Sentenza 16 novembre 2018
Massime • 4
In tema di esercizio abusivo di attività finanziaria ai sensi dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in assenza di un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a ingenerare uno scusabile convincimento di liceità del comportamento, la buona fede non può essere desunta da un mero fatto negativo, quale la mancata rilevazione di irregolarità da parte degli organi di vigilanza o di controllo. (Fattispecie nella quale i ricorrenti avevano evocato, in termini generici, l'esito di alcune ispezioni operate dalla Banca d'Italia, senza alcuna indicazione sui contenuti del mandato ispettivo e della competenza funzionale degli ispettori, e comunque senza allegare il positivo avallo, da parte dell'istituto di vigilanza, della prassi incriminata).
In materia di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria, la disposizione dell'art. 8, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 141, avendo integralmente sostituito il testo originario dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riformulandone sia la parte precettiva che quella sanzionatoria, ha tacitamente abrogato, con riferimento a detta fattispecie, la previsione dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che stabiliva il raddoppio delle pene comminate, tra l'altro, dal predetto d.lgs. n. 385 del 1993. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto prescritte alcune violazioni, per il decorso del termine di sette anni e mezzo, determinato sulla base del massimo edittale previsto dalla legge del 2010).
Le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 145 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 non hanno natura sostanzialmente penale ai sensi dell'art. 6 CEDU in quanto, oltre ad essere qualificate come amministrative dalla legge, sono irrogate per fatti diversi da quelli sanzionati penalmente e, in considerazione dei massimi edittali previsti, non presentano un grado di afflittività assimilabile a quello proprio delle sanzioni penali.
Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, reato di pericolo che tutela la funzione di controllo della Banca d'Italia sulle attività finanziarie, ivi compresa la concessioni di finanziamenti "sotto qualsiasi forma", trova applicazione anche quando dette attività siano esercitate indirettamente da un istituto extracomunitario non autorizzato ex art. 106 del medesimo decreto, mediante lo schermo formale di una banca italiana cui venga conferito un mandato senza rappresentanza, competendo al giudice verificare se, al di là della regolazione apparente dei rapporti tra i soggetti coinvolti nelle operazioni, si configuri "in fatto", in capo all'istituto privo di autorizzazione, la sostanziale ingerenza nei rapporti scaturiti dall'erogazione delle somme. (Fattispecie relativa a concessione di finanziamenti "in pool" da parte di un istituto italiano e di una banca estera non autorizzata, nella quale l'istituto "mandante" esercitava poteri di valutazione autonoma circa il merito creditizio dei beneficiari; questi ultimi sottoscrivevano la convenzione interbancaria stipulata tra le banche in "pool", in modo da essere informati della provenienza di una parte della provvista dall'istituto estero; il rischio di insolvenza del cliente era ripartito tra la banca italiana e quella estera; era attribuita a quest'ultima, nei termini previsti dall'art. 1705, comma secondo, cod. civ., azione diretta verso i mutuatari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2018, n. 12777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12777 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2018 |
Testo completo
12777-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo ITno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3023/2018 Paolo Antonio Bruno -· Presidente - PU 16/11/2018 - EDardo De Gregorio R.G.N. 21607/2018 Paolo Micheli Paola Borrelli Giuseppe Riccardi -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ FA, nato a [...] il [...] TI LE, nato a [...] il [...] GG IO, nato a [...] il [...] SI AM, nato a [...] il [...] RI ND, nato a [...] il [...] LI ED, nato a [...] il [...] AL RT, nato a [...] il [...] RA ZI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2017 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio nei confronti di LD RT, per morte del reo, e nei confronti di RT FA, in if relazione al capo B, per non aver commesso il fatto, e l'inammissibilità dei ricorsi nel resto;
uditi i difensori delle parti civili, Avv. Flavia Sforza (per la NC d'IT), che ha altresì depositato una memoria illustrativa in data 12/06/2018, e Avv. Scilla Malagoli (per Di US LU), che hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza, e la liquidazione delle spese;
uditi i difensori, Avv. Filippo Sgubbi, Avv. Moreno Maresi, Avv. AR RT, Avv. Paola Farinoni, Avv. Giuseppina Morelli, Avv. che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 09/01/2015 il Tribunale di Forlì aveva affermato la responsabilità penale di RT FA, ON LE, GI IO, NI AM, RN ND, LI ED, LD RT e PR ZI in relazione ai reati di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 (capo B), per avere, nelle rispettive qualità rivestite negli istituti di credito Credito di Romagna s.p.a. (d'ora in avanti CR) e Istituto NCrio Sanmarinese s.p.a. (d'ora in avanti BS), posto in essere una serie di operazioni di finanziamento in pool, materialmente erogate da CR anche con fondi provenienti da BS, istituto, quest'ultimo, non autorizzato, né autorizzabile, allo svolgimento di attività finanziaria in IT;
ritenuta la continuazione tra i diversi reati, li condannava alla pena di mesi 10 di reclusione ed € 5.000,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile NC d'IT. Oltre ad assolvere tre coimputati (NI AN, NI NI e RI RE) dai reati di cui al capo B, il Tribunale assolveva tutti gli imputati dai reati di cui all'art. 136 d.lgs. 385/1993, contestati ai capi C (in relazione alle deliberazioni delle operazioni di finanziamento contestate al capo B, assunte con la partecipazione di Mercadini) ed E (in relazione a 177 delibere assunte dal CR con esponenti della banca, direttamente ° indirettamente, per il tramite di prossimi congiunti o di società controllate), e dai reati di ostacolo alla vigilanza e omessa informazione (artt. 2638 e 2639 cod. civ.) contestati ai capi D e F.
1.1. Con sentenza emessa il 29/11/2017 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma, decidendo sulle impugnazioni del Procuratore Generale, della parte civile e degli imputati, ha assolto gli imputati dai reati di 2 of cui al capo D perché il fatto non costituisce reato, ad eccezione del capo D5, in ordine al quale ha confermato l'assoluzione perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere limitatamente ai reati contestati ai capi B1) e B2), in quanto estinti per prescrizione, ed ha confermato nel resto l'affermazione di responsabilità, rideterminando la pena inflitta in mesi 9 di reclusione ed € 4.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di RT FA e ON LE, Avv. Filippo Sgubbi, deducendo, con due distinti, ma pressoché identici, atti, i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla data di assunzione della carica in BS da parte di RT: l'imputato ha assunto la carica di Vice Presidente e Amministratore delegato di BS il 30 novembre 2008, come emerge dal testimoniale e dalla stessa imputazione;
pur ritenuta irrilevante in primo grado, in quanto il reato di abusivismo finanziario era stato ritenuto "a consumazione prolungata", la data di assunzione della carica assume invece rilevanza nella diversa e più corretta qualificazione attribuita all'illecito dalla Corte di Appello, che lo ha qualificato reato istantaneo;
tanto premesso, poiché l'ultima operazione in pool (capo B8) risale al marzo 2008, e RT ha assunto le cariche il 30 novembre 2008, doveva essere assolto per non aver commesso il fatto;
contraddittoria è la sentenza impugnata nella parte in cui si limita a rilevare che RT rivestiva in BS un ruolo apicale.
2.2. Erronea applicazione degli artt. 132 e 106 TUB, 2 e 5 d.M. del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 29 del 17/02/2009 e art. 2 d.M. alla nozione giuridica di "concessione dicon riferimento53/2015, finanziamenti". Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto integrato l'elemento della concessione di finanziamenti sulla base del parametro dell'assunzione di un rischio;
parte di un contratto, secondo tale visione, sarebbe anche il soggetto che assume un rischio in ordine alle prestazioni oggetto del contratto;
ma la tesi sarebbe errata, sostiene il ricorrente, in quanto altrimenti anche gli azionisti di una società, e in generale i c.d. stakeholders, diverrebbero parti del contratto stipulato dalla società; il rischio è giuridicamente irrilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti di un rapporto negoziale. I finanziamenti in pool tra CR e BS sono impostati su un mandato senza rappresentanza, che 3 of comporta l'esistenza di due rapporti giuridici reciprocamente indipendenti: un rapporto tra CR ed il soggetto finanziato, ed un rapporto tra mandatario (CR) e mandante (BS); il finanziamento, infatti, intercorre tra CR e terzo, che è estraneo al rapporto tra CR e BS;
ex art. 1705 c.c., il mandatario (la capofila CR) acquista i diritti e assume gli obblighi verso il cliente, e, a tale rapporto, restano estranei gli altri soggetti del pool (BS): pertanto, nessun rapporto giuridico si è mai instaurato tra BS e soggetto finanziato, ma solo tra BS e CR, come evidenziato dalle clausole della convenzione interbancaria e dalla clausola "senza vincolo di solidarietà"; il contratto di concessione di finanziamento è intercorso esclusivamente tra CR e soggetto finanziato, mentre il finanziamento effettuato da BS avveniva solo nei confronti di CR, che era tenuto all'obbligo di restituzione;
BS non acquisiva alcun diritto alla restituzione nei confronti dei finanziati privati, e non erogava loro alcuna somma. La Corte territoriale avrebbe ritenuto eccessivamente formalistica l'interpretazione, benché sia il diritto penale che la disciplina contrattuale siano fondati sulla forma e sul tenore della disposizione (rispettivamente normativa e negoziale), senza che possa assumere rilievo la ratio dell'incriminazione. Nel richiamare la giurisprudenza di legittimità civile, che ha evidenziato l'assenza di rapporti tra mandante e terzo, si sostiene dunque che BS, quale mandante, sia del tutto estranea al rapporto di finanziamento tra CR ed il terzo finanziato, restando irrilevante che, nella maggior parte dei casi, la somma finanziata sia stata erogata in misura maggiore da BS. L'interpretazione della Corte avrebbe dunque operato una vera e propria analogia in malam partem della nozione di "concessione di finanziamenti" di cui all'art. 106 TUB.
2.3. Erronea applicazione degli artt. 132 e 106 TUB, 2 e 5 d.M. del Ministero dell'economia e delle Finanze n.29 del 17/02/2009 e art. 2 d.M. 53/2015, con riferimento alla nozione giuridica di "svolgimento nei confronti del pubblico". Deduce che la Corte territoriale sia incorsa in un errore di diritto nell'affermare lo svolgimento dell'attività di finanziamento "nei confronti del pubblico", che ricorre allorquando sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità; l'attività deve dunque essere rivolta ad un insieme di soggetti non predeterminati, ad una platea indiscriminata. Al contrario, non SK sono esercitate nei confronti del pubblico le attività di finanziamento infragruppo. La Corte territoriale avrebbe al riguardo motivato illogicamente, evidenziando un dato di fatto irrilevante, riguardante "le somme significative" (oltre 30 milioni di euro) oggetto dei finanziamenti, che la CR non sarebbe stata in grado di assicurare senza superare la soglia di concentrazione del rischio. La valutazione sarebbe erronea, in quanto l'entità delle somme erogate è del tutto inconferente ai fini della destinazione al pubblico, considerando altresì che le operazioni sono state soltanto otto;
inoltre, l'affermazione che il modus operandi sarebbe potenzialmente rivolto al pubblico, in quanto riproducibile in una pluralità indeterminata di futuri rapporti di credito, è erronea, in quanto il fatto tipico è costituito dall'effettivo, e non potenziale, esercizio.
2.4. Violazione di legge in relazione al dolo del fatto tipico e vizio di motivazione per travisamento delle prove. Lamenta, quanto ad RT, che costui avesse assunto la carica in un momento successivo alla concessione dei finanziamenti, sì da escludere il dolo del fatto tipico;
aggiungendo, anche con riferimento alla posizione di ON, che gli imputati si sarebbero legittimamente affidati alla liceità di tali operazioni, considerate regolari anche dai vari pubblici ufficiali che le hanno esaminate e vagliate nel corso degli anni nell'ambito delle ispezioni della NC d'IT del 2007 e del 2010, e dell'IF del 2008, nonché della NC Centrale di San Marino del 2008; inoltre, anche i Commissari dell'Amministrazione Straordinaria di CR non hanno agito per la dichiarazione di nullità dei contratti di finanziamento, provvedendo alla chiusura di tutti i finanziamenti in pool.
2.5. Erronea applicazione dell'art. 132 TUB e dell'art. 8 del d.lgs. 141/2010, con riferimento all'entità della pena edittale dell'art. 132 TUB e al conseguente termine di prescrizione. Deduce che i reati contestati sarebbero prescritti perché, in base alla nuova normativa introdotta dall'art. 8 d.lgs. 141/2010, la pena edittale massima è pari ad anni quattro di reclusione, sicché il termine di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei a decorrere dalla sottoscrizione delle singole convenzioni.
2.6. Con un motivo aggiunto pervenuto il 11/07/2018 deduce il travisamento di una prova decisiva in ordine al capo B8 avente ad oggetto il "finanziamento in pool alla società "Edilizia Moderna", mai erogato, e la violazione di legge per mancanza di motivazione;
lamenta un travisamento della prova poiché la Corte avrebbe considerato avvenuta l'emissione, da parte di CR, di un finanziamento, in esecuzione dell'accordo di pool con BS, alla società italiana Edilizia Moderna;
operazione che sarebbe stata solo deliberata ma non erogata al cliente, dal momento che il suddetto ha beneficiato invece di un mutuo ipotecario del tutto autonomo rispetto all'accordo in pool.
3. Propone ricorso per cassazione il difensore di RN ND, LI ED e PR ZI, Avv. AR RT, deducendo, con un unico atto, i seguenti motivi di ricorso.
3.1. Violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione al principio di correlazione tra imputato e processo e tra imputazione e sentenza;
lamenta la mancanza di proporzione della pena inflitta in egual misura a tutti gli imputati, nonostante LI ED non risultasse imputato dei delitti di cui ai capi B3 e B7, RN ND del delitto di cui al capo B7, e PR ZI dei capi B2, B3 e B7. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nozione di concessione di finanziamenti. Con argomentazione analoga a quella già esposta infra § 2.2., cui, per esigenze di sintesi, si rinvia, deduce che il rapporto tra BS e CR fosse regolato da un mandato senza rappresentanza, costitutivo di un rapporto contrattuale interno al quale i terzi finanziati restavano esclusi;
il ruolo di banca "capofila" era assunto da CR, unico titolare del rapporto con il debitore, e dominus dell'esecuzione del contratto;
BS aveva invece un grado di autonomia proprio di qualsiasi investitore, senza che potesse presentarsi come concreditore al soggetto "mutuato" per esigere la restituzione dell'intero. La norma di cui all'art. 132 TUB non vieta l'esercizio di attività bancaria in IT, bensì la concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico;
secondo quanto chiarito dal direttore generale ed amministratore delegato di BS, Giovanni Mercadini, l'investimento in pool da parte di BS consentiva a CR di contenere l'affidamento nei limiti prescritti del 25% del patrimonio di vigilanza, di essere banca capofila, e di conservare con l'affidato e con i mutuatari un rapporto esclusivo;
CR non costituiva, dunque, un mero schermo di copertura rispetto al reale finanziatore, in quanto manteneva il ruolo di banca capofila;
non escluderebbe la natura di mero investimento la 6 ск valutazione del merito creditizio da parte di BS, in quanto qualsiasi investitore deve osservare un obbligo di diligenza;
peraltro, soltanto CR conduceva l'istruttoria per il finanziamento, residuando un lasso di tempo minimo per l'accettazione e la stima dell'immobile da sottoporre a garanzia.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Con argomentazione analoga a quella già esposta infra § 2.4., cui, per esigenze di sintesi, si rinvia, deduce che gli amministratori senza delega avevano riposto affidamento nel prolungato silenzio delle Autorità di Vigilanza, che fino al 2008 non avevano rilevato anomalie nelle operazioni di finanziamento in pool, e nella competenza dell'amministratore delegato, che aveva elaborato i contratti sullo schema del mandato senza rappresentanza.
3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 132 TUB, 39 L.262/2005, 8 d.lgs. 141/2010, 2 e 157 cod. pen. . Con argomentazione analoga a quella già esposta infra § 2.5., cui, per esigenze di sintesi, si rinvia, deduce l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 132 TUB nel testo integralmente sostituito dall'art. 8 d.lgs. 141/2010. 4. Propone altresì ricorso per cassazione il difensore di NI AM, Avv. Moreno Maresi, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
4.1. Vizio di motivazione e travisamento della prova in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di abusiva attività finanziaria. Lamenta che gli assunti sui quali si basa la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato de quo sarebbero viziati da travisamenti di prova e ragionamenti congetturali che hanno indotto la Corte territoriale ad attribuire ad BS un ruolo attivo e sostanziale nel rapporto con i beneficiari del finanziamento in pool;
in particolare, si contesta che BS formulasse una valutazione autonoma nell'istruttoria per il rilascio dei finanziamenti in pool sul merito creditizio del mutuatario, che veniva valutato soltanto dalla banca italiana;
solo successivamente a tale valutazione di CR risulta la delibera di approvazione della convenzione interbancaria con BS, sottoscritta successivamente alle delibere di approvazione dei finanziamenti;
contesta, inoltre, che BS monitorasse l'andamento dello svolgimento del rapporto creditizio, limitandosi ad un onere informativo di eventuali eventi suscettibili di influire sull'operazione, giustificato dalla partecipazione ai finanziamenti con rischio pro-quota. Né, del resto, la partecipazione delle banche ai 7 4 finanziamenti in pool, con ripartizione pro-quota del rischio, può ritenersi un'eccezione, trattandosi di ipotesi prevista e disciplinata dalla stessa NC d'IT, come affermato dall'Ispettore Smussi. Anche la sottoscrizione "per presa visione" della convenzione interbancaria, da parte del mutuatario, non generava alcun rapporto obbligatorio con la banca estera, assolvendo semplicemente ad un onere informativo verso il cliente.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di abusiva attività finanziaria;
lamenta che la Corte territoriale abbia formulato un ragionamento illogico per affermare il "dolo diretto" del reato, valorizzando, quale prova della "colpevolezza" degli amministratori della CR, gli "ampi margini di ambiguità" del meccanismo adottato dalle banche per l'erogazione del finanziamento, indiziante una volontà elusiva della normativa, e lo schermo di apparente regolarità per coprire il sostanziale ruolo rivestito dalla banca estera. Tuttavia, proprio l'adozione di atti a rilevanza esterna, valutati anche dalla NC d'IT nelle ispezioni, sarebbe espressione di trasparenza e buona fede, anziché prova del dolo;
la reale motivazione dei finanziamenti in pool e del coinvolgimento di BS risiedeva nella impossibilità di CR di provvedere autonomamente alle operazioni senza superare i limiti massimi di erogazione imposti dagli organi di vigilanza, e la scelta del partner finanziario ricadeva su una nota e affidabile banca estera per comprensibili logiche commerciali legate all'accensione dei relativi mutui. Anche la situazione di "dubbio" sulla liceità delle operazioni, fondata sull'atteggiamento di non espressa censura della NC d'IT, e sostenuta dal giudice di primo grado, sarebbe stata superata dalla Corte territoriale sulla base di una lettura errata della delibera del 15.2.2008 di CR, allorquando i consiglieri della banca erano stati rassicurati dal direttore Mercadini e dal Presidente dei sindaci revisori sulla legittimità dell'operazione in pool, già erogata in sette precedenti occasioni, e nonostante due ispezioni. Infine, anche il ricorso frequente al finanziamento in pool con BS sarebbe frutto di un travisamento, in quanto nove finanziamenti in due anni rappresentano un dato irrilevante sul totale della raccolta della banca.
4.3. Violazione di legge in riferimento all'art. 133 cod. pen. e carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata declaratoria di prescrizione. Deduce che, pur rispondendo soltanto di quattro capi, a NI sia stata applicata la medesima pena inflitta a coimputati accusati di un numero 8 if disuperiore di fatti-reato; lamenta, infine, la mancata declaratoria prescrizione dei reati, estinti sulla base della nuova normativa introdotta dall'art. 8 d.lgs. 141/2010, che ha integralmente sostituito il previgente testo di cui all'art. 132 TUB, anche nella previsione del raddoppio delle pene di cui all'art. 39 1. 262/2005. 4.4. Con motivi aggiunti pervenuti il 11/06/2018 deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova con riferimento al finanziamento in pool alla società "Edilizia "Moderna", che non risulta in realtà mai erogato.
5. Propone ricorso per cassazione il difensore di LD RT, Avv. Vincenzo Armando D'Apote, deducendo come unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione alla nozione giuridica di "concessione di finanziamenti al pubblico"; con argomentazione analoga a quella già esposta infra § 2.2., cui, per esigenze di sintesi, si rinvia, lamenta l'erronea attribuzione alla BS di un rapporto diretto ed attivo con i destinatari italiani dei finanziamenti in pool, sostenendo che la banca di San Marino si limitava a fornire la provvista finanziaria di volta in volta concordata, senza intrattenere mai rapporti diretti con i terzi, ma soltanto con la CR, sulla base di una convenzione interbancaria.
6. Propone ricorso per cassazione il difensore di IO GI, Avv. Paola Farinoni, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
6.1. Violazione di legge in relazione all'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. per difetto dei requisiti di chiarezza e precisione del capo d'imputazione e vizio di motivazione. Lamenta il rigetto dell'eccezione di nullità del capo d'imputazione, nonostante la palese mancanza del requisito di chiarezza e precisione;
l'eccezionale prolissità e complessità del capo di imputazione, composto di oltre 130 pagine, con l'indebito richiamo, altresì, a fonti di prova, non avrebbe consentito di comprendere le condotte contestate;
la Corte di Appello, pur riconoscendo I'«estrema difficoltà» di estrapolare dall'alluvionale esposizione» gli elementi costitutivi dei fatti contestati, ha contraddittoriamente rigettato l'eccezione proposta.
6.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 106 e 132 TUB e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. of 6 Con argomentazioni analoghe a quelle già esposte infra § 2.2., cui, per esigenze di sintesi, si rinvia, deduce che BS non abbia svolto attività diretta di concessione di finanziamenti diretti al pubblico, limitandosi ad erogare liquidità a CR, in quanto il rapporto tra BS e CR era regolato da un mandato senza rappresentanza, costitutivo di un rapporto contrattuale interno, al quale i terzi finanziati restavano esclusi, ed il ruolo di banca "capofila" era assunto da CR, unico titolare del rapporto con il debitore;
manca l'elemento essenziale della nozione di finanziamento, ovvero l'obbligo di restituzione e remunerazione;
né l'assunzione del rischio può qualificare di per sé l'operazione in termini di finanziamento. Sotto altro profilo, lamenta la mancanza del requisito dello svolgimento dell'attività nei confronti del pubblico, per l'assenza di un diretto contatto tra BS ed i risparmiatori.
6.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 106 e 132 TUB e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con argomentazioni analoghe a quelle già esposte infra § 2.4., cui, per esigenze di sintesi, si rinvia, lamenta che l'atteggiamento assunto dall'Autorità di Vigilanza non sia stato ritenuto produttivo di un legittimo affidamento sulla liceità delle condotte, tale da escludere il dolo;
la motivazione della Corte territoriale sarebbe altresì contraddittoria con la valorizzazione dell'atteggiamento della NC d'IT ai fini dell'assoluzione dal reato di ostacolo all'attività di vigilanza. La NC d'IT era a conoscenza da anni dei finanziamenti in pool tra BS e CR, e non aveva mai censurato le operazioni nel corso delle diverse ispezioni succedutesi tra il 2007 ed il 2010; ad escludere la volontà elusiva, peraltro, milita l'atteggiamento dei vertici di CR, che avevano richiesto conferma anche agli uffici locali della NC d'IT in ordine alla liceità delle operazioni di finanziamento in pool. Lamenta, inoltre, che la Corte territoriale abbia qualificato l'elemento soggettivo in termini di dolo diretto, e non eventuale, come aveva ritenuto il giudice di primo grado, eludendo così tutte le censure proposte con l'appello a proposito dell'assenza di elementi volitivi, e di segnali c.d. di allarme, nonché con la presenza di elementi di dubbio che avrebbero dovuto escludere la sussistenza del dolo eventuale come delineata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite;
inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui, pur valorizzando la contemporanea assunzione di cariche all'interno dei due istituti di credito da parte degli imputati, non ha valutato che GI ск 10 ricopriva cariche (presidente del CdA di CR) soltanto all'interno della banca romagnola, non avendo mai assunto cariche nella banca sammarinese.
6.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 TUB, 39 L.262/2005, 8 d.lgs. 141/2010, e 157 cod. pen.. Con argomentazione analoga a quella già esposta infra § 2.5., cui, per esigenze di sintesi, si rinvia, deduce l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 132 TUB nel testo integralmente sostituito dall'art. 8 d.lgs. 141/2010, lamentando l'omessa dichiarazione di prescrizione dei reati nel termine di sette anni e sei mesi.
6.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, determinato non nel minimo edittale, e comunque in misura identica nei confronti di tutti gli imputati, nonostante le differenti contestazioni.
6.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 593 cod. proc. pen. con riferimento alle statuizioni civilistiche. Lamenta il riconoscimento delle statuizioni civili alla NC D'IT in assenza di prova dell'effettiva sussistenza di un danno e del nesso di causalità tra questo e l'azione delittuosa.
6.7. Violazione di legge con riferimento agli artt. 649 cod. proc. pen. e 9 L. 689/1981, nell'interpretazione conforme agli artt. 6 e 7 CEDU, all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., e vizio di motivazione. Lamenta la violazione del principio del "ne bis in idem" c.d. convenzionale, come delineato dalla Corte EDU nel caso "Grande VE
contro
IT", in quanto GI, nel 2011, è già stato destinatario di sanzioni amministrative pecuniarie per le irregolarità accertate nel corso dell'ispezione svolta da NC d'IT presso il Credito di Romagna, per una somma complessiva di euro 40.000; somma che, benché il procedimento amministrativo non sia definitivo, è stata già corrisposta. Nel richiamare l'evoluzione della giurisprudenza sovranazionale, costituzionale e di legittimità, deduce la violazione del bis in idem per l'instaurazione di due procedimenti, uno amministrativo, ma sostanzialmente penale, ed uno penale, in assenza di connessione sostanziale e temporale.
6.8. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità, per difetto di specificità, dell'appello proposto dal P.G.. ск 11 Lamenta che la Corte, pur riconoscendo l'inadeguatezza dell'atto di appello del P.G., che risulterebbe calibrato non sui punti della sentenza impugnata, bensì sulla propria alternativa interpretazione dei fatti, non abbia sanzionato l'inammissibilità del gravame. Il mancato riconoscimento delle condizioni di inammissibilità avrebbe consentito alla Corte di modificare in peius la sentenza di primo grado in merito alla posizione del GI, che, con riferimento al capo D, era stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste", mentre, in appello, è stato assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
6.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., per la riforma della sentenza di primo grado relativamente alla formula assolutoria adottata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al capo D. Lamenta la modifica della formula assolutoria più favorevole all'imputato, sostenendo l'erroneità della valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto sussistente la condotta di omessa comunicazione, pur riconoscendo un legittimo affidamento nel comportamento della NC d'IT che avrebbe escluso il dolo;
i finanziamenti in pool, tra l'altro, erano stati comunicati all'organo di vigilanza. In ogni caso, è decorso il termine di prescrizione dei reati di cui al capo D.
6.10. Con un motivo aggiunto pervenuto il 31/10/2018 deduce il travisamento di una prova decisiva in ordine al capo B8 avente ad oggetto il "finanziamento in pool alla società "Edilizia Moderna", mai erogato, e la violazione di legge;
lamenta un travisamento della prova poiché la Corte avrebbe considerato avvenuta l'emissione, da parte di CR, di un finanziamento, in esecuzione dell'accordo di pool con BS, alla società italiana Edilizia Moderna;
operazione che sarebbe stata solo deliberata ma non erogata al cliente, dal momento che il suddetto ha beneficiato invece di un mutuo ipotecario del tutto autonomo rispetto all'accordo in pool. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va rilevato che l'imputato LD RT è deceduto in data 22/08/2018, come attestato dal certificato di morte prodotto. Per l'effetto, i reati contestati al medesimo sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto If 12 riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di LD RT per essere i reati estinti per morte dell'imputato.
2. Il ricorso di RT FA è fondato limitatamente al primo motivo, con conseguente assorbimento delle residue doglianze. Va, infatti, rilevato che l'imputato, secondo quanto indicato nello stesso capo di imputazione, nonché nella sentenza impugnata, ha assunto la carica di Amministratore delegato e di Vice Presidente del C.d.A. dell'Istituto NCrio Sammarinese s.p.a. i 30.11.2008, successivamente, dunque, al perfezionamento delle sette (residue) operazioni di finanziamento in pool oggetto di contestazione (da B3 a B9). Invero, il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato istantaneo e si consuma con la concessione e l'erogazione di ciascun finanziamento (Sez. 2, n. 46287 del 28/06/2016, Maltagliati, Rv. 268136, in una fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ai fini della valutazione della decorrenza del termine di prescrizione in relazione ai singoli episodi di finanziamento); sicché le condotte criminose di esercizio abusivo delle attività finanziarie risultavano già consumate - l'ultima, contestata al capo B8, risulta perfezionata il 10/03/2008 nel momento in cui RT FA ha assunto la carica sociale di Amministratore delegato dell'Istituto sammarinese BS. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RT FA per non aver commesso il fatto.
3. In considerazione della omogeneità e della sostanziale sovrapponibilità dei motivi di ricorso concernenti la tipicità oggettiva e soggettiva dei reati di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, che fondano l'opportunità di una trattazione congiunta, vanno in via preliminare affrontate le questioni comuni र्फ 13 a tutti i ricorrenti, e, successivamente, le residue doglianze concernenti i singoli ricorrenti.
4. Preliminare, agli effetti penali, appare la questione concernente i limiti edittali previsti per il reato di cui all'art. 132 TUB, ed il conseguente termine di prescrizione.
4.1. La sentenza impugnata ha affermato, con riferimento al trattamento sanzionatorio, che la normativa applicabile fosse quella di cui all'art. 39 I. 262 del 2005, che ha disposto il raddoppio delle sanzioni previste, tra l'altro, dal T.U. bancario;
sicché il limite edittale massimo per il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria è stato individuato nella pena di otto anni di reclusione, il doppio della pena prevista dall'art. 132 TUB;
con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione è pari a dieci anni. La Corte territoriale ha, altresì, ritenuto infondata la deduzione difensiva secondo cui l'art. 8 d.lgs. 141/2010, che aveva sostituito integralmente l'art. 132 TUB, avesse fatto venir meno il raddoppio previsto dal citato art. 39, che, in quanto norma di portata generale, resta applicabile a tutti i reati previsti dal TUB.
4.2. Al riguardo, un primo orientamento di questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in materia di abusivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 141 del 2010 non ha abrogato l'aumento di sanzione previsto dall'art. 39 legge 262 del 28 dicembre 2005 (Sez. 5, n. 18544 del 27/02/2013, Strada, Rv. 255192); la sentenza appena richiamata ha, infatti, evidenziato: "L'ultimo intervento normativo, in attuazione della delega contenuta nella L. n. 88 del 2009, art. 33 ha operato la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. La Legge comunitaria 2008, all'art. 33, ha delegato il Governo a: 1) recepire la direttiva comunitaria sul credito al consumo;
2) coordinare il Titolo 6° del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza;
3) rivedere la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario;
4) rivedere la disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'art. 8 rientra nel terzo degli oggetti indicati, provvedendo, unitamente agli artt. 7, 9 e 10, alla "revisione normativa dei soggetti che operano nel settore finanziario" (così la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo). Orbene, in nessun punto della L. n. 88 del 2009, artt. 2 e 33 che fissano principi e criteri direttivi della delega legislativa, si fa riferimento ad una modifica delle sanzioni penali CR 14 previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
un eventuale dimezzamento dei livelli edittali, come dedotto dal ricorrente, si risolverebbe in un eccesso di delega legislativa, con conseguente illegittimità costituzionale del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, art.
8. Come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, "l'esame del vizio di eccesso di delega va condotto, da un lato, definendo, alla luce del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega, la portata delle norme che fissano i principi e i criteri direttivi e, dall'altro, considerando che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della portata delle stesse, le quali, pertanto, vanno lette, fintanto sia possibile, nel significato compatibile con detti principi" (Corte cost., sentenza n. 96 del 21 marzo 2001; tra le più recenti, Corte cost., sent. n. 75 del 21 marzo 2012). Ciò significa che nell'interpretazione delle norme di un decreto legislativo assume una valenza decisiva l'analisi dei principi e criteri della delega legislativa, poiché la norma delegata va interpretata nel significato compatibile con detti principi e i criteri direttivi;
tale regola interpretativa induce a ritenere che il legislatore delegato non abbia voluto modificare la sanzione penale prevista dall'art. 132, tanto è vero che anche la multa oggi prevista è esattamente corrispondente a quella espressa in lire dalla precedente formulazione della norma, eliminando i decimali, in ossequio al principio espresso dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 51, comma 3 (...). Con riferimento alle fattispecie penali, allora, si è operata una mera risistemazione delle figure sanzionatorie, al fine di adattarle alla nuova disciplina in materia di intermediari finanziari contenute nel titolo V del testo unico bancario, senza incidere sulle scelte di politica criminale;
di conseguenza è rimasto immutato il trattamento sanzionatorio della fattispecie. Va peraltro anche considerato (...) che la L. n. 262 del 2005, art. 39 non fa riferimento specifico ad una singola fattispecie penale, ma a tutte quelle previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, alcune delle quali sono rimaste estranee all'innovazione legislativa del 2010; pertanto deve escludersi, anche sotto il profilo letterale, una sua abrogazione ad opera del D.Lgs.13 agosto 2010, n. 141, art. 8, comma 2". Prescindendo, sul punto, dall'altra pronuncia richiamata dalla Corte territoriale a sostegno delle proprie conclusioni (Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, dep. 2017, Manzini, non massimata), che non appare pertinente, riguardando il reato di cui all'art. 166 d.lgs. 58/1998, non coinvolto dall'intervento normativo di cui al d.lgs. 141 del 2010 che ha, al contrario, CR 15 riformulato l'art. 132 TUB, va invece segnalato che altra pronuncia di questa Corte ha applicato al reato di attività finanziaria abusiva il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, in tal senso implicitamente ritenendo non più applicabile, alla norma incriminatrice in esame, il raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 I. 262/2005 (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269616, non massimata sul punto).
4.3. Nel sottolineare che l'unico reato in ordine al quale non sarebbe decorso il termine massimo di prescrizione di dieci anni è quello contestato al capo B8, che, tenendo conto dei periodi di sospensione, si sarebbe estinto il 19/11/2018, successivamente alla sentenza di questa Corte, essendo, invece, per gli altri reati già decorso il termine massimo di prescrizione, anche nel caso di determinazione in dieci anni, questo Collegio ritiene, tuttavia, di condividere il secondo orientamento emerso nella giurisprudenza di questa Corte. Nonostante la pregevole ermeneusi posta a fondamento dell'opposto orientamento, che ha ribadito l'ultrattività del raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 I. 262/2005 anche con riferimento al reato di cui all'art. 132 TUB, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice, fondata sulla compatibilità con i principi ed i criteri della delega legislativa, l'opzione interpretativa non appare condivisibile. Va, innanzitutto, rammentato che l'interpretazione costituzionalmente orientata è possibile ed ammissibile allorquando sia consentita dal tenore letterale della norma;
a ciò aggiungendo che l'interpretazione posta a fondamento dell'ultrattività della disposizione sul raddoppio delle pene anche con riferimento all'art. 132 TUB va ascritta più propriamente all'ambito dell'interpretazione secondo l'intenzione del legislatore (art. 12 disp. Prel. cod. civ.), essendo fondata sui limiti della legge delega nell'esercizio della quale è stato emanato l'art. 8 I. 141/2010. Pur nella consapevolezza dei limiti della funzione orientativa della norma generale di cui all'art. 12 Preleggi, in considerazione dell'omessa esplicitazione dell'ordine gerarchico tra i due criteri ermeneutici enucleati il significato - proprio delle locuzioni legislative e l'intenzione del legislatore -, va tuttavia evidenziato che la questione in esame non riguarda l'interpretazione della norma, bensì il diverso fenomeno della successione tra le leggi, ed in particolare l'abrogazione (parziale). Il testo fondamentale in materia, con riferimento alle fonti-atto, è l'art. 15 Preleggi, che prevede le due ipotesi di abrogazione "espressa" e "tacita" CR 16 ("Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore"); laddove l'abrogazione "tacita" può derivare dalla "incompatibilità-contrasto" tra le norme che si succedono, ovvero dalla regolamentazione ex novo ed integrale della medesima materia da parte di una fonte successiva. Nel rilevare, con la più autorevole dottrina costituzionalistica, che l'abrogazione opera sulle norme, e non sulla fonte di produzione della norma, nel caso in esame viene in rilievo proprio il fenomeno dell'abrogazione "tacita" per la regolamentazione ex novo ed integrale della medesima materia da parte di una fonte successiva. Invero, l'art. 39 I. 262 del 2005, tuttora vigente (con riferimento alle altre fattispecie incriminatrici non coinvolte da successioni di leggi), ha previsto: "Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale". In conseguenza di tale disposizione, le pene detentive originariamente previste dall'art. 132 TUB erano, dunque, pari nel minimo ad un anno e nel massimo ad otto di reclusione. Successivamente, però, l'art. 8, comma 2, I. 141 del 2010 ha previsto: "L'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "Art. 132. Abusiva attività finanziaria 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329". L'art. 8 . 141/2010 ha, pertanto, sostituito integralmente il testo previgente, in relazione al quale era stato previsto il raddoppio delle pene, operando una vera e propria novazione della fonte di produzione del reato di cui all'art. 132 TUB;
reato per il quale, successivamente al raddoppio generalizzato disposto con l'art. 39 I. 262/2005, ha previsto una pena detentiva da sei mesi a quattro anni di reclusione;
la sostituzione della disposizione ha riguardato l'intera norma incriminatrice, sia nella sua dimensione precettiva, che nella sua dimensione sanzionatoria, determinando SR 17 una abrogazione della cornice edittale risultante dal combinato disposto di cui al previgente art. 132 TUB e all'art. 39 I. 262/2005. Ne consegue che, seppur ascrivibile ad una svista legislativa, o ad un difetto di coordinamento, il reato di cui all'art. 132 TUB è disciplinato da una fonte di produzione - l'art. 8, comma 2, l. 141/2010 - diversa e successiva a quella in relazione alla quale era stato disposto il raddoppio delle pene con l'art. 39 1. 262/2005; disposizione, quest'ultima, che, in difetto di coordinamento e di espressa previsione legislativa, non può essere applicata anche alla nuova norma incriminatrice che, nel 2010, ha "sostituito" la precedente, pur nell'ambito di una continuità del tipo di illecito. Trattandosi di una norma incriminatrice, in relazione alla quale vige, in termini ancor più stringenti, il principio di stretta legalità, va dunque affermato che, nell'ambito di un fenomeno di successione di leggi nel tempo, il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, previsto dall'art. 132 TUB, è stato modificato, non soltanto nella parte precettiva, limitatamente alla individuazione dei soggetti operanti nel settore finanziario, ma altresì nella parte sanzionatoria, con una riduzione dei limiti edittali, ripristinati (non rileva se consapevolmente o meno) nella misura originaria di, rispettivamente, sei mesi e quattro anni di reclusione.
4.4. Pertanto i reati di cui all'art. 132 TUB contestati al capo B devono essere dichiarati estinti essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dall'erogazione dei finanziamenti. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di ON LE, GI IO, NI AM, RN ND, LI ED e PR ZI, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione.
4.5. Alla declaratoria di estinzione consegue, altresì l'assorbimento di tutti i motivi proposti dai ricorrenti con riferimento al trattamento sanzionatorio (primo motivo di RN, LI e PR, sub § 3.1. del Ritenuto in fatto, quarto motivo di NI, sub § 4.3. del Ritenuto in fatto, e quinto motivo di GI, sub § 6.5. del Ritenuto in fatto).
5. I motivi, proposti da tutti i ricorrenti, concernenti la tipicità oggettiva del reato di cui all'art. 132 TUB sono infondati.
5.1. Sia pur con sfumature diverse, tutti i ricorsi si concentrano sulla contestazione dell'elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria da parte della banca sammarinese BS, non autorizzata ad operare दर 18 in IT, sul rilievo che le operazioni di finanziamento in pool con la banca italiana CR fossero delle mere erogazioni di liquidità all'istituto italiano, regolate da una convenzione interbancaria che disciplinava i rapporti tra le due banche sulla base dello schema del mandato senza rappresentanza, con conseguente costituzione di due distinti rapporti giuridici reciprocamente indipendenti;
in altri termini, si sostiene che l'attività di concessione di finanziamenti non fosse riconducibile ad BS, che, in assenza di autorizzazione ad operare in IT, si limitava a finanziare la banca italiana, che intratteneva in via esclusiva i rapporti con i terzi finanziati.
5.2. Le doglianze, oltre ad essere inammissibili nella parte in cui sollecitano una rivalutazione del merito, proponendo una lettura alternativa del compendio probatorio, sono infondate. La Corte di Appello ha, infatti, enucleato una serie di indici sintomatici della riferibilità ad BS dell'attività di concessione di finanziamenti, sulla base dei quali è stato ritenuto, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che il pool creato dai due istituti, formalmente regolato dal mandato senza rappresentanza, non fosse altro che uno schermo giuridico per dissimulare un'attività di finanziamento svolta pro quota direttamente dall'istituto sammarinese: 1) il riparto del rischio di insolvenza tra i due istituti: se il mutuo fosse intercorso solo tra CR ed il singolo cliente, la relativa esposizione sarebbe gravata soltanto sulla banca italiana;
2) l'autonoma valutazione del merito creditizio del singolo mutuatario formulata da BS: se la controparte contrattuale fosse stata soltanto la banca italiana, avrebbe dovuto essere indifferente la solvibilità del terzo, rilevando soltanto la solvibilità dell'istituto di credito finanziato;
3) la sottoscrizione per conoscenza, da parte del cliente, della convenzione interbancaria stipulata tra BS e CR: se BS fosse stata estranea al rapporto con il mutuatario, non vi sarebbe stata ragione di mettere il cliente al corrente della provenienza di una parte della provvista da parte dell'istituto estero;
4) i poteri di ingerenza di BS nella fase attuativa del rapporto, con la previsione del diritto di essere informata e di approvare tutte le circostanze idonee a modificare le valutazioni del merito creditizio del mutuatario;
5) il maggior impegno finanziario di BS rispetto a CR nella erogazione delle somme;
19 6) la segnalazione alla centrale dei rischi, da parte di CR, soltanto dell'importo relativo alla propria esposizione verso il cliente, e non quello complessivo del finanziamento: se il rapporto fosse stato esclusivamente tra CR ed i singoli clienti, l'esposizione della banca italiana sarebbe stata pari all'intero importo del finanziamento, e non solo alla propria quota. Sulla base di tali indici, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che l'istituto sammarinese svolgesse, mediante lo schermo giuridico del mandato senza rappresentanza all'istituto italiano, attività finanziaria in assenza di autorizzazione, atteso che valutava autonomamente il merito creditizio del mutuatario, lo monitorava anche nel corso dello svolgimento del rapporto, assumeva in proprio il rischio pro quota, e rendeva nota al cliente la provenienza di parte della provvista finanziaria dalla banca estera, mediante la sottoscrizione per conoscenza della convenzione interbancaria. Inoltre, le sentenze di merito hanno altresì evidenziato che, allorquando BS si era limitata a finanziare banche italiane (come ad es. la NC di Rimini), aveva operato con modalità, giuridiche ed operative, diverse, trasferendo la provvista finanziaria agli istituti, con facoltà di richiedere in qualunque momento la restituzione delle somme versate, sulla base di un contratto di deposito a liquidazione trimestrale.
5.3. Tanto premesso, la sentenza impugnata appare immune da censure, le doglianze proposte appaiono calibrate su una inammissibile e parcellizzazione valutativa: si è, al riguardo, contestata la valorizzazione del criterio dell'assunzione del rischio quale parametro per l'individuazione di una parte contrattuale, lamentando che la visione 'sostanzialistica' sottesa alla decisione della Corte territoriale abbia in realtà fondato una interpretazione analogica in malam partem della nozione di "concessione di finanziamenti" di cui all'art. 106 TUB.
5.3.1. Tuttavia, a prescindere dal rilievo che l'assunzione del rischio pro quota da parte dell'istituto sammarinese è stata soltanto uno dei molteplici criteri valutati dalla Corte territoriale per inferire logicamente la riconducibilità delle operazioni di finanziamento (anche) ad BS, appare priva di pregio la deduzione con cui, sulla base della dicotomia forma/sostanza, è stato sostenuto che la sentenza impugnata abbia obliterato la forma che caratterizza il diritto penale e l'interpretazione del contratto, in favore di una interpretazione analogica della nozione di finanziamenti basata sulla sostanza e sulla ratio dell'incriminazione. CR 20 2 0 Va, al riguardo, innanzitutto evidenziato che, pur avendo i due istituti bancari operato sulla base dello schema del mandato senza rappresentanza, era la convenzione interbancaria a prevedere i poteri di ingerenza di BS nella fase precontrattuale (di valutazione del merito creditorio) e contrattuale dei finanziamenti erogati ai singoli mutuatari;
del resto, è lo stesso art. 1705, comma 2, cod. civ. ad assicurare al mandante una azione diretta nei confronti dei terzi, per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, purché non pregiudichi i diritti del mandatario (Sez. U, n. 24772 del 08/10/2008, Rv. 604829 01: "In tema di azioni esercitabili dal mandante nell'ipotesi di mandato senza rappresentanza, il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola-eccezione, nel senso che, secondo la regola generale (art. 1705, primo comma cod. civ.), il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre costituiscono eccezioni le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che prevedono l'immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione di queste ultime e dell'esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, nell'ottica della tutela della posizione del terzo contraente. Ne deriva che l'espressione "diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" (art. 1705, secondo comma, cod. civ.), che accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno)"). E, come evidenziato nella memoria depositata nell'interesse di NC d'IT, la stessa convenzione interbancaria (art. 9) riconosceva ad BS la possibilità di esperire azioni legali dirette nei confronti dei soggetti finanziati ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa codicistica. senza5.3.2. Chiarito che lo schema contrattuale del mandato rappresentanza non può ritenersi, neppure giuridicamente, di per sé idoneo a 'schermare l'attività diretta di concessione di finanziamenti, in presenza di molteplici indici - negoziali e fattuali del coinvolgimento di BS nell'attività - finanziaria, va altresì osservato che la deduzione fondata sulla dicotomia forma/sostanza appare mal posta, e rischia di assecondare una distorsione valutativa sul reale oggetto della questione. Non è in discussione, infatti, la forma del mandato senza rappresentanza adottata per regolare i rapporti tra BS e CR;
oggetto di vaglio giurisdizionale, CR 21 per il giudice penale, non è il contratto, ma l'attività sottoposta a controllo, senza che rilevi la forma adottata per il suo svolgimento in concreto;
in altri termini, ai fini dell'interpretazione della fattispecie incriminatrice non viene in rilievo la forma negoziale adottata per il finanziamento quale contratto, bensì la sostanza concreta delle operazioni effettuate (in tal senso, Sez. 6, n. 27187 del 13/04/2018, Spinella, Rv. 273583, non massimata sul punto, che, in un caso di operazioni basate sulla delegazione di pagamento, ha sottolineato come le attività finanziarie rilevanti ai sensi degli artt. 106 e 1132 TUB debbono essere individuate non in considerazione delle specifiche forme giuridiche adottate, bensì in ragione della "sostanza" concreta delle operazioni effettuate), quale attività sottoposta a controllo. Invero, il reato di abusiva attività finanziaria punisce "chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112". I due requisiti richiesti dalla fattispecie incriminatrice, pertanto, concernono lo svolgimento dell'attività nei confronti del pubblico e l'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106 d.lgs. 385/1993, che, a sua volta, subordina all'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari "l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma". È dunque la stessa norma incriminatrice ad attribuire rilevanza, nella descrizione legale del tipo, alla "attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma", in tal senso attraendo nell'alveo delle attività finanziarie sottoposte a controllo anche quelle svolte, sotto il profilo negoziale, indirettamente.
5.3.3. Del resto, anche nell'impostazione esclusivamente negoziale propugnata dai ricorrenti, non può prescindersi dall'osservare che le doglianze proposte si limitano a valorizzare esclusivamente l'aspetto meramente formale dei due contratti, senza censurare in modo specifico le ragioni del collegamento negoziale evidenziate dalle sentenze di merito, e senza considerare che nello stesso diritto privato è prevista la figura del contratto in frode alla legge, che può costituire il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (art. 1344 cod. civ.); sicché, anche sotto il profilo negoziale, può affermarsi che la regolamentazione dei rapporti tra BS, CR e i terzi finanziati, benché formalmente indipendenti, è stata oggetto di un collegamento negoziale che, sulla base degli indici sintomatici già evidenziati, ha rivelato la riconducibilità dei finanziamenti all'istituto sammarinese;
in tal 22 senso, pur senza citare espressamente il contratto in frode alla legge, la Corte territoriale ha qualificato la banca italiana quale mero schermo fittizio di BS.
5.3.4. Pertanto, la dicotomia forma/sostanza, su cui alcuni ricorrenti hanno posto l'accento per lamentare un'interpretazione analogica in malam partem della norma incriminatrice, e, in particolare, della nozione di "concessione di finanziamenti", non appare pertinente;
l'oggetto dell'accertamento giurisdizionale, infatti, per restare nell'ambito delle dicotomie concettuali, appare più propriamente definibile sulla base della dicotomia fatto/diritto: il compito del giudice penale, anche con riferimento alle norme incriminatrici in rapporto di accessorietà con gli altri rami dell'ordinamento (come nei classici esempi del furto, dell'appropriazione indebita, dell'abuso d'ufficio, della corruzione), è quello di accertare il fatto, e la sua corrispondenza alla fattispecie di reato contestata, senza che possa ritenersi assorbente ed esclusiva la qualificazione giuridica (il diritto) attribuita dall'agente al fatto. Nel caso in esame, non rileva che, in diritto, la regolamentazione giuridica dei rapporti tra BS, CR e terzi finanziati sia stata articolata sulla base dello schema del mandato senza rappresentanza, al fine di rendere giuridicamente impermeabili - sebbene, come si è rilevato, non in toto - i rapporti tra BS e CR, da un lato, e CR e terzi mutuatari, dall'altro; ciò che rileva, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale, è che, in fatto, sulla base di molteplici indici sintomatici accertati, con apprezzamento immune da censure di illogicità e dunque insindacabile, sia emerso che BS partecipava direttamente alle operazioni di finanziamento con CR, valutando il merito creditorio dei clienti, e riservandosi poteri di ingerenza nella fase attuativa del rapporto di finanziamento, che escludevano una riconducibilità dell'attività finanziaria alla sola banca italiana. Anche perché, pur assumendo CR il ruolo formale di banca 'capofila', la stessa banca italiana non assumeva, altresì, il rischio economico maggiore, come di regola nelle operazioni di finanziamento in pool, che veniva invece assunto da BS, che erogava la maggior parte delle somme finanziate.
5.3.5. Va, infine, rilevata l'infondatezza della doglianza con cui si lamenta che la dedotta interpretazione analogica della Corte territoriale sarebbe stata fondata sulla ratio dell'incriminazione. La censura, fondata su una parcellizzazione sintattica della motivazione, non considera, infatti, che la Corte territoriale, nell'escludere che la forma giuridica del mandato senza rappresentanza adottata fosse sufficiente a CR 23 'schermare' l'attività finanziaria abusiva di BS, ha semplicemente osservato che l'opposta interpretazione, che volesse attribuire rilevanza esclusiva ed assorbente alla forma giuridica adottata, consentirebbe una agevole e sistematica elusione dell'intera disciplina che regola l'attività delle banche extracomunitarie, consentendo di erogare credito senza autorizzazione sol conferendo un mandato senza rappresentanza ad un istituto bancario italiano;
interpretazione che sarebbe non conforme alla ratio della norma incriminatrice. Pertanto, non è l'interpretazione della Corte territoriale ad essere stata fondata (anche) sulla ratio di tutela, ma è l'interpretazione propugnata dai difensori degli imputati ad essere stata ritenuta infondata anche sulla base dell'argomento teleologico. Del resto, non appare ridondante rammentare che la tecnica di tutela penale adottata dal legislatore ha strutturato la fattispecie di abusiva attività finanziaria come reato di pericolo astratto (Sez. 5, n. 7986 del 12/11/2009, dep. 2010, Gallo, Rv. 246148: "Il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria (art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993) è un reato di pericolo, eventualmente abituale ed è commesso sia da chiunque, all'interno di una struttura di carattere professionale, realizzi una o più delle attività previste dall'art. 106 TUB senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo, sia da chiunque compia le predette operazioni protratte nel tempo, collegate da un nesso di abitualità, pur senza essere esponente di un'organizzazione professionalmente strutturata;
ipotesi, quest'ultima, in cui il reato abituale deve considerarsi strutturato in una condotta unica della quale la ripetizione di una o più delle attività previste dall'art. 106 TUB costituisce requisito essenziale"). Invero, la tecnica di tutela adoperata non risulta apprestata a salvaguardia di percepibili beni giuridici (individuali o collettivi), finali o intermedi, alla stregua del classico modello c.d. penalistico 'puro' di tutela assoluta del bene, rimessa al binomio legge-giudice, bensì a salvaguardia di una funzione, affidata all'autorità amministrativa, di controllare le offese e bilanciare i contrapposti interessi che vengono in rilievo, secondo un modello c.d. "politico-amministrativo" di tutela relativa del bene, nel cui paradigma vengono in rilievo non più soltanto la legge e il giudice, ma anche l'autorità amministrativa (nel caso in esame, la NC d'IT, cui è affidata la funzione di controllo preventivo e vigilanza sulle attività finanziarie). 24 Ebbene, essendo la fattispecie penale posta a tutela della funzione di controllo delle attività finanziarie, ne consegue che gli interessi sottesi all'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari (art. 106 d.lgs. 385/1993) ed all'autorizzazione della NC d'IT (art. 107 d.lgs. 385/1993) concernono il controllo preventivo e la vigilanza sulle attività creditizie e di finanziamento, l'esercizio regolare delle attività bancarie e dei servizi di finanziamento, l'ostacolo alla penetrazione, nel mercato creditizio e finanziario, di capitali di provenienza illecita. E tali interessi, sottesi alla tutela penale della funzione di controllo e vigilanza, sono suscettibili di compromissione ed offesa, attingendo la soglia del pericolo astratto, anche allorquando le attività finanziarie svolte, in assenza degli atti amministrativi ampliativi della situazione giuridica, siano esercitate indirettamente, mediante lo schermo formale di una banca italiana cui venga conferito un mandato senza rappresentanza. In caso contrario, la formale (o apparente) assenza di rapporto contrattuale con i terzi finanziati potrebbe costituire comodo escamotage per svolgere attività, ad esempio, di riciclaggio di proventi illeciti, attraverso schermi giuridici che non rientrerebbero neppure tra i soggetti suscettibili di richiedere e ottenere l'autorizzazione della NC d'IT ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 385/1993. 5.4. I motivi aggiunti, proposti da ON, GI e NI, con cui si lamenta il travisamento di una prova decisiva in ordine al capo B8, sono inammissibili, perché nuovi, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotti in appello, e non collegati alle doglianze proposte con gli originari ricorsi, ai sensi dell'art. 167 disp. att. Cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259: "I "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 14 del 08/01/1997, Guerino, Rv. 206865: “Poiché i cosiddetti motivi aggiunti possano essere esaminati dal giudice dell'impugnazione, devono essere necessariamente riferiti a quelli presentati nei termini, sia pure come migliore sviluppo o più dettagliata esposizione dei primi"). CR 25 Peraltro, le doglianze sono altresì manifestamente infondate, in quanto il mutuo ipotecario, che si assume erogato, rientra comunque nel concetto di finanziamento oggetto della norma incriminatrice di cui all'art. 132 TUB (art. 3, lett. d), D.M. 17/02/2009, n. 29, e art. 2, lett. d), D.M. 06/07/1994).
6. La doglianza, proposta da ON e GI, con cui si contesta, sempre sotto il profilo della tipicità oggettiva, l'assenza del requisito dello svolgimento dell'attività di finanziamento "nei confronti del pubblico" è infondata, oltre che inammissibile, nella parte in cui propone una lettura alternativa del compendio probatorio, fondata sul rilievo che l'assenza di operatività di BS nei confronti del pubblico derivasse dalla natura infragruppo delle attività di finanziamento. Premesso che la natura infragruppo dei finanziamenti di BS è stata esclusa, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, va rammentato che la destinazione al pubblico dell'attività finanziaria ricorre allorquando l'attività, anche se in concreto destinata ad una cerchia ristretta di persone, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti. In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte è pacifica: commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte di finanziamento previste dall'art. 106 del medesimo d.lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di destinatari, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti e sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativo e non occasionale, non essendo invece necessario il perseguimento di uno scopo di lucro o, comunque, di un obiettivo di economicità (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269616); commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo d.lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, Di Silvio, Rv. 266164; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257337); integra il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria previsto dall'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993 lo svolgimento verso una platea indeterminata di soggetti dell'attività di finanziamento, attraverso la 26 monetizzazione di titoli di credito (Sez. 6, n. 36759 del 20/06/2012, Caforio, Rv. 253469); ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993) è necessario che l'attività di erogazione di prestiti e finanziamenti sia svolta nei confronti del pubblico, da intendersi, in senso non quantitativo, ma qualitativo come rivolta ad un numero non determinato di soggetti (Sez. 5, n. 2404 del 16/09/2009, dep. 2010, Sganga, Rv. 245832); ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 132 del T.U. bancario emanato con d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, è qualificabile come abusivo esercizio di un'attività finanziaria anche la condotta posta in essere da un soggetto il quale abitualmente eroghi ad un numero indeterminato di persone (nella specie, clienti di un supermercato gestito dalla moglie) somme di danaro a fronte della cessione di assegni e cambiali (Sez. 5, n. 10189 del 06/02/2007, Montessoro, Rv. 235846). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, che l'attività finanziaria svolta in pool da CR e da BS, mediante concessione di finanziamenti, era realizzata mediante una struttura organizzativa di carattere professionale ed era rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti. Le operazioni, infatti, erano destinate in via privilegiata ai clienti dei due istituti bancari, ma non solo, e, sotto il profilo dell'organizzazione, quale carattere della professionalità, l'istruttoria delle richieste di finanziamento veniva espletata dalle strutture di carattere professionale delle due banche, che valutavano il merito creditorio dei contraenti. Sotto il profilo della destinazione al pubblico dell'attività, del resto, il requisito risulta inequivocabilmente integrato dalla vastità dell'attività finanziaria svolta, mediante concessione di finanziamenti per oltre 30 milioni di euro, erogati mediante dieci operazioni nell'arco di tempo tra il maggio 2006 ed il gennaio 2008, secondo un modus operandi riproducibile in una pluralità indeterminata di futuri rapporti di credito.
7. I motivi, proposti da ON, RN, LI, PR, NI, e GI, concernenti il dolo del reato di cui all'art. 132 TUB, sono manifestamente infondati.
7.1. Le doglianze proposte invocano l'inevitabilità dell'errore di diritto sul divieto dell'attività di finanziamento ingenerato dal legittimo affidamento CR 7 27 2 creato dalla NC d'IT, che, nel corso degli anni, mai aveva formulato rilievi espliciti sulle operazioni in pool con la banca sammarinese. Al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza di questa Corte, nell'elaborazione dei principi e dei criteri affermati dalla celebre sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988, ha costantemente ribadito che: la valutazione dell'inevitabilità dell'errore di diritto, rilevante ai fini dell'esclusione della colpevolezza, deve tenere conto tanto dei fattori esterni che possono aver determinato nell'agente l'ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle conoscenze e delle capacità del medesimo (Sez. 3, n. 8410 del 25/10/2017, dep. 2018, Venturi, Rv. 272572); in tema di elemento psicologico del reato, l'ignoranza da parte dell'agente sulla normativa di settore e sull'illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione (Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Oggero, Rv. 268000); la cosiddetta "buona fede" è configurabile ove la mancata coscienza dell'illiceità del fatto derivi non dall'ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma. (Sez. 3, n. 29080 del 19/03/2015, Palau, Rv. 264184); la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale solo quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere (Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014, Paris, Rv. 260657, in una fattispecie relativa a violazione della normativa sui rifiuti, in cui la Corte ha escluso che l'invocata buona fede del ricorrente possa derivare da un fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare), e l'agente non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata (Sez. 3, n. 18928 del 15/03/2017, Valenti, Rv. 269911); l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale;
al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge ik 28 dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga tale incertezza, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità (Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Incardona, Rv. 269074). Tanto premesso, poiché l'ignoranza da parte dell'agente sulla normativa di settore e sull'illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione (Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Oggero, Rv. 268000), va innanzitutto esclusa la potenziale rilevanza dei controlli dell'autorità di vigilanza, invocati dai ricorrenti, successivi alla concessione dei finanziamenti, l'ultimo dei quali risulta erogato il 10 marzo 2008, e quindi dell'ispezione della NC d'IT del 2010, e delle scelte dei Commissari straordinari di CR nominati il 28/07/2010. Con riferimento all'ispezione della NC d'IT del 2007 e all'ispezione IF iniziata il 22/01/2008, va innanzitutto rilevato che i controlli dell'organo di vigilanza sono evocati in maniera generica, senza l'indicazione di quali pratiche furono esaminate, del tipo di verifica svolta e dei documenti esaminati, della competenza funzionale dei funzionari che svolsero l'ispezione nell'istruttoria sulle autorizzazioni degli istituti di credito;
soprattutto non è stato indicato, se non in maniera del tutto generica ed assertiva, se, in occasione delle ispezioni del 2007, venne esplicitato l'asserito dubbio degli amministratori agli ispettori dell'organo di vigilanza. In ogni caso, non risulta che la NC d'IT abbia mai avallato positivamente le operazioni in pool tra CR e BS, sicché, in assenza di un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a ingenerare uno scusabile convincimento di liceità, la buona fede non può essere desunta da un mero fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità (in tal senso, Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014, Paris, Rv. 260657, in una fattispecie relativa a violazione della normativa sui rifiuti, in cui la Corte ha escluso che l'invocata buona fede del ricorrente possa derivare da un fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare). Peraltro, come evidenziato dalla sentenza impugnata, al di là di mere deduzioni difensive, non è emerso alcun atteggiamento di dubbio degli ረደ 29 imputati sulla conformità delle operazioni di finanziamento in pool con BS alla normativa, tale da fondare un legittimo affidamento: la volontà elusiva del divieto normativo di operatività finanziaria in assenza di autorizzazione, emergente dalla elaborazione e adozione del meccanismo fondato sull'artificioso schema del mandato senza rappresentanza, finalizzato a creare uno 'schermo' giuridico nei confronti dell'attività finanziaria di BS, è stata ritenuta, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, indice univoco del dolo diretto, e non eventuale (come nella diversa qualificazione del giudice di primo grado); in tal senso, non solo è stata valorizzata la concomitante assunzione di ruoli degli imputati in entrambe le banche, con conseguente partecipazione alle scelte operative concordate tra i due istituti, ma è stata altresì evidenziata la valenza indiziaria del verbale del consiglio di amministrazione del 15 febbraio 2008 successivo, dunque, all'erogazione dell'ultimo finanziamento, e alle indagini che erano state avviate con riferimento ad interferenze tra banche romagnole e banche sammarinesi, che avevano condotto anche ad arresti -, nel corso del quale il senso originale del proclama di pubblica buona fede degli amministratori sulla correttezza del proprio operato veniva suggellato dall'intervento del consigliere RN, che sosteneva la necessità di proseguire le operazioni in pool anche per non indurre in sospetto circa la regolarità di quelle precedenti;
in tal modo rivelando la piena consapevolezza degli amministratori dell'istituto di credito della illiceità delle operazioni di finanziamento in pool con la banca sammarinese. Del resto, va evidenziato che questa Corte ha già affermato, proprio in tema di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il principio secondo cui la sussistenza del dolo non è esclusa dalla finalità benefica della attività finanziaria e dal ragionevole affidamento nella sua liceità, in quanto esso non realizza un errore sul fatto ma un errore sul divieto, irrilevante, salva l'ignoranza inevitabile, ai sensi dell'art. 5 cod. pen. (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269617).
7.1.1. Non ricorre, infine, la contraddittorietà, lamentata da GI, tra la valorizzazione dell'atteggiamento della NC d'IT ai fini dell'assoluzione dal reato di ostacolo alla vigilanza e la sua irrilevanza ai fini del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria. La Corte territoriale ha, al riguardo, compiutamente motivato, con apprezzamento immune da censure di illogicità о contraddittorietà, SR 30 evidenziando il diverso oggetto dei due illeciti in un caso, l'attività finanziaria svolta direttamente da BS sul territorio nazionale senza autorizzazione, nell'altro, il consapevole ostacolo alla vigilanza sull'assetto dei rapporti tra le due banche -, e, di conseguenza, il "diverso peso" attribuito all'atteggiamento dell'organo di vigilanza. Del resto, va rilevato che il comportamento di NC d'IT che si assume idoneo ad ingenerare un affidamento incolpevole è diverso: nel caso dell'attività finanziaria abusiva, si risolverebbe in un'assenza di rilievi di irregolarità sulle operazioni di finanziamento in pool con la banca sammarinese, che, come si è già evidenziato, è irrilevante ai fini dell'esclusione della colpevolezza;
nel caso dell'ostacolo alla vigilanza, è stata invece valorizzata la circostanza che erano già state trasmesse, alla NC d'IT, informazioni sugli assetti proprietari e societari, ritenute esaustive, e che l'organo di vigilanza fosse ben al corrente degli stretti legami tra le due banche, e della contemporaneità delle cariche rivestite da alcuni soggetti in entrambi gli istituti di credito.
7.2. Inammissibile, in quanto sollecita una rivalutazione del merito, proponendo una lettura alternativa del compendio probatorio, è la doglianza, proposta da NI, con cui si contesta la sussistenza del dolo, sul rilievo che l'adozione di atti a rilevanza esterna sarebbe espressione di trasparenza e di buona fede, anziché prova del dolo, e che il motivo dei finanziamenti in pool risiedeva nella impossibilità di provvedere autonomamente senza superare i limiti massimi di erogazione imposti dagli organi di vigilanza. Al riguardo, nel rilevare, altresì, la manifesta infondatezza della doglianza, atteso che non si vede in quale altro modo, se non con la stipula di contratti di finanziamento e di convenzioni interbancarie, suscettibili di essere oggetto di ispezione da parte degli organi di vigilanza, sarebbe stato possibile svolgere l'attività finanziaria oggetto di contestazione, va evidenziato che il motivo economico a fondamento delle operazioni in contestazioni integra quello che, nella teoria generale del reato, è definito il movente dell'azione, della causa psichica della condotta umana, dello stimolo che ha indotto l'autore ad agire, facendo scattare la volontà; ed è pacifico che il movente dell'azione, pur potendo contribuire all'accertamento del dolo, costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con la coscienza e volontà del fatto, della quale può rappresentare, invece, il presupposto (Sez. 1, n. 466 del 11/11/1993, dep. 1994, Hasani, Rv. 196106: "Il movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l'individuo ad 31 agire;
esso va distinto dal dolo, che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento").
7.3. Altrettanto inammissibile è la doglianza con la quale NI deduce di aver ricoperto cariche soltanto all'interno della banca romagnola, e non altresì nella banca sammarinese, sì da non ricorrere la contemporanea assunzione di cariche all'interno dei due istituti di credito. Oltre a sollecitare una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, la censura trascura di considerare che la contemporanea assunzione di cariche è stata valorizzata dalla Corte territoriale unitamente ad una serie di indici fattuali - in primis l'elaborazione e adozione dell'artificioso schema del mandato senza rappresentanza, per consentire ad BS l'esercizio di attività finanziaria in IT pur in assenza di autorizzazione sulla base dei quali è stata formulata l'inferenza della consapevolezza degli imputati di consentire alla banca sammarinese, tramite il meccanismo ripetutamente illustrato, di esercitare il credito in assenza di autorizzazione;
e GI, oltre ad essere Presidente del Consiglio di Amministrazione di CR, era anche membro del 'sindacato di blocco' di CR, rivestendo dunque ruoli apicali che escludono una ignoranza delle operazioni di finanziamento erogate in pool con la banca sammarinese, e che, peraltro, per gli importi impegnati e per la frequenza delle stesse, non erano operazioni secondarie, marginali, per la banca italiana, ma erano le più rilevanti manifestazioni di operatività finanziaria di CR.
8. Il ricorso di GI è, nel resto, infondato.
8.1. Il motivo concernente la dedotta violazione dell'art. 429 cod. proc. pen., per la carenza di chiarezza dell'imputazione (sub § 6.1. del Ritenuto in fatto), è infondato. Nonostante la evidente ridondanza e la discutibile tecnica di redazione del capo di imputazione formulato, infatti, va rammentato che la nullità sancita dall'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., per l'ipotesi in cui il fatto contestato non sia enunciato "in forma chiara e precisa", è prevista a salvaguardia del concreto esercizio del diritto di difesa. Premesso, dunque, che, per aversi una enunciazione in forma non chiara e non precisa del fatto, è necessario che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051, nell'adiacente tema della correlazione tra imputazione contestata e sentenza), va ribadito che non ik 32 sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, con la precisazione che la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741). Nel caso in esame, pur essendo l'imputazione eccessivamente analitica, e caratterizzata altresì da indebiti elementi valutativi, i fatti contestati risultano precisamente enunciati, e lo stesso ricorrente non ha dedotto una concreta compromissione dell'esercizio del diritto di difesa;
come opportunamente sottolineato dalla Corte territoriale, l'odierno ricorrente ha articolato le proprie difese falsificando dialetticamente, in modo capillare ed analitico, le tesi dell'accusa compendiate nell'imputazione, sì da escludere qualsivoglia compromissione del diritto di difesa.
8.2. Il settimo motivo proposto da GI, concernente la violazione del principio del ne bis in idem "convenzionale" (sub § 6.7. del Ritenuto in fatto), è inammissibile sotto molteplici profili. La doglianza, infatti, postula, in maniera del tutto assertiva ed immotivata, la natura sostanzialmente penale, e non amministrativa, della sanzione pecuniaria inflitta dalla NC d'IT. Tuttavia, come già affermato anche dalla giurisprudenza civile di questa Corte, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla NC d'IT ai sensi dell'art. 144 TUB per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187 ter TUF per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 marzo 2014, Grande VE e altri c. IT) (Sez. 2, n. 3656 del 24/02/2016, Rv. 638686 -01). Il principio, già affermato dalla giurisprudenza civile, va ribadito, in quanto, nel caso delle sanzioni amministrative irrogate dalla NC d'IT con la procedura di cui all'art. 145 TUB, non ricorrono gli indici qualificazione - giuridica, natura dell'illecito e grado di severità delle sanzioni - della natura sostanzialmente penale elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (i c.d. Engel criteria) nella ormai celebre sentenza dell'8 giugno 33 1976, Engel c. Paesi Bassi: le sanzioni sono, infatti, qualificate come amministrative, sono irrogate per ipotesi diverse da quelle oggetto di norme penali, ed il grado di afflittività, in considerazione dei massimi edittali previsti, non appare omogeneo a quello proprio delle sanzioni penali. Inoltre, lo stesso ricorrente ha dedotto di aver corrisposto la sanzione pecuniaria di € 40.000,00, precisando che il procedimento amministrativo è ancora pendente. Sicché, quand'anche fosse predicabile la natura sostanzialmente penale della sanzione, va rammentato che è preclusa la deducibilità della violazione del divieto di "bis in idem" in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione data dalle decisioni emesse dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle cause "Grande VE e altri
contro
IT" del 4 marzo 2014, e "Nykanen
contro
Finlandia" del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima (Sez. 3, n. 48591 del 26/04/2016, Pellicani, Rv. 268493). Peraltro, qualora venisse in rilievo la natura sostanzialmente penale (già esclusa, come si è evidenziato) della sanzione pecuniaria irrogata dalla NC d'IT, occorrerebbe verificare la sussistenza dei criteri di stretta connessione temporale e sostanziale tra i due procedimenti, ed in particolare la valutazione di proporzionalità del cumulo delle sanzioni rispetto alla gravità del fatto commesso (Sez. 5, n. 45829 del 16/07/2018, F, Rv. 27417902, che ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato;
Sez. 5, n. 49869 del 21/09/2018, Chiarion Casoni, non ancora massimata, che ha affermato, sulla base anche della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che il criterio eminente per affermare o negare il legame tra procedimento penale ed amministrativo è quello relativo all'entità della sanzione complessivamente irrogata); proporzionalità, che, oltre a non essere stata oggetto di alcuna deduzione difensiva, non risulta, nella fattispecie, compromessa dal cumulo delle sanzioni, determinate in € 4.000,00 di multa, oltre alla pena detentiva, in sede penale, ed in € 40.000,00 in sede amministrativa. Infine, è assorbente rilevare che la doglianza risulta altresì manifestamente infondata, oltre che del tutto generica: invero, il ricorrente non ha dedotto alcunché sulla identità del fatto oggetto dell'asserito doppio Ch 34 procedimento, astenendosi dall'allegare il provvedimento sanzionatorio, e finanche dall'indicare gli estremi normativi dell'illecito amministrativo contestato (limitandosi a richiamare l'art. 145 TUB, che disciplina la "procedura sanzionatoria"); al riguardo, risulta, anzi, dallo stesso ricorso (p. 16) che l'irrogazione delle sanzioni da parte della NC d'IT, all'esito dell'ispezione del 2010, ha riguardato "altri profili" rispetto a quelli oggetto delle imputazioni, e, in particolare, delle operazioni di finanziamento in pool.
8.3. Il sesto motivo proposto da GI, concernente le statuizioni civili in favore della NC d'IT (sub § 6.6. del Ritenuto in fatto), è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta, infatti, che la condanna generica sia stata pronunciata in assenza di prova in ordine alla sussistenza di un danno e del nesso di causalità con la condotta criminosa. Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità di un nesso di يد causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265637); sicché, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270386). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha confermato la condanna generica al risarcimento per il danno all'immagine subito dalla NC d'IT in conseguenza delle attività finanziarie abusive svolte eludendo la vigilanza dell'organo a ciò deputato, ritenendo che le condotte accertate fossero idonee, Sk 35 almeno in via potenziale (tanto essendo sufficiente ai fini della condanna generica), ad arrecare un danno all'immagine ed alla credibilità dell'organo di controllo, determinato dal discredito nei suoi confronti per effetto della elusione dell'attività di vigilanza cui è preposto (in senso analogo, Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi, Rv. 262359, a proposito della condanna generica al risarcimento del danno all'immagine subito dall'Agenzia delle entrate per effetto della condotta illecita di evasione fiscale).
8.4. L'ottavo ed il nono motivo proposti da GI, che meritano una valutazione congiunta, concernendo la diversa formula di assoluzione per il reato di omessa vigilanza di cui al capo D (sub § 6.8. e 6.9. del Ritenuto in fatto), sono infondati.
8.4.1. Giova, al riguardo, premettere che, nonostante sia stato affermato che non sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", allorquando il fatto reato non risulti accertato nella sua materialità, e, pertanto, non sussista alcun pregiudizio nella prospettiva di un successivo giudizio civile, stante la piena autonomia di cognizione e di valutazione dell'organo investito del relativo giudizio (Sez. 4, n. 22614 del 06/04/2017, Mastrandrea, Rv. 270205), va condiviso l'opposto orientamento, prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653, cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Sez. 4, n. 26109 del 05/05/2016, Delle Foglie, Rv. 268996; Sez. 3, n. 35277 del 25/02/2016, Attinese, Rv. 267740).
8.4.2. Tanto premesso, con riferimento all'omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.G., la doglianza è generica, in quanto calibrata essenzialmente sull'apprezzamento incidentale, contenuto nella sentenza impugnata, in ordine alla scarsa chiarezza e non facile intelligibilità dell'appello ("un atto di gravame certo non di adamantina chiarezza e facile intelligibilità"), senza alcun concreto confronto argomentativo con la motivazione della Corte territoriale, che (a pag. 38) ha, al contrario, analiticamente evidenziato i profili di specificità dell'impugnazione proposta, CR 36 anche con riferimento all'assoluzione per i reati di ostacolo alla vigilanza di cui al capo D, in ordine ai quali era stata evidenziata la diversità di funzioni tra NC d'IT e IF, e lamentata l'inadeguata valutazione delle richieste avanzate dalla NC d'IT e dell'autorizzazione del 2004, nonché del testimoniale che aveva riferito della percezione di BS e CR come di un medesimo ente. Al riguardo, la scarsa chiarezza argomentativa, censurata incidentalmente dalla Corte territoriale, non necessariamente coincide con il difetto di specificità dei motivi di impugnazione, che, frequentemente (anche nei ricorsi per cassazione), sono sufficientemente delineati nel nucleo della doglianza, sebbene argomentati con richiami (sovente giurisprudenziali) ridondanti e/o non pertinenti al thema decidendum;
ipotesi in cui, nonostante il pregiudizio in termini di efficacia dialettica e processuale dell'atto di impugnazione connotato da argomentazioni e richiami alluvionali e non sempre pertinenti, suscettibile di essere censurato con una declaratoria di manifesta infondatezza, l'atto di impugnazione deve essere ritenuto ammissibile, sotto il profilo processuale, con il conseguente effetto devolutivo della questione proposta, pur restando, nel merito, infondato.
8.4.3. Con riferimento al reato di ostacolo alla vigilanza, il ricorrente si duole della diversa formula assolutoria pronunciata dalla Corte territoriale con riferimento al capo D, in ordine al quale la sentenza di primo grado aveva assolto gli imputati "perché il fatto non sussiste", mentre la sentenza di appello, in parziale riforma, li ha assolti "perché il fatto non costituisce reato". Premesso che alcuna indebita reformatio in peius, in violazione dell'invocato art. 597, comma 3, cod. proc. pen., è ravvisabile, in quanto la parziale riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui l'imputato è stato prosciolto per una causa meno favorevole, è stata pronunciata su impugnazione del Procuratore Generale, ritenuta, come già evidenziato, ammissibile sotto il profilo processuale, la doglianza, oltre che infondata, è generica, in quanto si limita ad invocare una diversa valutazione di merito, coincidente con quella formulata dal giudice di primo grado, contestando solo l'interpretazione data alla nota del 15 marzo 2004, senza rivolgere alcuna specifica censura nei confronti delle argomentazioni articolate (da pag. 39 a pag. 47 della sentenza impugnata) dalla Corte territoriale in relazione a ciascuno dei 'sottocapi' del capo D dell'imputazione, sulla base delle quali è stata mutata la formula assolutoria. 37 0 4 Il motivo è, altresì, infondato, in quanto, pur sul corretto presupposto che la norma incriminatrice rilevante è quella di cui all'art. 2638, comma 2, cod. civ., postula la necessità di una specifica richiesta dell'organo di vigilanza, ai fini della individuazione selettiva del dato da comunicare, e che l'indicazione contenuta nell'autorizzazione della NC d'IT "in generale la Vigilanza si - rappresentasse una genericaattende di essere informata..." - raccomandazione, non già una richiesta di informazioni rilevante ai sensi dell'art. 2638 cod. civ.. Va, al riguardo, evidenziato che l'art. 2638 cod. civ. prevede due fattispecie delittuose distinte: 1) al primo comma, il delitto di false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, o di occultamento con altri mezzi fraudolenti;
2) al secondo comma, il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, che può essere commesso "in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità". Ne consegue che mentre il delitto di cui al primo comma dell'art. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute (Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, Giacomoni, Rv. 267169, che ha, di conseguenza, affermato la configurabilità di un concorso formale ex art. 81, comma 1, cod. pen., qualora la condotta illecita si concretizzi nella omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute). Pertanto, il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza di autorità pubbliche previsto dal secondo comma dell'art. 2638 cod. civ. è integrato anche dalla mera omessa comunicazione di informazioni dovute (Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Banco, Rv. 254065), ma può essere commesso "in qualsiasi forma", non essendovi la necessità di una specifica e puntuale richiesta dell'organo di vigilanza, allorquando l'ostacolo alle funzioni di vigilanza venga frapposto dalla omessa comunicazione di informazioni rilevanti per l'effettivo svolgimento delle stesse. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha evidenziato che la NC d'IT, fin dall'autorizzazione rilasciata nel 2004 alla CR, aveva manifestato 38 ck preoccupazione per la possibile confusione o sovrapposizione tra CR e BS, si da sottolineare l'aspettativa di essere informata preventivamente di ogni atto modificativo dei rapporti gestionali e proprietari tra i due istituti, essendo l'autorizzazione concessa a CR basata sul presupposto indefettibile che le due banche rimanessero ben separate;
e proprio sulla base di tale prescrizione la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la mancata indicazione dei rapporti tra CR e società controllate da, o collegate ad, BS (capi D1 e D2), l'omessa comunicazione dell'acquisto di quote del capitale di BS da parte di soggetti (LD, RN e RI) che rivestivano ruoli di rilievo in CR (capo D31), l'omessa indicazione delle fonti finanziarie provenienti da AM - NI, principale azionista di BS utilizzate dal Mercadini per acquistare - ulteriori quote di CR (capo D32), e le altre omissioni informative contestate, avessero significativamente impedito all'organo di Vigilanza di avere un panorama completo dei rapporti tra i due istituti e di vagliare adeguatamente eventuali elementi di opacità che potevano emergere dalle situazioni evidenziate. Le informazioni e le comunicazioni omesse, riguardando i rapporti e gli assetti societari dei due istituti di credito, assumevano senz'altro rilevanza ai fini dell'attività di vigilanza della NC d'IT, a prescindere da singole e/o specifiche richieste dell'organo di controllo, che già aveva, peraltro, sottolineato la necessità di una compiuta informazione sui rapporti gestionali e proprietari tra i due istituti in sede di rilascio dell'autorizzazione alla CR.
9. Al rigetto dei ricorsi, agli effetti civili, consegue la condanna in solido dei ricorrenti ON, GI, NI, RN, LI e PR al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese di costituzione in favore della sola parte civile NC d'IT, che si liquidano in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in quanto l'altra parte civile, Di US LU, risulta costituita soltanto in relazione al reato di cui al capo D, in ordine al quale è stata pronunciata l'assoluzione degli imputati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LD RT per essere i reati estinti per morte dell'imputato, e nei confronti di RT FA per non aver commesso il fatto. ів 39 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON LE, GI IO, NI AM, RN ND, LI ED e PR ZI, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi, agli effetti civili, e condanna in solido i predetti ON, GI, NI, RN, LI e PR al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile NC d'IT, che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 16/11/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Paolo Antonio Bruno Be Giuseppe Riccard CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 MAR 2619 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Vanzuise 40 0 4