Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/1987, n. 6952
CASS
Sentenza 4 novembre 1987

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 270 e 270 bis cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 14 Costituzione, proposta sul rilievo che ambedue le norme consentirebbero sanzioni plurime della stessa condotta. È ben vero che ambedue le norme prevedono, fra gli elementi costitutivi, la violenza mirata a fini che sono vietati dalla legge penale, e che questa è la fondamentale ragione per la quale viene proibita un'attività, quella di associazione, che è altrimenti libera e tutelata dall'art. 18 della Costituzione. Ma ne divergono, non solo e non tanto perché l'art. 270 cod. pen. limita i precetti negativi all'ambito del territorio dello stato, così confinandoli entro termini che invece sono ignoti all'art. 270 bis cod. pen., quanto perché la prima fattispecie è a Forma specifica, mentre la seconda è a Forma generica pur se si raffronta la similare - ma non eguale - ipotesi di cui al primo capoverso dell'art. 270 con l'art. 270 bis, dato che la prima mira ad impedire la "soppressione" degli ordinamenti politici e giuridici della società, mentre il secondo è volto ad impedire la "eversione" dell'ordine democratico, così finalizzandosi, ad obiettività giuridiche rispettivamente diverse, relativamente alle quali il principio di specialità (art. 15 cod. pen.) impedisce, comunque, pluralità di sanzioni.*

Il delitto di banda armata, previsto dall'art. 306 cod. pen. è un reato plurisoggettivo di pericolo presunto iuris ed de iure che si realizza per il solo fatto di promuovere, costituire, organizzare od aderire ad una banda armata col fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 cod. pen. fra cui sono anche quelli di associazione sovversiva (art. 270 cod. pen. e di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis cod. pen.), sicché fra il reato previsto dall'art. 306 cod. pen. e quelli previsti dalle altre norme si realizza un concorso di reati, normalmente formale, ma che - a seconda dei casi - può essere anche materiale, trattandosi di reati costituenti l'uno il mezzo (art. 306) e l'altro il fine (di raggiungere lo scopo perseguito da uno dei delitti non colposi preveduti dai capi primo e secondo, titolo primo, libro II cod. pen.) che può quindi essere diverso da quello sovversivo, terroristico od eversivo.*

Nell'ipotesi in cui l'Azione del reo, protrattasi nel tempo anche successivamente al 17 dicembre 1979, sia stata contrassegnata dalla realizzazione degli elementi costitutivi sia dell'art. 270 che dell'art. 270 bis cod. pen., in tale caso, unica essendo la condotta penalmente rilevante ed unico il reato a carattere permanente, la sanzione applicabile è solo quella comminata dall'art. 270 bis cod. pen. senza che in più possa ravvisarsi una retroattività della seconda norma, introdotta successivamente, dato che l'Azione era già da prima corrispondente a fattispecie penalmente sanzionata. Ciò consente di evitare pluralità di sanzioni, neanche attraverso la continuazione, per una unica condotta delittuosa, essendosi al di fuori di ogni concorso formale o materiale di reati.*

Per la realizzazione dei delitti previsti dagli artt. 270 e 270 bis cod. pen. non è necessario che l'associazione raggiunga cospicue dimensioni ne' una salda struttura organizzativa, essendo sufficiente - al limite - anche l'accordo di due sole persone in ipotesi minori, di lieve entità oggettiva, sarà eventualmente applicabile, la diminuente prevista dall'art. 311 cod. pen..*

L'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dello ordine democratico di cui all'art. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15 quando non costituisce elemento costitutivo di reato, coincidente col dolo specifico, integra soltanto momento circostanziale ed eventuale negativamente qualificante ogni reato, la cui pena viene conseguentemente inasprita; essa circostanza, quindi, non è necessario che si identifichi con lo scopo immediato e diretto del reato consumato, essendo sufficiente che questo sia comunque finalizzato, anche indirettamente, all'eventuale fine tipico del reato cui inerisce come allo scopo di sovvenzionare l'organizzazione od i suoi membri anche si realizzano o si agevolino le condizioni necessarie al raggiungimento del terrorismo o dell'eversione dello ordine democratico, attraverso l'associazione criminosa.*

A differenza dei delitti associativi di cui all'art. 270 e 270 bis cod. pen. pei quali basta soltanto l'"in idem placitum consensum" rivolto alla Costituzione, promozione, organizzazione di una associazione od alla adesione ad essa con i fini previsti da tali norme, da raggiungere violentemente, il delitto di banda armata di cui all'art. 306 cod. pen. postula un minimo di struttura e di organizzazione ed i cui componenti siano tra loro permanentemente vincolati con l'appartenenza di armi al gruppo come tale e di cui i membri abbiano la disponibilità pur se non il possesso, ma senza necessità che si pervenga ad una formazione di tipo militare o burocratico, ne' che ognuno dei componenti sia armato, ne' che le armi vengano concretamente usate.*

I delitti di cui agli artt. 270 e 270 bis cod. pen. sono formali, di pericolo presunto iuris et de iure. Essi si realizzano per il semplice fatto della formazione del sodalizio fra due o più persone o del raggiungimento dell'accordo o della prestazione di adesione all'associazione od organizzazione, la quale abbia come mira gli scopi indicati nelle stesse norme, da conseguire mediante Atti di violenza. In relazione a tali delitti non è conseguenzialmente realizzabile l'ipotesi del reato impossibile ne' quella di inidoneità dell'Azione dipendente dalla carenza di un concreto pericolo. ( Conf mass n 150609).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/1987, n. 6952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6952
Data del deposito : 4 novembre 1987

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