Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2003, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
E 6 N 8 A O I 5 9 I * ee 71 1 . R Z / N 4 A A / - R T 6 T 2 B U S . I . B [EPUBBLICA ITALIANA029 79 / 03 R L . I G L P E . R A R D T . L B A E A D D T A I I 1 E S A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 R N T Oggetto 1 E E N S . T E I S N A A SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 21289/00 Consigliere Cron. 6824 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI CECCHERINI Rel. Consigliere Ud. 02/07/02 Dott. Aldo Consigliere Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente CAR TONE CT SENTENZA 72271 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE UFF II D PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EL UD;
- intimato -
avverso la sentenza n. 215/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 3039 10/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato MELILLO che si rimette agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale dell'Um- bria, con sentenza depositata in data 10 novembre 1999, confermò la decisione di primo grado, che aveva annullato la cartella esattoriale notificata a AU CI per Irpef ed Ilor 1985. Con la predetta cartella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute, sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponibile le somme relative alle imposte so- spese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio n. 597 del 1973 e 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P. R. del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. n. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma agevolativa è da intendere nel sen- so che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette sopra ricordate, nonché dei contribu- assistenziali e previdenziali "non concorronoti alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef una de- e dell'ilor", e che essa si configura come roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato Il cons. re est. dr. Aldo Ceccherini sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata, e pertanto la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla forma- zione della base imponibile in un periodo d'imposta deduzione dell'imposta,non autorizza altresì la già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pa- gata, se ciò non sia previsto da speciali diverse disposizioni di legge. Poiché non sono addotti argomenti nuovi, che impongano una rinnovata considerazione della que- stione, il ricorso deve essere rigettato. Non aven- do l'intimato resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 2 Luglio 2002. Il Cons. est. Il Presidente. Al (Aldo Ceccherini) (Francesco Cristarella Orestano) Олти дити DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 FEB. 2003/ Oggi IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio Il cons/rel, est. dr. Aldo Ceccherini