Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2000, n. 30
CASS
Sentenza 25 ottobre 2000

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Nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell'art. 317 cod. proc. pen., secondo cui gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame, è inibito alla Corte di cassazione accertare l'esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell'imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2000, n. 30
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30
    Data del deposito : 25 ottobre 2000

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