Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 35277
CASS
Sentenza 25 febbraio 2016

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Sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti, che gli artt. 652 e 653, cod. proc. pen., connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare. (Fattispecie in materia di reati tributari, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato avverso la assoluzione per mancanza di dolo, ribadendo incidentalmente la sussistenza della condotta materiale, ritenuta dal giudice di primo grado).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 35277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35277
Data del deposito : 25 febbraio 2016

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