Sentenza 4 novembre 1987
Massime • 7
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 270 e 270 bis cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 14 Costituzione, proposta sul rilievo che ambedue le norme consentirebbero sanzioni plurime della stessa condotta. È ben vero che ambedue le norme prevedono, fra gli elementi costitutivi, la violenza mirata a fini che sono vietati dalla legge penale, e che questa è la fondamentale ragione per la quale viene proibita un'attività, quella di associazione, che è altrimenti libera e tutelata dall'art. 18 della Costituzione. Ma ne divergono, non solo e non tanto perché l'art. 270 cod. pen. limita i precetti negativi all'ambito del territorio dello stato, così confinandoli entro termini che invece sono ignoti all'art. 270 bis cod. pen., quanto perché la prima fattispecie è a Forma specifica, mentre la seconda è a Forma generica pur se si raffronta la similare - ma non eguale - ipotesi di cui al primo capoverso dell'art. 270 con l'art. 270 bis, dato che la prima mira ad impedire la "soppressione" degli ordinamenti politici e giuridici della società, mentre il secondo è volto ad impedire la "eversione" dell'ordine democratico, così finalizzandosi, ad obiettività giuridiche rispettivamente diverse, relativamente alle quali il principio di specialità (art. 15 cod. pen.) impedisce, comunque, pluralità di sanzioni.*
Il delitto di banda armata, previsto dall'art. 306 cod. pen. è un reato plurisoggettivo di pericolo presunto iuris ed de iure che si realizza per il solo fatto di promuovere, costituire, organizzare od aderire ad una banda armata col fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 cod. pen. fra cui sono anche quelli di associazione sovversiva (art. 270 cod. pen. e di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis cod. pen.), sicché fra il reato previsto dall'art. 306 cod. pen. e quelli previsti dalle altre norme si realizza un concorso di reati, normalmente formale, ma che - a seconda dei casi - può essere anche materiale, trattandosi di reati costituenti l'uno il mezzo (art. 306) e l'altro il fine (di raggiungere lo scopo perseguito da uno dei delitti non colposi preveduti dai capi primo e secondo, titolo primo, libro II cod. pen.) che può quindi essere diverso da quello sovversivo, terroristico od eversivo.*
Nell'ipotesi in cui l'Azione del reo, protrattasi nel tempo anche successivamente al 17 dicembre 1979, sia stata contrassegnata dalla realizzazione degli elementi costitutivi sia dell'art. 270 che dell'art. 270 bis cod. pen., in tale caso, unica essendo la condotta penalmente rilevante ed unico il reato a carattere permanente, la sanzione applicabile è solo quella comminata dall'art. 270 bis cod. pen. senza che in più possa ravvisarsi una retroattività della seconda norma, introdotta successivamente, dato che l'Azione era già da prima corrispondente a fattispecie penalmente sanzionata. Ciò consente di evitare pluralità di sanzioni, neanche attraverso la continuazione, per una unica condotta delittuosa, essendosi al di fuori di ogni concorso formale o materiale di reati.*
Per la realizzazione dei delitti previsti dagli artt. 270 e 270 bis cod. pen. non è necessario che l'associazione raggiunga cospicue dimensioni ne' una salda struttura organizzativa, essendo sufficiente - al limite - anche l'accordo di due sole persone in ipotesi minori, di lieve entità oggettiva, sarà eventualmente applicabile, la diminuente prevista dall'art. 311 cod. pen..*
L'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dello ordine democratico di cui all'art. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15 quando non costituisce elemento costitutivo di reato, coincidente col dolo specifico, integra soltanto momento circostanziale ed eventuale negativamente qualificante ogni reato, la cui pena viene conseguentemente inasprita; essa circostanza, quindi, non è necessario che si identifichi con lo scopo immediato e diretto del reato consumato, essendo sufficiente che questo sia comunque finalizzato, anche indirettamente, all'eventuale fine tipico del reato cui inerisce come allo scopo di sovvenzionare l'organizzazione od i suoi membri anche si realizzano o si agevolino le condizioni necessarie al raggiungimento del terrorismo o dell'eversione dello ordine democratico, attraverso l'associazione criminosa.*
A differenza dei delitti associativi di cui all'art. 270 e 270 bis cod. pen. pei quali basta soltanto l'"in idem placitum consensum" rivolto alla Costituzione, promozione, organizzazione di una associazione od alla adesione ad essa con i fini previsti da tali norme, da raggiungere violentemente, il delitto di banda armata di cui all'art. 306 cod. pen. postula un minimo di struttura e di organizzazione ed i cui componenti siano tra loro permanentemente vincolati con l'appartenenza di armi al gruppo come tale e di cui i membri abbiano la disponibilità pur se non il possesso, ma senza necessità che si pervenga ad una formazione di tipo militare o burocratico, ne' che ognuno dei componenti sia armato, ne' che le armi vengano concretamente usate.*
I delitti di cui agli artt. 270 e 270 bis cod. pen. sono formali, di pericolo presunto iuris et de iure. Essi si realizzano per il semplice fatto della formazione del sodalizio fra due o più persone o del raggiungimento dell'accordo o della prestazione di adesione all'associazione od organizzazione, la quale abbia come mira gli scopi indicati nelle stesse norme, da conseguire mediante Atti di violenza. In relazione a tali delitti non è conseguenzialmente realizzabile l'ipotesi del reato impossibile ne' quella di inidoneità dell'Azione dipendente dalla carenza di un concreto pericolo. ( Conf mass n 150609).*
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- 1. La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell’eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
Leggi di più… - 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell’eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/1987, n. 6952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6952 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1987 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 4.11.1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2488
Presidente Dott. ROBERTO MODIGLIANI
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. PAOLO SCOPELLITI
N. 18952/87. 2. >>>> PI CO
CORTE SUPREMA DI CASSAZION 3. >> IO OG UFFICIO al SIG. BA Rilasciata
+. >> OR CARINCI
per diritti L32020 ha pronunciato la seguente
↑ GIUL 1989 SENTENZA
AL CANCELLIER
sul ricorso proposto da: 1) DI EL,n. a Roma il 3.1.54;
2) BE AL, n. a Roma il 27.7.62; 3)NI CO, n. a Roma il 23.2.59;
4) FA FR,n. a Roma il 27.7.1960;5) CI LU,n. a
L'Aquila il 29.9.1962; 6) OG IO,n. a Roma il 21.5.1945;
7) NA ER, n. a Osimo 1'11, 11.59; 8) DE EL,n. a
Roma, il 18.2.60; 9)IO TO,n. a Roma il 15.4.59; 10) A'
RL, n. a Brindisi il 6.11.57; 11) OM UD, n. a
Roma il 16.8.60; 12) AN RI, n. a Roma il 27.6.55; 13) MO
ES, n. a Roma il 26.6.59; 14) TR TO, n. a Roma il
14.9.58; 15) IS NC, n. a Roma il 29.6.58; 16) ED
AL, n. a Morolo iL 26.10.47; 17) NI MI, n. a
Roma il 26.7.1960; 18) VE EL, n. a Roma il 27.7.58%;
19) AN FA,n. a Milano il 9.6.53; 20) CC CA, URTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Roma il 16.5.61%; 21) OC IM, n. a Roma il 31.5.58; Rilasciata copia Studio
Quatrale per diritti L. 26000 avverso la sentenza della Corte d'Assise di Appello di
12 OTT 1989. IL CANCELLIERE CANCELL Roma,
- Sez. I I - in data 21 novembre 1986
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.G.Buogo
A. Spinosi Roma Ey Mod 82 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. MAZZA pen diritti 34000 4610. 2001
IL CANCELLIERE
Udito, per la parte civile, l'avv.
LIRE 10000
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato.
Generale Dr. A. Valeri
AT980866 che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di DD
AT980861
e TT per omessa presentazione dei motivi e dei ricorsi di SP e SI per genericità dei motivi. Chiede il AT980867
rigetto dei ricorsi di BI, FA, NA, De AN, IO-
\re, BA, MA, SO, AN, CC, OP e DI. LIRE 2000
Chiede per IA l'a.s.r. per prescrizione in ordine al reato di cui al capo 82 della rubrica e rigetto nel resto.
Per CO a.c.r. per l'applicazione dell'art.81 cpv. e ri-
BE140470 getto nel resto. Per AG a.s.r. in ordine alla condanna al-
BE140475 le spese e rigetto nel resto. Per NT a.c.r. in ordine
all'art.270 bis e rigetto nel resto. Per ST a.c.r. in ordi-
ne alla determinazione della pena e rigetto nel resto.
Uditi i difensori Avv.ti Adirano Cerquetti, Vittorio
Battista, Armando Costa, Raffaele Latagliata, Giusep
pe Gianzi, IO Aricò, NC Bordoni, Ugo
De Leone. F AT T O
Il presente giudizio attata la verifica
di legittimità sulla sentenza emanata i l 21.11.1986 della Seconda Corte di Assise di Appello di Roma
la quale compendiava le decisioni sulle impugnazio-
ni avanzate da MA RI avverso la sentenza
del Tribunale di Roma in data 29 marzo 1985 e da
29 imputati fra cui gli odierni ricorrenti e lo
- nonchè del Procuratore della Re- stesso MA
pubblica e del Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Roma, nei confronti della mag gior parte dei medesimi imputati, avverso la sen
tenza emessa 1'11 marzo 1985 dalla Quarta Corte
- a sua voltadi Assise di Roma la quale già
veva riunito vari procedimenti (in origine: pro cedimento n. 59/82 relativo a 113 capi di imputa-
zione; n. 9/83 relativo a 15 capi di imputazione e n. 19/84 relativo a 39 capi di imputazione a са
rico di complessivi 35 imputati) per singoli fat ti delittuosi compiuti in Roma ed altrove nel pe riodo di tempo andante fra il marzo 1979 ed il di
cembre 1980, nonchè per la ritenuta sussistenza di organizzazione delittuosa che aveva presieduto alla consumazione dei predetti singoli reati e che veniva qualificata sia come associazione sovversi-
요사 4
va con finalità di terrorismo e di eversione del l'ordine democratico (artt. 270, 270 bis C.P.)
sia come banda armata denominata "Terza Posizione"
(art. 306 C.P.).
Il procedimento instaurato contro il Mariani e conclusosi in primo grado con la sen
tenza del Tribunale dn data 29 marzo 1985 era sta to originato dal fatto che il 16 ottobre 1980 due giovani, muniti di pistola, dopo avere disarmato la guardia giurata Paolo Camboni, irrompevano nell'agenzia n. 31 del Credito Italiano di Roma
asportando 49 milioni di lire.
Sulla base delle propalazioni accusa-
torie rese da RI RA e AL Sor-
di ne veniva incolpato il MA che, per quanto.
se ne protestasse innocente, veniva riconosciuto colpevole e condannato a pena di legge con pro-
nuncia confermata in appello.
Gli altri procedimenti riuniti e giu-
dicati dalla IV Corte di Assise con la sentenza dell'11 marzo 1985 avevano avuto origine dei se-
guenti altri episodi:
1) ferimento alle gambe di TO LI, at-
tuato il 30.3.1979 con diversi colpi di pi-
stola esplosi, a dire della vittima, da uno dei tre giovani presentatisi alla porta della sua abitazione ed invece, secondo perizia, esplosi da due armi diverse.
Il fatto veniva rivendicato da persone sconosciute in nome di un "Comando Lotta e Vitto
ria" nonchè dei "Neonazisti Rivoluzionarii".
Sulla base di un rapporto della IG
e delle dichiarazioni di LE RA veni vano tratti a giudizio per lesioni personali vo-
lontarie pluriaggravate nonchè per i connessi reati concernenti le armi, EL DI, Ro
berto RE, EL De AN, RL Laga
nà, NC SO oltre a Fabrizio Mottironi la
cui posizione veniva separata per la sua minore età e la conseguente competenza del Tribunale
per i minosenni..
Per lo stesso fatto venivans successi vamente tratti a giudizio anche TO ST
e UD BA in conseguenza delle dichiara-
zioni rese da AL RD.
In primo grado era dichiarata la impro cedibilità dell'azione peale per il delitto di lesioni esclusa l'aggravante di cui all'art. 583 n. 2 C.P. perchè estinto per amnistia ma dichiarata la colpevolezza del ST per i rea
B 6
ti concernenti le armi%3B da questi ultimi delitti venivano assolti con formula dubitativa il Lombar
di, l'DI, il RE, il De AN, il Laga-
nà ed il SO.
In appello venivano respinte le impugna tive del ST, mirante all'assoluzione, e del
BA, tendente all'assoluzione piena anzicchè
dubitativa; l'DI, il RE, il De AN
EL, il AG ed il SO venivano assolti con ampia formula, mentre veniva respinto il gra- vame avanzato dalla pubblica accusa nei confron-
ti del RE.
2) il 6.11.1979 due giovani con passamontagna, fucile a canne mozze e pistola, rapinavano
L.
8.787.864 dall'Agenzia in Agugliano della
Cassa di Risparmio di Ancona. Subito dopo i rapinatori immobilizzavano due guardie giura-
loro asportando le armi di cui te sopraggiunte,
erano dotate, poi, fuggendo a bordo di autovet tura rubata la notte precedente in Falconara
Marittima.
In base alle indagini di polizia ed al-
la confessione di ER GI erano rinviati a giudizio, oltre allo stesso Burina, anche CA
De OR la cui posizione veniva però stralciata pet la minore età dell'imputato. 7
Il NA, in primo grado veniva dichia rato colpevole dei reati commessi il 6.11.1979,
e, previa concessione di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggAV,
condannato a pena di legge.
In appello veniva conferita prevalenza alle attenuanti generiche e ridotta la pena.
3) Il 15.2.1980 quattro giovani armati, fra cui una donna, qualificatisi come terroristi, irrom
pevano nell'abitazione di NA Di HI, a-
sportando pellicce, orologi, preziosi, denaro,
oggetti vari ed una pistola cal. 7,65.
Per i reati commessi in tale occasione venivano rinviati a giudizio FA AN, Gio-
vanna CO, UD BA, IM OP
e CA De OR, la cui posizione, come s'è già
notato sub 2, veniva separata per la sua minore età.
In primo grado ne venivano dichiarati colpevoli lo AN, la CO, il BA ed il
OP, con l'aggravante di cui all'art. 1
L. 6 febbraio 1980 n. 15 per i primi due.
Su gravame degli imputati, la Corte di secondo grado assolveva con dubbio il BA, 8
respingeva la richiesta di assoluzione avanzata dagli altri imputati, concedendo alla Cagolli
le circostanze attenuanti generiche ritenute pre-
valenti anche nei confronti del OP e con-
seguentemente rideterminando le pene.
Respingeva le richieste dello AN tese al conseguimento delle attenuanti generiche ed all'esclusione dell'aggravante del fine di terro-
rismo.
4) Il 26 marzo 1980 tre giovani armati di pistola irrompevano nell'appartamento dell'architetto
IE Garau, lo immobilizzavano ed esporta- vano tre pistole più due carabine appartenen- ti a TO GO.
A seguito delle dichiarazioni rese da
AL RD che indicava gli autori nelle perso ne di LU IA, AL SI e Gior-
gio LE, i quali avevanao commesso il fatto su
indicazione di EL TT, quest'ultima veni va rinviata a giudizio, mentre veniva dichiarato non doversi procedere contro il LE per la sua
morte e
contro
IA e SI per la loro minore età.
Nel giudizio, con sentenza confermata in appello, la TT riusciva assolta per in- 9 sufficienza di prove.
5) Il 18 marzo 1980 veniva scagliata entro l'abi-
tazione di Antonio SI, perchè dirette contro il vigile urbano Antonio SI, una bottiglia incendiaria che cagionava bruciature in diverse parti degli infissi ed ai parati.
In base a rapporto della IG venivano tratti a giudizio EL DI, Giacarlo La
ganà, NC SO, TO RE, EL De
AN ed altro imputato che qui non interessa,
pei reati di fabbricazione, detenzione e porto di bottiglia incendiaria nonchè di incendio.
A seguito delle dichiarazioni di AL Sordi era successivamente rinviato a giudizio pu re EF OP, indicato come autore insieme
allo allora minorenne LU IA.
Nel giudizio, con sentenza confermata in appello, venivano assolti per insufficienza di prove l'DI, il AG, il SO, il RE e
EL De AN;
nei confronti del OP
veniva dichiarata la nullità del dibattimento, ri sultando costui detenuto.
6) Tra il marzo ed il giugno 1980, in Roma, veni vano eseguiti attentati esplosivi od incendia rii alle abitazioni di MI IR, VI 10
TT e IL US.
Il primo veniva rivenditato a nome dei
"NAR", gli altri due a nome del "Comando di lotta e IT.
Per le dichiarazioni rese da tale CA Perucci venivano tratti a giudizio l'DI, il
AG, il SO, il RE e De AN EL;
B
in dibattimento veniva coinvolto, per concorso materiale, anche EF RI, indicato dal teste LU NI.
Nel giudizio, ribadito in appello, tut-
ti gli imputati venivano assolti per insufficien- za di prove, tenendosi specialmente conto da un lato delle confessionė e chiamate in correità
rese dal RI in secondo grado, dall'altro del mancato appello da parte della pubblica accu-
sa.
7° Il 23 aprile 1980 veniva rinvenuto, a ridosso della serranda d'ingresso dell'Uonna Club di Roma, un ordigno esplosivo.
A cagione delle propalazioni accusatorie di AL RD erano rinviati a giudizio Massi-
miliano DD, il RE, il AG, il SO,
il De Angeli, l'DI ed il RI.
Nel giudizio, con sentenza confermata in appello, venivano dichiarati colpevoli il TA 11
deini, il RE ed il RI, mentre venivano assolti per insufficienza di prove il SO, l'Adi
nolfi, il AG ed il De AN.
8) Il 12 giugno 1980 tre giovani muniti di pisto le, dopo avere disarmato gli agenti di vigilanza
UD CO e Flaviano Lelli, irrompevano nel l'Agenzia n. 36 del Credito Italiano in Roma, a
sportavano L. 13.705.000 e poi fuggivano a bordo
di una autovettura rubata a Vittorio AN.
Una perquisizione operata nella casa di una zia del RI portava al ritrovamento di diverse armi, tra cui quella asportata al vi-
gile CO.
Sulla base di tale ritrovamento e del-
le dichiarazioni di AL RD, venivano rinvia ti a giudizio il RI, CA CC ed al
tri che qui non interessano.
Il RI, resosi confesso in primo grado, veniva dichiarato colpevole dei reati com-
messi in quella occasione;
lo CC ne veniva as solto per insufficienza di prove.
Benchè successivamente fosse stata ac-
certata la mancata partecipazione del RI,
il giudizio di responsabilità restava fermo in 12
appello perchè da lui non impugnato, ma gli veni-
vano concesse le attenuanti richieste.
9) Il 16 giugno 1980 tre giovani armati e travi-
sati, dopo essere entrati nell'abitazione di
NC ID ed avere immobilizzato due persone, asportavano gioielli, denaro, 6 armi corte da fuoco ed 11 fra carabine e fucili?
Una delle armi corte veniva poi ritro vata in occasione della già menzionata per-
quisizione in casa della zia del RI.
LL rapina in questione RI IO ravanti accusava IO LE, AL SI
e LU IA;
AL RD menzionava Massi-
miliano DD.
Prosciolto il LE per morte del reo,
separate le posizioni del SI e del Ciavardi-
ni, all'epoca minorenni, venivano rinviati a giu-
dizio il RI, che ammetteva la propria re-
sponsabilità, ed il DD.
In primo grado il RI veniva di-
chiarato Colpevole di tutti i reati commessi in
quell'occasione, tranne che del sequestro di per-
sona dal quale veniva assolto per insufficienza di prove;
il DD veniva assolto con formu-
la dubitativa. L'appello di quest'ultimo, teso ad ampia 13
assoluzione, è stato respinto;
quello del SOri-
ni, volto al conseguimento di attenuanti e riduzio
ne pena, è stato accolto.
10) Il 16 luglio 1980 alcuni giovani armati di pi stole irrompevano nel "Garage Italia" di Roma
e dopo avere immobilizzato due persone addet te, asportavano tre vetture.
In base alle dichiarazioni rese da CA Perucci e da AL RD erano tratti a giudizio il RI, il MA, il DD ed altri che qui non interessano.
Gli ultimi due venivano assolti per in-
sufficienza di prove, il RI (con altri) ve niva dichiarato colpevole ed, in appello, conse-
guiva attenuanti e riduzione della pena.
In secondo grado il MA veriva assol to per non avere commesso il fatto, restando con fermata la pronuncia dubitativa nei confronti del
DD.
11) Il 15.7.1980 due giovani armati immobilizzava no due guardie giurate di vigilanza ad un istitu to di credito in Roma, loro asportando le pistole. Per tali fatti venivano rinviati a giu dizio oltre al SI, la cui posizione veniva ' 14 separata pez minore età, anche EF RI che ammetteva i fatti e che quindi ne veniva ricono-
sciuto colpevole.
In appello gli venivano concesse atte-
nuanti generiche e ridotta la pena%;B era invece re-
spinta la richiesta di escludere l'aggravante del fine terroristico.
12) Il 5.8.1980 tre giovani armati, fra cui una
ragazza, entravano nell'armeria gestita in Ro
ma da EF NI che ammenettavano ed imbavagliavano. Indi asportavano 63 fra rivol telle e pistole, un pacco di manette e circa
1000 1300 cartucce. Un cliente del negozio,
AL LE, dichiarava di essere stato
rapinato di L. 40.000, della patente di guida e di altri documenti.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese
da LE RA, SC RO e Cristia
no RA venivano rinviati a giudizio LE-
rio RA, la RO nonchè il RI, il
SI e BE LI.
Si aggiungevano le dichiarazioni di
AL RD sulla cui base venivano rinviati a
giudizio anche il MA ed il DD.
In primo grado ammettevano le loro par tecipazione al fatto LE RA, la Mam- 15
bro, il LI ed il RI che ne venivano dichiarati colpevoli insieme al SI;
il Maria ni veniva assolto per insufficienza di prove%;B in
DD per non avere commesso il fatto.
L'appello del MA, volto a consegui re l'assoluzione con formula piena veniva respin-
to sulla base dell'ulteriore riscontro fornito in appello dalle dichiarazioni del RI.
Gli appelli degli altri imputati, miran a conseguire attenuanti e diminuizione di pene ti veniva accolte per quanto di ragione sarà in ap-
presso indicato.
13) Il 16.9.1980 due giovani muniti di pistole di sarmavano le guardie giurate IL D'Agnanno
e IO PR, irrompevano nell'agenzia n. 33 della Cassa di Risparmio di Roma ed a-
sportavano lire otto milioni.
In base alle dichiarazioni di AL Sor
di erano rinviati a giudizio il SI, il Maria
ni e CA CC.
In primo grado il SI veniva dichia rato colpevole dei reati commessi in quell'occa-
sione; il MA e lo CC venivano assolti per insufficienza di prove. 16
L'appello di questi ultimi due, mirante a conseguire ampia formula liberatoria è stato respinto perchè gli elementi a loro carico erano statt rafforzati dalle dichiarazioni rese in se-
condo grado dal RI, reo confesso e chiaman-
te a correo.
14) Il 20 settembre 1980 un giovane ed una ragaz-
za, entrati nell'armeria gestita in Pescara
da RI CA, sotto la minaccia di u-
na pistola richiudevano il predetto nel re-
trobottega ed asportavano cinque pistole al-
tre a pezzi di ricambio per armi e munizioni.
Nel corso di un interrogatorio reso quattro giorni dopo, EL TT confessava di a- vere consumato quella rapina insieme a LU
IA il quale, nella giornata preceden-
te, aveva rubato una moto Honda in San Bene-
detto del Tronto.
Il IA ammetteva ambedue gli episodi. Su richiesta del P.M., in primo grado veniva contestato agli imputati anche il delit-
to di cui agli artt. 110, 81 C.P., 9, 10, 12 L.
14.10.1974 n. 497, 10 e 21 L. 18.4.1985 n. 110%;
gli imputati venivano riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti. 17
L'appello della TT per il ridimen-
sionamento della pena veniva accolto e così pure quello del IA teso al conseguimento di cir costanze attenuanti generiche le quali venivano ritenute equivalenti.
Era invece respinto il motivo del Ciavar
dini invocante l'esclusione del fine di terrorismo.
15) Il 22 settembre 1980, in Roma, un autocarro
dell'Esercito avente a bordo nove militari di truppa ed un sottufficiale, effettivi al Primo
battaglione granatieri, veniva bloccato da una auto Alfetta da cui scendevano tre giovani ed una donna, tutti armati, che asportavano al sotto ufficiale la pistola Beretta cal. 9 di ordinanza.
Poichè il sottufficiale fuggiva ver-
so un negozio allo scopo di chiedere aiuto, la donna sparava vers di lui;
gli altri tre, tra visati, ingiungevano ai militari di consegnare le loro armi, ma inutilmente perchè costoro ne erano privi.
Dagli aggressori partiva un colpo di pistola che feriva ad una gamba il Granatiere
IO FA, poi guarito in 270 giorni, re- 18
siduandogli l'indebolimento permanente dell'orga-
no della deambulazione.
Quindi i rapinatori si allontavano a bordo di due Alfette che sarebbero poi risultate rapinate a IO RM e UD OZ.
RI RA indicava quali au-
tori del fatto se stesso, il fratello LE,
IO LE, SC RO, il RI ed il
SI.
La RO ammetteva la propria parteci-
pazione.
Tempo dopo RI RA aggiunget vai nomi di IO OS, quale autista, e di A-
rio MA, che aveva esploso il colpo col quale era stato ferito il FA.
In primo grado i fratelli RA, la
RO ed il RI ammettevano la loro parte-
cipazione all'episodio; il MA respingeva la accusa, come il OS la cui posizione veniva pe-
rò separata.
Al termine del giudizio venivano dichia-
rati colpevoli dei reati commessi in quell'occasio ne i due fratelli RA, la RO, il Belsi-
to ed il RI, previo mutamento del delitto contestato come tentato omicidio aggravato in danno del sottufficiale, nel reato di attentato 19
aggravato per finalità terroristiche e di ever-
sione (art%3B 280 ΤΟ e III° CO. C.P.).
Il MA veniva assolto per insuffi-
cienza di prove.
In appello, richiesto dalla pubblica accusa e dagli imputati, a seguito delle dichia razioni rese da EF RI, il MA ve-
niva conosciuto anch'esso colpevole dei reati commessi in quella occasione%3B veniva inoltre re-.
spinto il motivo proposto dal SI e dal So-
derini per l'esclusione dell'aggravante del fine di terrorismo, ma accolta la loro richiesta di circostanze attenuanti generiche, ritenute preva lenti, e, per il secondo, anche della diminuente di cui all'art; 4 legge 15/1980, con conseguenzia le diminuizione delle pene.
16) La sera del 13 novembre 1980, in una piazza di Siena due giovani a bordo di una "Range Rover" venivano fermati per controllo dal
Brig. IO AR e dal Car. Antonio Aria- no, contro cui all'improvviso i due giovani puntavano le loro pistole, impaconendosi di quelle dei militari, di una mitraglietta M12
e della chiave di accensione dell'autoradio. 20
Il mattino successivo veniva ritrovata la Ran
ge Rover con una pistola beretta cal. 7,65;
la patente di guida momentaneamente esibita dal conducente ed intestata ad AM Riversi
veniva restituita a questi con la foto di Gior
gio LE. In costui il AR e l'NO ricono- scevano uno dei rapinatori mentre ravvisavano so-
miglianza dell'altro rapinatore con le foto segna-
letiche di LE RA.
Quest'ultimo ammetteva la partecipazio-
ne propria e del LE all'episodio in questione;
RI RA asseriva di essere stato lui l'autore materiale della rapina insieme al LE
mentre il fratello LE e SC RO li spalleggiavano a breve distanza.
Prosciolto il LE per morte del reo,
gli altri tre venivano tratti a giudizio e ricono-
sciuti colpevoli dei reati commessi.
L'appello di RI RA era
_ respinto.
17) Ad un gruppo di imputati, fra cui i ricorrenti
IA e MA, sono stati contestati ul teriori reati che, per quanto può qui interes-
sare, vanno così richiamati: IA Al momento del suo arresto era 21
trovato in possesso, fra l'altro, di una pisto la cal. 38 special, 12 cartucce ed una patente di guida intestata ad ES TI. Con lui era arrestato anche De AN ZAre-
no, a sua volta in possesso di una rivoltella
cal. 38 special, provento della rapina sub n.
14 in danno di RI CA.
Per quanto sopra il IA era chiamato a rispondere di vari reati, indicati
a capi 45
- 47 e 78 - 82 del procedimento n.
59/82 Corte di assise che lo dichiarava colpe vole del reato di cui a capo 45 (assorbente quello di cui al capo 78), modificandone la qualificazione giuridica in violazione all'art. 21 L. 18.4.1975 n. 110, di cui al capo 47 (as sorbente quello di cui al capo 79) ed al capo
82, nonchè del reato di cui all'art. 21 L. 110/
1975 come contestato in udienza, mentre per il capo 81 teneva il fatto commesso in data anteriore al 29.9.1980 e quindi ne ordinava la se llazione, subentrando la mpetenza del
Tribunale per i minorenni, e per il capo 80
ordinava la trasmissione di copia degli atti relativi allo stesso tribunale perchè il fatto 22
appariva diverso dalla ricettazione contestata
In appello veniva respinta la richiesta di esclusione dell'aggravante del fine di terrori-
smo, ma concesse le attenuanti generiche, valu-
tate come equivalenti all'aggravante, sicchè ne derivava una diminuizione della pena inflittagli.
MA: Quando veniva arrestato il 3.12.1980 in
Milano, veniva trovato in possesso di una falsa patente di guida intestata a LI Del
la TA e di un revolver cal. 38 caricato con cin-
que cartucce.
Interrogato, ammetteva di avere avuto
nel passato una pistola Browning ed un'altra pa-
tente falsa intestata a ZZ AN, rubatagli nella Villa Borghese di Roma, unitamente al borsel
10.
Secondo RI RA nel borsel-
lo del MA v'erano L. 17.000.000 ed una pisto-
la AL cal. 9.
In primo grado il MA, rinviato a giudizio per rispondere anche dei reati da 84 a
93 del procedimento n. 59/82 della Corte di Assise
negava di avere avuto quest'ultima arma ma la det ta Corte lo dichiarava colpevole dei reati commes-
si nei fatti enunciati. In appello veniva respinta la richiesta 23
di esclusione del fine di terrorismo nonchè del-
le aggAV di cui all'art. 61 n. 。 e di con-
cessione di attenuanti generiche, ma la pena veni va rideterminata pure in conseguenza della diver- sa (rispetto al primo grado) qualificazione giu ridica dei reati associativi.
*****
S'è già accennato alla contestazione di reati associativi, in aggiunta a quelle con-
cernenti i singoli reati- fine.
Questa ulteriore contestazione era sta ta mossa, oltre ad imputati che più non interes- sano, anche agli odierni ricorrenti, tranne che al IA ed al OP, e compendiava l'ac cusa di associazione sovversiva con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democrati-
co, denominata "Terza Posizione" (art. 270, 270
bis C.P.) e di formazione di banda armata (art. 306 C.P.), il NA, il Montani e la Venditti
quali partecipanti, gli altri con funzioni di
promozione, organizzazione e direzione dell'asso-
ciazione, dal 1978 all'agosto - settembre 1980.
Le accuse traevano origine dalle dichia razioni rese, dopo che era avvenuta una strage alla Stazione Ferroviaria di Bologna, da LU 24
NI, CA ER, RG IN, dalle con-
fessioni di RI RA, dalle parziali ammissioni della Venditti, del Bussa,FA, del Curina, del MA di LE RA, da AL Sor-
di e da altri coimputati nonchè, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, dalla stessa consumazione di tutte le serie di reati in prece-
denza elencati.
In primo grado venivano dichiarati col-
pevoli d'essere promotori, costitutori ed organiz zatori di banda armata, in tale reato assorbito quello di cospirazione politica mediante associa-
zione (art. 305 1° co. C.P.), così modificata la imputazione di associazione sovversiva loro contestato ai sensi dell'art; 270 270 bis c.p.
l'DI, De AN EL, RE e ST,
oltre a tale Di IT SE, mentre venivano
Banda dichiarati partecipi alla stessa armata, con l'as sorbimento e la modifica predetta, il SI,
il BI, il NA, il BA, il MA,
il NT, il DD e la TT, più altri imputati che qui non interessano.
A tutti i condannati per tale delitto veniva concessa la diminuente della lieve entità
prevista dall'art. 311 c.p. Venivano assolti dal reato associativo, 25
ut supra riqualificato, per insufficienza di pro-
ve il FA, il AG, il SO, lo SP,
la CO, lo AN e lo CC.
La Corte di Assise, inoltre, concedeva al BI, al NA, al BA, al NT
alla TT ed al CI le attenuanti generi-
che ritenute equivalenti alle aggAV per Lom-
bardi, NA, TT e OP, prevalenti per il BI ed il NT;
inoltre riuniva nel-
la continuazione tutti i delitti fra loro e, ri-
spettivamente, le contravvenzioni, applicando, ol tre alle pene ritenute di legge, pene accessorie e misure di sicurezza.
DI, SI, BI, NA, De An-
gelis, RE, OM, MA, NT, ST,
DD e TT erano altresì condannati al risarcimento dei danni in favore della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, costituitasi parte ci vile;
il SI ed altri pure al risarcimento dei danni in favore del Ministero della Difesa,
parimenti costituitosi.
La sentenza di primo grado era appella ta da tutti i predetti imputati, chi per l'esclu sione dell'ipotesi associativa criminosa, chi pez 26
la concessione di attenuanti e riduzione di pena,
chi per conseguire migliore formula assolutoria.
Appellavano anche il Procuratore della
Repubblica ed il Procuratore Generale chiedendo affermarsi la sussistenza del delitto di cui agli
- 270 bis in luogo della cospirazione artt. 270
politica mediante associazione, concorrente col delitto di banda armata, la condanna anche degli imputati assolti per insufficienza di prove,
l'esclusione della diminuente prevista dall'art. 311 C.P. e l'aumento della pena per l'aggravante di cui all'art. 1 L. 15/1980 calcolato sulla pe-
na già aumentata per altre aggAV - anzichè s
quella fissaa per il reato base.
Il P.G. chiedeva, altresì, la condanna del RE per detenzione e porto illegale di pi-
stola eal. 7,65, di cui al capo 20 del procedi-
mento n. 59/82 R.G., e del MA per i reati da A ad o indicati nella rubrica del procedimen- 22to instaurato a seguito della rapina ai danni dei Granatieri di Sardegna.
In appello veniva disposta la riunio-
ne del procedimento n. 74/85 contro il MA
e la separazione del giudizio per gli imputati non comparsi a cagione di legittimo impedimento. Era ordinata, inoltre, la rinnovazione 27
parziale del dibattimento per l'acquisizione di copia degli interrogatori resi in altro procedi-
mento da EF IN nel febbraio
- aprile
1986 al P.M. di Milano, di copia della sentenza emessa il 26.6.1986 dal Tribunale per i minorenni di Roma a carico del SI, del IA e
di altri, nonchè di ulteriori documenti prodotti dalla difesa.
Di notevole peso risultava - secondo i giudici di appello la dichiarazione
-- quivi re sa da Stefano Soderini il quale, nel confermare quelle rese al P.M. di Milano a modifica di altre
precedenti, indicava coloro che avevano parteci-
pato alle singole imprese criminose, formulando confessioni e chiamate a correo nonchè aggiungen do particolari sulla organizzazione, sulle fina-
lità e vicende del gruppo "Terza posizione" e sul ruolo dei coimputati.
In ordine ai cosidetti "pentiti" o col laboratori di giustizia (AL RD, RI
RA, tali TR, DI ed in ulti-
mo EF RI) la sentenza di appello ha fornito spiegazioni sulla loro differenziata cre dibilità e sulla necessità di riscontri.
沙 28
Ha ritenuto, invece, di escludere dal-
le fonti di prova quanto derivava dalle dichiara-
zioni di LE RA, per la sua negativa e caratterizzata personalità; ha infine puntualiz zato di non ritenere sufficiente la posizione di vertice nell'organizzazione per rendere il sogget to concorrente anche nei singoli reati fine,
ciò potendosi affermare solo allorquando emerge-
vano gli elementi di conforto al concorso material le o morale dell'imputato quale ideatore, istiga tore od organizzatore del singolo episodio crimi noso.
Sulla partecipazione all'associazione eversiva ha così valorizzato le dichiarazioni rese da LU NI, CA ER, CI LO
reti, AL RD, (motivatamente ritenuto total-
mente credibile) EF RI cui erano da aggiungere le parziali ammissioni degli imputati
FA, MA, NA e TT--ed i meno rile-
vanti contributi, per quanto utilizzabili in un complesso di ambiguità, di DI, TR,
ZZ e AL.
Dopo avere proceduto ad una disamina
accurata delle dichiarazioni ritenute più rile- vanti ai fini probatori e dei rispettivi riscon tri, la sentenza di secondo grado è passata ad 29
illustrare i motivi per i quali erano da ravvisa re i delitti associativi inizialmente contestati
(270 270 bis più 306 C.P.) anzichè solo quello
-
di cui all'art. 306 C.P.
La stessa sentenza ha quindi confermato sia la sussistenza dell'aggravante di cui allo art. 112 n. 1 ° C.P. e di quella della finalità di
6.2.1980 n. 152terrorismo prevista dall'art. 1 L.
sia dell'attenuante di cui all'art. 311 C.P., al
tresì confermando il ruolo di fondatori, promoto ri e organizzatori del settore di Terza Posizio-
ne dedito alla illegalità nelle persone dell'Adi—
nolfi, del De AN EL, del RE e del
ST.
Ha poi ribadito la responsabilità, qua li partecipi dei due reati associativi, del Belsi
to, del BI, del NA, del BA, del
MA, del MO, del DD e della Ven ditti nonchè ha confermato l'assoluzione per in sufficienza di prove dagli stessi reati del Buf-
fa, del AG, del SO, della CO, dello
AN e dello CC.
Ne ha assolto, invece, lo SP per. non avere commesso il fatto.
er 30
Ha invece dichiarate estinte per pre-
scrizione tutte le contravvenzioni ascritte ai vari imputati ed assolto:
l'DI, il SO, il AG.e De AN Mar
cello dai reati concernenti il ferimento di Ro
berto LI per non avere commesso il fatto e dai reati concernenti l'incendio di Antonio
SI per insufficienza di prove.
il BA dai reati di rapina in danno di An na Di HI e connessi, per insufficienza di prove il MA dalla rapina al garage Italia e reati connessi per non avere commesso il fatto lo SP dai reati ascrittigli per non a-
vere commesso il fatto.
Quindi, confermata nel resto la respon sabilità pei reati singolarmente ascritti e con le modificazioni sovra specificate per quan to riguarda i delitti associativi, tutti riunen do in continuazione, previa concessione a taluni di attenuanti generiche e con qualche variazione nel giudizio di valenza fra circostanze di segno opposto, ha rideterminato le conseguenziali pene il Pertanto, ha condannato l'DI,
De AN, il RE, il ST, il Belsito, il il BI, il NA, il DI, il MA, il 31
MO, il DD e la TT al rimborso delle spese processuali in favore delle costitui te parti civili.
Contro la sentenza di appello sono sta-
ti avanzati ricorsi da e-o nell'interesse dei 21
imputati in epigrafe elencati.
Non sono stati depositati motivi a so-
stegno delle dichiarazioni di ricorso per Massimi
liano DD ed EL TT: nel dichiara-
re di ricorrere il difensore di AL SP
ha contestualmente aggiunto solo "motivi: viola-
zione di legge, insufficienza e contraddittorie-
tà della motivazione" senza ulteriore specifica-
zione. Il difensore di AL SI con la dichiarazione di ricorso, contestualmente ha dedotto solo "motivi: violazione di legge, insuf ficienza e contraddittorietà della motivazione,
omesso esame di argomentazioni poste a sostegno dei motivi di appello".
A sostegno dei ricorsi di DI e
RE si denuncia:
1) la violazione dell'art. 475 n. .P.P. in re lazione all'art. 515 C.P. ed agli artt. 270, 270 bis, 305, 306 C.P. dato che con gli appell della pubblica accusa era stato chiesto il ri-
conoscimento del solo art. 270 C.P. e non anche dell'art. 270 bis c.p. che, invece, era stato ritenuto dai giudici di appello in luogo della ipotesi prevista dall'art. 305 C.P., benchè
mancasse l'apposita richiesta.
2) la violazione dell'art. 475 n. 3 C.P.P. in re lazione alle ipotesi delittuose previste da-
gli artt. 270, 270 bis e 306 C.P. dato che la motivazione della sentenza impugnata aveva attribuito credibilità ai cosidetti pentiti,
senza tenere conto delle censure mosse avver-
so la ritenuta attendibilità del RD, del
RI, del GN e dei testi Fratini e
IN.
Inoltre s'era dato credito ad una ritenuta organicità, invece insussistente,
del "Nucleo Operativo" di Terza Posizione, i cui membri si erano da questa distaccati.
3) la violazione dell'art. 475 n. 3 C.P.P. in re-
lazione alla riconosciuta finalità di terro-
rismo ed eversione ed al reato di banda arma-
ta, ritenuto con ragionamento viziato da con-
traddittorietà ed illogicità, essendo invece del tutto priva di riscontri l'affermazione di 33
disponibilità di armi daparte di Terza Posizio
ne.
4) la violazione dell'art. 475 n. 3 C.P.P. nel ne-
gare le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis C.P.
5) la violazione dell'art. 475 n. 3 c.p.p. in re-
lazione al delitto di fabbricazione, detenzio ne e porto dell'esplosivo collocato all'ingres so dell'"Uonna Club" Con motivi aggiunti si deduce altresì
la violazione dell'art. 475 n. 3 C.P.P. in rela-
zione agli artt. 270, 270 bis, 305, 306 e 49 C.P.,
perchè la entità del fenomeno associativo "Terza
Posizione" non consentiva di ritenerla tale da po tere raggiungere la soglia richiesta per la quali ficazione giuridica attribuitale, non essendo l'a re il risultato, in quan zione idonea a raggiungete
to si deve fare riferimento non a mero pericolo presunto bensì a pericolo concreto. In assenza di ciò si verserebbe in ipotesi di reato impossibile.
A sostegno del ricorso avanzato per il
BA si denuncia:
1) la violazione degli artt. 479 e 475 n. 3 C.P.P.
per il mancato bilanciamento degli elementi di 34 accusa e di quelli favorevoli prima di giunge-
re all'assoluzione per insufficienza di prove dai reati concernenti la rapina Di HI e senza verificare l'attendibilità del teste
IN
2) l'illegittimità della formula dubitativa appli cata relativamente ai reati commessi in occa-
sione del ferimento di TO LI, sulla base delle dichiarazioni de relato del RD
e del RI, costituenti meri indizi che non possono essere considerati elementi di pro va, ancorchè incompleti.
Per il AG si deduce:
1) l'inapplicabilità della formula dubitativa. re
lativamente ai reati commessi in occasione degli attentati, incendiario alla Casa del To
masini ed esplosivi-incendiari alle abitazioni a=del IR, del TT e del US,
dottata sulla base di un concorso morale deri-
vante dalla sua posizione di presunto dirigente di Terza Posizione laddove era stato assolto dal reato associativo ed , inoltre, mancava
1 dimostrazione di un suo qualsiasi apporto materiale o psicologico nella commissione de-
gli specifici reati. 2) essendo stato accolto il motivo di appello che 35
invocava l'assoluzione dai reati commessi in occasione del ferimento LI, non potevasi condannarlo al pagamento delle spese processua-
li di secondo grado.
Per il Lomabrdi, il BI ed il AG
si denuncia il vizio della motivazione concernen te i reati associativi, ancor più perchè si sareb
be dovuto tenere conto del fatto che le armi si appartenevano ai singoli od ai grupposcoli enuclea tisi da "Terza Posizione", mentre le azioni delit tuose dei singoli non potevano essere poste a са delete - rico a carico di tutti gli aderenti.
Per FA deduce:
1) la violazione dell'art. 270 C.P. dato che il vincolo associativo fra i varii imputati non presupponeva la consapevolezza da parte di tut ti i componenti di "Terza Posizione" della na tura occulta e delle finalità perseguite dal
Nucleo Operativo laddove esso FA era ricom preso in quel gruppo che esprimeva palesemente i propri intenti.
2) la contraddittorietà, la carenza della motiva-
zione ed il travisamento dei fatti là dove esso era stato raggiunto da semplici indizi e TI
36°
1)
2)
1)
dove gli si attribuiva il ruolo di "caps"' rispet to a tre ragazzi di 14/15 anni.
Per IA si denuncia:
la motivazione apparente, e quindi la violazio ne dell'art; 524 n. 1 C.P.P. in relazione agli artt. 69 e 133 C.P., nella fissazione della pe-
na base e nell'attribuzione di equivalenza an-
zicchè di prevalenza, alle circostanze attenuan-
ti rispetto alle aggAV.
la violazione dell'art. 3 della Costituzione
in relazione all'art; 81 C.P. perchè, dopo la sentenza 222/1983 della Corte Costituzionale
che attribuisce esclusivamente al Tribunale
per i minorenni la competenza a giudicare dei reati commessi da minori, esso imputato si era
visto spezzato l'iter del disegno criminoso e sottoposto a due giudizi davanti a due giudici diversi, senza la possibilità di fruire della continuazione, con violazione del diritto di e-
guaglianza rispetto agli altri cittadini giudi-
cati per una serie di reati commessi da mag-
giorenni.
Per NA si denuncia:
la violazione degli artt. 110 e 306 C.P. in
relazione all'art. 524 n.1 C.P.P. dato che es- so ricorrente era stato riconosciuto partecipe 37
all'associazione sovversiva ed alla banda ar-
mata solo in quanto concorrente nella rapina di Agugliano, trascurandosi l'autonomia concet tuale e giuridica dei reati associativi rispet to ai reati-fine.
2) la violazione dell'art. 1 L. 15/1980 in relazio ne all'art. 524 n. 1 C.P.P per essere stata riconosciuta aggravata dal fine di terrorismo una rapina che doveva essere considerata "Co-
mune" in quanto finalizzata a procurare dena-
ro ai suoi partecipi.
3) la violazione degli artt. 133 e 69 C.P. in re lazione all'art. 524 n. 1 C.P.P. per eccessi-
vità della pena e pel mancato conferimento di prevalenza alle circostanze attenuanti rispet to alle aggAV.
Per AN si deduce:
1) la violazione dell'art. 479 C.P.P. in relazio ne all'art. 524 n. 1 C.P.P. sia per l'assolu-
zione con formula dubitativa dai reati associa tivi sia per la condanna relativa ai reati com messi in occasione della rapina Di HI. T
38
riconosciuta come aggravata dal fine di ter-
rorismo la rapina ascrittagli, che in se stes-
sa era invece destinata a procacciare i mezzi di sostentamento tanto era vero che egli era stato assolto dai reati associativi.
Per la CO si deduce:
1) la carenza, il vizio logico e la contradditto-
rietà della motivazione, ai sensi dall'art. 475
n. 3 e 524 n. 1 e 3˚C.P.P. là dove era stato conferito credito alle popolazioni del IN el
del RD, non sorrette da esaurienti argomen-
tazioni.
2) la sussistenza del vincolo della continuazione,
ai sensi dell'art. 81 C.P.; tra i fatti-reato oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza 16.4.1985 della Corte di Appello
di Roma concernente detenzione e porto di armi nonchè di esplosivi, ricettazione ed altro,
accertati in Roma il 22.4.1983, sentenza dive- nuta esecutiva dopo quella di questa Suprema
Corte - Sez. II in data 11.3.1987, riferente-
si anche a FA AN, coimputato nel presen te procedimento.
Si sottolinea che la continuazione non aveva potuto essere invocata prima in quan to quella sentenza era passata in giudicato do 39
po l'appello nell'altro procedimento e che la natura dei reati contestati confermava l'unici tà del disegno criminoso.
Per De AN EL si denuncia la violazione degli artt%3B 474 e 475 C.P.P. per mancan za assoluta di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità per reati associativi, derivan
te dalla confusione operata con il fratello ZA reno, deceduto, sia sulla qualificazione di diri-
gente, anzicchè partecipe, sia sulle circostanze attenuanti generiche, rifiutate con formula di sti le.
Per il MA si denuncia:
1) la violazione dell'art. 475 n. 3 C.P.P. in re-
lazione agli artt. 270, 270 bis, 305, 306, 49 C.P. non essendo ravvisabile nel movimento "Ter
za Posizione" nè un'associazione terroristica od eversiva, nè una banda armata, per l'assolu ta inidoneità dell'azione a costituire un con creto pericolo e perchè si versava in ipotesi di tentativo impossibile, non punibile ai sen
si dell'art. 49 C.P.
Si deduce, altresì, che i giudici di appello siano andati ultra petita in quanto 40
T
la pubblica accusa, con le sue impugnative aveva chiesto il riconoscimento del delitto di cui allo art. 270 C.P. mentre qui era stata affermata la sussistenza del delitto previsto dallo art. 270
bis C.P.
2) la violazione dell'art. 475 n. 3 C.P.P. in re-
lazione all'art; 628 C.P. e reati connessi al-
le due rapine di cui era stato dichiarato colpe vole (assalto all'autocarro dei granatieri di Sardegna - rapina all'agenzia n. 31 del cre dito Italiano), in conseguenza delle testimo-
nianze de relato di RI RA e di
EF RI nonchè per la ritenuta atten-
dibilità di AL RD, del NI, del Gio
vagnini e del IN, benchè in assensa di ele menti di riscontro.
3) la violazione dell'art; 475 n. 3 C.P.P. in re-
lazione all'art. 1 L. 15/1980 per essere sta-
ta ravvisata, specie nella seconda rapina, la finalità del terrorismo.
4) la violazione dell'art. 475 n. 3 C.P.P. in re-
lazione all'art. 62 bis C.P.P. per il rifiuto
opposto alla oencessione di circostanze atte-
nuanti generiche
5) la violazione dell'art. 475 n. 3 in relazione all'art. 311 C.P. dato che non era stata confe- 41
- per gli altri imputati come - la preva- rita lenza alla diminuente in questione.
Con motivi aggiunti si sviluppano argo-
menti in ordine alla riconosciuta sussistenza dei delitti associativi, alla correlazione fra i moti vi di appello della pubblica accusa ed i reati ri
tenuti in senteza, nonchè in ordine alla parteci-
pazione alle rapine.
Per NT si denuncia:
1) la mancanza di motivazione e la violazione di legge per essersi ritenuti sussistenti i delit ti di cui agli artt. 270 bis e 306 C.P. nonchè
la partecipazione di esso NT ai sodalizi
criminosi, laddove egli si era limitato ad at-
tività palese e lecita come il volantinaggio innanzi alle scuole.
2) la violazione degli artt. 2 C.P. e 25 costitu-
zione per essersi affermata la penale responsa-
bilità di esso NT in ordine al delitto di cui all'art; 270 bis C.P. mentre invece egli era stato rinviato a giudizio per il meno gra-
ve delitto di cui all'art. 270 C.P., ma non per quello di cui all'art. 270 bis C.P. e ciò
in quanto, con l'arresto, avvenuto il 14.12. 42
L
19791 era cessata la permanenza dei reati associa tivi ed il delitto di cui all'art. 270 bis C.P.
era stato introdotto con il successivo D.L. 15.12
1979 n. 625.
Il che refluiva sulla entità della pena in quanto era stato ritenuto più grave proprio il delitto previsto dall'art. 270 bis C.P.
Oltre tutto ciò violava il disposto del l'art. 477 C.P.P. essendo v-vistatata immutazione
tra fatto contestato e quello ritenuto in senten-
za.
Per SO si denuncia la illogicità e la contraddittorietà della motivazione là dove era stata ravvisata la permanenza di indizi si-
gnificativi di partecipazione ai reati associati-
vi, così pervenendosi all'assoluzione con formula
dubitativa, in contrasto con il suo ruolo esplici tamente definito come sfumato ed incerto nonchè
con ingiustificata disparità di trattamento ri-
spetto ad altri imputati (RO e SP)
assolti con formula piena nonostante l'eguale po-1
sizione probatoria.
Per CC si deduce:
1) il difetto di motivazione e la violazione di legge nell'adozione di formula assolutoria du dubitativa dal concorso nelle rapine in danno 43
dell'agenzia n. 36 del Credito Italiano di
Roma ed in danno dell'agenzia n. 33 della Cas
sa di Risparmio di Roma, e connessi reati, a cagione delle dichiarazioni
- non controllate
- del RD e del RI.
2) il difetto di motivazione conseguenziale allo omesso esame di elementi di rilievo ed al cre dito attribuito ad un semplice indizio (capo nucleo territoriale del quartiere Eur), sicchè
egli andava assolto dai reati associativi con
formula ampia e non dubitativa.
Per ST si denuncia:
1) la violazione dell'art. 524 n. 1 e 3 C.P.P. in relazione agli artt. 2, 270 bis C.P. e 477 C. P.P. per essere stato egli rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art; 270 C.P. e per il periodo fino al 14.12.1979 ma condannto per fatto diverso, qualificato ai sensi dello art;
270 bis C.P a lui inapplicabile trattan dosi di norma introdotte successivamente al suo arresto, con conseguenze sfavorevoli a cagione della maggiore pena edittale.
2) la motivazione carente, illegica e contraddit toria sulla sua ritenuta partecipazione al fe
Cust 44
rimento di TO LI, fondata esclusiva-
mente sulle dichiarazioni del RD e del SO-
rini.
Per il OP si denuncia la motiva-
zione carente ed illogica sulla sua ritenuta re-
sponsabilità quale partecipe alla rapina di NA Di
HI, probatoriamente fondata sulle sole asser-
zioni di AL RD e con ricostruzione compa-
rativamente illogica rispetto al coimputato Lombar
di, assolto per insufficienza di prove.
Nel dibattimento tenutose innanzi a que-
sta Suprema Corte è stata denunciata la illegitti-
mità costituzionale degli artt;
270, 270 bis e 305 C.P. in relazione agli artt. 3 e 24 della Co-
stituzione in quanto consentirebbero sanzioni plu-
rime della stessa condotta;
sono altresì pervenu-
te le dichiarazioni di dissociazione, formulate dagli imputati LU IA ed ES Mon-
tani ai sensi della Legge 18 febbraio 1987 n. 34.
D I R I T T O
Modificando la prima sentenza, della
Corte di Assise, che aveva ravvisato la sussisten-
za di un unico delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 C.P.) in luogo di quelli associativi contesti sub artt. 270
- 270 bis C.P.; la Corte di Assise di Appello ha ri 45
pristinato le originarie imputazioni, ravvisando invece la sussistenza del delitto di cui all'art. 270 bis C.P.; in luogo di quello di cui all'art. 305 C.P. oltre a quello di banda armata (art. 306
su tale punto, non v'è censura da parte C.P.); e
,
della pubblica accusa nè degli imputati, se non
- per questi ultimi
- relativamente alla insussi-
stenza dei reati associativi ravvisati in appel-
10.
Ne consegue che, più non discutendosi
in questa sede del delitto di cui al citato art. 305 C.P., esso resta estraneo al thema deciden-
dum sicchè appare mancante di qualsiasi conducen za ai fini che qui interessano un controllo della sua conformità alla Carta Costituzionale.
L'eccezione qui proposta dai difensori in tal senso si rivela quindi manifestamente irri-
levante e come tale deve essere dichiarata.
Quella, proposta dai medesimi difensori,
che investe la legittimità costituzionale degli artt. 270 e 270 bis C.P. in relazione agli artt.
3 e 24 della Costituzione, è stata motivata col rilievo che ambedue le norme consentirebbero san zioni plurime della stessa condotta.
en 46
La questione appare manifestamente in-
fondata.
E' ben vero che ambedue le norme preve-
dono fra gli elementi costitutivi, la violenza mirata a fini che sono vietati dalla legge pena-
le, e che questa è la fondamentale ragione per la quale viene proibita un'attività, quella di asso-
ciazione, che è altrimenti libera e tutelata dal-
l'art. 18 della Costituzione.
Me ne divergono, non solo e non tanto
perchè l'art. 270 C.P. limita i precetti negati-
vi all'ambito del Territorio dello Stato, così
confinandoli entro termini che invece sono ignoti all'art. 270 bis C.P., quanto perchè la piima fattispecie è a forma specifica, mentre la secon-
da è a forma generica (Cass. Sez. I 3.2.1983 n.
302 D'Alessio) pur se si raffronta la similare ma non quale ipotesi di cui al 1° capover-
seo dell'art; 270 con l'art. 270 bis, dato che la prima mira ad impedire la "soppressione" de-
gli ordinamenti politici e giuridici della so-
~cietà, mentre il secondo è volto ad impedire la
"eversione" dell'ordine democratico, così finaliz zandosi ad obbiettività giuridiche rispettiva-
mente diverse, relativamente alle quali il prin- cipio di specialità (art. 15 C.P.) impedisce, co- 47
munque, pluralità di sanzioni.
Questa è la ratio che ha sorretto il le gislatore, nell'introdurre, con il D.L. 15.12.1979
625 convertito in L.
6.2.1980 n.. 15, l'art. n.
in sostituzione dello 270 bis in aggiunta e non
art. 270 C.P.
Non è, poi, da dimenticare che la con-
formità dell'art%;B 270 C.P. alla Costituzione è
stata già rilevata dalla Corte Costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza n. 142 del 18.7.1873.
La relativa deduzione che viene oggi proposta per ambedue le norme ed in relazione a gli artt;
3 e 24 della Costituzione si rivela quindi manifestamente infondata.
Va, in ogni caso, sottolineato che nel la ipotesi in cui l'azione del reo, protrattasi nel tempo anche successivamente al 17.12.1979,
sia stata contrassegnata dalla realizzazione de-
gli elementi costitutivi sia dell'art. 270
che dall'art. 270 bis C.P., in tale caso, unica
essendo la condotta penalmente rilevante ed uni- со il reato a carattere permanente, la sanzione potrebbe essere solo quella comminata dall'art. 48 270 bis C.P. senza che in ciò possa ravvisarsi una retroattività della seconda norma, introdotta successivamente, dato che l'azione era già da pri-
ma corrispondente a fattispecie penalmente sanzio- nata. Il che consente di evitare pluralità di san-
zioni, neanche attraverso la continuazione, per una unica condotta delittuosa essendosi al di fuori di ogni concorso formale o materiale di reati.
Anche per questo motivo la questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata.
La difesa del IA risolleva in que sto grado una questione di legittimità costituzio-
nale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, che se è riferita alla sentenza n. 222/83 della
Corte Costituzionale nella parte in cui ha dichia-
rato la illegittimità costituzionale dell'art. 9
della legge istitutiva del Tribunale per i minoren
ni, appare manifestamente infondata perchè posso- no essere denunciate, per violazione alla Costitu-
zione, le legge e gli atti aventi forza di legge,
dello Stato e delle Regioni, non la sentenza della stessa Corte Costituzionale.
Se la questione, come sembra più perti-
nente, appare sollevata nei confronti dell'art. 81 C.P. essa è egualmente infondata, prima facie, 49
perchè:
- la norma denunciata regola in modo eguale tutte le situazioni da essa contemplate, sicchè il trattamento sanzionatorio ivi previsto viene applicato in modo eguale per tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla stes sa norma, sicchè non è dato vedere in quale mo-
do possa offendere la eguaglianza dei cittadi-
ni innanzi alla legge.
- perchè la stessa Corte Costituzionale, con sen- tenza n. 115 in data 27.3.1987, ha già ritenuto infondata la questione di legittimità costituzio nale dell'art; 81 cpv. C.P. in relazione agli artt;
3 e 25 Cost., se internetato nel senso
precisato da questa Suprema Corte (Sez. IV fe-
riale; 22;7;1985 n. 1272 Fissore) secondo cui può riconoscersi la continuazione semprecchè
sia ravvisabile la unicità del disegno crimino- SO pur fra reati già definitivamente giudica- ti e reati ancora da giudicare e quindi anche fra quelli giudicati da Tribunale per i Minoren ni con sentenza non più impugnabile e quelli com messi in maggiore età eppertato giudicati da a al-
tro organo giudizioario con provvedimento non
沙 50
ancora definitivo.
Va chiarito che la deduzione difensiva,
sollevata in termini di legittimità costituziona-
le, non consente alcuna ulteriore conseguenza in termini di concreta attuazione in questa sede dell'istituto invocato sia perchè ciò esorbitereb be da ciò che è stato devoluto a questa Corte at-
traveso l'impugnazione sia perchè non sono stati
forniti gli elementi indispensabili da cui desu-
almeno il fumus del vincolo mere e la individuaziot ne delle plurime sentenza, che potrebbero consen-
tire un annullamento con rinvio per la decisione del giudice di merito sulla ricorrenza dell'unico disegno criminoso.
In relazione alla seconda censura mos-
sa dall'interesse del ricorrente NT, va ri-
levato che questa, come poi in definitiva con-
clude lo stesso ricorrente, più che prospettare una violazione dell'art. 25 della Costituzione
ad opera dell'art. 270 bis C.P., denuncia una concreta applicazione di questo in violazione del principio di irretroattività della legge penale sancito dall'art. 2 C.P. ma soprattutto evidenzia una preliminare deduzione di violazio-
ne dell'art; 477 C.P.P., che pertanto precede ogni esame di merito, circa l'avvenuta immutazio 51 etra la sentenza l'accusa contestata. ne
Del che, quindi, sarà fatto esame più
avanti, non apparendo in sostanza- - formalizza ta una specifica questione di legittimità costi-
tuzionale di una precisa norma di legge bensì una
violazione di norma processuale.
Ciò premesso in ordine a quanto avrebbe potuto indurre ad una sospensione del procedimen to, va rilevato che sono da dichiarare inammissi-
bili i ricorsi di:
- SI AL, e SP AL dacchè
quelli contestualmente dedotti, si limitano ad indicare i vizi da cui sarebbe inficiata la moti vazione, ma nemmeno accennano ad alcuna ragione che ne spieghi il fondamento, sicchè la mera e ge nerica indicazione dei motivi postula quella man canza di specificità che è richiesta, a pena di inammissibilità, dall'art. 201 C.P.P.;
DD MI e TT EL non han no depositato alcun motivo a sostegno delle rispet tive dichiarazioni da cui, pertanto, ai sensi del richiamato artt 201 C.P.P. sono decaduti. '
In ordine ai motivi di ricorso svolti nell'interesse di EL IN i e Roberto
眇 52
RE, fatto salvo l'effetto estensivo dei motivi spiegati nell'interesse del MA e richiamati per tale effetto, di cui si tratterà a proprosito di quest'ultimo ricorrente, va osservato che:
1) in ordine al primo motivo è da ricordare che per un gruppo di imputati, fra cui l'DI ed il RE, la Corte di Assise di primo grado aveva modificato i delitti di cui all'art. 270 bis C.P. in quello di aspirazione politica me-
diante associazione (art. 305 C.P.) e, questo,
assorbito nel delitto di cui all'art. 306 I°
co. C.P.
L'originaria imputazione contestata agli imputati predetti menzionava sia l'art. 270 che l'art%3B 270 bis C.P. in quanto la con-
dotta posta a loro carico iniziava da un pe-
riodo antecedente alla data di entrata in vigo re del D.L. 15.12.1979 n. 625 che, con l'art. 3, introduceva l'art. 270 bis C.P., e, per la maggior parte di essi, proseguiva dopo tale da ta.
Con l'appello, il Procuratore della
Repubblica di Roma, dolendosi anche di tale parte della sentenza di primo grado, dopo avere richiamato sia l'art; 270 che l'art. 270 bis C.P. aveva testualmente chiesto "che la sentenza 53
venga sul punto riformata affermando la sussisten za dell'ipotesi delittuosa contestata"
Con la sentenza impugnata la Corte di
Assise di Appello ha ripristinato la imputazione di cui al solo art. 270 bis C.P. che era ricompre so nella originaria contestazione, di cui il P.M. aveva domandato l'affermazione in appello. La censura proposto col primo motivo,
secondo cui la pubblica accusa aveva chiesto l'ap plicazione del solo art. 270 C.P. e non dell'art. 270 his è quindi erronea nel suo presupposto di base eppertanto i giudici dell'appello non hanno
esorditato dai limiti di ciò che era stato loro devoluto con l'impugnazione.
2) La seconda censura contrasta l'avvenuta valo rizzazione delle dichiarazioni dei cosidetti pen titi, specialmente del RD e del RI, ol- tre che dei testi NI, GN, IN e
delle parziali ammissioni di alcuni fra gli impu tati.
Sul punto risultano ampie motivazioni sia da parte dei primi giudici che di quelli del l'appello i quali, veficando le ulteriori dichia razioni rese dall'imputato RI in secondo 54
grado, hanno proceduto ad analitica verifica del le varie propolazioni sia dal punto di vista in- trinseco, che di quello estrinseco, individuando non solo i riscontri esterni derivati da altre dichiarazioni ma anche ove esistenti
- quelli og gettivi, nonchè distinguendo le vere e proprie notizie de relato da quelle che erano, invece,
confessioni extragiudiziali. La cura applicata dai giudici del meri-
to prima di conferire credibilità alle varie di-
chiarazioni risulta anche ex adverso dal di-
niego di attendibilità, ad esempio, a LE IO-
AV se non nei casi in cui potessero rinvenir-
si adeguati riscontri alle sue dichiarazioni ed alla parzializzata credibilità attribuita ad altri.
cosidetti collaboratori di giustizia, di volta in volta spiegandone il fondamento.
Non sembra, quindi, che si possano
- in questa sede di legittimità..
- ripercorrere le stral de già seguite nei precedenti gradi per la veri-
fica sull'attendibilità, senza ripetere valuta-
zioni di merito che sono inibite a questa Corte
Suprema.
Già lo stesso rilievo, formulato in ri corso, secondo cui "esistono, insomma, due chiavi di lettura, completamente diverse, fornite ognuna 55
dalla sua logica e dei suoi riscontri" sta a si-
gnificare che l'iter argomentativo seguito dai giu dici del merito può essere opinabile nella sostan
,
in quanto potrebbe scegliersi una soluzione di za in versa, conferendo diverso significato o spessore alle varie acquisizioni probatorie, ma non eviden zia vizi della logica seguita, che ha una sua di
gnità.
Poichè, quando la scelta di una soluzio ne di fatto è presidiata da spiegazioni che non
presentano errori logici nè di diritto, non può
questo giudice di legittimità muovere censura
senza addivenire ad ulteriore rivalutazione del merito%3 ne consegue che in tal caso la soluzione adottata sfugge al sindacato esperibile da questa
Corte. Nella specie, quindi, l'attendibilità del le fonti di accusa, già ampiamente e correttamen te verificata dai giudici del merito, non può essere revocata dal giudice della legittimità.
Le deduzioni dei ricorrenti i quali, in definitiva, postulano un riapprezzamento del merito, sono quindi da respingere.
Quelle, poi, che denunciano la soluzione adottata perchè ritenuta giuridicamente erronea 56 sotto il profilo della inesistenza di un aggrega-
zione di persone col fine di lotta allo Stato, ido nea allo scopo prefisso, presuppongono, anzitutto, una valutazione della realtà storica, in ordine alla quale i giudici di merito hanno spiegato le ragioni che li hanno indotti a darvi credito,
facendo riferimento alla genesi del movimento
"Terza Posizione", ai suoi germi di violenza sin dall'inizio e già prima del coagulo delle volontà verso forme associative di violenza organizzata,
ciò desumendo da plurime e ben indicate fonti in-
terne allo stesso movimento dalle quali s'erano tratte le prove, collimanti fra loro, circa la costituzione, la permanenza dell'accordo,la di- visione dei ruoli e dei compiti, prove, le quali poi traevano il conforto del riscontro oggettivo nella serie di reati posti in essere, anche al fi-
ne di mantenere in vita l'associazione e quindi at traverso reati contro il patrimonio, molti dei
quali realizzati pure mediante violenza alle per- sone, oltre a quelli contro avversari politici,
veri o presunti.
Non appare utile, al fine di denegare la sussistenza dei delitti di cui agli artt;
270
e 270 bis C.P., _sostenere l'inidoneità della con- dotta a costituire un'associazione sovversiva О 57
con finalità di terrorismo e di eversione dell'or-
dine democratico.
Tale inidoneità è stata dalla Difesa raf port dita alla mancanza concreto pericolo per le
istituzioni dello Stato.
I l rilievo è infondato.
I delitti di cui alle norme testè richia mati sono formali, di pericolo presunto iuris et
°9333, 87 de iure, (Cass. Sez. I 1.7.198 De Montis %;B Cass.
Sez. I 10.6.1982 n. 11159 Valpreda idem 20.2.
-
1984 n. 2448 Frenna;
Cass. Sez. II 14.2.1985 n.
5831 Agresti%3B Cass. Sez. I 7.4.1987 n. 8952 Ange
lini) i quali realizzano per il semplice fatto del la costituzione del sodalizio fra due o più perso ne о del raggiungimento dell'accordo о della pre-
stazione di adesione all'associazione od organiz zazione, la quale abbia come mira gli scopi indi cati nelle stesse norme, da conseguire mediante atti di violenza.
In relazione a tali delitti non è conse di guenzialmente fondata la deduzione reato impossi-
bile e quella di inidoneità dell'azione dipenden te dalla carenza di un concreto pericolo, dacchè
di questo il legislatore ha voluto non tenere con
J 58
to, intendendo invece colpire non l'idea di muta- menti istituzionali o degli ordinamenti socio-eco nomici, di per se stessi, ma la violenza program mata, la quale costituisce per ciò stesso un pericolo immanente data la sua carica potenzial-
mente lesiva dei singoli, della collettività e
dello Stato, indipendentemente dalla commissione effettiva di crimini.
Per la realizzazione di tali delitti,
quindi, non è necessario che l'associazione rag-
giunga cospicue dimensioni nè una salda struttu-
ra organizzativa, essendo sufficiente al limite anche l'accordo di que sole persone (Cass. Sez.
I 17.4.1985 n. 5599 Cappelluti;
idem 24.1.1985 5578 Bianconi) idem 17.4.1985 5599 Cappel
0.75 n.
in ipotesi minori, di lieve entità oggetti-
sarà eventualmente applicabile, come è avve- va,
nuto nel caso in esame la diminuente prevista dall'art. 311 C.P.
D'altra parte, è da considerare che il concetto di idoneità implica un riferimento, un
rapporto a qualcosa cui è mirata la condotta.
Ma, allora, va posto il quesito: idoneo a che cosa?
Non alla stessa condotta prevista dal- la norma penale configurante il reato di pericolo, 59
in quanto si risolverebbe in una mera tantologia che sa rebbe il discorso, rimasto privo di si gnificato.
Non allo evento, perchè il reato di pe-
ricolo è ontologicamente autonomo e prescinde dal la verificazione di un risultato concreto.
Non al fine, perchè se questo rimane con finato nell'astratto, nella ipotesi, l'idoneità
risulta parola impropriamente adoperata;
se inve-
ce il fine viene considerato in termini di concre tezza, inevitabilmente il concetto di idoneità
torna a rapportarsi all'evento.
E questo non è elemento necessario alla configurazione del reato.
Anche il delitto di banda armata, previ sto dall'art. 306 C.P. è un reato plurisoggettivo di pericolo presunto, iuris et de iure, (Cass.
SEZ. I 28.4.1983 n. 6308 Alunni%3B Cass. Sez. I
14.11.1985 n. 1003 Andriani%3B Cass. Sez. I 16.12. 1985 n. 3212 Faranda;
Cass. Sez. I 21.1.1986 n.
8154 Savasta) che si realizza per il solo fatto di promuovere, costituire, organizzare od aderi-
re ad una banda armata col fine di commettere uno
dei delitti indicati nell'art. 302 C.P., fra cui
W r sono anche quelli di associazione sovversiva (art. 60
270 C.P.) e di associazione con finalità di ter-
rorismo e di eversione dell'ordine democratico,
(art. 270 bis C.P.) sicchè fra il reato previsto dall'art%3B 306 C.P. e quelli previsti dalle altre norme si realizza un concorso di reati, normal-
mente formale, ma che
- a seconda dei casi
- può
trattandosi di reati CO-essere anche materiale,
stituenti l'uno il mezzo (art. 306) e l'altro il fine (di raggiungere lo scopo perseguito da uno dei delitti non colposi preveduti dai capi I e II,
ditolo I, libro II C.P.) che può quindi essere di-
verso da quello sovversivo, terrorismico od ever-
sivo.
Non ha rilievo se il fine non venga rag-
vengano consumati i raati fine giunto, se non
se la banda non costituisca ragione di concreto
pericolo per la personalità internazione od inter- na dello Stato, essendo sufficiente che la banda venga realizzata per ciò stesso peesumendosi il pericolo per l'obbiettività giuridica protetta.
A differenza, tuttavia, dei delitti as-
sociativi di cui all'art. 270 e 270 bis C.P. pei quali basta soltanto l'in idem placitum consensum rivolto alla costituzione, promozione, organizza- zione di una associazione od alla adesione ad es- 61
sa con i fini previsti da tali norme, da raggiun gere violentemente, il delitto di banda armata po-
stula un minimo di struttura e di organizzazione
.
i cui componenti siano tra loro permanentemente vincolant, con l'appartenenza di armi al gruppo come tale e di cui i memebri abbiano la disponibi lità pur se non il possesso, ma senza necessità
che si pervenga ad una formazione di tipo milita- re o burocratico, nè che ognuno dei componenti sia armato, nè che le armi vengano concretamente
usate.
Nella specie risulta che i giudici del merito hanno accertato, fornendo motivata spiega-
zione delle comprovate ragioni del loro convinci-
mento, che oltre alla componente legale, di fac-
ciata, del movimento "Terza Posizione", ne sussi stessero altre parti, organizzate anche gerarchi camente e rigidamente, aduse a campeggi ed eser- citazioni di tipo militare, dotate di armi a di-
sposizione degli adepti, per la realizzazione dei fini eversivi, armi la cui acquisizione era conti nuamente alimentata attraverso rapine ai singoli, ad armieri e persino a militari, proprio al fine palese di dotare la struttura dei mezzi necessari 62
r all'attuazione della ideologia politica da essi coltivata.
Ed a riprova oggettiva delle dichiara- zioni in tal senso rese da suoi appartenenti, at- tuali ○ del tempo passato, sono state indicate le numerose armi reperite nonchè quelle che hanno formato oggetto dei molti reati comuni per i qua-
li è intervenuta pari comanna.
Il ragionamento seguito dai giudici del merito non mostra pecche nel suo iter logico, lad-
dove la corrispondenza ai principi di diritto in precedenza enunciati sottra la decisione a-
dottata sul punto a censure per violazione di leg ge.
Va, in ultimo, sottolineato che la rav-
visata finalità di terrorismo ed eversione costi-
tuisce apprezzamento di fatto insuscettibile di riforme da parte di questa Suprema Corte allorquan do, come nella specie, i giudici del merito ne abbiano dato contezza senza impingere in vizi logico-giuridici.
Anche il terzo motivo di ricorso degli imputati DI e RE deve essere quindi re-
spinto.
4) Infondata è poi la censura per il diniego del- le circostanze attenuanti generiche, previste dal 63
l'art. 62 bis c.p.
Esse a differenza di quelle comuni, che
sono caratterizzate dalla corrispondenza a modelli legislativamente previsti e regolati, non sono
specificamente individuabili, sicchè la loro con-
cessione, che è facoltativa (come si evince dal termine "può" adoperato nella norma), resta legata alla discrezionalità del giudice la quale trova i suoi parametri nell'art. 133 C.P.
Poichè non sarebbe materialmente possibi le prendere in considerazione tutti gli innumere voli elementi, riconducibili nell'ambito di quei parametri ed utilizzabili al fine di concedere °
denegare tali attenuanti, è sufficiente che il giu dice di merito, nell'adottare la decisione, indi-
chi le ragioni da lui ritenute prevalenti al fine che interessa, senza bisogno di indugiare su tut-
te le altre ipotizzate od ipotizzabili, così
intendendosi queste altre disattese, respinte o comunque di minore peso.
Allorquando il giudice, nel motivare,
spieghi quali sono le ragioni ricavabili dal-
citato art. 133 C.P. che lo hanno indotto ad ac-
cogliere o rifiutare la richiesta, la valutazione
B 64
di merito che ne deriva sfugge al sindacato esperi bile da questa Suprema Corte allorquando sia fon data su argomentazioni logicamente svolte e con-
formi alla norma predetta.
Nella specie risulta che i giudici del-
l'appello, dopo avere spiegato i motivi per i quali potevasi riconoscere la diminuente della lieve entità (art. 311 C.P.) con carattere di pre-
valenza, hanno spiegato le ragioni per le quali si riteneva di non concedere le attenuanti gene-
riche all'DI ed al RE, non solo perchè
non richieste con l'appello ma anche per il ruo-
lo p emanente da loro svolto nella associazione e nella banda nonchè per l'assenza di qualsiasi se-
gno di resipiscenza e di ravvedimento. E' ben vero che, come rivendicato dai ricorrenti, pur in assenza di specifiche e singo-
le richieste formulate con l'impugnazione, esse circostanze possono essere talvonta concesse in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione pre visto dall'art. 203 C.P.P ma perchè ciò avven-
ga occorre che vi sia stato diniego generalizzato e fondato unicamente su erroneo motivo oggettivo,
ed a tutti comune circcomune, circostanze queste non ricor-
renti nella specie, avendo i giudici del merito personalizzata la valutazione dei motivi sulla 65
concessione о sul diniego, anche se poi la elargi-
zionė delle attenuanti in questione sia avvenuta in favore di parecchi imputati.
Il che sarebbe già sufficiente a rile-
vare la correttezza in rito del rilievo mosso dai giudici di appello e la infondatezza del motivo di ricorso che se ne duole.
Aggiungasi che nella specie la rinnova ta valutazione di merito, negativa, è stata spie-
gata con riferimento ad elementi riconducibili nel l'ambito dell'art. 133
- 1° comma n. 1 e capover
So n. 3 C.P.
Non ricorre la possibilità che questa
Corte addivenga a rilievi nei confronti di una de
cisione sul punto ineccepibile in rito e nel meri-
to, quest'ultimo esaminato sub specie di legitti-
mità.
Anche tale motivo deve essere respinto.
5) Quello ulteriore, concernente l'avvenuta con-
danna dei due predetti ricorrenti per i reati com messi in occasione dell'attentato alla discoteca
Uonna Club, ripercorre l'iter argomentativo sulle prove ritenute bastevoli a suffragare il giudizio di responsabilità e si risolve in una richiesta 66 non contenuta in termini di mera legittimità ma che finisce col postulare un riapprezzamento del merito, qui non esperibile una volta che si deve constatare la razionalità delle spiegazioni e la assenza di errori di diritto.
La censura mossa sul punto, quindi, più
che infondata deve essere ritenuta inammissibile perchè richiede un esame che esorbita dai casi con
sentiti dalla legge.
Gli altri motivi, aggiunti, svolgono ulteriori argomenti a suffragio delle tesi soste-
nute coi motivi principali, sicchè ad essi è sta-
ta già data risposta nei termini che precedeno.
I ricorsi dell'INgi e del RE SO-
no quindi da respingere in toto.
Il primo dei motivi svolti a sostegno del ricorso del BA censura l'adozione del-
delete la formula dubitativa adottaba nel proscioglierlo dai reati commessi in occasione della rapina in danno di Di HI NA, per i quali era stato condannato in primo grado.
Va tenuto presente che a tanto i giudici di appello sono pervenuti considerando a carico dell'imputato non le sole dichiarazioni giudizia-
li del teste IN (processualmente utilizzabili, pur se nel dibattimento costui si era rifiutato 67
di rispondere, dato che comunque erano apporta-
trici di contributo probatorio, processualmente
acquisito, che non poteva essere trascurato ma sottoposto a verifica di controllo3benbensì anche quelle di AL RD, ritenuto attendibile, che lo indicavano come basista, e cioè quale concor-
rente morale.
A tali dichiarazioni, fonti di prova in favore dell'accusa si sono contrapposte delle con siderazioni, per vero ipotetiche, circa la pos-
sibilità che il BA, abitante nello stesso palazzo della rapinata, avesse potuto fornire notizia utilizzate dal coimputato CA De OR
senza pensare che potessero essere impiegate nel la rapina.
In sostanza, quindi, i giudici dell'ap-
pello hanno ritenuto che la prova raggiunta a carico del BA non fosse piena.
L'adozione della formula assolutoria du bitativa si rivela quindi adeguata ad un giudizio di semi plaena probatio e la censura contro di essa rivolta appare infondata.
La seconda doglianza, mossa per eguale formula dubitativa adottata nei confronti del Lom 68
Y
bardi per le contestazioni derivanti dal ferimen-
to di TO LI trascura di considerare che gli elementi di accusa derivanti dalle notizie acquisite attraverso le dichiarazioni di AL
RD e dal RI sono stati sottoposti a ve-
rifica sia dal punto di vista oggettivo che sog-
gettivo e che il controllo così operato si è con-
cluso per la piena credibilità di costoro, specie del RD e per il RI con le modifiche da costui apportate nel giudizio di appello. fornite, Alle notizie da costoro, secondo cui il non avendo sparato, faceva parteBA, pur
'del gruppo assalitore stando sul pianerottolo del l'abitazione dell'LI, vicino a chi sparava,
i giudici di merito hanno aggiunto la individua-
zione di elementi di oggettivo riscontro, confer-
mandosi, pertanto, in appello, il primo giudizio assolutorio con dubbio.
Non si è trattato, quindi, di meri in-
dizi privi di riscontro, come assume il ricorren-
te, bensì di notizie de relato le quali avevano plurime e concordanti origini dai diretti parte-
cipi e quindi valutabili come confessioni extra-
giudiziarie, convalidate dai successivi riscontri
Va esclusa, in tali casi, la inesisten- za di qualsiasi prova a carico e l'imputato non 69
ha interesse a dolersi della formula dubitativa applicata in suo favore.
Anche RL AG si duole perchè
è stato assolto con formula dubitativa sin dal primo grado, dai reati commessi in occasione degli attentati alle abitazioni di US AT,
TT VI, SI Antonio e di varie abita zioni dello stabile sito in Piazza Vinci n. 4 di
Roma.
Al riguardo va osservato anzitutto che,
essendo stato il AG assolto dai reati associa tivi per insufficienza di prove, stante l'autono
mia tali reati rispetto a quelli compiuti da gli aderenti in attuazione del fine comune, non sussiste vincolo di pregiudizialità, sicchè il reato associativo non costituisce presupposto de gli altri reati.
L'assoluzione del AG degli attenta ti comiuti in esecuzione degli ordini ricevuti secondo quanto hanno spiegato i giudici di meri to dal nucleo centrale di "Terza Posizione", di cui si riteneva far parte anche il AG, è av-
venuta proprio per la ritenuta mancanza di suf-
ficienti elementi certi in ordine a tale apparte- 70 nenza dell'imputato, indiscutibile apparendo il concorso morale nei reati fine non per il sempli- ce fatto di essere componente del gruppo diri-
genziale, ma perchè era risultato un concreto apporto efficientemente causale della condotta degli autori materiali da parte dei membri di det-
to gruppo.
In tal modo la formula assolutoria dubi tativa adottata circa la sua appartenenza ai grup pi che hanno giustificato la imputazione per reati associativi ha indotto, di riflesso, l'e-
guale formula per i reati compiuti su direttiva impartita dagli organizzatori degli attentati.
Non sussiste alcun errore di diritto nè è ravvisabile alcun difetto di logica, mancando,
anzi, qualsiasi contraddizione.
La prima censura, quindi si rivela in-
fondata.
Devesi invece accogliere il secondo mo-
tivo, concernente la condanna alle spese proces-
suali di secondo grado.
Questa poteva conseguire unicamente a totale dell'impugnativa avanzata dal _ reiezione
AG, il quale, invece, in appello ha consegui-
to l'assoluzione delle imputazioni di cui ai capi 7
19 e 20 del processo 59/82 Corte di Assise per non
avere commesso il fatto e dai reati di cui ai ca pi 28 e 29 dello stesso processo per insufficien-
za di prove.
Egli non poteva quindi essere condanna-
to al pagamento delle spese di un procedimento di appello nel quale gli si è dato atto delle sue ra gioni e si è riformata, nel suo interesse, la pre cedente sentenza, sia pure in parte.
La sentenza impugnata deve essere annul lata, senza necessità di rinvio, nel punto in cui ha condannato il AG al pagamento delle spese processuali.
L'ulteriore motivo di ricorso, spiegato nell'interesse comune del Lomabrdi, del NI e del AG per la formula adottata rispettivamen-
te (condanna per BA e BI, assoluzione con formula dubitativa per il AG) in ordine ai capi 1 e 2 del procedimento 59/82, racchiudenti le imputazioni per i reati associativi, postula u- na inammissibile rivalutazione del merito, in ter-
zo grado che è invece deputato alla sola verifica di legittimità, in ordine all'attendibilità del-.
le fonti di prova ed al loro contenuto circa la strutturazione delle forme associative, l'apparte 72 nenza ad esse degli imputati, i ruoli svolti e la pertinenza delle armi alla banda oltre che ai singoli detentori.
Il fatto, di cui si dolgono i ricorren-
ti, che altri imputati, presuntivamente in iden-
tica posizione processuale, abbiano conseguito formule assolutorie o più favorevoli sta a signi ficare, invece, che il giudice di appello è addi-
venuto correttamente ed in funzione della perso-
nale responsabilità penale, alla personalizzata revisione di ogni singola posizione, senza che ciò possa costituire vizio di legittimità, non essendovi contraddizione.
Tale comune censura deve essere pertan-
to respinta.
Il FA, assolto per insufficienza di prove dai reati associativi, col ricorso prospet-
ta la legalità della partecipazione a Terza Po-
sizione per chi come lui non conosceva la natura occulta del cosidetto Nucleo Operativo.
Al riguardo va ricordato quali sono stati gli indizi ritenuti significativi di ap-
partenenza ai sodalizi criminosi e cioè "per il
FA la sua qualifica di capo del nucleo terri toriale del quartiere Talenti e la sua permanen za in tale incarico pur dopo essere venuto a cono 73
scenza della esistenza del "Nucleo Operativo" e della attività illegale di "Terza Posizione" in relazione all'arresto di ST, Di IT e Monta
ni".
Con ciò i giudici del merito hanno già
dato risposta in ordine alla consapevolezza di illegalità della struttura, laddove l'ascrivibili-
tà della serie di imprese criminose al sodalizio e non soltanto ai singoli individui è rimasta qua lificata dal tipo di parecchi dei reati commessi o
dall'interesse collettivo che li suggeriva secon do quanto risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito.
Ambedue i motivi spiegati a sostegno del ricorso avanzato dal FA si rivelano quin- di infondati, sicchè l'impugnativa deve essere
respinta anche perchè il dedotto travisamento di fatto (consistente nel definire capo una persona proposta a giovani e giovane anch'essa) non può
essere accolto dacchè un siffatto tipo di struttu razione organizzativa rientra nella normalità dei casi secondo la comune esperienza e perchè il det to travisamento - in termini di legittimità
- va inteso quale ammissione certa di fatti acrosco
picamente inesistenti ° viceversa, non quale dif forme opinione sulla rilevanza e sul peso del da-
to storico.
Il primo motivo di ricorso svolto nello interesse del IA muove doglianze per la en tità della pena base e per la ritenuta equivalenza,
anzichè prevalenza, delle concesse attenuanti ge-
neriche...
Il rilievo concernente la pena base è
manifestamente infondato in quanto la misura di anni cinque di reclusione costituisce la pena-
minima edittale, sotto la quale il giudice di merito non poteva scendere, per il delitto di cui all'art; 21 L. 18.4.1975 n. 110 ritenuto il più
grave fra quelli riconosciuti a suo carico.
Il giudizio di equivalenza fra le cir-
costanze attenuanti generiche e le aggAV im-
plica una valutazione prettamente discrezionale,
incensurabile in sede di legittimità quando, come nel caso in esame, il giudice abbia spiegato le ragioni della sua decisione facendo riferimento alla personalità del reo rapportata ai delitti commessi.
Anche sotto questo profilo il primo mo-
tivo del ricorso deve essere respinto. E' piuttosto da osservare che il reato contestato al capo 82 del procedimento n. 59/82, 75
per la cessione a De AN NazaNO, senza licen
za dell'autorità, di una rivoltella cal. 38, e
qualificato come delitto previsto e punito dagli
497, deve essere artt. 9 e 14 Legge 14.10.1974 n.
derubricato nella contravvenzione all'art. 35 Te-
sto Unico Legge di P.S., essendosi trattato di ces
sione avvenuta non nell'ambito dell'esercizio pro un fat fessionale del commercio di armi bensì di to saltuario ed occasionale, tra privati.
Tale contravvenzione, accertata il 4.10.
1980, si è già prescritta nel termine massimo di
quattro anni e mezzo (artt. 157, 160 C.P.) e di ciò deve dare atto questa Corte in forza dell'art. 152 C.P.P., annullando su tale capo la sentenza impugnata senza necessità di rinvio e, per l'ef-
fetto, eliminando la relativa pena già stabilita dai giudici dell'appello, nel corpo della conti- nuazione e nella misura di due mesi di reclusione e di L. 200.000 di multa.
L'altra censura, denunciante l'illegit-
timità costituzionale della sentenza della Corte
Costituzionale dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 9 della legge istitutiva del Tribunale
dei Minorenni dell'art. 81 C.P., è stata già esa 76 minata e respinta in premessa, ond'è che tutto il ricorso del IA deve essere, tranne il precisato annullamento, respinto nella restante parte.
Quanto al ricorso del NA ER
va rilevato che il primo motivo di ricorso, secon do cui la sola partecipazione alla rapina alla
Cassa di Risparmio di Ancona - agenzia di Augu-
- non giustificava l'affermazione di sua gliano responsabilità per il delitto di partecipazione.
a banda armata, anche per l'autonomia di tale
- reato, non è fedele alla motivazione spiegata dai giudici di appello secondo cui l'inserimento del
Cusina nel moviamento "Terza Posizione" ed in par-
ticolare nel gruppo di Osimo era comprovato delle chiamate in correità di LE GN e di
EL TT.
Il presupposto probatorio sul quale fon.
da il primo motivo è, quindi, erroneo per incom-
---pletezza e la censura non può essere pertanto ac-
colta
Ineccepibile poi-appare. il riconosci-
"mento della sussistenza dell'aggravante della fi-
nalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 1 L. 6 febbraio 1980 n. 15, inerente alla rapina cui lo stesso NA 77
ha confessato di avere partecipato, una volta ac-
certato che tutti i concorrenti in tale rapina sono stati riconosciuti colpevoli di partecipazio-
ne ad associazione con finalità di terrorismo e
di eversione ai sensi dell'art%3B 270 bis C.P. e da to che detta finalità, quando non costituisce ele mento costitutivo di reato, coincidente col dolo specifico, integra soltanto un elemento circostan
ziale ed eventuale negativamente qualificante O-
gni reato, la cui pena viene conseguentemente i-
nasprita; essa circostanza, quindi, non è neces-
sario che si identifichi con lo scopo immediato,
e diretto del reato consumato, essendo sufficiente che questo sia comunque finalizzato, anche indiret tamente ed ulteriormente allo eventuale fine tipi co del reato cui inerisce (ad esempio allo scopo di sovvenzionare l'organizzazione od i suoi membri),
acchè si realizzino ° si agevolino le condizioni necessarie al raggiungimento del terrorismo o del
l'eversione dell'ordine democratico, attraverso l'associazione criminosa (Cass. Sez. I 30.6.1981
n. 1150 Servello%; Sez. II 9.7.1984 n. 1341 LL
Corte).
Anche il secondo motivo deve essere per 78
}
tanto respinto. Il terzo, col quale si duole della mi- sura della pena nonchè della mancata prevalenza alle attenuanti generiche, è manifestamente infon dato sul primo punto, dacchè la pena base di quat tro anni e sei mesi di reclusione costituisce il minimo edittale del delitto di rapina, aggravata ad effetto speciale, di cui al capo 6 della rubri са, ritenuto delitto più grave fra quelli di cui il NA è stato riconosciuto colpevole;
è inam-
missibile per manifesta infondatezza anche sul secondo punto dacchè in effetti i giudici di se-
condo grado hanno già attribuito prevalenza alle circostanze attenuanti generiche concesse al Cu-
rina, sicchè muove da presupposto chiaramente contrario al vero.
Tutto il ricorso del NA deve esse-
re respinto.
Circa il ricorso di FA AN va
osservato - in ordine al primo motivo, censu-
rante l'avvenuta assoluzione con formula dubita-
tiva anzichè pienamente liberatoria- dai rea-
ti associativi che, pur nell'autonomia dei rea-
ti associativi rispetto ai reati compiuti in e-
secuzione del programma sociale, la polivalenza degli elementi di prova può essere utile a confe- 79 rire apporto probatorio sia per gli ununi/che per
gli altri reati, non essendo indispensabile che ogni crimine sia suffragato da altrettanto autono-
mi e distinti elementi di prova.
Pertanto, ancor più per l'avvenuta valo rizzazione anche dell'ulteriore elemento indizia-
rio costituito dal legame con la rivista Quex
collegata a Terza Posizione, insieme al dato del-
la sua partecipazione alla rapina Di HI, aven te finalità terroristiche ed eversive, unitamente a componenti che erano partecipi dei sodalizi cri-
minosi, risulta che i giudici del merito hanno tenuto conto non di meri sospetti, bensì di due indizi, di una certa gravità, i quali tuttavia non sono stati ritenuti sufficientemente univoci da accreditare la sicura intraneità dello AN al le associazioni criminose nonostante la opinione,
in precedenza manifestata dagli stessi giudici di appello a proposito della rapina Di HI, circa la sua personalità di esponente di rilievo del terrorismo.
Ne deriva che la semiplaena probatio ri sulta essere stata utilizzata sul piano giuridi- CO - ai fini dell'assoluzione col dubbio, in manie- 80
ra di cui l'imputato non ha interesse a lamentarse ne. Il motivo che se ne duole appare quindi infondato e va respinto.
Il secondo motivo, avversante l'afferma-)
ta responsabilità per la rapina in danno della Di
HI, contesta gli elementi di prova a carico
(confessioni stragiudiziali del OP e dello
AN l'attendibilità della fonte che le ha riferi te, dichiarazioni del RD e del RI) nonchè
i riscontri esterni ed oggettivi, così concretan-
do una domanda di riesame del merito, inammissibi le in questa sede, attesa la dignità logica dello iter argomentativo e l'assenza di errori di dirit-
to sulla motivazione, come s'è già spiegato in or-
dine all'attendibilità di quelle fonti di accusa.
Circa la dedotta inesistenza del fine di terrorismo e di eversione, compendiato nella rico-
nosciuta aggravante di cui all'art.
1. L. 15/1980,
valgono le stesse argomentazioni in precedenza qui spiegate, sul punto, in riferimento al Cutina,
-
tenute presenti le valutazioni ineBenti al fatto espresse sul medesimo punto dai giudici di secon-
do grado sul conto dello AN e che non consentono
ingresso a censure di legittimità in quanto si ri- solvono in valutazioni sul merito, per di più
collegate a quanto dichiarato dagli stessi rapina-
tori, presentatisi alla Di HI come brigatisti ed, in particolare per lo AN, alle sue separate condanne all'ergastolo per reati connotati dal fi ne terroristico ed eversivo.
Tutto il ricorso dello AN deve essere pertanto respinto.
L'impugnativa della CO NN in veste, anzitutto, il giudizio di responsabilità che essa denuncia come viziato da illogicità e contraddittorietà in rapporto al diverso parame-
tro di valutazione rispetto alle stesse fonti
di prova se rapportate al coimputato BA.
Tenuto conto dell'elemento caratteristi co del vizio di contraddittorietà della motiva-
zione, costituito da valutazioni inerenti lo stes- so fatto o le stesse ragioni di diritto, svolte in due o più parti della medesima sentenza ma e-
spresse in termini fra loro antitetici ○ comunque inconciliabili fra loro, non può ravvisarsi tale vizio, inficiante la logica, nell'avere i giudici del merito proceduto ad analitica e personalizza ta valutazione degli elementi di prova in riferi-
mento ad ogni singolo imputato, diversamente ap-
趵 82 prezzando le fonti di prova in dipendenza della qualità, del tipo o dell'asdell'assenza di elementi di ri-
scontro esterni correlati ad ogni posizione sog-
gettiva, sicchè la diversità dei singoli compendi probatorii giustifica la diversità di soluzioni ed esclude le antitesi.
Peraltro, delle correttamente individua lizzata analisi della posisione processuale della
CO, da parte dei giudici del merito, Coste qs f riprova là dove le sono state concesse le attenuar ti generiche "in considerazione del suo ruolo su-
bordinato e di succube rispetto allo AN"
} Il primo motivo di ricorso deve essere quindi respinto.
Fondato invece appare il secondo,che va conseguentemente accolto, e col quale si affer ma il diritto a vedersi riconoscere il vincolo della continuazione fra i reati di cui al presen-
te procedimento e quelli per i quali la CO ha patito condanna con sentenza della Corte di Appel
lo di Roma in data 16.4.1985, divenuta esecutiva con la sentenza di questa Suprema Corte di Cassa-
zione in data 11 marzo 1987 (& quindi dopo la sen tenza qui impugnata) per reati similari, prevalen temente concernenti detenzione e porto di armi ed esplosivi, in concorso con il già menzionato
AN, parimenti ritenuti in questo processo.
Con i limiti derivanti dal fatto che inezente la valutazione di merito, al giudizio sulla unici tà del disegno criminoso posto a presidio dei de-
litti giudicati nei due procedimenti, non può es sere formulata da questa Corte di Cassazione ma dal giudice del merito, va ricordato che è ammis sibile il riconoscimento del vincolo di cui allo art. 81 cpv. C.P. anche fra un fatto che abbia
già formato oggetto di sentenza ormai definitiva,
pur se meno grave, ed altro fatto ancora da giudi care, pur se più grave, e che la deduzione può
essere avanzata anche innanzi a questa Suprema
Corte a condizione che vengano allegati gli ele-
menti soggettivi ed oggettivi da cui trarre gli elementi necessarii a stabilire la sussistenza o meno dell'unicità del desegno criminoso, semprec-
chè non abbia già formato oggetto di apposito esa me e statuizione negativa ed a condizione:
1) che la richiesta sia specificata nel ricorso e nei susseguenti motivi;
2) la sentenza per il fatto definitivamente giu-
dicato sia divenuta esecutiva dopo la pronun-
cia della sentenza di appello concernente il en 84
fatto ancora da giudicare, sicchè la richiesta non poteva essere precedentemente avanzata per ragioni oggettive. (Cass. Sez. III 12 giugno 1984 n. 1314 Di Carlo;
Cass. Sez. I 13 giugno
1985 n. 1227 Abbate).
Poichè i suddetti requisiti formali sond presenti nel caso in esame, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio al giudice di merito, affinchè esprima le valutazio-
ni a lui riservate in ordine alla eventuale pre-
senza di un unico disegno criminoso, a monte del-
la ecuzione dei fatti criminosi giudicati nei due procedimenti, adeguando, se del caso, la pena
conseguentemente irroganda al giudizio sul vinco-
lo della continuazione.
L'unico motivo di ricorso, svolto nel-
lo interesse di De AN EL deduce vizio
della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti associativi,- soste-
nendo di esservi stata confusione dei ruoli ri-
spetto al fratello ZANO chiamato NA, de-
ceduto, ed in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Sul primo punto va rilevato anzitutto che la tesi viene affermata ma non dimostrata, sicchè, in definitiva la deduzione si rivela inam 85
missibile; inoltre la semplice lettura della sen tenza impugnata evidenzia come - al contrario-
siano state tenute ben presenti le differenti po sizioni processuali dei due fratelli, tali da far considerare il De AN EL quale promoto.
re, costitutore ed organizzatore dei sodalizi de littuosi in quanto era membro dell'organismo cen trale con funzioni dirigenziali laddove il ZA
NO era il capo del "Nucelo Territoriale" per il quartiere Parioli
La valutazione di merito, sorretta da specifica motivazione sulle fonti di prova, non può tornare in discussione laddove il rigre logi-
co del ragionamento non appare inficiato dal vizio logico denunciato in quanto non risulta essere stata operata alcuna confusione tra i due fratel li".
La doglianza concernente il rifiuto al la concessione di circostanze attenuanti generiche viene formulata sostenendosi la presenza di una motivazione fondata su clausola di stile laddove in sentenza risulta espressa una spiegazione ade-
rente al singolo imputato, in contemplazione del ruolo preminente svolto nell'associazione eversi
VR e 86 va e nella banda armata nonchè dell'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza e di ravvedimento.
Valgono le considerazioni in precedenza manifestate a proposito dei ricorrenti DI e
RE, identica essendo la posizione e la causale del diniego fondato su elementi riconducibili nel l'ambito dell'art. 133 - I° co. ne 1 e cpv. n. 3
C.P. sicchè la motivazione appare conforme a di-
ritto, non carente rispetto ai motivi di appello in quanto ha spiegato le ragioni prevalenti su cui
è stata fondata la decisione, ond'è che il relati-
vo giudizio si sottrae al sindacato di mera legit-
timità esperibile da questa Suprema Corte.
Il ricorso del De AN deve essere conseguentemente rigettato.
Il primo motivo spiegato a sostegno del ricorso nell'interesse di RI MA sostanzial mente ripercorre le stesse vie seguite dai primi tre motivi svolti a sostegno dei ricorsi di DI
e RE, e non v'è ragione per non dare eguale ri-)
sposta, reiettiva delle tesi sostenute nell'impu-
gnazione avverso la ritenuta responsabilità pel reato associativo e per quello di banda armata.
Il secondo motivo, avversante la utiliz-
zazione delle prove (asserite testimonianze de re lato di RI RA e di EF SO 87.
rini, dichiarazioni di RD, NI, GN
e IN), suffraganti la partecipazione del Ma-
riani all'assalto in danno dei Granatieri di Sar
degna ed alla rapina in danno dell'Agenzia n. 31
del Credito Italiano, denuncia formalmente una mancanza ed una contraddittorietà della sentenza, ma sostanzialmente ripropone una concreta ripeti zione sull'attendibilità delle dichiarazioni del le suddette persone e, quindi, della utilizzabi-
lità delle prove così acquisite, in ordine alla quale s'è già data risposta sul secondo motivo a difesa dei ricorrenti DI e RE.
E non è a dirsi che trattasi di dichia razioni prive di riscontro esterno perchè secon do quanto risulta dalla motivazione già ognuna di esse trova siffatto tipo di riscontro nelle altre dichiarazioni.
Inoltre, va tenuto in conto che la sen tenza impugnata ha valorizzato non solo testimo- nianze, ma anche le confessioni extragiudiziali del MA ed i numerosi riscontri esterni in-
dicati dalla medesima sentenza, taluno dei quali provenienti dallo stesso ricorrente o quello og gettivo del reperimento, in possesso del MA,
眇 88 entro un borsello, sia delle chiavi del residence
"Odissea 69" ove il MA aveva alloggiato con
RI RA, sia della pistola sottratta alla guardia giurata in servizio innanzi alla Banca
d'America e d'Italia
- agenzia del quartier Trie
in data 14.10.1980%; ha inoltre valorizzato ste
-
(per l'assalto ai Granatieri di Sardegna) sia le
confessioni stragiudizialmente rese dal MA al
RA ed al RI, la cui attendibilità è
stata verificata con cura e con particolare rife-
rimento ai più precisi riferimenti nonchè alle rettifiche portate in appello, sia le deposizioni de relato di AL RD - con apposito esame anche dell'alibi a discolpa.
La motivazione spesa dai giudici di se-
condo grado nell'affermare la responsabilità del
MA in ordine ai reati commessi in occasione dei due anzi cennati episodi risulta quindi pre-
dita di significativamente accurata analisi eve rifica delle prove a casico, secondo una logica razionale, cui non può essere contestato il manca-
to esame di altre circostanze di rilievo dalle quali sarebbe desumibble d'assunta inattendibili-
tà dei chiamanti in relazione ad altri fatti, poi-
chè gli stessi giudici hanno dato credito solo a ciò che è risultato fornito di riscontro esterno in rapporto ai singoli episodi.
E poichè in questa sede di legittimità
può verificarsi solo la motivazione ed i vizi che eventualmente la inficiano, non il contenuto deci sionale inerente al merito, le argomentazioni spe se in ricorso per denegare la responsabilità del
MA in ordine ai delitti commessi nelle due predette occasioni vanno respinte.
Quanto al terzo motivo, denegante la ricorrenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 1 L. 15/1980, ossia della finalità di terrorismo, vanno quì integralmente riportate le considerazioni sul punto svolte a proposito del secondo motivo di ricorso del coimputato NA,
anche perchè il reperimento di fondi per assicu-
rare la irreperibilità e chi, come il MA, si attiva in reati connotati da finalità di terrori
Smo e di eversione, rientra indirettamente nella finalità di terrorismo cui è mirato il procaccia-
mento delittuoso degli stessi fondi.
Vanno pertanto respinte le osservazio-
ni propugnanti l'inesistenza della aggravante di cui all'art. 1 L. 15/1980 in relazione ai singo li reati riconosciuti a carico del MA.
2/17 90
La censura ulteriormente. svolta in ordi ne alla denegata concessione di circostanze atte- nuanti generiche, trova riferimento alla specifi ca motivazione espressa nella sentenza d'appello secondo cui "al MA non si concedono le atte-
nuanti generiche sia per la gravità ed il numero-
dei fatti delittuosi sia per la sua personalità
criminale particolarmente spiccate, sia per il ruo lo non secondario svolto nell'associazione eversi va, nella banda armata e nelle azioni criminose del nucleo operativo".
I giudici del merito hanno così fatto concreto riferimento, anche se non formale, ai parametri espressi nell'art. 133 1° co. n. 1 e
epv n 1 C.P. il quale disciplina l'esercizio di ogni-potere discrezionale.
Poichè le attenuanti generiche, come ri-
sulta dalla formulazione dell'art. 62 bis C.P. so- no facoltative, appare correttamente fatto uso,
nella specie, dei criteri indicati nell'art. 133
C.P. rispetto al quale è da rilevare che basta la indicazione delle ragioni ritenute prevalenti, per soddisfare l'obbligo della motivazione, senza ne-
cessità di indugiare nell'esame di tutte le altre
- potrebbero possibili ragioni che in teoria essere utili alla concessione delle attenuanti ma 91
che, in tal modo, devono intendersi sopraffatte da quelle utilizzate in concreto.
Il merito della decisione, invece, si sottrae al sindacato di questa Corte perchè ineri sce ad una valutazione di fatto.
Devesi respingere quindi, anche il quar to motivo di ricorso.
Dell'aggravante di cui all'art. 112 n.
1 C.P., non risulta che i giudici di secondo gra do abbiano tenuto effettivo conto nel fissare la pena irrogata in continuazione per i delitti di cui agli artt. 270 bis - I I CO. C.P. e 306 C.P.
II Co. C.P.3 l'imputato non ha quindi alcun effet tivo interesse a dolersi che gli stessi giudici non abbiano attribuito prevalenza alla diminuente di cui all'art. 311 C.P. rispetto a quella aggra vante, laddove la diminuente in parola, riconosciu ta in relazione all'art. 306 C.P. in primo grado,
non figura ammessa per il MA in relazione all'art. 270 bis c.p. in appello.
Il motivo che & duole del solo giudizio di comparazione fra circostanze di segno opposto risulta quindi inammissibile.
I motivi aggiunti e le note di udienza 92
hanno trovato risposta nelle considerazioni che precedono.
Tutto il ricorso del MA deve esse-
re quindi respinto
Quello proposto dal NT ES
ha già ricevuto risposta, per la parte del primo motivo che riguarda la sussistenza e la qualifi-
cazione giuridica dei delitti associativi sub n.
1 e 2 della rubrica del proc. n. 50/82 R. G., nel-
la parte della motivazione della presente senten-
za che ha esaminato le stesse questioni proposte dagli imputati DI e IOre.
Non sembra poi - esatta la deduzione
formulata in ricorso, secondo cui esso NT si sarebbe limitato ad attività lecita e di volanti-
naggio dacchè invece i giudici di appello gli han-
giusta la chiamata a correo del no accreditato la TT e del RD, il ruolo di componente del cosidetto "Nucleo Operativo" (quello cui era
attribuito il compito di attuare delitti aventi 16
scopo di finanziare il movimento con furti e ra-
pine), riscontrato dal fatto che esso ricorrente
fu arrestato insieme al ST ed al Di IT
mentre tentavano di fuggire da un deposito di ar-
mi.
L La inesattezza del fatto dedotto e pre- 93
supposto non consente di muovere censura a quella parte della sentenza che ha riconosciuto il Monta
ni colpevole sia del delitto di associazione SOV-
versiva che di banda armata.
Tutto il primo motivo di ricorso deve essere quindi respinto.
Va invece accolto il secondo, risultan-
do violato l'art. 477 C.P. in quanto il NT
è stato condannato per fatto diverso da quello contestato.
Ingatti, la testuale formulazione della rubrica recita, fra l'altro: "e con la precisazio ne, quanto al tempo del commesso reato, che esso
è fino al 14.12.1979 per ST, Di IT e Mon-
tani, esclusa per questi tre sia l'ipotesi di cui all'art. 270 bis C.P. che quella di cui all'art. 1 L. 6/2/1980 n. 15" laddove il NT è stato invece dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 270 bis C.P. specificamente escluse dal_
la contestazione e la pena gli è stata calcolata prendendo a base proprio quella correlata a tale
delitto, più elevata di quella inerente al delitto di cui all'art. 270 C.P. che, invece, era stato
l'unico delitto associativo contestatogli oltre 94
a quello di banda armata.
La formulazione della rubrica trova ra-
gione nella già spiegata entrata in vigore del-
l'art. 3 D.L. 15.12.1979 n. 625 convertito in
L.
6.2.1980 n. 15, a decorrere dal 17.12.1979, lad dove il NT era stato tratto in arresto il
14.12.1979..
Attesa la mancata corrispondenza della pronuncia al fatto reato contestato, sul quale in-
vece non v'è stata pronuncia, con aggravamento in danno dell'imputato, la sentenza di appello risul ta avere violato le ragioni difensive ed in parti-
colare il già richiamato art. 477 C.P.
La sentenza deve essere sul punto an-
nullata e rinviata ad altro giudice di merito per-
chè provvede alla necessaria rettifica concernente il delitto riconosciuto a carico del NT, e per la conseguenziale nuova rideterminazione del-
la pena.
Quanto al ricorso di NC SO, che si duole dell'assoluzione con formula dubitativa dalla imputazione di partecipazione ad associazio ne eversiva ed a banda armata, giova ricordare che dalle dichiarazioni degli aderenti al movimento i quali hanno consentito di accertare la sua 0 emerso essere stato il SO ca- 95
1
strutturazione, 0
po della "Legione" (avente la funzione di prepa-
razione militare degli aderenti) dopo l'arresto del Di IT, e, per i motivi in precedenza indi cati sull'attendibilità di quelle fonti di prova,
non è denegabile che ciò costituiva un apprezza-
bile elemento a carico dell'imputato. Per conver-
. So, sono stati pure indicati gli opposti elementi che hanno paralizzato, senza sopravanzarli, quel li di accusa.
La situazione che ne è derivata corri-
sponde ad una di quelle classicamente riconduci-
bili negli schemi risolutivi dell'insufficienza di prove attesa la presenza di elementi probatori di opposta valenza, ciascuno dei quali riesce а
pazalizzare l'altro, sicchè l'accusa ne rimane at
tenuata ma non esclusa.
Il ricorso - che se ne duole
- deve es sere pertanto respinto non essendo ravvisabile al cuna contraddizione nel ragionamento che ha por-
tato alla indicata conclusione.
di Le censure del ricorso CC CA
muovono doglianze per l'assoluzione con la formu la dell'insufficienza di prove, ribadita in appel lo:
W 96
1) dal concorso alla rapina all'Agenzia n. 36 in
Roma del Credito Italiano 2) dal concorso alla rapina all'Agenzia n. 33 in
Roma della Cassa di Risparmio
3) dalla partecipazione all'associazione eversi-
va ed alla banda armata.
A tanto i giudici di merito sono pervenu ti valorizzando, a carico dello CC, le dichia-
accusatorie del RD e del RI, que razioni st'ultimo latore delle confessioni extragiudizia rie degli autori delle rapine, tenuto conto del-
l'esito dell'esame condotto sull'attendibilità in-
trinseca od estrinseca dei propalatori.
Non sembra possa attribuirsi inciden-
za totalmente ablativa del carico al fatto che le notizie riferite in secondo grado dal RI
non fossero tutte nuove, poichè in sostanza i giu dici dell'appello hanno rilevato la concreta per-
manenza ed anzi l'aggravamento, degli elementi di accusa, divenuti più consistenti nel giudizio sul.
le prime impugnazioni, sicchè, rispetto ad una prima sentenza assolutoria col dubbio, i limiti posti, dall'effetto parzialmente devolutivo di o-
gni impugnazione non consentiva in secondo grado una diversa soluzione ed imponevano la reiezione |
degli appelli proposti sul punto dai soli imputa- 97
ti.
Inoltre, per la parte concernente, il delitto associativo e la banda armata, è da ricor dare che attraverso l'iterazione delle plurime di chiarazioni confessorie di correi e di testi, i giudici del merito sono pervenuti alla ricostru-
zione delle strutture, dei ruoli e dei fini del
movimento Terza Posizione, in seno al quale lo
CC avrebbe ricoperto la carica di capo del Nu
cleo Territoriale per la zona dell'EUR in Roma,
(struttura articolata in Cuib-microcellule di tre
-quattro persone).
Le dichiarazioni dei "pentiti" e dei
testi sono stati sottoposti al vaglio di veridi-
cità intrinseca ed estrinseca, superato, sul pun to, attraverso la coincidenza delle interconnessio ni e dei riscontri esterni. Ma non hanno ritenu- to i giudici dell'appello, di accogliere nè gli appelli degli uffici della pubblica accusa nè quel lo dell'imputato per ben indicate ragioni che af-
fievolivano lo spessore probatorio e la carica degli elementi di prova, senza riuscire a cancel larli.
La posizione è identica a quella del
炒 98 coimputato Piso e vanno quì ripetute le medesime considerazioni che hanno indotto a respingere i motivi di ricorso.
Anche quello dello CC va egualmente respinto senza possibilità di immorare nello esa-
me delle plurime argomentazioni difensive svolte in quanto postulano un concreto ed approfondito riesame del merito, non consentito in sede di le-
gittimità.
Fondato, invece, appare il primo motivo spiegato a sostegno del ricorso di TO ST,
essendovi stata violazione dei diritti della di- fesa e dell'art. 477 C.P.P. per immutazione fra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza.
Anche per ST, infatti, era stato specificato nel capo 1 del processo n. 59/82 che gli veniva contestato il solo delitto di cui allo art. 270 C.P. sino alla data del 14.12.1979, con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 270 bis e dell'aggravante di cui all'art. 1 L. 6.2.1980-
n. 15.
Costui, invece, è stato dichiarato col pevole del delitto previsto dall'art. 270 bis
·0° co. C. P ossia proprio del delitto specifica-
tamente escluso dalla contestazione, e la pena è stata per lui determinata prendendo a base quella 99
edittale di cui all'art. 270 bis anzichè all'art. 270 C.P.
La situazione processuale del ST
è eguale a quella del Montana e deve trovare i-
dentica soluzione, con annullamento sul punto,
della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito perchè provvede alla necessaria rettifi-
ca concernente il delitto riconoscibile a carico del ST e la conseguenziale nuova ridetermina zione della pena.
Deve, invece, essere respinta la ulte-
riore censura dello stesso ricorrente avverso la sua ritenuta partecipazione ai reati commessi
in occasione del ferimento di TO LI,
fondata sulle dichiarazioni del RD, che l'a-
veva appreso anche dallo stesso ST, e dal
RI, verificate pure oggettivamente.
LL ritenuta attendibilità dei due suddetti testi, riferenti confessioni, s'è già
accennato; della logica che ha accompagnato le valutazioni di merito e della impossibilità di riesaminarlo in questa sede s'è già fatta ripe- tuta considerazione.
Le doglianze del ST per il giudi-
es 100
di responsabilità in ordine a questi ultimi zio reati non possono trovare ingresso in questa se-
de.
Eguali considerazioni vanno svolte in ordine alle ragioni spiegatoa fondamento del ri-
corso di IM OP che denuncia la contradi dittorietà e le omissioni insite nella motivazio-
ne che ha affermate la di lui responsabilità per i reati commessi in occasione della rapina in danno di NA Di HI, fondata sulle confessio ni extragiudiziarie rese proprio da esso Proco-
pio (oltre che dal Correo AN) a AL RD
e da questi riferite mediante dichiarazioni che sono state sottoposte alla verifica di controllo anche esterno.
La correttezza giuridica dell'ermeneu-
tica probatoria non consente censure al giudice della legittimità rispetto a tale motivazione, non essendo ravvisabile alcuno dei vizi denunciati.
Il ricorso del OP deve essere conseguentemente respinto.
Ai sensi dell'art. 549 C.P.P. i ricorren ti totalmente soccombenti e quelli le cui impu gnazioni sono inammissibili devono essere condan nati, in solido, al pagamento delle spese di que- sto grado del procedimento;
ognuno di essi, pure,
al versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende equitativamente fissata in lire tre centomila.
Essi sono da identificare, in base alla motivazione che precede, negli imputati DI,
SI, BI, FA, NA, De AN, Fio-
re, BA, MA, SO, SP, DD,
TT, AN, CC e OP.
Sono stati quì invocati, in favore de-
gli imputati LU IA ed ES Mon-
tani, i benefici di cui alla legge 18.2.1987
n. 34 essendosi costoro dissociati con dichiara zioni che, per il IA, investono anche pro cedimenti diversi da quello in esame e per il
NT, presuppongono quella preventiva deter-
nelminazione definitiva della pena che, invece,
presente procedimento, è stata causa di annulla-
mento parziale a cagione della erronea individua zione di un reato base non contestato.
Sul punto devesi quindi rinviare al giu dice di merito il quale verificherà la tempesti-
vità delle dichiarazioni rese dai due predetti imputati e la eventuale ricorrenza di tutte le condizioni di merito richieste dalla invocata 102
legge 34/1897.
P. Q. M.
Dichiara manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 C.P. in relazione agli artt. 3 e 24 della Co-
stituzione.
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in rela-
zione all'art. 3 della Costituzione, proposte dalla difesa del ricorrente LU IA non-
chè quella concernente la legittimità costituzio-
nale degli art. 270, 270 bis C.P. in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione.
Dichiara inammissibili i ricorsi di
SI AL, SP AL, DD Mas-
similiano e TT EL.
Annulla senza rinvio
- la sentenza impugnata:
nei confronti di AG RL limitatamen-
te al punto in cui lo si condanna al pagamen-
to delle spese processuali di appello.
nei confronti di IA LU, in ordine alla contravvenzione all'art. 35 T.U.L.P.S.
approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, così mo-
dificata la imputazione di cui agli artt. 9 e 14 L.14.10.1974 n.497 (capo n.82 del proc. n.59/1982 R.G.) 103
perchè estinta per prescrizione, ed elimina la rela-
tiva pena di mesi due di reclusione e di L. 200.000
di multa.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di NT ES e ST TO, limitatamen-
te alla condanna per violazione all'art. 270 bis C.P.
nonchè nei confronti di CO NN, in ordine alla eventuale applicabilità della continuazione (art. 81 cpv. C.P.) fra i reati di cui al presente procedi mento e quelli che hanno formato oggetto della senten-
za 16 aprile 1985 della Corte d'Appello di Roma, di-
venuta esecutiva 1'11 marzo 1987, e rinvia per nuovo adde punti esame su tali e sulle eventuali rideterminazioni del-
le pene, al giudizio di altra Sezione della Corte di
Assise di Appello di Roma.
Provvedendo sulle istanze avanzate ai sen-
si della legge 18 febbraio 1987 n.34, annulla la pre-
detta sentenza per l'accertamento della eventuale ri correnza della condotta di dissociazione nonchè per la eventuale e conseguente rideterminazione della pe- na nei confronti di IA LU e NT Ales-
sandro, rinviando, per l'esame di tali istanze, alla predetta Corte di Assise di Appello di Roma.
Rigetta, nel resto, i ricorsi del AG 104
del IA, della CO, del NT e del
ST.
Rigetta i ricorsi di DI EL,
BI CO, FA FR, NA ER,
De AN EL, RE TO, BA UD,
MA RI, SO NC, AN FA, CC
CA e OP IM.
Condanna i ricorrenti DI, SI,
NI, FA, NA, De AN, RE, BA,
MA, SO, SP, DD, TT, AN,
CC e OP, in solido, al pagamento delle spe-
se del procedimento nonchè, ciascuno, al versamento della somma di lire trecentomila in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, 4 novembre 1987
IL PRESIDENTE
Ecc.Dott. MODIGLIANI ROBERTO
Rebuthiogl y IL CONSIGLIERE ESTENSORED
Dott. OG IO
Lionfis Buste DEPOSITATA
* CANCELLEN
IN CANCELLERIA 120De Cafe
15 GIU 1988
NL CANCELLIERE deletIO de 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2) la violazione dell'art. 1 L.L. 5/198080 in relazio- пе all'art. 524 n. 1 C.P.P. per essere stata