Sentenza 25 maggio 2006
Massime • 1
Il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis cod. pen., è integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale.
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- 1. Due sentenze della Cassazione in tema di condotta partecipativa aMonica Raimondi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Concorso di persone nel reato, associazione con finalità di terrorismoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2006, n. 24994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24994 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 25/05/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 990
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 12753/2005
ha pronunciato la seguente: N. 10868/2006
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOUHRAMA YAMINE, n. 09/07/1973 US DE (Algeria);
avverso le ordinanze 06/12/2005 e 14/02/2006 del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. IANNELLI Mario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 6 dicembre 2005 il Tribunale di Napoli sezione del Riesame ha confermato l'ordinanza del G.I.P. locale, che il 18 novembre 2005 aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di BOUHRAMA YAMINE, indagato per i reati di seguito indicati. a) art. 270 c.p., bis commi 1, 2 e 3, perché si associava con BI MO e ER LE ed altre persone non identificate allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia ed all'estero, realizzando in Italia un'associazione criminale, costituente articolazione nazionale o comunque una rete di sostegno logistico dell'organizzazione eversiva sopranazionale di matrice confessionale denominata GRUPPO SALAFITA PER LA PREDICAZIONE ED IL COMBATTIMENTO (G.S.P.C.), funzionalmente collegata all'organizzazione terroristica internazionale denominata AL QAEDA, operante sulla base di un complesso programma criminoso, condiviso con una rete di analoghi ed affini gruppi attivi in altre zone d'Italia ed altri Stati Europei nonché in altri paesi extraeuropei contemplante:
1) la preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati Occidentali e non, ritenuti infedeli e nemici, il tutto nel quadro di un progetto di "Jihad", intesa secondo l'interpretazione della religione musulmana propria dell'associazione, nel senso di strategia violenta per l'affermazione dei "principi puri" di tale religione;
2) il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in Italia e verso altri Stati dei militanti;
3 ) il procacciamento di falsi documenti d'identità e permessi di soggiorno per i componenti dell'organizzazione;
4) la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione; il proselitismo effettuato attraverso video ed audio cassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti ad azioni violente ed al sacrificio personale in azioni suicide destinate a colpire il nemico "infedele";
5) la disponibilità di esplosivo e comunque di sostanze tossiche da utilizzare per la preparazione di ordigni o per realizzare atti di bioterrorismo;
6) la predisposizione comunque di tutti i mezzi necessari per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione e per il sostegno ai "fratelli" ovunque operanti secondo il descritto programma in particolare BOUHRAMA con funzioni direttive ed organizzative nell'ambito della cellula operante nel territorio napoletano ed in altre zone del territorio italiano consistite nel coordinare l'attività di membri della cellula italiana e l'attività di procacciamento di documentazione falsa con compiti di raccordo tra i vertici dell'associazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana;
.....omissis;
b) art. 416 c.p., perché si associavano tra loro e con altre persone indagate realizzando in Italia ed all'estero un'organizzazione dedita alle innanzi indicate attività, con l'aggravante di cui alla L. n.15 del 1980, art. 1 avendo commesso il fatto per finalità di terrorismo;
c) artt. 81, 110, 482 c.p. in relazione agli artt. 476, 477, 468 c.p. per avere contraffatto numerosi documenti specificamente indicati nell'ordinanza, con l'aggravante suddetta;
d) artt. 81, 110, 648 c.p. per avere in concorso tra loro acquistato o comunque ricevuto moduli per i suddetti documenti o documenti genuini di provenienza delittuosa, allo scopo di contraffarli ed al fine di procurare un profitto a sè o ad altri, con la suddetta aggravante;
e) artt. 81, 110 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 perché in concorso tra loro compivano atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una pluralità di persone nel territorio dello Stato o in altri Stati dei quali gli indagati non erano cittadini o non avevano titolo di residenza permanente, con le aggravanti del numero delle persone (più di tre) e della finalità di terrorismo in NAPOLI, BRESCIA, VICENZA e SALERNO reati tutt'ora in corso.
Successivamente il Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno, formulando la stessa imputazione richiedeva al G.I.P. di quella città altra ordinanza di custodia cautelare, che veniva emessa il 20 dicembre 2005.
Il Tribunale - in sede di riesame - confermava il provvedimento, ma dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore dell'autorità giudiziaria napoletana.
Il 23 gennaio 2006 il G.I.P. del Tribunale di Napoli emetteva nuovamente l'ordinanza di custodia (sempre per gli stessi fatti) ed il 14 febbraio 2006 il Tribunale del Riesame confermava anche quest'ultimo provvedimento con identica motivazione. Il difensore ha proposto avverso le indicate ordinanze due distinti ricorsi, che in Cassazione hanno assunto due diversi numeri di Registro Generale, ma che sono stati riuniti sotto il numero più antico, per essere unitariamente trattati, poiché identici nel loro contenuto.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) nonché la manifesta illogicità della motivazione.
Espone che sarebbero stati volorizzati dai giudici territoriali elementi che non integrerebbero gli estremi del reato di cui all'art.270 bis c.p.. In particolare con riferimento al "proposito di compiere atti di violenza" osserva che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che non sarebbe stato posto in essere alcun principio d'esecuzione dell'attività, ha ravvisato comportamenti concreti, idonei a ledere il bene-interesse tutelato dalla norma;
in contrario assume che questa tesi rischia di rendere punibile la sola adesione ideologica ai principi ispiratori dei più gravi attentati terroristici o un sentimento di ostilità verso i popoli occidentali.
Cadendo in manifesta illogicità il Tribunale avrebbe considerato penalmente rilevanti condotte in premessa reputate non idonee alla configurazione del delitto de quo.
Quel giudice avrebbe trasformato questo illecito in un reato d'opinione, affermando che comportamenti che non costituirebbero in sè inizio d'esecuzione sarebbero sintomatici di un progetto terroristico, mentre essi sarebbero soltanto "intemperanze verbali". Asserisce che, pur essendo la soglia di punibilità anticipata, non è possibile ritenere punibile una semplice manifestazione di volontà.
Nella specie il Tribunale avrebbe fornito un'interpretazione meramente suggestiva dei fatti, senza sforzarsi di valutare ipotesi alternative, ed avrebbe svolto un sillogismo induttivo ed apodittico, basato su elementi neutri. Quel giudice, inoltre, avrebbe travisato il contenuto di un'intercettazione riportata a pagina 13 dell'ordinanza attribuendo alle parole dell'indagato il significato di sicuro interessamento ad una pregressa vicenda giudiziaria, arrivando addirittura ad individuare il procedimento. Sarebbe stato conferito valore di grave indizio al "silenzio", nel senso che le cellule terroristiche si differenzierebbero dalle altre associazioni criminali, perché rimarrebbero "silenti" fino al momento dell'attentato. Deriverebbe che erroneamente sarebbe stato considerato indice rivelatore della pericolosità del gruppo le "infinite cautele adottate nel linguaggio in ordine a vicende di carattere internazionale". In contrario precisa che quei "silenzi" dipenderebbero dal fatto che in quei momenti d'attacco non erano in corso attività di polizia giudiziaria. Aggiunge a dimostrazione della tesi esposta che le indagini sono durate due anni, tempo durante il qual è stato assente qualsiasi progetto terroristico. Lamenta anche un ulteriore travisamento, poiché il termine "impolverarsi" esistente in una registrazione inteso dal traduttore come "attraversamento della Siria" sarebbe stato esteso fino a configurarlo come "raggiungere l'Iraq".
Precisa che l'interessamento dell'indagato per le vicende giudiziarie londinesi di suo fratello sarebbe stato erroneamente considerato come indice del ruolo di primo piano rivestito dal ricorrente:
in definitiva sperare che il fratello stesso fosse scarcerato non indicherebbe un collegamento con altre cellule della stessa organizzazione. Ancor più grave sarebbe la ritenuta appartenenza di quest'ultimo all'organizzazione terroristica, sebbene sia stato assolto in Gran Bretagna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Com'è noto l'art. 270 bis - introdotto con il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 3 convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980, n. 15 - è stato sostituito nel testo vigente dal D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 convertito con modificazioni nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.
La norma ha esteso la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, senza precisare i casi nei quali un atto di violenza deve ritenersi eseguito per finalità di terrorismo. Quest'ultima nozione veniva conseguentemente desunta dai principi di diritto interno ed internazionale.
In particolare, come hanno ricordato i giudici territoriali, tra le fonti internazionali va menzionata la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea pubblicata nella G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002 n. 164.
Questo provvedimento ha individuato come compiuti "per finalità di terrorismo" gli atti "diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese" e come "reati terroristici" quelli che costituiscono "attentati alla vita e alla integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche".
Tale definizione è stata adottata nella legislazione italiana con il D.L. 27 luglio 2005 n. 144, art. 15, comma 1 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 155, che, nell'introdurre l'art. 270 sexies intitolato "Condotte con finalità di terrorismo", così dispone "Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Questa statuizione ha sostanzialmente accolto in pieno le definizioni adottate con la trascritta Decisione-quadro con l'unica differenza terminologica, consistente nell'eliminazione nella disposizione italiana dell'avverbio "gravemente" con riferimento sia all'intimidazione della popolazione sia allo scopo di "costringere i poteri pubblici a compiere un qualsiasi atto".
Il delitto in esame è di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti - anche se non specificati nei particolari - concreti ed attuali di consumazione di atti di violenza, (per tutte Sez. 1^ sentenza n. 35427 del 2005). Nella specie, non può essere accolta la tesi difensiva, che mira a restringere in modo non conforme al dettato normativo la nozione di associazione con finalità di terrorismo, inserendo nella struttura del delitto l'elemento non previsto dell'inizio d'esecuzione dell'attività de qua.
Reputa, invece, il collegio che in presenza di una struttura organizzata, pur se in modo rudimentale, cui l'indagato partecipi, è sufficiente, per configurare il delitto in esame, che l'adesione ideologica si sostanzi in seri propositi criminali volti a realizzare una delle indicate finalità, pur senza la loro materiale iniziale esecuzione, che supererebbe il limite tipico del pericolo presunto. Non corrisponde alla realtà documentale l'assunto del ricorrente secondo cui il giudice territoriale avrebbe negato la concretezza del proposito eversivo terroristico, giungendo, poi,
contraddittoriamente, a concludere per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il collegio napoletano ha, invece, legittimamente compiuto un esame particolarmente ampio ed approfondito di tutti i numerosissimi comportamenti - minuziosamente esposti - tenuti dall'indagato e da altri soggetti, nel corso di anni, per verificare l'esistenza di condotte che mirano alla realizzazione di attentati o azioni violente, anche se non ancora sostanziatisi. Infatti, l'ideazione o la partecipazione ad un progetto terroristico, pur se formulato non nei suoi dettagli ma in modo ancora generico e di ampia realizzazione, ma dimostrato anche dalla dichiarata piena disponibilità alla sua futura esecuzione e fondato sulla menzionata organizzazione di persone, che ne condividono le finalità ed apprestano gli strumenti indispensabili preliminari per compiere le azioni violente o eversive, già in sè integrano gli estremi del delitto in oggetto.
Il legislatore, infatti, ha anticipato la punibilità al momento prodromico, proprio per impedire che queste ultime attività siano poste in essere nella realtà effettuale.
In conclusione non esiste, nella specie, il tentativo, poiché questo già costituisce reato.
Quelle che il difensore definisce eufemisticamente "intemperanze verbali" sono state ritenute dai giudici di merito, con rigore logico e valutazione di merito insindacabile in questa sede, manifestazioni di piena adesione concreta a progetti terroristici in itinere. Nel passare dall'esame della fattispecie legislativa alla critica del provvedimento impugnato con riferimento ai fatti esposti dal tribunale, il ricorrente si limita - di fronte ad un'ordinanza eccezionalmente completa e a volte minuziosa - ad asserzioni generiche quali la pretesa omessa valutazione di "ipotesi alternative" - neppure indicate sommariamente - o la formulazione, da parte di quel giudice, di un "sillogismo induttivo ed apodittico" non riferibile a brani della motivazione specificamente individuabili. Infondati sono altresì i tre profili, innanzi esposti, di asserita manifesta illogicità:
a) il travisamento (preteso) della conversazione intercettata riportata a pagina 13 del provvedimento gravato;
al riguardo il ricorrente nega che le parole trascritte abbiano il significato di un sicuro interessamento alla vicenda giudiziaria di un coindagato, coinvolto in una indagine per terrorismo internazionale, assumendo che egli si era limitato a "discorrere genericamente con altri del problema di questo soggetto"; da tale colloquio non sarebbe legittimo desumere elementi per ritenere la sua partecipazione alla cellula italiana del gruppo terroristico;
b) l'avere attribuito significato al "silenzio" tenuto dai componenti locali della più nota organizzazione di Al Qaeda;
c) l'avere interpretato il termine "impolverarsi" come attraversamento della Siria per raggiungere l'Iraq. Queste considerazioni non possono essere accolte - sia perché estrapolano dall'intero contesto della motivazione gli evidenziati punti, mentre è fondamentale regola di valutazione la lettura complessiva delle argomentazioni addotte, particolarmente in materia di apprezzamento della gravità degli indizi;
- sia perché le osservazioni difensive in sè non corrispondono ad una corretta lettura dell'ordinanza impugnata.
Reputa il collegio che pur dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla perpetrazione di reati strumentali alla realizzazione ed alla vita dell'associazione terroristico-eversiva possono desumersi elementi di prova con riferimento a quest'ultimo delitto (in materia di associazione per delinquere di tipo mafioso tale prospettazione è costante: per tutte mass. 218376 ed ivi citate). È, infatti, logico indurre che la falsificazione di documenti d'identità e permessi di soggiorno utilizzati per consentire l'immigrazione clandestina, compiuta senza scopo di lucro (come nella specie, secondo le precisazioni del provvedimento impugnato, non contrastate dalla difesa) abbia altre finalità tra le quali, ove ulteriori indizi concordanti e consistenti lo confermino, correttamente può essere annoverata anche quella in esame (terroristica).
Il Tribunale enuncia in modo diffuso un coacervo di indizi veramente gravi e precisi, tratti da intercettazioni telefoniche ed ambientali, perquisizioni e pedinamenti.
Al riguardo va evidenziato che le associazioni terroristiche di carattere islamico fino ad oggi emerse sul territorio nazionale presentano caratteristiche particolari: non sono organizzate tra loro gerarchicamente, ma sono costituite da cellule autonome e solo eventualmente tra loro collegate per contingenti motivi. È storia notoria degli ultimi anni dell'Algeria che il Gruppo Salafita per la Predicazione ed il combattimento (G.S.P.C.) è passato nel giro di poco tempo da un'attività interna al detto Paese ad altra più vasta ed internazionale, legata secondo le fonti internazionali - indicate dettagliatamente nel provvedimento impugnato - con il più conosciuto sodalizio di Al Qaeda.
Gli elementi rappresentati innanzi ed esposti dalla difesa assumono valore opposto a quello dedotto, ove siano inseriti nel contesto dell'intera motivazione.
Il Tribunale muove, infatti, da un esame di ogni profilo esistenziale dell'indagato: presenza in Italia, conoscenza della lingua, assenza di lavoro fisso, rilevante mobilità, presenza all'estero (Norvegia). Procede, poi, alla valutazione della gran mole di intercettazioni del gennaio-febbraio 2004. Da queste conversazioni, - non contestate sotto alcun profilo con il ricorso - anche se intervenute tra terzi, immediatamente successive ai fermi ed alle perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria, il giudice napoletano ha desunto la piena adesione del ricorrente all'integralismo terroristico islamico ed il pieno inserimento nel gruppo operante in Italia.
Il primo aspetto apprezzato è l'estrema cautela e riservatezza nell'uso di termini che direttamente possono avere riferimento alla c.d. Guerra Santa o Jiad. Particolarmente rilevanti sono le registrazioni del 30/01/2004 e del 5.2.2004, dalle quali emerge la piena conoscenza da parte dell'accusato di progetti di attentati in Italia (l'interlocutore mormorava sotto voce al BO "allora l'Italia sarà sana e salva?..".
Il Tribunale evidenzia (pag. 12) che in altra registrazione con RA LE, quest'ultimo si duole d'avere parlato troppo e dichiara di temere di essere arrestato, e che il ricorrente mostra di essere inserito nel medesimo contesto del menzionato LE;
ulteriore conferma del ruolo di preminenza di BO viene tratta da una conversazione intercettata, nel corso della quale lo stesso informa altri connazionali, presenti in un appartamento di Vicenza, di avere dato notizia al predetto RA degli sviluppi della sua vicenda giudiziaria ed utilizzando un linguaggio in codice di avergli consigliato di non tornare in Italia.
In altra conversazione (ribadita in quella del 10 aprile 2004 a pag. 13) lo stesso menziona un esponente storico del F.I.S. (noto movimento terroristico algerino) AS YA ed espone tutti i suoi dubbi sul medesimo, definito "vecchio", sospettando che sia un "collaborazionista", sul quale si mostra sicuro che cadrà la "vendetta divina".
Da questi elementi sufficientemente chiari il Tribunale trae il convincimento corretto sotto il profilo logico dell'esistenza di gravi indizi della sua perfetta conoscenza delle vicende giudiziarie dei connazionali indagati per terrorismo e della chiara disistima formulata per coloro che aderiscono a gruppi, considerati con disprezzo troppo moderati e non rispondenti ai progetti di Jiad cui si ispira il ricorrente con i suoi interlocutori. Riprova è indicata nel significativo uso di linguaggio criptico e nel rimprovero rivolto da BO, quando gli accenni alla c.d. guerra santa diventano più chiari, mentre quest'ultimo parla in modo quasi esplicito della falsificazione dei documenti.
Nel corso di altra telefonata (pag. 14) si evidenzia il ruolo attivo dell'indagato che fornisce notizie su indagini eventuali in corso su RA LE.
Proprio sul tema del "silenzio" serbato dal gruppo del ricorrente, la risposta alle considerazioni difensive viene proprio dalle parole di BO, il quale al telefono (pag. 16) ricorda che "i veri terroristi non svolgono alcun'attività lavorativa e quando decideranno di colpire nessuno potrà fermarli".
La condivisione delle finalità terroristiche - rileva il giudice territoriale - emerge altresì da insidiose intercettazioni ambientali, nel corso delle quali (pag. 16) l'indagato con altri esaltano e condividono la condotta dei musulmani dediti ad azioni suicide;
in particolare la frequentazioni di ambienti nei quali la progettazione di attentati è argomento all'ordine del giorno s'evince anche dall'altra conversazione in cui l'interlocutore IK menziona espressamente tale progetto con riferimento alla città di Vicenza, che doveva essere giustificata da una Fatwa;
in quel medesimo contesto veniva ovviamente elogiato il decesso "da martire" del noto sceicco NE.
Ancora altre due conversazioni sono esaminate a pagina 17: nella prima (8/12/2003) tal EZ gli comunica di essere stato indicato come terrorista da connazionali algerini e l'allontanamento della sua stessa madre per tale ragione;
nella successiva lo stesso BO commentando la condanna di due connazionali da parte del Tribunale di Milano per associazione terroristica, per adesione al G.S.P.C., dichiara di sperare che i condannati ("crescano") maturino, cioè, una più profonda conoscenza della religione, per essere pronti a combattere e morire da martire. Coerente con il complessivo quadro innanzi formulato dai giudici territoriali, è l'altro passaggio criticato (pag. 18) del provvedimento in cui si spiega (dopo le censure mosse all'indagato dal citato ER, il quale gli rinfaccia di pensare a vestirsi bene mangiare e dormire) l'invito ad andare in Siria (contenuto in diversi colloqui). Esso è stato interpretato come una esortazione alla guerra santa per salvare l'anima; in particolare GA, altro interlocutore, incurante degli inviti alla prudenza, indica che occorre "impolverarsi" attraversando il deserto (cioè la Siria) per raggiungere un paese confinante (logicamente indicato dal Tribunale nell'Iraq) e rompere l'attendismo di BO e ER. GA, poi, conferma la sua insistenza sulla "polvere", sebbene BI, altro interlocutore, cercasse di cambiare argomento. Il Tribunale si dilunga per oltre trenta pagine, che di seguito si sintetizzeranno ancora al solo scopo di dimostrare l'infondatezza della pretesa "manifesta illogicità" della motivazione. Ricorda che il detto GA (soprannominato IA) si è recato in Gran Bretagna il 30 aprile 2005 luogo dal quale ha telefonato a BI, chiedendo 700,00 Euro ed invitando quest'ultimo a parlarne con BO e gli altri del gruppo. Con coerenza ineccepibile quel giudice afferma che da tale elemento si desume essere la permanenza a Londra subordinata alle scelte degli altri adepti. Per ulteriormente confermare la correttezza dell'interpretazione dell'apparentemente criptico "impolveramento" è ricordato che, nel salutare gli interlocutori, il menzionato GA dichiara che la "polvere" è la sua finalità ed all'uopo cita un versetto del Corano al quale si conferisce dal medesimo un preciso significato di piena adesione al terrorismo internazionale, non meramente ideale, ma concreta attraverso l'imposizione agli altri tramite attentati consistenti anche nel suicidio.
A pagina 20 il Tribunale ricorda che l'indagato in altra conversazione con tale As LE, dopo qualche titubanza, dichiara "che Dio l'accetti il sacrificio per noi e per voi" ed ancora "Se Dio vuole questa volta ci sarà una festa più grande di questa...". Il Tribunale desume da ciò la gravissima pericolosità criminale di BO, disponibile a compiere attentati ancora più gravi di quelli avvenuti in Spagna ed in Gran Bretagna, con un chiaro progetto di concreta realizzazione anche se non ancora specificamente dettagliato.
La disamina dei giudici prosegue minuziosamente con l'indicazione:
- della necessità per BO di procurarsi una "bottiglia di profumo" (pag. 21 e 23);
- della menzione di un pericolo (sempre in intercettazione tra l'indagato e LE) scampato nel corso di una perquisizione dei Carabinieri, che non avevano trovato la bottiglia di ... "profumo" (pag. 23 fine);
- della possibile utilizzazione di sostanze chimiche mischiate con il noto esplosivo T.N.T.;
- della conversazione intercettata dopo la strage di Sharm El Scheik tra BO ed altro (che stanno assistendo al telegiornale nel quale si descriveva quest'avvenimento) nel corso della quale i due evidenziano la necessità di procurarsi il T.N.T., mentre l'indagato afferma "Quello forse che ...devono morire duecento subito", di altra conversazione ambientale (pag. 25) nella quale BO afferma "vi colpiremo con l'ordine di Dio" ed ancora "sangue col sangue" e "adesso li distruggerò La cosa fatta bene richiede tempo" di altra ennesima intercettazione nella quale AM (tal è il nome dell'indagato) parla di un possibile attentato agli italiani in Tunisia e di una strage da compiere con una nave di grosse dimensioni che avrebbe causato la morte di 10.000 (diecimila) persone;
del contenuto d'intercettazioni telematiche nel corso delle quali As LE ed altro "scaricavano" video di propaganda della Jiad;
della conversazione in cui lo stesso indagato mostra di conoscere le congratulazioni (fatto non noto) presentate dall'Emiro del Gruppo Salafita in Algeria ad esponenti di Al Qaeda in Iraq;
dell'intercettazione, avvenuta in data 11 agosto 2005, di un colloquio, avvenuto tramite cellulare, tra BO e LE, nel cui corso il primo informa l'altro dell'arresto di un gruppo di correligionari in G.B..
In conclusione il collegio reputa che vi siano elementi ampiamente univoci e convergenti e di non comune gravità posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, la qual è completa e coerente e non presta il fianco alle censure mosse dal ricorrente. Quest'ultimo ha estrapolato dall'intero testo i tre argomenti inizialmente esposti, assumendo che sarebbero privi di valenza indiziaria. In contrario si deve affermare che essi assumono piena rilevanza, se correttamente valutati unitamente agli altri che questa Corte ha ritenuto di evidenziare, sia pure nell'estrema sintesi compatibile con il giudizio di legittimità, per rendere chiaro che l'abilità argomentativa non può trasformare le ipotesi difensive in realtà giudiziaria.
Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2006