Sentenza 18 luglio 2014
Massime • 1
In materia contravvenzionale, la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale solo quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere. (Fattispecie relativa a violazione della normativa sui rifiuti, in cui la Corte ha escluso che l'invocata buona fede del ricorrente possa derivare da un fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare).
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- 1. Art. 5 - Ignoranza della legge penalehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Ignoranza della legge non scusa (Cass. 5716/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018
La complessità della normativa settoriale in materia di rifiuti non può rappresentare di per sé elemento scusante, sussistendo un dovere di informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dall'art. 2 Cost., che esclude l'inevitabilità dell'errore di diritto; la responsabilità penale va esclusa solo quando la condotta tipica derivi non già dal mero fatto negativo dell'ignoranza della legge, bensì dal fatto positivo altrui, determinante la convinzione della liceità dell'agire. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 7 gennaio ? 11 febbraio 2016, n. 5716 Presidente Ramacci ? Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 42021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42021 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 18/07/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 2470
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 24710/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI BR, n. 4/06/1948 a RHO;
avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO in data 29/11/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO V., che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RI BR ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO, emessa in data 29/11/2013, depositata in data 6/12/2013, con cui è stata confermata la sentenza del tribunale di MILANO del 20/03/2012, che condannava il ricorrente, all'esito del giudizio abbreviato richiesto dal medesimo, alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1400,00 di ammenda per il reato di cui al capo a)
dell'imputazione originaria (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1, 2 e 4, per i fatti commessi sino ad agosto 2009), per non aver in particolare osservato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, nella specie della disposizione dirigenziale della Provincia di Milano n. 30/2004.
2. Con il ricorso, proposto a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, viene dedotto un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento all'art. 256 T.U.A..
2.1.1. Il primo profilo di doglianza investe l'impugnata sentenza in quanto, pur a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in atti non risulterebbero i verbali di contestazione delle infrazioni;
dalla mancanza dei verbali, con la sottoscrizione dell'agente accertatore, discenderebbe l'inesistenza dell'infrazione.
2.1.2. Il secondo profilo di doglianza investe l'impugnata sentenza in quanto, il ricorrente, dopo aver premesso alcune considerazioni sulla natura della fattispecie penale, ritiene che il reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative non sarebbe volto a sanzionare condotte riguardanti l'inosservanza di prescrizioni inidonee, anche in astratto, ad offendere il bene protetto;
in altri termini, se l'inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo si traduce in una condotta priva di offensività, il reato non sarebbe configurabile.
In tal senso, con riferimento alla prima delle tre ipotesi di inosservanza indicate nell'imputazione (l'aver depositato cinque latte di rifiuti pericolosi classificati con cod. CER 150110 in area B anziché E del deposito, come indicato nella planimetria allegata all'autorizzazione), il ricorrente sostiene che l'irregolare deposito in zona B non risulterebbe segnalato nel verbale del 13/11/2008 ne' sarebbero menzionati i quattro fusti, mentre del sopralluogo eseguito nel maggio 2009 non vi sarebbe traccia in atti;
l'inosservanza contestata non comporterebbe, quindi, una sostanziale violazione delle prescrizioni.
Con riferimento, poi, alla seconda delle tre ipotesi di inosservanza indicate nell'imputazione (mancanza di bacini di contenimento), il ricorrente sostiene che il decreto della Reg. Lombardia DGTA del 7/01/1998, n. 36, sarebbe stato erroneamente interpretato dai giudici di merito, perché tale atto non impone in via generale che l'impianto debba essere dotato di serbatoi per i rifiuti liquidi e di bacini di contenimento;
poiché dal 1998 in poi nessuna autorità avrebbe mai sollevato obiezioni, il comportamento della pubblica amministrazione avrebbe rafforzato il convincimento del reo che le operazioni nell'impianto fossero corrette;
in definitiva, quindi, la commissione dell'illecito sarebbe attribuibile ad un errore incolpevole sul fatto o ad un errore sulla liceità del fatto, indotto da un comportamento positivo della P.A. e non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Quanto, infine, all'ultima delle tre ipotesi di inosservanza indicate nell'imputazione, il ricorrente sostiene che, poiché i fatti si sarebbero svolti tutti all'interno del sito recintato e chiuso dell'azienda, non si tratterebbe ne' di gestione non autorizzata di rifiuti ne' di deposito incontrollato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, dev'essere prioritariamente esaminata la questione di cui al primo profilo di doglianza, con cui il ricorrente contesta la mancanza agli atti dei verbali di contestazione delle infrazioni, sicché ne discenderebbe l'inesistenza dell'infrazione.
Rileva il Collegio come, con riferimento a tale censura proposta dal ricorrente, quest'ultimo introduca un elemento di fatto non evocato davanti ai giudici di merito, non risultandone traccia nell'impugnata sentenza ne' in quella di primo grado. Trattandosi di elemento, per di più fattuale, per la prima volta dedotto davanti a questa Corte, lo stesso sfugge al sindacato della Corte Suprema, sia perché la sua valutazione presupporrebbe lo svolgimento di un accertamento di merito incompatibile in questa sede di legittimità, sia perché non sottoposto all'ambito cognitivo del giudice di merito. E, con riferimento a tale, ultimo, assorbente profilo, va qui ricordato che nel ricorso per Cassazione non possono proporsi censure alla sentenza impugnata fondate su elementi di fatto non sottoposti all'attenzione del giudice di appello e da quest'ultimo non esaminati (Sez. 4^, n. 5919 del 31/10/1991 - dep. 19/05/1992, Rezza ed altri, Rv. 191807).
5. Può, quindi, procedersi all'esame del secondo profilo di doglianza di cui al motivo di ricorso, che il Collegio ritiene parimenti inammissibile per manifesta infondatezza.
5.1. Quanto alla questione della natura giuridica del reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative ex art 256, comma 4, TU.A., la tesi difensiva -secondo cui ove l'inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo si traduca in una condotta priva di offensività, il reato non sarebbe configurabile - è smentita dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Ed infatti, è stato reiteratamente affermato da questa stessa Sezione che la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 3^, n. 6256 del 02/02/2011 - dep. 21/02/2011, Mariottini e altro, Rv. 249577; Sez. 3^, n. 15560 del 14/03/2007 - dep. 18/04/2007, Andreani, Rv. 236341).
5.2. Quanto, invece, alle censure del ricorrente riguardanti le tre diverse ipotesi di inosservanza del provvedimento autorizzativo in questione (la richiamata disposizione dirigenziale della Provincia di Milano n. 30/2004), le stesse evocano, più che questioni afferenti all'erronea applicazione della legge penale e alla presunta esistenza di vizi motivazionali dell'impugnata sentenza, delle censure in fatto che si risolvono, in estrema sintesi, in una manifestazione "articolata" di dissenso rispetto al risultato della valutazione probatoria operata dai giudici di merito, operazione, com'è noto, non consentita in sede di legittimità.
Ciò appare di palmare evidenza raffrontando il tenore delle singole censure con il contenuto dell'impugnata sentenza, in cui i giudici d'appello offrono un adeguato percorso argomentativo a confutazione delle identiche doglianze davanti agli stessi sollevate dal ricorrente. Quanto alla prima ipotesi di inosservanza, si evidenzia (pag. 4) come con tale disposizione dirigenziale n. 30/2004 erano state ripartite le aree dell'impianto ove effettuare le varie attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, specialmente di quelli classificati come pericolosi, sicché il ricorrente era tenuto al rispetto delle prescrizioni;
diversamente in occasione dei due sopralluoghi (novembre 2008 e giugno 2009) era stato accertato che taluni solventi venivano stoccati e lavorati nell'area B dell'insediamento anziché in quella E, diversamente da quanto stabilito nella predetta disposizione dirigenziale, circostanza che - a prescindere dall'indicazione nel verbale di sopralluogo del novembre 2008, la cui redazione generica da parte della polizia municipale viene riconosciuta anche dai giudici meneghini -, oltre a non essere contestata, risultava dalla relazione ARPA del giugno 2009, redatta sulla base del sopralluogo del maggio 2009, utilizzabile in toto attesa la scelta del rito abbreviato. La sentenza di appello, sul punto, si prende cura peraltro di chiarire i dubbi dell'(allora) appellante, precisando che proprio il tenore della prescrizione contenuta nella disposizione dirigenziale imponeva che le modifiche interne erano subordinate a concrete esigenze operative, mai esplicitate dal ricorrente, le quali avevano peraltro assunto carattere di sistematicità e stabilità. Tale diversa allocazione, chiariscono i giudici di appello, proprio perché non era stata determinata da ragioni contingenti e momentanee ma era divenuta stabile, necessitava di specifica autorizzazione con conseguente variazione del contenuto della planimetria, mai richiesta nè ottenuta dal ricorrente nemmeno dopo la diffida del febbraio 2009; ne', del resto, osservano i giudici di appello, la spiegazione fornita dal ricorrente in sede di interrogatorio (secondo cui i solventi pericolosi si trovavano stoccati nell'area B anziché nella E perché "pronti per la spedizione programmata nell'arco della giornata"), era da considerarsi plausibile e convincente, atteso che la violazione era stata accertata in occasione di ambedue i sopralluoghi, rilevando quindi evidenti caratteristiche di stabilità e non occasionalità.
Appare, quindi, evidente come le censure difensive su tale punto siano del tutto prive di pregio, essendo stata fornita dalla Corte territoriale un'adeguata, oltre che pienamente logica, spiegazione delle ragioni per le quali dovesse ritenersi configurabile l'inosservanza della prescrizione contenuta nel provvedimento.
5.3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi avuto riguardo alla seconda delle tre censure riguardanti la condotta inosservante delle prescrizioni, in particolare riferibile alla mancanza dei bacini di contenimento e al non aver dotato i contenitori dei liquidi pericolosi di dispositivi antisversamento ed antitrabboccamento. Sul punto, ancora una volta, la Corte territoriale fornisce una spiegazione del tutto coerente con i dati fattuali emersi e scevra da illogicità. Ed infatti, si legge in sentenza (v. pag. 5/6) che la stessa disposizione dirigenziale n. 30/2004 richiama il decreto della Reg. Lombardia DGTA del 7/01/1998, n. 36, precisando che quest'ultimo costituiva per relationem parte integrante delle relative prescrizioni tecniche anche se non specificatamente ed espressamente menzionate nel contesto testuale dello stesso documento. Sul punto, la Corte milanese puntualizza quale fosse la ratio della previsione (impedire sversamenti accidentali dei liquidi pericolosi in qualsiasi tipo di contenitori essi siano stivati), correttamente osservando come fosse del tutto ininfluente che gli allegati alla predetta disposizione dirigenziale e le relative planimetria no contemplassero la posa si serbatoi nell'impianto ed i liquidi, anziché in serbatoi, fossero posti in diversi contenitori quali fusti e cisternette;
dette prescrizioni, già ricomprese nell'autorizzazione rilasciata nell'anno 2004, non erano state rispettate dal ricorrente, nemmeno dopo la formale diffida del febbraio 2009.
5.4. A fronte di tale ricostruzione fattuale e delle argomentazioni della Corte territoriale, senza alcun dubbio coerenti e logiche con le emergenze processuali, il ricorrente deduce un errore di interpretazione da parte dei giudici del merito quanto al contenuto delle norme richiamate, ossia di quelle contenute nel decreto della Reg. Lombardia DGTA del 7/01/1998, n. 36. Diversamente, secondo la lettura datane dal ricorrente, le norme in esso contenute e l'autorizzazione originaria non prescriverebbero di dotarsi di bacini di contenimento, sicché, non essendovi stata dal 1998 alcuna autorità che abbia rimproverato inosservanze, il comportamento della P.A. avrebbe rafforzato il convincimento della correttezza delle operazioni svolte all'interno dell'impianto, con difetto dell'elemento soggettivo. La censura è manifestamente infondata. È pacifico, proprio nella materia che ci occupa (gestione dei rifiuti), che la buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole. Tuttavia, in quelle decisioni emesse da questa stessa Sezione che hanno fatto applicazione di tale principio, l'applicazione della scriminante della buona fede è sempre stata riconosciuta in presenza di un comportamento, ancorché penalmente rilevante, ma indotto dal comportamento della P.A. (v. ad es., Sez. 3^, n. 49910 del 04/11/2009 - dep. 30/12/2009, Cangialosi e altri, Rv. 245863, in cui è stata riconosciuta la buona fede del ricorrente che, rivoltosi all'autorità amministrativa relativamente ad un'attività di smaltimento di rifiuti, si era ripetutamente sentito confermare da quest'ultima che la stessa non fosse necessaria).
Diversamente, come nel caso in esame, il mero convincimento soggettivo dell'agente, non confortato da provvedimenti espressi dell'autorità amministrativa ne' da richieste di chiarimenti sul punto, non è idoneo ad escludere la sussistenza della "colpa" normativamente richiesta per la punibilità dell'agente. Ed invero, dev'essere qui ricordato, con le Sezioni Unite di questa Corte, che a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosidetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994 - dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885). Ne discende, dunque, che, per l'agente che svolga professionalmente una attività nel settore di interesse - qual è il ricorrente nella vicenda in esame -, la scusabilità dell'ignoranza della legge penale comporta necessariamente che questi o da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo, pacifico orientamento giurisprudenziale, abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, quindi, della liceità del comportamento tenuto, essendo per costui particolarmente rigoroso il dovere di informazione sulla legislazione in materia (v., in termini: Sez. 4^, n. 32069 del 15/07/2010 - dep. 18/08/2010, P.M. in proc. Albuzza e altri, Rv. 248339).
Nel caso in esame, invece, nessun comportamento positivo dell'amministrazione è emerso tale da poter indurre nel ricorrente l'erroneo convincimento soggettivo della liceità della gestione dei rifiuti, non potendo qualificarsi tale la circostanza che nessuna inosservanza fosse stata rimproverata nel corso dei precedenti controlli periodici prevista dal T.U.A.: il ricorrente, infatti, evoca così, quale causa della buona fede, un fatto negativo e cioè la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare, ciò che non può mai assurgere a elemento idoneo a concretizzare la buona fede dell'agente (v., in termini: Sez. 3^, n. 11170 del 03/10/1984 - dep. 18/12/1984, Borchietto, Rv. 167115).
Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto:
"In materia contravvenzionale la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale soltanto qualora il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere (nella specie, relativa alla violazione della normativa sui rifiuti, il ricorrente invece prospettava, quale causa della buona fede, un fatto negativo e cioè la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare)".
5.5. L'ultimo dei profili di doglianza secondo cui non si sarebbe in presenza ne' di una gestione non autorizzata di rifiuti ne' di un deposito incontrollato è parimenti inammissibile. Ancora una volta, infatti, il ricorrente non tiene conto dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata che, in relazione alla condotta oggetto di contestazione, ritiene chiaramente configurabile il reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative. È, dunque, evidente come del tutto distonica si presenti la censura difensiva in cui, invece, si sostiene che non sarebbe ipotizzabile, nel caso in esame, una gestione non autorizzata di rifiuti (in generale) o un deposito incontrollato (in particolare), atteso che quella accertata dai giudici di merito era stata correttamente qualificata ai sensi dell'art. 256, comma 4, T.U.A., in presenza delle palmari inosservanze delle prescrizioni dell'autorizzazione dianzi descritte. Anche il riferimento ad un documento (lettera redatta dal dirigente polizia locale del comune di Limbiate 20 gennaio 2011), si noti, qualifica la censura come di natura fattuale, richiedendosi a questa Corte di svolgere una valutazione sul merito del contenuto dell'atto evocato, operazione non consentita in questa sede di legittimità.
Deve, in ogni caso, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente;
ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove,
specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione, nel caso di specie agevolmente superato (Sez. 4^, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961).
6. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, somma che si stima equo fissare, in Euro 1.000,00 (mille/00).
7. Solo per completezza, dev'essere precisato che il termine di prescrizione del reato non risulta alla data odierna spirato. Ed infatti, il termine di prescrizione massima decorrerà in data 31 agosto 2014, termine chiaramente successivo alla pronuncia della sentenza di questa Corte. In ogni caso, si osserva, l'intervenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso, non consentirebbe comunque a questa Corte di dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., atteso che - come autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte -, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266). Nella specie, infatti, la prescrizione del reato matura comunque successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (29 novembre 2013).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014