Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2005, n. 12443
CASS
Sentenza 20 gennaio 2005

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L'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (art. 178 e 180 cod. proc. pen.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate dalla previsione di cui all'art. 603 comma primo, cod. proc. pen. e, quindi, dalla facoltà, esercitabile ex ante, di articolare e illustrare le richieste di prova, mentre ex post il provvedimento decisorio non è autonomamente impugnabile; inoltre, le ragioni della difesa sono, comunque, tutelate, in quanto possono essere fatte valere in sede di impugnazione avverso la sentenza.

E manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma quinto, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la nullità assoluta nell'ipotesi di omessa pronuncia dell'ordinanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in quanto tale disciplina costituisce peculiare espressione di discrezionalità del legislatore, che non viola alcun principio costituzionale; la disposizione che prevede la pronuncia dell'ordinanza di cui al predetto art. 603, comma quinto, ha, infatti, carattere ordinatorio e non vincolante ed, in ogni caso, non può che riferirsi all'ipotesi in cui il giudice si determini nel senso dell'ammissibilità della rinnovazione, sul presupposto della non decidibilità allo stato degli atti, mentre nell'ipotesi inversa di mancata rinnovazione, il giudice non è tenuto ad adottare il relativo provvedimento di reiezione e può differirne la motivazione al momento di redazione della sentenza, nella quale può, peraltro, essere contenuto e solo implicitamente, il che trova pieno riscontro nella particolare fisionomia del processo di appello, nel vigente ordinamento processuale, in cui non è configurabile un illimitato diritto alla prova ma solo nei limiti e con le forme espressamente previsti dall'art. 603 cod. proc. pen..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2005, n. 12443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12443
Data del deposito : 20 gennaio 2005

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