Sentenza 7 dicembre 2007
Massime • 3
Il pubblico ministero, avvedutosi della nullità per mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ha il potere di rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio, perché la mera reiterazione e sovrapposizione di una nuova richiesta non integra un caso di sospensione o interruzione dell'azione penale.
In tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice deve disporre l'indagine peritale ove sussistano elementi sintomatici di un'anomalia psichica rilevante ed è tenuto, se tale indagine non disponga, a darne congrua motivazione, ma può non disporre accertamenti ove si convinca autonomamente dello stato di incapacità.
La responsabilità del partecipe di un gruppo criminale terroristico in ordine al reato fine che qualifica il programma criminoso dell'intera associazione può essere desunta dalle connotazioni strutturali dell'associazione, in particolare dall'articolazione in "cellule" territoriali dalla assai ridotta composizione numerica, dalla forte caratterizzazione ideologica dei militanti da cui deriva la consapevole ed incondizionata adesione al programma, dall'esasperata selettività degli obiettivi prescelti, elementi tali da implicare una partecipazione totalizzante ed il necessario conseguente coinvolgimento di tutti i componenti della cellula nell'impresa criminosa da essa pianificata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2007, n. 13088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13088 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/12/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 2893
Dott. PALLA FA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 12459/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna;
nei confronti di:
CA IM, nato a [...] il [...]; il 16.4.2007 dall'avv. ROSSO Eriberto, difensore dello stesso CA IM;
il 17.4.2007 dall'avv. CALIA Caterina difensore di DI R. RT, nato a [...] l'[...] e di ME MA, nato a [...] il [...]; il 18.4.2007 dagli avv. SPINARELLI Valerio e CALIA Caterina, difensori di FA EL DI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Assise d'Appello di Bologna del 6 dicembre 2006;
Letti i ricorsi e la sentenza impugnata.
Letta la memoria difensiva del 19.11.2007, depositata dall'avv. GIAMPAOLO Giuseppe, difensore della parte civile Comune di Bologna;
Letta la memoria, contenente motivi nuovi, depositata il 21.11.2007 dagli avv. CALIA e SPIGARELLI nell'interesse di FA EL DI;
letta la memoria difensiva depositata il 6.12.2007 dall'avv. SPIGARELLI in favore della stessa FA.
Letta la memoria difensiva depositata il 22.11.2007 dall'avv. ROSSO Eriberto in favore di CA IM.
Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, tranne che per FA EL DI;
l'accoglimento del ricorso del PM nei confronti del CA S. e l'annullamento con rinvio per la FA.
Sentiti inoltre i difensori di seguito indicati:
avv. MAGNESI Guido, difensore delle parti civili GI, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso del PG nei confronti del AC S.;
l'avv. Bacchetti Massimo per l'Avvocatura Generale dello Stato, che, nell'interesse delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministro, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati, con la conferma delle statuizioni civili e la condanna alla rifusione delle spese:
l'avv. GIANNUZZI Massimo, pure per l'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili e condanna alla spese di giudizio, previo rigetto dei ricorsi;
l'avv. Giampaolo Giuseppe, difensore della parte civile Comune di Bologna, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di DI R. e, in subordine, il rigetto;
l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso FA e del quinto motivo del ricorso CA S.;
rigetto degli altri ricorsi ed accoglimento di quello del PG, con condanna alla rifusione delle spese;
l'avv. ASCARI Odoardo, difensore della parte civile Università Studi di Modena, che si è riportato alle conclusioni scritte ed alla nota spese;
l'avv. ROSSO Eriberto, difensore di AC S., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'inammissibilità del ricorso proposto dal PG;
l'avv. SPIGARELLI Valerio, difensore di FA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso l'avv. CALIA Caterina, difensore di ME M., FA M. D. e AN R., che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella tarda serata del 19 marzo 2002, verso le 20,10, in Bologna, un uomo - spalleggiato da un complice - esplodeva, in rapida successione, sei colpi di Pistoia all'indirizzo del prof. GI MA, ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università di Modena, allorquando questi, di ritorno dall'attività didattica in quella città, si accingeva a rientrare a casa, in via Valdonica, dopo aver percorso in bicicletta il tratto di strada che separava la sua abitazione dalla stazione ferroviaria. Il cattedratico, tra i massimi esperti in ambito giuslavorista, era noto anche per l'importante collaborazione prestata, come consulente, presso il Ministero del Lavoro, in vista delle preannunciate innovazioni nel mercato del lavoro, sulla base di un progetto riformatore poi in gran parte trasfuso nella legge che oggi porta il suo nome (n. 30/2003). A seguito di rivendicazione ritenuta attendibile ed in ragione delle obiettive modalità dell'attentato, che, anche alla luce delle raccolte testimonianze, risultavano straordinariamente coincidenti a quelle dell'omicidio del prof. Massimo D'NA, avvenuto a Roma il 20 maggio 1999, apparve subito chiara agli inquirenti la connotazione terroristica del fatto di sangue e la sua imputabilità all'organizzazione eversiva recante la sigla BR - Partito comunista combattente.
Peraltro, lo status della vittima, che si era particolarmente distinta nell'opera di modernizzazione e razionalizzazione delle forme e dei rapporti giuridici in un settore da sempre estremamente delicato nella vita politico-sociale del Paese, come quello del lavoro, costituiva eloquente conferma dell'ipotesi investigativa, posto che un collaboratore delle Istituzioni, indubbiamente qualificato, costituiva obiettivo sensibile nella logica terroristica volta a scardinare le fondamenta democratiche del consorzio civile. L'imponente lavoro investigativo, nell'immediatezza intrapreso, riceveva, in prosieguo, un formidabile contributo dagli sviluppi di un tragico episodio avvenuto il 2 marzo 2003, nei pressi di Arezzo, allorquando agenti della Polfer, all'interno di un vagone ferroviario, erano coinvolti in un conflitto a fuoco con due persone sospette, alle quali avevano, poco prima, chiesto i documenti d'identità. Nell'occasione, era rimasto ucciso il sovrintendente PS PETRI Emanuele ed uno dei passeggeri avvicinati, identificato in ES IO;
mentre l'altra persona, identificata in CE MO, si era proclamata subito prigioniera politica per la rivendicata appartenenza alle BR.
Dal materiale sequestrato alla CE (tra cui un palmare) veniva un impulso rilevantissimo alle indagini riguardanti l'omicidio GI, soprattutto in ragione dell'insperata possibilità di risalire a dati informatici di straordinaria importanza, attraverso i quali ricostruire fatti rilevanti e rapporti significativi tra appartenenti all'organizzazione terrorista.
Solo più tardi le risultanze investigative, già giunte ad uno stadio di apprezzabile concludenza, trovarono rilevanti conferme nella collaborazione di IA LL C., militante delle BR, indagata per l'omicidio D'ON e, poi, imputata anche nel presente procedimento e giudicata separatamente.
In sintetica conclusione, un'imponente e capillare attività di intelligence, avviata nell'immediatezza e successivamente supportata dall'evento straordinario di cui si è detto e, poi, dal prezioso apporto collaborativo della LL C., portò all'individuazione dei possibili responsabili dell'omicidio negli odierni ricorrenti, oltre alla LL C.- di cui si è detto - ed alla CE, non ricorrente.
Dunque, DI R., CA IM, ME MA e FA LA DI, oltre a CE MO, erano chiamati a rispondere, innanzi alla Corte di Assise di Bologna, dei reati di seguito indicati:
A) del delitto di cui agli artt. 110 e 280, commi 1 e A, perché agendo in concorso tra loro e con altre persone, tra le quali ES IO, deceduto il 2.3.2003, ed altri allo stato non identificati, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla vita di MA GI, professore di diritto del lavoro presso l'Università di Modena, già consulente in materia di diritto del lavoro del comune di Milano nell'elaborazione del "Patto per il Lavoro" di Milano, consigliere del Ministro del Lavoro per la riforma del mercato del lavoro ed esperto in materia di diritto del lavoro dell'Ufficio di gabinetto del Ministro del Lavoro, sparando contro di lui 6 colpi di Pistoia da distanza ravvicinata, fatto aggravato per essere dallo stesso derivata la morte di GI MA. Delitto rivendicato il 20.3.2002 da appartenenti alla banda armata denominata Brigate Rosse per la costruzione del Partito comunista combattente.
Condotta consistita da parte di tutti gli indagati nella partecipazione alla progettazione ed organizzazione dell'attentato, nella scelta della persona da uccidere, nello svolgimento delle ricerche sulle attività intellettuali e nella raccolta d'informazioni sulle attività personali della stessa, nel pedinamento e nell'osservazione della vittima presso la sua abitazione, nei luogo di lavoro e di transito e gli altri luoghi dalla stessa frequentati, nella scelta dei complici, delle modalità dell'attentato, nel reperimento dei mezzi da impiegare, e da parte di CE, ES, AN R. e LL C. anche nella partecipazione alla realizzazione dell'attentato con la presenza in Bisogna nel giorno e nelle ore dello stesso, lo svolgimento di attività di pedinamento e osservazione attraverso le quali alcuni correi, collocati nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna e lungo il tragitto che dalla stessa conduceva alla casa della vittima, avvisarono del suo arrivo con apparecchi radio o telefonici, i correi che attesero la vittima nei pressi della sua abitazione, dei quali tre si avvicinarono armati alla vittima e uno di questi gli sparò, ed altri furono presenti nel luogo e nel momento dell'attentato con funzioni di protezione dei detti tre, pronti ad intervenire in caso di necessità.
In particolare, condotta consistita, tra l'altro ed oltre a quanto sopra detto:
da parte di CE, nell'individuare il professor MA GI come possibile vittima dell'attentato, nel raccogliere le informazioni sulla sua attività professionale e nel redigere le parti del documento di rivendicazione dell'attentato, preparato prima della realizzazione dello stesso, contenenti la descrizione della persona colpita, nel raccogliere e coordinare le informazioni sulla preparazione dell'attentato, e nell'esaminare le conseguenze politiche dello stesso, ne partecipare ai pedinamenti ed all'osservazione della vittima nel periodo precedente l'attentato;
da parte di LL C., nell'effettuare numerosi pedinamenti ed osservazioni della vittima sia in Bologna che in Modena nei mesi e giorni precedenti l'attentato e nel redigere la bozza preparatoria di un rendiconto dell'attentato stesso;
da parte di DI R., nell'effettuare numerosi pedinamenti ed osservazioni della vittima sia in Bisogna che in Modena nei giorni precedenti l'attentato, nel raccogliere i risultati delle osservazioni e dei pedinamenti, elaborando le proposte operative del piano di esecuzione dell'attentato, provvedendo dopo l'attentato al recupero dei motoveicoli usati per lo stesso trasportandoli insieme ad altri complici da Bologna a Firenze;
da parte di CA S., nel partecipare ad alcuni pedinamenti della vittima in Bologna nei mesi e nei giorni precedenti l'attentato;
da parte di ME M., nella partecipazione ad attività di pedinamento e sopralluogo in Bologna e nell'ideare, preparare e realizzare l'invio per posta elettronica, il 20.3.2002, del documento di rivendicazione predisposto prima dell'attentato, a n. 533 destinatari;
da parte della FA M. D., nel noleggio di un furgone utilizzato per le attività preparatorie dell'omicidio e nella partecipazione ad attività di pedinamento e sopralluogo in Modena.
Delitto aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 6, e per essere stato commesso durante la latitanza di ES IO, che si sottraeva all'ordine di esecuzione della condanna alla pena di anni 2, mesi 11 e giorni 7 di reclusione, del Tribunale d Roma n. 1221/98 del 13 agosto 1998, per una rapina con finalità terroristiche commessa in Roma in data 15 gennaio 1997.
B) del delitto di cui all'art. 110 c.p., L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 4, così come sostituiti dalla l. 14.10.1974, n. 497 per avere, in concorso con ES IO deceduto e con altre persone allo stato non identificate, illegittimamente detenuto e portato fuori della propria abitazione numerose pistole e relativo munizionamento, tra le quali una Pistoia automatica calibro 9x17, arma comune da sparo, e numerosi munizioni per la stessa, marca Sellier&Bellot.
Delitto aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2, per essere stato commesso per eseguire il delitto sub A) e ai sensi della L. n. 15 del 1980, art. 1, per essere stato commesso per finalità di terrorismo.
In esito all'istruttoria dibattimentale, il PM ha precisato ed integrato le imputazioni nei termini seguenti (le modifiche sono evidenziate in grassetto):
A) del delitto di cui agli artt. 110 e 280, commi 1 e 4, perché agendo in concorso tra loro e con altre persone, tra le quali ES IO, deceduto il 2.3.2003, ed altri allo stato non identificati, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla vita di MA GI, professore di diritto del lavoro presso l'Università di Modena, già consulente in materia di diritto del lavoro del comune di Milano nell'elaborazione del "Patto per il Lavoro" di Milano, consigliere del Ministro del Lavoro per la riforma del mercato del lavoro ed esperto in materia di diritto del lavoro dell'Ufficio di gabinetto del Ministro del Lavoro, sparando contro di lui 6 colpi di Pistoia da distanza ravvicinata, fatto aggravato per essere dallo stesso derivata la morte di GI MA. Delitto rivendicato il 20.3.2002 da appartenenti alla banda armata denominata Brigate Rosse per la costruzione del Partito comunista combattente. Condotta consistita da parte di tutti gli indagati nella partecipazione alla progettazione ed organizzazione dell'attentato, nella scelta della persona da uccidere, nello svolgimento delle ricerche sulle attività intellettuali e nella raccolta d'informazioni sulle attività personali della stessa, nel pedinamento e nell'osservazione della vittima presso la sua abitazione, nei luogo di lavoro e di transito e gli altri luoghi dalla stessa frequentati, nella scelta dei complici, delle modalità dell'attentato, nel reperimento dei mezzi da impiegare, e da parte di CE, ES, AN R., LL C. e FA LA anche nella partecipazione alla realizzazione dell'attentato con la presenza in Bologna nel giorno e nelle ore dello stesso. In particolare, la FA LA, in bicicletta e munita di radio ricetrasmittente e di telefono cellulare, avvisata per mezzo di questo strumento da un complice allo stato non identificato che si trovava in Modena che il professor GI era partito in treno da tale città, ne attendeva l'arrivo alla stazione di Bologna, con la radio ricetrasmittente avvisava gli altri che attendevano in un luogo convenuto nel centro della città, che egli era partito in bicicletta dalla stazione per tornare alla propria abitazione e lo seguiva comunicando con la radio il tempo previsto per il suo arrivo;
all'avviso della FA M. D., CE e LL C., munite di radio ricetrasmittenti e in bicicletta si recavano in due luoghi posti in prossimità dell'abitazione della vittima per controllare l'eventuale arrivo di mezzi delle forze di polizia ed in tal caso avvertire AN R. e ES i quali, muniti di una radio ricetrasmittente ed armati ciascuno di una Pistoia, si recavano su un ciclomotore condotto dal primo presso l'entrata del palazzo di abitazione della vittima e all'arrivo di questa, ES M. l'uccideva sparandogli con la Pistoia.
Successivamente tutti i concorrenti nell'omicidio presenti a Bologna consegnavano le radio, i telefoni e le armi a CE e ES e lasciavano Bologna con treni in partenza da stazioni periferiche raggiunte in bicicletta e dopo essere usciti dalla provincia di Bologna riferivano telefonicamente ad un complice allo stato non identificato dal quale ricevevano informazioni sull'allontanamento da Bologna degli altri partecipanti all'attentato.
In particolare, condotta consistita, tra l'altro ed oltre a quanto sopra detto: da parte di CE, nell'individuare il professor GI MA come possibile vittima dell'attentato, nel raccogliere le informazioni sulla sua attività professionale e nel redigere le parti del documento di rivendicazione dell'attentato, preparato prima della realizzazione dello stesso, contenenti la descrizione della persona colpita, nel raccogliere e coordinare le informazioni sulla preparazione dell'attentato, e nell'esaminare le conseguenze politiche dello stesso, nel partecipare ai pedinamenti ed all'osservazione della vittima nel periodo precedente l'attentato. Provvedendo successivamente a recuperare una delle biciclette usate per commetterlo;
da parte di LL C., nell'effettuare numerosi pedinamenti ed osservazioni della vittima sia in Bologna che in Modena nei mesi e giorni precedenti l'attentato, nel redigere la bozza preparatoria di un rendiconto dell'attentato stesso e provvedendo successivamente a recuperare una delle biciclette usate per commetterlo;
da parte di CA S., nel partecipare ad attività di pedinamento della vittima e osservazioni dei luoghi della sua attività in Bologna ed in Modena nei mesi precedenti l'attentato e nel partecipare alle prove dello stesso ed alla sua realizzazione con il compito di trasportare AN R. a Firenze con l'auto nella disponibilità di CA S., prelevandolo durante le prove e il 12.3.2002 a Barretta Terme e il giorno dell'attentato a Pistoia;
da parte di ME M., nella partecipazione ad attività di pedinamento e sopralluogo in Bologna e nell'ideare, preparare e realizzare l'invio per posta elettronica, il 20.3.2002, del documento di rivendicazione predisposto prima dell'attentato, a n. 533 destinatari;
da parte della FA M. D., nel noleggio di un furgone utilizzato per le attività preparatorie dell'omicidio e nella partecipazione ad attività di pedinamento, e sopralluogo in Modena, in particolare tra le altre, il 17.12.2001.
Delitto aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 6, e per essere stato commesso durante la latitanza di ES IO, che si sottraeva all'ordine di esecuzione della condanna alla pena di anni 2, mesi 11 e giorni 7 di reclusione, del Tribunale d Roma n. 1221/98 del 13 agosto 1998, per una rapina con finalità terroristiche commessa in Roma in data 15 gennaio 1997.
B) del delitto di cui all'art. 110 c.p., L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 4, così come sostituiti dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497
per avere, in concorso con ES IO deceduto e con altre persone allo stato non identificate, illegittimamente detenuto e portato fuori della propria abitazione numerose pistole e relativo munizionamento, tra le quali una Pistoia automatica calibro 9x17, arma comune da sparo, e numerosi munizioni per la stessa, marca Sellier&Bellot.
Delitto aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2 per essere stato commesso per eseguire il delitto sub A) e ai sensi della L. n. 15 del 1980, art. 1, per essere stato commesso per finalità di terrorismo.
Delitti commessi in Bologna il 19.3.2002, verso le ore 20,10. Con sentenza dell'1 giugno 2005, la Corte di Assise di Bologna dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, riuniti con il vincolo della continuazione, e condannava ciascuno di essi alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di mesi sei, oltre pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili:
AR ND GI in proprio e quale esercente la potestà sul minore EN GI;
IO GI e FR GI;
Stato Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in persona dei Ministri pro-tempore; Università degli Studi di Modena e Reggio, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro-tempore; oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sui gravami proposti in favore degli imputati e dalle parti civili rappresentate dall'Avvocatura dello Stato, la Corte di Assise di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione impugnata così provvedeva:
- esclusa nei confronti di tutti gli imputati l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 6, riconosciute a CA IM le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena a quest'ultimo inflitta ad anni ventuno di reclusione con interdizione legale per uguale durata;
- condannava tutti gli imputati in solido al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili rappresentate dall'Avvocatura dello Stato per l'intero e sino alla data della sentenza, come di seguito specificato:
Presidenza del Consiglio dei Ministri Euro 300.000; Ministero degli Interni Euro 500.000 (di cui Euro 150.000 per danno non patrimoniale); Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Euro 700.000 (di cui Euro 200.000 per danno non patrimoniale); confermava nel resto, oltre ulteriori statuizioni di legge.
Avverso l'anzidetta pronuncia, proponevano ricorso per cassazione il P.G. di Bologna nei confronti di CA IM ed i difensori dello stesso CA, DI R. RT, ME MA e FA LA DI;
ciascuno per le ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso proposto in favore di DI R. RT è affidato ad un solo motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e precisamente mancanza di motivazione in ordine alle censure dedotte nell'atto di appello, nella parte in cui era stato contestato il metodo logico- argomentativo seguito dal primo giudici nell'accertamento probatorio che, secondo l'appellante, risentiva di una sovrapposizione, giuridicamente inaccettabile, di due piani diversi, quello politico- ideologico e quello propriamente giuridico, così facendo discendere, attraverso una sorta di automatismo ermeneutico, la responsabilità penale dei singoli membri dalla responsabilità politica dell'organizzazione. In particolare, era stato denunciato, nell'atto di gravame, l'improprio utilizzo, ai fini della ricostruzione della prova, di criteri e strumenti quali l'appartenenza e l'allineamento ideologico, che attengono al piano della responsabilità politica dell'organizzazione e che, pertanto, non avrebbero potuto essere utilizzati ai fini dell'affermazione della responsabilità concorsuale dei singoli imputati. Era stata agitata, in sostanza, una questione di correttezza del metodo di ricerca e valutazione della prova, che era decisamente preliminare alla valutazione del risultato probatorio. I giudici di appello, lungi dall'affrontare la contraddizione di fondo che permeava l'intero processo, avevano pedissequamente riprodotto lo schema logico-motivazionale seguito dai giudici di prime cure, nella misura in cui avevano riconosciuto valenza probatoria decisiva ad elementi quali l'appartenenza alla banda annata e la rivendicazione della militanza rivoluzionaria che, pur afferendo al piano della responsabilità politica, erano stati utilizzati per imprimere il crisma e la dignità giuridica di prova piena e certa ad elementi che da soli avrebbero una portata meramente indiziaria.
1.1 - Il ricorso proposto in favore di ME MA è affidato a tre distinti motivi:
il primo eccepisce la nullità della sentenza per violazione di legge in ordine al rigetto dell'eccezione difensiva circa l'omesso deposito dei tabulati di comunicazioni telefoniche utilizzati nel corso delle indagini e dei relativi decreti di acquisizione.
Deduce, al riguardo, che, nel corso dell'esame di alcuni agenti di p.g. che avevano fatto riferimento a risultanze di tabulati telefonici, la difesa aveva tempestivamente eccepito che in atti non v'erano ne' i tabulati ne' i decreti acquisitivi. Il primo giudice, con ordinanza del 22.3.2005, aveva rigettato l'eccezione sul rilievo che la presenza nel fascicolo del PM dell'atto che aveva disposto l'acquisizione dei tabulati, permetteva alle parti di avere contezza dell'esistenza degli stessi a nulla rilevando che l'elemento probatorio in questione non fosse materialmente acquisito al fascicolo del PM. L'eccezione era riproposta dalla difesa, argomentando che l'assunto della Corte non era pertinente posto che neanche i decreti acquisitivi erano contenuti nel fascicolo del PM. Il PM rilevava che i decreti erano stati regolarmente emessi, ma che per mero errore erano stati inseriti, unitamente ai tabulati, in altro fascicolo a carico di ignoti. Ciò nondimeno, la Corte rigettava parimenti l'eccezione, sostenendo che i decreti non erano stati trasmessi al GIP per mero errore e che, dunque, rimanevano ferme le argomentazioni di cui alla precedente ordinanza. L'eccezione veniva riproposta nei motivi di appello, eccependosi la nullità di tutta l'attività procedimentale e processuale svolta successivamente all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. La Corte di Assise di Appello ha liquidato la questione rilevando che la nullità (inutilizzabilità) dedotta non sussisteva posto che dell'esistenza e del contenuto dei predetti atti la difesa aveva, in concreto, già avuto conoscenza sin dalla fase cautelare (nella quale il riferimento ai tabulati telefonici è relativo alle posizioni degli imputati ME M. e FA M. D.); ne consegue che la sola materiale collocazione desii atti - depositati presso la segreteria del PM e già noti alla difesa degli imputati - in diverso incartamento processuale - per evidente errore materiale - non ha leso il diritto degli imputati di conoscere tutto il materiale probatorio, di accedere ad esso - sollecitandone la corretta collocazione - e di adeguatamente difendersi. Tale motivazione era meramente apparente e, comunque infondata, posto che il PM d'udienza non aveva mai asserito quanto sostenuto dalla Corte, riconoscendo anzi che i decreti acquisitivi erano stati inseriti per errore in altro fascicolo e che i tabulati telefonici erano rimasti fino a quel momento (cioè sino all'eccezione difensiva) nella materiale disponibilità della Digos.
Il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed illogicità di motivazione in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato per il reato di attentato con finalità di terrorismo ed alla mancata parziale rinnovazione del dibattimento su un punto decisivo ai fini del decidere (rigettata con ordinanza 9.11.2006). Contesta, al riguardo, che gli elementi utilizzati dai giudici di appello erano privi di reale consistenza indiziaria, tenuto peraltro conto che l'imputato non era raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie della LL C.. Si tratta, in particolare: 1) del ritrovamento presso la sua abitazione di un citypass non ancora utilizzato, dell'Azienda Trasporti Pubblici di Bologna probabilmente acquistato nel periodo tra il 12 ed il 19 febbraio 2002 in un esercizio in Piazza dell'Unità;
2) il rilevamento, nel monitor di un PC Dell'asseritamente usato per l'invio della rivendicazione dell'omicidio GI, di una impronta digitale del ME M.;
3) l'attribuzione al ricorrente di due telefonate, effettuate il 12,3.02 dal Piazzale antistante la stazione di Roma Termini e dirette all'abitazione di via Maia in orario compatibile con un rientro da Firenze con l'Eurostar in arrivo a Roma alle ore 23,05. A dire del ricorrente, si tratta di elementi labili, specie ove si consideri, quanto al primo, che non provava la presenza a Bologna dell'imputato il 18.2.02, peraltro non si sa con quale compito, posto che, come riconosciuto in sentenza, questi non faceva uso di bicicletta o ciclomotore, che sarebbero stati assolutamente necessari in un'attività di pedinamento, posto che il prof. GI E. si spostava in bicicletta. Nè risultava provato che il 18 febbraio fosse un giorno di inchiesta ossia di programmata attività di osservazione della vittima.
Quanto al secondo elemento di accusa, non v'era prova che il portatile fosse in uso esclusivo al ME M., essendo invece a disposizione dell'organizzazione. Peraltro, la presenza di un'impronta digitale sullo schermo video avrebbe potuto assumere una qualche significato se vi fosse stata certezza che, successivamente al marzo 2002, dopo la rivendicazione dell'attentato (non essendo, peraltro, neppure certo che fosse stato utilizzato proprio quel portatile), il computer non fosse stato più usato.
Al riguardo, i primi giudici avevano utilizzato le dichiarazioni del teste operante Vasai, il quale aveva dichiarato che il computer era stato acceso ed utilizzato per l'ultima volta proprio il giorno dell'invio delle rivendicazioni. Sennonché, a fronte delle obiezioni difensive espresse nei motivi di gravame, in cui era stato chiesto di raffrontare le dichiarazioni del teste con quelle rese sul punto dal capo della Polizia Postale MARIOTTI, con la relazione acquisita agli atti dell'assistente di PS CARUSO AN (il quale aveva avuto il compito di esaminare il computer) con le dichiarazione del dirigente di Polizia Postale Dott. CARINI nel processo per l'omicidio D'NA, innanzi alla Corte di Assise di Roma in atti, la Corte aveva preferito omettere qualsiasi riferimento al VASAI. Non solo, ma aveva negato la richiesta di perizia sul computer. Inoltre, dall'esame del documento di cosiddetta pianificazione dell'omicidio GI E. nulla emergeva in ordine all'impiego di un esperto informatico, a parte che il documento, per la sua importanza, avrebbe dovuto essere di competenza della cd. sede centrale, anche per ovvie ragioni politiche.
Il ME M. non aveva neppure il compito di responsabile logistico dell'organizzazione; non v'era prova che fosse stato lui ad acquistare il computer dal teste BERTINI;
che il contenuto di un file (U.Biln.Smob.Prosp) contiene la prova autentica che il ME M. non aveva partecipato ad alcuna attività connessa con gli attentati alla vita dei proff. D'NA e GI E.;
l'esame incrociato dei dati emersi dal computer (in ordine all'orario di invio delle rivendicazioni o la creazione delle relative bozze e- mail) e dei dati ricavabili dal telefonino in uso al ME M. o dagli orari di lavoro dello stesso) escludeva che potesse essere stato lui ad operare sul computer in quelle determinate date ed orari (dalla relazione CARUSO A. risultava che le bozze email nonché l'inserimento di ulteriori indirizzi si realizzavano il 18 marzo 2002, dalle 11,07 alle 11,30 ed in tale orario l'imputato risultava regolarmente al lavoro presso la ditta Litui di Pomezia); non risultava da nessun documento interno che le capacità informatiche del ricorrente fossero state usate dall'organizzazione, mentre era emerso che più persone in seno all'organizzazione avevano tali capacità; i 136 file recuperati, oltre a non essere affatto riconducibili allo stesso, erano in parte comuni con quelli rinvenuti in uno dei computer palmari sequestrati ad Arezzo il 2.3.2003.; il file n. 139, in cui era inserita la frase chiedere a Lu era una sorta di promemoria o agenda di colui che utilizzava il computer sicché non risultava che fosse stata mai trasferita attraverso posta elettronica;
le schede telefoniche ed i telefonini con i quali erano stati inviati i messaggi di posta elettronica non erano riconducibili all'imputato; che la connessione ad Internet dell'utenza poi utilizzata per l'invio delle 533 rivendicazioni fu effettuata il 4 marzo, giorno in cui il ricorrente era al lavoro;
l'utilizzazione del computer DELL per l'invio della rivendicazione era solo un'ipotesi investigativa, in quanto il testo si trovava in altri computer dell'organizzazione. Le indicate telefonate non autorizzavano, poi, la fantasiosa conclusione che il ME M. avesse potuto effettuare uno strano viaggio in treno fino a Firenze e Bologna per raccogliere le telefonate dei complici, nel tentativo di volergli attribuire a tutti i costi un ruolo partecipativo nell'impresa omicidiaria.
Il terzo motivo deduce omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l'espresso riconoscimento che egli non avesse materialmente partecipato al delitto.
1.2 - Il ricorso in favore di FA EL DI è affidato ai seguenti motivi.
Il primo deduce violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione dell'ordinanza dibattimentale del 7.11.2006, ai sensi degli artt. 606 c.p.p., lett. c) ed e), con la quale sono state rigettate le richieste di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputata ai sensi dell'art. 71 e di perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 70 e, conseguente nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) del processo e della sentenza di secondo grado.
Si duole, in particolare, che nonostante le acquisizioni documentali (in particolare, la perizia psichiatrica affidata al Dott. marasco dalla Corte di Assise di Appello di Roma innanzi alla quale si stava celebrando il processo a carico della FA M. D. per il reato associativo, le relazioni del perito di parte cappotelli;
la relazione del direttore sanitario del centro di Solliciano, ove la stessa detenuta era stata assegnata) comprovassero uno stato di grave patologia psichica della detenuta (disturbo delirante o schizofrenia di tipo paranoie), tale da pregiudicare la capacità di stare in processo, non consentendole di interpretare e capire la dinamica processuale e la conseguenza degli atti processuali ne' di interagire con le figure processuali, la Corte aveva negato la perizia psichiatrica volta ad accertare le condizioni mentali della stessa FA M. D., senza rendere motivazione logica e congrua. Era particolarmente significativo che, successivamente al deposito della sentenza impugnata, la stessa Corte di Assise di Bologna, con ordinanza del 31 gennaio 2007, preso atto delle rinnovate allarmanti informazioni pervenute dalle autorità carcerarie, aveva disposto che si procedesse ad accertamenti circa le condizioni psichiche dell'imputata, presso ospedale psichiatrico giudiziario ovvero idoneo reparto specialistico, vista la relazione del servizio sanitario psichiatrico della casa circondariale Femminile di Rebibbia in cui si prospettava, con adeguata motivazione, la necessità di procedere ad accertamento in ordine alle condizioni psichiche della detenuta. Il secondo motivo denuncia violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. c), per violazione dell'art. 415 bis c.p.p., a seguito dell'omesso deposito dei decreti di acquisizione del traffico telefonico relativo alle utenze fisse e mobili degli imputati FA M. D. e ME M. e dei tabulati contenenti i dati del traffico telefonico in questione e conseguente nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), della sentenza impugnata e di tutta l'attività procedimentale e processuale svolta successivamente all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.; in ogni caso annullamento della sentenza di appello attesa l'inutilizzabilità per la decisione di detto materiale probatorio. Il terzo motivo deduce inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c), nonché mancanza ed illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c); violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b)
in relazione al disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 2. Si lamenta la metodologia di lettura delle risultanze di causa, contestando specificamente la valenza indiziaria degli elementi accusatori, che i giudici di appello avevano convalidato nonostante le diffuse obiezioni difensive nei motivi di gravame e nonostante quegli elementi non avessero un grado di concludenza tale da consentire l'affermazione di penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Era arbitrario desumere dall'ipotizzato coinvolgimento della EA M. D. nell'organizzazione la partecipazione all'omicidio GI E.; ritenere la sua presenza a Modena in occasione di un'attività d'inchiesta con la LL C. sulla base del contatto telefonico registrato da una cella modenese, senza considerare che, come emerso in dibattimento, ciascuna cella telefonica è capace di coprire un'area geografica di circa 35 chilometri, di guisa che non v'era prova che l'imputata, ammesso che il contatto si riferisse a lei, si trovasse presso l'Università modenese. Il quarto motivo denuncia inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché mancanza ed illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e); violazione i norme ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art.192 c.p.p., comma 3, con specifico riferimento alle dichiarazioni della collaboratrice LL C., ritenute attendibili benché prive di riscontro individualizzante nei confronti dell'imputato, a nulla rilevando che quelle stesse dichiarazioni abbiano potuto trovare riscontro nei confronti di altri.
Il quinto motivo di ricorso lamenta l'illogicità del diniego delle attenuanti generiche, nonostante le gravi condizioni mentali dell'imputata.
- Con memoria depositata il 21.11.2007, i difensori della FA hanno proposto motivi nuovi.
Con il primo motivo, nel ribadire la censura già proposta avverso l'ordinanza dibattimentale che aveva negato le richieste di sospensione del processo e di perizia psichiatrica, si censura che la Corte di merito non abbia preso in considerazione la documentazione allegata all'istanza, che dimostrava la necessità di un approfondimento peritale.
Il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché mancanza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e);
violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 2, sul rilievo dell'asserito travisamento del fatto con riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputata all'attività di inchiesta a Modena, sulla base della telefonata in atti, senza considerare che dalle richiamate escussioni testimoniali risultava che il raggio di azione delle cellule telefoniche si estendeva sino a 35 Km, di guisa che non vi poteva essere prova che la telefonata fosse partita dall'Università di Modena. Inoltre, ulteriore travisamento del dato probatorio si rilevava in ordine alla vicenda relativa al computer di marca Compaq, ritrovato nell'abitazione dell'imputata, recante alcun i file di rivendicazione dell'attentato al prof. GI E.. Al riguardo, era emerso che la dotazione originale del computer era stata sequestrata presso la cantina di via Montecuccoli, in luogo che era stato nella disponibilità della CE D. e che, dunque il successivo spostamento nulla poteva dire in ordine al possesso della FA M. D. all'epoca dei fatti. Le relative obiezioni sollevate in proposito dalla difesa erano state trascurate dalla Corte di merito.
Il terzo motivo denuncia identico vizio motivazionale con riferimento alle dichiarazioni della collaboratrice LL C. nei confronti dell'imputata, che la stessa LL C. non aveva mai riconosciuto. 1.3 - Il ricorso proposto dal PM nei confronti di CA IM censura la concessione in suo favore delle attenuanti generiche, illogicamente motivate con riferimento al suo contegno processale, al ruolo secondario ed all'inadeguatezza del militante a sostenere ruoli di maggiore impegno. Deduce, in proposito, che il comportamento processuale di totale disinteresse era in linea con le indicazioni estrapolate dal documento 33 estratto dal palmare della CE D., in ordine al comportamento che un militante in caso di arresto avrebbe dovuto tenere;
che il ruolo svolto nella vicenda era tutt'altro che marginale;
che la pretesa crisi si riferiva al percorso del terrorista, in senso all'organizzazione, successivo all'omicidio.
1.4 - Il ricorso proposto in favore dello stesso CA S. si articola nei seguenti motivi:
Il primo denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 416 c.p.p., comma 1, art. 178 c.p.p., lett. b) e c), art.185 c.p.p., commi 2 e 3 e con riferimento agli artt. 50, comma 3,
c.p.p. e art. 112 Cost.. Ripropone, in sostanza, l'eccezione di nullità già sollevata in sede di merito, sul rilievo che l'udienza preliminare riguardante il CA S. era stata introdotta da due richieste di rinvio a giudizio: l'eccezione di nullità, ai sensi dell'art. 416 c.p.p., comma 1, riguardava la prima richiesta (depositata il 29.6.04) per non essere stata preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis all'avv. Eriberto Rosso (cui la notifica era pervenuta, soltanto il 30.6.04 a mezzo fax) e la nullità, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) ed e), art. 185 c.p.p., comma 3, della seconda richiesta di rinvio a giudizio depositata il 22 luglio 2004, non essendo stata la stessa preceduta da avviso ex art. 415 bis funzionalmente idoneo. In particolare si era verificato:
- Il 19.5.04, l'avviso di cui all'art. 415 bis era notificato all'avv. GUERRA ND, erroneamente indicato come unico difensore dell'imputato;
- il 29.6.04, il PM esercitava l'azione penale, mediante deposito di richiesta di rinvio a giudizio;
- il 30.6.04 il GIP emetteva decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con avviso notificato, ai sensi dell'art. 419 c.p.p., ad entrambi i difensori del CA S. (avv. ND GU ed Eriberto Rosso) il 19.7.2004.
- Il 30.6.04 era pervenuto al fax dell'avv. Rosso altro avviso di conclusione delle indagini preliminari, in calce al quale si leggeva che il PM rilevato che, per mero errore materiale l'avviso di fine indagine del 17.5.04 è stato notificato all'indagato CA IM ed al suo difensore avv. GUERRA ND, ma non al secondo difensore avv. ROSSO Eriberto nominato il 5.2.04; visto l'art. 185 e 149 c.p.p., ordina la notificazione dell'avviso di fine indagine all''avv. Rosso per mezzo del telefono.
- Il 22 luglio 2004, il PM esercitava nuovamente l'azione penale, depositando una seconda richiesta di rinvio a giudizio, per gli stessi fatti, nei confronti di IM CA.
La Corte di Assise di Bologna, con ordinanza del 7.2.05, rigettava l'eccezione, sulla base di una motivazione diversa da quella, a suo tempo, addotta dal GIP nel provvedimento di rigetto del 10.2004. Ed infatti, mentre quest'ultimo aveva ipotizzato una carenza di interesse, la Corte ha ritenuto che l'unico esercizio di azione penale validamente operato fosse quello di cui alla richiesta 22 luglio 2004, preceduto da avviso ad entrambi difensori;
e che la preesistente nullità a regime intermedio fosse stata sanata e l'atto nullo non aveva prodotto alcun effetto.
In definitiva, il PM aveva ritenuto di poter sanare la precedente nullità, dovuta ad omesso avviso ad uno dei difensori, con nuovo esercizio di azione penale: infatti il nuovo avviso di conclusioni delle indagini era stato emesso il 30.6.04, dopo che il 29.6.04 era stata depositata la prima richiesta di rinvio a giudizi. Sennonché, la rinnovazione, disposta ai sensi dell'art. 185, comma 2, non può essere posta in essere dal PM, spettando solo al giudice. Non solo, ma la rinnovazione presupponeva che la fattispecie processuale di riferimento non fosse esaurita, ove invece, con il deposito della prima richiesta di rinvio a giudizio, il PM si era già spogliato del processo (l'art. 185, comma 2, subordina peraltro la rinnovazione alla circostanza che sia necessaria e possibile). Peraltro, la pretesa rinnovazione era in contrasto con il principio di irretrattabilità dell'azione penale.
Aveva, dunque, errato la Corte nel ritenere che il solo, valido, esercizio dell'azione penale fosse quello di cui alla richiesta 22 luglio 2004: la Procura procedente non aveva alcun potere di revocare l'atto di esercizio dell'azione penale del 20.6.04. Il secondo motivo denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 415 bis c.p.p., comma 1, art. 416 c.p.p., comma 1, artt. 149, 157, 171 c.p.p., e art. 185 c.p.p., comma 3. L'eccezione di nullità si riferisce alla seconda richiesta di rinvio a giudizio, depositata il 22 luglio 2004, per non essere stata preceduta da valida notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis all'avv. Eriberto Rosso, stante l'impiego di mezzi di trasmissione diversi da quelli indicati dal P.M. (fax e non telefono), con violazione dell'art. 149 del codice di rito.
Il terzo motivo denuncia inosservanza di norme stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) nonché mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Censura, in proposito, la totale mancanza di motivazione sulle questioni difensive sollevate dalla difesa e sulla copiosa documentazione riversata in atti, che non era stata presa in esame dal primo giudice.
La Corte, sollecitata al rilievo di nullità in parte qua aveva richiamato i poteri surrogatoli della motivazione mancante, ma di fatto aveva perpetuato il vizio di omessa motivazione, rendendo una giustificazione solo apparente o pseudomotivazione. La mancanza era grave, risolvendosi nel mancato esame degli elementi di prova contraria, in contrasto con il modello legale di motivazione dettato dall'art. 546 c.p.p., con particolare riferimento alla copiosa documentazione comprovante una serie di incompatibilità tra il ruolo che avrebbe avuto il militante LO nella vita dell'organizzazione criminale ed i vari alibi del CA S. (certificati medici, turni di servizio, prove testimoniali che lo collocavano altrove). Gran parte della memoria difensiva depositata in primo grado il 31.5.2005 nonché quella prodotta in appello il 5.12.2006 erano appunto dedicate a tale tema e, di fatto, l'imputato era stato privato di un grado di giudizio.
Il quarto motivo denuncia inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) nonché mancanza ed illogicità manifesta della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e); violazione di norme rilevanti nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 192, comma 3, c.p.p.. Denuncia, in particolare, l'inosservanza delle regole di valutazione delle dichiarazioni della collaboratrice LL C.- peraltro, non tutte esaminate - essendo mancato una corretta verifica della credibilità della dichiarante e, successivamente, della sua attendibilità estrinseca, alla stregua di necessari riscontri. Era frutto di evidente travisamento l'assunto secondo cui la LL C. avesse direttamente riferito che LO si identificava nel CA S., ove invece la dichiarante aveva riferito di confidenze ricevute da AN R., che aveva fatto riferimento soltanto alla partecipazione di LO. Si era, dunque, trattato di una chiamata di correo de relato, che abbisognava di maggiore prudenza ed attenzione valutativa nonché di più rigorosi riscontri estrinseci.
Tale non poteva essere il controllo del CA S., in compagnia del AN R. il 12.3.2002, in quanto tale circostanza era, comunque, nota alla dichiarante perché risultante dalla richiesta di rinvio a giudizio notificata alla stessa LL C. il 6.7.2004. Il quinto motivo denuncia violazione di norme rilevanti per l'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2 e 3 inosservanza di norme stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), nonché mancanza od illogicità manifesta della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento ad entrambi i delitti contestati.
La sentenza impugnata non aveva tenuto conto, come già eccepito, delle obiezioni difensive e della prodotta documentazione che dimostravano l'impossibilità che LO si identificasse nel CA S.. In particolare, era stato dimostrato che il 13 maggio 1998, giorno di uno degli espropri (rapine) dai quali si vorrebbe ricavare la prova di quella identificazione, l'imputato era regolarmente al lavoro, donde l'impossibilità di prendere parte ad una rapina, ove invece è certo, alla luce del della documentazione in atti, che LO aveva effettivamente partecipato a quella rapina. Non erano state valutate le prove offerte a dimostrazione delle plurime incompatibilità con le date delle presunte inchieste:
tali prove erano indicate non solo nell'atto di appello, ma anche nella memoria prodotta il 5.12.2006, da pag. 5 a pag. 19. Contraddittoriamente, la Corte di merito aveva, poi, valorizzato la corrispondenza successiva, per dimostrare l'appartenenza del CA S. alle BR e non aveva attribuito pari rilievo alla lettera con la quale il AN R., rivolgendosi ad altro detenuto, commentava che lo stesso CA S. era stato condannato solo perché suo amico.
Lo stesso giudice di appello era incorso, poi, in macroscopico travisamento delle risultanze processuali, con particolare riferimento ai file rinvenuti, alle dichiarazioni della LL C. ed al ruolo che la stessa aveva assegnato al LO nell'omicidio, senza considerare che il compito di autista fosse stato soltanto un favore personale all'amico AN R. e non già un sostegno all'organizzazione. Infine, non erano state considerati tutti i documenti attestanti le condizioni di salute dell'imputato che contrastavano con la ritenuta partecipazione al delitto. Il sesto motivo denuncia violazione della legge penale in relazione all'art. 42 c.p., art. 56 c.p., comma 3, art. 280 c.p., e di norme rilevanti per l'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3,
nonché inosservanza di norme stabile a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), nonché mancanza o manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento ad entrambi i delitti contestati.
A carico dell'imputato rimaneva solo l'indizio del controllo in compagnia del AN R. il 12.3.2002, ben sette giorni prima dell'omicidio, mentre le dichiarazioni della LL C. in ordine alla presenza del militante LO a Pistoia il 19 marzo successivo sono rimaste prive di riscontro.
Ad ogni modo, anche a ritenere la partecipazione all'iniziativa del 12 marzo, la stessa non aveva avuto alcun seguito, in quanto l'esecuzione del piano era stata differita al 19 marzo successivo perché la CE D. non aveva ancora completato il documento di rivendicazione. Dopo il 12 marzo, LO esce di scena;
era seguita altra deliberazione dell'omicidio e relativa preordinazione ed esecuzione. La precedente disponibilità di LO a trasportare AN R. da Torretta Terme e Firenze non avrebbe potuto essere recuperata, non essendo, peraltro possibile accertare che quella disponibilità fosse stata poi rinnovata il 19.3.2002. A tutto concedere, ove si ritenesse già raggiunto il 12 marzo il livello di pericolosità richiesto dall'art. 280 c.p.p., comma 1, anche se mancava l'idoneità, se non la direzione univoca degli atti, al CA S., non potrebbe comunque essere attribuito l'evento aggravatore verificatosi il 19 marzo successivo, pena la violazione del principio di colpevolezza e la rievocazione dello spettro della responsabilità penale per fatto altrui. Mancava, ad ogni modo, la benché minima verifica dell'elemento soggettivo, tenuto conto dell'accertata abitudine del AN R. di avvalersi di persone estranee all'organizzazione per azioni illecite, come dimostrava la vicenda di FA NE, neppure esaminata dal giudice di appello.
Con memoria del 15 novembre 2007, il difensore del CA S. ha richiamato la corposa documentazione in atti dalla quale emergerebbe, a suo dire, l'incompatibilità assoluta con l'ipotesi di accusa, secondo cui il militante LO dovrebbe identificarsi in CA IM. Si fa, in primo luogo, riferimento ai documenti informatici sequestrati presso gli imputati AN R. e LL C., il c.d. archivio BR.
Innanzitutto il file REBILCAR.DOC smentiva l'equazione LO=CA S.. Si trattava di una relazione in prima persona, datata 12.6.1998, con la quale il LO riferiva dell'iniziativa, poi individuata, anche alla luce delle dichiarazioni della Bandii, nella rapina di Mezzana avvenuta il 13 maggio 1998 in danno di un furgone portavalori. In relazione a tale episodio, la Corte aveva ritenuto che AN R. e CA S. sarebbero stati impegnati assieme in attività di inchiesta della rapina anzidetta, in ragione di un controllo cui in epoca precedente erano stati sottoposti CA S. e AN R. (a bordo dell'autovettura della convivente di quest'ultimo, il 29.1.1998, alle ore 5.55 in via degli Olmi a Firenze), tenuto conto che in altro documento REL 31-98 (ultima modifica il 7.1.98) era emersa la partecipazione di CO come militante impegnato in attività preparatoria della rapina;
attività consistente nell'accertamento degli orari del passaggio di un furgone portavalori blindato. Sennonché, era stato provato che il CA S., il 13.5.1998, era entrato al lavoro alle 7,29, era uscito per il lavoro esterno alle 8,02, era rientrato in ufficio alle 12.52 ed era poi uscito definitivamente alle 13,25:
Anche in relazione all'inchiesta relativa all'omicidio GI E., non erano stati valutati importanti documenti, pur richiamati nelle memorie e nell'atto di appello.
Dal file GInch.doc si ricavano una serie di date: 31 marzo 2000, 10 aprile 2000 e 14-15 aprile 2000. Dai tabulati relativi alle presenze lavorative dell'imputato, acquisiti dalla Procura in fase di indagini preliminari e prodotti dalla sola difesa, risultava una situazione di assoluta normalità. Infatti, in riferimento alle dati anzidette, risultava l'impegno lavorativo dell'imputato, incompatibile con l'attività di inchiesta riferita a LO. Lo stesso per la data dell'8.10.20001, risultante dal fine IN081001.DOC, sequestrato agli imputati LL C. e AN R..
Altre situazioni di incompatibilità risultavano dalla memoria depositata il 5.12.2006 alla Corte di Assise di Appello di Bologna. Così in relazione all'inchiesta del 28 gennaio 2002, di cui alla deposizione del teste MARETTA, era documentato che quel giorno l'imputato era impegnato in delicati accertamenti per la sua salute. Ribadiva, pertanto, la denuncia di omesso esame di atti e memorie difensive già dedotta in ricorso.
Quanto al ricorso della Procura generale, si segnalava la disattenzione del ricorrente, che aveva fatto leva su atti riguardanti altro imputato, in quanto le sole dichiarazioni rese dal CA S. erano quelle acquisite dal giudice di primo grado: 8 pagine manoscritte in cui aveva rivendicato, a gran voce, la propria innocenza.
2. - Ragioni di economia espositiva consigliano di trattare, in via preliminare, le questioni di rito comuni a più ricorrenti, al fine di evitare inutili ripetizioni, nonché le questioni di rilievo pregiudiziale, capaci - in quanto tali - di definire, immediatamente, le posizioni cui si riferiscono.
2.1. - Questione comune a più ricorrenti è quella dedotta con il primo motivo del ricorso ME M. e con il secondo motivo del ricorso FA M. D., che hanno eccepito la nullità della sentenza per violazione di legge, in riferimento all'omesso deposito dei tabulati di comunicazioni telefoniche utilizzati nel corso delle indagini e dei relativi decreti di acquisizione. Si contesta, in proposito, l'argomentazione in forza della quale il giudice di appello aveva rigettato identica eccezione difensiva, sul riflesso che la dedotta nullità od inutilizzabilità non sussisterebbe, posto che dell'esistenza e del contenuto di tali atti la difesa aveva avuto piena contezza sin dalla fase cautelare, stante l'espressa riferibilità dei tabulati telefonici alle posizioni dei due ricorrenti, a nulla rilevando la materiale mancanza degli atti anzidetti;
e che tale mancanza non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alle ragioni della difesa, posto che i difensori avevano avuto ogni possibilità di accedere alla consultazione di tale materiale probatorio, sollecitando, se del caso, la sua corretta collocazione. La motivazione del giudice di appello può essere condivisa, specie alla stregua del rilievo che gli odierni ricorrenti non hanno curato di indicare, specificamente, quale influenza, nella complessiva economia di giudizio e di concreta valutazione delle relative posizioni, avrebbero avuto gli atti richiamati, ove presenti nel fascicolo del dibattimento, posto che il dato storico dei contatti telefonici era stato, comunque, recuperato al contraddittorio attraverso la prova orale offerta dagli operanti (si trattava, in particolare, del mero riferimento a tracce telefoniche, ossia a contatti intercorsi tra diverse udienze). D'altro canto, anche ove - in linea di mera astrazione - si volesse espungere dal tessuto motivazionale ogni riferimento alle risultanze dei tabulati telefonici, nonostante siano state correttamente veicolate aliunde nella piattaforma degli elementi utilizzati per la decisione, la prova di resistenza delle parti residue ne collauderebbe, comunque, la persistente tenuta a sostegno della ribadita responsabilità penale, come emergerà, da qui a poco, dall'esame specifico delle singole posizioni interessate.
2.2 - Rilievo potenzialmente pregiudiziale presenta l'eccezione di rito dedotta nel ricorso in favore del CA S., in merito alla doppia richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM. Ed infatti, ad una prima richiesta (depositata il 29.6.04) - eccepita di nullità per non essere stata preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis all'avv. Eriberto Rosso (cui la notifica era pervenuta, soltanto il 30.6.04 a mezzo fax) - aveva fatto seguito altra richiesta di rinvio a giudizio (depositata il 22 luglio 2004), a sua volta, tempestivamente eccepita di nullità in quanto non preceduta da idoneo avviso ex art. 415 bis.
In particolare, il 19.5.2004 era stato notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis all'avv. ND GU, erroneamente indicato come unico difensore dell'imputato (e non anche al codifensore Eriberto Rosso) e, a seguito del deposito della richiesta del PM di rinvio a giudizio (datata, come si è detto, 29.6.2004), il GIP, il giorno successivo, aveva emesso decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con avviso ai sensi dell'art. 419, comma 2, ad entrambi i difensori del CA S. (avv. ND GU ed Eriberto Rosso), notificato il 19.7.2004.
Lo stesso 30.6.2004, il codifensore avv. Rosso (al quale, come si è detto, l'avviso di conclusione delle indagini non era stato notificato) riceveva altro avviso recante in calce la dicitura secondo cui il PM - preso atto che per mero errore materiale l'avviso di conclusione delle indagini non era stato notificato allo stesso legale, ma soltanto all'indagato CA S. ed all'altro difensore avv. ND GU - visto l'art. 185 e 149 c.p.p., ordinava la notificazione dello stesso avviso all'avv. Rosso, per mezzo del telefono.
Era, quindi, seguita una nuova richiesta di rinvio a giudizio, depositata il 22 luglio 2004, per gli stessi addebiti, già formulati a carico del CA S.. L'eccezione difensiva era stata rigettata dal GIP, con ordinanza del 5.10.2004, sul rilievo della mancanza d'interesse del difensore a proporla, mentre i giudici di appello avevano optato per altra linea giustificativa, opinando che il solo, valido, esercizio di azione penale fosse quello di cui alla richiesta 22 luglio 2004, preceduto da avviso ai difensori;
e che la preesistente nullità a regime intermedio fosse stata sanata e l'atto nullo non aveva prodotto alcun effetto.
Come, emerge dalla narrativa, il difensore ha contestato siffatta efficacia sanante, sul rilievo che la norma racchiusa nell'art. 185 c.p.p., comma 2, è disposizione rivolta al giudice e non anche al
PM, a parte che una siffatta efficacia (consentita, peraltro, solo in quanto necessaria e possibile) postulava la pendenza della fattispecie processuale, che, invece, nella vicenda in esame era orami esaurita, posto che, con il deposito della prima richiesta di rinvio a giudizio, il PM si era già spogliato del processo. Inoltre, per principio di irretrattabilità dell'azione penale, avrebbe dovuto ritenersi precluso un nuovo esercizio della stessa. Le pur acute osservazioni difensive non colgono nel segno. Ed infatti, il principio di irretrattabilità dell'azione penale è pacificamente inteso nel senso che al PM non è consentito, una volta esercitata l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, chiedere l'archiviazione od il proscioglimento al GIP, non essendo revocabile l'opzione processuale prescelta (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1, 9.12.1999, n. 6999, rv. 215235). Come è noto, il fondamento normativo di tale principio risiede nella disposizione di cui al comma terzo dell'art. 50, secondo cui l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso od interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. Orbene, la fattispecie in esame, consistente nella rinnovata richiesta di rinvio a giudizio, dopo che il PM si era accorto della nullità della prima (conseguente alla mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ad uno dei difensori), non pare riconducibile all'anzidetta previsione normativa, integrando non già sospensione od interruzione, ma mera reiterazione e sovrapposizione di una nuova richiesta al fine di ovviare al vizio di nullità di cui era affetta la precedente. Un siffatto potere di rinnovazione dell'atto nullo deve riconoscersi al PM, al di là dell'erroneo riferimento, nel caso di specie, all'art. 185 c.p.p., che, pacificamente, reca disposizioni rivolte al giudice e non al pubblico ministero. Il fondamento va ravvisato nel principio generale del nostro sistema giuridico, per il quale, in forza di autotutela, un qualsiasi soggetto della PA, e dunque anche il titolare della funzione dell'accusa, ha il potere di rinnovare, anche d'ufficio, un atto affetto da invalidità. Altro fondamentale principio sembra militare a favore di tale soluzione, ossia quello di economia processuale, che consiglia di scongiurare ab initio l'avvio di una fase procedurale destinata, ineluttabilmente, ad essere travolta da uno scontato, successivo, rilievo di nullità.
D'altro canto, la pretesa operatività, nel caso di specie, del reclamato principio dell'irretrattabilità postulava la ritualità del primo esercizio dell'azione penale, ove, invece, la richiesta di rinvio a giudizio, che lo sostanziava, non avrebbe potuto ritenersi tale in quanto affetta da nullità conseguente ad irregolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, essendo indiscusso che l'omesso avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., ad uno dei due difensori di fiducia integri ragione di nullità (a regime intermedio, come tale sanabile: cfr., tra le altre, Cass. sez. 3, 23.10.2003, n. 47578, riv. 224675). Se così è, risulta pertinente l'argomentazione del primo giudice che aveva rilevato il difetto di interesse all'eccezione, posto che, pienamente valida la seconda richiesta, la stessa integrava rituale esercizio dell'azione penale, venendo a sovrapporsi alla prima, che, per l'effetto, era posta nel nulla, con contestuale rimozione in nuce della causa di nullità.
Ma a tutto concedere, anche ove, in linea di mera astrazione, fosse possibile ritenere la situazione in questione come abnorme, tale dovendo considerarsi l'atto con il quale il PM ha rinnovato la precedente richiesta di rinvio a giudizio, sarebbe decisamente tranciante il rilievo che una siffatta abnormità non è stata tempestivamente dedotta dalla difesa, restando, dunque, sanata. È, infatti, pacifico insegnamento di questa Corte regolatrice che anche il rilievo di abnormità, attraverso l'esperimento del ricorso per cassazione, è soggetto all'osservanza dell'ordinario termine d'impugnativa, pari a giorni quindici (cfr. Sez. Unite, 9.7.1997, n. 11, P.M. in proc. Quarantelli, rv 208221), di talché la mancata, tempestiva, impugnazione ne preclude la riproposizione in questa sede.
Priva di pregio, infine, è la questione di rito, proposta sempre in favore del CA S., in ordine alla pretesa invalidità della notifica della seconda richiesta di rinvio, stante l'impiego di mezzi di trasmissione diversi da quelli indicati dal P.M. (fax e non telefono), con asserita violazione dell'art. 149 c.p.p.. Ed infatti, l'uso di modalità diversa da quella prescritta non può costituire ragione di nullità, ove la modalità prescelta (non è dato sapere se in esito ad accertata impossibilità di quella prescritta) sia parimenti idonea ad assicurare la conoscenza dell'atto da notificare, come è certamente l'impiego del fax, stante l'onere di cognizione a carico del legale nel cui studio l'impianto è installato. Peraltro, un'eventuale invalidità della notifica sarebbe sanata, alla luce dei principi di cui agli artt. 183 e 184 c.p.p., non risultando neppure dedotto che l'atto non sia, comunque, pervenuto a conoscenza del difensore destinatario.
2.3 - Rilievo certamente pregiudiziale, nel senso della sua potenziale capacità di definire il giudizio, nella parte relativa alla specifica posizione individuale cui si riferisce, con carattere assorbente rispetto ad ogni altra quaestio, assume l'eccezione di nullità sollevata in favore della FA M. D., con riferimento all'ordinanza dibattimentale del 7.11.2006, con la quale sono state rigettate le richieste di sospensione del procedimento per incapacità della stessa imputata ai sensi dell'art. 71 e di perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 70 c.p.p., e, conseguente invalidità, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), dell'intero processo e della sentenza (di secondo grado), che in esito ad esso è stata deliberata.
Parte ricorrente si duole, in particolare, che, nonostante le acquisizioni documentali (in particolare, la perizia psichiatrica affidata al Dott. marasco dalla Corte di Assise di Appello di Roma, innanzi alla quale si stava celebrando il processo a carico della FA M. D. per il reato associativo;
le consulenze di parte del Dott. cappotelli;
la relazione del direttore sanitario del centro di Solliciano, ove la stessa detenuta era stata assegnata) documentassero uno stato di grave patologia psichica della detenuta (disturbo delirante o schizofrenia di tipo paranoide), tale da pregiudicare la capacità di stare in giudizio, la Corte aveva negato la perizia psichiatrica volta ad accertare le sue condizioni mentali, senza rendere, all'uopo, logica e congrua motivazione. 2.4 - All'esame della questione giova premettere una sintetica puntualizzazione dei termini giuridici, alla stregua dei quali valutare la correttezza delle risposta motivazionale dei giudici di appello.
Il referente normativo è rappresentato dall'art. 70 c.p.p., (rubricato accertamenti sulla capacità dell'imputato), secondo cui, salvo che non debba pronunciare subito sentenza di proscioglimento, se vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia. Si tratta, in chiara evidenza, della capacità dell'imputato di stare in giudizio, ossia di partecipare coscientemente e liberamente al processo, di interpretare e capire la dinamica processuale e le conseguenze degli atti processuali e di interagire con le figure istituzionali. La ratio di tale disposizione è efficacemente scolpita dal riferimento al diritto di autodifesa, affermato dalla sentenza dal Giudice delle L. 20 luglio 1992, n. 340. All'uopo, non è sufficiente, come è ovvio, che l'imputato sia affetto da una qualsivoglia infermità mentale, ma occorre che l'anomalia sofferta sia tale, per species più che per quantum, da incidere sulla specifica capacità anzidetta.
Orbene, salvo che l'incapacità non risulti ictu oculi dagli atti del processo o dalla diretta osservazione dell'imputato, ove presente in udienza, è specifico onere della parte di allegare ogni utile elemento atto a dimostrare il suo stato di sofferenza mentale. Ove dalla diretta constatazione o dagli atti acquisiti emerga un fumus di incapacità dell'imputato e vi sia, dunque, ragione di ritenere che egli non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio perizia. Il significato della norma, fatto palese, dalla concatenazione delle proposizioni letterali usate, non lascia adito a dubbi di sorta in ordine alla scansione dei momenti essenziali della fattispecie processuale in esame: riscontro diretto e/o onere di allegazione - fumus d'incapacità - conseguente determinazione.
Ai fini delle pertinenti determinazioni, va considerato che il giudice non è, comunque, tenuto a disporre indagine peritale, potendo ritenere sufficiente anche il quadro valutativo a sua disposizione e provvedere direttamente, senz'altro incombente. Infatti, il senso della dinamica decisionale è che, in presenza di elementi sintomatici di un stato di anomalia psichica o, comunque, di una condizione di oggettiva incertezza ingenerata da elementi contraddittori, il giudice non può negare, tout court, l'indagine peritale richiesta dalle parti, se non offrendo adeguata motivazione sulle ragioni del mancato esercizio del suo potere discrezionale. L'espressione se occorre, di cui all'art. 70, comma 1, c.p.p. va, dunque, letta nel senso che il giudice può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca, autonomamente, dello stato d'incapacità. Ma a fronte di un fumus di incapacità non può negare l'indagine peritale e, in caso di diniego, deve comunque rendere idonea e convincente giustificazione.
Tale lettura della norma sembra l'unica costituzionalmente orientata, siccome rispettosa dei valori costituzionali della persona, da tutelare sempre, anche nella sua proiezione in seno al processo penale, che ne reclama una presenza cosciente e partecipata anche in funzione della piena esplicazione del diritto all'autodifesa, i cui, ovvi, presupposti sono la piena consapevolezza e la capacità di determinazione. Non solo, ma l'interpretazione anzidetta è in sintonia con le linee ispiratici dell'ordinamento comunitario in tema non solo di giusto processo, ma di indeclinabile tutela dei diritti della persona ad un giudizio che la veda realmente in grado di coglierne il significato e le possibili implicazioni. Orbene, con memoria difensiva depositata il 25 ottobre 2006 innanzi alla Corte di Assise di Appello, la difesa aveva allegato una serie di documenti (tra cui relazioni di parte, relazioni del personale specialistico delle carceri presso cui la FA M. D.era ristretta, anche se ai diversi fini di valutare la compatibilità del suo stato di salute con il regime detentivo, ed altra certificazione) dai quali emergeva uno stato di sofferenza psichica (indicato dalla parte come disturbo delirante o schizofrenia di tipo paranoide) che, per sua natura, era astrattamente idoneo a menomare la capacità di stare in giudizio. Non solo, ma dalla produzione difensiva affiorava anche un dato anamnestico inquietante, ossia il suicidio della madre della FA M. D. (anche lei affetta, a quanto pare, da analoghi disturbi mentali), stante la possibile familiarità o, quanto meno, predisposizione di tipo costituzionale alla patologia psichiatrica. Vi era, insomma, una gamma di allegazioni, che assolveva, ampiamente, all'onere difensivo cui dianzi si faceva cenno, offrendo una base ragionevole di fumus di incapacità. A fronte di siffatta rappresentazione, che offriva uno spunto di ragionevolezza nella reclamata direzione. I giudici di appello ne hanno disatteso le univoche indicazioni, sovrapponendo personali convincimenti o congetturali prospettazioni ed incorrendo anche nel denunciato travisamento degli atti.
Del resto, la norma non lasciava spazio ad interpretazioni arbitrarie evocando - con la locuzione vi è "ragione" di ritenere - un parametro di ragionevolezza e buon senso al quale ancorare l'esercizio della discrezionalità (per questo vincolata) del giudice in materia.
Ad implementare il fumus di incapacità soccorre, poi, il riscontro di una condizione di sostanziale incertezza in ordine all'effettiva incidenza dell'anomalia psichica sul piano della capacità di stare in giudizio.
Con evidente contraddittorietà, tale stato di incertezza emerge dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui da atto che nell'ambito di altro procedimento, innanzi alla Corte di Assise di Appello di Roma a carico della stessa FA M. D. per il reato associativo, era stata disposta una perizia specialistica, affidata al prof. marasco, al fine di accertare la capacità di partecipare al processo, e che tale perizia aveva concluso in termini positivi. Nondimeno, si da pure atto delle incertezze diagnostiche sulle condizioni della donna, ingenerate dal suo rifiuto di sottoporsi ad intervista psichiatrica e del contrasto tra la conclusione del perito, espressa peraltro in termini di verosimiglianza, in direzione di un quadro psicopatologico ....caratterizzato da elementi paranoidei di genesi psicotica, e le valutazioni del consulente della difesa che sosteneva lo stato paranoico della stessa imputata.
D'altronde, che la conclusione peritale fosse tutt'altro che certa lo dimostrava chiaramente il successivo esame dello stesso specialista all'udienza del 15.6.2006, come da verbale sottoposto alla Corte bolognese ed oggi allegato alla memoria difensiva. Ed invero, a seguito delle contestazioni difensive e dell'invito a meglio precisare il significato delle sue conclusioni, il perito, nel ritenere improbabile l'esistenza di una condizione schizofrenica, propendeva per una sindrome delirante cronica, che, se non menomava i processi cognitivi e volitivi, nondimeno escludeva la capacità di interagire con le figure processuali (cfr. f. 13: su tale capacità......io ho francamente, lo debbo riconoscere, ho dei dubbi), finendo con l'ammettere, da li a poco (cfr. f 15), che l'ipotesi diagnostica preferita (sindrome delirante) non è un fatto secondario. Particolarmente significativa era la successiva precisazione: se fosse dimostrato che la signora FA M. D. ha una schizofrenia paranoide, beh, se la schizofrenia paranoide fosse in questo momento in fase acuta........allora sarebbe diffide ritenerla capace processualmente.
In definitiva, anche in quel diverso procedimento le conclusioni peritali erano problematiche, tali dunque da non consentire alcuna certezza. Comunque, già quelle perplesse determinazioni non autorizzavano la conclusione della Corte bolognese nel senso che la FA M. D. fosse consapevole del senso e del significato del processo che sta subendo e capace di rapportarsi coscientemente ad esso, posto che, anche nel caso che fosse confermata la diagnosi di delirio cronico in luogo di altri più gravi affezioni mentali, la sindrome delirante, secondo quanto lo stesso perito aveva precisato, escludeva la capacità di interagire nel processo e, dunque, di stare in giudizio, richiedendo un appropriato trattamento clinico capace di denucleare il delirio cronico nel contatto con il paziente psicotico che ha questo tipo di distrutto, perché solo a queste condizioni la FA M. D. avrebbe potuto partecipare al processo. Gli altri elementi valutativi richiamati dall'ordinanza impugnata (relazioni dei sanitari delle carceri nei periodi di osservazione, a fini tutt'affatto diversi, ossia in direzione della compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, ed il comportamento processuale della stessa imputata) non offrivano, di per sè, alcun significativo contributo, utile a dirimere lo stato di oggettiva incertezza. Del resto, un elemento ostativo all'esperimento di un'appropriata indagine psichiatrica non poteva discendere dall'atteggiamento oppositivo dell'imputata, in quanto, a parte che la persistenza dell'originario rifiuto era tutta da verificare, non era, ad ogni modo, precluso un accertamento specialistico anche cartaceo, attraverso una ricognizione aggiornata della documentazione relativa alle condizioni di salute della stessa imputata. In tale contesto dubitativo, il diniego del reclamato approfondimento peritale costituisce momento di incoerenza e di manifesta illogicità del provvedimento impugnato, che si riverbera, inevitabilmente, sulla statuizione conclusiva del giudice di appello, in termini di ribadita colpevolezza, siccome emessa in esito ad un processo rispetto al quale l'imputata potrebbe non avere avuto la capacità di parteciparvi.
Ne consegue la necessità di annullare la sentenza oggetto d'impugnazione.
2.5 - Il ricorso proposto in favore di DI R. RT, sub specie del difetto motivazionale, agita una questione di ordine metodologico sul versante della valutazione della prova, che per il suo carattere generale - comune, in sostanza, ad altre posizioni, come emerso anche dalla discussione odierna - merita di essere trattato in via preliminare.
La questione dedotta attiene alla denunciata, presunta, commistione o sovrapposizione di due distinti piani valutativi: quello politico- ideologico, afferente all'area della rivendicata appartenenza del AN R. al nucleo delle BR, e quello propriamente giuridico, riguardante l'ambito della responsabilità penale in ordine all'omicidio. Lamenta, in sostanza, una sorta di automatismo ermeneutico, in forza del quale la responsabilità penale sarebbe fatta discendere dalla responsabilità politica dell'organizzazione, perpetuando in tal guisa un errore nel processo valutativo della prova, nel quale erano già incorsi i primi giudici. In tal guisa, l'elemento della rivendicata militanza rivoluzionaria sarebbe stato, impropriamente, utilizzato per imprimere il crisma e la dignità giuridica di prova piena e certa ad elementi che da soli avrebbero una portata meramente indiziaria.
La prospettata tematica si traduce, in prospettiva teorica, nel quesito giuridico del rapporto tra responsabilità per il reato associativo e responsabilità per il reato (o i reati fine) che rientri (o rientrino) nel programma delinquenziale del sodalizio criminoso.
Sul punto, è constante insegnamento di questa Corte regolatrice che l'accertata partecipazione ad un'associazione per delinquere non comporta, eo ipso, responsabilità in ordine ai reati-fine commessi, occorrendo la prova di un qualsiasi contributo, materiale o psicologico, apportato a tutte o ad alcune soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione del reato-fine, con la consapevolezza e la volontà di concorrere con gli altri alla realizzazione collettiva del reato (cfr., da ultimo, Cass. sez. 6, 28.9.2007, n. 37115, riv. 237291, secondo cui in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe - anche se in posizione gerarchicamente dominante - rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, casualmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente"). La valenza teorica di siffatta enunciazione non può che essere ribadita in questa sede, siccome statuizione di puro diritto in linea con i principi fondanti della responsabilità penale, a loro volta sintonizzati con le coordinate costituzionali tracciate dalla Legge fondamentale in subiecta materia.
È pur vero, nondimeno, che la validità teorica di un principio, nell'universo penalistico, deve di continuo rapportarsi alle peculiarità della fattispecie concreta, nella multiforme varietà del mondo fenomenico. Nel senso che la compiutezza di un'enunciazione, indiscussa ed indiscutibile sul versante della letteratura scientifica e della tradizione giurisprudenziale, può conoscere adattamenti o specificazioni in rapporto al concreto atteggiarsi della fattispecie, nelle nuove forme espresse dalla realtà in continua evoluzione.
Nello specifico, quell'astratta configurazione può assumere - a fronte dell'emersione di nuove fenomenologie delittuose - profili derogatoti od eccezionali, capaci, però, di acquistare, a loro volta, rilievo generalizzato di principio valevole, in astratto, per tutte le future fattispecie che risultino dotate dei medesimi connotati strutturali.
Orbene, nella vicenda in esame emerge - dal corposo compendio probatorio e dall'apporto collaborativo della militante LL C. IA - uno spaccato affatto peculiare del nuovo fenomeno terrorista. Ed infatti, se è stata confermata la tradizionale e già nota articolazione territoriale in cellule, è affiorato un dato cognitivo di particolare rilevanza, ossia la ridottissima composizione numerica di ciascun gruppo criminale, operante in una determinata area geografica. Altro rilevante dato di conoscenza è la compartimentazione stagna delle microstrutture, nel senso che i componenti di ciascuna ignoravano, per ineludibili ragioni di sicurezza, l'identità dei militanti di cellule operanti in altro contesto territoriale, conosciuti soltanto attraverso pseudonimi o nomi di battaglia.
La partecipazione a ciascuna cellula, enfatizzata dal ridottissimo numero degli associati e dalla peculiare conformazione strutturale della stessa, implicava piena ed incondizionata adesione al riproposto programma rivoluzionario, che, riesumando mai sopite strategie disarticolanti del sistema istituzionale, si riproponeva di intraprendere un nuovo percorso criminale volto a destabilizzare, con la lotta armata, le fondamenta dell'ordine democratico. Funzionale a tale obiettivo strategico era l'auspicato effetto emulativo delle azioni terroristiche, per il cui perseguimento era necessaria un'adeguata azione di propaganda, che ne amplificasse l'impatto emotivo. Inoltre, tanto maggiore sarebbe stato l'effetto diffusivo, da realizzare convenientemente, quanto più accorta fosse stata la selezione dell'obiettivo sensibile da colpire. Questo spiega l'accurata attività di studio dell'azione, del pensiero e del modo di essere degli obiettivi prescelti, attraverso le cd. inchieste, ossia l'osservazione diretta del personaggio da colpire. Inoltre, la straordinaria rilevanza del momento propagandistico (non era importante l'atto terroristico in sè, ma l'atto terroristico in quanto adeguatamente propagandato) ha trovato, nel presente procedimento, una formidabile conferma. Basti considerare che l'attentato in danno del prof. GI E., già pianificato per il 12 marzo 2002, era stato differito di una settimana sol perché la CE D. non aveva ancora completato il documento di rivendicazione.
Queste, in sintesi, erano le linee strategiche del piano sovversivo, il cui obiettivo programmatico era tutt'altro che generico ed indeterminato, ma specifico e predefinito, siccome inteso a colpire rappresentanti dell'establishment democratico e, ancor più specificamente, quanti per il loro impegno riformista - in funzione del possibile miglioramento e del consequenziale consolidamento di quell'assetto istituzionale - si fossero distinti in ambiti di particolare delicatezza e sensibilizzazione sociale, agevolmente individuati nel mondo del lavoro.
La forte caratterizzazione ideologica dei militanti, l'esasperata selettività degli obiettivi prescelti ed il numero ridottissimo dei componenti della cellula terroristica facevano sì che la partecipazione ad essa non potesse che essere globale e totalizzante, con l'imprescindibile apporto, dunque, di tutte le sue componenti nell'impresa ; pianificata, da realizzarsi poi secondo i canoni di metodiche comportamentali predefinite, sulla base di un protocollo di guerra risultante dagli archivi informatici in sequestro. Orbene, l'adesione, consapevole ed incondizionata, ad un siffatto - circoscritto e caratterizzato - programma di morte esauriva e compendiava il senso dell'appartenenza alle nuove BR, non essendo possibile una partecipazione meramente ideologica od astrattamente adesiva alle linee di pensiero rivoluzionario. Appartenenza significava, invece, consapevole condivisione di linee strategiche che avevano nell'omicidio (quel tipo determinato di omicidio, con quelle connotazioni, modalità e finalizzazioni) il solo metodo strumentale di perseguimento degli obiettivi rivoluzionari. Di guisa che l'accertata militanza è stata, ragionevolmente, ritenuta elemento dotato di valenza sintomatica in direzione dell'ipotizzata responsabilità penale anche in ordine al pianificato fatto omicidiario, postulando il consapevole coinvolgimento del militante in una (o più) delle fasi in cui si articolava ogni singola impresa terroristica (pianificazione - osservazione - azione e propaganda);
fasi che, del resto, erano tra loro inscindibilmente connesse e, per questo, dotate di pari rilevanza strategica.
Del resto, le riflessioni che precedono hanno trovato in questo processo un formidabile riscontro probatorio. Ed infatti, dalle propalazioni della collaborante BA C. è emerso che - anche per il carattere decisivo che, ai fini dell'auspicata ripresa della lotta armata, aveva assunto il pianificato attentato al prof. GI E.- l'impresa postulava la coralità della partecipazione, ossia il necessitato coinvolgimento di tutti (i pochi) militanti dell'organizzazione, ancorché con ruoli diversi, (cfr. sentenza impugnata, f. 142; cfr., pure sentenza di primo grado, f. 166, da cui risulta che l'assassinio del prof. GI E. era definito dalla stessa dichiarante azione disarticolante, consistente in un'operazione centralizzata per l'organizzazione, per cui "tutti vi partecipano").
Tanto puntualizzato in linea teorica, resta ovviamente impregiudicata la possibilità di verificare, con indagine prettamente di merito, se in concreto, nonostante la conclamata appartenenza, vi sia stata, comunque, estraneità del singolo militante ad un determinato progetto criminoso, pur tenendosi conto che partecipazione - ancorché minima, secondo schemi concettuali della logica rivoluzionaria - ad una delle fasi in cui si articola la strategia criminale significa partecipazione all'attentato terrorista. In conclusione, non si intende, con questo, legittimare alcun estemporaneo criterio di semplificazione probatoria nell'accertamento della responsabilità concorsuale, in dissonanza rispetto ai comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, quanto piuttosto definire un metodo di lettura dello specifico fenomeno delinquenziale, relativamente al quale la mera partecipazione associativa (o militanza), per via di precipue connotazioni strutturali della fattispecie, finisce con il perdere il carattere neutro o, al più di mero sospetto, che, ordinariamente le è proprio, per assumere, in astratto od anche in via presuntiva, una tendenziale valenza dimostrativa di partecipazione, quanto meno morale, anche al reato-fine commesso. Salvo, ovviamente, che non risultino in concreto univoci elementi di disimpegno o dissociazione e, dunque, di estraneità del singolo militante.
Sennonché, a ben vedere, tali problematiche lambiscono appena il thema decidendum, in quanto nell'esame delle singole posizioni, l'accertata militanza rivoluzionaria non ha mai assunto rilievo esclusivo o decisivo, in termini di colpevolezza per il reato in contestazione, ma soltanto dato valutativo, ad colorandum, di una congerie di elementi già dotati di intrinseca forza dimostrativa. Addirittura, l'approfondimento in tale direzione, per quanto riguarda il AN R., avrebbe potuto ritenersi persino superfluo a fronte della chiara rivendicazione dell'omicidio da parte dello stesso imputato (f. 85 sentenza impugnata e f. 165 sentenza di primo grado). I giudici di merito, però non si sono, lodevolmente, arrestati a tale dato enunciativo e, in esito a doverosa rivisitazione degli atti di causa, hanno confermato il giudizio di penale responsabilità sulla base di un compendio probatorio, motivatamente ritenuto idoneo a sostenerlo. Nel coacervo degli elementi di accusa un ruolo primario hanno assunto le dichiarazioni della collaborante IA BA C. che ha individuato nel AN R. (noto con il nome di battaglia LD) il brigatista che aveva partecipato all'omicidio del prof. GI con il ruolo di killer di riserva, assieme al Galesi, pronto a sparare a sua volta in caso di imprevedibili contrattempi;
e che, già la settimana precedente, avrebbe dovuto partecipare all'omicidio e che, dopo il rinvio dell'operazione, nel rientrare alla sede di provenienza, era stato sottoposto a controllo di polizia in compagnia di un coimputato: circostanze, queste, direttamente conosciute dalla BA C., in quanto pienamente coinvolta nelle azioni della banda armata e perfettamente a conoscenza delle schede di ruolo e del documento informatico di pianificazione dell'attentato, poi distrutto. Le dichiarazioni della collaborante sono state rigorosamente valutate dai giudici di merito nella loro attendibilità intrinseca, accentuata, ovviamente, dalla pacifica militanza ed appartenenza alla stessa cellula operativa di cui si è detto. Peraltro, le propalazioni accusatorie hanno trovato, per quanto riguarda il AN R., molteplici ed univoci riscontri. A parte il dato pacifico e proclamato della sua militanza rivoluzionaria, sono stati accertati i suoi rapporti con la CE D., attraverso la ricostruzione dei contatti telefonici mediante utilizzo di una scheda telefonica prepagata (la n. 35) con l'utenza di organizzazione in uso alla stessa IO D.; le accertate attività di inchiesta nei confronti del prof. GI E. anche presso l'Università di Modena, in occasioni risultate compatibili con gli impegni lavorativi prospettati dalla difesa;
le annotazioni trovate in agenda relative al modello di telefono (Siemens c35) utilizzato per le conversazioni con utenza Wind 279 e per la rivendicazione dell'attentato al prof. GI E., inoltrata a 533 indirizzi di posta elettronica;
la documentata partecipazione alle attività di smobilizzo ossia di spostamento della sede logistica e delle strutture della cellula, da via Maia prima ad un box in affitto e, successivamente, nell'alloggio di via Montecuccoli, dopo che il sequestro delle chiavi del precedente covo, trovate addosso alla CE D., al momento del suo arresto, consigliava l'urgente trasloco. Dal coacervo di tali elementi è stato, ragionevolmente ed argomentatamente, tratto il convincimento della piena partecipazione del AN R., con ruolo di primaria importanza, nell'attività di pianificazione, organizzazione ed esecuzione dell'omicidio GI E., oltre che nel mantenimento dei rapporti con altri imputati e nel fattivo contributo all'esistenza dell'organizzazione. 1.4 - Per quanto concerne ora i motivi d'impugnazione in favore del AC S. diversi da quelli recanti questioni di rito, il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive espresse nel gravame e nell'omesso esame della copiosa documentazione versata in atti, che non era stata presa in esame dal primo giudice e che era, invece, dimostrativa di una serie di incompatibilità tra il ruolo che avrebbe avuto il militante LO nella vita dell'organizzazione criminale ed i vari alibi del AC S. (certificati medici, turni di servizio, prove testimoniali che lo collocavano altrove).
La doglianza è destituita di fondamento.
Ed infatti, la struttura motivazionale della sentenza impugnata esprime, in tutta evidenza, l'esito di una valutazione del compendio probatorio che non accusa insufficienze o lacune di sorta, ne' tampoco un'acritica svalutazione degli argomenti difensivi. Dalla stringente analisi degli elementi probatori e dalla loro riscontrata convergenza nell'inesorabile esito della colpevolezza, in termini di indubbio rigore e coerenza logica, viene - per implicito, ma non questo meno chiaramente - la dimostrazione del disconosciuto valore decisivo delle contrarie argomentazioni difensive o della prodotta documentazione.
La ricostruzione dei termini di coinvolgimento del AC S.(noto con il nome di battaglia LO od anche AN) nell'impresa omicidiaria si regge su elementi fondanti assolutamente idonei e dotati di incontrovertibile logicità. La ritenuta partecipazione si riconnette, infatti, al contributo offerto dall'imputato in momenti essenziali nella preordinazione e realizzazione dell'omicidio: sotto il primo profilo, attraverso lo svolgimento, con altri, di un'attività d'inchiesta; quanto al secondo aspetto, attraverso l'assistenza prestata al AN R., al rientro da Bologna, una prima volta dopo il rinvio dell'operazione, allorquando, il 12 marzo, lo prelevò alla stazione di Porretta Terme, per accompagnarlo a Firenze;
la sera del 19 marzo, ad omicidio eseguito, alla stazione di Pistoia. Nella prima occasione, il AC S. era stato, occasionalmente, fermato da una pattuglia di Carabinieri, in ordinario servizio di controllo stradale, ed identificato, in compagnia del AN R., sulla Porrettana, alla guida dell'autovettura di proprietà della compagna NT LE.
Il nucleo centrale dell'accusa risiede nelle dichiarazioni accusatorie della LL C. che ha riferito di tale contrattempo per averlo appreso dallo stesso AN R. nel corso di una riunione operativa, all'indomani del rinvio dell'attentato:
nell'occasione, quest'ultimo le aveva riferito di essere stato fermato dai Carabinieri in compagnia di LO. La circostanza è stata, giustamente, valorizzata dai giudici di merito, in quanto realmente dotata di straordinaria valenza indiziante. La ritenuta partecipazione all'inchiesta del 4.12.2001, accertata sulla base di univoci elementi probatori ha chiuso il cerchio della responsabilità, nei termini di un procedimento inferenziale di indiscutibile consequenzialità e pertinenza.
Ora, a fronte di tale convergenza di dati probatori non avevano ragionevoli possibilità di successo gli argomenti difensivi volti a proporre una ricostruzione alternativa della vicenda, peraltro smentita, quanto alle ragioni giustificative della presenza del AN R. assieme a LO, nella prima occasione, da incontrovertibili risultanze di causa.
Quanto poi alla produzione difensiva, volta a dimostrare, rispetto all'inchiesta anzidetta, la pretesa incompatibilità della presenza del AC S. a MODENA, la documentazione offerta è stata ritenuta, oggettivamente, inidonea allo scopo. Si trattava, infatti, del documentato ritiro di analisi cliniche dello stesso imputato proprio il giorno in questione: incombente al quale avrebbe ben potuto provvedere altri in sua vece.
Per quanto riguarda, poi, le asserite incompatibilità con altri giorni di inchiesta, indipendentemente dalla scarsa significatività di alcune pretese circostanze impeditive (ad esempio, la gastroscopia del 28.1.2002), è agevole il rilievo che non vi era certezza della partecipazione di LO ad altre inchieste, bastando che, in ordine alla sicura sua presenza a Modena, il 4.12.2001, non sia stata offerta alcun'affidabile prova della pretesa incompatibilità del CA S..
Privo di fondamento è anche il quarto motivo relativo alla pretesa inosservanza delle regole di valutazione delle dichiarazioni di IA LL C., collaborante di giustizia.
Ed invero, l'approccio dei giudici di appello alle propalazioni accusatorie della dichiarante è stato rispettoso dei canoni valutativi, ai quali il costante insegnamento di questa Corte regolatrice subordina il riconoscimento di valenza probatoria. Puntuale e rigoroso è stato l'esame della credibilità soggettiva, legata inscindibilmente al vissuto delinquenziale della LL C., nel senso della sua accertata militanza nella stessa organizzazione rivoluzionaria, dunque intranea al sodalizio ed accreditata, come tale, di conoscenze dirette, tanto più in ragione della partecipazione all'omicidio. A tale preliminare verifica ha fatto, poi, seguito il controllo dell'attendibilità estrinseca, sulla base di molteplici elementi di riscontro ai quali dianzi si è fatto riferimento.
Inutilmente, la difesa ha tentato ancor'oggi di neutralizzarne la formidabile valenza accusatoria, sostenendo che si trattava, in definitiva, di una dichiarazione de relato, posto che la collaborante aveva appreso da altri della partecipazione di LO, senza peraltro mai affermare che LO si identificasse nel CA S., di talché quelle sue affermazioni avrebbero dovuto essere valutate con maggiore rigore. In proposito, è sufficiente considerare che, se è vero che la dichiarante non identificò mai LO con AC S. e che la presenza di LO le venne riferita dal AN R., è pur vero che tali particolarità finiscono con l'esaltare la tenuta del dire accusatorio, secondo la condivisibile valutazione dei giudici di appello. La BA C. non conosceva il AC S., in quanto, come si è detto, ragioni di sicurezza facevano si che i componenti di una cellula ignorassero l'identità dei componenti di altre cellule, di cui conoscevano soltanto gli pseudonimi o nomi di battaglia. Il racconto della dichiarante sul punto ha trovato significativo riscontro nel controllo dei Carabinieri che, nella riferita circostanza, avevano identificato AN R. assieme al AC S. (donde, l'ovvia identificabilità di quest'ultimo nel LO). Una qualche ragione di perplessità avrebbe, semmai, potuto sorgere ove la dichiarante avesse nominativamente accusato il AC S., dopo aver letto di lui nella richiesta di rinvio a giudizio. Inoltre, le dichiarazioni accusatorie della BA C. sono dirette, per personale cognizione, per quanto riguarda il percorso di fuga del AN R., che, a Pistoia, sarebbe stato, poi, prelevato da LO.
Stavolta, era stata proprio lei ad accompagnare l'imputato in taxi sino a Pistoia, nel percorso alternativo studiato dopo il rinvio dell'attentato ed il contrattempo del controllo di polizia sulla Porrettana, via ritenuta non più sicura. A Pistoia, il AN R. si era appartato con LO e con lui si era, poi, allontanato alla volta di Firenze. Il racconto della dichiarante ha trovato riscontro nella deposizione del tassista, al quale la stessa BA C. aveva dovuto fornire il numero del suo cellulare (a garanzia della veridicità della chiamata notturna). Il teste riferì della presenza di un uomo (il AN R. appunto) in compagnia della donna nel viaggio fino a Pistoia.
Inoltre, un indiscutibile elemento di conferma dei rapporti esistenti tra AN R. e CA S. è stato ravvisato in altro controllo di polizia al quale i due erano stati sottoposti il 29.1.1998, in orario mattutino (attorno alle ore 5,50) in viale degli Olmi a Firenze, in circostanze ritenute dagli inquirenti proprie di un'inchiesta finalizzata ad una rapina di autofinanziamento, secondo quanto poi accertato sulla base del materiale informatico sequestrato alla BA C.. Identico esito di giudizio ha l'esame del quinto motivo, a parte pur evidenti profili di inammissibilità che lo connotano, in quanto afferente ad improponibili questioni di fatto.
Della pretesa incompatibilità dell'identificazione del AC S. nella persona che aveva preso parte ad attività rilevanti per l'organizzazione si è già detto in precedenza. Del resto, la Corte ha adeguatamente risposto ai rilievi difensivi dimostrando come, avuto riguardo ai momenti salienti del ritenuto coinvolgimento del BE LO, la produzione documentale in atti non fosse idonea a smentire la prospettazione accusatoria.
La doglianza ripropone, dunque, questioni di merito, rispetto alle quali non manca motivazione idonea ed esaustiva.
Contrariamente al rilievo difensivo, non può, poi, dirsi omessa la valutazione della corrispondenza in atti, sia di quella - in verità assai eloquente - con la quale AN R. e IO D. si rivolgono al IN richiamandolo al senso della comune militanza rivoluzionaria (paventando, forse, una sua collaborazione, stante la ben nota fragilità emotiva) sia alla corrispondenza nella quale lo stesso AN R., rivolgendosi ad altro detenuto, commentava che lo stesso AC S. era stato condannato solo perché suo amico.
Quanto al ruolo assegnato all'imputato, al di là della percezione di marginalità degli altri sodali, i giudici di appello hanno evidenziato, con condivisibili e pertinenti argomentazioni, come il compito affidatogli fosse tutt'altro che marginale, in quanto consistente nell'assicurare che gli autori dell'omicidio raggiungessero, senza intoppi od inconvenienti di sorta, le sedi di provenienza. Fatto nient'affatto insignificante per il buon esito dell'impresa terroristica, che postulava, per la sicurezza di tutti, che gli attentatori raggiungessero tranquillamente le sedi di provenienza. Del tutto convincente, poi, è l'argomentazione dei giudici di appello secondo cui l'assistenza prestata in qualità di autista, non fosse da intendere in chiave di mero favore all'amico AN R., ma fosse direttamente funzionale agli obiettivi strategici dell'organizzazione, peraltro in una fase di estrema delicatezza dell'impresa delittuosa.
La sesta ragione di doglianza è pur essa priva di fondamento, posto che il coinvolgimento del AC S. nell'attentato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non è rimasta circoscritta ai fatti del 12 marzo, quando l'impresa venne rinviata non essendo ancora pronto il documento di rivendicazione.
Identica attività di collaborazione, consistente nel ruolo di autista, lungo un diverso itinerario, viene riferita al AC S. anche in relazione al giorno dell'attentato, sulla base delle dichiarazioni della BA C. e di un dato logico di sicura pregnanza. Il giudice di appello, nel rilevare, condivisibilmente, che, nel corso della riunione operativa (a cavallo delle due date, 12 e 19 marzo), era stato stabilito il cambiamento solo dell'itinerario di fuga del AN R., ma non già dell'autista che lo aveva accompagnato il 12 marzo, ha poi utilizzato l'argomento logico secondo cui l'importanza dell'assistenza allo stesso AN R., nell'economia complessiva dell'impresa, sconsigliava l'affidamento di un incarico tanto delicato a persona diversa, peraltro difficilmente reclutabile in un così breve arco di tempo.
Per quanto concerne, infine, i rilievi difensivi espressi nella memoria del 15 novembre 2007, con cui la difesa, ad ulteriore riprova del notevole impegno profuso, ha ribadito, ancora una volta, sulla base dei numerosi documenti versati in atti, la reclamata incompatibilità della pretesa identificazione del AC S. con il militante LO, con particolare riferimento al materiale informatico sequestrato presso le abitazioni degli imputati AN R. e BA C. (il c.d. archivio BR), è sufficiente il richiamo alle superiori considerazioni in ordine alla ritenuta irrilevanza e non decisi vita dell'apporto documentale.
Il giudizio anzidetto non può che essere ribadito anche a fronte delle nuove argomentazioni, rispetto alle quali può, nello specifico, osservarsi quanto segue. In ordine alla presenza del CC S. nella sede di lavoro il 13 maggio 1998, giorno in cui venne commessa una delle rapine di esproprio per il finanziamento dell'organizzazione, si osserva che dal materiale informatico in sequestro risultava la partecipazione di LO all'attività preparatoria e non già all'esecuzione della rapina. Il documento rebilcar.doc sembra, infatti, riferirsi a mera attività preparatoria, di appostamento ed osservazione.
Ininfluenti sono anche i documenti relativi a pretese incompatibilità relative alle inchieste dell'omicidio GI di cui ai file specificamente indicati, vuoi perché non risulta comunque provata l'incompatibilità rispetto ad alcune date d'inchiesta ( 7, 21 e 28 gennaio 2002), vuoi perché è stata ritenuta bastevole la ritenuta partecipazione all'inchiesta del 14.12.2001, a Modena, rispetto alla quale, per quanto si è detto, i giudici di merito non hanno ravvisato incompatibilità alcuna.
1.5 - L'impugnazione del PM nei confronti dello stesso AC S. è inammissibile, posto che la concessione delle attenuanti generiche risulta compiutamente e logicamente motivata. A tale riscontro deve arrestarsi il sindacato di legittimità, non potendo sovrapporsi l'apprezzamento di questo Giudice a quello argomentatamente espresso dal giudice di merito. L'esistenza di apparato motivazionale logico e corretto costituisce il limite invalicabile del giudizio di legittimità in ordine al regime sanzionatorio, sub specie, in particolare, al beneficio delle attenuanti generiche. E corretta deve essere stimata la motivazione che faccia specifico riferimento, come in questo caso, all'entità della partecipazione dell'imputato ed al suo comportamento processuale.
1.6 - Il secondo motivo del ricorso in favore di LM MA (il primo motivo riguarda la questione di rito già ritenuta infondata) attiene alla valutazione delle risultanze processuali ed al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La doglianza presenta evidenti profili d'inammissibilità, nella parte in cui critica lo spessore indiziario degli elementi utilizzati dal giudice di merito, in funzione della sollecitata rilettura degli atti di causa. È risaputo che l'ambito di cognizione devoluto al Giudice di legittimità è circoscritto all'apprezzamento ab extrinseco del costrutto motivazionale, al fine di collaudarne la tenuta sul piano logico-giuridico e la correttezza nell'applicazione dei parametri di legge. Esame che, nel caso di specie, ha esito largamente positivo in quanto i giudici di appello, chiamati ad una rivisitazione dell'intero compendio probatorio, hanno fatto buon governo dei canoni valutativi della prova indiziaria, procedendo all'esame analitico del grado di concludenza dei singoli elementi e poi alla valutazione congiunta degli stessi, in un insieme dotato di intrinseca coerenza logica e di incontrovertibile valenza dimostrativa. In particolare, con esaustiva argomentazione, la Corte di merito ha spiegato le ragioni per le quali gli elementi di accusa, non solo quelli oggi richiamati dalla difesa (presenza ingiustificata dell'imputato in Bologna;
rilevamento di una sua impronta digitale nel monitor del computer usato per la rivendicazione dell'attentato; attribuzione all'imputato di due telefonate dirette al covo di via Maia), ma anche gli altri risultanti dal testo della sentenza impugnata (quali la sottoscrizione di contratti di locazione e di noleggio di furgoni;
la documentazione sequestrata presso il suo domicilio, a conferma dei rapporti con gli altri imputati e dello studio di itinerari in Bologna;
il possesso dell'utenza master destinata alla ricezione delle telefonate dei coimputati la sera dell'attentato, intese a dare conferma dell'avvenuto rientro nelle sedi di provenienza ed alle comunicazione rassicurante agli altri di tale rientro senza problemi), fossero dotati di particolare significato indiziario. Ed ha poi dimostrato come, nel contesto di una valutazione unitaria e non parcellizzata, gli stessi elementi concordassero pienamente e si corroborassero vicendevolmente, perdendo quella patina di labilità o relativa ambiguità che, in una considerazione atomistica ed individualizzata, ciascuno di essi - individualmente considerato - poteva presentare. La rivendicata militanza nelle BR (con lo pseudonimo UG o Lu) rappresentava, poi, la coloritura di fondo ed anzi il collante tra i vari indizi, pur essa dotata, per quanto si è detto in precedenza, di precipua valenza dimostrativa. A fronte di un compendio probatorio giudicato sufficiente ai fini della decisione, la Corte di merito ha correttamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non avendo ritenuto sussistente la condizione della non decidibilità allo stato degli atti alla quale l'art. 603 c.p.p., comma 1, subordina l'integrazione probatoria in appello.
Il dato di fatto evocato dalla difesa, secondo cui l'imputato non era raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie della LL C. non è tale da scalfire la concludenza del quadro indiziario anzidetto, alla stregua della considerazione d'ordine logico che, per la già detta compartimentazione delle cellule, era normale che la dichiarante, appartenente alla cellula fiorentina, potesse non conoscere i componenti del nucleo romano, tra i quali l'odierno ricorrente. La mancata partecipazione dell'imputato alla materiale esecuzione dell'omicidio non escludeva, certamente, la rilevanza del ruolo affidatogli nella gestione complessiva dell'impresa omicidiaria, per il contributo dato all'organizzazione nella fase preparatoria ed in quella successiva, ossia all'atto della rivendicazione, che, nella strategia terroristica, aveva un'importanza fondamentale, addirittura superiore al rilievo dell'attentato in sè, per le già dette esigenze propagandistiche. Non solo, ma la specifica competenza dell'imputato in campo informatico ha trovato applicazione, secondo quanto si legge in sentenza, nell'elaborazione di un sistema sofisticato volto a conferire carattere di autenticità alla rivendicazione, lasciando una traccia inequivoca della sua provenienza da chi aveva realmente partecipato all'esecuzione dell'omicidio. Infatti, venti minuti prima dell'attentato era stata attivata, con cellulare, una sim-card mediante chiamata ad un numero di servizio, agganciando la cella telefonica che copre via Valdonica;
il giorno successivo, la stessa sim-card era stata, poi, utilizzata per l'invio, mediante computer, del documento di rivendicazione attraverso un account composto dallo stesso numero di utenza cellulare: l'identità della scheda usata da chi aveva partecipato all'attentato e da chi l'aveva poi rivendicato rappresentava incontrovertibile prova della genuinità della stessa rivendicazione.
La ricostruzione dei termini del ritenuto coinvolgimento del LM M. risulta, allora, corretta e logicamente coerente. Ed a tale rilievo deve arrestarsi il sindacato di questa Corte, che non può sovrapporre una propria lettura delle risultanze processuali a quella motivatamente resa dal giudice di merito, di talché qualsiasi censura volta a fornire un'interpretazione alternativa dei dati indiziari non può che essere disattesa.
La terza censura, relativa al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile siccome afferente alla sfera del potere discrezionale del giudice di merito in sede di trattamento sanzionatorio, il cui esercizio si sottrae al controllo di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistito da motivazione congrua e corretta. In particolare, la Corte territoriale ha spiegato, esaustivamente, i motivi per i quali l'imputato non era meritevole del reclamato beneficio, indipendentemente dal fatto che non avesse materialmente partecipato alla sua esecuzione.
2. - Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di DI FA EL, con rinvio per nuovo giudizio al giudice competente.
I ricorsi degli altri imputati devono essere, invece, rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo, anche in ordine alla condanna degli imputati alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Invece, il ricorso del PG, nei confronti di CA IM, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FA EL DI con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bologna;
rigetta i ricorsi degli altri imputati, che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori di legge in favore delle parti civili IO, FR, CE e EN GI nonché AR ND;
in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle altre parti civili. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti d CA IM.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008