Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
L'attribuzione delle funzioni inquirenti per taluni reati all'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto (tra cui il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso), nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la "vis attractiva" del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato associativo e, data la sua natura di reato permanente, al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, potendo in via residuale fare riferimento, ove detto criterio risulti inapplicabile, ai criteri sussidiari di cui all'art. 9 cod. proc. pen..
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- 1. Esclusione della gravità indiziaria per reati o circostanze determinanti e permanenza della competenza funzionale del g.i.p. distrettualeErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 novembre 2025
Cass. Pen., Sez. unite, sentenze 2 ottobre 2025 (Ud. 26 giugno 2025), nn. 32853/2025 e 32854/2025 Presidente Cassano, Relatore Messini D'agostini Sommario: 1. Il fatto – 2. I diversi orientamenti della Corte di Cassazione – 3. La soluzione delle Sezioni unite – 4. Conclusioni 1. Il fatto. Nel procedimento in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza dell'8 novembre 2024, applicava, nei confronti di due indagati, la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti nei loro confronti i gravi indizi di colpevolezza in relazione, rispettivamente, al delitto, indicato al capo 5) dell'imputazione, di estorsione in concorso, aggravato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2006, n. 19831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19831 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 11/04/2006
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 664
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 7200/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla difesa di:
MM AH MA;
avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Trento, in data 3 gennaio 2006, aveva confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere;
vistici atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in Camera di consiglio dell'11 aprile 2006, la relazione del Consigliere, Dott. Monastero Francesco;
udite le requisitorie del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'Ambrosio V., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 3 gennaio 2006, il Tribunale del riesame di Trento confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a MM AH MA, indagato per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis cod. pen., la misura della custodia cautelare in carcere, per avere, unitamente ad altri, costituito un'associazione con lo scopo di assumere il controllo dell'immigrazione clandestina proveniente dal Curdistan. Il Tribunale prendeva preliminarmente in considerazione l'eccezione di competenza territoriale, sollevata a favore del Tribunale di Roma ed osservava:
- che l'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, aveva introdotto una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza, compresa quella ex art. 16 c.p.p., comma 1, per il caso di connessione;
- che, nella specie, non era possibile far ricorso ai criteri, elaborati dalla giurisprudenza, che individuano il Giudice competente in quello del luogo in cui è stato commesso il reato più grave, tra quelli residui per l'incertezza anche di questi ultimi;
- che, pertanto, doveva farsi riferimento ai criteri stabiliti dagli artt. 8 e 9 cod. proc. pen., e, segnatamente, trattandosi di reato permanente, a quello di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, (luogo di inizio della consumazione del reato);
- che difettando qualsivoglia notizia sul luogo di costituzione dell'associazione, occorreva far riferimento al luogo ove la stessa ha reso conoscibile all'esterno la propria operatività e, quindi, al luogo di consumazione del primo reato strumentale che abbia evidenziato sicuri sintomi della esistenza dell'organizzazione;
- che, nella specie, il primo di tali luoghi era stato Trento, ove erano stati effettuati i primi accertamenti di polizia;
- che alle stesse conclusioni doveva pervenirsi anche ove si ritenesse non identificato (e non identificabile) il luogo di costituzione dell'associazione, non potendo trovare applicazione il criterio di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1 (ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione) in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, la competenza per reati associativi non può determinarsi in relazione al luogo in cui sono stati eseguiti i reati fine ma va stabilità con riferimento al luogo in cui il sodalizio diventa concretamente operante;
- che, pertanto, non essendo possibile individuare il luogo dove è avvenuta una parte dell'azione, deve applicarsi l'art. 9 c.p.p., comma 3, non essendo possibile far ricorso neppure al comma 2 dello stesso articolo avendo gli indagati residenza, dimora e domicilio in luoghi diversi.
Il Tribunale rigettava inoltre l'eccezione di nullità per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, affermando che rientra nei poteri del Tribunale medesimo quello di integrare l'eventuale carenza della motivazione del primo Giudice.
Nel merito, il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa la esistenza di una associazione con carattere stabile e dotata dei mezzi necessari per la realizzazione del traffico illecito di clandestini (durata delle condotte, entità delle transazioni finanziarie accertate, predisposizione dei veicoli idonei, etc...), e circa la partecipazione alla stessa dell'indagato, alla luce dei contenuti delle numerose conversazioni telefoniche intercettate.
In particolare, sotto quest'ultimo profilo, il Tribunale osservava che il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate era talmente esplicito da rappresentare, di per sè, chiaro elemento indiziante, a prescindere da una sua elaborazione critica. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
- erronea applicazione delle disposizioni concernenti la competenza territoriale;
- manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto, con riferimento alla partecipazione dell'indagato alla contestata associazione.
Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce la erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui, disattendendo l'eccezione della difesa, ha confermato la competenza territoriale del tribunale di Trento, individuata dal primo Giudice.
Ad avviso del ricorrente, infatti, le regole ordinarie sulla competenza, conducono all'individuazione del Tribunale di Roma come Giudice territorialmente competente: in particolare, dovevano essere applicati l'art. 8 c.p.p., comma 3 (luogo in cui ha avuto inizio la consumazione), e 9 c.p.p., comma 1 (ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione).
Per i reati associativi, come quello in esame, ad avviso della difesa, bisogna fare riferimento al luogo in cui il sodalizio diviene concretamente operante ovvero al luogo in cui il sodalizio rende conoscibile la propria operatività mediante la consumazione del primo reato strumentale e tale luogo è senza dubbio Roma in quanto in tale città, come si leggerebbe nella stessa ordinanza, il sodalizio criminoso avrebbe stabilito la propria sede e nella stessa città sarebbe stato commesso il primo reato strumentale. Non sarebbe possibile, peraltro, sostiene il ricorrente, far ricorso al criterio ulteriormente sussidiario di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3, non essendo consentito fare riferimento ad accertamento ed indagini svolti in altri procedimenti.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente osserva, da un lato, che il potere di integrare la motivazione del primo Giudice non può spingersi fino al punto di sostituire integralmente una motivazione del tutto inesistente: ipotesi, quest'ultima che si sarebbe verificata nel caso di specie avendo il primo Giudice fatto esclusivo riferimento alle intercettazioni telefoniche e alle relative schede elaborate dalla polizia giudiziaria;
e, dall'altro, che i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate non sono di tale spessore da comportare un giudizio di gravità indiziaria circa la sicura partecipazione dell'indagato all'associazione de qua. Il Procuratore generale presso questa Corte chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'itinerario logico seguito dai Giudici di merito per definire la competenza per territorio va condiviso da questo collegio. In particolare, il Tribunale ha sostenuto che la regola sancita dall'art. 16, non può essere applicata al giudizio de quo, essendo impossibile stabilire, fra i numerosi reati di eguale gravità, quale sia il primo. Il Tribunale assume, inoltre, di non condividere, e comunque ritiene inapplicabile nella specie, quella interpretazione giurisprudenziale secondo cui, qualora sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, occorre far riferimento al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave dei reati residui: elaborazione giurisprudenziale che, ad avviso del Tribunale, non solo non poggia su alcun supporto normativo ma può condurre, altresì, al risultato paradossale di fissare la competenza in base a reati marginali, contro la chiara scelta legislativa, che pretende invece di focalizzare la massima attenzione sui reati di maggiore allarme sociale.
Conseguentemente, il Tribunale ricorre all'ultimo dei criteri residuali previsti dall'art. 9 cod. proc. pen., (circondario in cui il pubblico ministero ha per primo iscritto la notitia criminis). La difesa ha criticato tale scelta sostenendo la competenza del Tribunale di Roma essendosi consumati in tale città i reati di maggior spessore culminati nell'episodio del reclutamento di extracomunitari, avvenuto in Roma, in data 16 agosto 2003. Ritiene questa Corte che la questione della individuazione del Giudice competente, nell'ipotesi di reati associativi indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, vada risolta affrontando il profilo, logicamente preliminare, della compatibilità fra le regole della connessione, sancite in via generale dall'art. 12 e ss., e la regola di competenza individuata dal legislatore con la norma istitutiva della Procura nazionale antimafia e delle sue articolazioni in sede distrettuale (le DDA). Con specifico riferimento ad alcune fattispecie criminose, fra cui è annoverata l'associazione per delinquere di tipo mafioso per cui si procede nel caso di specie, l'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, attribuisce la competenza per le investigazioni all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il Giudice competente. Risulta di immediata comprensione che la norma, per effetto dell'istituzione dell'ufficio del Pubblico Ministero presso la Direzione Distrettuale Antimafia, introduce, "all'interno del distretto", una deroga alla competenza per territorio, individuata in favore del tribunale del capoluogo del distretto stesso. Ma la portata applicativa del principio ad essa sotteso è ben più ampia: limitatamente ai reati in essa contemplati, la norma prevede in sostanza una "deroga assoluta ed esclusiva" alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, e stabilisce una "vis actractiva" di essi nei confronti dei reati connessi, che esulino da quella previsione normativa, anche se si palesino di maggiore gravità. Questa Corte si è già occupata di tale problematica, chiarendo le conseguenze dell'introduzione nel sistema normativo dell'art. 51, comma 3 bis. a) per i reati in esso previsti, nell'ambito del distretto, v'è deroga ad ogni altro criterio di competenza in favore dell'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo;
b) per la distribuzione della competenza del territorio delle Procure dei diversi capoluoghi (Direzioni Distrettuali Antimafia) deve aversi riguardo alle regole poste dall'art. 8 c.p.p. e segg.; c) analogo principio deve valere per i casi di connessione di procedimenti relativi ai reati di cui al citato art. 51, avuto riguardo agli artt. 12 c.p.p. e segg., e in particolare all'art. 16; d) la regola posta dal citato art. 12 si estende anche alla competenza per territorio determinata dalla connessione con i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, sia all'esterno sia all'interno del distretto in cui ha sede l'ufficio del P.M. del capoluogo;
e) lo stesso art. 51 stabilisce la competenza funzionale dell'ufficio del P.M. (D.D.A.) del capoluogo del distretto e dei tribunali compresi nello stesso distretto, nel senso che, in caso di connessione dei procedimenti prevale sempre la competenza del P.M. e dei giudici di cui al citato art. 51, anche in deroga al dettato dell'art. 16 c.p.p., comma 1. (Cass. n. 1940 del 25.5.1993, n. 1940, Anastasio, Ced. 194452; Cass. 30 settembre 2003, n. 4345, Amone;
Cass., n. 21354, 7 giugno 2005).
Principio affermato anche con riferimento alla competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, in caso di impossibilità di individuare, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., il luogo di consumazione del reato associativo di cui al
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), a causa della difficoltà di accertare il momento in cui è stato posto in essere il rapporto permanente tra gli associati finalizzato alla commissione di una serie non preordinata di reati e della complessità della stessa struttura organizzativa del sodalizio criminale: questa Corte ha, infatti, affermato che deve farsi ricorso ai criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen., compreso quello che attribuisce la competenza al Giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (Cass., sez. 4, sentenza n. 17636, 12 febbraio 2004/7 Rp. 228183;
Cass., sez. 6, sentenza n. 15832 del 06/04/2005, Rp. 231373). L'applicazione di tali principi comporta, in primo luogo, l'inutilità di una eventuale ricerca del reato più grave e/o precedentemente commesso, dovendosi unicamente porre l'attenzione al luogo di commissione del reato associativo, che da solo incardina la competenza funzionale della DDA. In secondo luogo, assume rilievo il fatto che, registrandosi una deroga assoluta all'art. 16, il Giudice naturale deve essere individuato in base al criterio principale stabilito dall'art. 8, e se tale criterio si riveli inapplicabile, in base ai criteri sussidiari previsti dall'art.
9. L'obiezione, secondo cui non sarebbe possibile applicare quei criteri sussidiari, essendo essi applicabili solo per il reato singolo, si rivela priva di pregio se rapportata al dettato dell'art. 51, comma 3-bis, il quale impone di determinare la competenza territoriale, proprio in base al luogo in cui fu commesso il solo reato associativo.
Essendo indubbio che il reato associativo è reato permanente, la regola generale e principale da applicare è contenuta nell'art. 8 c.p.p., comma 3, secondo cui è competente il Giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che "ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo e, più esattamente, del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi de vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio" (Cass. n. 6648 del 18.12.1995, Dilandro;
n. 1162 del 10.12.1997, Rasovic). Del tutto corretta appare, pertanto, l'analisi del Giudice del riesame che, in t mancanza di notizie sicure circa il luogo di costituzione dell'associazione o circa il luogo in cui la stessa ha radicato la propria base operativa e logistica, ha fatto riferimento, ai fini della determinazione della competenza per territorio, al primo luogo in cui la stessa associazione ha reso conoscibile all'esterno la propria operatività e cioè la città di Trento ove furono effettuati i primi accertamenti di polizia giudiziaria. Quanto al secondo e al terzo motivo che possono essere congiuntamente esaminati, va preliminarmente rilevato che appartiene al Giudice di appello il potere di integrazione e sostituzione della motivazione del provvedimento impugnato in quanto investito della cognizione del fatto anche se circoscritta ai punti delle contestazioni: il Giudice di appello, nei limiti del devolutum, può quindi integrare la motivazione, eventualmente carente del provvedimento impugnato, come espressione di un principio generale in materia di appello (cfr. Cass., sez. 6, 3 marzo 2000, n. 1108): evenienza, nella specie, concretamente verificatasi e condotta nei limiti della più corretta fisiologia.
Circa il merito delle censure, va osservato che allorché sia denunciato, come nella specie, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione ai peculiari limiti che ineriscono al giudizio di legittimità, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione in base ai criteri della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. Cass., sez. unite, 22 marzo 2000, Audino). È infatti improponibile davanti la Corte di Cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza che hanno legittimato l'adozione della misura coercitiva travalicando i limiti del sindacato consentito.
Nella specie, la decisione del Tribunale del riesame appare del tutto congrua in relazione alle emergenze probatorie, priva di vizi logici e quanto mai approfondita ed esaustiva nell'esame della posizione dell'indagato, sia con riferimento alla identificazione, sia con riferimento alla partecipazione dello stesso all'associazione di cui all'imputazione sia, infine, con riferimento all'analisi dei contenuti delle intercettazioni telefoniche.
In particolare, l'esame dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate è stato effettuato in modo analitico, anche con riferimento alle singole utenze, e corretto appare il percorso logico seguito dai Giudici di merito per la interpretazione complessiva dei dati offerti dallo sviluppo delle conversazioni medesime. A fronte di tale valutazione, ineccepibile sul piano sia logico che giuridico, l'indagine di questa Corte circa le argomentazioni adottate dal Tribunale del riesame per giungere a tale affermazione, presenta margini necessariamente circoscritti, essendo limitata a riscontrare l'esistenza di un valido apparato motivazionale, privo di vizi logici e che tenga conto, in modo congruo ed esaustivo, di tutti i materiali probatori portati al suo esame: una volta effettuato tale riscontro, non compete certo alla Corte una "rilettura", come espressamente richiede il ricorrente, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione, se operata, come nella specie, con corretta applicazione delle regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni, è in via esclusiva, riservata al Giudice di merito.
Analoghe considerazioni devono porsi con riferimento alle esigenze cautelari: il Tribunale dopo aver motivato la sussistenza del pericolo di fuga, afferma, condivisibilmente, che il disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 3, impedisce, considerato il titolo di reato per cui si procede, l'adozione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2006