Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2008, n. 21686
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Sentenza 22 aprile 2008

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Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 270-bis, cod. pen., non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l'esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l'associazione si è costituita. (Fattispecie relativa alla parziale attuazione del programma eversivo, anche attraverso il compimento concreto di atti di violenza, da parte di una organizzazione di anarchici ed ecologisti aderenti alla cosiddetta FAI - "Federazione Anarchica Informale").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2008, n. 21686
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21686
    Data del deposito : 22 aprile 2008

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