Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 1
Nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell'art. 317 cod. proc. pen., secondo cui gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame, è inibito alla Corte di cassazione accertare l'esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell'imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2000, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
1. Dott. Aldo VESSIA Presidente
2. Dott. Umberto PAPADIA Componente
3. Dott. Francesco MORELLI Componente
4. Dott. Renato FULGENZI Componente
5. Dott. Pietro A. SIRENA Componente
6. Dott. Giovanni SILVESTRI rel. Componente
7. Dott. Pierluigi ONORATO Componente
8. Dott. Giuliana FERRUA Componente
9. Dott. Giovanni CANZIO Componente
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GI NG IU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 23.9.1999;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni SILVESTRI;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona dell'Avvocato Generale dott. Antonio LEO, il quale ha chiesto che, in attesa della dichiarazione di estinzione del reato nel processo principale, il ricorso sia restituito alla Sezione rimettente;
Sentito il difensore degli eredi dell'imputato, avv. Giancarlo MANIGA.
O S S E R V A 1. - Con ordinanza del 23.9.1999, il Tribunale di Milano respingeva la richiesta di riesame presentata nell'interesse di OG LO IU avverso il provvedimento del 25.6.1999 con cui il GIP presso lo stesso Tribunale - in accoglimento dell'istanza presentata dal P.M. contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio - aveva disposto la conversione in sequestro conservativo di tre sequestri probatori realizzati su vari beni mobili dell'imputato, al quale erano stati contestati i delitti di tentata corruzione in atti giudiziari, di corruzione attiva propria, di associazione per delinquere, di falso materiale in atti pubblici, di truffa, di frode fiscale, di appropriazione indebita e di false comunicazioni sociali. Il P.M. aveva chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo deducendo che esisteva il pericolo di dispersione delle garanzie dei crediti della ASL Città di Milano e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per i danni cagionati dalle attività delittuose attribuite all'imputato. 2. - Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: a) inosservanza dei termini di cui al combinato disposto degli artt.324 e 309 c.p.p. per l'omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame entro il termine perentorio di cinque giorni;
b) inosservanza degli artt. 324, comma 3, 309, comma 5, 291, comma 1, c.p.p. e del D.M. 30.9.1989, n. 334, in relazione alla mancata trasmissione integrale degli atti, per di più privi di indice, sui quali era fondato il provvedimento impugnato;
c) violazione degli artt. 262, comma 2, e 263 c.p.p. per l'omessa decisione sull'istanza di restituzione dei beni sottoposti al sequestro probatorio, presentata prima che fosse adottata la misura;
d) erronea applicazione dell'art. 316 c.p.p. in quanto il P.M. non era legittimato a richiedere il sequestro conservativo a garanzia dei crediti tributari derivanti dal reato, a tutela dei quali la misura cautelare avrebbe potuto essere richiesta soltanto dall'Amministrazione finanziaria, che, invece, nel caso di specie non si era neppure costituita parte civile;
e) erronea applicazione dell'art. 316, comma 1, in relazione agli artt. 671 c.p.c. e 2905 c.c., per la ragione che il periculum in mora era stato illegittimamente desunto dalla richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio. Inoltre, il ricorrente deduceva che la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Lombardia aveva disposto il sequestro conservativo di ben diciassette immobili dell'imputato a garanzia dei crediti dello Stato, onde la misura cautelare disposta dal giudice penale doveva considerarsi sovrabbondante, tanto più che non era stato indicato l'ammontare presumibile dei crediti a tutela dei quali era stata costituita la misura cautelare reale.
Infine, l'ordinanza impugnata veniva censurata per illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione come "provento di reato" dei beni già sottoposti a sequestro probatorio.
3. - La Sesta Sezione Penale di questa Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., rilevando che sulla questione sollevata col quarto motivo di ricorso esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, dato che ad un primo orientamento che attribuisce al P.M. la legittimazione a chiedere il sequestro conservativo sui beni dell'imputato anche a garanzia delle obbligazioni civili di carattere restitutorio o risarcitorio nei confronti dello Stato si contrappone l'indirizzo che esclude la legittimazione del P.M. a richiedere la misura cautelare nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti da reati tributari. Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il procedimento alle Sezioni Unite, fissando la trattazione del ricorso all'udienza in camera di consiglio del 25.10.2000.
4. - Preliminarmente va rilevato che il ricorrente è deceduto durante la pendenza del procedimento dinanzi a questa Corte, come è attestato dal certificato rilasciato il 10.10.2000 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano, da cui risulta che OG LO IU è morto in Milano in data 12.9.2000. Inoltre, dalle informazioni fornite dal Tribunale di Milano risulta che, a seguito di decreto che dispone il giudizio emesso in data 24.5.2000, l'inizio del dibattimento è stato fissato per l'udienza del 2.4.2001 e che non è stata pronunciata, ai sensi dell'art. 469 c.p.p., sentenza di non doversi procedere a causa dell'estinzione del reato per morte dell'imputato.
5. - All'udienza in camera di consiglio è comparso l'avvocato Giancarlo Maniga, che, in nome e per conto degli eredi dell'imputato defunto, OG LO RI e PA, ha chiesto a questa Corte di prendere atto della morte sopravvenuta del ricorrente e di dichiarare la perdita di efficacia del sequestro conservativo. La richiesta non ha fondamento e deve essere disattesa, dato che essa è rivolta ad ottenere una pronuncia preclusa nel presente procedimento incidentale.
Il sequestro conservativo penale, previsto dall'art. 316 c.p.p., corrisponde ad una misura di garanzia patrimoniale attuata mediante la creazione di un vincolo di indisponibilità sui beni dell'imputato diretto ad evitare la dispersione delle garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (comma 1), nonché delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (comma 2). In quest'ultima ipotesi il fondamento giustificativo del sequestro conservativo trae titolo dall'inserimento dell'azione civile nel processo penale, essendo qualificato, sotto il profilo funzionale, dallo scopo di assicurare l'effettività dell'adempimento delle obbligazioni restitutorie e risarcitorie derivanti dalla sentenza di condanna, in modo da prevenire condotte poste in essere dall'imputato o dal responsabile civile, nelle more del processo penale, nell'intento di vanificare la responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.. La specifica funzione del sequestro conservativo ha influenza determinante sulla natura dell'istituto, che, quale mezzo di garanzia volto ad assicurare l'adempimento degli obblighi che deriveranno all'imputato o al responsabile civile dalla futura condanna, è senz'altro classificabile nella categoria delle misure cautelari di carattere patrimoniale. Tale connotazione implica, sul piano processuale, che le questioni attinenti alla costituzione della misura formano oggetto di un peculiare procedimento incidentale che si innesta nel processo principale:
esso, pur restando una diramazione collaterale di quest'ultimo, assume propri caratteri strutturali e funzionali, con un'articolazione interna per gradi, finalizzati alla verifica dell'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge processuale per l'imposizione del vincolo del sequestro in vista dell'attuazione delle statuizioni contenute nei capi della sentenza di condanna relativi alla pena pecuniaria, alle spese del procedimento, alle obbligazioni civili derivanti dal reato. La relazione di strumentalità tra i due procedimenti spiega, poi, le ragioni per le quali nel tema di indagine inerente al procedimento incidentale non è compresa la decisione sulla regiudicanda, rientrando nella esclusiva competenza funzionale del giudice del processo principale l'accertamento, con il crisma dell'irrevocabilità, della fondatezza o non dell'imputazione e delle eventuali cause sopravvenute di non punibilità, compresa l'estinzione del reato dedotto nell'imputazione stessa.
Per il vero, nei procedimenti incidentali non possono considerarsi del tutto assenti valutazioni delibative del merito della regiudicanda, che stanno alla base di decisioni operanti, incidenter tantum, all'interno di tali procedimenti, senza produrre vincoli preclusivi per il giudice del processo principale. L'analisi ricostruttiva della disciplina dei procedimenti incidentali rivela, però, che non possono enuclearsi regole generalizzate, che diano vita ad un comune regime giuridico e ad un modello processuale unitario: in particolare, per quanto riguarda i provvedimenti di natura cautelare, l'operatività del rapporto di strumentalità col processo principale è più o meno intensa e si riflette in giudizi prognostici più o meno penetranti. Infatti, nei procedimenti incidentali relativi alla libertà personale la verifica dei gravi indizi di colpevolezza, imposta dall'art. 273 c.p.p. quale generale condizione di applicabilità delle misure, consiste nell'accertamento della qualificata probabilità di colpevolezza e, quindi, si traduce in un apprezzamento di merito "tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo" (Corte cost., 24 aprile 1996, n. 131): giudizio, peraltro, che - come emerge dall'esplicito dettato dell'art. 299 c.p.p. - ha carattere dinamico e non statico, atteso che la gravità degli indizi di colpevolezza deve essere presente non solo nel momento in cui è adottato il provvedimento coercitivo, ma è suscettibile di controlli successivi per assicurarne la persistenza durante tutto il periodo di limitazione della libertà personale (Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, Buffa). Invece, nel procedimento incidentale di sequestro il potere di delibazione della regiudicanda ha un ambito molto più limitato, dato che l'imposizione della misura cautelare reale è subordinata al controllo del fumus commissi delicti, ossia all'accertamento dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'imputato in una determinata ipotesi di reato, senza la necessità di stabilire se esistano indizi di colpevolezza gravi (Cass., Sez. Un. 24 marzo 1995, Barbuto;
Cass., Sez. Un., 11 novembre 1994, Ceolin): ond'è che, nello stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, il giudice, pur non dovendo limitarsi ad una presa d'atto della tesi accusatoria, non può verificarne in concreto la fondatezza, ma deve svolgere il controllo di legalità sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, da valutare, così come esposti, allo specifico fine di acclarare se essi consentano di ricondurre l'ipotesi di accusa formulata in quella tipica, prefigurata dalla norma incriminatrice (Cass., Sez. Un., 20 novembre 1996, Bassi ed altri).
Pertanto, il giudice del sequestro non può spingersi oltre questo preciso e tassativo tema di indagine né tale limite può essere superato dal giudice dell'impugnazione cautelare, sicchè - una volta costituito il vincolo del sequestro conservativo - nel procedimento incidentale non è possibile dichiarare l'inefficacia della misura in base a decisioni vertenti sul merito dell'imputazione o sull'esistenza di cause sopravvenute di non punibilità. Il principio trova esplicita conferma nell'art. 317, comma 4, c.p.p., a norma del quale "gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione". La disposizione non solo indica che la sede propria delle pronunce di proscioglimento o di non luogo a procedere è costituita unicamente dal processo principale, ma rivela, altresì, che la misura cautelare patrimoniale perde efficacia soltanto quando tali sentenze siano divenute irrevocabili, dettando, così, una disciplina corrispondente a quella che era prevista dall'art. 683 c.p.c., in materia di inefficacia del sequestro civile, prima delle innovazioni introdotte dall'art. 89 della L. 26.11.1990, n. 353.
Anche sotto tale profilo deve registrarsi, perciò, una differenza rispetto alla disciplina stabilita dall'art. 300 c.p.p. per le misure cautelari personali, che, difatti, perdono immediatamente efficacia in caso di archiviazione e di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non irrevocabili. Dalle precedenti considerazioni deve inferirsi che questa Corte, quale giudice dell'impugnazione nel procedimento incidentale, ha il compito di controllare la legittimità del provvedimento costitutivo della misura patrimoniale e non può dichiararne la cessazione degli effetti, non potendo accertare l'esistenza della causa di estinzione del reato per la morte dell'imputato verificatasi dopo la proposizione del ricorso: con l'ulteriore conseguenza che la relativa declaratoria dovrà essere pronunciata dal giudice del processo principale e, a norma del quarto comma dell'art. 317, il sequestro perderà efficacia nel momento in cui la sentenza diventerà irrevocabile.
6. - Occorre stabilire, a questo punto, quale sia la sorte del ricorso per cassazione a seguito della morte del ricorrente, avvenuta dopo la proposizione di tale impugnazione, dovendo accertarsi se questa Corte possa pronunciare sul merito delle censure formulate contro l'ordinanza del tribunale del riesame, tenuto anche conto che gli eredi del ricorrente, col presentare la sola richiesta - precedentemente disattesa - di dichiarazione di estinzione del sequestro, si sono limitati ad invocare una non consentita anticipazione degli effetti della sentenza la cui pronuncia appartiene alla competenza funzionale del giudice del processo principale.
Ciò posto, deve sottolinearsi che il procedimento incidentale ha alla propria base un rapporto giuridico processuale, integrato da un complesso di poteri e di doveri, facenti capo ai soggetti della vicenda incidentale, che si sviluppano "a latere" del rapporto fondamentale inerente al processo principale. Conformemente all'opinione di autorevole dottrina, va riconosciuto che si è in presenza di un "rapporto processuale derivato", nel quale si riflette la dialetticità del processo e la sua potenzialità di articolarsi, oltre che in fasi e in gradi diversi, anche in procedimenti incidentali o subprocedimenti, la cui funzione è quella di decidere questioni strumentali alla definizione della regiudicanda principale, secondo uno schema processuale che - come è stato già posto in luce da queste Sezioni Unite - ha al proprio centro il rapporto di "incidentalità" fondato sulla coesistenza di distinti rapporti processuali collegati geneticamente e funzionalmente (Cass., Sez. Un., 24 novembre 1999, Di Dona;
Cass., Sez. Un., 26 aprile 1989, Medea). Tali premesse consentono di affermare che la morte sopravvenuta del OG LO ha fatto venire meno uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale. Ne consegue che, poiché il presente ricorso per cassazione rappresenta una fase di tale procedimento, resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la decisione del gravame l'esistenza del soggetto che l'ha proposto e che ad esso è interessato. Questa Corte, pertanto, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per morte sopravvenuta del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta morte del ricorrente. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2000.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 DICEMBRE 2000.