Sentenza 6 aprile 2017
Massime • 1
Non sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", allorquando il fatto reato non risulti accertato nella sua materialità, e, pertanto, non sussista alcun pregiudizio nella prospettiva di un successivo giudizio civile, stante la piena autonomia di cognizione e di valutazione dell'organo investito del relativo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2017, n. 22614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22614 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
22614-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.434/17 Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI REGISTRO GENERALE N. 45419/2016 Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - - Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA MA N. IL 04/10/1965 avverso la sentenza n. 234/2015 GIUDICE DI PACE di FERRARA, del 18/07/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Grinseffice Caselle, che ha concluso per l'ammablements con minvie, Udito, per la parte civile, l'Avv Udigildifensor@Avv. Brucks, the he diesto l'accoglimento te riems, RITENUTO IN FATTO 1. IA RE ricorre, per il tramite del suo difensore di fiducia, avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Ferrara, in data 18 luglio 2016, l'ha assolta, con la formula “perché il fatto non costituisce reato", dal delitto di lesioni personali colpose (art. 590, commi 1 e 3, cod.pen.) a lei contestato come commesso in Sant'Agostino il 22 marzo 2010. 1.1. Oggetto del giudizio é un episodio nel quale IAngela AR, nel recarsi presso lo studio professionale dell'imputata, cadeva procurandosi le lesioni meglio descritte in atti, guaribili in 95 giorni;
secondo l'imputazione, la caduta della AR era dovuta al cattivo stato d'uso in cui versava la gomma che rivestiva una pedana di pertinenza dello studio, e che - sempre secondo la tesi d'accusa la RE avrebbe dovuto mantenere in buono stato, quale - custode della stessa. L'accusa non é stata ritenuta comprovata in dibattimento e giudicante é così pervenuto alla sentenza di proscioglimento.
2. L'unico motivo di doglianza formulato dalla ricorrente, ampiamente illustrato e corredato da ampi stralci dei verbali d'udienza, denuncia manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà della formula assolutoria prescelta rispetto alla motivazione stessa. In estrema sintesi, la ricorrente si duole che, sia sulla base delle prove testimoniali assunte (e di cui sono riportati, per stralci, i verbali), sia sulla base dello stesso percorso argomentativo seguito dal giudicante, risulta un evidente deficit probatorio in ordine allo stesso elemento oggettivo del reato, sia con riguardo alle condizioni d'uso della gomma di rivestimento della pedana (non essendo emersa prova del loro cattivo stato), sia con riguardo alle ragioni della caduta (che, ipotizza il Giudice di primo grado, potrebbe essere stato cagionato da un malaccorto posizionamento del piede o della gamba da parte della persona offesa). Perciò, prosegue l'esponente, la formula di proscioglimento prescelta doveva essere non già quella "perché il fatto non costituisce reato", ma quella, più favorevole, dell'insussistenza del fatto. Avendo assolto la RE con la formula di cui si chiede l'annullamento, il Giudice di pace ha esposto la ricorrente ad azione di responsabilità civile da parte della persona offesa, costituitasi parte civile nel giudizio, e le ha precluso la possibilità di ottenere la rifusione delle spese legali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sebbene l'art. 37 comma 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, consenta ' all'imputato di ricorrere per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento 2 del Giudice di pace, nondimeno nella specie il ricorso é inammissibile, in difetto di un interesse concretamente e specificamente ravvisabile.
1.1. E' ben vero che, secondo un indirizzo interpretativo espresso da alcune pronunce della Suprema corte, sussisterebbe un interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza assolutoria con la formula "perché il fatto non costituisce reato" al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", e che tale interesse andrebbe individuato nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 connettono alla formula più ampia nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (in questo senso, cfr. Sez. VI, 27 settembre 2013, n. 41706, Presutto, Rv. 256921; Sez. IV, 3 novembre 2011, n. 46849, Di Carlantonio, Rv. 252150; Sez. II, 18 maggio 2010, n. 33847, De Filippis, Rv. 248127 1.2. Tuttavia, deve darsi conto di altro ed opposto orientamento, qui condiviso, espresso dalla ormai prevalente giurisprudenza di legittimità (si vedano ex multis Sez. 6, 16/12/2014, n. 6692, P.G. e altro, Rv. 262393; nonché Sez. 6, 20/11/2013, n. 49855, Filippi, Rv. 258029), in base al quale é inammissibile per carenza d'interesse il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", ove la sentenza impugnata sia affetta da una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione e, pur escludendo la prova dell'elemento oggettivo del reato, assolva ritenendo carente il profilo psicologico, perché ciò esclude ogni pregiudizio per l'impugnante; l'indirizzo qui richiamato é fondato sul rilievo che, sebbene gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscano efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale, compete sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale. Tale indirizzo, da ultimo richiamato, é speculare e coerente rispetto a quello affermato dalle Sezioni Unite nell'opposta fattispecie del ricorso immediato per cassazione della parte civile, che sia diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato": ricorso a sua volta qualificato come inammissibile per difetto di concreto interesse (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815).
1.3. Nel caso di specie, pur essendovi stata assoluzione con formula che esclude formalmente il solo elemento soggettivo del reato, tuttavia (come messo in luce dalla stessa ricorrente) la motivazione della sentenza impugnata enuncia con chiarezza le ragioni per le quali il giudicante non ha ritenuto accertato, in realtà, lo stesso elemento oggettivo del reato, sia sotto il profilo della condotta ascritta all'imputata (non essendo stato comprovato che la gomma che rivestiva la pedana versasse in cattivo stato d'uso), sia sotto il profilo del rapporto di causalità (avendo il Giudice di pace ravvisato la possibilità che la persona offesa sia caduta a causa di una distrazione imputabile in via esclusiva alla medesima).
1.4. Perciò, in presenza di siffatto percorso motivazionale, conseguente alla verifica in concreto dei termini della decisione impugnata, non può che ribadirsi il principio in base al quale l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di proscioglimento al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria, deve essere riconosciuto allorquando egli deduca che l'accertamento del fatto materiale oggetto del processo penale possa pregiudicare le situazioni giuridiche soggettive a lui facenti capo giudizi civili e amministrativi, anche distinti rispetto a quelli di danno ovvero disciplinari (Sez. 4, n. 49710 del 04/11/2014, Di Cuonzo, Rv. 261178); non anche quando, come nel caso di specie, il fatto reato non risulti accertato nella sua materialità (indipendentemente dalla formula di proscioglimento formalmente adottata) e, quindi, non venga ad integrarsi alcun pregiudizio nella prospettiva di un successivo giudizio civile, nell'ambito del quale vi é piena autonomia di cognizione e di valutazione da parte dell'organo chiamato a giudicare in tale sede.
1.5. Si soggiunge che, oltretutto, nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non fornisce comunque elementi di certezza in ordine alla sussistenza o meno del fatto addebitato all'odierna ricorrente;
e in proposito merita di essere richiamata la recentissima giurisprudenza civile di legittimità, del tutto pertinente al caso di che trattasi, in base alla quale, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danno) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc.pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato (Sez. 3 Civ., Sentenza n. 4764 del 11/03/2016, T.M.F. ed altri
contro
B.A. ed altro, Rv. 639372 - 01).
1.6. Poiché, però, in dispositivo il giudicante utilizza incongruamente la formula "perché il fatto non costituisce reato", la sentenza impugnata va considerata sul punto, per quanto di interesse, come riformata pur a fronte - dell'inammissibilità del ricorso per le viste ragioni - per quel che riguarda la formula assolutoria, sostituendosi quella della insussistenza del fatto a quella del non costituire detto fatto reato (quale precedente analogo, vds. Sez. 5, n. 4976 del 13/12/2006 - dep. 2007, Vicinanza e altri, Rv. 236317). 4 1.7. Ciò, però, pur a fronte delle doglianze della ricorrente sul punto, non determina alcuna conseguenza sulla statuizione con la quale il Giudice di pace non ha provveduto sulla richiesta dell'imputata di condannare la parte civile al pagamento delle spese processuali da lei sostenute: invero, lo stesso giudicante ha motivato tale decisione non già con il fatto che l'assoluzione sia stata deliberata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", ma con la necessità di un vaglio istruttorio in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria spiegata dalla stessa parte civile, in coerenza con il percorso argomentativo nel quale lo stesso Giudice ha dubitato della sussistenza del fatto materiale;
ed é pacifico il principio in base al quale la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, che abbia presentato la relativa domanda nell'ambito di un processo per reato perseguibile a querela, può essere esclusa per la presenza di giusti motivi, i quali debbono essere individuati e valutati dal giudice (cfr. Sez. 5, n. 39334 del 25/06/2009, Gottardello ed altri, Rv. 245148), mentre, viceversa, l'accoglimento della domanda di condanna della parte civile alla rifusione delle spese in favore dell'imputato dev'essere preceduto dall'accertamento e quindi da un motivato giudizio, sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (principio affermato, ex multis, da Sez. 5, n. 47967 del 07/10/2014, Vecchio e altri, Rv. 261042; e da Sez. 2, n. 27590 del 22/05/2007, Tiranno Aiera e altri, Rv. 238895).
2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore 'Depositata in Cancelleria (Vincenzo Romis) пото (Giuseppe Pavich), Oggi. -9 MAG. 2011 5 D CAS Il Funzionari Gudiziario E R P Patrizia irra