Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2008, n. 22673
CASS
Sentenza 22 aprile 2008

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Massime1

Ai fini della configurabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), il carattere rudimentale dell'organizzazione non impedisce di ritenerla esistente e adeguata allo scopo prefissato ed agli obiettivi via via raggiunti attraverso una progressione del proposito eversivo mediante la realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idonei a condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse, sia centrali che periferiche; ne consegue che l'organizzazione rudimentale non significa assenza di organizzazione laddove, al contrario, l'esecuzione delle numerose azioni poste in essere dal gruppo nell'arco di breve tempo dimostri l'organizzazione e la capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati nonché la stabilità organizzativa della struttura della associazione eversiva.

Commentari2

  • 1Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismo
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2008, n. 22673
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22673
Data del deposito : 22 aprile 2008

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