Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
AUL0 1 7 9 0/03 15:13 oggettu EPUBBLICA ITALIANA LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ilmi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 17610/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Crom. 084 Consigliere Dott. Guido VIDIRI Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 04.12.2002 sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rapp.to c difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n 12.
- ricorrente -
contro
ZZ MA rapp.ta e difesa dall'avy, Natale Viteritti. del Foro di Rossano, con il quale cleit.te domicilia in Roma, viale Carso, n. 23, presso lo studio dell'avv. RIantonietta ! Viteritti, (Studio legale associato Salemi, Damizia, Ritocco. Angelelli e Viteritti), giusta 2 5084 1 procura speciale per notar Giuseppe Spezzano da Corigliano Calabro, rep. N. 62580, del 29 settembre 2000 in atti,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 01012/1999 del 16 settembre 1999, R.G. n. 00049/1997. Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio il 04 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dou. Giusepe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Catanzaro dichiarava il diritto di RI ZU alla indennità di accompagnamento P gennaio 1989 e condannava il Ministero dell'Interno al pagamento dei ratei maturati oltre interessi e rivalutazione monctaria fino al 31 dicembre 1991 c successivamente solo interessi: spese del doppio grado a carico del ministero. Osservava il Tribunale: le conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado - sostanzialmente conformi a quelle del consulente di primo grado е che riconoscevano la sussistenza delle condizioni fisiche per il beneficio della prestazione richiesta con solo spostamento della decorrenza alla data della domanda amministrativa. correttamente motivate anche ai fini della retrodatazione sul presupposto che le malattie invalidanti erano le medesime nella due diverse date, e basate su adeguati esami, crano da condividere;
la diagnosi formulata dal consulente ne 2 : NA cra quanto mai significativa quanto all'accertamento della idoneità delle infermità ad impedire all'appellata l'autonoma soddisfazione dei più elementari bisogni di vita. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno afficandosi a dodici motivi di censura. La intimata si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i detti motivi di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e/n falsa applicazione degli artt. 75 a 83 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 295 c.p.c.. nullità del procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, 1 della legge n. 18 del 1980 e contemporanco vizio di motivazione, sotto tre diversi profili. Deduce in particolare, il Ministero che era nullo o inesistente il rapporto processuale e nulla o inesistente la stessa procura ove da ritenersi l'assistito effettivamente affetto da incapacità assoluta;
lo starus sulla capacità di intendere e di volere avrebbe dovuto costituire pregiudiziale accertamento in altra sede, non essendo nel presentc giudizio;
decisamente € CSSO accertabilc incidenter tantum inammissibilmente di carattere solo presuntivo crano le conclusioni di retrodatazione della prestazione di ben tre anni e mezzo, non era fatto salvo il termine ad quem della prestazione, tenuto conto che la prestazione era già stata riconosciuta con decorrenza 1° gennaio 1992 sicché Foggetto della controversia vorteva solo sul diritto alla retrodatazione. 3 ] motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione fra essi, sono infondati. Circa la eventualità della sussistenza, a causa della totale incapacità lavorativa per effetto della natura della malattia accertata, della contemporanea incapacità di intendere e di volerc, con conseguente nullità della procura e dell'intero procedimento per nullità del mancato, non può rilevarsi. allo stato, che l'assoluta genericità della censura. In realtà, la presupposta e implicita sussistenza della capacità dell'assistito, nello specifico all'atto del mandato alle liti, non può ritenersi minimamente scalfita dell'accertamento in corso di causa della invalidità del 100%, e, se si vuole, della impossibilità di attenderc alle occupazioni quotidiane della vita, attesa la sostanziale differenza tra la malattia mentale e la incapacità naturale, quest'ultima comunque integrante la mancanza, o comunque la grave menomazione, delle facoltà intellettive a! discernimento degli aui da compiere in proprio vantaggio;
sicché, fra l'altro, l'accertamento dell'una non si pone neanche minimamente in alternativa con la pregiudiziale azione di accertamento di uno starus. D'altronde l'art. 75 c.p.c. si riferisce alle persone che non hanno il libero esercizio dei diritti”, e cioè che siano state già private del tutto e in modo assoluto della capacità di agire per effetto di sentenza di interdizione o, in modo parziale, per effetto di sentenza di inabilitazione, e che siano, di conseguenza, rappresentate o assistite da un da un lutore o curatore. La mancata previsione fra esse delle persone colpito, invece, da incapacità naturale è ampiamente giustificata, da un lato, dalla esigenza che una così grave limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito dello specifico procedimento garantito da peculiari regole processuali e dalla conclusiva sentenza con efficacia costitutiva, dall'altro, che ogni q 4 processo possa subire interruzioni o sospensioni di non agevole e immediato accertamento. Né, in tal caso, può farsi ricorso alla sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.) non essendovi alcuna pregiudizialità necessaria, normativamente prevista, tra il procedimento ex art. 712 c.p.c. e quello diretto all'accertamento di un credito e alla condanna della relativa prestazione, che nulla ha a che fare con l'accertamento di uno status. Quanto alla disposta retrodatazione è opportuno ricordare che costituisce indirizzo alquanto consolidato della giurisprudenza di legittimità la superfluità di ogni altra indagine del giudice di merito e relativa motivazione, oltre quelle relative alla correttezza metodologica del percorso del consulente tecnico di ufficio cui si adcrisce, delle difformi valutazioni e dei diversi criteri applicati da altro consulente. In realtà, la diversa valutazione costituisce il naturale effetto del giudizio di appello che viene instaurato proprio per il conseguimento di risultati opposti o comunque difformi da quello di primo grado. Sicché, ove vi sia stata acritica adesione da parte del giudice del riesame alla consulenza di secondo grado, disposta ed espletata dall'ausiliare di fiducia dello stesso giudice, e non vi sia contemporanea censura sulla correttezza melodologica dell'operato del consulente, con sostanziale, e illogica e irrazionale, incidenza anche sulla motivazione della sentenza, le rilevate differenze non integrano gli estremi dei motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c., rimanendo esse nell'ambito delle mere critiche di un risultato semplicemente non condiviso (in tal senso, in motivazione, e su più, e diversi, prolili sopra enunciati, Cass. nn. 00083 del 2001, 03093 del 2001, 06792 del 1996). La sentenza impugnata si è attenuta al citata orientamento, né il ricorso in questa sede introduce censure sul percorso metodologico della relazione del consulente tecnico, cui il giudice di merito ha prestato la propria adesione, limitandosi solo a denunziare, peraltro in via di mera ipotesi, una possibile diversa valutazione derivante dal tempo trascorso fra le due consulenze agli atti. Quanto alla mancata indicazione del termine ad quem della prestazione è solo il caso di rilevare che la censura non ha legittimo motivo di ingresso, essendosi il Tribunale limitato a riconoscere il diritto in contestazione solo in ordine alla decorrenza iniziale ed, evidentemente, per il periodo controverso, e non altro. In conclusione il ricorso va rigettato per il principio della soccombenza :1 Ministero ricorrente va condannato al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione in € 26, 15oltre a € 1.300,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 04 dicembre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovenmityopparcele Giuseppe lanhiruberto Sman frousell либе IL CXI Depositato in Cancelleria oggi - 6 REA 2003 CANCELLIERE 6