Versione
12 ottobre 2007
12 ottobre 2007
Art. 270-bis. (( (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). ))
(( 1. L'autorita' giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l'autorita' giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi e' pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando e' necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorita' giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6. Non e' in ogni caso precluso all'autorita' giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non puo' piu' opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria non puo' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
(( 1. L'autorita' giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l'autorita' giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi e' pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando e' necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorita' giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6. Non e' in ogni caso precluso all'autorita' giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non puo' piu' opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria non puo' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
Commentari • 15
- 1. Sequestro di dispositivi e sistemi informatici: l’intervento del legislatoreDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 settembre 2025 · 13.008907
[…] commi 1, 2 e 3 c.p.p., in materia di limiti all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni; – art. 270-bis c.p.p. che regola le comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai servizi di informazione per la sicurezza; – art. 271 c.p.p. inerente ai divieti di utilizzazione dei risultati ottenuti a seguito di intercettazione”[41]. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8191Provvedimento: […] La Corte di appello di Torino, con ordinanza emessa il 7 ottobre 2025, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da LE NA, la quale era stata sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere dal 6 settembre 2016 al 21 dicembre 2017 e poi degli arresti domiciliari fino al 24 aprile 2019, in quanto indagata per il reato di cui all'art. 270 bis cod. proc. pen. (partecipazione ad una associazione sovversiva denominata Federazione Anarchica Informale) e poi prosciolta dalla Corte d'assise di Torino con sentenza del 24 aprile 2019, divenuta irrevocabile. 2. […]Leggi di più...
- riparazione ingiusta detenzione·
- apparenza di reità·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- colpa grave·
- art. 270 bis cod. proc. pen.·
- frequentazioni ambigue·
- art. 314, comma 1, cod. proc. pen.·
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- art. 649 cod. proc. pen.·
- associazione sovversiva·
- art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen.·
- art. 314 cod. proc. pen.