Sentenza 20 aprile 2010
Massime • 1
Ai fini della prova di un omicidio avvenuto all'interno di sodalizio mafioso, non rientrante tra i cosiddetti "delitti eccellenti" che, come tali, richiedono il necessario "placet" dell'organismo apicale dell'associazione criminosa, la chiamata in correità non può ritenersi riscontrata semplicemente con il dato della riconosciuta appartenenza ad essa, sia pure in posizione tendenziale di vertice, del chiamato, ma necessita di ulteriori e significativi riscontri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2010, n. 30402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30402 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 20/04/2010
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 827
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 16305/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA DA, nato a [...] il [...];
2) ND GA, nato a [...] il [...];
3) ND SA, nato a [...] il [...];
4) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova;
nei confronti di:
PA IT e VI Di RO;
contro la sentenza dell'8 novembre 2007 emessa dalla Corte di Assise d'appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonello Mura, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati e l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero nei confronti di PA IT e VI Di RO;
sentiti gli avvocati Bogliolo Pietro e Vaccaro SA, rispettivamente per VI Di RO e PA IT, che hanno chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero;
sentiti gli avvocati Ricco Giovanni e Sambugaro Stefano, entrambi difensori di SA ND, nonché gli avvocati Vernazza DR e Coppi Franco, per GA ND, e l'avvocato Dominici Giuliano, sostituto processuale dell'avvocato Patrizia Maltagliati, difensore di DA MA, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - In data 13 novembre 1991, verso le ore 21, a Genova - Bolzaneto, in via Pastorino, veniva ucciso AN AN, attinto da sei colpi di pistola esplosi mentre si trovava a bordo della sua auto Fiat Uno;
le prime indagini dimostravano che i colpi erano stati esplosi da un'altra autovettura, che aveva affiancato quella su cui viaggiava la vittima;
infatti, ad una distanza di circa 700 metri dal luogo del delitto veniva trovata una Volkswagen Golf, oggetto di furto denunciato il 23 ottobre dal proprietario, al cui interno venivano rinvenuti tre guanti di lattice e una pistola marca Remington calibro 45 da cui erano stati esplosi i colpi, inoltre sul gocciolatoio venivano rinvenuti 6 bossoli.
Il procedimento, inizialmente conclusosi con una archiviazione, veniva riaperto a seguito delle collaborazioni di SA RU e poi di ER SA e VI LD, che portavano all'incriminazione di alcuni soggetti legati a famiglie calabresi, successivamente assolti.
A questo punto interveniva la collaborazione di EL EL, un associato a "cosa nostra" della famiglia mafiosa di Madonia, condannato all'ergastolo, che si accusava di sei omicidi, tra cui quello commesso a Genova nei confronti del AN. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia portavano alle imputazioni nei confronti degli odierni ricorrenti, accusati di essere i mandanti dell'omicidio di AN. Ad eseguire materialmente il delitto erano stati EL EL e La OG AN, su mandato ricevuto dai LL ND, nonché da DA, LE, SA e IO MA;
ad organizzare il piano delittuoso sarebbe stato DA MA, con la collaborazione di VI Di RO e PA IT, che avrebbero accompagnato i due esecutori sul luogo del delitto. Agli stessi imputati venivano contestati anche i reati di porto in luogo pubblico di arma, nonché il reato di ricettazione della stessa arma e dell'autovettura Volkswagen Golf. Tutti i reati erano ritenuti aggravati dalla finalità di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui facevano parte.
La Corte d'assise di Genova, con sentenza del 23 ottobre 2006, riteneva responsabili dell'omicidio e degli altri reati contestati EL EL, AN La OG, DA MA, GA ND, SA ND e PA IT, condannandoli alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di quattro mesi, ad eccezione di EL EL, che veniva condannato alla pena di dieci anni di reclusione, ritenuta l'attenuante speciale della collaborazione e le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva;
assolveva IO, LE e SA MA, nonché VI Di RO per non aver commesso il fatto.
2. - Sulle impugnazioni degli imputati e del pubblico ministero, la Corte d'assise d'appello di Genova ha riformato parzialmente la decisione del primo giudice, assolvendo dai reati anche IT PA, per non aver commesso il fatto, e ha confermato le condanne inflitte per gli altri imputati.
I giudici di secondo grado hanno respinto una serie di questioni processuali sollevate dagli appellanti, nonché la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per esaminare De CA RI, un altro collaboratore;
nel merito hanno fondato la condanna degli imputati soprattutto sulle dichiarazioni del collaboratore EL EL.
3. - Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione DA MA, SA e GA ND, nonché il pubblico ministero per le assoluzioni di PA IT e di VI Di RO.
3.1. - Nel ricorso presentato nell'interesse di MA DA viene dedotta la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e il connesso vizio di motivazione.
Si contesta che possa avere valenza di riscontro individualizzante l'appartenenza ovvero il ruolo rivestito dall'imputato nell'associazione mafiosa: nel ricorso si mette in evidenza come l'imputato non rivestisse una posizione di vertice, ma fosse solo un "capo decina", che veniva utilizzato in casi di necessità come braccio armato e si censura la sentenza per aver fondato la colpevolezza dell'MA su una "responsabilità di ruolo";
inoltre, si sottolinea che non appare ragionevole l'argomentazione circolare contenuta nella sentenza, secondo cui la stessa natura mafiosa del delitto costituisce riscontro nei confronti dell'imputato.
Si ribadisce l'inidoneità delle dichiarazioni di MA EL a servire da riscontro alle accuse di EL EL, trattandosi di un riscontro "circolare".
Sotto un diverso profilo viene criticata la sentenza là dove riconosce piena credibilità e attendibilità al collaboratore principale, EL EL, evidenziando alcune discrasie emergenti nel suo racconto.
Con un'ultima serie di motivi viene contestata la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, basata sulla sola appartenenza degli imputati all'associazione mafiosa, nonché il diniego delle attenuanti generiche. 3.2. - Nell'interesse di GA ND sono stati presentati due distinti ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto pongono analoghi motivi.
Innanzitutto si deduce la nullità della sentenza impugnata con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. d), per l'omessa pronuncia in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall'audizione di RI De CA, richiesta come controprova rispetto all'istanza del pubblico ministero di acquisire ex art. 238 c.p.p. le sue dichiarazioni rese in altro processo, ma su cui il giudice di primo grado, come pure quello di appello, non ha provveduto come invece avrebbe imposto l'art. 495 c.p.p.. Ancora in relazione all'audizione di De CA, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 190-bis c.p.p. e si lamenta il mancato accoglimento dell'istanza di sentire De CA formulata ai sensi dell'art. 507 c.p.p., assumendo l'indispensabilità dell'esame diretto di quest'ultimo, anche in considerazione del fatto che costituiva l'unico riscontro alle accuse del EL. Sempre restando nel campo delle questioni processuali, si censura la sentenza per aver ritenuto la legittimità dell'ordinanza dell'11.11.2005 con cui la Corte, in diversa composizione, ha revocato una precedenza ordinanza di ammissione delle prove, sostituendola con un'altra, in violazione di quanto previsto dall'art. 495 c.p.p., comma 4; inoltre, con riferimento all'ordinanza del 21.9.2006, è stata dedotta la violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 3 in relazione alla documentazione che il giudice di primo grado ha acquisito, interrompendo la camera di consiglio, impedendo alle parti di interloquire sul punto.
Entrambi i ricorsi passano poi ad esaminare gli aspetti attinenti all'affermata responsabilità dell'imputato.
Si assume (ricorso avv. Sambugaro) che le sentenze di merito non abbiano svolto alcun serio accertamento sull'attendibilità intrinseca di EL EL e sulle ragioni che lo avrebbero spinto a collaborare.
I ricorsi passano poi a demolire le dichiarazioni del collaboratore, deducendo la contraddittorietà della motivazione e in alcuni casi il travisamento che i giudici avrebbero fatto del racconto del collaboratore, giustificando tutta una serie di imprecisioni e di lacune con ricostruzioni e congetture sganciate da ogni elemento probatorio.
Con un ulteriori e specifici motivi viene dedotta la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 con riferimento al requisito della precisione nella valutazione che è stata fatta della chiamata in correità di EL EL e il travisamento delle risultanze documentali riguardanti le dichiarazioni rese da De CA RI, nonché la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in materia dei riscontri individualizzanti, con conseguente contraddittorietà della motivazione sul punto.
In particolare, per quanto concerne le dichiarazioni del De CA, il quale ebbe a riferire di avere ricevuto dallo stesso ND la confidenza di avere ucciso AN, si assume che vi sia incertezza non solo sulla data di tale confidenza, ma sul significato che la stessa assume a seconda del momento in cui viene collocata: questi aspetti non vengono sviluppati nella sentenza impugnata che ne riconosce l'irrilevanza, considerando la valenza individualizzante del riscontro costituito dalle dichiarazioni di De CA nonostante le contraddizioni emerse nel confronto con le accuse di EL EL, che ha sempre parlato del ruolo di mandante di GA ND, laddove il De CA gli attribuisce l'esecuzione materiale dell'omicidio. Infine, si denuncia la sentenza per mancanza di motivazione in ordine al ruolo concorsuale che l'imputato avrebbe avuto nell'omicidio AN e per l'erronea applicazione degli artt. 110 e 575 c.p.. Si sostiene che anche a voler seguire le accuse di EL non emerge alcun ruolo di committenza del ND, ne' di progettazione, ne' di supporto in fase esecutiva, sicché non si comprende quale sia stato il rilievo causale nella realizzazione del reato. Allo stesso modo non sono stati evidenziati neppure elementi per ritenere il concorso morale nell'omicidio, non potendosi considerare un elemento di prova il compiacimento dell'imputato e del fratello dopo l'omicidio del AN.
3.3. - Nel ricorso di SA ND viene messo in rilievo come, secondo le stesse dichiarazioni del EL, il mandante dell'omicidio AN viene indicato in NT Di UI MA, peraltro neppure iscritto nel registro delle notizie di reato, e non in SA ND, che invece i giudici di secondo grado ritengono essere il mandante in base alla teoria della "responsabilità di ruolo", rivestendo l'imputato l'incarico di capo decina nell'ambito dell'associazione criminale, sicché un omicidio riguardante gli interessi del sodalizio non sarebbe stato possibile eseguire senza il consenso dello stesso SA ND. Questa ricostruzione viene criticata nel ricorso, mettendo in risalto l'assoluta carenza di motivazione circa le ragioni per cui l'imputato è stato ritenuto mandante dell'omicidio e assumendo la violazione degli artt. 110 e 575 c.p.. Peraltro, si rileva come le stesse dichiarazioni di EL EL non dimostrino alcun coinvolgimento indiretto dell'imputato nell'omicidio - il collaboratore riferisce solo di aver visto SA ND nella casa di via Casaregis, di aver saputo che questi era impegnato nella ricerca del AN e che dopo l'omicidio si recò nell'appartamento a festeggiare - e, soprattutto, non siano riscontrate. In sostanza, la sentenza ha riconosciuto la partecipazione dell'imputato all'omicidio esclusivamente in base ad una astratta responsabilità da posizione, senza attribuirgli condotte integranti il concorso materiale o morale nella commissione del delitto, violando le disposizioni in materia di concorso nel reato e gli stessi principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Con un altro motivo è stata dedotta anche la violazione dell'art.525 c.p.p., comma 3 in relazione alla documentazione che il giudice di primo grado ha acquisito, interrompendo la camera di consiglio, impedendo alle parti di interloquire sul punto.
3.4. - Nel suo ricorso il pubblico ministero censura la sentenza d'appello in relazione alle assoluzioni pronunciate nei confronti di PA IT e VI Di RO per la presunta mancanza dei riscontri individualizzanti alle chiamate in correità. Secondo i giudici di secondo grado l'indicazione di EL EL relativa all'appartamento di via Casaregis, in uso al IT, che sarebbe stata la base operativa per l'omicidio di AN AN, non sarebbe un elemento di riscontro sufficiente per ritenere che il IT abbia preso parte all'omicidio; allo stesso modo si è escluso il valore individualizzante delle dichiarazioni rese da MA EL circa il coinvolgimento di De RO nel medesimo omicidio, in quanto estremamente imprecise e contrastanti con quanto riferito dal fratello EL.
Il pubblico ministero contesta questa ricostruzione e dopo aver evidenziato la piena attendibilità che gli stessi giudici hanno riconosciuto al collaboratore EL EL e alle sue dichiarazioni, sostiene come le accuse rivolte ai due imputati siano in realtà riscontrate. In particolare, per quanto riguarda il IT i riscontri sarebbero costituiti dal dato obiettivo dell'utilizzazione dell'appartamento di IT da parte dei due killers;
con riferimento alla posizione del Di RO il riscontro sarebbe offerto dalle dichiarazioni convergenti di EL MA, secondo cui VI IN - che si identifica nell'imputato - avrebbe avuto un ruolo nell'omicidio AN, nonché dai viaggi effettuati a Bolzaneto.
3.5. - Sia PA IT che VI Di RO hanno presentato distinte memorie difensive, con cui chiedono che il ricorso del pubblico ministero sia dichiarato inammissibile ovvero sia rigettato, perché inidoneo a superare le argomentazioni della sentenza impugnata là dove ha escluso l'esistenza di riscontri alle chiamate in correità del collaboratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - La sentenza ha il suo fulcro nelle dichiarazioni del collaborante EL EL, che i giudici hanno ritenuto pienamente credibile, verificando il percorso e le ragioni che lo hanno determinato alla collaborazione, individuate nella convinzione del EL che "cosa nostra", associazione di cui faceva parte e in cui nel 1991 era diventato "uomo d'onore", aveva ormai "infranto ogni regola" e soprattutto aveva deciso di eliminare suo fratello SE;
allo stesso modo sono state ritenute intrinsecamente attendibili le sue dichiarazioni. In base a queste dichiarazioni i giudici hanno ricostruito tutte le fasi dell'omicidio, dall'incarico all'esecuzione.
Secondo il collaborante l'incarico di uccidere il AN è stato dato a lui e a AN La OG da NT Di UI MA, capo mandamento, il quale li avvertì che ulteriori spiegazioni le avrebbero ricevute dai LL MA, una volta giunti a Genova;
si sono quindi recati in treno nel capoluogo ligure dove, alla stazione Principe venivano accolti da Di RO VI, che li ha accompagnati, con una Fiat Uno, presso l'appartamento di via Casaregis;
ad attenderli nell'appartamento vi erano i LL MA, tra cui DA, dai quali venne loro confermato che avrebbero dovuto uccidere un calabrese - AN AN - perché "dava fastidio" ai siciliani ed in particolare al gruppo degli MA e dei ND;
sempre nell'appartamento conobbero, successivamente, i LL ND, GA e SA;
il soggiorno genovese si è prolungato di qualche giorno per consentire la ricerca del AN;
una volta individuato è scattata l'azione delittuosa, portata a termine dallo stesso EL e dal La OG;
quest'ultimo avrebbe esploso i colpi d'arma da fuoco dal finestrino della Volkswagen Golf in cui si trovavano, dopo aver affiancato l'autovettura della vittima, che si era fermata davanti ad un semaforo che emetteva luce rossa. Sulla base di queste dichiarazioni la sentenza ha attribuito il ruolo di mandanti sia a DA MA che ai LL ND. Per tutti e tre gli imputati le accuse di EL EL sono considerate riscontrate anche in relazione al ruolo che essi avevano nell'ambito dell'associazione mafiosa: in altri termini, i giudici hanno utilizzato, almeno in parte, quella giurisprudenza secondo cui la commissione di delitti di mafia eccellenti non possono avvenire senza l'intervento dei responsabili di vertice del gruppo competente sul territorio.
È questa un'impostazione che necessita di alcune puntualizzazioni. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, escluso che gli appartenenti ad un organismo di vertice di un'associazione criminale, in grado di deliberare in merito alla realizzazione di singoli fatti criminosi, da considerare di speciale importanza per la vita della stessa associazione, possono rispondere, solo per la loro appartenenza, dei delitti realizzati per conto dell'associazione, in quanto non è configurabile una "responsabilità da posizione" (Sez. 1^, 2 dicembre 2003, n. 13349, Riina ed altri). Tuttavia, si è sostenuto che tale appartenenza, ad esempio a "cosa nostra", sebbene non possa di per sè costituire prova della responsabilità in ordine ai cd. "omicidi eccellenti", può comunque costituire un grave indizio, con la specificazione che in tal caso è necessario che, oltre all'indizio dell'appartenenza mafiosa, sia dimostrato, anche con prove di natura logica, che il singolo componente dell'organismo di vertice sia stato in concreto informato della deliberazione da assumere ed abbia prestato il proprio consenso, seppure tacitamente, così fornendo il proprio contributo alla realizzazione del reato, rafforzando le determinazioni volitive di altri (Sez. 1^, 18 settembre 2008, n. 42990, Montalto ed altri;
Sez. 2^, 18 novembre 2005, n. 3822, Aglieri ed altri;
Sez. 6^, 20 aprile 2005, n. 6221, Aglieri ed altri). Questa giurisprudenza si è posta il problema di evitare di attribuire i reati cd. eccellenti ai soggetti apicali delle organizzazioni criminali, secondo un criterio puramente oggettivo, che cioè prescinda dalla prova di una partecipazione morale e consapevole ai delitti dell'associazione, pur prevedendo la possibilità che a tale prova si giunga attraverso meccanismi indiziari e logici. In ogni caso, deve sempre trattarsi di reati effettivamente "eccellenti", cioè reati che per essere realizzati in quel certo contesto ambientale necessitano del placet dell'organismo apicale dell'associazione criminale, in quanto in grado di innescare reazioni - dello Stato o di altre organizzazioni criminali - rispetto alle quali l'associazione deve essere in grado di misurare e accettare gli effetti, anche negativi, che possono derivare;
ma tali meccanismi indiziari, collegati alla accertata appartenenza all'associazione, non possono funzionare in caso di reati "comuni", anche se gravi.
Nel caso di specie, l'omicidio di AN non può essere fatto rientrare nella categoria dei cd. delitti eccellenti, in quanto la stessa sentenza ritiene che la vittima era un trafficante di media grandezza e che il delitto è stato organizzato dai clan siciliani a Genova per il predominio del mercato degli stupefacenti, cioè un delitto quasi ordinario nella logica espansionistica delle organizzazioni criminali.
Ciò significa che le chiamate in correità nei confronti degli imputati non possono ritenersi riscontrate semplicemente con il dato della riconosciuta appartenenza all'associazione mafiosa, seppure in posizioni tendenzialmente di vertice, per cui nell'esame delle diverse posizioni si dovrà verificare l'esistenza di altri e significativi riscontri.
5. - Con riferimento alla situazione processuale di MA DA, la sentenza impugnata ha ritenuto che le prove a suo carico sono costituite dalla chiamata in correità di EL EL, che ha riferito di avere ricevuto da lui, una volta giunto a Genova, le istruzioni per l'esecuzione dell'omicidio del AN, accuse riscontrate dal ruolo rivestito dall'imputato all'interno dell'associazione criminosa e dalle dichiarazioni di EL MA, che ha raccontato di avere appreso nel 1992, dallo stesso DA LO, dell'incarico dato al fratello EL di uccidere un calabrese.
In questo caso, il ruolo rivestito dall'imputato nell'organizzazione criminale operante a Genova non costituisce l'unico riscontro alla chiamata in correità, che risulta riscontrata dalle dichiarazioni rese da EL MA, sicché i motivi con cui il ricorrente censura la sentenza per avere affermato il suo coinvolgimento nell'omicidio in base ad una responsabilità di ruolo non appaiono fondati, al pari di quelli con cui nega di avere ricoperto incarichi di vertice nell'ambito dell'associazione, perché sostanzialmente non rilevanti.
La tenuta della sentenza deve essere verificata tenendo presente, da un lato, la chiamata in correità di EL EL, dall'altra, le dichiarazioni di EL MA ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Per quanto riguarda EL EL si è già detto che i giudici di merito lo hanno ritenuto pienamente credibile, sondando le ragioni per le quali ha iniziato la collaborazione e verificando l'attendibilità del suo racconto;
le discrasie messe in evidenza dal ricorrente non sono apparse rilevanti ai giudici, riguardando aspetti secondari del suo racconto che non intaccano il fulcro delle sue accuse. Gli stessi giudici hanno, correttamente, operato un accorto riscontro di tali accuse con quanto dichiarato da EL MA, il quale ha riferito di avere appreso dallo stesso MA, nel 1992, che il fratello EL, assieme a La OG, era stato da lui chiamato a Genova, tramite MA NT di UI, per eliminare un calabrese, cioè il AN. Questo riscontro viene contestato dalla difesa secondo cui si tratterebbe di un "riscontro circolare": a questo proposito deve rilevarsi che già la sentenza di secondo grado ha offerto una congrua risposta alla medesima obiezione, mettendo in evidenza che il sospetto di circolarità, che può riguardare le dichiarazioni provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, non è invocabile nel caso di specie "perché EL EL era detenuto da molti anni quando ha iniziato a collaborare" e perché "EL MA inizia la sua collaborazione un mese dopo il fratello (ancora detenuto) e nulla consente di ritenere che abbia avuto conoscenza di quanto dichiarato da quello".
Si tratta di valutazioni del tutto coerenti, che peraltro attengono a profili di merito non censurabili in questa sede, sicché deve ritenersi che le accuse a carico di DA MA siano state validamente riscontrate, nel pieno rispetto dei criteri di valutazione della prova fissati dall'art. 192 c.p.p., comma 3. In questa ricostruzione la sua responsabilità quale mandante dell'omicidio AN viene affermata principalmente se non esclusivamente in base alle dichiarazioni incrociate dei LL EL laddove il ruolo e l'appartenenza all'associazione mafiosa hanno un rilievo del tutto secondario a questi fini. Mentre diventano elementi rilevanti per stabilire la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, su cui la sentenza ha abbondantemente e correttamente motivato, evidenziando che l'omicidio del AN era direttamente funzionale agli interessi dell'organizzazione criminale di cui facevano parte gli imputati, perché assicurava il controllo del mercato degli stupefacenti a Genova eliminando un concorrente appartenente ad altra associazione. Peraltro, la sentenza giustifica il riconoscimento dell'aggravante anche in relazione alla modalità dell'azione omicidiaria e all'utilizzo di cartucce dello stesso tipo di quelle impiegate nell'omicidio Stoppia, avvenuto l'anno precedente e di cui è stato ritenuto responsabile lo stesso MA.
Per quanto riguarda, infine, il motivo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si deve rilevare che i giudici di appello le hanno negate, correttamente e con motivazione logica, in considerazione dei precedenti penali dell'imputato. 6. - Anche la responsabilità di GA ND viene affermata in base alle accuse di EL EL, riscontrate dalle dichiarazioni di RI De PE, rese nel processo per l'omicidio AN davanti alla Corte d'assise di Genova il 7.6.1995 ed acquisite al presente procedimento ai sensi dell'art. 238 c.p.p.. 6.1. - In questo caso il ricorrente ha formulato una serie di motivi, di carattere processuale, che riguardano proprio la legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni di De CA. Per quanto concerne la dedotta nullità della sentenza per l'omessa pronuncia in ordine alla mancata audizione del De CA, richiesta come controprova rispetto alle acquisizioni di cui all'art.238 c.p.p., si rileva che nel procedimento in esame, in cui si procede per un delitto ricompreso nell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, non trova applicazione l'art. 495 c.p.p., comma 2, così come ritento dal ricorrente, bensì la disposizione speciale di cui all'art. 190- bis c.p.p., secondo cui l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. che abbiano reso dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238 c.p.p. - come nella presente fattispecie - "è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze". Come è noto l'art.190-bis c.p.p. costituisce una deroga ai principi processuali sul diritto alla prova, deroga che viene giustificata con la necessità, tipica dei procedimenti di criminalità organizzata, di tutelare le persone da sentire limitando il rischio di "usura psicologica" derivante dalla possibilità di reiterate deposizioni sugli stessi temi. Rispetto alla prima versione dell'art. 190-bis c.p.p. quella odierna persegue tali esigenze nel rispetto della garanzia del contraddittorio e subordinando il potere del giudice, circa la rinnovazione dell'esame dei soggetti in questione, alla verifica del presupposto sulla effettiva diversità dei fatti o delle circostanze su cui deve vertere la prova ovvero sulla valutazione di necessità della rinnovazione collegata ad incompletezze o lacune del quadro probatorio già acquisito, presupposti che nel caso di specie sono del tutto carenti e rispetto ai quali lo stesso ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto di valutazione. Al contrario, i giudici hanno motivato il diniego della rinnovazione, sostenendo che fosse diretta solo a verificare la credibilità del collaboratore, che non riguardava fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni e che non vi erano esigenze specifiche che rendevano necessario un nuovo esame sui medesimi fatti. Gli altri motivi in rito sono pure infondati.
Riguardo alla questione della revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove deve ribadirsi quanto già affermato dalla Corte d'appello di Genova, che correttamente ha rilevato che la diversa composizione del collegio non poteva che comportare la revoca della prima ordinanza ammissiva delle prove, consentendo così alle stesse parti di formulare le richieste istruttorie allo stesso giudice che su di esse si sarebbe pronunciato. In questo modo è stato rigorosamente rispettato il principio contenuto nell'art. 525 c.p.p., comma 2, garantendo che a decidere sulla ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova fosse lo stesso giudice che poi le ha valutate nel giudizio.
Nessun rilievo processuale può, inoltre, essere attribuito alla interruzione della camera di consiglio per l'acquisizione di informazioni (sulla compresenza in carcere di alcuni coimputati) e di documentazioni (planimetria della città di Genova), in quanto deve ritenersi che tali acquisizioni fossero necessarie per la decisione del giudice. Infatti, l'assoluta impossibilità cui si riferisce l'art. 525 c.p.p., comma 3 deve essere intesa nel senso che l'interruzione della deliberazione può aversi anche quando il giudice si trovi nella "impossibilità" di formarsi un convincimento per la presenza di risultanze probatorie ambigue o contraddittorie, che necessitino di un supplemento istruttorio (Sez. 2^, 3 luglio 2008, n. 35191, Stagno ed altri;
Sez. 6^, 4 maggio 2004, n. 28356, Vigna). In ogni caso, dalla sentenza impugnata risulta che dopo l'acquisizione della documentazione e delle informazioni le parti hanno potuto formulare le loro ulteriori istanze istruttorie, hanno prodotto documenti e, invitate a concludere, si sono riportate alle precedenti conclusioni svolte;
sicché deve escludersi ogni ipotesi di violazione del contraddittorio, come erroneamente sostenuto dal ricorrente.
6.2. - Infondati sono anche i motivi del ricorso attinenti al merito. Il EL ha riferito che gli MA avevano giustificato l'uccisione di AN con il fatto che questi "dava fastidio a loro e al gruppo ND"; lo stesso collaboratore riferisce che i LL ND si recarono il giorno dell'arrivo a Genova nell'appartamento di via Casaregis e che nei giorni successivi parteciparono, per proprio conto, alle ricerche del AN e che la sera dell'omicidio gli stessi LL portarono la notizia che l'agguato era riuscito. Queste dichiarazioni vengono riscontrate con quelle rese otto anni prima da De CA, il quale ha riferito di avere appreso dallo stesso GA ND, in carcere, che aveva personalmente partecipato all'omicidio di AN, precisando che la sera precedente aveva bevuto con la vittima nel locale Clipper, e che nell'azione era stata utilizzata una Golf GTI grigio. Anche in questo caso si deve prescindere dal ruolo ricoperto dall'imputato nell'ambito dell'associazione e verificare se la chiamata in correità risulti effettivamente riscontrata da altri elementi.
In questo caso il riscontro è dato dalle dichiarazioni rese da RI De CA. Si tratta di dichiarazioni rese otto anni prima della collaborazione di EL EL, in cui il De CA riferisce che tra le vetture fornite a GA ND da DR TE, un suo conoscente dedito a furti di macchine, vi era una Golf GTI di colore grigio, con cerchi in lega, targata Genova e con una bandierina italiana nella parte posteriore, utilizzata, secondo quanto confidatogli dallo stesso ND, per commettere l'omicidio di AN AN. Il collaboratore ha anche detto che il ND gli aveva fatto capire di avere commesso personalmente l'omicidio. Ma il contenuto della dichiarazione che, secondo i giudici, costituisce il vero punto fondamentale del riscontro è quello in cui De CA racconta di avere saputo da GA ND che la sera prima dell'omicidio incontrò AN al bar Clipper, dove bevvero insieme. Si tratta di un particolare rilevante in quanto coincide con quello che il EL, otto anni dopo, dirà, raccontando che la sera prima dell'omicidio GA ND, salito nell'appartamento di via Casaregis, riferì di avere poco prima incontrato il AN, precisando anche che essendo ormai tardi, non cercarono di raggiungerlo, rinviando l'agguato al giorno dopo. Il riscontro ha il carattere individualizzante che gli ha riconosciuto la sentenza impugnata, in quanto costituisce un preciso elemento di collegamento dell'omicidio AN con il ND, dimostrando l'interesse che questi aveva per l'eliminazione della vittima. Peraltro, la stessa sentenza, a sostegno del ruolo di mandante del ND, evidenzia altre circostanze, tra cui la ricerca ad opera dei ND del AN e la notizia dagli stessi ricevuta della riuscita dell'attentato.
Le critiche mosse dal ricorrente alla sentenza non appaiono in grado di inficiare la attendibilità e la convergenza delle due dichiarazioni che costituiscono le fonti di accusa. Come si è già visto, la sentenza ha ritenuto, in base ad una motivazione congrua e fondata su una corretta applicazione della normativa processuale, pienamente credibile il EL, la cui chiamata è, lo si ribadisce, riscontrata dalle dichiarazioni di De CA, collaboratore ritenuto anch'esso credibile. Le incongruenze di alcuni punti delle loro deposizioni sono state ritenute irrilevanti rispetto al nucleo essenziale del narrato;
in particolare, le imprecisioni del EL sono state spiegate con il tempo trascorso e con il disinteresse verso particolari sfuggiti alla memorizzazione, perché non ritenuti allora essenziali. La stessa contraddizione presente nelle dichiarazioni di De CA circa il ruolo avuto dal ND nell'omicidio non è stata ritenuta idonea a smontare le accuse e comunque è stata giustificata con quanto riferito circa il colloquio con PA IT, il quale gli avrebbe fatto capire che ND si era "vantato" di aver partecipato personalmente all'omicidio, ma il delitto era stato materialmente eseguito da altri.
7. - Diversa è la posizione di SA ND. Anche questi è stato ritenuto uno dei mandanti dell'omicidio e anche in questo caso le prove sono costituite dalle accuse mosse da EL EL, ma il riscontro è costituito unicamente dal suo riconosciuto ruolo di capo decina, che imporrebbe, secondo la sentenza, di ritenere che nessun delitto rilevante per l'associazione mafiosa potesse essere commesso nel territorio di sua competenza senza il suo assenso. La sentenza precisa che non si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, ma di riscontro individualizzante alle dichiarazioni di EL EL, che lo ha indicato, assieme al fratello GA, come il mandante dell'omicidio.
Si tratta di un'impostazione che, sulla base di quanto sopra si è detto, non può essere condivisa, in quanto l'omicidio di AN non costituisce un cd. "delitto eccellente", nel senso che non viene definito tale neppure dalle sentenze di merito, che fanno rientrare l'omicidio in una "normale" operazione di eliminazione di un medio concorrente operante nel mercato genovese della droga, sicché non può essere utilizzata quella giurisprudenza, cui si è fatto sopra riferimento, secondo cui deve ritenersi, anche in base a semplici elementi indiziari, che il soggetto che ricopra una posizione apicale nell'ambito di un'associazione criminale sia comunque a conoscenza di quanto accada nel territorio di sua competenza e concorra nel delitto posto in essere nell'interesse dell'associazione, rispetto al quale avrebbe dato il proprio tacito assenso, una volta informato. Ne consegue che nel caso di specie la chiamata in correità di EL EL non può considerarsi riscontrata ai sensi dell'art.192 c.p.p., comma 3, in quanto il ruolo di capo decina ricoperto da
SA ND nell'associazione criminale non ha la natura di riscontro individualizzante che gli attribuisce la sentenza impugnata, infatti non possiede idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto attribuito all'imputato, cioè alla partecipazione, in qualità di mandante, all'omicidio del AN, ma resta allo stato di semplice indizio non in grado di confermare le accuse del collaboratore.
Per queste ragioni la sentenza deve essere annullata in relazione alla posizione di SA ND.
8. - Infine, deve essere respinto, perché infondato, il ricorso del pubblico ministero.
8.1. - Nella sentenza impugnata l'assoluzione di IT PA consegue all'assenza di riscontri individualizzanti alle accuse del EL. In particolare, si afferma che l'utilizzazione dell'appartamento di via Casaregis, in cui furono ospitati i due killers, non costituisce riscontro alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore circa la partecipazione del IT all'omicidio di AN, affermazione questa che viene contestata dal pubblico ministero ricorrente.
Invero, deve riconoscersi che la Corte d'appello abbia fatto una corretta applicazione delle disposizioni e dei principi in materia di prova. La chiamata in correità di EL non può essere riscontrata dalla circostanza che il IT abbia fornito una base logistica di appoggio ai due sodali venuti dalla Sicilia. Il riscontro, per essere individualizzante, deve non solo avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato, ma deve possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito. Nella specie manca tale carattere al riscontro, in quanto non è direttamente orientato a confermare l'accusa del EL, cioè di aver partecipato all'omicidio del AN. L'aver messo a disposizione l'appartamento avrebbe potuto configurare l'ipotesi di un favoreggiamento oltre che confermare l'appartenenza del IT all'associazione mafiosa, ma non provare il suo pieno coinvolgimento nell'omicidio, in assenza di altri elementi probatori. 8.2. - Allo stesso modo la Corte d'assise d'appello ha confermato l'assoluzione di VI Di RO, rilevando che la sua provata partecipazione all'associazione mafiosa e la circostanza di essersi recato a prendere EL e La OG alla stazione Principe di Genova non sono elementi in grado di affermare il suo pieno coinvolgimento anche nell'omicidio.
Secondo il pubblico ministero ricorrente a carico dell'imputato vi sarebbero i riscontri costituiti dalle dichiarazioni di EL MA.
In questo caso la sentenza impugnata ha ritenuto generiche e imprecise le dichiarazioni di MA EL, secondo una valutazione di merito che, in quanto motivata adeguatamente, non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità. Infatti, secondo i giudici l'aver attribuito, da parte di MA EL, al Di RO il ruolo di "palo" è affermazione incompatibile con la dinamica dei fatti descritti dallo stesso EL EL;
allo stesso modo, i tabulati della viacard non costituiscono riscontri individualizzanti in ordine alla partecipazione all'omicidio, in quanto EL EL ha escluso che sia stata presa l'autostrada per effettuare i sopralluoghi, funzionali all'azione delittuosa che doveva essere realizzata.
9. - In conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente al capo che riguarda la posizione di SA ND, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'assise di appello di Milano, individuata ai sensi dell'art. 623 c.p.p. e art. 175 disp. att. c.p.p.; per il resto i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna di DA MA e di GA ND al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA ND e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Assise d'appello di Milano. Rigetta i ricorsi di DA MA e di GA ND, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso del procuratore generale nei confronti di IT PA e VI Di RO.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010