Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2018, n. 12777
CASS
Sentenza 16 novembre 2018

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In tema di esercizio abusivo di attività finanziaria ai sensi dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in assenza di un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a ingenerare uno scusabile convincimento di liceità del comportamento, la buona fede non può essere desunta da un mero fatto negativo, quale la mancata rilevazione di irregolarità da parte degli organi di vigilanza o di controllo. (Fattispecie nella quale i ricorrenti avevano evocato, in termini generici, l'esito di alcune ispezioni operate dalla Banca d'Italia, senza alcuna indicazione sui contenuti del mandato ispettivo e della competenza funzionale degli ispettori, e comunque senza allegare il positivo avallo, da parte dell'istituto di vigilanza, della prassi incriminata).

In materia di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria, la disposizione dell'art. 8, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 141, avendo integralmente sostituito il testo originario dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riformulandone sia la parte precettiva che quella sanzionatoria, ha tacitamente abrogato, con riferimento a detta fattispecie, la previsione dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che stabiliva il raddoppio delle pene comminate, tra l'altro, dal predetto d.lgs. n. 385 del 1993. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto prescritte alcune violazioni, per il decorso del termine di sette anni e mezzo, determinato sulla base del massimo edittale previsto dalla legge del 2010).

Le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 145 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 non hanno natura sostanzialmente penale ai sensi dell'art. 6 CEDU in quanto, oltre ad essere qualificate come amministrative dalla legge, sono irrogate per fatti diversi da quelli sanzionati penalmente e, in considerazione dei massimi edittali previsti, non presentano un grado di afflittività assimilabile a quello proprio delle sanzioni penali.

Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, reato di pericolo che tutela la funzione di controllo della Banca d'Italia sulle attività finanziarie, ivi compresa la concessioni di finanziamenti "sotto qualsiasi forma", trova applicazione anche quando dette attività siano esercitate indirettamente da un istituto extracomunitario non autorizzato ex art. 106 del medesimo decreto, mediante lo schermo formale di una banca italiana cui venga conferito un mandato senza rappresentanza, competendo al giudice verificare se, al di là della regolazione apparente dei rapporti tra i soggetti coinvolti nelle operazioni, si configuri "in fatto", in capo all'istituto privo di autorizzazione, la sostanziale ingerenza nei rapporti scaturiti dall'erogazione delle somme. (Fattispecie relativa a concessione di finanziamenti "in pool" da parte di un istituto italiano e di una banca estera non autorizzata, nella quale l'istituto "mandante" esercitava poteri di valutazione autonoma circa il merito creditizio dei beneficiari; questi ultimi sottoscrivevano la convenzione interbancaria stipulata tra le banche in "pool", in modo da essere informati della provenienza di una parte della provvista dall'istituto estero; il rischio di insolvenza del cliente era ripartito tra la banca italiana e quella estera; era attribuita a quest'ultima, nei termini previsti dall'art. 1705, comma secondo, cod. civ., azione diretta verso i mutuatari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2018, n. 12777
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12777
    Data del deposito : 16 novembre 2018

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