Sentenza 5 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di competenza territoriale, l'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza, onde il sistema generale, di cui viene a far parte, va ad essa adattato, tenendo conto della sua preminenza. Ne consegue che é competente il giudice del capoluogo del distretto comprendente la località di costituzione dell'ente associativo in caso di concorso tra il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e alcuni più gravi reati di importazione, detenzione o cessione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990), consumati in distretti diversi.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2005, n. 40012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40012 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 05/10/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3257
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 022985/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE BOLOGNA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE MILANO;
con ORDINANZA del 26/05/2005 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Mura (conformi);
OSSERVA
Il G.I.P. del Tribunale di Milano, investito della richiesta di applicazione della custodia in carcere in procedimento a carico di D'AM MO ed altri, con ordinanza in data 29/06/2004 declinava la competenza in favore del corrispondente ufficio distrettuale presso il Tribunale di Bologna, osservando che il più grave titolo di reato contestato era - avuto riguardo al massimo edittale - quello previsto dagli artt. 73 e 80, co. 2, D.P.R. 09/10/1990 n. 309, e non quello associativo contemplato dall'art. 74 del detto D.P.R.; il primo fra i delitti più gravi era stato commesso in territorio di Reggio Emilia.
Il G.I.P. del Tribunale di Bologna, cui il P.M. della sede aveva rinnovato la richiesta, rilevava che il sodalizio dedito al narcotraffico era insediato ed operativo a Milano, ove in particolare agivano gli organizzatori CI e AI e la droga proveniente dall'Albania veniva per la maggior parte concentrata per essere poi smistata in altre località dell'Italia settentrionale;
così si era verificato per la consegna destinata (non esclusivamente) a Reggio Emilia. Atteso che, in forza dell'art. 51, comma 3 bis, C.P.P., il delitto associativo esercita una "vis attractiva" che si estende ai reati connessi, anche più gravi, ne conseguiva la competenza della sede milanese. Rilevava pertanto conflitto negativo, qui trasmettendo gli atti utili per la soluzione.
Il conflitto è sussistente ed ammissibile, poiché le contrapposte prese di posizione dei giudici per le indagini preliminari coinvolti hanno determinato una stasi, insuperabile senza l'intervento regolatore di questa Corte, nel subprocedimento attivato con le richieste cautelari dei rispettivi P.M..
Ad una sommaria valutazione delle contestazioni, quale consentita in questa sede, appare corretto il preliminare rilievo del G.I.P. di Bologna, secondo cui l'associazione dedita al traffico di stupefacenti - che da luogo alla competenza distrettuale - deve ritenersi costituita ed operante in Milano, come del resto implicitamente riconosciuto dal giudice della detta sede nel provvedimento declinatorio di competenza. Ora, l'art. 51, comma 3 bis, C.P.P. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza, onde il sistema generale, di cui viene a far parte, va ad essa adattato tenendo conto della sua preminenza (cfr. Cass., Sez. 5^, 25/05 - 07/07/1993, Anastasio). In particolare, la "vis attractiva" da cui è connotato il reato riservato al P.M. ed al G.I.P. distrettuali si esercita, anche fuori del distretto, con prevalenza sulle comuni regole relative alla competenza per territorio e connessione, persino rispetto ai reati connessi di maggior gravità (Cass., Sez. 6^, 30/09/2003 - 04/02/2004, Arone ed altri). Ne segue che, in caso di concorso tra il delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 e alcuni più gravi reati di importazione, detenzione o cessione di stupefacenti realizzati dagli associati e consumati in distretti diversi, è competente il giudice del capoluogo del distretto comprendente la località di costituzione dell'ente associativo (Cass., Sez. 6^, 4/12/2003 - 27/01/2004, Odigie Ogneide ed altri). L'orientamento giurisprudenziale ora esposto è coerente con la natura del criterio determinativo rigorosamente limitato alla fase delle indagini - della competenza distrettuale e con la "ratio" cui è ispirato, costituita dall'esigenza di accentrare l'attività investigativa, per reati di rilevante allarme sociale e non agevole accertamento, presso un ufficio specializzato del P.M., dotato di personale e mezzi adeguati e d'altra parte in grado, per collocazione territoriale, di meglio riconoscere e "penetrare" la realtà criminale organizzata del comprensorio. Trattasi pertanto, indubbiamente, di funzionale;
ne segue che lo spostamento di tale competenza secondo criteri estranei a quelli che la giustificano si porrebbe al di fuori de sistema.
Alla stregua di tali considerazioni va dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005