Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), il carattere rudimentale dell'organizzazione non impedisce di ritenerla esistente e adeguata allo scopo prefissato ed agli obiettivi via via raggiunti attraverso una progressione del proposito eversivo mediante la realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idonei a condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse, sia centrali che periferiche; ne consegue che l'organizzazione rudimentale non significa assenza di organizzazione laddove, al contrario, l'esecuzione delle numerose azioni poste in essere dal gruppo nell'arco di breve tempo dimostri l'organizzazione e la capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati nonché la stabilità organizzativa della struttura della associazione eversiva.
Commentari • 2
- 1. Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democraticohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2008, n. 22673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22673 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1214
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 002071/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI UC EA, N. IL 13/01/1987;
avverso ORDINANZA del 12/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv.to CERQUETTI Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 12 novembre 2007 il Tribunale di Perugia, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha respinto la richiesta di riesame presentata da Di UC ND contro l'ordinanza 18.10.2007 del GIP in sede che aveva applicato al suddetto la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di partecipazione alla associazione per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico denominata COOP/FAI (capo A), di danneggiamento seguito da pericolo di incendio e reati connessi (attentato al cantiere NI) commessi il 9 marzo 2007 (capo B) e di minacce gravi al Presidente della regione Umbria e reati connessi (capo G), commessi il 20 agosto 2007, nonché la esigenza di prevenzione speciale di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e lett. c).
Le indagini avevano preso l'avvio da uno specifico episodio avvenuto a Spoleto la notte del 9.3.2007. Gli inquirenti avevano accertato che ignoti avevano fatto incursione nel cantiere edile della impresa ZAFFINI danneggiando il quadro generale dell'impianto elettrico, cagionando l'incendio del pannello oltre che della struttura di sostegno della recinzione. Le fiamme non si propagavano all'intero cantiere soltanto per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Sul posto venivano rinvenuti due volantini di rivendicazione da parte del gruppo COOP - FAI che, che, utilizzando la stessa sigla della nota ditta di distribuzione alimentare, da intendersi però come "
Contro
Ogni Ordinamento Politico", si autodefiniva "gruppo di ribelli anarchici ed ecologisti aderenti alla "Federazione Anarchica Informale" aperto a tutti i ribelli contro la devastazione del territorio a fini turistici e speculativi, e più in generale contro i luoghi del dominio, della repressione e dello sfruttamento, che intendessero compiere gesti di ribellione per gli obiettivi sopra indicati attraverso "la liberalizzazione della violenza dalle mani dello Stato". Nei volantini era rivendicato anche l'avvelenamento di prodotti alimentari all'interno del supermercato COOP di Spoleto, contaminati con una miscela di alcool e di polvere da sparo ricavata da petardi, all'espresso fine di " avvertire la sbirraglia e permettergli di tutelare la salute di qualche innocente che inconsapevolmente vorrebbe acquistare i prodotti avvelenati". Gli accertamenti immediatamente eseguiti presso varie COOP del Centro Italia consentivano peraltro di escludere avvelenamenti di prodotti alimentari.
Il successivo 12 marzo venivano recapitate copie dello stesso volantino alle redazioni dei quotidiani " La Repubblica" e "Corriere dell'Umbria" che però non le pubblicavano consegnandole agli inquirenti. Entrambe le copie risultavano spedite il 10.3.2007 da Firenze CMP ed indicavano come mittente un indirizzo corrispondente alla sede locale di Spoleto del WWF.
Le indagini consentivano di appurare che il fuoco al cantiere era stato appiccato utilizzando due confezioni di alcol per uso domestico acquistato presso un locale supermercato e carta proveniente da una copia del quotidiano locale " Il Vicenza" del 17.7.2007 distribuito gratuitamente in occasione di una manifestazione che si era svolta a Vicenza contro l'ampliamento della base militare USA, che aveva visto ivi confluire una numerosa rappresentanza della c.d. sinistra antagonista e di aderenti all'area anarchica. Poiché era noto che a quella manifestazione aveva partecipato anche lo spoletino NI HE e ciò era dimostrato pure dal controllo delle celle agganciate dal cellulare del suddetto in quella data, veniva disposta la intercettazione di utenze e sulla autovettura in uso al NI, il quale si era recato a Vicenza proprio il 17.2.2007 insieme a certo DI UC ND con cui in quel periodo coabitava a Spoleto.
Il 14 marzo veniva eseguita una perquisizione nella abitazione del NI da parte del AR LI e due giorni dopo sul sito di internet di ispirazione anarchica compariva un messaggio di solidarietà al NI con minacce velate contro il AR LI. Tale messaggio, che presentava analogie stilistiche e terminologiche con il volantino di rivendicazione dell'attentato, veniva attribuito al IA in base al riscontro di una intercettazione fra il IA e certa De BI IA del 23.3.2007.
Attraverso le intercettazioni emergeva poi che il IA parlava del suo gruppo attribuendogli la denominazione COOP in contrapposizione alla COOP commerciale e progettava di realizzare scritte di protesta anche sui cartelloni della detta catena distributiva. Il Di UC veniva ritenuto coinvolto in tale episodio criminoso (capo B) in considerazione dei suoi rapporti di coabitazione con il IA proprio in quel periodo, della congiunta partecipazione alla manifestazione di Vicenza del 17.2.2007, in occasione della quale erano entrati in possesso del giornale poi utilizzato per l'attentato al cantiere NI e del successivo progetto dei due, emergente dalle intercettazioni, di partecipare insieme anche alla analoga manifestazione di protesta dell'Aquila del giugno 2007, oltre che dalla sua partecipazione al successivo episodio dell'invio della lettera minatoria ai danni del Presidente della Regione Umbria in cui si rivendicava proprio l'attentato al cantiere NI e l'avvelenamento di prodotti alimentari della COOP.
Successivamente erano intervenuti altri episodi collegati con il gruppo COOP FAI, non contestati però al Di UC e cioè: il tentativo di incendio di un caterpiller in un cantiere del Giro della Rocca di cui era committente il Comune, commesso in Spoleto il 21 aprile 2007, nel cui ambito era stato tracciato il classico simbolo anarchico della A inserita in un cerchio, che era stato attribuito al IA ed a certo NO poiché il IA aveva esattamente narrato l'accaduto ad una sua amica nel corso di una conversazione intercettata e su cui comunque i suddetti avevano reso sostanziale ammissione, pur attribuendosi reciprocamente la responsabilità sulla scritta (capo C); le minacce
contro
BI e NZ, e cioè i Carabinieri che avevano eseguito la perquisizione a casa del IA, insieme al plauso verso un soggetto che aveva accoltellato il sindaco di Spoleto, mediante scritte tracciate con vernice spray lungo la via Sinibaldi di Spoleto in data 6.5.2007, che erano state attribuite al IA ed a certo CO AN poiché il fatto era stato seguito sostanzialmente in diretta dagli inquirenti attraverso le intercettazioni sulla macchina del IA che avevano captato anche il rumore della bomboletta che veniva agitata (capo D);
l'episodio dell'appiccamento del fuoco presso il cantiere edile Postema del 24 luglio 2007, in occasione del quale erano state lasciate delle scritte che riconducevano alla COOP FAI (capo E), che era stato addebitato al IA poiché quella stessa notte aveva partecipato ad una festa dei comunisti nel corso della quale aveva accusato con toni accessi le amministrazioni comunali umbre di essere la causa del degrado ambientale ed inoltre il luogo in cui era avvenuto il fatto era vicino a quello della festa ed anche i tempi erano compatibili, considerato anche che il fatto era stato poi rivendicato dal gruppo del IA, il quale ultimo aveva pure specificamente parlato con il CO di quel cantiere in successive conversazioni intercettate;
e le scritte del 10 agosto 2006 (capo F) analoghe alle altre e tracciate sempre con una bomboletta spray nera che proprio per questo erano state attribuite al IA.
Il 20 agosto successivo era pervenuta alla Presidenza della Giunta Regionale dell'Umbria una missiva affrancata con posta prioritaria recante il timbro di annullo di Firenze CMP con data 17.8.2007. La busta conteneva due proiettili marca Winchester calibro 38 special ed un volantino intitolato " Busta con due proiettili alla governatrice umbra NZ a firma "COOP FAI contro ogni ordine politico, federazione anarchica informale ", con cui venivano rivendicati i precedenti episodi e veniva avvertito il "dominio" che la organizzazione stava imprimendo una accelerazione annata alla guerra ecologista esplosa in Umbria, soprattutto nell'ultimo anno, a partire dal gesto nobile ed eroico di IL TI che aveva accoltellato il sindaco di Spoleto, e veniva altresì avvertita la "cagna" RE, ritenuta responsabile del "regime", che la prossima busta gliela avrebbero spedita con la P. 38 (Capo G). Il DI UC veniva ritenuto coinvolto in tale episodio in base al rilievo che il suddetto volantino era del tutto sovrapponibile sia dal punto di vista contenutico che lessicale a quello che aveva rivendicato l'attentato presso il cantiere NI, oltre che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nella macchina del IA del 15 agosto 2007 da cui emergeva che in quella data IA era andato a prendere Di UC alla stazione poiché quest'ultimo doveva fargli un "regalo"; dopo di che IA aveva invitato Di UC a scendere dalla macchina per parlare perché "aveva le orecchie lunge" (riferendosi evidentemente al fatto che sospettava di essere intercettato), ma più tardi avevano commentato in macchina il regalo che Di UC aveva portato a IA parlando di una cosa grossa per cui il IA aveva più volte ringraziato il Di UC dicendogli che nei giorni della rivoluzione avrebbero dovuto fargli un monumento. Da tali elementi gli inquirenti avevano tratto il convincimento che si trattasse dei due proiettili subito dopo spediti al Presidente RE e che non fosse per converso credibile che si trattasse di "fumo" come i due amici avevano detto a EA NI che era rimasto in macchina e come aveva sostenuto anche il Di UC al momento del suo arresto, ma che non potesse trattarsi neppure di un assegno falso per finanziare la causa " contro i Carabinieri", come avevano successivamente dichiarato il IA ed il Di UC atteso che parevano ben strani tanti ringraziamenti per una dazione di assegni falsi, fra l'altro mai individuati, mai negoziati e mai reperiti, che avrebbero potuto cagionare al IA soltanto guai. Al Di UC veniva contestata inoltre la partecipazione alla associazione con finalità di terrorismo costituita dalla COOP FAI (capo a) cui si faceva riferimento nei volantini di rivendicazione degli attentati.
La FAI, apparsa nel dicembre del 2003, allorché aveva rivendicato l'attentato nei pressi della abitazione dell'allora Presidente del Consiglio Romano Prodi, era stata iscritta, su richiesta dell'Italia, fin dal 2004, nella lista dell'Unione Europea delle principali organizzazioni terroristiche e si era via via integrata con gruppi che aveva rivendicato attentati attribuiti alle frange più attive dell'anarchismo insurrezionale, fra cui la COOP/FAI. Gli inquirenti ritenevano trattarsi di una organizzazione eversiva, di cui il IA era il leader carismatico, che aveva espresso, anche nei bollettini e negli scritti di cui il IA aveva dato ampia diffusione nei siti web del "movimento", la necessità di "innalzare progressivamente il livello dello scontro" passando all'attacco degli obiettivi anche con le armi, tenuto anche conto dei numerosi e consolidati rapporti del IA con soggetti che avevano già riportato condanna, almeno di primo grado, per il reato di cui all'art. 270 bis c.p., e della esistenza concreta di un gruppo sovversivo, anche se privo di una rigida struttura organizzativa, il che era peculiare di tutti i gruppi sovversivi di ispirazione anarchica che rifuggono da qualsiasi gerarchia e subordinazione, caratterizzato però da collegamenti con gruppi affini e dalla adesione al programma ideologico di tipo eversivo del movimento anarchico clandestino che si richiamava alle teorie dell'ideologo Alfredo Maria Bonanno.
Il Di UC, in tale ambito, veniva ritenuto uno dei soggetti che il IA aveva aggregato intorno a sè insieme a NO e CO onde dare vita ad un gruppo organizzato, sia pure in modo rudimentale, ma comunque adeguato agli obiettivi avuti di mira che avevano riguardato, nell'ambito di una progressione del proposito criminoso, dapprima l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine, per poi fare il salto di qualità attraverso l'episodio ai danni del Presidente della Regione, mediante forme di eversione dell'ordine democratico consistenti in una serie di atti violenza diretti a condizionale le istituzioni, il che integrava anche la aggravante di cui alla L. n. 15 del 1980, art. 1, contestata in relazione ai singoli episodi. A tal fine il Tribunale del riesame ha specificamente rilevato che proprio la sussistenza della detta aggravante innalzava la pena edittale e consentiva la adozione della misura cautelare in relazione a tutti i reati contestati, ad eccezione delle contravvenzioni, dell'ingiuria e del danneggiamento seguito dal pericolo di incendio. Nel rispondere alle specifiche doglianze del Di UC contenute nella richiesta di riesame, del tutto speculari rispetto a quelle contenute nel presente ricorso, il Tribunale ha rilevato che lo scritto "Sperimentiamo l'anarchia ", proveniente dal IA, dimostrava già da solo la esistenza della associazione ai sensi dell'ari. 270 bis c.p., e che il Di UC vi era coinvolto a livello di partecipe poiché subiva il carisma del IA ed aveva partecipato ad alcune delle azioni violente poste in essere in attuazione del programma eversivo.
Quanto infine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di ripetizione della attività criminale, alla stregua del programma del gruppo e della mancanza di qualsiasi intento collaborativo o quanto meno di revisione critica, oltre che il pericolo di inquinamento probatorio posto che non era stata ancora ricostruito neppure il completo organigramma della associazione. Non è stata ritenuta possibile neppure una misura attenuata stante la necessità di elidere qualsiasi contatto del Di UC con il contesto eversivo di riferimento.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Di UC lamentando:
1) Quanto al reato di cui al capo B: non esistevano gli estremi del delitto di cui all'art. 424 c.p., e art. 425 c.p., n. 2, poiché dagli elementi in atti non emergeva che vi fosse stato il pericolo concreto di un incendio, essendo stato il fuoco appiccato ad una centralina sita in un cantiere all'aperto in prossimità del quale non vi era pericolo per la pubblica incolumità, e sul punto la ordinanza impugnata aveva inoltre travisato la prova;
il suddetto delitto non consentiva la applicazione della misura cautelare, ex art. 280 c.p.p., comma 2, poiché era punibile astrattamente con la pena fino a due anni, che, aumentata della metà per la aggravante di cui alla L. 6 febbraio 1980, n. 15, diveniva pari a tre anni e quindi inferiore ai limiti per la applicabilità della misura;
la contravvenzione ex art. 658 c.p., contestata in continuazione al capo B non autorizzava ugualmente la misura;
non sussistevano gli estremi del reato di istigazione a delinquere contestato sempre al capo B in relazione al volantino che rivendicava i presunti avvelenamenti e l'incendio poiché la critica della legislazione era costituzionalmente garantita e non era neppure indicato se si trattasse di istigazione diretta a commettere delitti o contravvenzioni (in tale ultimo caso non sarebbe stata autorizzata la misura) e comunque il contenuto del volantino era puerile e banale;
non sussisteva in ogni caso la aggravante di cui alla L. 6 febbraio 1980, n. 15, art. 1, per mancanza di una specifica connotazione obiettiva dell'offesa, mancando la messa in pericolo dell'ordinamento costituzionale;
non erano state individuate condotte concorsuali del Di UC al di fuori della circostanza che era amico del IA e lo aveva accompagnato a Vicenza per la manifestazione del 17.2.2007; la ordinanza impugnata era nulla poiché non conteneva la esposizione degli indizi e dei motivi per cui erano stati ritenuti rilevanti ed erano stati, per converso, ritenuti non rilevanti gli elementi addotti dalla difesa;
2) Quanto al reato di cui al capo G: la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., ed i delitti di cui agli artt. 594 e 414 c.p., non autorizzavano la misura cautelare;
non era indicato e non sussisteva il dolo specifico costitutivo dei reato di cui agli artt. 336 e 339 c.p., poiché l'invio dei proiettili alla Presidente RE non era diretto a costringerla a commettere ovvero ad omettere un atto del suo ufficio;
il Di UC era estraneo ai suddetti reati, mentre il Tribunale del riesame aveva travisato il contenuto delle intercettazioni e non aveva esaminato il fatto nuovo costituito dalla circostanza che il colloquio fra il IA ed il Di UC, in cui si parlava del regalo, si riferiva ad assegni circolari falsi che Di UC aveva consegnato al IA il quale intendeva monetizzarli spacciandoli come veri, il che era riscontrato dal fatto che già in precedenza il IA aveva tentato la spendita di un assegno contraffatto;
non sussistevano elementi sufficienti per emettere la ordinanza custodiale a carico del Di UC in ordine ai suddetti reati poiché non vi era prova che fosse stato lui a spedire la busta alla Presidente RE, mentre invece si poteva ipotizzare che la avesse spedita uno qualsiasi dei migliaia di simpatizzanti o aderenti ai gruppi anarchici, e ciò a parte le divergenze fra gli accertamenti urgenti della Questura di Perugia ed il contenuto della ordinanza del riesame in ordine alla data del timbro di annullo postale di Firenze;
3 ) Quanto al reato di cui al capo A: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, violazione della norma incriminatrice e della valutazione in ordine alla sussistenza della gravita indiziaria: poiché il bene protetto dalla norma era soltanto l'ordinamento costituzionale italiano, non poteva ritenersi integrato il reato contestato neppure sotto il profilo dell'elemento materiale, prima ancora che sotto quello della intenzione dei partecipanti alla organizzazione, in assenza di tale finalità, accompagnata dal compimento di atti di violenza, che non poteva essere contestata ad un giovane sprovveduto politicamente e per di più alcolista quale era il Di UC ed ai suoi altrettanto sprovveduti coindagati;
dalla stessa informativa R.O.S. del 28.9.2007 emergeva che la F.A.I. mancava di una struttura organizzata con un programma comune fra i partecipanti, trattandosi invece di una federazione orizzontale priva di strutture, di centro decisionali e di livelli gerarchici;
a carico del Di UC non esistevano elementi di colpevolezza in ordine alla sua pretesa partecipazione alla organizzazione eversiva, poiché poteva essergli imputato soltanto di avere frequentato il IA fino al 14.3.2007, in assenza di qualsiasi rapporto con gli altri coindagati;
non poteva essere contestata la aggravante di cui all'art. 1 della legge n. 15 del 1980 a soggetto non appartenente ad una struttura organizzata idonea in concreto a perseguire il fine di sovvertire l'ordinamento costituzionale;
4) Quanto infine alle esigenze cautelari: la misura della custodia in carcere doveva esser revocata o quanto meno attenuata: era illegittima la applicazione della misura per pericolo di genuinità di acquisizione della prova poiché non era indicata la data di scadenza della misura e comunque non erano indicati gli elementi da cui era desunto il pericolo;
non sussisteva il pericolo di commissione di reati della stessa specie poiché il Di UC era un giovane ventenne incensurato la cui custodia aveva attenuato la eventuale pericolosità a causa del tempo trascorso;
il Di UC era stato trattato diversamente dai coimputati che erano stati scarcerati (EA NI) ovvero assegnati agli arresti domiciliari (CO e NO); gli arresti domiciliari dell'indagato presso la casa della madre avrebbero consentito di assicurare le esigenze cautelari.
All'odierna udienza il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre il difensore dell'imputato ne ha chiesto l'accoglimento pur rilevando che nel frattempo, in data 31 gennaio 2008, il Di UC aveva ottenuto la assegnazione agli arresti domiciliari.
Il ricorso è in effetti infondato.
Appare opportuno raggruppare i motivi di ricorso in due temi principali attinenti, il primo, alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai singoli episodi contestati ai capi B e G, alla sussistenza delle aggravanti contestate ed alla possibilità di emettere la misura cautelare in ordine a tali reati, ed, il secondo, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art.270 bis c.p., e cioè della associazione eversiva ed alla attribuibilità di tale reato anche al Di UC.
Subordinatamente alla gravità indiziaria sarà poi esaminata la questione delle esigenze cautelari.
Quanto al primo punto, occorre subito precisare che la ordinanza impugnata, nel rispondere ad analoga censura proposta in sede di riesame, ha già precisato che la misura cautelare non riguardava le contravvenzioni ed i reati che non autorizzavano la emissione della stessa, mentre invece la misura era stata emessa esclusivamente per i delitti che la autorizzavano in relazione alla entità della pena, tenuto conto del fatto che si trattava di delitti aggravati ai sensi del D.L. n. 625 del 1979, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 1980, che comportava da solo un aumento della pena della metà, per cui il limite di legge era ampiamente superato;
cosi come per la istigazione a delinquere ex art. 414, tenuto conto della circostanza che riguardava evidentemente delitti ed era aggravata come sopra.
La sussistenza dei reati contestati al Di UC ai capi B e G è stata dimostrata dalla ordinanza impugnata attraverso la indicazione di elementi specifici indicativi del pericolo di incendio in occasione dell'attentato al cantiere NI che aveva richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e che avrebbe potuto cagionare ben più gravi danni se costoro non fossero intervenuti immediatamente così arginando i danni, alla evocazione alla rivolta ed alla ribellione contro lo Stato nei volantini di rivendicazione di tale attentato ed alla minaccia alla Presidente RE insita nell'invio dei proiettili e nell'annuncio di ben più gravi danni successivi, anche mediante il richiamo, molto indicativo, al "nobile ed eroico" tentativo di uccidere il sindaco di Spoleto da parte del compagno TI, se la " cagna" RE avesse proseguito nella sua attività di "guida del regime".
Quanto poi alla gravita indiziaria in ordine ai singoli episodi contestati al Di UC ai capi B a G, sono già stati riportati nella parte espositiva gli indizi sulla cui base il provvedimento impugnato, dapprima attraverso un esame individuale e poi coordinato degli elementi probatori, ha ritenuto che fosse provata la attribuibilità al Di UC dei singoli episodi. Si tratta di elementi, in effetti, di grosso spessore e concludenti attraverso la loro coordinazione logica e fattuale, a fronte dei quali il ricorrente tenta di atomizzare gli indizi per scardinarne la convergenza, mediante un procedimento logico che non è però consentito, poiché soltanto l'esame globale degli indizi conduce ad apprezzare la gravità indiziaria.
Ciò vale in particolare anche per l'episodio RE per cui i pretesi elementi di contrasto indicati dal ricorrente appaiono inconsistenti poiché, ad esempio, la circostanza che non vi fosse la prova della presenza del Di UC a Firenze quando era stata spedita la lettera minatoria alla Presidente RE non scardina il complesso indiziante, essendo la prova della sua partecipazione al fatto ricavabile aliunde, così come appare ininfluente la data del timbro postale di annullo, mentre la pretesa prova nuova discendente dalla precedente consegna al IA di un assegno falso niente dimostra sia per la tardività con cui è stata addotta sia in considerazione di tutti gli altri convergenti elementi risultanti dal provvedimento impugnato da cui è stato desunto con argomentazione logicamente ineccepibile che si trattasse, quella volta, proprio dei due proiettili e non di un assegno falso, che pure altre volte i due amici si erano evidentemente scambiati visto che erano soliti vivere di espedienti.
Quanto al secondo gruppo dei motivi di ricorso, proprio partendo dalla individuazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270 bis c.p., ed in conseguenza della aggravante di cui alla del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1980, n. 15, con riguardo ai reati fine dell'associazione, il provvedimento impugnato si è posto il problema del punto "critico" della stabilità organizzativa della struttura della associazione eversiva COOP FAI, che era già stato posto in sede di riesame e che è stato riproposto dalla difesa del Di UC in sede di ricorso per cassazione e lo ha risolto ritenendo che il carattere rudimentale della organizzazione non impedisse di ritenerla esistente ed adeguata allo scopo che si era prefissata ed agli obiettivi avuti di mira che si andavano via via raggiungendo attraverso una progressione del proposito eversivo mediante la realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idonei a condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse, sia centrali (come le forze dell'ordine) sia periferiche (come gli enti territoriali). In particolare è stato sottolineato che era stato costituito un vero e proprio gruppo, aggregato dall'ascendente culturale ed ideologico del IA, che si era dimostrato capace di coinvolgere altre persone nella condivisione dei rischi connessi alle azioni criminose realizzate e che si era poi anche manifestato all'esterno attraverso la rivendicazione delle azioni già svolte e di quelle che si proponeva di svolgere nell'immediato futuro con il passaggio anche a più incisive forme di lotta.
In tale ambito la organizzazione rudimentale non significa assenza di organizzazione mentre al contrario è proprio la esecuzione delle numerosi azioni poste in essere dal gruppo nell'arco di breve tempo che dimostra la organizzazione e la capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati.
D'altronde per la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p., trattandosi di un reato di pericolo presunto o a consumazione anticipata, non è neppure necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre soltanto l'esistenza di una struttura organizzata che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile la attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati (v. Cass. Sez. 1^ n. 34989 del 10.7.2007, rv. 237630; Cass. N. 3486 del 2000, rv. 216253; Cass. n 1072 del 2006, rv. 235289); mentre invece nel caso in esame vi è stato di più e cioè la attuazione di un programma eversivo di per sè idoneo a dimostrare che esisteva una organizzazione capace di realizzarlo e cioè la effettività della organizzazione (v. Cass. Sez. 1^ n. 1072 del 2006, rv. 235289). In presenza di un gruppo che aveva fatto dell'eversione il proprio scopo, attraverso la deliberazione di un programma ed il compimento concreto di atti di violenza secondo quanto teorizzato dall'ideologo Alfredo Maria Bonanno e che aveva inoltre realizzato in parte tale programma, non vi è quindi dubbio che si trattasse di una associazione eversiva, così come ritenuto in altri casi analoghi da questa Corte, pur in presenza di strutture definite ugualmente rudimentali (v. Cass. Sez. 1^ n. 42282 del 2005, rv. 232402). Quanto poi alla partecipazione anche del Di UC a tale gruppo, il provvedimento impugnato ha individuato elementi ben più importanti della sua convivenza con il IA (che comunque non appare elemento secondario) e della sua partecipazione, insieme al IA, a manifestazioni come quella di Vicenza e ad altre che andavano progettando, quali la partecipazione ad alcuni dei più gravi episodi che costituivano i reati fine del gruppo eversivo di cui quindi il Di UC condivideva le finalità, il programma e le rivendicazioni e le risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che avvaloravano il pieno coinvolgimento del Di UC nella attività del gruppo.
Si deve pertanto ritenere che il provvedimento impugnato, laddove ha individuato la gravita indiziaria in ordine a tutti i reati contestati, sia immune da vizi.
Resta da esaminare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lett. a) e e) dell'art. 274 c.p.p.. Occorre subito rilevare a tale proposito che l'indagato ha già ottenuto nel frattempo gli arresti domiciliari il che dimostra che le esigenze cautelari sono state ritenute attenuante mentre non possono essere ritenute cessate alla stregua del pericolo - stante la circostanza che non tutti i componenti del gruppo sono stati individuati e la commissione da parte del gruppo di una serie rilevante di episodi, con un crescendo criminale sempre più preoccupante - che il Di UC possa, se completamente libero, sottrarre le prove che potrebbero condurre ad individuare l'organigramma completo, oltre che riorganizzare il programma in atto con ulteriore innalzamento degli obiettivi presi di mira. È poi solo il caso di aggiungere che, essendo stata individuata anche la esigenza cautelare di reiterazione della condotta criminosa, non vi era necessità di indicare il termine di durata della misura in conseguenza del pericolo di inquinamento probatorio. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008