Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 42021
CASS
Sentenza 18 luglio 2014

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Massime1

In materia contravvenzionale, la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale solo quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere. (Fattispecie relativa a violazione della normativa sui rifiuti, in cui la Corte ha escluso che l'invocata buona fede del ricorrente possa derivare da un fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare).

Commentari2

  • 1Art. 5 - Ignoranza della legge penale
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Ignoranza della legge non scusa (Cass. 5716/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018

    La complessità della normativa settoriale in materia di rifiuti non può rappresentare di per sé elemento scusante, sussistendo un dovere di informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dall'art. 2 Cost., che esclude l'inevitabilità dell'errore di diritto; la responsabilità penale va esclusa solo quando la condotta tipica derivi non già dal mero fatto negativo dell'ignoranza della legge, bensì dal fatto positivo altrui, determinante la convinzione della liceità dell'agire. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 7 gennaio ? 11 febbraio 2016, n. 5716 Presidente Ramacci ? Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 42021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42021
Data del deposito : 18 luglio 2014

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