricorso) relativa al diniego della P.T.U. su tale attività, vale - ovviamente quanto già sopra esposto nell'affermare l'infondatezza della doglianza di cui al terzo motivo di ricorso.
Naturalmente l'aver accertato che FR e ND fanno parte dell'associazione sovversiva di cui al capo A, conferma che 1 come correttamente osservato dalla Corte di Appello (pagina 91 dell'impugnata sentenza) - gli stessi hanno commesso gli altri reati fine loro contestati perseguendo lo scopo eversivo dell'associazione "che li ha rivendicati o nel cui nome sono stati commessi".
Incensurabile, in questa sede, appare anche la motivazione della Corte territoriale (pagine da 96 a 98 dell'impugnata sentenza) in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'articolo 311 del c.p. e dell'attenuante di cui all'articolo
62 n. 1 del c.p. al FR.
Per quanto riguarda l'attenuante di cui all'articolo 311 la Corte di appello, correttamente, evidenzia la gravità delle azioni commesse, la capacità di intimidazione dell'associazione e che il FR non ha commesso un fatto di lieve entità. La decisione del Giudice di merito è in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha più volte affermato che la valutazione del danno o del pericolo, ai fini della circostanza diminuente della lieve entità del fatto di cui all'art. 311 codice penale va effettuata con riferimento non già, soggettivamente, alla misura del contributo apportato dal singolo membro della banda armata, bensì, oggettivamente, alle dimensioni di questa ed al contenuto del suo programma operativo, in relazione al bene giuridico protetto. ((Sez. 1, Sentenza n. 10269 del
10/06/1988 Ud. - dep. 19/10/1988 - Rv. 179494; Conf. Mass. n. 179982;
Conf. Mass. n. 172067; Conf. Mass. n. 164238).
Per quanto riguarda l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 1 del c.p. la
Corte di appello ha motivato richiamando quanto più volte affermato da questa Suprema Corte di Cassazione e cioè che l'attenuante di cui all'art. 62
n. 1 cod. pen. (l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale) non può essere riconosciuta se non quando il fatto criminoso risulti motivato da pulsioni suscettibili di riscuotere, per la loro valenza morale o sociale, incondizionato e generale apprezzamento nel comune sentire;
il che non può dirsi quando ci si trovi in presenza di fatti criminosi che, seppure
2
25 5 propagandisticamente presentati come momenti di "lotta" per la realizzazione di un miglior assetto sociale, in realtà ad altro non siano finalizzati se non al conseguimento dell'obiettivo, puramente "politico" (e, pertanto, per sua stessa natura, non certo universalmente condiviso), di scardinare e distruggere l'ordinamento esistente per sostituirlo con un altro, più rispondente alle personali visioni ideologiche dell'agente (Sez. 1, Sentenza n.
11344 del 10/05/1993 Ud. - dep. 11/12/1993 - Rv. 195753).
Altrettanto manifestamente infondata appare la doglianza della difesa del ND, relativa al fatto che i Giudici di merito non abbiano operato la diminuzione massima di un terzo per le concesse attenuanti generiche. Infatti la motivazione (adeguata e non censurabile in questa sede di legittimità) della Corte di appello (pagina 98 dell'impugnata sentenza) correttamente ritiene di non poter diminuire ulteriormente la pena inflitta al ND
(determinata in misura particolarmente contenuta) valutati e richiamati tutti gli elementi di cui all'articolo 133 del c.p. tenuti presenti dal Giudice di primo grado. 2
In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica - quale ad esempio "Si ritiene congruo" -
(Sez. 6, Sentenza n. 9120 del 02/07/1998 Ud. - dep. 04/08/1998 - Rv.
211583). D'altronde la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale (e l'entità della riduzione per l'effetto dell'applicazione di attenuanti) rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4,
Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. - dep. 26/10/2004 - Rv. 230278).
Incensurabile e condivisibile appare, anche, la motivazione in ordine alle statuizioni civili. Infatti, come ha giustamente rilevato la Corte di appello, i danni subiti dalle costituite Parti Civili sono la diretta conseguenza della costituzione e organizzazione (ad opera anche di FR e ND)
2
26 6 dell'associazione sovversiva “Cellule di Offensiva Rivoluzionaria" (C.O.R.), che aveva come scopo l'eversione dell'ordine democratico attraverso gli atti di violenza indicati specificatamente nel relativo capo di imputazione (capo a). Associazione, tra l'altro, dalle connotazioni strutturali molto particolari: si articola, infatti, in "cellule" territoriali dall'assai ridotta composizione numerica, dalla forte caratterizzazione ideologica dei militanti da cui deriva la consapevole ed incondizionata adesione al programma, dall'esasperata selettività degli obiettivi prescelti, elementi tali da implicare una partecipazione totalizzante ed il necessario conseguente coinvolgimento di tutti i componenti della cellula nell'impresa criminosa da essa pianificata
(Sez. 5, Sentenza n. 13088 del 07/12/2007 Ud. - dep. 27/03/2008 - Rv.
240010).
Questa Suprema Corte ha, d'altronde, affermato in materia di reati associativi, che ad esempio il Comune nel quale un'associazione criminale si
è insediata ed ha operato ha per ciò stesso titolo alla costituzione di parte civile quanto meno per il danno che la presenza dell'associazione a delinquere arreca all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate. Il Comune in tale caso ha il diritto al risarcimento del danno nel procedimento contro i partecipanti alla associazione a delinquere che aveva assunto il controllo della locale casa da gioco per il reato associativo e per i reati ad esso connessi (Sez. 1, Sentenza
n. 10371 del 08/07/1995 Ud. -dep. 18/10/1995 - Rv. 202736).
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento, in solido, delle spese del procedimento, nonché - sempre in solido alla rifusione delle spese in favore della Parti Civili
-
PE AM, PE GO, EU RC, CI OM, LO IN
e FU AR OV liquidate in complessive Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. e spese generali
P.Q.M.
272 2 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali, nonché - sempre in solido - alla rifusione delle spese in favore della Parti Civili PE AM, PE GO, EU RC,
CI OM, LO IN e FU AR OV liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 31/03/2009.
Il Consigliere estensore Presidente
Adriano Jorillo Dottor ON Esposito Dottor Adriano lasillo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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