Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 270-bis, cod. pen., non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l'esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l'associazione si è costituita. (Fattispecie relativa alla parziale attuazione del programma eversivo, anche attraverso il compimento concreto di atti di violenza, da parte di una organizzazione di anarchici ed ecologisti aderenti alla cosiddetta FAI - "Federazione Anarchica Informale").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2008, n. 21686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21686 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1215
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 002073/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA CH, N. IL 16/02/1987;
avverso ORDINANZA del 12/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv.to LUCENTINI Marco nell'interesse dell'indagato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 12 novembre 2007 il Tribunale di Perugia, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha respinto la richiesta di riesame presentata da BI MI contro l'ordinanza 18.10.2007 del GIP in sede che aveva applicato al suddetto la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di partecipazione alla associazione per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico denominata COOP/FAI (capo A), di danneggiamelo seguito da pericolo di incendio e reati connessi (attentato al cantiere FF) commessi il 9 marzo 2007 (capo B), di danneggiamento seguito da pericolo di incendio nel cantiere di Giro della Rocca in data 21 aprile 2007 (capo C), di un episodio analogo nel cantiere Posterna in data 24.7.2007 (capo E), delle scritte del 10.8.2006 (capo F) e di minacce gravi al Presidente della Regione Umbria e reati connessi (capo G), commessi il 20 agosto 2007, nonché la esigenza di prevenzione speciale di cui all'art.274 c.p.p., lett. a) e c).
Le indagini avevano preso l'avvio da uno specifico episodio avvenuto a Spoleto la notte del 9.3.2007. Gli inquirenti avevano accertato che ignoti avevano fatto incursione nel cantiere edile della impresa FF danneggiando il quadro generale dell'impianto elettrico, cagionando l'incendio del pannello oltre che della struttura di sostegno della recinzione. Le fiamme non si propagavano all'intero cantiere soltanto per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Sul posto venivano rinvenuti due volantini di rivendicazione da parte del gruppo COOP - FAI che, che, utilizzando la stessa sigla della nota ditta di distribuzione alimentare, da intendersi però come "
Contro
Ogni Ordinamento Politico", si autodefiniva "gruppo di ribelli anarchici ed ecologisti aderenti alla "Federazione Anarchica Informale" aperto a tutti i ribelli contro la devastazione del territorio a fini turistici e speculativi, e più in generale contro i luoghi del dominio, della repressione e dello sfruttamento, che intendessero compiere gesti di ribellione per gli obiettivi sopra indicati attraverso "la liberalizzazione della violenza dalle mani dello Stato". Nei volantini era rivendicato anche l'avvelenamento di prodotti alimentari all'interno del supermercato COOP di Spoleto, contaminati con una miscela di alcool e di polvere da sparo ricavata da petardi, all'espresso fine di "avvertire la sbirraglia e permettergli di tutelare la salute di qualche innocente che inconsapevolmente vorrebbe acquistare i prodotti avvelenati". Gli accertamenti immediatamente eseguiti presso varie COOP del Centro Italia consentivano peraltro di escludere avvelenamenti di prodotti alimentari. Il successivo 12 marzo venivano recapitate copie dello stesso volantino alle redazioni dei quotidiani "La Repubblica" e "Corriere dell'Umbria" che però non le pubblicavano consegnandole agli inquirenti. Entrambe le copie risultavano spedite il 10.3.2007 da Firenze CMP ed indicavano come mittente un indirizzo corrispondente alla sede locale di Spoleto del WWF.
Le indagini consentivano di appurare che il fuoco al cantiere era stato appiccato utilizzando due confezioni di alcol per uso domestico acquistato presso un locale supermercato e carta proveniente da una copia del quotidiano locale "Il Vicenza" del 17.2.2007 distribuito gratuitamente in occasione di una manifestazione che si era svolta a Vicenza contro l'ampliamento della base militare USA, che aveva visto ivi confluire una numerosa rappresentanza della cd. sinistra antagonista e di aderenti all'area anarchica. Poiché era noto che a quella manifestazione aveva partecipato anche lo spoletino BI MI e ciò era dimostrato pure dal controllo delle celle agganciate dal cellulare del suddetto in quella data, veniva disposta la intercettazione di utenze e sulla autovettura in uso al BI, il quale si era recato a Vicenza proprio il 17 febbraio 2007 insieme a certo Di CI ND con cui in quel periodo coabitava a Spoleto.
Il 14 marzo veniva poi eseguita una perquisizione nella abitazione del BI da parte del Maresciallo LI e due giorni dopo sul sito internet di ispirazione anarchica compariva un messaggio di solidarietà al BI con minacce velate contro il Maresciallo LI. Tale messaggio, che presentava analogie stilistiche e terminologiche con il volantino di rivendicazione dell'attentato, veniva attribuito al BI in base al riscontro di una intercettazione fra il BI e certa De BI UI del 23.3.2007.
Attraverso le intercettazioni emergeva poi che il BI parlava del suo gruppo attribuendogli la denominazione COOP in contrapposizione alla COOP commerciale e progettava di realizzare scritte di protesta anche sui cartelloni della detta catena distributiva. In considerazione dei sopraindicati elementi il BI veniva ritenuto coinvolto in tale episodio criminoso (capo B).
Successivamente erano intervenuti altri episodi collegati con il gruppo COOP FAI e cioè: il tentativo di incendio di un caterpiller in un cantiere del Giro della Rocca di cui era committente il Comune, commesso in Spoleto il 21 aprile 2007, nel cui ambito era stato tracciato il classico simbolo anarchico della A inserita in un cerchio, che era stato attribuito al BI ed a certo IN poiché il BI aveva esattamente narrato l'accaduto ad una sua amica nel corso di una conversazione intercettata e su cui comunque i suddetti avevano reso sostanziale ammissione, pur attribuendosi reciprocamente la responsabilità sulla scritta (capo C); le minacce
contro
LI e ZI, e cioè i Carabinieri che avevano eseguito la perquisizione a casa del BI, insieme al plauso verso un soggetto che aveva accoltellato il sindaco di Spoleto, mediante scritte tracciate con vernice spray lungo la via Sinibaldi di Spoleto in data 6.5.2007, che erano state attribuite al BI ed a certo OR IA poiché il fatto era stato seguito sostanzialmente in diretta dagli inquirenti attraverso le intercettazioni sulla macchina del BI che avevano captato anche il rumore della bomboletta che veniva agitata (capo D);
l'episodio dell'appiccamelo del fuoco presso il cantiere edile Posterna del 24 luglio 2007, in occasione del quale erano state lasciate delle scritte che riconducevano alla COOP FAI (capo E), che era stato addebitato al BI poiché quella stessa notte aveva partecipato ad una festa dei comunisti nel corso della quale aveva accusato con toni accessi le amministrazioni comunali umbre di essere la causa del degrado ambientale ed inoltre il luogo in cui era avvenuto il fatto era vicino a quello della festa ed anche i tempi erano compatibili, considerato che il fatto era stato poi rivendicato dal gruppo del BI, il quale ultimo aveva pure specificamente parlato con il OR di quel cantiere in successive conversazioni intercettate;
e le scritte del 10 agosto 2006 (capo F) analoghe a quelle precedenti e tracciate sempre con una bomboletta spray nera che proprio per questo erano state attribuite al BI anche come esecutore materiale con carattere di probabilità. Il 20 agosto successivo era poi pervenuta alla Presidenza della Giunta Regionale dell'Umbria una missiva affrancata con posta prioritaria recante il timbro di annullo di Firenze CMP con data 17.8.2007. La busta conteneva due proiettili marca Winchester calibro 38 special ed un volantino intitolato "Busta con due proiettili alla governatrice umbra I" a firma "COOP FAI contro ogni ordine politico, federazione anarchica informale", con cui venivano rivendicati i precedenti episodi e veniva avvertito il "dominio" che la organizzazione stava imprimendo una accelerazione armata alla guerra ecologista esplosa in Umbria, soprattutto nell'ultimo anno, a partire dal gesto nobile ed eroico di IO TI che aveva accoltellato il sindaco di Spoleto, e veniva altresì avvertita la "cagna" RE, ritenuta responsabile del "regime", che la prossima busta gliela avrebbero spedita con la P. 38 (Capo G). Il BI veniva ritenuto coinvolto in tale episodio in base al rilievo che il suddetto volantino era del tutto sovrapponibile sia dal punto di vista contenutico che lessicale a quello che aveva rivendicato l'attentato presso il cantiere FF, oltre che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nella sua macchina del 15 agosto 2007 da cui emergeva che in quella data BI era andato a prendere Di CI alla stazione poiché quest'ultimo doveva fargli un "regalo"; dopo di che BI aveva invitato Di CI a scendere dalla macchina per parlare perché "aveva le orecchie lunge" (riferendosi evidentemente al fatto che sospettava di essere intercettato), ma più tardi avevano commentato in macchina il regalo che Di CI aveva portato a BI parlando di una cosa grossa per cui il BI aveva più volte ringraziato il Di CI dicendogli che nei giorni della rivoluzione avrebbero dovuto fargli un monumento. Da tali elementi gli inquirenti avevano tratto il convincimento che si trattasse dei due proiettili subito dopo spediti al Presidente RE e che non fosse per converso credibile che si trattasse di "fumo" come i due amici avevano detto a AL CI che era rimasto in macchina e come aveva sostenuto anche il Di CI al momento del suo arresto, ma che non potesse trattarsi neppure di un assegno falso per finanziare la causa "contro i Carabinieri", come avevano successivamente dichiarato il BI ed il Di CI atteso che parevano ben strani tanti ringraziamenti per una dazione di assegni falsi, fra l'altro mai individuati, mai negoziati e mai reperiti, che avrebbero potuto cagionare al BI soltanto guai.
Al BI veniva contestata inoltre la organizzazione di una associazione con finalità di terrorismo costituita dalla COOP FAI (capo A) cui si faceva riferimento nei volantini di rivendicazione degli attentati.
La FAI, apparsa nel dicembre del 2003, allorché aveva rivendicato l'attentato nei pressi della abitazione dell'allora Presidente del Consiglio Romano Prodi, era stata iscritta, su richiesta dell'Italia, fin dal 2004, nella lista dell'Unione Europea delle principali organizzazioni terroristiche e si era via via integrata con gruppi che avevano rivendicato attentati attribuiti alle frange più attive dell'anarchismo insurrezionale, fra cui la COOP/FAI. Gli inquirenti ritenevano trattarsi di una organizzazione eversiva, di cui il BI era il leader carismatico, che aveva espresso, anche nei bollettini e negli scritti di cui il BI aveva dato ampia diffusione nei siti web del "movimento", la necessità di "innalzare progressivamente il livello dello scontro" passando all'attacco degli obiettivi anche con le armi, tenuto anche conto dei numerosi e consolidati rapporti del BI con soggetti che avevano già riportato condanna, almeno di primo grado, per il reato di cui all'art. 270 bis c.p. e della esistenza concreta di un gruppo sovversivo, anche se privo di una rigida struttura organizzativa, il che era peculiare di tutti i gruppi sovversivi di ispirazione anarchica che rifuggono da qualsiasi gerarchia e subordinazione, caratterizzato però da collegamenti con gruppi affini e dalla adesione al programma ideologico di tipo eversivo del movimento anarchico clandestino che si richiamava alle teorie dell'ideologo Alfredo Maria Bonanno.
In tale ambito, veniva attribuito al BI, oltre al ruolo di leader ed ideologo del gruppo, anche quello di colui aveva aggregato intorno a sè un gruppo, costituito da Di CI, IN e OR D. onde dare vita ad una organizzazione, sia pure in modo rudimentale, ma comunque adeguata agli obiettivi avuti di mira che avevano riguardato, nell'ambito di una progressione del proposito criminoso, dapprima l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine, per poi fare il salto di qualità attraverso l'episodio ai danni del Presidente della Regione, mediante forme di eversione dell'ordine democratico consistenti in una serie di atti violenza diretti a condizionare le istituzioni, il che integrava anche la aggravante di cui alla L. n. 15 del 1980, art. 1 contestata in relazione ai singoli episodi. A tal fine il Tribunale del riesame ha specificamente rilevato che proprio la sussistenza della detta aggravante innalzava la pena edittale e consentiva la adozione della misura cautelare in relazione a tutti i reati contestati, ad eccezione delle contravvenzioni, dell'ingiuria e del danneggiamento seguito dal pericolo di incendio.
Nel rispondere alle specifiche doglianze del BI contenute nella richiesta di riesame, il Tribunale ha rilevato che la gravità indiziaria era stata raggiunta per tutti i reati, anche per quello di cui al capo F (scritte del 10 agosto 2006), per cui non vi era una sufficiente certezza circa la attribuibilità al BI della condotta materiale, peraltro da ricondurre sotto il profilo morale al gruppo anarchico di cui era il leader, e che lo scritto "Sperimentiamo l'anarchia", proveniente dal BI, dimostrava già da solo la esistenza della associazione ai sensi dell'art. 270 bis c.p. poiché teorizzava la insurrezione anarchica ed era stato poi lo stesso BI ad indicare, come emergeva dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, gli obiettivi da prendere di mira.
Quanto infine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di ripetizione della attività criminale, alla stregua del programma del gruppo e della mancanza di qualsiasi intento collaborativo o quanto meno di revisione critica, oltre che il pericolo di inquinamento probatorio posto che non era stata ancora ricostruito neppure il completo organigramma della associazione. Non è stata ritenuta possibile neppure una misura attenuata stante la necessità di elidere qualsiasi contatto del BI con il contesto eversivo di riferimento.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del BI lamentando con due separati motivi: a) abnormità del provvedimento o in subordine mancanza o manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato: il Tribunale del riesame non aveva annullato l'ordinanza neppure in ordine al reato di cui al capo f), pur evidenziando che non era certa la sua attribuibilità all'imputato;
la ordinanza conteneva una contraddittorietà interna poiché attribuiva al BI il ruolo di capo indiscusso, fondatore ed ideologo del gruppo e parlava di mancanza di una organizzazione del gruppo per poi subito dopo attribuire al BI il ruolo di centro propulsore di un piccolo gruppo che disponeva di una organizzazione sia pure rudimentale;
il Tribunale del riesame non aveva dato risposta alle eccezioni della difesa trascritte in una memoria difensiva in ordine in particolare alla insussistenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270 bis c.p.;
b) erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.3, 13, 15, 17, 18 e 21 Cost.: la ordinanza impugnata condannava ingiustificatamente la ideologia anarchica ed i principi politici e democratici di cui era portatrice, discriminando odiosamente anche associazioni assolutamente pacifiste, senza tenere conto della incidenza della norma incriminatrice sull'esercizio di libertà costituzionalmente garantire. Con motivi nuovi la difesa del BI ha poi dedotto:
1) Inosservanza di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla individuazione dei profili di gravità indiziaria per i reato di associazione con finalità di eversione dell'ordine democratico e degli altri illeciti ritenuti attuativi della medesima finalità: in ordine ai capi b) e) g) dell'imputazione il GIP prima ed il Tribunale del riesame poi si erano limitati alla elencazione degli indizi senza armonizzarli in un iter logico - argomentativo coerente, omettendo pure alcuni passaggi verificativi dai quali dipendeva la linearità e la completezza del percorso indiziario;
quanto al capo b) la partecipazione del BI alla manifestazione di Vicenza in cui era stato distribuito il giornale poi utilizzato per l'attentato non era elemento sufficiente per la attribuibilità del reato al ricorrente e neppure la successiva intercettazione ambientale nell'auto del BI, in cui si programmava un attentato poi non effettuato con finalità canzonatoria, serviva ad integrare la insufficienza indiziaria, al pari degli altri minori elementi indicati dall'accusa che non avevano carattere specifico;
quanto al reato di cui al capo e) gli elementi indicati erano ugualmente inconsistenti poiché il fatto che l'indagato potesse raggiungere a piedi dalla festa il luogo dell'attentato era insignificante, mentre le rivendicazioni erano comuni a tanti soggetti ed a tanti gruppi;
quanto al capo g), era assolutamente gratuita la affermazione che nelle conversazioni intercettate si facesse riferimento a proiettili, mentre la omogeneità stilistica del volantino non era esclusiva del BI;
quanto al suddetto reato non era stato poi spiegato per quale motivo fosse stata ritenuta una messa in scena il risentimento del BI per la campagna mediatica che aveva attributo il fatto ai militanti anarchici di Spoleto e come fosse conciliabile con la attribuibilità al BI della spedizione della busta il fatto che non era provato che si fosse trovato a Firenze e cioè nella località in cui era stata spedita la busta;
quanto ai reati di cui ai capi c) e d) per i quali il BI aveva reso delle ammissioni, restava il fatto che non erano stati rivendicati con la sigla COOP ma solo con il noto simbolo anarchico, il che non era stato giustificato dal Tribunale del riesame;
2) Anche a volere ritenere la sussistenza in capo al BI di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati fine, non sussistevano però profili di gravità indiziaria in ordine al reato associativo stante la assenza di una organizzazione e di uno stabile vincolo funzionale al perseguimento degli obiettivi comuni, di una divisione dei ruoli all'interno della struttura e della disponibilità di mezzi adeguati alle finalità avute di mira. I passaggi motivazionali dei provvedimenti del GIP e del Tribunale in sede di riesame si riferivano ad una associazione informale privo di una progettualità a lungo termine, il che si poneva in contrasto concettuale e giuridico con la esistenza della associazione prevista dall'art. 270 bis c.p.. Sono poi pervenuti ulteriori motivi nuovi a firma dell'Avvocato Lucentini con cui si ribadisce la insussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 270 bis c.p. e della aggravante della finalità di eversione dell'ordine democratico, con particolare riguardo alla mancanza d parte della COOP FAI di una struttura organizzativa e si contesta ulteriormente la sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è in effetti infondato.
Appare opportuno raggruppare i motivi di ricorso in due temi principali attinenti, il primo, alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai singoli episodi contestati, ed, il secondo, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270 bis c.p. e cioè della associazione eversiva di cui il BI è stato ritenuto leader e promotore. Subordinatamente alla gravità indiziaria sarà poi esaminata la questione delle esigenze cautelari. Quanto alla gravità indiziaria in ordine ai singoli episodi contestati al BI ai capi da B a G, sono già stati riportati nella parte espositiva gli indizi sulla cui base il provvedimento impugnato, dapprima attraverso un esame individuale e poi coordinato degli elementi probatori, ha ritenuto che fosse provata la attribuibilità al BI dei singoli episodi. Si tratta di elementi, in effetti, di grosso spessore e concludenti attraverso la loro coordinazione logica e fattuale, a fronte dei quali il ricorrente tenta di atomizzare gli indizi per scardinarne la convergenza, mediante un procedimento logico che non è però consentito, poiché soltanto l'esame globale degli indizi conduce ad apprezzare la gravità indiziaria. Ciò vale anche per il reato di cui al capo F per il quale il Tribunale del riesame ha espresso dei dubbi in realtà soltanto in ordine alla effettiva partecipazione materiale del BI alla compilazione delle scritte, ma non anche in ordine alla attribuibilità del fatto al suddetto sotto il profilo morale poiché egli era il leader indiscusso del gruppo cui le scritte erano attribuite e tali scritte rientravano inoltre nel programma del gruppo ed erano state poi rivendicate in vari volantini di cui il BI era l'autore. A ciò vanno poi ad aggiungersi le ammissioni del BI in ordine ad alcuni episodi per cui la sua responsabilità era incontestabile, le risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, le rivendicazioni, le emergenze delle attività di indagine, il contenuto del sito internet che faceva capo al BI e cioè un complesso di elementi veramente importante e convergente che non lascia spazio a dubbi, almeno allo stato delle indagini. I pretesi elementi di contrasto indicati dal ricorrente appaiono dal loro canto inconsistenti poiché, ad esempio, la circostanza che non vi fosse la prova che il BI si trovasse a Firenze quando era stata spedita la lettera minatoria alla Presidente RE non scardina il complesso indiziante, poiché la prova della sua partecipazione al fatto si desume aliunde, così come appare ininfluente il fatto che in occasione di alcuni episodi fosse stata apposta soltanto la sigla propria degli anarchici poiché anche il gruppo COOP FAI si richiamava ai gruppi anarchici ed era a questi collegato, rientrando nelle strategie del gruppo usare l'una o l'altra sigla a seconda dei singoli fatti.
Quanto al secondo gruppo dei motivi di ricorso occorre premettere che appare improprio il richiamo, che si attribuisce alla ordinanza impugnata, ad una pretesa discriminazione ideologica con riguardo al movimento anarchico, poiché il provvedimento impugnato fa esclusivamente riferimento agli elementi costitutivi di reati previsti dall'ordinamento giuridico italiano senza mai esprimere alcun giudizio di valore sulla ideologia anarchica o su altro ideologie collegate.
Proprio partendo dalla individuazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270 bis c.p. ed in conseguenza della aggravante di cui al D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1980, n. 15 con riguardo ai reati fine dell'associazione, il provvedimento impugnato si è posto il problema del punto "critico" della stabilità organizzativa della struttura della associazione eversiva COOP FAI, che era già stato posto in sede di riesame e che è stato riproposto dalla difesa del BI in sede di ricorso per cassazione e lo ha risolto ritenendo che il carattere rudimentale della organizzazione non impedisse di ritenerla esistente ed adeguata allo scopo che si era prefissata ed agli obiettivi avuti di mira che si andavano via via raggiungendo attraverso una progressione del proposito eversivo mediante la realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idonei a condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse, sia centrali (come le forze dell'ordine) sia periferiche (come gli enti territoriali). In particolare è stato sottolineato che era stato costituito un vero e proprio gruppo, aggregato dall'ascendente culturale ed ideologico del BI, che si era dimostrato capace di coinvolgere altre persone nella condivisione dei rischi connessi alle azioni criminose realizzate e che si era poi anche manifestato all'esterno attraverso la rivendicazione delle azioni già svolte e di quelle che si proponeva di svolgere nell'immediato futuro con il passaggio anche a più incisive forme di lotta.
In tale ambito la organizzazione rudimentale non significa assenza di organizzazione mentre al contrario è proprio la esecuzione delle numerosi azioni poste in essere dal gruppo nell'arco di breve tempo che dimostra la organizzazione e la capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati.
D'altronde per la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p., trattandosi di un reato di pericolo presunto o a consumazione anticipata, non è neppure necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre soltanto l'esistenza di una struttura organizzata che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile la attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati (v. Cass. Sez. 1 n. 34989 del 10.7.2007, rv. 237630; Cass. N. 3486 del 2000, rv. 216253; Cass. N. 1072 del 2006, rv. 235289); mentre invece nel caso in esame vi è stato di più e cioè la attuazione di un programma eversivo di per sè idoneo a dimostrare che esisteva una organizzazione capace di realizzarlo e cioè la effettività della organizzazione (v. Cass. Sez. 1 n. 1072 del 2006, rv. 235289). In presenza di un gruppo che aveva fatto dell'eversione il proprio scopo, attraverso la deliberazione di un programma ed il compimento concreto di atti di violenza secondo quanto teorizzato dall'ideologo Alfredo Maria Bonanno e che aveva inoltre realizzato in parte tale programma, non vi è quindi dubbio che si trattasse di una associazione eversiva, così come ritenuto in altri casi analoghi da questa Corte, pur in presenza di strutture definite ugualmente rudimentali (v. Cass. Sez. 1 n. 42282 del 2005, rv. 232402). Si deve pertanto ritenere che il provvedimento impugnato, laddove ha individuato la gravità indiziaria in ordine a tutti i reati contestati, sia immune da vizi.
Resta da esaminare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c) che è stata contestata dal ricorrente sotto il profilo che non si poteva fare dipendere il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazioni dei reati dal silenzio dell'indagato e che pure i pretesi collegamenti dell'indagato con esponenti del movimento anarchico - insurrezionalista erano meramente ipotetici.
È evidente che il rifiuto dell'indagato di rendere dichiarazioni ovvero la mancata ammissione degli addebiti non possono fondare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) poiché è la espressa previsione legislativa che lo vieta, ma non è su questo che il provvedimento impugnato ha fondato le esigenze cautelari (considerato che, fra l'altro, il BI ha anche reso delle ammissioni sia pure limitatamente agli episodi per cui esistevano prove schiaccianti), quanto sul pericolo, stante la personalità del BI, che era il leader carismatico di un gruppo di cui non tutti i componenti erano stati individuati e che aveva già posto in essere una serie rilevante di episodi con un crescendo criminale sempre più preoccupante, potesse, se libero, sottrarre le prove che avrebbero potuto condurre ad individuare l'organigramma completo e riorganizzare il programma in atto con ulteriore innalzamento degli obiettivi presi di mira. E tale pericolo era basato non già su sospetti o ipotesi bensì su elementi concreti emergenti dai programmi del gruppo eversivo pubblicizzati anche su internet e riportati nei vari documenti attribuiti al BI, in cui si faceva specifico riferimento alla necessità di imprimere una "accelerazione armata" alla propria azione, nonché sui risultati delle intercettazioni e delle altre fonti investigative attraverso cui era stato fondatamente ritenuto che vi fossero altri complici non ancora individuati e che il BI intrattenesse rapporti con altri soggetti che già avevano riportato condanna per reati di fondamento anarchico - insurrezionalista nel cui ambito il BI operava. È solo in tale ambito (e non sotto quello della mancanza di confessione) che una revisione critica delle sue posizioni da parte del BI, in considerazione anche del carattere carismatico della sua personalità, già sopra indicato, che lo rendeva capace di aggregare a sè altri soggetti più deboli e da lui utilizzabili per il raggiungimento dei suoi fini eversivi, avrebbe potuto attenuare le esigenze cautelari, mentre la mancanza di qualsiasi ripensamento sulla gravità delle conseguenze del disegno eversivo predisposto le aggravava. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.). La cancelleria provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008