(Contratto in frode alla legge).
Si reputa altresi' illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
testo integrale con note e bibliografia Il mio intervento mira, senza pretese di esaustività, ad operare una breve ricognizione degli impieghi dell'art. 1344 c.c. nella recente giurisprudenza di legittimità con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. […]
Leggi di più…[…] comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale, omesso di compiere un'accurata indagine sull'esistenza di una frode oggettiva ai sensi dell'art. 1344 c.c., omettendo di esprimere le ragioni sulla base delle quali era stato ancorato il convincimento circa l'assenza, in concreto, del carattere fraudolento delle plurime relazioni negoziali tra gli originari ricorrenti e la società datrice di lavoro. […] ben può essere impiegato con una certa frequenza, ad intervalli di tempo rispettosi del dato normativo ma comunque ravvicinati, ma da ciò solo non è certo possibile inferire la frode qualificata, sanzionabile ex art. 1344 cod. civ. […]
Leggi di più…[…] occorrendo riconoscere che qualsiasi negozio può integrare tale violazione”; “più volte è stata rinvenuta la nullità, ex art. 1344 c.c., per frode alla legge, in quanto finalizzati alla violazione o elusione del divieto del patto commissorio, […] anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito. [2] Con il contratto di anticresi il debitore si obbliga a consegnare al creditore un immobile a garanzia del credito, concedendogli di percepirne i frutti che dovranno essere imputati agli interessi e al capitale. (artt. 1960 e ss c.c.) [3] Art. 1344 c.c. […]
Leggi di più…[…] Ne consegue che «il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo, a meno che non sia risultato nullo né inefficace (…), realizza uno schema fraudolento ai sensi dell'art. 1344 c.c.». […]
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