Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2007, n. 13088
CASS
Sentenza 7 dicembre 2007

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Il pubblico ministero, avvedutosi della nullità per mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ha il potere di rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio, perché la mera reiterazione e sovrapposizione di una nuova richiesta non integra un caso di sospensione o interruzione dell'azione penale.

In tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice deve disporre l'indagine peritale ove sussistano elementi sintomatici di un'anomalia psichica rilevante ed è tenuto, se tale indagine non disponga, a darne congrua motivazione, ma può non disporre accertamenti ove si convinca autonomamente dello stato di incapacità.

La responsabilità del partecipe di un gruppo criminale terroristico in ordine al reato fine che qualifica il programma criminoso dell'intera associazione può essere desunta dalle connotazioni strutturali dell'associazione, in particolare dall'articolazione in "cellule" territoriali dalla assai ridotta composizione numerica, dalla forte caratterizzazione ideologica dei militanti da cui deriva la consapevole ed incondizionata adesione al programma, dall'esasperata selettività degli obiettivi prescelti, elementi tali da implicare una partecipazione totalizzante ed il necessario conseguente coinvolgimento di tutti i componenti della cellula nell'impresa criminosa da essa pianificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2007, n. 13088
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13088
    Data del deposito : 7 dicembre 2007

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