Sentenza 20 gennaio 2005
Massime • 2
L'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (art. 178 e 180 cod. proc. pen.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate dalla previsione di cui all'art. 603 comma primo, cod. proc. pen. e, quindi, dalla facoltà, esercitabile ex ante, di articolare e illustrare le richieste di prova, mentre ex post il provvedimento decisorio non è autonomamente impugnabile; inoltre, le ragioni della difesa sono, comunque, tutelate, in quanto possono essere fatte valere in sede di impugnazione avverso la sentenza.
E manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma quinto, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la nullità assoluta nell'ipotesi di omessa pronuncia dell'ordinanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in quanto tale disciplina costituisce peculiare espressione di discrezionalità del legislatore, che non viola alcun principio costituzionale; la disposizione che prevede la pronuncia dell'ordinanza di cui al predetto art. 603, comma quinto, ha, infatti, carattere ordinatorio e non vincolante ed, in ogni caso, non può che riferirsi all'ipotesi in cui il giudice si determini nel senso dell'ammissibilità della rinnovazione, sul presupposto della non decidibilità allo stato degli atti, mentre nell'ipotesi inversa di mancata rinnovazione, il giudice non è tenuto ad adottare il relativo provvedimento di reiezione e può differirne la motivazione al momento di redazione della sentenza, nella quale può, peraltro, essere contenuto e solo implicitamente, il che trova pieno riscontro nella particolare fisionomia del processo di appello, nel vigente ordinamento processuale, in cui non è configurabile un illimitato diritto alla prova ma solo nei limiti e con le forme espressamente previsti dall'art. 603 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2005, n. 12443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12443 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 20/01/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 80
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO LO Antonio - Consigliere - N. 7497/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto l'8.1.2004 da:
NI MA RA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 7 ottobre 2003. Letti i ricorsi e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. LO Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Vittorio Meloni, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito, altresì, l'avv. VIARO Antonio, difensore della ricorrente, che ha depositato memoria di udienza, chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con assoluzione dell'imputata con formula ampia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI MA RA era chiamata a rispondere, assieme a NC LO ed a NC RL, dei seguenti reati:
1) bancarotta fraudolenta (ai sensi degli artt. 81 cpv, 110 c.p., 216 comma 1, n. 1 e 2, comma 3, 219, commi 1 e 2 n. 1, 222 e 223 della legge fallimentare), per avere, in concorso tra loro - NC RL, quale titolare della ditta individuale ZI Stile di NC RL, con sede in Pontecchio Polesine, dichiarata fallita dal Tribunale di Rovigo con sentenza del 18 dicembre 1996; NC LO quale titolare della ditta individuale ZI ER di NC LO e la NI quale collaboratrice ed amministratrice di fatto di entrambe le ditte individuali ed infine tutti e tutti e tre quali soci di fatto della Sdf Confesioni Stile di NC RL, ZI ER di NC LO, NI MA RA, dichiarata fallita dal Tribunale di Rovigo con sentenza del 26 febbraio 1997 - distratto e/o occultato e/o dissimulato e distrutto e/o dissipato determinati beni appartenenti alle ditte individuali ed alla società di fatto e somme di danaro specificamente individuate nonché per avere tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari in particolare non aggiornando le scritture contabili IVA delle ditte individuali dopo il 31.10.1996, di cui la prima nota era tenuta fino al 31.8.1996; altresì eseguendo, prima della procedura fallimentare, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, pagamenti a favore di dipendenti della ditta individuale ER ZI, cagionando in tal modo un danno patrimoniale di rilevante gravità, ammontando il passivo fallimentare della SdF ad oltre 900 milioni, e commettendo più fatti fra quelli previsti dalla norma incriminatrice.
2) delitto di cui agli artt. 110 c.p., 81 cpv c.p., 217, comma 1 n. 4, 219 comma 1, 222, 224 della legge fallimentare, perché nella qualità di cui al capo precedente, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso aggravando il proprio dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento nonostante vi fossero risultati negativi sin dall'inizio dell'attività e vi fosse il netto patrimoniale costantemente negativo, come evidenziato nella relazione del curatore fallimentare depositata il 3.7.1997, con l'aggravante del danno di rilevante gravità descritta al capo 1). A carico del solo NC era, poi, contestato il reato di cui all'art. 220 l.f. in relazione all'inosservanza dell'obbligo di residenza sancito dall'art. 49 della richiamata normativa. Con sentenza del 2 luglio 2001, il GIP del Tribunale di Rovigo dichiarava il NC e la NI colpevoli del reato di cui al capo 1), fatta eccezione per i pagamenti preferenziali, nonché del reato di cui all'art. 217, comma 2, l.f, così riqualificato il fatto di irregolare tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso capo 1), nonché del reato di cui al capo 2); ed il solo NC colpevole anche del reato di cui al capo 3) e, riuniti tutti i reati con il vincolo della continuazione, più grave quello di cui al capo 1), concesse al NC le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannava lo stesso imputato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e la NI alla pena di anni quattro oltre consequenziali statuizioni e pene accessorie. Revocava il beneficio della sospensione condizionale concesso alla stessa NI con sentenza del GIP di Rovigo dell'1.7.1995; assolveva il NC e l'imputata medesima dalla residua imputazione sub 1) perché il fatto non sussiste;
mandava assolta NC RL da tutte le imputazioni a lei ascritte. Riteneva il primo giudice che, nonostante la pluralità di ditte, si era trattato, in realtà, di un unico soggetto a composizione societaria e perciò di un unico patrimonio ed era mancata qualsiasi giustificazione, da parte degli imputati, in ordine alle sottrazioni dei beni in contestazione, di talché era sussistente l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Quanto poi alle responsabilità soggettive, il primo giudice riteneva la NC estranea agli addebiti, ma giudicava, invece, certo il coinvolgimento del NC (peraltro, in parte, esplicitamente ammesso) e reputava che la NI, pur non figurando formalmente come amministratore, avesse avuto un ruolo del tutto esorbitante rispetto a quello di semplice dipendente, e cioè di mero capo catena della tester, al punto da far emergere il suo diretto coinvolgimento nella complessiva gestione societaria, di cui avrebbe dovuto, piuttosto, considerarsi principale artefice. Pronunciando sugli appelli proposti in favore degli imputati condannati, la Corte di Appello di Venezia confermava l'impugnata decisione, con ulteriori consequenziali statuizioni. Avverso l'anzidetta decisione, propone ora ricorso per Cassazione la sola NI, deducendo le ragioni di censura indicate in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso eccepisce l'illegittimità costituzionale degli arti. 177 e 603 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono come ragione di nullità assoluta l'omessa pronuncia dell'ordinanza indicata al comma 5) di quest'ultima norma. Osserva, in proposito, che, sull'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il giudice di merito non si era pronunciato con ordinanza, così come richiesto dalla legge, ma aveva provveduto solo in sentenza. Tale omissione aveva violato il principio del contraddittorio ed i diritti di difesa che, come riconosciuto da un insegnamento di legittimità (Cass. sez. 2, 21.6.1996) avrebbe potuto - in caso di tempestivo rigetto - proporre ulteriori mezzi istruttori. Non solo, ma la mancata previsione di una specifica causa di nullità nell'art. 603 o negli artt. 177 e 179 c.p.p. integrava anche patente violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 603, comma 5, 177 e 178 c.p.p., per omessa pronuncia da parte della Corte di merito della prescritta ordinanza circa l'istanza di rinnovazione del dibattimento ritualmente proposta dall'imputata. Ed infatti, nell'ipotesi in cui sia disattesa la denuncia d'illegittimità costituzionale, la mancata pronuncia di un'ordinanza dibattimentale, integrerebbe, a dire della ricorrente, una ragione di nullità di ordine generale, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p., con riferimento alla mancata assistenza e rappresentanza dell'imputato, necessaria perché sia assicurato il giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost. Ciò in quanto il difensore si era visto privato di ogni possibilità di illustrare e/o precisare in sede dibattimentale le ragioni dedotte a fondamento della richiesta di rinnovazione del dibattimento, con evidente pregiudizio, rispetto al quale erano del tutto inutili le labili argomentazioni "sostitutive" esposte in sentenza, eventualmente rimediabili solo nella presente sede.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 603, comma 2, c.p.p. per avere la Corte di merito negato all'imputata la rinnovazione parziale del dibattimento ritenendo che le prove proposte non avessero il carattere della novità. Si era, infatti, verificato che, a seguito della pronuncia di condanna di primo grado, fondata essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie del coimputato NC LO - benché le stesse fossero rilevatrici di personalità inaffidabile e contraddittoria nonché di forte animosità, dopo la cessazione della convivenza - essa ricorrente si era preoccupata di accertare quale sorte avessero avuto i beni ritenuti distratti, scoprendo che alcuni di essi, acquistati in leasing, erano stati restituiti, come da apposite bolle di accompagnamento, alla società proprietaria. La Corte di merito aveva, ingiustamente, rigettato tutte le istanze sul rilievo che le prove offerte non potevano dirsi sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, ma semmai preesistenti, negando così il diritto alla prova, ancorché la stessa istante avesse incolpevolmente ignorato tali fonti di prova prima del dibattimento, che, scoperte solo successivamente, avrebbero, invece, dovuto trovare ingresso in appello, sia pure nei limiti di cui all'art. 495, comma 1, c.p.p. Stante la rilevanza e la consistenza delle stesse prove offerte, la Corte distrettuale non avrebbe potuto ritenersi in grado di decidere allo stato degli atti;
l'averlo invece ritenuto costituiva ulteriore ragione di censura della decisione impugnata. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) d) ed e) in relazione all'art. 606, commi 1 e 2 c.p.p. per avere la Corte di merito negato la rinnovazione del dibattimento ritenendo che le prove proposte non fossero ne' decisive ne' tanto meno indispensabili, sul rilievo del tutto errato che le fonti di prova indicate da essa ricorrente non riguardassero affatto tutti i beni indicati nelle contestazioni a suo carico giacché proprio in atti esisteva la prova del contrario. Ed invero, alcuni beni erano stati sottratti dal NC, come da lui stesso ammesso, alcuni mesi dopo che l'attività della ditta era cessata ed essa ricorrente si era definitivamente allontanata, mentre tutti gli altri beni risultavano ricompresi tra quelli indicati nelle bolle di consegna. Peraltro, una volta dimostrato che tutte le macchine erano state ritirate dalla società di leasing sulla base di accordi intercorsi con il NC, cui essa istante era rimasta estranea, sarebbe stato assai difficile ipotizzare una sua qualche compartecipazione nelle presunte sottrazioni in questione.
Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., avendo ritenuto i giudici di merito pienamente attendibili le dichiarazioni del NC senza previamente verificare in alcun modo la credibilità del dichiarante e nonostante fossero rivelatrici di sentimenti di rancore nei confronti della NI.
Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e e) in relazione all'art. 192 c.p.p. per avere la Corte di merito ritenuto attendibili le dichiarazioni del NC senza aver minimamente considerato la personalità disturbata delle stesso dichiarante.
Il settimo motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e e) in relazione all'art. 192 c.p.p. per avere la Corte di merito ritenuto la piena attendibilità delle anzidette dichiarazioni pur in mancanza di qualsiasi riscontro obiettivo atto a confermarle e nonostante il ruolo realmente tenuto dalla NI risultasse dalle dichiarazioni del curatore e delle ex dipendenti sentite come testi, oltre che dalle stesse ammissioni del NC.
L'ottavo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) e e) in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 216, 222 e 223 l.f. avendo i giudici di merito attribuito ad essa ricorrente il ruolo di amministratore di fatto senza che ne esistessero i presupposti obiettivi non potendo reputarsi idonee le circostanze addotte dalla Corte di merito, quale ad esempio la disdetta del contratto di locazione o la sostanziale equivocità delle sue mansioni di capocatena di un laboratorio di confezioni, incaricata, talora, dal datore di lavoro a mansioni diverse, come la consegna degli stipendi ed altre consimili attività, tanto più quando, come nella specie, il datore di lavoro era anche convivente e compagno di vita.
Il nono motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) e e) in relazione all'art. 530 c.p.p., avendo ritenuto i giudici di merito di pervenire alla condanna dell'imputata nonostante l'assoluta insufficienza degli elementi di prova a suo carico. Essa ricorrente, invece, era rimasta del tutto estranea sia alla distrazione dei macchinali, la cui sorte era stata quella dianzi indicata, che alla distrazione delle somme, considerato, a quest'ultimo riguardo, che non aveva alcuna possibilità di operare sui conti correnti aperti presso gli istituti bancari indicati nel capo d'imputazione. Per le anzidette ragioni, l'imputata avrebbe dovuto essere assolta, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., essendo del tutto insufficienti e contraddittori gli elementi di prova a suo carico.
Il decimo motivo denuncia, infine, violazione, dell'art. 606, comma 1, lett. c) e e) in relazione all'art. 133 c.p. avendo i giudici di merito ingiustamente negato il beneficio delle attenuanti generiche, che, invece, avrebbero dovuto essere concesse, tenuto conto della mancanza di ragioni ostative e del ruolo, a tutto concedere, marginale che la stessa aveva avuto nella vicenda, stante il pur parziale coinvolgimento in alcune insignificanti attività aziendali, comunque, riconducibili all'ambito delle mansioni normalmente espletate dai dipendenti di una qualsiasi azienda.
Chiedeva, pertanto, che questa Corte, ritenuta non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale, volesse rimettere gli atti alla Corte Costituzionale o, in caso negativo, volesse comunque disporre l'annullamento della decisione impugnata quanto alla proposta, ma non accolta, rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rimettendo quindi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia perché vi provvedesse. In via ulteriormente subordinata, chiedeva che questa stessa Corte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, volesse rideterminare nel minimo la pena irrogata, concedendo le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.
2 - È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 603 del codice di rito, nella parte in cui non prevede, come ragione di nullità assoluta, l'omessa pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma quinto della stessa disposizione, sul riflesso che tale mancata previsione sarebbe lesiva del principio del contraddittorio e, più in generale, del diritto costituzionale di difesa.
Ed invero, la disposizione di cui al comma quinto, secondo la quale il giudice di appello provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti, ha carattere evidentemente ordinatorio, volto a disciplinare lo sviluppo del processo di gravame, e non già vincolante. Ad ogni modo, nella sistematica del processo di appello, essa non può che riferirsi all'ipotesi in cui lo stesso giudice, vagliate le richieste di prova nel contraddittorio delle parti, si determini per la loro ammissibilità, sul presupposto della non decidibilità allo stato degli atti. In tal caso, dunque, all'ammissione della prova si deve far luogo, secondo un ordinario modulo procedimentale, con apposita ordinanza, in esito alla delibazione di ammissibilità, sentita in proposito l'altra parte che ha diritto di interloquire in proposito (posto che la richiesta, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, deve essere stata già formulata nell'atto di appello o nei motivi nuovi presentati a norma dell'art. 585, comma quarto). Invece, nell'ipotesi inversa, in cui non ritenga di dare ingresso alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, il giudice non è tenuto ad adottare subito il provvedimento negativo, potendo differirne la motivazione al momento della sentenza (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1, 6.5.1994, n. 9351, rv 199833) D'altronde, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, la motivazione in ordine alle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza, può anche trarsi per implicito dalla stessa struttura argomentativa posta a base delle pronuncia, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - in merito alla responsabilità (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 16.5.2000, n. 8891, rv 217209). Tale apprezzamento da ovviamente conto, ancorché a posteriori della sufficienza ed idoneità del compendio probatorio raccolto in primo grado, rispetto al quale, le richieste istruttorie di parte, non erano tali da superare la presunzione di completezza che, notoriamente, assiste l'istruttoria compiuta in primo grado. La mancata previsione di una ragione di nullità per l'omessa pronuncia dell'ordinanza, il cui regime, comunque, è peculiare espressione di discrezionalità legislativa, non appare quindi lesivo di alcun principio o norma costituzionale. Del tutto ingiustificata appare, al riguardo, l'angolazione prospettata dalla ricorrente secondo cui la necessità di un'immediata pronuncia salvaguarderebbe le ragioni di difesa, potendo la parte articolare ulteriori richieste di prova. Ed infatti, tale argomentazione non tiene conto della particolare fisionomia del processo di appello nell'attuale ordinamento processuale (revisio prioris instantiae e non già novum iudicium). In rapporto a tale natura non è configurabile un diritto alla prova in sede di gravame, se non nei limiti espressamente previsti dall'art. 603 e con le sole forme in esso prescritte, e non già ad libitum nel corso del giudizio di gravame.
Palesemente infondato è anche il rilievo che sostanzia il secondo motivo, posto che alla mancata pronuncia dell'ordinanza non può conseguire alcuna menomazione del diritto di difesa, comunque apprezzabile nella logica degli artt. 177 e 178 c.p.p., sotto il profilo della mancata assistenza e rappresentanza dell'imputato al fine di assicurare il giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost. Ed invero, le ragioni di difesa sono ampiamente salvaguardate dalla possibilità di articolare, pur se con le formalità prescritte dal primo comma dell'art. 603 c.p.p., le pertinenti richieste di prova, illustrandole nei termini più idonei in funzione di una migliore delibazione da parte del giudice di appello. Ragioni di difesa che il legislatore, non irragionevolmente, ha preteso che fossero esercitate ex ante e, dunque, prima della pronuncia e non già ex post, atteso che il provvedimento decisorio non è autonomamente reclamatale. È superfluo considerare che, comunque, quelle istanze difensive non restano in alcun modo frustrate, stante la possibilità di farle valere, successivamente, in sede di impugnazione avverso la sentenza, così come, del resto, ha fatto la ricorrente, nel caso di specie, con le presenti censure.
Infondata è anche la terza doglianza che si risolve proprio nella critica alle ragioni espresse nella sentenza impugnata che ha negato che le nuove prove fossero sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Ed invero, le argomentazioni rese in proposito appaiono tutt'altro che ingiustificate od arbitrarie, tenuto conto non solo del tenore degli addebiti mossi all'NI, ma del fatto che le dichiarazioni accusatorie del coimputato NC erano state rese nel corso del dibattimento di primo grado, di talché la difesa avrebbe avuto ogni possibilità di contrastarne la valenza anche con supporti documentali ovvero stimolando l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, ai fini dell'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 c.p.p. D'altro canto, la circostanza che la NI fosse convivente dello stesso NC, oltre che accreditare l'ipotesi della cogestione in capo alla stessa, dando un senso ed un preciso contenuto all'addebito accusatorio che ella fosse amministratrice di fatto, rendeva di certo non irragionevole l'assunto di una piena consapevolezza, da parte sua, delle iniziative intraprese dal compagno in relazione all'attività imprenditoriale, alla quale, del resto, ella stessa era interessata.
Le ragioni che precedono danno, poi, conto anche della ritenuta infondatezza del quarto motivo di ricorso, che censura il motivato apprezzamento della Corte distrettuale sulla base di un'interpretazione di fatto alternativa a quella motivatamente prescelta dallo stesso giudice, nei termini di una valutazione squisitamente di merito che sfugge al sindacato di questo Giudice di legittimità.
Il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso possono essere congiuntamente valutati, in quanto afferenti alla stessa tematica della valutazione di attendibilità, sia soggettiva che oggettiva, del coimputato NC.
Il conclusivo giudizio di manifesta infondatezza riguarda tutti e tre i rilievi di parte, posto che, con motivazione da ritenere sufficiente, la Corte territoriale, in risposta alle ragioni difensive espresse nei motivi di gravame, ha dato conto delle ragioni per le quali il vaglio critico del dictum accusatorio giustificasse una valutazione di attendibilità, specie alla stregua dei significativi riscontri offerti dalle risultanze processuali. D'altronde, risulta decisiva in proposito la constatazione che le propalazioni in questione non rappresentavano il solo elemento a carico dell'NI, ma costituivano soltanto uno dei diversi momenti del compendio probatorio, che annoverava rilevanti dichiarazioni testimoniali ed univoche affermazioni del curatore fallimentare, già in sè significative in funzione di un giudizio di penale responsabilità.
La doglianza di cui all'ottavo motivo, relativa all'attribuzione ad essa ricorrente del ruolo di amministratrice di fatto, è inammissibile in quanto afferente ad una valutazione tipicamente di merito, di cui la Corte distrettuale ha reso compiuta spiegazione con riferimento ad emergenze processuali giustamente ritenute sintomatiche al riguardo, siccome significative del ruolo gestionale svolto dalla NI, forte anche delle pregresse esperienze maturate nello specifico settore produttivo.
Il nono motivo, riguardante la pretesa estraneità della prevenuta agli addebiti in contestazione ed alla mancata pronuncia di assoluzione, va disatteso, siccome afferente alla conclusiva valutazione di merito della Corte territoriale che ha ribadito il giudizio di responsabilità sulla base di un percorso logico- giuridico inappuntabile nei suoi contenuti dimostrativi ed adeguatamente giustificato nel pertinente sviluppo argomentativo. Inammissibile è anche il decimo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, anch'esso afferente alla sfera del potere discrezionale del giudice di appello, incensurabile in quanto adeguatamente e correttamente motivato, con riferimento alla gravità dei fatti, ai precedenti specifici, alla circostanza che l'imputata aveva intrapreso nuove attività d'impresa dopo essere stata dichiarata fallita nonché alla parte principale avuta nella conduzione dell'attività.
Da ultimo, va rilevato che, per natura e limiti del giudizio di legittimità, non può essere valutata in questa sede la documentazione allegata alla memoria depositata dal difensore all'odierna udienza.
3. - Per le ragioni che precedono, il ricorso - valutato nel suo complesso - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005